TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8219 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14944/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14944/2025 promossa da:
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14944/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OV FR, elettivamente domiciliato in VIA BOSCHETTI N. 6 20121
MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI Parte_2 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Sant'Ambrogio 20015 PARABIAGO (MI) presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
– accertare e dichiarare che l'importo ingiunto è già stato corrisposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2368/2025 del 12/2/2025 (RG 3502/2025), Repert. n.
1706/2025 del 12/2/2025, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Antonella
Cozzi, provvisoriamente esecutivo;
pagina 1 di 5 – Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.”
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, non sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Tribunale di Milano, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Tribunale di
Milano;
IN SUBORDINE, condannare al pagamento di Euro 34.000,00, o della Parte_1
diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese forfettario, IVA e c.p.a., oltre Euro 286,00 per spese, oltre le successive occorrende;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2025 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto n. 2368, pubblicato il 12.2.2025 dal Tribunale di Milano e a lui notificato il 4.4.2025, con il quale gli è stato ingiunto di pagare immediatamente a € 29.000,00, oltre interessi di mora da calcolare al tasso legale Parte_2 dovuti dall'8.3.2023, data di costituzione in mora del debitore (doc. 7 fasc. mon.), al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con un contratto di mutuo infruttifero, garantito tramite la consegna di assegni (doc. 1 fasc. mon.).
2. Con l'opposizione proposta non ha contestato di aver concluso il contratto Pt_1
di mutuo posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo né di aver ricevuto personalmente l'importo mutuato ma ha eccepito di aver già restituito interamente l'importo dovuto in forza del contratto di mutuo, come riconosciuto tramite quietanza di pagamento apparentemente sottoscritta dal mutuante il Parte_2
7.3.2016 (doc. 2 att.), ragione per la quale l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione del suo debito.
pagina 2 di 5 3. L'opposto , tempestivamente costituitosi nel giudizio di Parte_1
opposizione, ha negato che la firma contenuta sulla quietanza di pagamento prodotta al doc. 2 di parte opponente a dimostrazione dell'avvenuta estinzione del mutuo fosse a lui riferibile, disconoscendo tale sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e chiedendo di conseguenza di rigettare l'opposizione proposta per mancata prova dell'avvenuta estinzione del credito, fatto smentito anche dal comportamento tenuto dal mutuatario dopo la richiesta di restituzione delle somme compiuta stragiudizialmente, alla quale non ha dato alcun riscontro diversamente da come sarebbe stato ragionevole aspettarsi nel caso di effettiva integrale estinzione del debito maturato in esecuzione del mutuo.
4. Successivamente parte attrice opponente non ha mai espressamente proposto istanza di verificazione della quietanza di pagamento prodotta in copia come doc. 2 né si è offerta di provare altrimenti l'autenticità della firma di parte convenuta opposta sul documento disconosciuto né l'avvenuta estinzione del suo debito. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. inoltre la difesa di parte opponente ha dedotto di ritenere l'opposta onerata di proporre istanza di verificazione.
5. Solo all'udienza di trattazione e discussione del presente processo la difesa di parte opponente ha insistito per l'uso a fini probatori del suo doc. 2, fatto dal quale ha dedotto che debba ritenersi implicitamente formulata istanza di verificazione.
6. Ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando scritture che possono servire di comparazione. Qualora la parte che ha prodotto il documento disconosciuto non proponga istanza di verificazione, al documento non può essere attribuita l'efficacia probatoria prevista dalla legge e quindi, nel caso di scrittura privata la stessa non è più idonea a dimostrare la provenienza delle dichiarazioni dalla parte che l'ha sottoscritta ai sensi dell'art. 2702 c.c.
7. Con sentenza n. 3602 dell'8.2.2024 la Sezione II civile della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L,
pagina 3 di 5 Sentenza n. 7433 del 16/12/1983). Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 2220 del 16/02/2012). Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.”
8. Anche considerando come implicitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore opponente alla luce della dichiarazione compiuta solo all'udienza di trattazione, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, di volersi avvalere ai fini della decisione del proprio doc. 2, si ritiene che parte attrice opponente non abbia fornito alcuna prova della effettiva riferibilità della firma apposta in calce alla quietanza di pagamento a . Parte_2
9. Il raffronto tra la scansione della firma del convenuto opposto contenuta sulla copia della procura alle liti prodotta nel presente giudizio e la scansione della del doc. 2 non consente, infatti, di ritenere in modo inequivoco che le due sottoscrizioni siano riferibili alla stessa persona, essendo le due sottoscrizioni solo simili in alcuni tratti ma non riconducibili con certezza ad identico tratto.
Del resto inoltre il comportamento tenuto dal mutuatario dopo la sottoscrizione di tale documento non appare compatibile con l'avvenuta estinzione del debito che sarebbe testimoniata dal doc. 2 attoreo, non avendo l'attore opponente documentato o altrimenti provato di aver mai preteso la restituzione degli assegni dati a garanzia degli obblighi restitutori del mutuo nonostante l'allegata estinzione dello stesso e non avendo nemmeno riscontrato le pretese restitutorie del convenuto opposto rappresentandone l'infondatezza alla luce dell'avvenuta estinzione del mutuo documentabile grazie alla quietanza a sue mani.
pagina 4 di 5 Manca quindi la prova che la firma contenuta sul doc. 2 di parte opponente sia riferibile a parte convenuta opposta.
10. Non avendo, inoltre, l'opponente fornito o offerto alcuna prova ulteriore dell'avvenuta estinzione del debito restitutorio derivante dalla conclusione del contratto di mutuo con , non ha provato alcun fatto Parte_2 Parte_1
estintivo del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che, viceversa, risulta provato sia dal doc. 1 prodotto dall'opposto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dalla mancata contestazione da parte dell'opponente della ricezione dell'importo mutuato e dell'assunzione dell'obbligo di restituzione di tale mutuo e della scadenza del termine concordato per la restituzione.
11. Di conseguenza, quindi, l'opposizione si è rivelata infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Parte_1
pubblicato il 12.2.2025 dal Tribunale di Milano in favore di che conferma Parte_2
e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 Parte_2
giudizio, che quantifica in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 30 ottobre 2025
La giudice
BR RL ES
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice BR RL ES, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14944/2025 promossa da:
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14944/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OV FR, elettivamente domiciliato in VIA BOSCHETTI N. 6 20121
MILANO presso lo studio del difensore
- parte attrice opponente -
contro
:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GIROLAMI Parte_2 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Sant'Ambrogio 20015 PARABIAGO (MI) presso lo studio del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– in via preliminare sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;
– accertare e dichiarare che l'importo ingiunto è già stato corrisposto e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2368/2025 del 12/2/2025 (RG 3502/2025), Repert. n.
1706/2025 del 12/2/2025, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Antonella
Cozzi, provvisoriamente esecutivo;
pagina 1 di 5 – Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase cautelare.”
Per parte convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, non sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Tribunale di Milano, per le ragioni esposte in narrativa;
NEL MERITO, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Tribunale di
Milano;
IN SUBORDINE, condannare al pagamento di Euro 34.000,00, o della Parte_1
diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese forfettario, IVA e c.p.a., oltre Euro 286,00 per spese, oltre le successive occorrende;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2025 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto n. 2368, pubblicato il 12.2.2025 dal Tribunale di Milano e a lui notificato il 4.4.2025, con il quale gli è stato ingiunto di pagare immediatamente a € 29.000,00, oltre interessi di mora da calcolare al tasso legale Parte_2 dovuti dall'8.3.2023, data di costituzione in mora del debitore (doc. 7 fasc. mon.), al saldo effettivo a titolo di esatto adempimento agli obblighi assunti con un contratto di mutuo infruttifero, garantito tramite la consegna di assegni (doc. 1 fasc. mon.).
2. Con l'opposizione proposta non ha contestato di aver concluso il contratto Pt_1
di mutuo posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo né di aver ricevuto personalmente l'importo mutuato ma ha eccepito di aver già restituito interamente l'importo dovuto in forza del contratto di mutuo, come riconosciuto tramite quietanza di pagamento apparentemente sottoscritta dal mutuante il Parte_2
7.3.2016 (doc. 2 att.), ragione per la quale l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per avvenuta estinzione del suo debito.
pagina 2 di 5 3. L'opposto , tempestivamente costituitosi nel giudizio di Parte_1
opposizione, ha negato che la firma contenuta sulla quietanza di pagamento prodotta al doc. 2 di parte opponente a dimostrazione dell'avvenuta estinzione del mutuo fosse a lui riferibile, disconoscendo tale sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c. e chiedendo di conseguenza di rigettare l'opposizione proposta per mancata prova dell'avvenuta estinzione del credito, fatto smentito anche dal comportamento tenuto dal mutuatario dopo la richiesta di restituzione delle somme compiuta stragiudizialmente, alla quale non ha dato alcun riscontro diversamente da come sarebbe stato ragionevole aspettarsi nel caso di effettiva integrale estinzione del debito maturato in esecuzione del mutuo.
4. Successivamente parte attrice opponente non ha mai espressamente proposto istanza di verificazione della quietanza di pagamento prodotta in copia come doc. 2 né si è offerta di provare altrimenti l'autenticità della firma di parte convenuta opposta sul documento disconosciuto né l'avvenuta estinzione del suo debito. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter n. 2 c.p.c. inoltre la difesa di parte opponente ha dedotto di ritenere l'opposta onerata di proporre istanza di verificazione.
5. Solo all'udienza di trattazione e discussione del presente processo la difesa di parte opponente ha insistito per l'uso a fini probatori del suo doc. 2, fatto dal quale ha dedotto che debba ritenersi implicitamente formulata istanza di verificazione.
6. Ai sensi dell'art. 216 c.p.c. la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando scritture che possono servire di comparazione. Qualora la parte che ha prodotto il documento disconosciuto non proponga istanza di verificazione, al documento non può essere attribuita l'efficacia probatoria prevista dalla legge e quindi, nel caso di scrittura privata la stessa non è più idonea a dimostrare la provenienza delle dichiarazioni dalla parte che l'ha sottoscritta ai sensi dell'art. 2702 c.c.
7. Con sentenza n. 3602 dell'8.2.2024 la Sezione II civile della Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “il disconoscimento della scrittura privata preclude al giudice ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, o comunque di prenderla in esame ai fini della formazione del proprio convincimento, finché non sia stato concluso il procedimento di verificazione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. Sez. L,
pagina 3 di 5 Sentenza n. 7433 del 16/12/1983). Cosicché la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 3086 del 01/02/2022; Sez. 1, Sentenza n. 27506 del 20/11/2017; Sez. 3,
Sentenza n. 2220 del 16/02/2012). Pertanto, all'esito della mancata presentazione di un'istanza di verificazione conseguente al disconoscimento, è preclusa al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto.”
8. Anche considerando come implicitamente proposta l'istanza di verificazione da parte dell'attore opponente alla luce della dichiarazione compiuta solo all'udienza di trattazione, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, di volersi avvalere ai fini della decisione del proprio doc. 2, si ritiene che parte attrice opponente non abbia fornito alcuna prova della effettiva riferibilità della firma apposta in calce alla quietanza di pagamento a . Parte_2
9. Il raffronto tra la scansione della firma del convenuto opposto contenuta sulla copia della procura alle liti prodotta nel presente giudizio e la scansione della del doc. 2 non consente, infatti, di ritenere in modo inequivoco che le due sottoscrizioni siano riferibili alla stessa persona, essendo le due sottoscrizioni solo simili in alcuni tratti ma non riconducibili con certezza ad identico tratto.
Del resto inoltre il comportamento tenuto dal mutuatario dopo la sottoscrizione di tale documento non appare compatibile con l'avvenuta estinzione del debito che sarebbe testimoniata dal doc. 2 attoreo, non avendo l'attore opponente documentato o altrimenti provato di aver mai preteso la restituzione degli assegni dati a garanzia degli obblighi restitutori del mutuo nonostante l'allegata estinzione dello stesso e non avendo nemmeno riscontrato le pretese restitutorie del convenuto opposto rappresentandone l'infondatezza alla luce dell'avvenuta estinzione del mutuo documentabile grazie alla quietanza a sue mani.
pagina 4 di 5 Manca quindi la prova che la firma contenuta sul doc. 2 di parte opponente sia riferibile a parte convenuta opposta.
10. Non avendo, inoltre, l'opponente fornito o offerto alcuna prova ulteriore dell'avvenuta estinzione del debito restitutorio derivante dalla conclusione del contratto di mutuo con , non ha provato alcun fatto Parte_2 Parte_1
estintivo del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto che, viceversa, risulta provato sia dal doc. 1 prodotto dall'opposto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo sia ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dalla mancata contestazione da parte dell'opponente della ricezione dell'importo mutuato e dell'assunzione dell'obbligo di restituzione di tale mutuo e della scadenza del termine concordato per la restituzione.
11. Di conseguenza, quindi, l'opposizione si è rivelata infondata e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
12. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, tenuto conto della sua non particolare complessità, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 2368/2025 Parte_1
pubblicato il 12.2.2025 dal Tribunale di Milano in favore di che conferma Parte_2
e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di le spese di Parte_1 Parte_2
giudizio, che quantifica in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 30 ottobre 2025
La giudice
BR RL ES
pagina 5 di 5