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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 6083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6083 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 1774/2024
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti UMBERTO ILARDO E TROVATO CLAUDIO
Attore-opponente contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CIULLA CP_1 P.IVA_2
LUCIANO
Convenuto opposto
CONCLUSIONI: per parte opponente come da note scritte del 05.03.2025
e del 06.11.2025; per parte convenuta come da note scritte del 03.03.3025 e del 04.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. otteneva dal Tribunale di CP_1
Catania, decreto ingiuntivo n. 101/2024 per l'importo di euro 20.073,73 oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di corrispettivi per servizi di conferimento e trattamento rifiuti urbani resi in favore del Parte_1 fatturati, tra le altre, con fatture nn. 1408 e 1409/2021, 479 e
[...]
778/2022, nonché ulteriori documenti contabili indicati nel ricorso monitorio.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
deducendo in sintesi:
-di avere integralmente pagato le fatture nn. 1408 e 1409/2021 mediante mandato n. 7004 del 25.11.2021;
-di avere successivamente provveduto al pagamento delle fatture nn. 479 e
778/2022 dopo la trasmissione, da parte di della documentazione di CP_1
dettaglio richiesta;
-che già, alla data del deposito del ricorso monitorio, il credito azionato era, per una parte, già estinto e, per altra parte, inesigibile, essendo stato sospeso il pagamento in ragione della mancata o tardiva trasmissione dei formulari di identificazione rifiuti e dei registri di carico e scarico;
-che l'opposta avrebbe illegittimamente imputato i pagamenti ricevuti a fatture diverse da quelle indicate dal in violazione dei criteri di Pt_1
cui all'art. 1193 c.c. e dei principi di buona fede contrattuale;
-che la condotta di consistita nel richiedere il decreto ingiuntivo CP_1
nonostante l'avvenuto pagamento di parte del credito e la pendenza della documentazione richiesta, si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, dovendosi pertanto revocare integralmente il decreto ingiuntivo, con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite con condanna alle spese processuali.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma, almeno parziale, del decreto ingiuntivo, deducendo che:
pag. 2/9 -i bonifici ricevuti dal Comune erano stati eseguiti, nella maggior parte dei casi, con causali generiche, prive di esatta indicazione delle fatture da estinguere;
-in difetto di tale specifica indicazione, la società aveva legittimamente imputato i pagamenti alle fatture più risalenti e comunque ancora insolute, in applicazione dell'art. 1193 c.c.;
-la documentazione (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico/scarico, rendiconti) era stata trasmessa regolarmente via PEC, come comprovato dalle ricevute depositate in atti, sicché nessuna inesigibilità del credito poteva essere opposta;
-alcuni pagamenti del erano comunque intervenuti solo dopo la Pt_1
notifica del decreto ingiuntivo, con effetto meramente satisfattivo successivo, ma senza elidere la legittimità ed esigibilità del credito alla data del ricorso monitorio;
-doveva pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo almeno per la somma residua di euro 3.074,03, o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e spese.
Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza però articolare prove orali, essendo la causa di natura documentale.
Fissata l'udienza ex art.189 c.p.c., entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e repliche.
È pacifico tra le parti che tra il e sia Parte_1 CP_1
intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto il conferimento, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, in forza di apposita convenzione/contratto di servizio, in esecuzione del quale la società opposta ha emesso le fatture oggetto del ricorso monitorio.
pag. 3/9 Non risulta contestata, in via sostanziale, la materiale esecuzione delle prestazioni di conferimento e smaltimento rifiuti, bensì la sussistenza e quantificazione del credito residuo alla data del ricorso monitorio, con particolare riferimento:
–all'avvenuto pagamento di alcune fatture;
–alla corretta imputazione dei pagamenti;
–alla tempestiva trasmissione della documentazione a corredo delle fatture e, conseguentemente, all'esigibilità del credito.
In ordine ai pagamenti eseguiti dal ed alla loro imputazione dalla Pt_1
documentazione in atti (mandati di pagamento, bonifici, prospetti riepilogativi) risulta che il ha effettuato pagamenti in Parte_1
favore di per importi corrispondenti, tra l'altro, alle fatture CP_1
nn. 1408 e 1409/2021, mediante mandato n. 7004 del 25.11.2021, nonché per le fatture nn. 479 e 778/2022 in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato nel sistema codicistico come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Conseguentemente, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in pag. 4/9 contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass.
21432/2011).
In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. 21840/2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, considerato che una parte del credito ingiunto era stata già pagata prima della notifica del d.i. (ci si riferisce alle fatture n. 1408 e n. 1409 del 2021, pagate giusto mandato di pagamento n. 7004 del 25.11.2021), ed una residua parte è stata pagata successivamente alla notifica del d.i. opposto (ci si riferisce alle fatture n°479 del 30.04/22 e n°778 del 14.06.22 pagate con bonifico di
€.16.990,30 pervenuto all'opposta in data 01.02.24), il decreto ingiuntivo va indubbiamente revocato.
Occorre, quindi verificare, se il pagamento dell'opponente è effettivamente estintivo dell'intera obbligazione oggetto di causa o se, invece, residua un qualche minor credito in favore dell'opposta.
Quest'ultima ha provato in giudizio, mediante produzione documentale
(interrogazione estratti conto clienti afferenti al periodo in questione, mai pag. 5/9 contestata dall'opponente) che con riferimento alla fattura n°1408 del
31.10.21 la società opponente in data 29.11.2021 riceveva un bonifico di
€.85.795,57 che veniva imputato al pagamento al saldo della fattura n°908 del 31.7.21 per €.1.295,57, al saldo della fattura n°908 del 31.07.21 per
€.1.778,46; al saldo della fattura n°1168 del 31.08.21 per €.25.766,80; al saldo della fattura n°1169 del 31.08.21 per €.1.657,67; al saldo della fattura n°1231 del 30.09.21 per €.29.353,95; al saldo della fattura n°1232 del
30.09.21 per €.1.888,44 ed €.24.055,98 in acconto sulla fattura n°1408 del
31.10.21 di €.25.490,14, rimanendo pertanto debitore per differenza della somma di €.1.434,16 (25.490,14 – 24.055,98) oggetto di ingiunzione e della fattura n°1409 del 31.10.21 di €.1.639,87 non pagata.
Ne consegue, quindi, che allo stato residua la somma di €.3.074,03, oltre interessi convenzionali per come pattuiti tra le parti.
Va infine disatteso l'assunto dell'opponente secondo cui la società opposta sarebbe incorsa in inadempimento delle proprie obbligazioni per mancata consegna del formulario dei rifiuti conferiti, dato che l'odierna opposta come documentalmente provato con pec del 30.04.22 e del 24.06.22 (mai contestate dall'opponente) ha regolarmente trasmesso al Pt_1
opponente il registro di carico e scarico dei rifiuti conferiti ed afferente il periodo oggetto delle citate fatture.
Alla luce di quanto, in qui esposto, quindi, il decreto ingiunto opposto va revocato e l'opponente condannato a pagare, in favore dell'opposta, la residua somma di €.3.074,03.
Quanto alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio ed in ordine alle spese relative al giudizio di opposizione occorre rilevare quanto segue: secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a pag. 6/9 decreto ingiuntivo, quando il debitore ha provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto potrebbe consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.
In particolare, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiude il giudizio d'opposizione conservi gli effetti sanzionatori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momento dell'estinzione o riduzione dell'obbligazione. Al contrario, il pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato (cfr. Cassazione civile sez.
III, 15/04/2010, n. 9033).
Questi principi sono stati ribaditi anche da Cass. Civ. 16.11.2017, n. 27234 la quale ha statuito che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto, il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase pag. 7/9 monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
Nella fattispecie in esame, già all'atto del deposito del ricorso monitorio, una parte assai consistente della somma ingiunta era stata già pagata addirittura entro i trenta giorni dall'invio della relativa fattura.
Per tale ragione si ritiene che le spese liquidate in seno al d.i opposto non possano totalmente gravare sull'opposta, stante che l'importo che avrebbe dovuto essere ingiunto era di gran lunga inferiore, per cui si ritiene equo porre a carico della parte opposta solo il 50% delle spese liquidate nel d.i. a titolo di onorari.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, in conseguenza dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione si ravvisano giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
La residua metà delle spese del giudizio di opposizione, nonché del procedimento monitorio, viene posta a carico del Parte_1
soccombente in misura prevalente quanto alla sussistenza del credito residuo e viene liquidata come da dispositivo, senza la fase istruttoria, essendo la causa di natura documentale.
Rimane assorbita ogni altra questione prospettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, e ritenuta assorbita ogni altra questione, così provvede:
pag. 8/9 Revoca il d.i. opposto n. 101/2024 (procedimento iscritto al n. 11059/2023
RG), emesso dal Tribunale Civile di Catania, Dr.ssa Chiara Salamone, il
10.01.2024;
Condanna il a corrispondere alla società Parte_1 [...]
la somma di €.3.074,03 oltre interessi convenzionali dal CP_2
sorgere del credito al soddisfo.
Condanna il al pagamento, in favore della parte Parte_1
opposta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella misura -già ridotta del 50%- in €.1700,00, oltre 15 % per spese generali,
c.p.a. ed IVA come per legge, oltre il pagamento del 50% degli onorari ed accessori di legge già liquidati nel d.i. revocato.
Così deciso, in Catania, in data 16/12/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA
R.G. 1774/2024
Il Tribunale civile di Catania, Sezione Quarta, in persona del GOP Dr.
Ilario Lo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti UMBERTO ILARDO E TROVATO CLAUDIO
Attore-opponente contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. CIULLA CP_1 P.IVA_2
LUCIANO
Convenuto opposto
CONCLUSIONI: per parte opponente come da note scritte del 05.03.2025
e del 06.11.2025; per parte convenuta come da note scritte del 03.03.3025 e del 04.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. otteneva dal Tribunale di CP_1
Catania, decreto ingiuntivo n. 101/2024 per l'importo di euro 20.073,73 oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di corrispettivi per servizi di conferimento e trattamento rifiuti urbani resi in favore del Parte_1 fatturati, tra le altre, con fatture nn. 1408 e 1409/2021, 479 e
[...]
778/2022, nonché ulteriori documenti contabili indicati nel ricorso monitorio.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione il Parte_1
deducendo in sintesi:
-di avere integralmente pagato le fatture nn. 1408 e 1409/2021 mediante mandato n. 7004 del 25.11.2021;
-di avere successivamente provveduto al pagamento delle fatture nn. 479 e
778/2022 dopo la trasmissione, da parte di della documentazione di CP_1
dettaglio richiesta;
-che già, alla data del deposito del ricorso monitorio, il credito azionato era, per una parte, già estinto e, per altra parte, inesigibile, essendo stato sospeso il pagamento in ragione della mancata o tardiva trasmissione dei formulari di identificazione rifiuti e dei registri di carico e scarico;
-che l'opposta avrebbe illegittimamente imputato i pagamenti ricevuti a fatture diverse da quelle indicate dal in violazione dei criteri di Pt_1
cui all'art. 1193 c.c. e dei principi di buona fede contrattuale;
-che la condotta di consistita nel richiedere il decreto ingiuntivo CP_1
nonostante l'avvenuto pagamento di parte del credito e la pendenza della documentazione richiesta, si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, dovendosi pertanto revocare integralmente il decreto ingiuntivo, con condanna di controparte alla restituzione delle somme eventualmente percepite con condanna alle spese processuali.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma, almeno parziale, del decreto ingiuntivo, deducendo che:
pag. 2/9 -i bonifici ricevuti dal Comune erano stati eseguiti, nella maggior parte dei casi, con causali generiche, prive di esatta indicazione delle fatture da estinguere;
-in difetto di tale specifica indicazione, la società aveva legittimamente imputato i pagamenti alle fatture più risalenti e comunque ancora insolute, in applicazione dell'art. 1193 c.c.;
-la documentazione (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico/scarico, rendiconti) era stata trasmessa regolarmente via PEC, come comprovato dalle ricevute depositate in atti, sicché nessuna inesigibilità del credito poteva essere opposta;
-alcuni pagamenti del erano comunque intervenuti solo dopo la Pt_1
notifica del decreto ingiuntivo, con effetto meramente satisfattivo successivo, ma senza elidere la legittimità ed esigibilità del credito alla data del ricorso monitorio;
-doveva pertanto essere confermato il decreto ingiuntivo almeno per la somma residua di euro 3.074,03, o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e spese.
Nel corso del giudizio le parti depositavano memorie ex art. 171 ter c.p.c. senza però articolare prove orali, essendo la causa di natura documentale.
Fissata l'udienza ex art.189 c.p.c., entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e repliche.
È pacifico tra le parti che tra il e sia Parte_1 CP_1
intercorso un rapporto contrattuale avente ad oggetto il conferimento, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, in forza di apposita convenzione/contratto di servizio, in esecuzione del quale la società opposta ha emesso le fatture oggetto del ricorso monitorio.
pag. 3/9 Non risulta contestata, in via sostanziale, la materiale esecuzione delle prestazioni di conferimento e smaltimento rifiuti, bensì la sussistenza e quantificazione del credito residuo alla data del ricorso monitorio, con particolare riferimento:
–all'avvenuto pagamento di alcune fatture;
–alla corretta imputazione dei pagamenti;
–alla tempestiva trasmissione della documentazione a corredo delle fatture e, conseguentemente, all'esigibilità del credito.
In ordine ai pagamenti eseguiti dal ed alla loro imputazione dalla Pt_1
documentazione in atti (mandati di pagamento, bonifici, prospetti riepilogativi) risulta che il ha effettuato pagamenti in Parte_1
favore di per importi corrispondenti, tra l'altro, alle fatture CP_1
nn. 1408 e 1409/2021, mediante mandato n. 7004 del 25.11.2021, nonché per le fatture nn. 479 e 778/2022 in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò posto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è delineato nel sistema codicistico come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Conseguentemente, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente,
l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in pag. 4/9 contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass.
21432/2011).
In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (Cass. 21840/2013).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, considerato che una parte del credito ingiunto era stata già pagata prima della notifica del d.i. (ci si riferisce alle fatture n. 1408 e n. 1409 del 2021, pagate giusto mandato di pagamento n. 7004 del 25.11.2021), ed una residua parte è stata pagata successivamente alla notifica del d.i. opposto (ci si riferisce alle fatture n°479 del 30.04/22 e n°778 del 14.06.22 pagate con bonifico di
€.16.990,30 pervenuto all'opposta in data 01.02.24), il decreto ingiuntivo va indubbiamente revocato.
Occorre, quindi verificare, se il pagamento dell'opponente è effettivamente estintivo dell'intera obbligazione oggetto di causa o se, invece, residua un qualche minor credito in favore dell'opposta.
Quest'ultima ha provato in giudizio, mediante produzione documentale
(interrogazione estratti conto clienti afferenti al periodo in questione, mai pag. 5/9 contestata dall'opponente) che con riferimento alla fattura n°1408 del
31.10.21 la società opponente in data 29.11.2021 riceveva un bonifico di
€.85.795,57 che veniva imputato al pagamento al saldo della fattura n°908 del 31.7.21 per €.1.295,57, al saldo della fattura n°908 del 31.07.21 per
€.1.778,46; al saldo della fattura n°1168 del 31.08.21 per €.25.766,80; al saldo della fattura n°1169 del 31.08.21 per €.1.657,67; al saldo della fattura n°1231 del 30.09.21 per €.29.353,95; al saldo della fattura n°1232 del
30.09.21 per €.1.888,44 ed €.24.055,98 in acconto sulla fattura n°1408 del
31.10.21 di €.25.490,14, rimanendo pertanto debitore per differenza della somma di €.1.434,16 (25.490,14 – 24.055,98) oggetto di ingiunzione e della fattura n°1409 del 31.10.21 di €.1.639,87 non pagata.
Ne consegue, quindi, che allo stato residua la somma di €.3.074,03, oltre interessi convenzionali per come pattuiti tra le parti.
Va infine disatteso l'assunto dell'opponente secondo cui la società opposta sarebbe incorsa in inadempimento delle proprie obbligazioni per mancata consegna del formulario dei rifiuti conferiti, dato che l'odierna opposta come documentalmente provato con pec del 30.04.22 e del 24.06.22 (mai contestate dall'opponente) ha regolarmente trasmesso al Pt_1
opponente il registro di carico e scarico dei rifiuti conferiti ed afferente il periodo oggetto delle citate fatture.
Alla luce di quanto, in qui esposto, quindi, il decreto ingiunto opposto va revocato e l'opponente condannato a pagare, in favore dell'opposta, la residua somma di €.3.074,03.
Quanto alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio ed in ordine alle spese relative al giudizio di opposizione occorre rilevare quanto segue: secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a pag. 6/9 decreto ingiuntivo, quando il debitore ha provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto potrebbe consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.
In particolare, solo la originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto ingiuntivo consente che la sentenza che chiude il giudizio d'opposizione conservi gli effetti sanzionatori del decreto stesso non travolti da eventuali fatti successivi, in primo luogo le spese processuali con esso liquidate e, quindi, gli interessi sul capitale maturati sino al momento dell'estinzione o riduzione dell'obbligazione. Al contrario, il pagamento della sorte capitale prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, pertanto, la sostanziale illegittimità del decreto ingiuntivo emesso successivamente a tale pagamento precludono al creditore la facoltà di avvalersi della notificazione del decreto (divenuto ormai invalido) per indurre il debitore al pagamento sia delle spese legali da lui sostenute che degli interessi maturati sul capitale già pagato (cfr. Cassazione civile sez.
III, 15/04/2010, n. 9033).
Questi principi sono stati ribaditi anche da Cass. Civ. 16.11.2017, n. 27234 la quale ha statuito che la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto, il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase pag. 7/9 monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto.
Nella fattispecie in esame, già all'atto del deposito del ricorso monitorio, una parte assai consistente della somma ingiunta era stata già pagata addirittura entro i trenta giorni dall'invio della relativa fattura.
Per tale ragione si ritiene che le spese liquidate in seno al d.i opposto non possano totalmente gravare sull'opposta, stante che l'importo che avrebbe dovuto essere ingiunto era di gran lunga inferiore, per cui si ritiene equo porre a carico della parte opposta solo il 50% delle spese liquidate nel d.i. a titolo di onorari.
Quanto alle spese del giudizio di opposizione, in conseguenza dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione si ravvisano giusti motivi per disporre una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
La residua metà delle spese del giudizio di opposizione, nonché del procedimento monitorio, viene posta a carico del Parte_1
soccombente in misura prevalente quanto alla sussistenza del credito residuo e viene liquidata come da dispositivo, senza la fase istruttoria, essendo la causa di natura documentale.
Rimane assorbita ogni altra questione prospettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, e ritenuta assorbita ogni altra questione, così provvede:
pag. 8/9 Revoca il d.i. opposto n. 101/2024 (procedimento iscritto al n. 11059/2023
RG), emesso dal Tribunale Civile di Catania, Dr.ssa Chiara Salamone, il
10.01.2024;
Condanna il a corrispondere alla società Parte_1 [...]
la somma di €.3.074,03 oltre interessi convenzionali dal CP_2
sorgere del credito al soddisfo.
Condanna il al pagamento, in favore della parte Parte_1
opposta, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella misura -già ridotta del 50%- in €.1700,00, oltre 15 % per spese generali,
c.p.a. ed IVA come per legge, oltre il pagamento del 50% degli onorari ed accessori di legge già liquidati nel d.i. revocato.
Così deciso, in Catania, in data 16/12/2025.
IL GOP
Dr. Ilario Lo Giudice
pag. 9/9