TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2165/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa dall'Avv. ROMA MARIA Parte_1 C.F._1 VALERIA;
- ricorrente -
CONTRO
(cod. fisc.: ), con l'assistenza dello stesso Avv.to ROMA Controparte_1 C.F._2 MARIA VALERIA;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 15/9/2025, per l'udienza con trattazione scritta del 29/9/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/08/2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1 BRINDISI in data 12/01/1984 con e che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 Per_
e entrambi maggiorennio e autonomi, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale Per_1 dal predetto coniuge, alle condizioni ivi analiticamente indicate.
Con note congiunte depositate il 12/9/2025 i coniugi interessati, con il ministero del medesimo Avv. Maria Valeria Roma, davano atto dell'itnervenuto accordo per la definizione consensuale della separazione alle condizioni ivi allegate.
Veniva quindi anticipata alla data del 29/9/2025 l'udienza già fissata per la prima comparizione dei coniugi e se ne disponeva lo svolgimento con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Nelle note scritte congiunte depositate in termini per la predetta udienza i coniugi confermavano la comune volontò di definire consensualmente la separazione, riportando in allegato le relative condizioni concordate;
e con ordinanza del 14/12/2025 la causa veniva rimessa in decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione concordemente avanzata dai coniugi è fondata e merita accoglimento.
L'articolo 151 cod.civ., stabilendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il
1 giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha evidentemente assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza e anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e trasfuso nell'allegato alle note depositate telematicamente il 15 settembre 2025, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione e alla ratifica delle condizioni concordate.
Nulla per le spese di lite, data la domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
a) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1 16/08/1955, e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Brindisi Controparte_1 il 12/1/1984, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brindisi al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1984.
b) Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi di procedere alla annotazione della presente sentenza.
c) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni allegate alla nota congiunta depositata telematicamente il 15/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte, e che si riportano in calce alla rpesente sentenza.
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO RI
2
3