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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 376/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Contratti e obbligazioni nel procedimento iscritto al n. 376/2022 promosso da:
(C.F. , TE P.IVA_1
in persona del curatore fallimentare, corrente in Genova (GE), Via di Francia n. 28/13, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domici Remo ( – PEC C.F._1
, (C.F. E_1 Email_2 Parte_1 C.F._2
– PEC e ( Email_3 Parte_2 C.F._3
– PEC , con domicilio eletto presso lo studio di Email_4 quest'ultimo in Genova (GE), Via Santi Giacomo e Filippo n. 18/8, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale pro tempore, corrente in Genova (GE), Piazza De Ferrari n. 1, rappresentata e difesa LLAvvocato Castagnoli Leonardo (C.F. – PEC C.F._4
, con domicilio eletto in Genova (GE), Via Email_5
Fieschi n. 15 presso il Settore Avvocatura Regionale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, corrente in Ospedaletti (IM), Via XX Settembre n. 34, assistito e difeso LLAvvocato Mauceri Corrado Augusto (C.F. – PEC C.F._5 , con domicilio eletto presso il suo studio in Genova Email_6 Email_7
(GE), Via Palestro n. 2/3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e contro
Controparte_4
(già (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 [...]
(già (C.F. CP_6 Controparte_7
), e (C.F. P.IVA_4 Controparte_8
, in persona dei Ministri pro tempore, nonché P.IVA_5 CP_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_6
rappresentati e difesi ex lege LLAvvocatura dello Stato, con domicilio presso gli uffici di quest'ultima in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2
appellati - appellanti incidentali
e contro
(C.F. , in persona TE0 P.IVA_7
del pro tempore, corrente in Imperia (IM), Viale Giacomo TE1
Matteotti n. 147, assistita e difesa dagli Avvocati Roggero Angelo (C.F.
– PEC , Spada C.F._6 Email_8
Bettina (C.F. – PEC e C.F._7 Email_9
Crocetta Manolo (C.F. – PEC C.F._8 Email_10
con domicilio eletto presso lo studio degli Avvocati Roggero e Email_11
Spada in Sanremo (IM), Corso Orazio Raimondo n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata - appellante incidentale
e contro
(C.F. , in persona del suo Amministratore Unico e legale TE2 P.IVA_8
rappresentante, corrente in Milano (MI), Via Manfredo Camperio n. 14, assistita e difesa dagli Avvocati Battistotti Adriano (C.F. – PEC C.F._9
e Villa Fabrizio (C.F. Email_12 [...]
– PEC , con domicilio eletto presso lo C.F._10 Email_13 Email_14 studio di quest'ultimo in Genova (GE), Via Roma n. 10/10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata – già interveniente adesiva
pag. 2/50 e contro
(C.F. ), in persona dei suoi legali TE3 P.IVA_9
rappresentanti, corrente in OG TO (TV), Via Marocchesa n. 14, assistita e difesa LLAvvocato Fossati Massimo (C.F. – PEC C.F._11
rdine avvocatitorino.it), con domicilio eletto presso lo studio di Email_15 quest'ultimo in Genova (GE), Piazza Giacomo Matteotti n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata - appellante incidentale
e contro con riferimento al rischio assunto con i TE4 certificati nn. 1591136 e 1854390 (di cui erano già titolari gli , Parte_3 in persona del suo Procuratore Speciale per l'Italia, corrente in Milano (MI), Corso
Giuseppe Garibaldi n. 86, assistita e difesa dagli Avvocati Salesi Federico (C.F.
– PEC e Monda C.F._12 Email_16
Giuseppe Maria (C.F. – PEC , con C.F._13 Email_17
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (NA), Via Toledo n. 156, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il
31/07/2024 appellata - appellante incidentale nonché contro con riferimento al rischio assunto con i TE4
certificati nn. 1729427, BGGB0457000, BGGC0115000 e 1730537 (di cui erano già titolari gli , in persona del suo Procuratore Speciale per l'Italia, Parte_3
corrente in Milano (MI), Corso Giuseppe Garibaldi n. 86, assistita e difesa dagli
Avvocati Improda Alberto (C.F. – PEC C.F._14 Email_18
) e Napolano Gabriella (C.F. – PEC
[...] C.F._15
), con domicilio eletto telematicamente, Email_19
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/04/2024 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 3/50 -parte appellante TE
(d'ora in poi, per semplicità, ha rassegnato le seguenti
[...] CP
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria istanza, ragione, domanda, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi di cui all'atto di appello: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova Sezione II Civile in persona del
Giudice Unico dott.ssa Stefania Polichetti n. 639/2022 resa in causa r.g. n.
6610/2013,nei confronti della , in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, del in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, della , in persona del Presidente pro tempore, del TE5
(già Controparte_4 [...]
in persona del Ministro in carica, Controparte_5 Controparte_6
(già , in persona del Ministro in
[...] Controparte_7 carica, , in persona del Ministro Controparte_8
in carica, , in persona del Direttore pro tempore: Controparte_9
- previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni esposte in atto di appello e nelle difese in prime cure;
- previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla esatta descrizione delle opere realizzate dalla FI. Im. – ed alla TE
individuazione dei soggetti ai quali le singole opere realizzate dalla FI. Im. spettano o appartengono per legge o in forza delle Convenzioni di cui agli atti;
- accertare e dichiarare che tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, sono tenuti al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la [e per essa oggi la procedura TE
fallimentare cui è sottoposta, in persona del Curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura che risulterà provata in corso di causa, a motivo e per effetto delle illegittime condotte dei convenuti, che hanno determinato in capo a FIN. IM. l'affidamento sulla possibilità di realizzare le opere per cui è causa, affrontando le spese e gli investimenti ad esse relativi, nella prospettiva di conseguire il previsto guadagno, nonché a motivo e per effetto dell'inadempimento degli obblighi assunti in favore di FIN. IM. in ordine
pag. 4/50 alla possibilità giuridica e materiale di realizzare e gestire tali opere per novantanove anni, affidamento ed obblighi vanificati LLintervenuto annullamento della
Concessione Demaniale Marittima assentita l'1.2.2007 alla TE
dal Comune di (R.G.N. 01/07, Rep. 798/07, Prot. Com.
[...] CP_3
1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del 23.10.2012, depositata il 22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti;
ciò a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale. e/o extracontrattuale ex artt. 1218 e segg., 1337, 1338 cod. civ. e 2043 e segg. cod. civ. e/o di ogni altra disposizione applicabile;
- in conseguenza di quanto sopra, ad ogni effetto di legge condannare tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la TE
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in
[...]
persona del curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura di:
a) euro 54.554.674,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati alla data del
31 gennaio 2018 nella misura rispettivamente di euro 5.333.776,05 e di euro
5.452.356,72 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018, di euro 65.340.806,79) relativamente ai costi sostenuti dalla FI. Im. e di euro 101.921.588,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati alla data del 31 gennaio 2018 rispettivamente in euro 4.266.108,48 ed in euro 1.936.510,18 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018 di euro
108.124.206,92) relativamente al mancato guadagno: il tutto nella complessiva misura di euro 173.465.013,71 come risulta dalla relazione del C.T.P. di parte FI. Im. allegata alla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
b) ovvero in subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, cui devono essere aggiunti i c.d. “ , nella misura di CP6
euro 14.773.879,60: il tutto – pertanto - nella complessiva misura di euro
53.151.291,60, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati su euro
pag. 5/50 38.377.412,00, sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi e rivalutazione su euro
14.773.879,60, sino all'effettivo soddisfo;
c) ovvero in ulteriore subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi
e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
d) ovvero - comunque - nella misura che risulterà provata in corso di causa;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione maturati successivamente alla data in cui sono stati come sopra indicati;
- in ulteriore subordine si insta sin d'ora per la liquidazione equitativa dei detti danni o di quelle singole voci che in corso di causa risultassero non suscettibili di essere partitamente provate;
- in subordine e/o in alternativa, accertare e dichiarare che per i medesimi fatti di cui in narrativa i ridetti convenuti sono tenuti a risarcire e/o ad indennizzare
[...]
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è TE sottoposta, in persona del curatore] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., nella misura di euro 16.335.000,00 per le c.d. “opere a mare”, di cui alla perizia dell'ing. , in atti, ed euro 4.542.516,19 per le c.d. “opere a terra”, Persona_1 di cui alla perizia dell'ing. , in atti, somme da maggiorarsi dell'IVA, Persona_2
come da sentenza della Corte di Cassazione n. 20884 del 22 agosto 2018, ovvero – comunque – nella misura che risulterà in corso di causa, per l'arricchimento ingiustificato e senza causa derivante a coloro tra i convenuti - da individuarsi nelle
Amministrazioni Statali convenute e/o nell' , per quanto riguarda Controparte_9 le opere di cui alla perizia dell'ing. , in atti, e nel Comune di Persona_1
per quanto riguarda le opere di cui alla perizia dell'ing. , CP_3 Persona_2
in atti - che dovessero in tutto o in parte risultare e/o risulteranno beneficiati dalle opere in tutto o in parte realizzate da TE
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sorgere di ciascuna voce di danno fino all'effettivo soddisfo.
- Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di tutti i corresponsabili degli odierni convenuti, con questi co-obbligati solidali, che fossero tenuti a rispondere per i
pag. 6/50 fatti e danni di cui è causa in virtù del ruolo dagli stessi rivestito in seno agli Enti convenuti e/o agli organi amministrativi coinvolti nei fatti di cui è causa;
- Dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare (ferma la riserva di puntuale confutazione negli scritti finali) gli appelli incidentali:
(a) dei TE7
e dell' , perché genericamente formulato;
[...] Controparte_9
(b) dell'Amministrazione Provinciale di , perché tardivo;
CP0
(c) delle Assicurazioni nella parte in cui tende a colpire statuizioni relative a CP3 rapporti processuali tra il e l'Amministrazione Provinciale di non CP CP0
già impugnate dalla stessa Amministrazione Provinciale;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e previo rigetto dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla descrizione delle opere realizzate da CP8
- rigettare l'appello proposto dal in Parte_4
quanto inammissibile e/o infondato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più delle domande proposte, limitare l'eventuale condanna dell'esponente alla quota corrispondente alla effettiva responsabilità che venisse accertata in capo alla valutato l'apporto CP_2
del comportamento colposo di FI. Im. ed esclusa ogni solidarietà;
- in ogni caso dichiarare gli obbligati a tenere indenne, Parte_3
garantire e manlevare la da ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti, Controparte_2 con rivalutazione ed interessi dei massimali”;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio di appello, oltre oneri di legge”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“I) in via principale:
pag. 7/50 - rigettare tutte le istanze istruttorie per C.T.U. proposte LLappellante, inter alia dando atto che quella per licenziare C.T.U. funzionale alla domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni avanti il
Tribunale, e che comunque le istanze stesse non sono accoglibili, stante l'evidente fondatezza di tutte le statuizioni della sentenza di 1° grado e la manifesta infondatezza di tutti i motivi di appello;
- dichiarare infondato in tutti i suoi motivi e, quindi, rigettare l'appello, confermando in toto la sentenza di 1° grado;
- rigettare comunque tutte le domande risarcitorie ed indennitarie, per qualsiasi titolo e ragione, proposte LLappellante, per le eccezioni, allegazioni e produzioni di primo grado, da intendersi qui richiamate e ritrascritte, e per quelle svolte in questa sede,
II) in via subordinata (per il non creduto caso di accoglimento delle, o di alcune delle, domande attrici):
a) ridurre l'importo del (denegato) diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
1227 cod. civ., in considerazione del comportamento di TE
e, particolarmente, dell'apporto causale della stessa alla
[...]
determinazione dei pretesi danni;
b) in ogni caso, sempre qualunque sia la domanda (principale o subordinata) accolta, determinare le singole quote del (denegato) debito risarcitorio od indennitario di competenza dei soggetti convenuti, in funzione del (preteso) rispettivo apporto causale alla determinazione del (denegato) danno risarcibile, o del (preteso) beneficio ricevuto;
c) limitare la quantificazione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento (sempre contestato) alle somme che risultassero effettivamente essere state spese da probante documentazione opponibile alla parte convenuta, escludendo in ogni caso dal computo le spese generali e l'utile d'impresa;
III) ancora in subordine: accertare e dichiarare la compensazione delle poste risarcitorie con i crediti del ammessi al passivo fallimentare Controparte_3 nella misura di € 27.724,30, in via privilegiata, e di € 93.234,52, in via chirografaria;
IV) sempre in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento, totale od anche solo parziale, delle domande attrici, o di alcuna di esse, e così o della domanda risarcitoria, o della domanda subordinata per ingiustificato arricchimento, accertare e
pag. 8/50 dichiarare che gli di Londra, sottoscrittori delle polizze nn. Parte_3
1729427, n. BGGB0457000, sono obbligati a tenere indenne il Controparte_3
in solido, o per quanto risultante dalle rispettive polizze, da tutto quanto il CP_3
stesso fosse condannato a pagare a parte attrice a qualsiasi titolo, per sorte capitale, rivalutazione monetaria, interessi, spese, nonché a provvedere al pagamento diretto a favore di parte attrice delle suddette somme ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ.;
V) condannare il al pagamento delle TE9
spese legali, con gli accessori di legge, avuto riguardo al valore della causa quale risulta dal petitum delle domande, secondo quantificazione che si fa riserva di depositare nei termini di rito.
Con salvezza illimitata”.
* * * parti appellate/appellanti incidentali Controparte_20
,
[...] Controparte_6 [...]
e hanno Controparte_21 Controparte_9
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede l'integrale rigetto dell'avverso atto di appello in quanto inammissibile ed infondato, se del caso in accoglimento dell'appello incidentale condizionato. Con il favore delle spese”.
* * *
-parte appellata/appellante incidentale TE0
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova:
1) respingere l'appello proposto da in quanto infondato;
Parte_5
2) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare il danno in somma non superiore a € 38.277.412,00;
3) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, determinare la quota di responsabilità della in misura TE5
minimale, esclusa la solidarietà con le altre parti in causa;
pag. 9/50 4) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
nei confronti della PROVINCIA DI IMPERIA, dichiarare tenuta e Parte_5
condannare (già a manlevare e TE3 Controparte_22
garantire la medesima da ogni e qualsiasi onere e spesa, sia TE5
per risarcimento danni che per accessori e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, sia per qualsivoglia titolo o ragione;
5) respingere, in quanto infondate, tutte le eccezioni sollevate in primo grado dalla difesa delle (già ; TE3 Controparte_22
6) in via d'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado in punto liquidazione spese, da effettuare sulla base del valore della causa risultante dalle domande attrici, alla stregua della nota spese depositata dalla in primo CP5
grado;
7) rettificare l'errore materiale in cui è incorsa la sentenza in primo grado, statuendo, correttamente, che la condanna alle spese viene pronunciata nei confronti del
; TE
8) con vittoria di spese ed onorari di causa anche del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: TE2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, previa ammissione di ogni istanza formulata in atti da CP2
e/o dal , accogliere le conclusioni precisate
[...] Parte_6 nell'atto di appello del , da intendersi qui Parte_6
integralmente trascritte e fatte proprie, conseguentemente riformando, nel senso richiesto da parte appellante, la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione II Civile
Giudice Unico dott.ssa Stefania Polichetti in causa R.G n. 6610/13 depositata in data
16/3/2022 n. 639/2022, notificata lo stesso 16/3/2022. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
* * *
-parte appellata/appellante incidentale a rassegnato le TE3
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, Contrariis rejectis
pag. 10/50 IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi svolti in atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto dal per le ragioni svolte in atto e, per Parte_7
l'effetto, confermare la sentenza n.639/2022 depositata in data 16/3/2022, in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
1) Nei confronti dell' TE0
Dato atto che i pregiudizi oggetto di causa risultano di natura esclusivamente patrimoniale, nonché riconducibili ad attività amministrativa espressamente esclusa LL“oggetto dell'assicurazione”, contemplato nei contratti assicurativi
n.042/00450677 (avente efficacia dal 2008 al 2014 ora rinumerato 763974826 e
n.042/00431174 con efficacia dal 2003 al 2005, poi rinumerato 042/00444077, con efficacia dal 2006 al 2008);
Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 di polizza “Oggetto dell'assicurazione”
“Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” la garanzia contempla unicamente i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose, e non già e non anche i pregiudizi di natura patrimoniale;
Dichiarare l'inoperatività, nella fattispecie oggetto di causa, dei contratti assicurativi azionati in questa sede LL , con applicazione TE0 dell'art. 96 c.p.c. e con liquidazione in via equitativa di un indennizzo in favore di
TE3
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
2) Nei confronti del Controparte_23
[...]
IN VIA CP_24
pag. 11/50 Respingere la domanda proposta dal nei confronti dell' CP [...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque rinunciata TE0
e/o estinta, per l'effetto,
Respingere la domanda di manleva proposta LL TE0
nei confronti di
[...] TE3
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
IN SUBORDINE
Dichiarare il prevalente concorso di responsabilità del ex art. 1227 c.c. CP
nella determinazione dei pregiudizi lamentati in questa sede;
Determinare le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuna delle parti evocate in causa ponendo a carico del altresì le quote di responsabilità ascrivibili ai CP
IG , , , , CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
e , in conseguenza della intervenuta rinuncia agli atti ed CP_30 CP_31
alle domande nei loro confronti
Contenere l'onere dell'indennizzo di nei soli limiti della quota di TE3 danno direttamente e personalmente imputabile all' TE0
, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare, ad essa,
[...]
dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e, in ogni caso, entro il massimale di polizza pattuito in € 5.000.000,00 ed entro gli ulteriori limiti contemplati dal contratto assicurativo.
Con le spese in tutto o quanto meno in parte compensate”.
* * *
-parte appellata (con riferimento al TE4
rischio assunto con i certificati nn. 1854390 e 1591136) ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
I. in via preliminare di rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...] ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c; Parte_8
II. in via principale: rigettare l'appello proposto dal Parte_8
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 639/2022 del
[...]
pag. 12/50 Tribunale di Genova, pubblicata in data 16 marzo 2022 (a definizione del procedimento
n. 6610/2013 R.G.) e, in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta dal
[...]
(e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) Parte_8
nei confronti della;
Controparte_2
III. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello proposto dal e per Parte_8
l'ipotesi in cui la dovesse ribadire le domande di manleva svolte in primo CP_2
grado sulla base delle polizze n. 1591136 e n. 1854390, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di alcuna obbligazione indennitaria e di malleva in capo a per i motivi indicati in atti (inclusi tutti gli atti di TE4 primo grado degli che hanno assunto il rischio dei certificati n. Parte_3
1591136 e n. 1854390 e la comparsa di costituzione in appello) e conseguentemente respingere le domande di indennizzo e di condanna svolte dalla (e/o da Controparte_2
qualsiasi altra parte del giudizio) in base alle suddette polizze n. 1591136 e n.
1854390;
IV. In via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla nei confronti del Controparte_2
Fallimento della Società (e/o verso qualsiasi Parte_8
altra parte del giudizio) e di un qualsiasi obbligo indennitario in base alle polizze n.
1591136 e n. 1854390 in favore della;
Controparte_2
IV.1 qualora venga accertato che la polizza operativa è la n. 1854390:
- limitare l'obbligo indennitario di nei confronti della TE4
, come sopra determinato, entro il limite del massimale pari a € Controparte_2
1.000.000 (fermo, comunque, il massimale aggregato) e con applicazione della franchigia pari a € 25.000 e di ogni altro limite previsto dalla polizza;
- accertare, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, la ripartizione della responsabilità tra e gli altri convenuti ritenuti Controparte_2
eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, e limitare l'eventuale obbligo di indennizzo di all'importo corrispondente TE4
alla specifica quota di responsabilità gravante su (ed a prescindere da Controparte_2
qualsiasi sua responsabilità solidale con alcun altro soggetto);
pag. 13/50 - subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore di CP_2
all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati (ovvero di
[...] alcun altro soggetto nei confronti del quale l'assicurato abbia svolto azione di rivalsa o regresso) e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte di
in favore dell'avente diritto;
Controparte_2
IV. 2 qualora venga accertato che la polizza operativa è la n. 1591136:
- limitare l'obbligo indennitario di nei confronti della TE4
, come sopra determinato, entro il limite del massimale pari a € Controparte_2
1.000.000 e con applicazione della franchigia pari a € 25.000 e di ogni altro limite previsto dalla polizza;
- accertare, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, la ripartizione della responsabilità tra e gli altri convenuti ritenuti Controparte_2 eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, e limitare l'eventuale obbligo di indennizzo di all'importo corrispondente TE4
alla specifica quota di responsabilità gravante su (ed a prescindere da Controparte_2
qualsiasi sua responsabilità solidale con alcun altro soggetto);
- subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore di CP_2
all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati (ovvero di
[...] alcun altro soggetto nei confronti del quale l'assicurato abbia svolto azione di rivalsa o regresso) e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte di
in favore dell'avente diritto;
Controparte_2
V. In via di appello incidentale (ma per la sola ipotesi in cui si ritenga che il Tribunale abbia svolto un qualsivoglia accertamento o decisione sulla domanda di indennizzo svolta dalla : riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui CP_2 essa ha affermato “Nel caso di specie la chiamata in causa delle compagnie assicurative non può ritenersi in alcun caso arbitraria”, accertando invece la inoperatività della copertura assicurativa e l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di malleva in capo a e comunque in TE4
base alle polizze n. 1591136 e n. 1854390, per i motivi indicati o richiamati in atti
(inclusi tutti gli atti di primo grado e la presente comparsa di costituzione in appello);
VI. In ogni caso:
pag. 14/50 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata (con riferimento al TE4
rischio assunto con i certificati nn. 1729427, BGGB0457000, BGGC0115000 e
1730537) ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni svolte in narrativa:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 348 bis e ter
c.p.c.;
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto poiché radicalmente infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte appellante e conseguente accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal Comune, accertare e dichiarare, l'inoperatività dei certificati nn. 172942 e
BGGB0457000, per le ragioni esposte in narrativa, nonché l'esclusione della garanzia
a causa della omessa dichiarazione della pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze rilevanti ai fini di Polizza, ai sensi e per l'effetto degli art. 1892 e 1893
c.c.;
In via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte appellante e conseguente accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal accertare e dichiarare che l'obbligo di CP_3
garanzia degli Assicuratori è da contenersi entro il limite previsto dai massimali di polizza e con applicazione delle franchigie pure previste;
previa verifica dell'erosione, in tutto o in parte, dei suddetti massimali di polizza a seguito del pagamento di indennizzi relativi ad altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.;
In ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
pag. 15/50 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il con la delibera consiliare n. 200 del 23/12/1990, Controparte_3
decideva di avviare le pratiche per una radicale riqualificazione urbana e ambientale della Marina di Baia Verde, prospiciente il mare e ricavata a seguito del deposito dei materiali di risulta della discarica ex-COGEFAR (cfr. prod. 7 – COMUNE).
L'Amministrazione comunale, in data 14/09/1991, stipulava con una CP
Convenzione Urbanistica, nella specie di “accordo sostitutivo del provvedimento” di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990, con la quale la società si impegnava a redigere un apposito Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) e, una volta approvato, a realizzarlo
(cfr. prod. 9 – COMUNE). La convezione era finalizzata alla realizzazione di diversi manufatti: una passeggiata panoramica;
una serie di costruzioni da adibire a cabine, a piccole attività commerciali e a servizi annessi alla cantieristica nautica;
alcune opere di protezione del litorale;
alcuni parcheggi;
strade; aree verdi attrezzate;
impianti sportivi e turistico-ricettivi.
quindi, con istanza del 2/07/1992, chiedeva il rilascio di una CP
concessione demaniale marittima pluriennale (presupposto per la realizzazione dello
Strumento Urbanistico Attuativo e della Convenzione Urbanistica), allegando un
“progetto studio” (cfr. prod. 20 – COMUNE). Gli interventi prospettati richiedevano la variazione integrale del Piano Regolatore Comunale del Controparte_3
che approvava con decreto del Presidente della Giunta Regionale Controparte_2
n. 493 del 5/08/1996, in ragione del quale si registrava un mutamento dell'ambito di classificazione dell'area in questione (cfr. prod. 4 – REGIONE).
La Giunta Regionale, quindi, in data 26/02/1999, con decreto n. 209, adottava il
Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC) (cfr. prod. 5 – , che CP_2 trasmetteva al er il tramite dell' Controparte_3 [...]
(d'ora in poi, ) (cfr. prod. 19 TE0 TE5
– COMUNE). il 30/06/2000 rinnovava la propria istanza di concessione demaniale CP marittima, depositando presso la Capitaneria di Porto di un “progetto CP0
pag. 16/50 preliminare” (cfr. prod. 24 – , dichiarato ammissibile dalla Conferenza dei CP_3
Servizi appositamente convocata dal previo parere Controparte_3
positivo della (cfr. prod. 6 – REGIONE). Controparte_2
La società provvedeva a predisporre il progetto del SUA, nonché il “progetto definitivo” di riqualificazione dell'area, che veniva presentato il 18/07/2003 e prevedeva la costruzione di porto turistico con un numero rilevante di posti barca e un complessivo aumento delle volumetrie rispetto a quanto previsto dal “progetto preliminare”, completamente superato (cfr. prod. 25.01 – allegato alla perizia CP del Dott. depositata il 13/06/2017 con la memoria di cui all'art. 183, sesto Per_3
comma, n.2), c.p.c.).
Una apposita Conferenza dei Servizi esaminava sia il progetto del SUA che il
“progetto definitivo” del porto e veniva attivata anche la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA). La con la delibera della Giunta Regionale n. CP_2
1643 del 23/12/2004, esprimeva parere favorevole sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), sia pure condizionato a una serie di prescrizioni concernenti alcuni aspetti del progetto (cfr. prod. 8 – REGIONE).
Il – i cui rappresentanti politici erano nel frattempo CP_3 CP_3 mutati a seguito delle dimissioni anticipate del Sindaco all'epoca in carica (rimasto coinvolto in un'inchiesta giudiziaria) – manifestava l'intenzione di rivedere l'intero progetto, formulando, con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 18/10/2004, una serie di riserve inerenti agli aspetti urbanistici dell'operazione (cfr. prod. 9 –
REGIONE).
alla luce della posizione del chiedeva un parere legale agli CP CP_3
Avvocati Gerbi Giovanni e Quaglia Alberto, i quali rassicuravano la società circa la legittimità dell'iter amministrativo (cfr. prod. 30 – COMUNE).
Il dopo aver rinviato a data da destinarsi la seduta della Conferenza dei CP_3
Servizi chiamata a valutare il progetto del SUA e il “progetto definitivo” del porto, avviava una “fase di riflessione e approfondimento” durata circa due anni, che si concludeva il 13/06/2006 con l'approvazione di due delibere, le nn. 46 e 47, con le quali il Consiglio Comunale di all'unanimità, disponeva la revoca della delibera CP_3
n. 36 del 2004, formulava alcune prescrizioni attinenti al progetto e autorizzava il pag. 17/50 Sindaco a riconvocare la Conferenza dei Servizi per la conclusione dell'istruttoria (cfr. prodd. 13 e 14 – . CP
Quest'ultima, convocata in seduta deliberante, in data 22/06/2006, esprimeva il proprio assenso all'approvazione del SUA e del “progetto definitivo” del porto turistico e di tutte le opere ad esso connesse, subordinando l'efficacia di detta deliberazione ad alcune prescrizioni (cfr. prod. 16 – FIN.IM.).
Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), verificato l'adempimento da parte della società alle prescrizioni apposte dalla
Conferenza dei Servizi, formalizzava l'approvazione dello SUA con apposita determinazione del 22/12/2006 (cfr. prod. 32 – COMUNE).
Il quindi, in data 1/02/2007, rilasciava a favore di Controparte_3
una concessione demaniale marittima, con durata di 99 anni (esclusi i 5 CP
anni per i lavori di costruzione del porto), riguardante una superficie di 217.000 mq (di cui 143.000 di specchio acqueo), allo scopo di “costruire e gestire un porto per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, commerciali, ludico-sportive e servizi” (cfr. prod. 2 – FIN.IM.).
L'Amministrazione comunale, pochi giorni dopo (l'8/02/2007), stipulava due distinte
“convenzioni urbanistiche attuative” rispettivamente con la , quale Parte_9 proprietaria di una porzione dell'area interessata dalla riqualificazione (cfr. prod. 16 –
REGIONE), e quale concessionaria di buona parte dell'area da CP
riqualificare (cfr. pagg. 19 e ss. prod. 3 – FIN.IM.).
Quest'ultima, terminato così il lungo iter amministrativo iniziato il 23/12/1990, in data 24/12/2007 concludeva con l'impresa un contratto di appalto Controparte_32
avente ad oggetto la realizzazione del porto e delle opere ad esso annesse sulla base di quanto previsto dal “progetto definitivo” redatto dalla stessa concessionaria (cfr. prod. 4
– vd. anche la planimetria generale del progetto di cui alla prod. 8 – FIN.IM.). CP
L'impresa iniziava i lavori di riqualificazione della Marina di Controparte_32
Baiaverde, che prevedevano interventi non solo su aree demaniali, ma anche su aree comunali e private (cfr. prod. 5 – FIN.IM.). I lavori proseguivano per tre anni e mezzo, fino al luglio del 2011, quando subivano una prima interruzione a causa della mancanza di mezzi finanziari da parte di (cfr. verbali della Commissione di CP
pag. 18/50 collaudo: docc. 34-36 – , da cui scaturiva un contenzioso giudiziario tra CP_2 quest'ultima e la ditta appaltatrice.
Risulta che almeno a far data dal 13/1/1997 veniva avviato un complesso contenzioso amministrativo dal (la cui proprietà confinava Controparte_33 con l'area interessata dai lavori di riqualificazione) nei confronti di e poi CP
anche dalla società WA s.a.s. (ex proprietaria-espropriata di una porzione dell'area interessata LLoperazione). I diversi procedimenti contenziosi innanzi al Giudice
Amministrativo erano tesi ad accertare l'illegittimità degli atti amministrativi rilasciati a monte della concessione demaniale. Il TAR Liguria si pronunciava al riguardo, rigettando le domande dei ricorrenti, con la sentenza n. 306 del 2008, depositata il
16/2/2008 che era oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. il 25/01/2012 chiedeva, quindi, al la CP Controparte_3
sospensione degli effetti della concessione demaniale fino alla positiva definizione del contenzioso e alla pronuncia del Consiglio di Stato, poiché l'eventuale annullamento degli atti amministrativi impugnati avrebbe fatto venire meno tutti i presupposti di validità ed efficacia del titolo concessorio e dei conseguenti titoli edilizi ed urbanistici.
La situazione di incertezza, secondo FIN.IM.s.r.l,. rendeva economicamente insostenibile la prosecuzione dei lavori, giacché l'esito aleatorio dei predetti contenziosi impediva sia di ottenere finanziamenti dalle banche, sia di mettere a reddito l'investimento già sostenuto, pari a circa 50 milioni di euro, con la commercializzazione di diritti d'uso dell'area in concessione (cfr. pagg. 5 e ss. della prod. 19 – REGIONE
LIGURIA).
Il non accoglieva l'istanza di sospensione (cfr. pag. 45, § 65, della CP_3
comparsa conclusionale in primo grado del depositata il 31/01/2022) e i CP_3 lavori subivano un arresto definitivo per carenza di risorse (cfr. foto area dell'opera incompiuta: prod. 12 – FIN.IM.).
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 361 del 22/01/2013, passata in giudicato, accoglieva le domande introdotte dal riformando Controparte_33
integralmente la sentenza n. 306 del 2008 resa dal TAR Liguria (cfr. prod. 33 –
, che aveva riunito in unico giudizio i vari ricorsi presentati, tutti riguardanti CP_3
pag. 19/50 la legittimità dell'azione amministrativa e degli atti antecedenti al rilascio della concessione demaniale in favore di TE
Il Consiglio di Stato, in particolare, con la sentenza n. 361 del 22/01/2013 (cfr. prod.
7 – , ravvisava nell'intera vicenda amministrativa un numero tale di CP anomalie da integrare “notevoli e manifeste illegittimità procedimentali” e, per l'effetto, pronunciava l'annullamento di tutti gli atti impugnati e di quelli a questi consequenziali,
e in particolare:
“A) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 493 del 5 agosto 1996, avente ad oggetto l'approvazione della variante integrale al Piano regolatore del Comune di
CP_3
-per violazione della disciplina paesistica di cui all'art. 8 della cit. L.R. n. 6;
-per carenza dell'analisi e della specifica relazione geologica con riferimento all'area
“de qua”;
-per la mancata specificazione delle reali esigenze di natura turistico-ricettive;
-per la indebita classificazione del sito come degradato al solo fine sviatorio di poter far luogo alla applicazione dell'art. 61 del NTA del PTCP concernente i progetti di riqualificazione urbana.
B) del progetto definitivo dell'intervento perché non conforme al Piano territoriale CP_3 della .
C) di tutti i provvedimenti relativi alla VIA adottati LLAmministrazione regionale per
l'intervento in questione per la carenza sostanziale di reali valutazioni sull'impatto ambientale;
D) delle delibere del Consiglio comunale di nn. 46 e 47 del 2006 per CP_3
contraddittorietà e sviamento di potere;
E) del SUA approvato con la deliberazione della conferenza dei servizi del 15-22 giugno 2006, e con determinazione del Segretario comunale del 22 dicembre 2006 esteso a ben nove AIO ubicati al di fuori di tale area, per difetto di legittimazione della
alla presentazione del relativo progetto;
CP
F) dell'affidamento diretto senza l'esperimento di alcuna evidenza pubblica alla FI.in. della concessione delle aree interessate all'intero intervento.” (così, pagg. 37-38 della sentenza n. 361/2013 del Consiglio di Stato).
pag. 20/50 Annullati tutti gli atti presupposti e consequenziali alla concessione e venuta meno la stessa concessione demaniale marittima, poiché era tramontata definitivamente la possibilità di realizzare l'opera, decideva di citare in giudizio tutte le CP
PP.AA. coinvolte nel lungo iter amministrativo (nonché personalmente alcuni amministratori e funzionari pubblici), chiedendo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla lesione del suo incolpevole affidamento riposto nella correttezza dell'azione amministrativa.
* * *
2. Sul giudizio di primo grado.
Il (da ora solo TE
, con atto di citazione del 20/03/2013, evocava in giudizio innanzi al Tribunale CP
di Genova la , il la Controparte_2 Controparte_3 CP5
, nonché il , il
[...] Controparte_6 [...] il Controparte_5 Controparte_8
(d'ora in poi denominate, per semplicità,
[...] Controparte_35
, l' e otto persone fisiche nelle loro rispettive
[...] Controparte_9
qualità di amministratori e funzionari del e della Controparte_3
all'epoca dei fatti. Controparte_2
L'attrice, in via principale, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti “a motivo e per effetto dell'intervenuto annullamento della Concessione Demaniale Marittima assentita l'1.2.2007 alla conchiudente dal Comune di (R.G.N. 01/07, Rep. CP_3
798/07, Prot. Com. 1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del 23.10.2012, depositata il
22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti”. La società allegava di aver realizzato il 36% circa delle opere previste e approvate dal SUA e di aver sofferto un danno da quantificare sino a 155 milioni di euro, di cui 57 milioni di danno emergente e 98 milioni di lucro cessante.
L'attrice, in via subordinata, chiedeva che comunque le venisse riconosciuto il diritto a un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c,. a titolo di arricchimento senza causa derivante a coloro che tra gli enti convenuti avevano beneficiato delle opere realizzate.
pag. 21/50 Si costituivano in giudizio le parti convenute, alcune delle quali chiedevano la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici. Tutte le convenute eccepivano,
a vario titolo, l'infondatezza delle domande attoree, allegando altresì che la cognizione della causa potesse appartenere al Giudice Amministrativo. uindi, presentava due ricorsi: il primo, per accertamento tecnico preventivo CP
in merito agli interventi già realizzati in forza della concessione demaniale (rigettato dal
Tribunale con ordinanza comunicata alle parti il 14/10/2013); il secondo, per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., che induceva il Giudice di primo grado a sospendere il giudizio in attesa della relativa pronuncia (cfr. verbale dell'udienza del
12/12/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si esprimevano sul regolamento di giurisdizione con l'ordinanza n. 17586 del 4/09/2015, che dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario poiché “la questione riguarda (…) l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell'esercizio del potere bensì nella sua oggettiva idoneità a determinare l'affidamento” (cfr. pag. 26 dell'ordinanza delle Sez. Un. – prod. 23 – FIN.IM.). nel frattempo veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia (cfr. prod. CP
22 – FIN.IM.), il giudizio era interrotto e poi riassunto dal
[...]
(da ora con comparsa notificata alle TE CP
controparti in data 6/11/2015. Tutte le PP.AA. e le persone fisiche si costituivano nel giudizio riassunto, nel corso del quale intervenivano in adesione alla TE2 posizione dell'attrice, e gli TE3 Parte_3
quali terzi chiamati da alcune delle parti convenute.
[...]
Il Tribunale di Genova, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini per il deposito delle memorie previste LLart. 183, sesto comma, c.p.c. e, dichiarata l'inammissibilità e l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dal
[...]
e dalle AMMINISTRAZIONI STATALI, ammetteva le istanze CP_3
proposte dalle parti ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. e disponeva CTU volta ad accertare l'effettiva entità dei danni sofferti da (cfr. verbale dell'udienza del CP
26/10/2017).
pag. 22/50 Il Giudice di prime cure, depositata la CTU e rigettata l'istanza di rinnovo della stessa, formulava alle parti una proposta conciliativa “a definizione tombale della controversia” (cfr. decreto del 15/07/2018). Il Tribunale prendeva atto del fallimento dei negoziati e, quindi, faceva precisare le conclusioni (cfr. verbale dell'udienza del
24/06/2020). con istanza depositata il 25/03/2021, informava il Tribunale di essere stata CP
autorizzata dal Comitato dei Creditori a rinunciare agli atti del giudizio e a tutte le domande formulate nei confronti delle parti private convenute cioè i funzionari del e della Quest'ultime accettavano ritualmente la predetta rinuncia CP_3 CP_2
mentre le altre parti convenute precisavano le loro conclusioni con deposito di note scritte.
Il Tribunale, infine, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. ordinanza del 2/12/2021), definiva il giudizio con la sentenza n. 639 pubblicata il 16/03/2022.
* * *
Il Tribunale di Genova così decideva:
“dato atto della già intervenuta estinzione del processo con provvedimenti resi nel corso del giudizio avuto riguardo alle seguenti posizioni:
a) Azione coltivata da nei confronti del dott. CP Persona_4
b) Azione coltivata da Dott. ei confronti degli CP_29 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nn. 1729427 e BGGB0457000;
c) Azione coltivata da Rag. nei confronti degli , CP_27 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nn. 1792427 e BGGB0457000;
d) Azione coltivata da e nei confronti degli Parte_10 Pt_11 Parte_3
' relativamente ai certificati di polizza nn. 1729427, BGGB0457000 e
[...]
BGGC0115000 nonché ai certificati di polizza nn. BGGC01130000, 1524476,
1797882;
e) Azione coltivata da nei confronti degli , Parte_12 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1729427 e n. CRB038A0N39;
f) Azione coltivata da nei confronti degli Parte_13 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1730537;
pag. 23/50 g) Azione coltivata da dott. nei confronti degli CP_26 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nr. 1879543 e nr. BTRA0006148,
h) Azione coltivata da nei confronti degli Controparte_3 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1524476 (cfr. autorizzazione alla
[...] chiamata all'udienza del 27.09.2016); dato atto dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Ordinanza 4 settembre 2015 n. 17586) che ha attribuito al giudice ordinario la giurisdizione a decidere sulla presente controversia;
dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese di lite integralmente compensate con riferimento all'azione coltivata da nei confronti CP_25 degli Assicuratori del relativamente al certificato n. 10162824L; Pt_3 dichiara l'estinzione della domanda coltivata da nei confronti di Controparte_36
CP_27 CP_37 Controparte_29 CP_25 CP_30
, per sopravvenuto difetto di interesse;
[...] CP_26 CP_38
rigetta tutte le domande proposte da Parte_14
in via principale nei confronti di
[...] [...]
, , Controparte_39 Controparte_2 [...]
Controparte_5 Controparte_7
[...] Controparte_8
(“accertare e dichiarare che tutti tali convenuti, ciascuno Controparte_9
per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, sono tenuti al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la [e TE
per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in persona del Curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura che risulterà provata in corso di causa, a motivo e per effetto delle illegittime condotte dei convenuti, che hanno determinato in capo a
FIN. IM. l'affidamento sulla possibilità di realizzare le opere per cui è causa, affrontando le spese e gli investimenti ad esse relativi, nella prospettiva di conseguire il previsto guadagno, nonché a motivo e per effetto dell'inadempimento degli obblighi assunti in favore di FIN. IM. in ordine alla possibilità giuridica e materiale di realizzare e gestire tali opere per novantanove anni, affidamento ed obblighi vanificati LLintervenuto annullamento della Concessione Demaniale Marittima assentita
pag. 24/50 l'1.2.2007 alla dal Comune di TE CP_3
(R.G.N. 01/07, Rep. 798/07, Prot. Com. 1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti
e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del
23.10.2012, depositata il 22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti;
ciò a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale. e/o extracontrattuale ex artt. 1218 e segg., 1337, 1338 cod. civ. e 2043 e segg. cod. civ. e/o di ogni altra disposizione applicabile;
- in conseguenza di quanto sopra, ad ogni effetto di legge condannare tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la TE
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in
[...]
persona del curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura di:
a) euro 54.554.674,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati alla data del
31 gennaio 2018 nella misura rispettivamente di euro 5.333.776,05 e di euro
5.452.356,72 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018, di euro 65.340.806,79) relativamente ai costi sostenuti dalla FI. Im. e di euro 101.921.588,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati alla data del 31 gennaio 2018 rispettivamente in euro 4.266.108,48 ed in euro 1.936.510,18 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018 di euro
108.124.206,92) relativamente al mancato guadagno: il tutto nella complessiva misura di euro 173.465.013,71 come risulta dalla relazione del C.T.P. di parte FI. Im. allegata alla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
b) ovvero in subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, cui devono essere aggiunti i c.d. “ , nella misura di CP6
euro 14.773.879,60: il tutto – pertanto – nella complessiva misura di euro
53.151.291,60, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati su euro
38.377.412,00, sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi e rivalutazione su euro
14.773.879,60, sino all'effettivo soddisfo;
pag. 25/50 c) ovvero in ulteriore subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi
e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
d) ovvero - comunque - nella misura che risulterà provata in corso di causa;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione maturati successivamente alla data in cui sono stati come sopra indicati;
- in ulteriore subordine si insta sin d'ora per la liquidazione equitativa dei detti danni o di quelle singole voci che in corso di causa risultassero non suscettibili di essere partitamente provate)”; rigetta la domanda proposta da Parte_14
in via subordinata ex art. 2041 c.c. “ in subordine e/o in alternativa,
[...]
accertare e dichiarare che per i medesimi fatti di cui in narrativa i ridetti convenuti sono tenuti a risarcire e/o ad indennizzare [e TE
per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in persona del curatore] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., nella misura di euro 16.335.000,00 per le
c.d. “opere a mare”, di cui alla perizia dell'ing. , in atti, ed euro Persona_1
4.542.516,19 per le c.d. “opere a terra”, di cui alla perizia dell'ing. , in Persona_2 atti, somme da maggiorarsi dell'IVA, come da sentenza della Corte di Cassazione n.
20884 del 22 agosto 2018, ovvero – comunque – nella misura che risulterà in corso di causa, per l'arricchimento ingiustificato e senza causa derivante a coloro tra i convenuti - da individuarsi nelle Amministrazioni Statali convenute e/o nell' CP_9
per quanto riguarda le opere di cui alla perizia dell'ing. ,
[...] Persona_1
in atti, e nel Comune di per quanto riguarda le opere di cui alla perizia CP_3 dell'ing. , in atti - che dovessero in tutto o in parte risultare beneficiati Persona_2 dalle opere in tutto o in parte realizzate da;
TE
rigetta le domande svolte con atto di intervento ad adiuvandum da parte di Parte_15
CP
dichiara assorbita la domanda svolta dal tesa ad Controparte_3
accertare, in caso di soccombenza, le quote di responsabilità ascrivibili ai singoli amministratori persone fisiche convenute;
pag. 26/50 dichiara assorbite le domande ed eccezioni svolte dalle parti private CP_27
, CP_37 Controparte_29 CP_25 CP_30 CP_26 per alle domande svolte nei loro confronti;
[...] CP_38 CP_40
dichiara assorbita la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di TE0 Controparte_41
dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 dal con riferimento ai certificati di polizza nn.
[...] Controparte_3
1729427 e BGGB0457000; dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 dal con riferimento al certificato di polizza n.
[...] Controparte_3
1541082; dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 da , con riferimento ai certificati di polizza nn. 1854390 e
[...] Controparte_2
1591136; rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
[...]
ed Parte_14 CP_27 CP_37 [...]
, CP_29 CP_25 CP_30 CP_26 CP_38
condanna parte attrice a Parte_14
rimborsare alle altre controparti le spese di lite, che si liquidano in:
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di;
Controparte_2
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di Controparte_3
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di CP_6 Controparte_5 CP_6 [...]
, ; Controparte_42 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_9
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di;
TE0 CP0
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di TE3
pag. 27/50 € 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_3
1854390;
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. Parte_3
1591136;
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio dei Certificati nn. Parte_3
1729427 e BGGB0457000; pone definitivamente a carico di parte attrice
[...]
gli oneri di ctu già liquidati;
Parte_14 compensa le spese relative al regolamento di giurisdizione”.
Il Tribunale di Genova individuava il titolo in base al quale l'azione era stata promossa, osservando che:
i) la responsabilità invocata LLattrice era “dichiaratamente extracontrattuale
(ovvero, secondo la tesi prospettata, costituito dal mancato rispetto del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. idoneo a generare danno nei confronti del privato che ha confidato sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo), oltre che contrattuale o da “contatto sociale” e precontrattuale (cfr. pag 14 atto di citazione)” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
ii) l'elemento posto a fondamento dell'azione risarcitoria era l'incolpevole affidamento riposto sulla correttezza dell'azione amministrativa condotta dalle PP.AA. convenute nell'arco di 17 anni di procedimenti amministrativi;
iii) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17586/2015, avevano chiarito che chi si duole del danno derivante dalla lesione dell'affidamento non introduce alcuna controversia sull'esercizio del potere dell'amministrazione, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria di appartiene alla giurisdizione del CP
Giudice Ordinario, il quale deve verificare che il comportamento tenuto dalla P.A. nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione di un provvedimento illegittimo abbia determinato, come conseguenza causale, l'insorgenza di un pag. 28/50 incolpevole affidamento del privato beneficiario durante la permanenza della situazione di vantaggio;
iv) la giurisprudenza di legittimità successiva al 2015 aveva precisato che: a) il danno da lesione dell'affidamento incolpevole scaturisce da una fattispecie complessa che richiede il concorso di diverse circostanze, tra le quali è ricompreso (ma non è il solo) il provvedimento amministrativo annullato;
b) anche il comportamento della P.A., come accade nei rapporti tra privati, deve uniformarsi ai canoni di correttezza e buona fede,
“che non sono regole di validità (del provvedimento) ma di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)” (vd. pag. 13 della sentenza impugnata); c) la responsabilità della PA per lesione dell'altrui affidamento incolpevole va ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato e quindi è soggetta al termine decennale di prescrizione.
Ciò premesso, il Tribunale di Genova riteneva che la responsabilità dedotta fosse da qualificare come “responsabilità contrattuale da contatto sociale” e non come
“responsabilità contrattuale da inadempimento”, atteso che, “a fronte di una concessione illegittima, non è neppure astrattamente configurabile “un obbligo giuridico a garantire la realizzazione” di un'opera che evidentemente non poteva essere realizzata” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). La sussistenza della responsabilità ex art. 1218 c.c. veniva esclusa soffermandosi anche sull'essenza pubblicistica della concessione demaniale marittima nonché sulla tesi secondo cui l'annullamento giurisdizionale di tale provvedimento aveva reso inefficace il contratto, che “si scioglie automaticamente per inaccessibilità all'oggetto pubblico da parte del concessionario” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure escludeva, altresì, che la responsabilità dedotta fosse di natura extracontrattuale, rigettando “qualsivoglia eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio ancorata al termine quinquennale” (cfr. pag. 15).
Il Tribunale di Genova richiamava la sentenza n. 20/2021 dell'Adunanza IA del
Consiglio di Stato, secondo cui “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il
pag. 29/50 medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”. Il Giudice di prime cure richiamava quindi la pronuncia n. 21/2021 sempre dell' IA (secondo cui “nel settore delle procedure di affidamento CP_43 di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”) e, infine, la decisione n. 2013/2021 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (secondo cui “per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, occorre, da un lato, una condotta [fattiva e non meramente “inerziale”] della pubblica amministrazione connotata da mala fede o da colpa in grado di far sorgere nell'interessato, versante in una condizione di totale buona fede, un'aspettativa al conseguimento di un bene della vita e, LLaltro, che la fiducia riposta da quest'ultimo in un esito del procedimento amministrativo a lui favorevole sia ragionevole e non colposamente assunta come fondata”).
Il Tribunale di Genova analizzava quindi le circostanze allegate da a CP sostegno dell'incolpevolezza del proprio affidamento, rilevando che l'attrice non ne aveva fornita adeguata prova, anche alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio che aveva portato il Consiglio di Stato alla dichiarazione di illegittimità della concessione demaniale. Il Giudice di prime cure affermava che “i motivi dedotti a sostegno dell'affidamento incolpevole di appaiono, per un verso (quelli indicati CP in atto di citazione), mera ripetizione dei motivi di illegittimità dell'atto amministrativo impugnato e, come tali, neppure astrattamente idonei e sufficienti per fondare il predicato giudizio di responsabilità; per altro verso (quelli indicati in prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), del tutto inidonei a dimostrare la totale buona fede di
e, quindi, a dimostrare che il suo affidamento non fosse, a sua volta, inficiato da CP colpa: appare invero dimostrata una condotta connotata, quanto meno, da “grave” sottovalutazione dei rischi connessi all'operazione condivisa con le amministrazioni direttamente coinvolte, operazione talmente rischiosa da essere minacciata sul nascere da plurimi ricorsi giurisdizionali, presentati ancor prima dell'affidamento della concessione, e connotata da “macroscopica” deviazione dal modello legale. Gli
pag. 30/50 atteggiamenti “ondivaghi” e percepiti esattamente come tali e contraddittori dalla stessa parte attrice – che così li definisce – altro non sono (ed erano) se non espressione evidente (per le parti coinvolte) delle manifeste contraddittorietà ed illegittimità procedimentali poi accertate in sede amministrativa e a cui FI Im. ha preso parte con un grado di specifica consapevolezza. L'illegittimità evidente dei provvedimenti impugnati ad annullati, il ruolo concretamente assunto da FI.In nelle procedure partecipate, il suo personale coinvolgimento, come diretto controinteressato
o soggetto interveniente, nel processo avente ad oggetto i ricorsi amministrativi (tutti riuniti) per lo più depositati ben prima dell'affidamento della concessione, non consentono di ritenere che potesse essere insorto, secondo buona fede, un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto concessorio e che fosse predicabile, dunque, all'atto dell'affidamento della concessione, una situazione di aspettativa/affidamento sulla stabilità dell'operazione, giuridicamente tutelabile” (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure, in particolare, sottolineava: i) che erano del tutto mancati nel corso del procedimento amministrativo la pubblicità e il confronto concorrenziale;
ii) che la concessione demaniale rilasciata nel 2007 aveva un contenuto molto diverso da quello nel 2000, cioè quando la società aveva presentato l'istanza di concessione;
iii) che l'affidamento diretto a senza gara o comunque senza l'esperimento della CP
procedura di project financing, aveva reso radicalmente illegittimo sia il rilascio della concessione che tutti gli atti ad esso conseguenti;
iv) che il Consiglio di Stato aveva ravvisato nella vicenda in esame un'“indubbia forte “volontà politica” di tutte le amministrazioni interessate di dare un seguito concreto ai piani della , CP ritenendo che proprio tale volontà sia stata “la causa diretta delle notevoli e manifeste illegittimità procedimentali”; v) che il ricorso su cui si era pronunciato il Consiglio di
Stato non era l'unico avanzato dal avverso la procedura di Controparte_33 assegnazione dell'area a (erano stati impugnati: il decreto del Presidente della CP
Giunta Regionale n. 493/1996, avente ad oggetto l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore del Comune;
il progetto definitivo di riqualificazione della Marina di Baiaverde;
l'approvazione della VIA;
le delibere del Consiglio Comunale di nn. 46 e 47 del 2006; l'approvazione del SUA approvato dalla Conferenza CP_3
pag. 31/50 dei Servizi del giugno 2006); vi) che si era impegnata “attivamente nella CP
propulsione e nella difesa dei progetti presentati, giungendo a chiedere di “potere partecipare alla determinazione del contenuto discrezionale dei provvedimenti finali di competenza dell'ente (doc. 22 mem. 183) ed a proporre al un CP_2 CP_3 incontro preannunciando la partecipazione di consulenti legali (doc. 23 mem. 183)”
(cfr. pagg. 24-25 sentenza impugnata); vii) che era emersa LLinchiesta giudiziaria che aveva portato alle dimissioni del Sindaco del (cfr. prod. Controparte_3
31 – ) la stretta contiguità di ex amministratore di CP_37 Persona_5
con , ex Sindaco del e la sua ex maggioranza CP Persona_6 CP_3
consiliare.
Il Tribunale di Genova, quindi, escludeva che vi fosse stato un qualsiasi affidamento di perché, da un lato, la società aveva partecipato attivamente all'iter CP amministrativo e, LLaltro, risultava ictu oculi evidente l'illegittimità degli atti adottati dalle PP.AA. coinvolte, come affermato dal Consiglio di Stato. Il Giudice di primo grado superava le allegazioni di merito avanzate LLattrice a sostegno dell'incolpevolezza del proprio affidamento, evidenziando: i) che la prima sentenza del
TAR Liguria n. 306/2008 non aveva affrontato in toto il merito delle diverse questioni;
ii) che il parere degli Avvocati Gerbi e Quaglia, secondo cui le variazioni progettuali erano del tutto legittime e urbanisticamente compatibili, avvalorava “la tesi di una colpevole e grave sottovalutazione dei profili di invalidità dell'operazione”.
Il Tribunale di Genova rigettava poi la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. perché: i) le opere a mare, una volta ultimate, ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione sarebbero restate al demanio in caso di parere positivo della commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di o si sarebbero dovute CP0
demolire, con ripristino, in caso di parere negativo;
ii) le opere a terra, secondo la
Convenzione Urbanistica attuativa stipulata tra il e avrebbero CP_3 CP dovuto essere cedute all'ente locale “a lavori ultimati e dopo il loro positivo collaudo”
(cfr. art. 16 della Convenzione – prod. 3, FIN.IM.).
* * *
pag. 32/50
3. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello formulando cinque censure relative: i) alla sussistenza CP
dei presupposti per la declaratoria di responsabilità contrattuale delle amministrazioni convenute;
ii) alla propria buona fede e alla sussistenza del suo incolpevole affidamento;
iii) alla specificità e fondatezza nel merito della domanda subordinata di arricchimento senza causa;
iv) all'erroneità della pronuncia in punto spese di lite;
v) all'erroneità del rigetto delle ulteriori domande avanzate da ritenute assorbite CP
dalla declaratoria di rigetto delle domande principali.
L'appellante, inoltre, chiedeva la rinnovazione della CTU relativa all'individuazione e quantificazione dei danni sofferti e l'ammissione di una CTU tesa a identificare le opere realizzate e i soggetti a cui appartenessero.
* * *
Si costituivano la e il che, Controparte_2 Controparte_3
contestando nel merito le censure svolte da domandavano il rigetto integrale CP dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata. Le due amministrazioni, in via subordinata, chiedevano la riduzione delle poste risarcitorie o indennitarie e la condanna delle rispettive compagnie assicuratrici all'obbligo di tenerle indenni.
Si costituiva la , che, oltre a eccepire l'infondatezza delle TE5
doglianze formulate da chiedeva la correzione di un errore materiale e CP
proponeva un motivo di appello incidentale sulle spese di lite.
Si costituivano le e l' Controparte_35 Controparte_9 contestando le censure sollevate LLappellante e proponendo due motivi di appello incidentale: i) sulla variazione delle conclusioni rassegnate da ii) sul requisito CP
della residualità in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. si costituiva e aderiva alle conclusioni formulate LLappellante TE2
principale, di cui, quindi, chiedeva il pieno accoglimento, senza peraltro formulare difese diverse o autonome.
Si costituivano, infine, quale chiamata dalla TE3
a titolo di manleva, e i TE5 TE4
on i diversi certificati di rischio, quale chiamata, sempre a titolo di
[...]
pag. 33/50 manleva, dalla e dal Le diverse Controparte_2 Controparte_3 compagnie assicuratrici, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale e, in via principale, denunciavano l'infondatezza dei motivi di gravame. proponeva, altresì, quattro motivi di appello incidentale TE3 condizionato: i) sull'inoperatività della polizza azionata;
ii) sulla rinuncia della domanda nei confronti dell'ente assicurato;
iii) sugli effetti della rinuncia agli atti nei confronti delle parti private;
iv) sulle spese di lite. con riferimento al rischio assunto per TE4
, proponeva un motivo di appello incidentale condizionato sulle Controparte_2
spese di lite.
* * *
La Corte disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte e, ritenuta la causa matura per la decisione, così superando le eccezioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/02/2024. Era designato un nuovo consigliere relatore e venivano chiesti chiarimenti a circa l'omessa notificazione dell'atto di appello CP nei confronti degli in relazione al certificato n. Parte_3
1541082, chiamati in manleva dal contumaci in primo Controparte_3
grado (cfr. ordinanza del 3/04/2024). con note del 19/04/2024 chiariva che l'appello non era stato notificato CP
poiché la polizza era stata stipulata dal ma il rischio assicurato riguardava i CP_3
pregiudizi arrecati a terzi dai propri funzionari, dirigenti e rappresentanti politici, soggetti nei cui confronti in primo grado era intervenuta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
L'appellante e tutte le altre parti costituite, quindi, precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 24/4/2024.
La Corte, revocata l'ordinanza con la quale era stata trattenuta la causa a decisione immediata (cfr. ordinanza dell'11/06/2024), disponeva la rimessione della causa sul ruolo assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica (cfr. ordinanza del 14/06/2024).
Tali memorie venivano depositate tempestivamente da tutte le parti in causa.
pag. 34/50 * * *
4. Sulla prima censura di appello. con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella CP
parte in cui il Tribunale di Genova ha riconosciuto la responsabilità contrattuale da contatto sociale come unica forma di responsabilità astrattamente addebitabile alle
PPAA convenute, escludendo la sussistenza della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. L'appellante contesta l'affermazione secondo cui l'annullamento in sede giurisdizionale della concessione demaniale avrebbe avuto l'effetto di caducare automaticamente sia il rapporto contrattuale esistente tra le parti, sia qualsiasi titolo fondato sul medesimo sul rapporto. al riguardo, deduce: i) che la sentenza n. 12629 del 2006 della Corte di CP
Cassazione, citata per sostenere l'insussistenza della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., si riferisce a una fattispecie peculiare, non applicabile al caso in esame;
ii) che la concessione annullata dal Consiglio di Stato è riconducibile alla categoria della
“concessione-contratto” e, più in particolare, delle “concessioni di lavori pubblici”; iii) che l'annullamento della concessione rende impossibile l'esecuzione del contratto ma non lo rende inefficace;
iv) che il contratto avente ad oggetto i rapporti tra P.A. e concessionario non coincide con l'atto di aggiudicazione;
v) che l'art. 246, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, esclude che la sospensione o l'annullamento dell'affidamento comporti la caducazione del contratto già stipulato;
vi) che l'art. 121 c.p.a. consente al giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva di dichiarare anche l'inefficacia del contratto solo qualora ricorrano specifiche ipotesi espressamente indicate dalla legge, con la precisazione che il contratto non subisce alcuna caducazione nel caso in cui “il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti”, mancando quindi un qualsiasi automatismo tra l'annullamento e l'affidamento derivante dal contratto. lamenta, inoltre, un vizio di ultra-petizione aggravato dal difetto assoluto di CP giurisdizione. L'appellante, in particolare, sostiene: i) che nessuna delle parti avrebbe mai chiesto al Giudice di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato con la convenzione demaniale marittima del 1/02/2007; ii) che solo il Giudice Amministrativo
pag. 35/50 avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 121 c.p.a., non pronunciata nel caso di specie.
L'appellante sottolinea, quindi, la natura pubblicistica delle opere affidatele, motivo per cui la P.A. committente avrebbe dovuto garantire al privato appaltatore la possibilità, sia giuridica che materiale, di eseguire le opere affidategli, come affermato dal Supremo Collegio nelle pronunce nn. 491/1971, 5112/1998, 12235/2003, 9795/2005
e 3830/2013. in merito deduce: i) che il non CP Controparte_3 avrebbe allegato né tantomeno provato che l'impossibilità giuridica di realizzazione dell'opera fosse derivata da fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale;
ii) che l'imputabilità dell'impossibilità giuridica di realizzazione dell'opera sarebbe stata in concreto ascritta al e alle altre PP.AA. dalla pronuncia Controparte_3
n. 361/2013 del Consiglio di Stato. insiste, quindi, per il riconoscimento di una ipotesi di responsabilità CP
contrattuale ex art. 1218 c.c. delle PPAA convenute con condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni derivanti LLinadempimento contrattuale.
* * *
La prima doglianza è inammissibile e infondata. nel corso del giudizio di primo grado ha fondato il proprio diritto al CP risarcimento del danno asseritamente subito o al relativo indennizzo sull'esistenza di una responsabilità da contatto sociale in capo alle controparti. L'appellante, come eccepito da , dal dalle Controparte_2 Controparte_3
e LL nel presente Controparte_35 Controparte_9
giudizio e anche in primo grado, con il proprio atto di citazione in primo grado, non ha proposto alcuna domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ma di responsabilità da “contatto sociale”, connotata dalla autonomia rispetto alla conclusione di un contratto, nel caso di specie comunque inesistente a causa dell'annullamento giurisdizionale dell'atto di concessione. La domanda di responsabilità contrattuale è stata accennata con la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., risultando nuova e inammissibile, per la radicale diversità di petitum e causa petendi (“L'azione è promossa anche a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. perché il
con la stipula dell'atto di affidamento della Concessione Controparte_3
pag. 36/50 Demaniale Marittima del 1° febbraio 2007, aveva assunto l'obbligo giuridico di consentire a FI. Im. di realizzare e completare l'opera e di gestire il Porto Turistico per novantanove anni” cfr. pag. 3 memoria ex art. 183, comma sesto n. 1 FIN.IM.).
Invero, nell'atto di citazione il petitum era indicato nel risarcimento del danno da incolpevole affidamento, e la causa petendi era la lesione dell'affidamento incolpevole circa la legittimità dell'azione amministrativa, mentre nella memoria ex art. 183 c.p.c. è stato introdotto quale petitum il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e la causa petenti nell'inadempimento contrattuale con violazione dell'art. 1218 c.c..
La prospettazione circa la qualificazione della concessione come “concessione- contratto” e l'asserito inadempimento sono, quindi, prospettazioni e difese nuove e come tali inammissibili, come eccepito dalle convenute in primo grado e oggi dalle appellate.
La censura risulta peraltro anche infondata, come affermato nei rispettivi atti da tutte le parti convenute o chiamate in primo grado e oggi costituite, giacché CP
non ha mai concluso alcun contratto e i reciproci rapporti con il
[...]
risultavano regolati dalla concessione demaniale in forza della quale CP_3
l'appellante aveva poi ottenuto i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei diversi manufatti e in particolare la convenzione urbanistica del 8/2/2007 (doc. 3 . CP
Risulta rilevante, a tale riguardo, quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 17586/2015, pronunciatasi tra le parti in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che, come ricordato da e nelle TE3 Pt_3 rispettive difese, ha affermato che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo non genera automaticamente una responsabilità in capo alla P.A., risultando, quindi, impossibile applicare la disciplina giuridica di cui all'art. 1218 c.c..
Quanto poi al lamentato vizio di ultra petizione, va rilevato che nella sentenza impugnata non vi è stata alcuna pronuncia di risoluzione contrattuale giacché il Giudice di prime cure si è limitato a prendere atto degli effetti caducanti conseguenti all'annullamento della originaria concessione demaniale, né risulta invocabile la disciplina dell'appalto pubblico poiché tra le parti non è mai intercorso alcun appalto o affidamento tramite gara (circostanze peraltro richiamate dal Consiglio di Stato nella pronuncia 361/2013 a fondamento dell'annullamento della concessione demaniale).
pag. 37/50 Va quindi rigettata la prima censura di appello.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello. con la seconda censura, si duole del fatto che il Tribunale di Genova ha CP escluso la sussistenza dell'incolpevole affidamento sulla base dei principi di diritto di cui alla decisione dell'Adunanza IA n. 20/2021. L'appellante osserva che tale decisione, secondo cui l'affidamento sulla legittimità dell'atto cessa nel momento in cui il suo destinatario ha notizia dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento, non riguarda l'ipotesi in cui il privato sia, come nel caso di specie, una longa manus della
P.A., in quanto concessionario della costruzione e della gestione di un'opera pubblica, ponendosi, poi, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17586/2015, chiamata a decidere sul regolamento di giurisdizione in relazione al presente giudizio.
a quest'ultimo riguardo, evidenzia che, secondo le Sezioni Unite, CP
l'eventuale conoscenza della causa di illegittimità dell'atto amministrativo non varrebbe ad escludere l'affidamento del privato, motivo per cui non sarebbe possibile qualificare come colpevole il proprio affidamento sulla legittimità del progetto di costruzione e di gestione del porto turistico, anche alla luce del parere legale da lei richiesto ad alcuni avvocati (cfr. prod. 30 – , delle rassicurazioni sulla legittimità e la fattibilità CP_3 dell'iniziativa provenienti dalle PP.AA. coinvolte e del contenuto della sentenza n.
306/2008 emessa dal TAR Liguria, poi travolta dal Consiglio di Stato. evidenzia che la propria richiesta di sospensione degli effetti della CP
concessione demaniale marittima, presentata al Controparte_3 nell'imminenza della decisione del Consiglio di Stato, non poteva essere ritenuta un indice della propria consapevolezza dell'illegittimità dell'azione amministrativa perché:
i) il concessionario di un'opera pubblica non può autonomamente sospendere i lavori dovendo comunque avanzare una richiesta all'Amministrazione concedente che sola può disporne il rinvio o la sospensione;
ii) il non aveva Controparte_3
accolto la domanda di sospensione, rafforzando l'affidamento circa la legittimità del comportamento delle PPAA..
pag. 38/50 L'appellante, infine, si duole del fatto che il Tribunale di Genova avrebbe violato il principio di c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, secondo cui il privato destinatario di un provvedimento amministrativo non può che presumere la piena legittimità dell'operato amministrativo (Cass. n. 41595/2021).
* * *
La seconda censura di appello è infondata.
La responsabilità da contatto sociale dedotta da pone sulla parte attrice CP
l'onere di dimostrare il proprio incolpevole affidamento. Il soggetto che lamenti l'esistenza di un danno derivante dalla condotta della P.A. e ne chieda il risarcimento deve provare il proprio incolpevole affidamento e il nesso causale tra questo e il pregiudizio lamentato.
L'Adunanza IA con tre sentenze “gemelle” numero 19, 20 e 21 del 2021 ha affermato che l'affidamento incolpevole “è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento (…). L'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto”.
L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 17586/2015, chiamata a pronunciarsi sul regolamento di giurisdizione, non si pone poi in contrasto con il principio enunciato LLAdunanza IA, giacché se è vero che la Corte di Cassazione ha affermato che l'affidamento del privato può sorgere anche se egli è consapevole del fatto che il provvedimento richiesto non avrebbe dovuto essergli concesso, è altrettanto vero che l'affidamento del privato termina nel momento in cui il provvedimento viene impugnato e il ricorso gli viene notificato in qualità di controinteressato.
Il Tribunale di Genova nella sentenza impugnata ha applicato in modo corretto i principi enunciati LLAdunanza IA e dalle Sezioni Unite n. 17586/2015 tramite una puntuale indicazione di tutte le circostanze idonee a escludere che l'affidamento dell'appellante potesse ritenersi incolpevole, richiamando anche il contenuto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 631/2013, intercorsa tra le parti e in giudicato, che ha accertato l'esistenza di una pluralità di evidenti e macroscopiche violazioni del procedimento amministrativo a cui la stessa ha partecipato attivamente e CP
pag. 39/50 fattivamente. Invero, non era stata solo il soggetto destinatario della CP concessione, poi annullata, ma aveva partecipato attivamente all'ideazione dell'opera e addirittura alla stesura di alcuni provvedimenti assunti dal
[...] come indicato da un'informativa di Polizia Giudiziaria del 5/07/2012 CP_3
(cfr. prod. 31 di , convenuto in primo grado) e dalla nota inviata dalla CP_37
stessa , in cui la concessionaria si qualificava come Parte_16
“soggetto proponente, partecipante e sottoscrittore dell'Accordo Quadro P.R.U.S.S.T.”,
“soggetto progettista del SUA” e “soggetto proponente ed attuatore del progetto definitivo” (cfr. prod. 15 – REGIONE).
Va poi escluso che le rassicurazioni sulla legittimità del procedimento asseritamente provenienti dalle PP.AA. coinvolte nella vicenda o che il parere legale richiesto da possano aver generato un qualche affidamento incolpevole. era CP CP
pienamente consapevole di tutte le anomalie e i vizi del procedimento come ben evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 631/2013, e il parere richiesto da ai legali non aveva esaminato tutta l'articolata fattispecie amministrativa a CP
monte del rilascio della concessione demaniale, conteneva valutazioni agevolmente superate dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 631/2013 e non era stato reso pro veritate.
Va, quindi, rigettata anche la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza censura di appello e sull'istanza di CTU ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., nonché sull'appello incidentale avanzato dalle e LL Controparte_35 CP_9
sulla residualità della domanda spiegata ex art. 2041 c.c..
[...]
L'appellante principale, con il terzo motivo, si duole del rigetto della domanda con la quale, in via subordinata, aveva chiesto al Tribunale la condanna delle PP.AA. al pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. afferma di aver ampiamente documentato e provato: i) che una parte delle CP
opere richieste sono state realizzate;
ii) che i costi sostenuti per la realizzazione di tali opere sono stati pari a 24.281.633,15 euro;
iii) che il valore delle opere realizzate è pari a 20.897.516,19 euro.
pag. 40/50 quindi, si sofferma sul requisito dell'attualità dell'arricchimento delle CP
PP.AA., escluso dal Tribunale in quanto le opere realizzate non risulterebbero ancora acquisite al . L'appellante osserva, al riguardo, che la domanda non è stata CP_9 proposta sul presupposto dell'avvenuto incameramento dei beni nel , bensì CP_9 sull'effetto ex lege devolutivo delle opere realizzate, atteso che i manufatti essenziali alla configurazione del bene “porto” “si considerano acquisiti ipso iure al demanio marittimo all'atto stesso della loro costruzione” e non sono soggetti a devoluzione quando cessa la concessione (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1392). Quanto alla specifica domanda rivolta nei confronti del Controparte_3 CP afferma che l'arricchimento sarebbe relativo alle opere di cui l'Amministrazione comunale è divenuta titolare in virtù del principio di accessione, come confermato LLesistenza di una serie di delibere, regionali e comunali, sul punto (vd. elenco pagg.
55 e 56 dell'atto di appello). chiede che sia applicato il principio enunciato CP
dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015, secondo cui “nell'azione ex art. 2041 cod. civ., che è di carattere generale, il privato deve solo provare il fatto dell'arricchimento della pubblica amministrazione;
mentre non è più richiesto il riconoscimento dell'utilità da parte degli organi di governo dell'ente, in quanto elemento estraneo all'istituto”.
L'appellante, quindi, ribadisce di aver provveduto a individuare fin LLatto introduttivo e in maniera precisa: i) i beneficiari delle opere realizzate, cioè l'
[...]
, per quanto riguarda i beni e le opere realizzate in forza della CP_9
concessione demaniale marittima, e il per quanto Controparte_3
riguarda le opere realizzate nelle aree non demaniali;
ii) i beni e le opere realizzate, pari a circa il 36% delle opere complessivamente previste;
iii) i costi sostenuti per l'esecuzione delle predette opere, come emergono da una serie di produzioni, tra cui le Per_ relazioni degli NEi e (cfr. prodd. 28 e 29 – FIN.IM.); iv) gli importi Per_1 minimi dell'indennizzo, quantificati anch'essi nella misura indicata dalle perizie degli Per_ NEi e , mai oggetto di specifiche contestazioni da parte delle PP.AA. Per_1
convenute. infine, lamenta la lesione del contraddittorio perché il Tribunale TE
avrebbe rigettato la domanda di arricchimento senza causa richiamando anche difese pag. 41/50 avanzate dalle e LL Controparte_35 Controparte_9
solo con le note di replica del 21/02/2022, relative alla necessità di rimessione in pristino delle opere laddove il Giudice Amministrativo dovesse accogliere il ricorso promosso dal finalizzato a ottenere il ripristino dell'area. Controparte_33
L'appellante chiede, quindi, il riconoscimento di un indennizzo non inferiore a
16.355.000,00 euro a carico dell' e non inferiore a Controparte_9
4.542.516,19 euro a carico del o che comunque venga Controparte_3
disposta apposita CTU (già chiesta in primo grado) al fine di verificare la congruità delle stime svolte dai propri CTP.
* * *
Gli appellati hanno chiesto il rigetto della censura relativa alla domanda di arricchimento senza causa o perché non direttamente destinatari della stessa ( CP_2
) o perché infondata (
[...] Controparte_3 Controparte_35
l' ) sotto plurimi profili e, in particolare, per la
[...] Controparte_9
indeterminatezza della stessa o per il difetto dei presupposti applicativi (la mancata acquisizione delle opere e la necessità di rimessione in pristino).
Le l' hanno, inoltre, Controparte_35 Controparte_9 formulato appello incidentale avanzando due censure relative: i) all'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto del requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c., ignorando che l'attrice aveva avanzato una domanda di responsabilità precontrattuale;
ii) all'omessa pronuncia sull'eccezione tempestivamente sollevata dagli Enti statali, secondo cui, in ordine alla domanda di arricchimento senza causa, vi sarebbe un'evidente difformità tra le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e quelle rassegnate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
* * *
La terza censura di appello è assorbita LLaccoglimento dell'appello incidentale.
Va, invero, esaminato in primo luogo l'appello incidentale avanzato dalle e LL relativo al rigetto Controparte_35 Controparte_9
della eccezione, già formulata in primo grado, riguardante il difetto del requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c..
pag. 42/50 Risulta che ha avanzato una domanda di risarcimento del danno CP
asseritamente cagionatole dalle PP.AA. per il proprio legittimo affidamento sulla validità di alcuni atti amministrativi. La sentenza impugnata, come richiesto dalle parti, ha ricondotto tale domanda nel “paradigma della responsabilità contrattuale da contatto sociale e come tale soggetta a prescrizione decennale (Corte di Cassazione,
Sez. I^ Civile, 27 ottobre 2017, n. 25644)” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata). Questa qualificazione non è stata oggetto di diretta censura in sede di gravame, giacché è stato chiesto o di riconoscere l'esistenza di tale responsabilità da contatto sociale (affermando la mancanza di un affidamento colpevole di o riconducendola nell'alveo della CP
responsabilità contrattuale (sostenendo il contenuto contrattuale della concessione). ha, quindi, azionato un proprio diritto invocando una tutela contrattuale o CP
extracontrattuale nelle forme della responsabilità da contatto sociale e da contratto. La
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante LLilliceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU: 33954/2023).
Risulta che nel caso di specie la domanda è stata rigettata perché non ha CP provato il proprio legittimo e incolpevole affidamento a fronte di un “titolo giustificativo non carente ab origine”.
Va, quindi, accolto l'appello incidentale avanzato dalle Controparte_35
e LL risultando già in primo grado
[...] Controparte_9 inammissibile la domanda formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza CP
del requisito di sussidiarietà.
L'accoglimento dell'appello incidentale travolge la terza censura di appello formulata da e supera l'ulteriore appello incidentale avanzato dalle CP
LL . Controparte_35 Controparte_9
pag. 43/50 La domanda di arricchimento senza causa è, comunque, infondata anche nel merito atteso che è pacifico che le opere sono state realizzate in assenza del titolo urbanistico, o in violazione del predetto, che non sono state accettate come tali LL CP_9
e che, allo stato, dovranno essere demolite, con conseguente danno per
[...]
l'amministrazione, risultando, quindi, non provato alcun “arricchimento”.
* * *
7. Sulla quarta censura, sull'appello incidentale promosso dalla CP5
e su quello incidentale condizionato di
[...] TE3
con la quarta censura chiede la riforma delle statuizioni in punto spese e CP
che, comunque, anche in caso di rigetto dei precedenti motivi, venga riformato il dispositivo nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico dell'appellante anche le spese relative alle compagnie assicurative terze chiamate, senza stabilire se la chiamata di queste ultime fosse o meno fondata.
La censura è infondata.
Trova applicazione nel caso di specie il principio di causalità secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”
(Cass. 23123/2019). Risulta che le iniziative dei chiamanti nel presente giudizio non si sono manifestate come palesemente arbitrarie, giacché i terzi non hanno eccepito l'inesistenza delle polizze ma hanno solo sollevato questioni sulla loro operatività oggetto di contestazione da parte dei chiamanti. Le chiamate dei terzi non sono risultate né palesemente infondate né arbitrarie e le spese del terzo vanno, quindi, poste a carico dell'attore soccombente, come stabilito dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, in applicazione del principio di diritto sopra riportato.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello
* * *
pag. 44/50 La , quanto alle spese di lite liquidate dal Giudice di TE5
primo grado, propone appello incidentale, perché la sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri indicati dalla legge per stabilire il valore della causa.
L'appellante ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Genova, il quantum della domanda non sia indeterminato, per essere stato indicato in 155 milioni di euro in atto citazione, in 173 milioni di euro nelle precisazioni delle conclusioni e in
38 milioni di euro secondo il CTU.
La censura è infondata.
Invero, ha formulato una pluralità di domande volte, in prima battuta ad CP
accertare le responsabilità delle diverse Pubbliche Amministrazioni e delle parti evocate in giudizio. L'ammontare del risarcimento non è mai stato puntualmente indicato per essere rimesso alla valutazione del Tribunale adito con la formula ripetuta a più riprese
“nella misura che risulterà provata in corso di causa”. La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha precisato che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art.
1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Ord. 10984/2021).
Va, quindi, rigettato l'appello incidentale spiegato dalla . TE5
* * *
Il rigetto delle due censure che precedono rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato avanzato da in punto spese che TE3
risulta superato.
* * *
pag. 45/50
8. Sul quinto motivo.
con il quinto motivo, ripropone in appello tutte le domande, tesi e CP
deduzioni non esaminate dal Tribunale di Genova perché assorbite dalla pronuncia di rigetto. L'appellante, qualificata la responsabilità azionata come di natura contrattuale, lamenta che il regime della prova applicabile sarebbe quello previsto LLart. 1218 c.c., spettando alle PP.AA. dimostrare la non imputabilità a sé delle cause che avevano reso impossibile ultimare le opere. si duole poi dell'erroneità della quantificazione CP del danno come risultante dalla CTU chiedendone la rinnovazione e richiama l'articolo
176, quarto comma, del D.Lgs. 50/2016 che riconosce al concessionario un indennizzo, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire. lamenta anche la CP erroneità dei criteri di quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., richiamando la CTP predisposta LLNE . Persona_2
Il rigetto di tutte le precedenti censure con conferma della sentenza impugnata quanto a infondatezza o inammissibilità delle domande avanzate da rende CP superfluo l'esame della quinta censura di appello e di tutte le relative richieste che risultano assorbite da quanto sopra esposto.
* * *
9. Sull'appello incidentale condizionato promosso da TE3
sugli appelli incidentali condizionati promossi dai
[...] [...]
quale Assicurazione chiamata a tenere indenne la RO
, i I quali assicuratori della TE5 Pt_3 Controparte_2
e anche del con separati appelli incidentali condizionati Controparte_3 eccepiscono l'infondatezza delle domanda di manleva avanzata nei loro confronti deducendo plurimi motivi.
Il rigetto delle doglianze dell'atto di appello principale e la conferma della sentenza impugnata quanto all'insussistenza di un danno risarcibile rendono superfluo l'esame di tutti gli appelli incidentali spiegati in via condizionata.
* * *
10. Sulla correzione di errore materiale.
La rappresenta che il dispositivo della sentenza TE5
impugnata a pagina 58, primo rigo, indica erroneamente come destinataria della pag. 46/50 statuizione in punto spese “ anziché Parte_8
. L'Amministrazione CP TE
provinciale chiede quindi che tale errore venga corretto.
La doglianza è fondata e ammissibile.
L'atto di citazione del giudizio di primo grado è stato introdotto da
[...]
con atto di citazione 20/5/2013, notificato tra il TE
22-30/5/2013. È stato sollevato regolamento di giurisdizione innanzi al Supremo
Collegio e il giudizio è stato sospeso. La società è poi stata dichiarata fallita, e il giudizio è stato quindi riassunto da TE
La sentenza impugnata nel dispositivo a pagina 58, primo rigo,
[...] indica erroneamente come destinataria della statuizione in punto spese “
[...]
anziché Parte_8 TE
, unica parte legittimamente in causa dopo la riassunzione nei cui
[...]
confronti è stata emessa dal Tribunale di Genova la pronuncia oggi impugnata.
Risulta evidente che per mero errore materiale è stata impiegata una dicitura non corretta per individuare l'unica parte a giudizio, cioè il
[...]
TE
La Corte di Cassazione ha precisato che “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Cass. Ord. 683/2022)
Va, quindi, disposta la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata a pagina 58, primo rigo, sostituendo alle parole “ Parte_8
le parole “
[...] TE
, mandando la Cancelleria per provvedere alla relativa annotazione in calce
[...] all'originale della sentenza.
pag. 47/50 * * *
11. Sulla pronuncia in punto spese.
Va applicato, quanto alle spese del presente grado, il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da ed è stato accolto CP
l'appello incidentale spiegato da dalle e Controparte_35 LL . Risulta ininfluente ai fini del giudizio di Controparte_9 soccombenza il rigetto dell'appello incidentale avanzato in punto spese dalla
. TE5
Le spese di lite di primo grado vanno confermate, giacché l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alla dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in primo grado non viene ad incidere sulla soccombenza.
Le spese di lite del presente grado vanno poste a carico di a favore di CP
ciascuna delle parti appellate a giudizio e vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (indeterminato alto), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio
2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro). Nulla va disposto in punto spese nei rapporti tra l'appellante e interveniente adesiva. TE2
* * *
12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e un appello incidentale è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di TE CP_2
pag. 48/50 , CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_8 [...]
, Controparte_45 [...]
CP3 TE4
1. ORDINA la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata a pagina 58, primo rigo, sostituendo alle parole “ le parole Parte_8
; TE
2. DISPONE
l'annotazione, a cura della Cancelleria, della presente correzione di errore materiale;
3. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e l'appello incidentale in punto spese avanzato da
; TE0
4. ACCOGLIE
l'appello incidentale proposto da Controparte_4
,
[...] Controparte_6 [...]
e e, per Controparte_8 Controparte_9
l'effetto,
5. DICHIARA inammissibile la domanda formulata LLappellante ai sensi dell'art. 2041 c.c.
6. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
7. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna appellata in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
8. NULLA in punto spese nei rapporti tra l'appellante e l'interveniente ad adiuvandum
pag. 49/50
9. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e l'appello incidentale avanzato da TE0
sono stati rigettati.
[...]
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 50/50
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 376/2022
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Contratti e obbligazioni nel procedimento iscritto al n. 376/2022 promosso da:
(C.F. , TE P.IVA_1
in persona del curatore fallimentare, corrente in Genova (GE), Via di Francia n. 28/13, rappresentato e difeso dagli Avvocati Domici Remo ( – PEC C.F._1
, (C.F. E_1 Email_2 Parte_1 C.F._2
– PEC e ( Email_3 Parte_2 C.F._3
– PEC , con domicilio eletto presso lo studio di Email_4 quest'ultimo in Genova (GE), Via Santi Giacomo e Filippo n. 18/8, giusta procura in calce all'atto di appello appellante contro
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale pro tempore, corrente in Genova (GE), Piazza De Ferrari n. 1, rappresentata e difesa LLAvvocato Castagnoli Leonardo (C.F. – PEC C.F._4
, con domicilio eletto in Genova (GE), Via Email_5
Fieschi n. 15 presso il Settore Avvocatura Regionale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, corrente in Ospedaletti (IM), Via XX Settembre n. 34, assistito e difeso LLAvvocato Mauceri Corrado Augusto (C.F. – PEC C.F._5 , con domicilio eletto presso il suo studio in Genova Email_6 Email_7
(GE), Via Palestro n. 2/3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
e contro
Controparte_4
(già (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 [...]
(già (C.F. CP_6 Controparte_7
), e (C.F. P.IVA_4 Controparte_8
, in persona dei Ministri pro tempore, nonché P.IVA_5 CP_9
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_6
rappresentati e difesi ex lege LLAvvocatura dello Stato, con domicilio presso gli uffici di quest'ultima in Genova (GE), Viale Brigate Partigiane n. 2
appellati - appellanti incidentali
e contro
(C.F. , in persona TE0 P.IVA_7
del pro tempore, corrente in Imperia (IM), Viale Giacomo TE1
Matteotti n. 147, assistita e difesa dagli Avvocati Roggero Angelo (C.F.
– PEC , Spada C.F._6 Email_8
Bettina (C.F. – PEC e C.F._7 Email_9
Crocetta Manolo (C.F. – PEC C.F._8 Email_10
con domicilio eletto presso lo studio degli Avvocati Roggero e Email_11
Spada in Sanremo (IM), Corso Orazio Raimondo n. 91, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata - appellante incidentale
e contro
(C.F. , in persona del suo Amministratore Unico e legale TE2 P.IVA_8
rappresentante, corrente in Milano (MI), Via Manfredo Camperio n. 14, assistita e difesa dagli Avvocati Battistotti Adriano (C.F. – PEC C.F._9
e Villa Fabrizio (C.F. Email_12 [...]
– PEC , con domicilio eletto presso lo C.F._10 Email_13 Email_14 studio di quest'ultimo in Genova (GE), Via Roma n. 10/10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata – già interveniente adesiva
pag. 2/50 e contro
(C.F. ), in persona dei suoi legali TE3 P.IVA_9
rappresentanti, corrente in OG TO (TV), Via Marocchesa n. 14, assistita e difesa LLAvvocato Fossati Massimo (C.F. – PEC C.F._11
rdine avvocatitorino.it), con domicilio eletto presso lo studio di Email_15 quest'ultimo in Genova (GE), Piazza Giacomo Matteotti n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata - appellante incidentale
e contro con riferimento al rischio assunto con i TE4 certificati nn. 1591136 e 1854390 (di cui erano già titolari gli , Parte_3 in persona del suo Procuratore Speciale per l'Italia, corrente in Milano (MI), Corso
Giuseppe Garibaldi n. 86, assistita e difesa dagli Avvocati Salesi Federico (C.F.
– PEC e Monda C.F._12 Email_16
Giuseppe Maria (C.F. – PEC , con C.F._13 Email_17
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Napoli (NA), Via Toledo n. 156, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il
31/07/2024 appellata - appellante incidentale nonché contro con riferimento al rischio assunto con i TE4
certificati nn. 1729427, BGGB0457000, BGGC0115000 e 1730537 (di cui erano già titolari gli , in persona del suo Procuratore Speciale per l'Italia, Parte_3
corrente in Milano (MI), Corso Giuseppe Garibaldi n. 86, assistita e difesa dagli
Avvocati Improda Alberto (C.F. – PEC C.F._14 Email_18
) e Napolano Gabriella (C.F. – PEC
[...] C.F._15
), con domicilio eletto telematicamente, Email_19
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 24/04/2024 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 3/50 -parte appellante TE
(d'ora in poi, per semplicità, ha rassegnato le seguenti
[...] CP
conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria istanza, ragione, domanda, deduzione ed eccezione, per tutti i motivi di cui all'atto di appello: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Genova Sezione II Civile in persona del
Giudice Unico dott.ssa Stefania Polichetti n. 639/2022 resa in causa r.g. n.
6610/2013,nei confronti della , in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, del in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, della , in persona del Presidente pro tempore, del TE5
(già Controparte_4 [...]
in persona del Ministro in carica, Controparte_5 Controparte_6
(già , in persona del Ministro in
[...] Controparte_7 carica, , in persona del Ministro Controparte_8
in carica, , in persona del Direttore pro tempore: Controparte_9
- previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per le ragioni esposte in atto di appello e nelle difese in prime cure;
- previa ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla esatta descrizione delle opere realizzate dalla FI. Im. – ed alla TE
individuazione dei soggetti ai quali le singole opere realizzate dalla FI. Im. spettano o appartengono per legge o in forza delle Convenzioni di cui agli atti;
- accertare e dichiarare che tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, sono tenuti al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la [e per essa oggi la procedura TE
fallimentare cui è sottoposta, in persona del Curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura che risulterà provata in corso di causa, a motivo e per effetto delle illegittime condotte dei convenuti, che hanno determinato in capo a FIN. IM. l'affidamento sulla possibilità di realizzare le opere per cui è causa, affrontando le spese e gli investimenti ad esse relativi, nella prospettiva di conseguire il previsto guadagno, nonché a motivo e per effetto dell'inadempimento degli obblighi assunti in favore di FIN. IM. in ordine
pag. 4/50 alla possibilità giuridica e materiale di realizzare e gestire tali opere per novantanove anni, affidamento ed obblighi vanificati LLintervenuto annullamento della
Concessione Demaniale Marittima assentita l'1.2.2007 alla TE
dal Comune di (R.G.N. 01/07, Rep. 798/07, Prot. Com.
[...] CP_3
1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del 23.10.2012, depositata il 22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti;
ciò a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale. e/o extracontrattuale ex artt. 1218 e segg., 1337, 1338 cod. civ. e 2043 e segg. cod. civ. e/o di ogni altra disposizione applicabile;
- in conseguenza di quanto sopra, ad ogni effetto di legge condannare tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la TE
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in
[...]
persona del curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura di:
a) euro 54.554.674,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati alla data del
31 gennaio 2018 nella misura rispettivamente di euro 5.333.776,05 e di euro
5.452.356,72 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018, di euro 65.340.806,79) relativamente ai costi sostenuti dalla FI. Im. e di euro 101.921.588,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati alla data del 31 gennaio 2018 rispettivamente in euro 4.266.108,48 ed in euro 1.936.510,18 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018 di euro
108.124.206,92) relativamente al mancato guadagno: il tutto nella complessiva misura di euro 173.465.013,71 come risulta dalla relazione del C.T.P. di parte FI. Im. allegata alla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
b) ovvero in subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, cui devono essere aggiunti i c.d. “ , nella misura di CP6
euro 14.773.879,60: il tutto – pertanto - nella complessiva misura di euro
53.151.291,60, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati su euro
pag. 5/50 38.377.412,00, sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi e rivalutazione su euro
14.773.879,60, sino all'effettivo soddisfo;
c) ovvero in ulteriore subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi
e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
d) ovvero - comunque - nella misura che risulterà provata in corso di causa;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione maturati successivamente alla data in cui sono stati come sopra indicati;
- in ulteriore subordine si insta sin d'ora per la liquidazione equitativa dei detti danni o di quelle singole voci che in corso di causa risultassero non suscettibili di essere partitamente provate;
- in subordine e/o in alternativa, accertare e dichiarare che per i medesimi fatti di cui in narrativa i ridetti convenuti sono tenuti a risarcire e/o ad indennizzare
[...]
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è TE sottoposta, in persona del curatore] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., nella misura di euro 16.335.000,00 per le c.d. “opere a mare”, di cui alla perizia dell'ing. , in atti, ed euro 4.542.516,19 per le c.d. “opere a terra”, Persona_1 di cui alla perizia dell'ing. , in atti, somme da maggiorarsi dell'IVA, Persona_2
come da sentenza della Corte di Cassazione n. 20884 del 22 agosto 2018, ovvero – comunque – nella misura che risulterà in corso di causa, per l'arricchimento ingiustificato e senza causa derivante a coloro tra i convenuti - da individuarsi nelle
Amministrazioni Statali convenute e/o nell' , per quanto riguarda Controparte_9 le opere di cui alla perizia dell'ing. , in atti, e nel Comune di Persona_1
per quanto riguarda le opere di cui alla perizia dell'ing. , CP_3 Persona_2
in atti - che dovessero in tutto o in parte risultare e/o risulteranno beneficiati dalle opere in tutto o in parte realizzate da TE
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sorgere di ciascuna voce di danno fino all'effettivo soddisfo.
- Con riserva di agire in separato giudizio nei confronti di tutti i corresponsabili degli odierni convenuti, con questi co-obbligati solidali, che fossero tenuti a rispondere per i
pag. 6/50 fatti e danni di cui è causa in virtù del ruolo dagli stessi rivestito in seno agli Enti convenuti e/o agli organi amministrativi coinvolti nei fatti di cui è causa;
- Dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare (ferma la riserva di puntuale confutazione negli scritti finali) gli appelli incidentali:
(a) dei TE7
e dell' , perché genericamente formulato;
[...] Controparte_9
(b) dell'Amministrazione Provinciale di , perché tardivo;
CP0
(c) delle Assicurazioni nella parte in cui tende a colpire statuizioni relative a CP3 rapporti processuali tra il e l'Amministrazione Provinciale di non CP CP0
già impugnate dalla stessa Amministrazione Provinciale;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previo rigetto dell'istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e previo rigetto dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla descrizione delle opere realizzate da CP8
- rigettare l'appello proposto dal in Parte_4
quanto inammissibile e/o infondato;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più delle domande proposte, limitare l'eventuale condanna dell'esponente alla quota corrispondente alla effettiva responsabilità che venisse accertata in capo alla valutato l'apporto CP_2
del comportamento colposo di FI. Im. ed esclusa ogni solidarietà;
- in ogni caso dichiarare gli obbligati a tenere indenne, Parte_3
garantire e manlevare la da ogni e qualsiasi pretesa nei suoi confronti, Controparte_2 con rivalutazione ed interessi dei massimali”;
- con vittoria di spese e onorari del giudizio di appello, oltre oneri di legge”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_3
conclusioni:
“I) in via principale:
pag. 7/50 - rigettare tutte le istanze istruttorie per C.T.U. proposte LLappellante, inter alia dando atto che quella per licenziare C.T.U. funzionale alla domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, perché non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni avanti il
Tribunale, e che comunque le istanze stesse non sono accoglibili, stante l'evidente fondatezza di tutte le statuizioni della sentenza di 1° grado e la manifesta infondatezza di tutti i motivi di appello;
- dichiarare infondato in tutti i suoi motivi e, quindi, rigettare l'appello, confermando in toto la sentenza di 1° grado;
- rigettare comunque tutte le domande risarcitorie ed indennitarie, per qualsiasi titolo e ragione, proposte LLappellante, per le eccezioni, allegazioni e produzioni di primo grado, da intendersi qui richiamate e ritrascritte, e per quelle svolte in questa sede,
II) in via subordinata (per il non creduto caso di accoglimento delle, o di alcune delle, domande attrici):
a) ridurre l'importo del (denegato) diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.
1227 cod. civ., in considerazione del comportamento di TE
e, particolarmente, dell'apporto causale della stessa alla
[...]
determinazione dei pretesi danni;
b) in ogni caso, sempre qualunque sia la domanda (principale o subordinata) accolta, determinare le singole quote del (denegato) debito risarcitorio od indennitario di competenza dei soggetti convenuti, in funzione del (preteso) rispettivo apporto causale alla determinazione del (denegato) danno risarcibile, o del (preteso) beneficio ricevuto;
c) limitare la quantificazione dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento (sempre contestato) alle somme che risultassero effettivamente essere state spese da probante documentazione opponibile alla parte convenuta, escludendo in ogni caso dal computo le spese generali e l'utile d'impresa;
III) ancora in subordine: accertare e dichiarare la compensazione delle poste risarcitorie con i crediti del ammessi al passivo fallimentare Controparte_3 nella misura di € 27.724,30, in via privilegiata, e di € 93.234,52, in via chirografaria;
IV) sempre in subordine: nella non creduta ipotesi di accoglimento, totale od anche solo parziale, delle domande attrici, o di alcuna di esse, e così o della domanda risarcitoria, o della domanda subordinata per ingiustificato arricchimento, accertare e
pag. 8/50 dichiarare che gli di Londra, sottoscrittori delle polizze nn. Parte_3
1729427, n. BGGB0457000, sono obbligati a tenere indenne il Controparte_3
in solido, o per quanto risultante dalle rispettive polizze, da tutto quanto il CP_3
stesso fosse condannato a pagare a parte attrice a qualsiasi titolo, per sorte capitale, rivalutazione monetaria, interessi, spese, nonché a provvedere al pagamento diretto a favore di parte attrice delle suddette somme ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, cod. civ.;
V) condannare il al pagamento delle TE9
spese legali, con gli accessori di legge, avuto riguardo al valore della causa quale risulta dal petitum delle domande, secondo quantificazione che si fa riserva di depositare nei termini di rito.
Con salvezza illimitata”.
* * * parti appellate/appellanti incidentali Controparte_20
,
[...] Controparte_6 [...]
e hanno Controparte_21 Controparte_9
rassegnato le seguenti conclusioni:
“Si chiede l'integrale rigetto dell'avverso atto di appello in quanto inammissibile ed infondato, se del caso in accoglimento dell'appello incidentale condizionato. Con il favore delle spese”.
* * *
-parte appellata/appellante incidentale TE0
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova:
1) respingere l'appello proposto da in quanto infondato;
Parte_5
2) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare il danno in somma non superiore a € 38.277.412,00;
3) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, determinare la quota di responsabilità della in misura TE5
minimale, esclusa la solidarietà con le altre parti in causa;
pag. 9/50 4) sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
nei confronti della PROVINCIA DI IMPERIA, dichiarare tenuta e Parte_5
condannare (già a manlevare e TE3 Controparte_22
garantire la medesima da ogni e qualsiasi onere e spesa, sia TE5
per risarcimento danni che per accessori e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, sia per qualsivoglia titolo o ragione;
5) respingere, in quanto infondate, tutte le eccezioni sollevate in primo grado dalla difesa delle (già ; TE3 Controparte_22
6) in via d'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado in punto liquidazione spese, da effettuare sulla base del valore della causa risultante dalle domande attrici, alla stregua della nota spese depositata dalla in primo CP5
grado;
7) rettificare l'errore materiale in cui è incorsa la sentenza in primo grado, statuendo, correttamente, che la condanna alle spese viene pronunciata nei confronti del
; TE
8) con vittoria di spese ed onorari di causa anche del presente grado di giudizio”.
* * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: TE2
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, previa ammissione di ogni istanza formulata in atti da CP2
e/o dal , accogliere le conclusioni precisate
[...] Parte_6 nell'atto di appello del , da intendersi qui Parte_6
integralmente trascritte e fatte proprie, conseguentemente riformando, nel senso richiesto da parte appellante, la sentenza del Tribunale di Genova, Sezione II Civile
Giudice Unico dott.ssa Stefania Polichetti in causa R.G n. 6610/13 depositata in data
16/3/2022 n. 639/2022, notificata lo stesso 16/3/2022. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
* * *
-parte appellata/appellante incidentale a rassegnato le TE3
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, Contrariis rejectis
pag. 10/50 IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi svolti in atto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
NEL MERITO
Rigettare l'appello proposto dal per le ragioni svolte in atto e, per Parte_7
l'effetto, confermare la sentenza n.639/2022 depositata in data 16/3/2022, in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
1) Nei confronti dell' TE0
Dato atto che i pregiudizi oggetto di causa risultano di natura esclusivamente patrimoniale, nonché riconducibili ad attività amministrativa espressamente esclusa LL“oggetto dell'assicurazione”, contemplato nei contratti assicurativi
n.042/00450677 (avente efficacia dal 2008 al 2014 ora rinumerato 763974826 e
n.042/00431174 con efficacia dal 2003 al 2005, poi rinumerato 042/00444077, con efficacia dal 2006 al 2008);
Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 di polizza “Oggetto dell'assicurazione”
“Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” la garanzia contempla unicamente i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali
e per danneggiamenti a cose, e non già e non anche i pregiudizi di natura patrimoniale;
Dichiarare l'inoperatività, nella fattispecie oggetto di causa, dei contratti assicurativi azionati in questa sede LL , con applicazione TE0 dell'art. 96 c.p.c. e con liquidazione in via equitativa di un indennizzo in favore di
TE3
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
2) Nei confronti del Controparte_23
[...]
IN VIA CP_24
pag. 11/50 Respingere la domanda proposta dal nei confronti dell' CP [...]
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque rinunciata TE0
e/o estinta, per l'effetto,
Respingere la domanda di manleva proposta LL TE0
nei confronti di
[...] TE3
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
IN SUBORDINE
Dichiarare il prevalente concorso di responsabilità del ex art. 1227 c.c. CP
nella determinazione dei pregiudizi lamentati in questa sede;
Determinare le quote di responsabilità ascrivibili a ciascuna delle parti evocate in causa ponendo a carico del altresì le quote di responsabilità ascrivibili ai CP
IG , , , , CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 Controparte_29
e , in conseguenza della intervenuta rinuncia agli atti ed CP_30 CP_31
alle domande nei loro confronti
Contenere l'onere dell'indennizzo di nei soli limiti della quota di TE3 danno direttamente e personalmente imputabile all' TE0
, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare, ad essa,
[...]
dal vincolo di solidarietà con altri soggetti e, in ogni caso, entro il massimale di polizza pattuito in € 5.000.000,00 ed entro gli ulteriori limiti contemplati dal contratto assicurativo.
Con le spese in tutto o quanto meno in parte compensate”.
* * *
-parte appellata (con riferimento al TE4
rischio assunto con i certificati nn. 1854390 e 1591136) ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:
I. in via preliminare di rito: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
[...] ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c; Parte_8
II. in via principale: rigettare l'appello proposto dal Parte_8
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 639/2022 del
[...]
pag. 12/50 Tribunale di Genova, pubblicata in data 16 marzo 2022 (a definizione del procedimento
n. 6610/2013 R.G.) e, in ogni caso, rigettare ogni domanda svolta dal
[...]
(e/o da qualsiasi altra parte del giudizio) Parte_8
nei confronti della;
Controparte_2
III. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello proposto dal e per Parte_8
l'ipotesi in cui la dovesse ribadire le domande di manleva svolte in primo CP_2
grado sulla base delle polizze n. 1591136 e n. 1854390, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di alcuna obbligazione indennitaria e di malleva in capo a per i motivi indicati in atti (inclusi tutti gli atti di TE4 primo grado degli che hanno assunto il rischio dei certificati n. Parte_3
1591136 e n. 1854390 e la comparsa di costituzione in appello) e conseguentemente respingere le domande di indennizzo e di condanna svolte dalla (e/o da Controparte_2
qualsiasi altra parte del giudizio) in base alle suddette polizze n. 1591136 e n.
1854390;
IV. In via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla nei confronti del Controparte_2
Fallimento della Società (e/o verso qualsiasi Parte_8
altra parte del giudizio) e di un qualsiasi obbligo indennitario in base alle polizze n.
1591136 e n. 1854390 in favore della;
Controparte_2
IV.1 qualora venga accertato che la polizza operativa è la n. 1854390:
- limitare l'obbligo indennitario di nei confronti della TE4
, come sopra determinato, entro il limite del massimale pari a € Controparte_2
1.000.000 (fermo, comunque, il massimale aggregato) e con applicazione della franchigia pari a € 25.000 e di ogni altro limite previsto dalla polizza;
- accertare, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, la ripartizione della responsabilità tra e gli altri convenuti ritenuti Controparte_2
eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, e limitare l'eventuale obbligo di indennizzo di all'importo corrispondente TE4
alla specifica quota di responsabilità gravante su (ed a prescindere da Controparte_2
qualsiasi sua responsabilità solidale con alcun altro soggetto);
pag. 13/50 - subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore di CP_2
all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati (ovvero di
[...] alcun altro soggetto nei confronti del quale l'assicurato abbia svolto azione di rivalsa o regresso) e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte di
in favore dell'avente diritto;
Controparte_2
IV. 2 qualora venga accertato che la polizza operativa è la n. 1591136:
- limitare l'obbligo indennitario di nei confronti della TE4
, come sopra determinato, entro il limite del massimale pari a € Controparte_2
1.000.000 e con applicazione della franchigia pari a € 25.000 e di ogni altro limite previsto dalla polizza;
- accertare, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge, la ripartizione della responsabilità tra e gli altri convenuti ritenuti Controparte_2 eventualmente responsabili e le relative quote di responsabilità, e limitare l'eventuale obbligo di indennizzo di all'importo corrispondente TE4
alla specifica quota di responsabilità gravante su (ed a prescindere da Controparte_2
qualsiasi sua responsabilità solidale con alcun altro soggetto);
- subordinare il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore di CP_2
all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati (ovvero di
[...] alcun altro soggetto nei confronti del quale l'assicurato abbia svolto azione di rivalsa o regresso) e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte di
in favore dell'avente diritto;
Controparte_2
V. In via di appello incidentale (ma per la sola ipotesi in cui si ritenga che il Tribunale abbia svolto un qualsivoglia accertamento o decisione sulla domanda di indennizzo svolta dalla : riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui in cui CP_2 essa ha affermato “Nel caso di specie la chiamata in causa delle compagnie assicurative non può ritenersi in alcun caso arbitraria”, accertando invece la inoperatività della copertura assicurativa e l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di malleva in capo a e comunque in TE4
base alle polizze n. 1591136 e n. 1854390, per i motivi indicati o richiamati in atti
(inclusi tutti gli atti di primo grado e la presente comparsa di costituzione in appello);
VI. In ogni caso:
pag. 14/50 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
-parte appellata (con riferimento al TE4
rischio assunto con i certificati nn. 1729427, BGGB0457000, BGGC0115000 e
1730537) ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, per tutte le eccezioni svolte in narrativa:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi degli artt. 348 bis e ter
c.p.c.;
In via principale e nel merito:
- rigettare l'appello proposto poiché radicalmente infondato in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Genova;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte appellante e conseguente accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal Comune, accertare e dichiarare, l'inoperatività dei certificati nn. 172942 e
BGGB0457000, per le ragioni esposte in narrativa, nonché l'esclusione della garanzia
a causa della omessa dichiarazione della pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze rilevanti ai fini di Polizza, ai sensi e per l'effetto degli art. 1892 e 1893
c.c.;
In via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte appellante e conseguente accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dal accertare e dichiarare che l'obbligo di CP_3
garanzia degli Assicuratori è da contenersi entro il limite previsto dai massimali di polizza e con applicazione delle franchigie pure previste;
previa verifica dell'erosione, in tutto o in parte, dei suddetti massimali di polizza a seguito del pagamento di indennizzi relativi ad altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.;
In ogni caso
- con vittoria di spese, competenze ed onorari (inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%)”.
pag. 15/50 * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Il con la delibera consiliare n. 200 del 23/12/1990, Controparte_3
decideva di avviare le pratiche per una radicale riqualificazione urbana e ambientale della Marina di Baia Verde, prospiciente il mare e ricavata a seguito del deposito dei materiali di risulta della discarica ex-COGEFAR (cfr. prod. 7 – COMUNE).
L'Amministrazione comunale, in data 14/09/1991, stipulava con una CP
Convenzione Urbanistica, nella specie di “accordo sostitutivo del provvedimento” di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990, con la quale la società si impegnava a redigere un apposito Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) e, una volta approvato, a realizzarlo
(cfr. prod. 9 – COMUNE). La convezione era finalizzata alla realizzazione di diversi manufatti: una passeggiata panoramica;
una serie di costruzioni da adibire a cabine, a piccole attività commerciali e a servizi annessi alla cantieristica nautica;
alcune opere di protezione del litorale;
alcuni parcheggi;
strade; aree verdi attrezzate;
impianti sportivi e turistico-ricettivi.
quindi, con istanza del 2/07/1992, chiedeva il rilascio di una CP
concessione demaniale marittima pluriennale (presupposto per la realizzazione dello
Strumento Urbanistico Attuativo e della Convenzione Urbanistica), allegando un
“progetto studio” (cfr. prod. 20 – COMUNE). Gli interventi prospettati richiedevano la variazione integrale del Piano Regolatore Comunale del Controparte_3
che approvava con decreto del Presidente della Giunta Regionale Controparte_2
n. 493 del 5/08/1996, in ragione del quale si registrava un mutamento dell'ambito di classificazione dell'area in questione (cfr. prod. 4 – REGIONE).
La Giunta Regionale, quindi, in data 26/02/1999, con decreto n. 209, adottava il
Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC) (cfr. prod. 5 – , che CP_2 trasmetteva al er il tramite dell' Controparte_3 [...]
(d'ora in poi, ) (cfr. prod. 19 TE0 TE5
– COMUNE). il 30/06/2000 rinnovava la propria istanza di concessione demaniale CP marittima, depositando presso la Capitaneria di Porto di un “progetto CP0
pag. 16/50 preliminare” (cfr. prod. 24 – , dichiarato ammissibile dalla Conferenza dei CP_3
Servizi appositamente convocata dal previo parere Controparte_3
positivo della (cfr. prod. 6 – REGIONE). Controparte_2
La società provvedeva a predisporre il progetto del SUA, nonché il “progetto definitivo” di riqualificazione dell'area, che veniva presentato il 18/07/2003 e prevedeva la costruzione di porto turistico con un numero rilevante di posti barca e un complessivo aumento delle volumetrie rispetto a quanto previsto dal “progetto preliminare”, completamente superato (cfr. prod. 25.01 – allegato alla perizia CP del Dott. depositata il 13/06/2017 con la memoria di cui all'art. 183, sesto Per_3
comma, n.2), c.p.c.).
Una apposita Conferenza dei Servizi esaminava sia il progetto del SUA che il
“progetto definitivo” del porto e veniva attivata anche la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA). La con la delibera della Giunta Regionale n. CP_2
1643 del 23/12/2004, esprimeva parere favorevole sulla Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA), sia pure condizionato a una serie di prescrizioni concernenti alcuni aspetti del progetto (cfr. prod. 8 – REGIONE).
Il – i cui rappresentanti politici erano nel frattempo CP_3 CP_3 mutati a seguito delle dimissioni anticipate del Sindaco all'epoca in carica (rimasto coinvolto in un'inchiesta giudiziaria) – manifestava l'intenzione di rivedere l'intero progetto, formulando, con la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 18/10/2004, una serie di riserve inerenti agli aspetti urbanistici dell'operazione (cfr. prod. 9 –
REGIONE).
alla luce della posizione del chiedeva un parere legale agli CP CP_3
Avvocati Gerbi Giovanni e Quaglia Alberto, i quali rassicuravano la società circa la legittimità dell'iter amministrativo (cfr. prod. 30 – COMUNE).
Il dopo aver rinviato a data da destinarsi la seduta della Conferenza dei CP_3
Servizi chiamata a valutare il progetto del SUA e il “progetto definitivo” del porto, avviava una “fase di riflessione e approfondimento” durata circa due anni, che si concludeva il 13/06/2006 con l'approvazione di due delibere, le nn. 46 e 47, con le quali il Consiglio Comunale di all'unanimità, disponeva la revoca della delibera CP_3
n. 36 del 2004, formulava alcune prescrizioni attinenti al progetto e autorizzava il pag. 17/50 Sindaco a riconvocare la Conferenza dei Servizi per la conclusione dell'istruttoria (cfr. prodd. 13 e 14 – . CP
Quest'ultima, convocata in seduta deliberante, in data 22/06/2006, esprimeva il proprio assenso all'approvazione del SUA e del “progetto definitivo” del porto turistico e di tutte le opere ad esso connesse, subordinando l'efficacia di detta deliberazione ad alcune prescrizioni (cfr. prod. 16 – FIN.IM.).
Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), verificato l'adempimento da parte della società alle prescrizioni apposte dalla
Conferenza dei Servizi, formalizzava l'approvazione dello SUA con apposita determinazione del 22/12/2006 (cfr. prod. 32 – COMUNE).
Il quindi, in data 1/02/2007, rilasciava a favore di Controparte_3
una concessione demaniale marittima, con durata di 99 anni (esclusi i 5 CP
anni per i lavori di costruzione del porto), riguardante una superficie di 217.000 mq (di cui 143.000 di specchio acqueo), allo scopo di “costruire e gestire un porto per naviglio da diporto con annesse strutture turistico-ricettive, commerciali, ludico-sportive e servizi” (cfr. prod. 2 – FIN.IM.).
L'Amministrazione comunale, pochi giorni dopo (l'8/02/2007), stipulava due distinte
“convenzioni urbanistiche attuative” rispettivamente con la , quale Parte_9 proprietaria di una porzione dell'area interessata dalla riqualificazione (cfr. prod. 16 –
REGIONE), e quale concessionaria di buona parte dell'area da CP
riqualificare (cfr. pagg. 19 e ss. prod. 3 – FIN.IM.).
Quest'ultima, terminato così il lungo iter amministrativo iniziato il 23/12/1990, in data 24/12/2007 concludeva con l'impresa un contratto di appalto Controparte_32
avente ad oggetto la realizzazione del porto e delle opere ad esso annesse sulla base di quanto previsto dal “progetto definitivo” redatto dalla stessa concessionaria (cfr. prod. 4
– vd. anche la planimetria generale del progetto di cui alla prod. 8 – FIN.IM.). CP
L'impresa iniziava i lavori di riqualificazione della Marina di Controparte_32
Baiaverde, che prevedevano interventi non solo su aree demaniali, ma anche su aree comunali e private (cfr. prod. 5 – FIN.IM.). I lavori proseguivano per tre anni e mezzo, fino al luglio del 2011, quando subivano una prima interruzione a causa della mancanza di mezzi finanziari da parte di (cfr. verbali della Commissione di CP
pag. 18/50 collaudo: docc. 34-36 – , da cui scaturiva un contenzioso giudiziario tra CP_2 quest'ultima e la ditta appaltatrice.
Risulta che almeno a far data dal 13/1/1997 veniva avviato un complesso contenzioso amministrativo dal (la cui proprietà confinava Controparte_33 con l'area interessata dai lavori di riqualificazione) nei confronti di e poi CP
anche dalla società WA s.a.s. (ex proprietaria-espropriata di una porzione dell'area interessata LLoperazione). I diversi procedimenti contenziosi innanzi al Giudice
Amministrativo erano tesi ad accertare l'illegittimità degli atti amministrativi rilasciati a monte della concessione demaniale. Il TAR Liguria si pronunciava al riguardo, rigettando le domande dei ricorrenti, con la sentenza n. 306 del 2008, depositata il
16/2/2008 che era oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato. il 25/01/2012 chiedeva, quindi, al la CP Controparte_3
sospensione degli effetti della concessione demaniale fino alla positiva definizione del contenzioso e alla pronuncia del Consiglio di Stato, poiché l'eventuale annullamento degli atti amministrativi impugnati avrebbe fatto venire meno tutti i presupposti di validità ed efficacia del titolo concessorio e dei conseguenti titoli edilizi ed urbanistici.
La situazione di incertezza, secondo FIN.IM.s.r.l,. rendeva economicamente insostenibile la prosecuzione dei lavori, giacché l'esito aleatorio dei predetti contenziosi impediva sia di ottenere finanziamenti dalle banche, sia di mettere a reddito l'investimento già sostenuto, pari a circa 50 milioni di euro, con la commercializzazione di diritti d'uso dell'area in concessione (cfr. pagg. 5 e ss. della prod. 19 – REGIONE
LIGURIA).
Il non accoglieva l'istanza di sospensione (cfr. pag. 45, § 65, della CP_3
comparsa conclusionale in primo grado del depositata il 31/01/2022) e i CP_3 lavori subivano un arresto definitivo per carenza di risorse (cfr. foto area dell'opera incompiuta: prod. 12 – FIN.IM.).
Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 361 del 22/01/2013, passata in giudicato, accoglieva le domande introdotte dal riformando Controparte_33
integralmente la sentenza n. 306 del 2008 resa dal TAR Liguria (cfr. prod. 33 –
, che aveva riunito in unico giudizio i vari ricorsi presentati, tutti riguardanti CP_3
pag. 19/50 la legittimità dell'azione amministrativa e degli atti antecedenti al rilascio della concessione demaniale in favore di TE
Il Consiglio di Stato, in particolare, con la sentenza n. 361 del 22/01/2013 (cfr. prod.
7 – , ravvisava nell'intera vicenda amministrativa un numero tale di CP anomalie da integrare “notevoli e manifeste illegittimità procedimentali” e, per l'effetto, pronunciava l'annullamento di tutti gli atti impugnati e di quelli a questi consequenziali,
e in particolare:
“A) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 493 del 5 agosto 1996, avente ad oggetto l'approvazione della variante integrale al Piano regolatore del Comune di
CP_3
-per violazione della disciplina paesistica di cui all'art. 8 della cit. L.R. n. 6;
-per carenza dell'analisi e della specifica relazione geologica con riferimento all'area
“de qua”;
-per la mancata specificazione delle reali esigenze di natura turistico-ricettive;
-per la indebita classificazione del sito come degradato al solo fine sviatorio di poter far luogo alla applicazione dell'art. 61 del NTA del PTCP concernente i progetti di riqualificazione urbana.
B) del progetto definitivo dell'intervento perché non conforme al Piano territoriale CP_3 della .
C) di tutti i provvedimenti relativi alla VIA adottati LLAmministrazione regionale per
l'intervento in questione per la carenza sostanziale di reali valutazioni sull'impatto ambientale;
D) delle delibere del Consiglio comunale di nn. 46 e 47 del 2006 per CP_3
contraddittorietà e sviamento di potere;
E) del SUA approvato con la deliberazione della conferenza dei servizi del 15-22 giugno 2006, e con determinazione del Segretario comunale del 22 dicembre 2006 esteso a ben nove AIO ubicati al di fuori di tale area, per difetto di legittimazione della
alla presentazione del relativo progetto;
CP
F) dell'affidamento diretto senza l'esperimento di alcuna evidenza pubblica alla FI.in. della concessione delle aree interessate all'intero intervento.” (così, pagg. 37-38 della sentenza n. 361/2013 del Consiglio di Stato).
pag. 20/50 Annullati tutti gli atti presupposti e consequenziali alla concessione e venuta meno la stessa concessione demaniale marittima, poiché era tramontata definitivamente la possibilità di realizzare l'opera, decideva di citare in giudizio tutte le CP
PP.AA. coinvolte nel lungo iter amministrativo (nonché personalmente alcuni amministratori e funzionari pubblici), chiedendo il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla lesione del suo incolpevole affidamento riposto nella correttezza dell'azione amministrativa.
* * *
2. Sul giudizio di primo grado.
Il (da ora solo TE
, con atto di citazione del 20/03/2013, evocava in giudizio innanzi al Tribunale CP
di Genova la , il la Controparte_2 Controparte_3 CP5
, nonché il , il
[...] Controparte_6 [...] il Controparte_5 Controparte_8
(d'ora in poi denominate, per semplicità,
[...] Controparte_35
, l' e otto persone fisiche nelle loro rispettive
[...] Controparte_9
qualità di amministratori e funzionari del e della Controparte_3
all'epoca dei fatti. Controparte_2
L'attrice, in via principale, chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti “a motivo e per effetto dell'intervenuto annullamento della Concessione Demaniale Marittima assentita l'1.2.2007 alla conchiudente dal Comune di (R.G.N. 01/07, Rep. CP_3
798/07, Prot. Com. 1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del 23.10.2012, depositata il
22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti”. La società allegava di aver realizzato il 36% circa delle opere previste e approvate dal SUA e di aver sofferto un danno da quantificare sino a 155 milioni di euro, di cui 57 milioni di danno emergente e 98 milioni di lucro cessante.
L'attrice, in via subordinata, chiedeva che comunque le venisse riconosciuto il diritto a un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 c.c,. a titolo di arricchimento senza causa derivante a coloro che tra gli enti convenuti avevano beneficiato delle opere realizzate.
pag. 21/50 Si costituivano in giudizio le parti convenute, alcune delle quali chiedevano la chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici. Tutte le convenute eccepivano,
a vario titolo, l'infondatezza delle domande attoree, allegando altresì che la cognizione della causa potesse appartenere al Giudice Amministrativo. uindi, presentava due ricorsi: il primo, per accertamento tecnico preventivo CP
in merito agli interventi già realizzati in forza della concessione demaniale (rigettato dal
Tribunale con ordinanza comunicata alle parti il 14/10/2013); il secondo, per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., che induceva il Giudice di primo grado a sospendere il giudizio in attesa della relativa pronuncia (cfr. verbale dell'udienza del
12/12/2014).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si esprimevano sul regolamento di giurisdizione con l'ordinanza n. 17586 del 4/09/2015, che dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario poiché “la questione riguarda (…) l'apprezzamento del comportamento tenuto dalla P.A. non come espressione dell'esercizio del potere bensì nella sua oggettiva idoneità a determinare l'affidamento” (cfr. pag. 26 dell'ordinanza delle Sez. Un. – prod. 23 – FIN.IM.). nel frattempo veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia (cfr. prod. CP
22 – FIN.IM.), il giudizio era interrotto e poi riassunto dal
[...]
(da ora con comparsa notificata alle TE CP
controparti in data 6/11/2015. Tutte le PP.AA. e le persone fisiche si costituivano nel giudizio riassunto, nel corso del quale intervenivano in adesione alla TE2 posizione dell'attrice, e gli TE3 Parte_3
quali terzi chiamati da alcune delle parti convenute.
[...]
Il Tribunale di Genova, verificata la regolarità del contraddittorio, concedeva i termini per il deposito delle memorie previste LLart. 183, sesto comma, c.p.c. e, dichiarata l'inammissibilità e l'irrilevanza dei capitoli di prova dedotti dal
[...]
e dalle AMMINISTRAZIONI STATALI, ammetteva le istanze CP_3
proposte dalle parti ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. e disponeva CTU volta ad accertare l'effettiva entità dei danni sofferti da (cfr. verbale dell'udienza del CP
26/10/2017).
pag. 22/50 Il Giudice di prime cure, depositata la CTU e rigettata l'istanza di rinnovo della stessa, formulava alle parti una proposta conciliativa “a definizione tombale della controversia” (cfr. decreto del 15/07/2018). Il Tribunale prendeva atto del fallimento dei negoziati e, quindi, faceva precisare le conclusioni (cfr. verbale dell'udienza del
24/06/2020). con istanza depositata il 25/03/2021, informava il Tribunale di essere stata CP
autorizzata dal Comitato dei Creditori a rinunciare agli atti del giudizio e a tutte le domande formulate nei confronti delle parti private convenute cioè i funzionari del e della Quest'ultime accettavano ritualmente la predetta rinuncia CP_3 CP_2
mentre le altre parti convenute precisavano le loro conclusioni con deposito di note scritte.
Il Tribunale, infine, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (cfr. ordinanza del 2/12/2021), definiva il giudizio con la sentenza n. 639 pubblicata il 16/03/2022.
* * *
Il Tribunale di Genova così decideva:
“dato atto della già intervenuta estinzione del processo con provvedimenti resi nel corso del giudizio avuto riguardo alle seguenti posizioni:
a) Azione coltivata da nei confronti del dott. CP Persona_4
b) Azione coltivata da Dott. ei confronti degli CP_29 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nn. 1729427 e BGGB0457000;
c) Azione coltivata da Rag. nei confronti degli , CP_27 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nn. 1792427 e BGGB0457000;
d) Azione coltivata da e nei confronti degli Parte_10 Pt_11 Parte_3
' relativamente ai certificati di polizza nn. 1729427, BGGB0457000 e
[...]
BGGC0115000 nonché ai certificati di polizza nn. BGGC01130000, 1524476,
1797882;
e) Azione coltivata da nei confronti degli , Parte_12 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1729427 e n. CRB038A0N39;
f) Azione coltivata da nei confronti degli Parte_13 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1730537;
pag. 23/50 g) Azione coltivata da dott. nei confronti degli CP_26 Parte_3
relativamente ai certificati di polizza nr. 1879543 e nr. BTRA0006148,
h) Azione coltivata da nei confronti degli Controparte_3 Parte_3
relativamente al certificato di polizza n. 1524476 (cfr. autorizzazione alla
[...] chiamata all'udienza del 27.09.2016); dato atto dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Ordinanza 4 settembre 2015 n. 17586) che ha attribuito al giudice ordinario la giurisdizione a decidere sulla presente controversia;
dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. a spese di lite integralmente compensate con riferimento all'azione coltivata da nei confronti CP_25 degli Assicuratori del relativamente al certificato n. 10162824L; Pt_3 dichiara l'estinzione della domanda coltivata da nei confronti di Controparte_36
CP_27 CP_37 Controparte_29 CP_25 CP_30
, per sopravvenuto difetto di interesse;
[...] CP_26 CP_38
rigetta tutte le domande proposte da Parte_14
in via principale nei confronti di
[...] [...]
, , Controparte_39 Controparte_2 [...]
Controparte_5 Controparte_7
[...] Controparte_8
(“accertare e dichiarare che tutti tali convenuti, ciascuno Controparte_9
per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, sono tenuti al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la [e TE
per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in persona del Curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura che risulterà provata in corso di causa, a motivo e per effetto delle illegittime condotte dei convenuti, che hanno determinato in capo a
FIN. IM. l'affidamento sulla possibilità di realizzare le opere per cui è causa, affrontando le spese e gli investimenti ad esse relativi, nella prospettiva di conseguire il previsto guadagno, nonché a motivo e per effetto dell'inadempimento degli obblighi assunti in favore di FIN. IM. in ordine alla possibilità giuridica e materiale di realizzare e gestire tali opere per novantanove anni, affidamento ed obblighi vanificati LLintervenuto annullamento della Concessione Demaniale Marittima assentita
pag. 24/50 l'1.2.2007 alla dal Comune di TE CP_3
(R.G.N. 01/07, Rep. 798/07, Prot. Com. 1095/07) e di tutti gli atti a questa precedenti
e/o successivi, come derivante dalla sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 361 del
23.10.2012, depositata il 22.1.2013 a causa dei plurimi vizi da questa individuati, imputabili alla concorrente responsabilità dei ridetti convenuti;
ciò a titolo di responsabilità contrattuale e/o precontrattuale. e/o extracontrattuale ex artt. 1218 e segg., 1337, 1338 cod. civ. e 2043 e segg. cod. civ. e/o di ogni altra disposizione applicabile;
- in conseguenza di quanto sopra, ad ogni effetto di legge condannare tutti tali convenuti, ciascuno per quanto di ragione e in solido gli uni con gli altri, al risarcimento integrale e satisfattivo di tutti i danni che la TE
[e per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in
[...]
persona del curatore] ha subito, subisce e subirà, nella misura di:
a) euro 54.554.674,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria, calcolati alla data del
31 gennaio 2018 nella misura rispettivamente di euro 5.333.776,05 e di euro
5.452.356,72 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018, di euro 65.340.806,79) relativamente ai costi sostenuti dalla FI. Im. e di euro 101.921.588,00, oltre interessi legali e rivalutazione calcolati alla data del 31 gennaio 2018 rispettivamente in euro 4.266.108,48 ed in euro 1.936.510,18 (e quindi nella misura, comprensiva di interessi e rivalutazione al 31 gennaio 2018 di euro
108.124.206,92) relativamente al mancato guadagno: il tutto nella complessiva misura di euro 173.465.013,71 come risulta dalla relazione del C.T.P. di parte FI. Im. allegata alla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
b) ovvero in subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, cui devono essere aggiunti i c.d. “ , nella misura di CP6
euro 14.773.879,60: il tutto – pertanto – nella complessiva misura di euro
53.151.291,60, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati su euro
38.377.412,00, sino all'effettivo soddisfo ed oltre interessi e rivalutazione su euro
14.773.879,60, sino all'effettivo soddisfo;
pag. 25/50 c) ovvero in ulteriore subordine, euro 38.377.412,00, importo comprensivo di interessi
e rivalutazione alla data del 31 marzo 2018, come risulta dalla relazione di C.T.U. in data 14 giugno 2018, oltre interessi e rivalutazione successivamente maturati sino all'effettivo soddisfo;
d) ovvero - comunque - nella misura che risulterà provata in corso di causa;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione maturati successivamente alla data in cui sono stati come sopra indicati;
- in ulteriore subordine si insta sin d'ora per la liquidazione equitativa dei detti danni o di quelle singole voci che in corso di causa risultassero non suscettibili di essere partitamente provate)”; rigetta la domanda proposta da Parte_14
in via subordinata ex art. 2041 c.c. “ in subordine e/o in alternativa,
[...]
accertare e dichiarare che per i medesimi fatti di cui in narrativa i ridetti convenuti sono tenuti a risarcire e/o ad indennizzare [e TE
per essa oggi la procedura fallimentare cui è sottoposta, in persona del curatore] ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c., nella misura di euro 16.335.000,00 per le
c.d. “opere a mare”, di cui alla perizia dell'ing. , in atti, ed euro Persona_1
4.542.516,19 per le c.d. “opere a terra”, di cui alla perizia dell'ing. , in Persona_2 atti, somme da maggiorarsi dell'IVA, come da sentenza della Corte di Cassazione n.
20884 del 22 agosto 2018, ovvero – comunque – nella misura che risulterà in corso di causa, per l'arricchimento ingiustificato e senza causa derivante a coloro tra i convenuti - da individuarsi nelle Amministrazioni Statali convenute e/o nell' CP_9
per quanto riguarda le opere di cui alla perizia dell'ing. ,
[...] Persona_1
in atti, e nel Comune di per quanto riguarda le opere di cui alla perizia CP_3 dell'ing. , in atti - che dovessero in tutto o in parte risultare beneficiati Persona_2 dalle opere in tutto o in parte realizzate da;
TE
rigetta le domande svolte con atto di intervento ad adiuvandum da parte di Parte_15
CP
dichiara assorbita la domanda svolta dal tesa ad Controparte_3
accertare, in caso di soccombenza, le quote di responsabilità ascrivibili ai singoli amministratori persone fisiche convenute;
pag. 26/50 dichiara assorbite le domande ed eccezioni svolte dalle parti private CP_27
, CP_37 Controparte_29 CP_25 CP_30 CP_26 per alle domande svolte nei loro confronti;
[...] CP_38 CP_40
dichiara assorbita la domanda di manleva svolta da
[...]
nei confronti di TE0 Controparte_41
dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 dal con riferimento ai certificati di polizza nn.
[...] Controparte_3
1729427 e BGGB0457000; dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 dal con riferimento al certificato di polizza n.
[...] Controparte_3
1541082; dichiara assorbita la domanda di manleva svolta nei confronti degli Parte_3 da , con riferimento ai certificati di polizza nn. 1854390 e
[...] Controparte_2
1591136; rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda od eccezione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra
[...]
ed Parte_14 CP_27 CP_37 [...]
, CP_29 CP_25 CP_30 CP_26 CP_38
condanna parte attrice a Parte_14
rimborsare alle altre controparti le spese di lite, che si liquidano in:
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di;
Controparte_2
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di Controparte_3
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di CP_6 Controparte_5 CP_6 [...]
, ; Controparte_42 CP_6 Controparte_8 CP_9 CP_9
€ 13.430,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di;
TE0 CP0
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di TE3
pag. 27/50 € 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Parte_3
1854390;
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio di cui alla Polizza n. Parte_3
1591136;
€ 10.811, 15 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali in favore di che hanno assunto il rischio dei Certificati nn. Parte_3
1729427 e BGGB0457000; pone definitivamente a carico di parte attrice
[...]
gli oneri di ctu già liquidati;
Parte_14 compensa le spese relative al regolamento di giurisdizione”.
Il Tribunale di Genova individuava il titolo in base al quale l'azione era stata promossa, osservando che:
i) la responsabilità invocata LLattrice era “dichiaratamente extracontrattuale
(ovvero, secondo la tesi prospettata, costituito dal mancato rispetto del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. idoneo a generare danno nei confronti del privato che ha confidato sull'apparente legittimità del provvedimento amministrativo), oltre che contrattuale o da “contatto sociale” e precontrattuale (cfr. pag 14 atto di citazione)” (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata);
ii) l'elemento posto a fondamento dell'azione risarcitoria era l'incolpevole affidamento riposto sulla correttezza dell'azione amministrativa condotta dalle PP.AA. convenute nell'arco di 17 anni di procedimenti amministrativi;
iii) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17586/2015, avevano chiarito che chi si duole del danno derivante dalla lesione dell'affidamento non introduce alcuna controversia sull'esercizio del potere dell'amministrazione, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria di appartiene alla giurisdizione del CP
Giudice Ordinario, il quale deve verificare che il comportamento tenuto dalla P.A. nel corso del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione di un provvedimento illegittimo abbia determinato, come conseguenza causale, l'insorgenza di un pag. 28/50 incolpevole affidamento del privato beneficiario durante la permanenza della situazione di vantaggio;
iv) la giurisprudenza di legittimità successiva al 2015 aveva precisato che: a) il danno da lesione dell'affidamento incolpevole scaturisce da una fattispecie complessa che richiede il concorso di diverse circostanze, tra le quali è ricompreso (ma non è il solo) il provvedimento amministrativo annullato;
b) anche il comportamento della P.A., come accade nei rapporti tra privati, deve uniformarsi ai canoni di correttezza e buona fede,
“che non sono regole di validità (del provvedimento) ma di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto)” (vd. pag. 13 della sentenza impugnata); c) la responsabilità della PA per lesione dell'altrui affidamento incolpevole va ricondotta al paradigma della responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato e quindi è soggetta al termine decennale di prescrizione.
Ciò premesso, il Tribunale di Genova riteneva che la responsabilità dedotta fosse da qualificare come “responsabilità contrattuale da contatto sociale” e non come
“responsabilità contrattuale da inadempimento”, atteso che, “a fronte di una concessione illegittima, non è neppure astrattamente configurabile “un obbligo giuridico a garantire la realizzazione” di un'opera che evidentemente non poteva essere realizzata” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). La sussistenza della responsabilità ex art. 1218 c.c. veniva esclusa soffermandosi anche sull'essenza pubblicistica della concessione demaniale marittima nonché sulla tesi secondo cui l'annullamento giurisdizionale di tale provvedimento aveva reso inefficace il contratto, che “si scioglie automaticamente per inaccessibilità all'oggetto pubblico da parte del concessionario” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Il Giudice di prime cure escludeva, altresì, che la responsabilità dedotta fosse di natura extracontrattuale, rigettando “qualsivoglia eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio ancorata al termine quinquennale” (cfr. pag. 15).
Il Tribunale di Genova richiamava la sentenza n. 20/2021 dell'Adunanza IA del
Consiglio di Stato, secondo cui “la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sia insorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto, il quale è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il
pag. 29/50 medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento”. Il Giudice di prime cure richiamava quindi la pronuncia n. 21/2021 sempre dell' IA (secondo cui “nel settore delle procedure di affidamento CP_43 di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa”) e, infine, la decisione n. 2013/2021 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (secondo cui “per aversi un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al privato, occorre, da un lato, una condotta [fattiva e non meramente “inerziale”] della pubblica amministrazione connotata da mala fede o da colpa in grado di far sorgere nell'interessato, versante in una condizione di totale buona fede, un'aspettativa al conseguimento di un bene della vita e, LLaltro, che la fiducia riposta da quest'ultimo in un esito del procedimento amministrativo a lui favorevole sia ragionevole e non colposamente assunta come fondata”).
Il Tribunale di Genova analizzava quindi le circostanze allegate da a CP sostegno dell'incolpevolezza del proprio affidamento, rilevando che l'attrice non ne aveva fornita adeguata prova, anche alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio che aveva portato il Consiglio di Stato alla dichiarazione di illegittimità della concessione demaniale. Il Giudice di prime cure affermava che “i motivi dedotti a sostegno dell'affidamento incolpevole di appaiono, per un verso (quelli indicati CP in atto di citazione), mera ripetizione dei motivi di illegittimità dell'atto amministrativo impugnato e, come tali, neppure astrattamente idonei e sufficienti per fondare il predicato giudizio di responsabilità; per altro verso (quelli indicati in prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), del tutto inidonei a dimostrare la totale buona fede di
e, quindi, a dimostrare che il suo affidamento non fosse, a sua volta, inficiato da CP colpa: appare invero dimostrata una condotta connotata, quanto meno, da “grave” sottovalutazione dei rischi connessi all'operazione condivisa con le amministrazioni direttamente coinvolte, operazione talmente rischiosa da essere minacciata sul nascere da plurimi ricorsi giurisdizionali, presentati ancor prima dell'affidamento della concessione, e connotata da “macroscopica” deviazione dal modello legale. Gli
pag. 30/50 atteggiamenti “ondivaghi” e percepiti esattamente come tali e contraddittori dalla stessa parte attrice – che così li definisce – altro non sono (ed erano) se non espressione evidente (per le parti coinvolte) delle manifeste contraddittorietà ed illegittimità procedimentali poi accertate in sede amministrativa e a cui FI Im. ha preso parte con un grado di specifica consapevolezza. L'illegittimità evidente dei provvedimenti impugnati ad annullati, il ruolo concretamente assunto da FI.In nelle procedure partecipate, il suo personale coinvolgimento, come diretto controinteressato
o soggetto interveniente, nel processo avente ad oggetto i ricorsi amministrativi (tutti riuniti) per lo più depositati ben prima dell'affidamento della concessione, non consentono di ritenere che potesse essere insorto, secondo buona fede, un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto concessorio e che fosse predicabile, dunque, all'atto dell'affidamento della concessione, una situazione di aspettativa/affidamento sulla stabilità dell'operazione, giuridicamente tutelabile” (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata).
Il Giudice di prime cure, in particolare, sottolineava: i) che erano del tutto mancati nel corso del procedimento amministrativo la pubblicità e il confronto concorrenziale;
ii) che la concessione demaniale rilasciata nel 2007 aveva un contenuto molto diverso da quello nel 2000, cioè quando la società aveva presentato l'istanza di concessione;
iii) che l'affidamento diretto a senza gara o comunque senza l'esperimento della CP
procedura di project financing, aveva reso radicalmente illegittimo sia il rilascio della concessione che tutti gli atti ad esso conseguenti;
iv) che il Consiglio di Stato aveva ravvisato nella vicenda in esame un'“indubbia forte “volontà politica” di tutte le amministrazioni interessate di dare un seguito concreto ai piani della , CP ritenendo che proprio tale volontà sia stata “la causa diretta delle notevoli e manifeste illegittimità procedimentali”; v) che il ricorso su cui si era pronunciato il Consiglio di
Stato non era l'unico avanzato dal avverso la procedura di Controparte_33 assegnazione dell'area a (erano stati impugnati: il decreto del Presidente della CP
Giunta Regionale n. 493/1996, avente ad oggetto l'approvazione della variante integrale al Piano Regolatore del Comune;
il progetto definitivo di riqualificazione della Marina di Baiaverde;
l'approvazione della VIA;
le delibere del Consiglio Comunale di nn. 46 e 47 del 2006; l'approvazione del SUA approvato dalla Conferenza CP_3
pag. 31/50 dei Servizi del giugno 2006); vi) che si era impegnata “attivamente nella CP
propulsione e nella difesa dei progetti presentati, giungendo a chiedere di “potere partecipare alla determinazione del contenuto discrezionale dei provvedimenti finali di competenza dell'ente (doc. 22 mem. 183) ed a proporre al un CP_2 CP_3 incontro preannunciando la partecipazione di consulenti legali (doc. 23 mem. 183)”
(cfr. pagg. 24-25 sentenza impugnata); vii) che era emersa LLinchiesta giudiziaria che aveva portato alle dimissioni del Sindaco del (cfr. prod. Controparte_3
31 – ) la stretta contiguità di ex amministratore di CP_37 Persona_5
con , ex Sindaco del e la sua ex maggioranza CP Persona_6 CP_3
consiliare.
Il Tribunale di Genova, quindi, escludeva che vi fosse stato un qualsiasi affidamento di perché, da un lato, la società aveva partecipato attivamente all'iter CP amministrativo e, LLaltro, risultava ictu oculi evidente l'illegittimità degli atti adottati dalle PP.AA. coinvolte, come affermato dal Consiglio di Stato. Il Giudice di primo grado superava le allegazioni di merito avanzate LLattrice a sostegno dell'incolpevolezza del proprio affidamento, evidenziando: i) che la prima sentenza del
TAR Liguria n. 306/2008 non aveva affrontato in toto il merito delle diverse questioni;
ii) che il parere degli Avvocati Gerbi e Quaglia, secondo cui le variazioni progettuali erano del tutto legittime e urbanisticamente compatibili, avvalorava “la tesi di una colpevole e grave sottovalutazione dei profili di invalidità dell'operazione”.
Il Tribunale di Genova rigettava poi la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. perché: i) le opere a mare, una volta ultimate, ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione sarebbero restate al demanio in caso di parere positivo della commissione istituita presso la Capitaneria di Porto di o si sarebbero dovute CP0
demolire, con ripristino, in caso di parere negativo;
ii) le opere a terra, secondo la
Convenzione Urbanistica attuativa stipulata tra il e avrebbero CP_3 CP dovuto essere cedute all'ente locale “a lavori ultimati e dopo il loro positivo collaudo”
(cfr. art. 16 della Convenzione – prod. 3, FIN.IM.).
* * *
pag. 32/50
3. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello formulando cinque censure relative: i) alla sussistenza CP
dei presupposti per la declaratoria di responsabilità contrattuale delle amministrazioni convenute;
ii) alla propria buona fede e alla sussistenza del suo incolpevole affidamento;
iii) alla specificità e fondatezza nel merito della domanda subordinata di arricchimento senza causa;
iv) all'erroneità della pronuncia in punto spese di lite;
v) all'erroneità del rigetto delle ulteriori domande avanzate da ritenute assorbite CP
dalla declaratoria di rigetto delle domande principali.
L'appellante, inoltre, chiedeva la rinnovazione della CTU relativa all'individuazione e quantificazione dei danni sofferti e l'ammissione di una CTU tesa a identificare le opere realizzate e i soggetti a cui appartenessero.
* * *
Si costituivano la e il che, Controparte_2 Controparte_3
contestando nel merito le censure svolte da domandavano il rigetto integrale CP dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata. Le due amministrazioni, in via subordinata, chiedevano la riduzione delle poste risarcitorie o indennitarie e la condanna delle rispettive compagnie assicuratrici all'obbligo di tenerle indenni.
Si costituiva la , che, oltre a eccepire l'infondatezza delle TE5
doglianze formulate da chiedeva la correzione di un errore materiale e CP
proponeva un motivo di appello incidentale sulle spese di lite.
Si costituivano le e l' Controparte_35 Controparte_9 contestando le censure sollevate LLappellante e proponendo due motivi di appello incidentale: i) sulla variazione delle conclusioni rassegnate da ii) sul requisito CP
della residualità in relazione alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. si costituiva e aderiva alle conclusioni formulate LLappellante TE2
principale, di cui, quindi, chiedeva il pieno accoglimento, senza peraltro formulare difese diverse o autonome.
Si costituivano, infine, quale chiamata dalla TE3
a titolo di manleva, e i TE5 TE4
on i diversi certificati di rischio, quale chiamata, sempre a titolo di
[...]
pag. 33/50 manleva, dalla e dal Le diverse Controparte_2 Controparte_3 compagnie assicuratrici, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello principale e, in via principale, denunciavano l'infondatezza dei motivi di gravame. proponeva, altresì, quattro motivi di appello incidentale TE3 condizionato: i) sull'inoperatività della polizza azionata;
ii) sulla rinuncia della domanda nei confronti dell'ente assicurato;
iii) sugli effetti della rinuncia agli atti nei confronti delle parti private;
iv) sulle spese di lite. con riferimento al rischio assunto per TE4
, proponeva un motivo di appello incidentale condizionato sulle Controparte_2
spese di lite.
* * *
La Corte disponeva la sostituzione della prima udienza di trattazione con il deposito di note scritte e, ritenuta la causa matura per la decisione, così superando le eccezioni di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/02/2024. Era designato un nuovo consigliere relatore e venivano chiesti chiarimenti a circa l'omessa notificazione dell'atto di appello CP nei confronti degli in relazione al certificato n. Parte_3
1541082, chiamati in manleva dal contumaci in primo Controparte_3
grado (cfr. ordinanza del 3/04/2024). con note del 19/04/2024 chiariva che l'appello non era stato notificato CP
poiché la polizza era stata stipulata dal ma il rischio assicurato riguardava i CP_3
pregiudizi arrecati a terzi dai propri funzionari, dirigenti e rappresentanti politici, soggetti nei cui confronti in primo grado era intervenuta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
L'appellante e tutte le altre parti costituite, quindi, precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 24/4/2024.
La Corte, revocata l'ordinanza con la quale era stata trattenuta la causa a decisione immediata (cfr. ordinanza dell'11/06/2024), disponeva la rimessione della causa sul ruolo assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica (cfr. ordinanza del 14/06/2024).
Tali memorie venivano depositate tempestivamente da tutte le parti in causa.
pag. 34/50 * * *
4. Sulla prima censura di appello. con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella CP
parte in cui il Tribunale di Genova ha riconosciuto la responsabilità contrattuale da contatto sociale come unica forma di responsabilità astrattamente addebitabile alle
PPAA convenute, escludendo la sussistenza della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c. L'appellante contesta l'affermazione secondo cui l'annullamento in sede giurisdizionale della concessione demaniale avrebbe avuto l'effetto di caducare automaticamente sia il rapporto contrattuale esistente tra le parti, sia qualsiasi titolo fondato sul medesimo sul rapporto. al riguardo, deduce: i) che la sentenza n. 12629 del 2006 della Corte di CP
Cassazione, citata per sostenere l'insussistenza della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., si riferisce a una fattispecie peculiare, non applicabile al caso in esame;
ii) che la concessione annullata dal Consiglio di Stato è riconducibile alla categoria della
“concessione-contratto” e, più in particolare, delle “concessioni di lavori pubblici”; iii) che l'annullamento della concessione rende impossibile l'esecuzione del contratto ma non lo rende inefficace;
iv) che il contratto avente ad oggetto i rapporti tra P.A. e concessionario non coincide con l'atto di aggiudicazione;
v) che l'art. 246, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, esclude che la sospensione o l'annullamento dell'affidamento comporti la caducazione del contratto già stipulato;
vi) che l'art. 121 c.p.a. consente al giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva di dichiarare anche l'inefficacia del contratto solo qualora ricorrano specifiche ipotesi espressamente indicate dalla legge, con la precisazione che il contratto non subisce alcuna caducazione nel caso in cui “il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti”, mancando quindi un qualsiasi automatismo tra l'annullamento e l'affidamento derivante dal contratto. lamenta, inoltre, un vizio di ultra-petizione aggravato dal difetto assoluto di CP giurisdizione. L'appellante, in particolare, sostiene: i) che nessuna delle parti avrebbe mai chiesto al Giudice di dichiarare l'inefficacia del contratto stipulato con la convenzione demaniale marittima del 1/02/2007; ii) che solo il Giudice Amministrativo
pag. 35/50 avrebbe potuto dichiarare l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 121 c.p.a., non pronunciata nel caso di specie.
L'appellante sottolinea, quindi, la natura pubblicistica delle opere affidatele, motivo per cui la P.A. committente avrebbe dovuto garantire al privato appaltatore la possibilità, sia giuridica che materiale, di eseguire le opere affidategli, come affermato dal Supremo Collegio nelle pronunce nn. 491/1971, 5112/1998, 12235/2003, 9795/2005
e 3830/2013. in merito deduce: i) che il non CP Controparte_3 avrebbe allegato né tantomeno provato che l'impossibilità giuridica di realizzazione dell'opera fosse derivata da fatti non imputabili all'Amministrazione Comunale;
ii) che l'imputabilità dell'impossibilità giuridica di realizzazione dell'opera sarebbe stata in concreto ascritta al e alle altre PP.AA. dalla pronuncia Controparte_3
n. 361/2013 del Consiglio di Stato. insiste, quindi, per il riconoscimento di una ipotesi di responsabilità CP
contrattuale ex art. 1218 c.c. delle PPAA convenute con condanna delle stesse al risarcimento di tutti i danni derivanti LLinadempimento contrattuale.
* * *
La prima doglianza è inammissibile e infondata. nel corso del giudizio di primo grado ha fondato il proprio diritto al CP risarcimento del danno asseritamente subito o al relativo indennizzo sull'esistenza di una responsabilità da contatto sociale in capo alle controparti. L'appellante, come eccepito da , dal dalle Controparte_2 Controparte_3
e LL nel presente Controparte_35 Controparte_9
giudizio e anche in primo grado, con il proprio atto di citazione in primo grado, non ha proposto alcuna domanda di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ma di responsabilità da “contatto sociale”, connotata dalla autonomia rispetto alla conclusione di un contratto, nel caso di specie comunque inesistente a causa dell'annullamento giurisdizionale dell'atto di concessione. La domanda di responsabilità contrattuale è stata accennata con la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., risultando nuova e inammissibile, per la radicale diversità di petitum e causa petendi (“L'azione è promossa anche a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. perché il
con la stipula dell'atto di affidamento della Concessione Controparte_3
pag. 36/50 Demaniale Marittima del 1° febbraio 2007, aveva assunto l'obbligo giuridico di consentire a FI. Im. di realizzare e completare l'opera e di gestire il Porto Turistico per novantanove anni” cfr. pag. 3 memoria ex art. 183, comma sesto n. 1 FIN.IM.).
Invero, nell'atto di citazione il petitum era indicato nel risarcimento del danno da incolpevole affidamento, e la causa petendi era la lesione dell'affidamento incolpevole circa la legittimità dell'azione amministrativa, mentre nella memoria ex art. 183 c.p.c. è stato introdotto quale petitum il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e la causa petenti nell'inadempimento contrattuale con violazione dell'art. 1218 c.c..
La prospettazione circa la qualificazione della concessione come “concessione- contratto” e l'asserito inadempimento sono, quindi, prospettazioni e difese nuove e come tali inammissibili, come eccepito dalle convenute in primo grado e oggi dalle appellate.
La censura risulta peraltro anche infondata, come affermato nei rispettivi atti da tutte le parti convenute o chiamate in primo grado e oggi costituite, giacché CP
non ha mai concluso alcun contratto e i reciproci rapporti con il
[...]
risultavano regolati dalla concessione demaniale in forza della quale CP_3
l'appellante aveva poi ottenuto i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei diversi manufatti e in particolare la convenzione urbanistica del 8/2/2007 (doc. 3 . CP
Risulta rilevante, a tale riguardo, quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 17586/2015, pronunciatasi tra le parti in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, che, come ricordato da e nelle TE3 Pt_3 rispettive difese, ha affermato che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo non genera automaticamente una responsabilità in capo alla P.A., risultando, quindi, impossibile applicare la disciplina giuridica di cui all'art. 1218 c.c..
Quanto poi al lamentato vizio di ultra petizione, va rilevato che nella sentenza impugnata non vi è stata alcuna pronuncia di risoluzione contrattuale giacché il Giudice di prime cure si è limitato a prendere atto degli effetti caducanti conseguenti all'annullamento della originaria concessione demaniale, né risulta invocabile la disciplina dell'appalto pubblico poiché tra le parti non è mai intercorso alcun appalto o affidamento tramite gara (circostanze peraltro richiamate dal Consiglio di Stato nella pronuncia 361/2013 a fondamento dell'annullamento della concessione demaniale).
pag. 37/50 Va quindi rigettata la prima censura di appello.
* * *
5. Sulla seconda censura di appello. con la seconda censura, si duole del fatto che il Tribunale di Genova ha CP escluso la sussistenza dell'incolpevole affidamento sulla base dei principi di diritto di cui alla decisione dell'Adunanza IA n. 20/2021. L'appellante osserva che tale decisione, secondo cui l'affidamento sulla legittimità dell'atto cessa nel momento in cui il suo destinatario ha notizia dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento, non riguarda l'ipotesi in cui il privato sia, come nel caso di specie, una longa manus della
P.A., in quanto concessionario della costruzione e della gestione di un'opera pubblica, ponendosi, poi, in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17586/2015, chiamata a decidere sul regolamento di giurisdizione in relazione al presente giudizio.
a quest'ultimo riguardo, evidenzia che, secondo le Sezioni Unite, CP
l'eventuale conoscenza della causa di illegittimità dell'atto amministrativo non varrebbe ad escludere l'affidamento del privato, motivo per cui non sarebbe possibile qualificare come colpevole il proprio affidamento sulla legittimità del progetto di costruzione e di gestione del porto turistico, anche alla luce del parere legale da lei richiesto ad alcuni avvocati (cfr. prod. 30 – , delle rassicurazioni sulla legittimità e la fattibilità CP_3 dell'iniziativa provenienti dalle PP.AA. coinvolte e del contenuto della sentenza n.
306/2008 emessa dal TAR Liguria, poi travolta dal Consiglio di Stato. evidenzia che la propria richiesta di sospensione degli effetti della CP
concessione demaniale marittima, presentata al Controparte_3 nell'imminenza della decisione del Consiglio di Stato, non poteva essere ritenuta un indice della propria consapevolezza dell'illegittimità dell'azione amministrativa perché:
i) il concessionario di un'opera pubblica non può autonomamente sospendere i lavori dovendo comunque avanzare una richiesta all'Amministrazione concedente che sola può disporne il rinvio o la sospensione;
ii) il non aveva Controparte_3
accolto la domanda di sospensione, rafforzando l'affidamento circa la legittimità del comportamento delle PPAA..
pag. 38/50 L'appellante, infine, si duole del fatto che il Tribunale di Genova avrebbe violato il principio di c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, secondo cui il privato destinatario di un provvedimento amministrativo non può che presumere la piena legittimità dell'operato amministrativo (Cass. n. 41595/2021).
* * *
La seconda censura di appello è infondata.
La responsabilità da contatto sociale dedotta da pone sulla parte attrice CP
l'onere di dimostrare il proprio incolpevole affidamento. Il soggetto che lamenti l'esistenza di un danno derivante dalla condotta della P.A. e ne chieda il risarcimento deve provare il proprio incolpevole affidamento e il nesso causale tra questo e il pregiudizio lamentato.
L'Adunanza IA con tre sentenze “gemelle” numero 19, 20 e 21 del 2021 ha affermato che l'affidamento incolpevole “è escluso in caso di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento (…). L'annullamento dell'atto per effetto dell'accoglimento del ricorso diviene un'evenienza non imprevedibile, di cui il destinatario non può non tenere conto”.
L'ordinanza delle Sezioni Unite n. 17586/2015, chiamata a pronunciarsi sul regolamento di giurisdizione, non si pone poi in contrasto con il principio enunciato LLAdunanza IA, giacché se è vero che la Corte di Cassazione ha affermato che l'affidamento del privato può sorgere anche se egli è consapevole del fatto che il provvedimento richiesto non avrebbe dovuto essergli concesso, è altrettanto vero che l'affidamento del privato termina nel momento in cui il provvedimento viene impugnato e il ricorso gli viene notificato in qualità di controinteressato.
Il Tribunale di Genova nella sentenza impugnata ha applicato in modo corretto i principi enunciati LLAdunanza IA e dalle Sezioni Unite n. 17586/2015 tramite una puntuale indicazione di tutte le circostanze idonee a escludere che l'affidamento dell'appellante potesse ritenersi incolpevole, richiamando anche il contenuto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 631/2013, intercorsa tra le parti e in giudicato, che ha accertato l'esistenza di una pluralità di evidenti e macroscopiche violazioni del procedimento amministrativo a cui la stessa ha partecipato attivamente e CP
pag. 39/50 fattivamente. Invero, non era stata solo il soggetto destinatario della CP concessione, poi annullata, ma aveva partecipato attivamente all'ideazione dell'opera e addirittura alla stesura di alcuni provvedimenti assunti dal
[...] come indicato da un'informativa di Polizia Giudiziaria del 5/07/2012 CP_3
(cfr. prod. 31 di , convenuto in primo grado) e dalla nota inviata dalla CP_37
stessa , in cui la concessionaria si qualificava come Parte_16
“soggetto proponente, partecipante e sottoscrittore dell'Accordo Quadro P.R.U.S.S.T.”,
“soggetto progettista del SUA” e “soggetto proponente ed attuatore del progetto definitivo” (cfr. prod. 15 – REGIONE).
Va poi escluso che le rassicurazioni sulla legittimità del procedimento asseritamente provenienti dalle PP.AA. coinvolte nella vicenda o che il parere legale richiesto da possano aver generato un qualche affidamento incolpevole. era CP CP
pienamente consapevole di tutte le anomalie e i vizi del procedimento come ben evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 631/2013, e il parere richiesto da ai legali non aveva esaminato tutta l'articolata fattispecie amministrativa a CP
monte del rilascio della concessione demaniale, conteneva valutazioni agevolmente superate dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 631/2013 e non era stato reso pro veritate.
Va, quindi, rigettata anche la seconda censura di appello.
* * *
6. Sulla terza censura di appello e sull'istanza di CTU ai fini della determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., nonché sull'appello incidentale avanzato dalle e LL Controparte_35 CP_9
sulla residualità della domanda spiegata ex art. 2041 c.c..
[...]
L'appellante principale, con il terzo motivo, si duole del rigetto della domanda con la quale, in via subordinata, aveva chiesto al Tribunale la condanna delle PP.AA. al pagamento di un indennizzo a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.. afferma di aver ampiamente documentato e provato: i) che una parte delle CP
opere richieste sono state realizzate;
ii) che i costi sostenuti per la realizzazione di tali opere sono stati pari a 24.281.633,15 euro;
iii) che il valore delle opere realizzate è pari a 20.897.516,19 euro.
pag. 40/50 quindi, si sofferma sul requisito dell'attualità dell'arricchimento delle CP
PP.AA., escluso dal Tribunale in quanto le opere realizzate non risulterebbero ancora acquisite al . L'appellante osserva, al riguardo, che la domanda non è stata CP_9 proposta sul presupposto dell'avvenuto incameramento dei beni nel , bensì CP_9 sull'effetto ex lege devolutivo delle opere realizzate, atteso che i manufatti essenziali alla configurazione del bene “porto” “si considerano acquisiti ipso iure al demanio marittimo all'atto stesso della loro costruzione” e non sono soggetti a devoluzione quando cessa la concessione (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1993, n. 1392). Quanto alla specifica domanda rivolta nei confronti del Controparte_3 CP afferma che l'arricchimento sarebbe relativo alle opere di cui l'Amministrazione comunale è divenuta titolare in virtù del principio di accessione, come confermato LLesistenza di una serie di delibere, regionali e comunali, sul punto (vd. elenco pagg.
55 e 56 dell'atto di appello). chiede che sia applicato il principio enunciato CP
dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10798 del 26 maggio 2015, secondo cui “nell'azione ex art. 2041 cod. civ., che è di carattere generale, il privato deve solo provare il fatto dell'arricchimento della pubblica amministrazione;
mentre non è più richiesto il riconoscimento dell'utilità da parte degli organi di governo dell'ente, in quanto elemento estraneo all'istituto”.
L'appellante, quindi, ribadisce di aver provveduto a individuare fin LLatto introduttivo e in maniera precisa: i) i beneficiari delle opere realizzate, cioè l'
[...]
, per quanto riguarda i beni e le opere realizzate in forza della CP_9
concessione demaniale marittima, e il per quanto Controparte_3
riguarda le opere realizzate nelle aree non demaniali;
ii) i beni e le opere realizzate, pari a circa il 36% delle opere complessivamente previste;
iii) i costi sostenuti per l'esecuzione delle predette opere, come emergono da una serie di produzioni, tra cui le Per_ relazioni degli NEi e (cfr. prodd. 28 e 29 – FIN.IM.); iv) gli importi Per_1 minimi dell'indennizzo, quantificati anch'essi nella misura indicata dalle perizie degli Per_ NEi e , mai oggetto di specifiche contestazioni da parte delle PP.AA. Per_1
convenute. infine, lamenta la lesione del contraddittorio perché il Tribunale TE
avrebbe rigettato la domanda di arricchimento senza causa richiamando anche difese pag. 41/50 avanzate dalle e LL Controparte_35 Controparte_9
solo con le note di replica del 21/02/2022, relative alla necessità di rimessione in pristino delle opere laddove il Giudice Amministrativo dovesse accogliere il ricorso promosso dal finalizzato a ottenere il ripristino dell'area. Controparte_33
L'appellante chiede, quindi, il riconoscimento di un indennizzo non inferiore a
16.355.000,00 euro a carico dell' e non inferiore a Controparte_9
4.542.516,19 euro a carico del o che comunque venga Controparte_3
disposta apposita CTU (già chiesta in primo grado) al fine di verificare la congruità delle stime svolte dai propri CTP.
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Gli appellati hanno chiesto il rigetto della censura relativa alla domanda di arricchimento senza causa o perché non direttamente destinatari della stessa ( CP_2
) o perché infondata (
[...] Controparte_3 Controparte_35
l' ) sotto plurimi profili e, in particolare, per la
[...] Controparte_9
indeterminatezza della stessa o per il difetto dei presupposti applicativi (la mancata acquisizione delle opere e la necessità di rimessione in pristino).
Le l' hanno, inoltre, Controparte_35 Controparte_9 formulato appello incidentale avanzando due censure relative: i) all'erroneità della sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto del requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c., ignorando che l'attrice aveva avanzato una domanda di responsabilità precontrattuale;
ii) all'omessa pronuncia sull'eccezione tempestivamente sollevata dagli Enti statali, secondo cui, in ordine alla domanda di arricchimento senza causa, vi sarebbe un'evidente difformità tra le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e quelle rassegnate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
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La terza censura di appello è assorbita LLaccoglimento dell'appello incidentale.
Va, invero, esaminato in primo luogo l'appello incidentale avanzato dalle e LL relativo al rigetto Controparte_35 Controparte_9
della eccezione, già formulata in primo grado, riguardante il difetto del requisito della residualità della domanda ex art. 2041 c.c..
pag. 42/50 Risulta che ha avanzato una domanda di risarcimento del danno CP
asseritamente cagionatole dalle PP.AA. per il proprio legittimo affidamento sulla validità di alcuni atti amministrativi. La sentenza impugnata, come richiesto dalle parti, ha ricondotto tale domanda nel “paradigma della responsabilità contrattuale da contatto sociale e come tale soggetta a prescrizione decennale (Corte di Cassazione,
Sez. I^ Civile, 27 ottobre 2017, n. 25644)” (cfr. pag. 13 sentenza impugnata). Questa qualificazione non è stata oggetto di diretta censura in sede di gravame, giacché è stato chiesto o di riconoscere l'esistenza di tale responsabilità da contatto sociale (affermando la mancanza di un affidamento colpevole di o riconducendola nell'alveo della CP
responsabilità contrattuale (sostenendo il contenuto contrattuale della concessione). ha, quindi, azionato un proprio diritto invocando una tutela contrattuale o CP
extracontrattuale nelle forme della responsabilità da contatto sociale e da contratto. La
Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante LLilliceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS.UU: 33954/2023).
Risulta che nel caso di specie la domanda è stata rigettata perché non ha CP provato il proprio legittimo e incolpevole affidamento a fronte di un “titolo giustificativo non carente ab origine”.
Va, quindi, accolto l'appello incidentale avanzato dalle Controparte_35
e LL risultando già in primo grado
[...] Controparte_9 inammissibile la domanda formulata da ai sensi dell'art. 2041 c.c. per carenza CP
del requisito di sussidiarietà.
L'accoglimento dell'appello incidentale travolge la terza censura di appello formulata da e supera l'ulteriore appello incidentale avanzato dalle CP
LL . Controparte_35 Controparte_9
pag. 43/50 La domanda di arricchimento senza causa è, comunque, infondata anche nel merito atteso che è pacifico che le opere sono state realizzate in assenza del titolo urbanistico, o in violazione del predetto, che non sono state accettate come tali LL CP_9
e che, allo stato, dovranno essere demolite, con conseguente danno per
[...]
l'amministrazione, risultando, quindi, non provato alcun “arricchimento”.
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7. Sulla quarta censura, sull'appello incidentale promosso dalla CP5
e su quello incidentale condizionato di
[...] TE3
con la quarta censura chiede la riforma delle statuizioni in punto spese e CP
che, comunque, anche in caso di rigetto dei precedenti motivi, venga riformato il dispositivo nella parte in cui il Tribunale ha posto a carico dell'appellante anche le spese relative alle compagnie assicurative terze chiamate, senza stabilire se la chiamata di queste ultime fosse o meno fondata.
La censura è infondata.
Trova applicazione nel caso di specie il principio di causalità secondo cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”
(Cass. 23123/2019). Risulta che le iniziative dei chiamanti nel presente giudizio non si sono manifestate come palesemente arbitrarie, giacché i terzi non hanno eccepito l'inesistenza delle polizze ma hanno solo sollevato questioni sulla loro operatività oggetto di contestazione da parte dei chiamanti. Le chiamate dei terzi non sono risultate né palesemente infondate né arbitrarie e le spese del terzo vanno, quindi, poste a carico dell'attore soccombente, come stabilito dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, in applicazione del principio di diritto sopra riportato.
Va, quindi, rigettata la quarta censura di appello
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pag. 44/50 La , quanto alle spese di lite liquidate dal Giudice di TE5
primo grado, propone appello incidentale, perché la sentenza non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri indicati dalla legge per stabilire il valore della causa.
L'appellante ritiene che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale di Genova, il quantum della domanda non sia indeterminato, per essere stato indicato in 155 milioni di euro in atto citazione, in 173 milioni di euro nelle precisazioni delle conclusioni e in
38 milioni di euro secondo il CTU.
La censura è infondata.
Invero, ha formulato una pluralità di domande volte, in prima battuta ad CP
accertare le responsabilità delle diverse Pubbliche Amministrazioni e delle parti evocate in giudizio. L'ammontare del risarcimento non è mai stato puntualmente indicato per essere rimesso alla valutazione del Tribunale adito con la formula ripetuta a più riprese
“nella misura che risulterà provata in corso di causa”. La Corte di Cassazione, a tale riguardo, ha precisato che “ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art.
1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. Ord. 10984/2021).
Va, quindi, rigettato l'appello incidentale spiegato dalla . TE5
* * *
Il rigetto delle due censure che precedono rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato avanzato da in punto spese che TE3
risulta superato.
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pag. 45/50
8. Sul quinto motivo.
con il quinto motivo, ripropone in appello tutte le domande, tesi e CP
deduzioni non esaminate dal Tribunale di Genova perché assorbite dalla pronuncia di rigetto. L'appellante, qualificata la responsabilità azionata come di natura contrattuale, lamenta che il regime della prova applicabile sarebbe quello previsto LLart. 1218 c.c., spettando alle PP.AA. dimostrare la non imputabilità a sé delle cause che avevano reso impossibile ultimare le opere. si duole poi dell'erroneità della quantificazione CP del danno come risultante dalla CTU chiedendone la rinnovazione e richiama l'articolo
176, quarto comma, del D.Lgs. 50/2016 che riconosce al concessionario un indennizzo, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire. lamenta anche la CP erroneità dei criteri di quantificazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., richiamando la CTP predisposta LLNE . Persona_2
Il rigetto di tutte le precedenti censure con conferma della sentenza impugnata quanto a infondatezza o inammissibilità delle domande avanzate da rende CP superfluo l'esame della quinta censura di appello e di tutte le relative richieste che risultano assorbite da quanto sopra esposto.
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9. Sull'appello incidentale condizionato promosso da TE3
sugli appelli incidentali condizionati promossi dai
[...] [...]
quale Assicurazione chiamata a tenere indenne la RO
, i I quali assicuratori della TE5 Pt_3 Controparte_2
e anche del con separati appelli incidentali condizionati Controparte_3 eccepiscono l'infondatezza delle domanda di manleva avanzata nei loro confronti deducendo plurimi motivi.
Il rigetto delle doglianze dell'atto di appello principale e la conferma della sentenza impugnata quanto all'insussistenza di un danno risarcibile rendono superfluo l'esame di tutti gli appelli incidentali spiegati in via condizionata.
* * *
10. Sulla correzione di errore materiale.
La rappresenta che il dispositivo della sentenza TE5
impugnata a pagina 58, primo rigo, indica erroneamente come destinataria della pag. 46/50 statuizione in punto spese “ anziché Parte_8
. L'Amministrazione CP TE
provinciale chiede quindi che tale errore venga corretto.
La doglianza è fondata e ammissibile.
L'atto di citazione del giudizio di primo grado è stato introdotto da
[...]
con atto di citazione 20/5/2013, notificato tra il TE
22-30/5/2013. È stato sollevato regolamento di giurisdizione innanzi al Supremo
Collegio e il giudizio è stato sospeso. La società è poi stata dichiarata fallita, e il giudizio è stato quindi riassunto da TE
La sentenza impugnata nel dispositivo a pagina 58, primo rigo,
[...] indica erroneamente come destinataria della statuizione in punto spese “
[...]
anziché Parte_8 TE
, unica parte legittimamente in causa dopo la riassunzione nei cui
[...]
confronti è stata emessa dal Tribunale di Genova la pronuncia oggi impugnata.
Risulta evidente che per mero errore materiale è stata impiegata una dicitura non corretta per individuare l'unica parte a giudizio, cioè il
[...]
TE
La Corte di Cassazione ha precisato che “nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza” (Cass. Ord. 683/2022)
Va, quindi, disposta la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata a pagina 58, primo rigo, sostituendo alle parole “ Parte_8
le parole “
[...] TE
, mandando la Cancelleria per provvedere alla relativa annotazione in calce
[...] all'originale della sentenza.
pag. 47/50 * * *
11. Sulla pronuncia in punto spese.
Va applicato, quanto alle spese del presente grado, il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate da ed è stato accolto CP
l'appello incidentale spiegato da dalle e Controparte_35 LL . Risulta ininfluente ai fini del giudizio di Controparte_9 soccombenza il rigetto dell'appello incidentale avanzato in punto spese dalla
. TE5
Le spese di lite di primo grado vanno confermate, giacché l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alla dichiarazione di inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. in primo grado non viene ad incidere sulla soccombenza.
Le spese di lite del presente grado vanno poste a carico di a favore di CP
ciascuna delle parti appellate a giudizio e vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014
n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del decisum (indeterminato alto), nei valori medi (scaglione fino a 260.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass. 34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio
2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 4.326,00 euro, fase decisoria 5.103,00 euro (totale 14.317,00 euro). Nulla va disposto in punto spese nei rapporti tra l'appellante e interveniente adesiva. TE2
* * *
12. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello principale e un appello incidentale è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
[...]
nei confronti di TE CP_2
pag. 48/50 , CP_2 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_8 [...]
, Controparte_45 [...]
CP3 TE4
1. ORDINA la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata a pagina 58, primo rigo, sostituendo alle parole “ le parole Parte_8
; TE
2. DISPONE
l'annotazione, a cura della Cancelleria, della presente correzione di errore materiale;
3. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e l'appello incidentale in punto spese avanzato da
; TE0
4. ACCOGLIE
l'appello incidentale proposto da Controparte_4
,
[...] Controparte_6 [...]
e e, per Controparte_8 Controparte_9
l'effetto,
5. DICHIARA inammissibile la domanda formulata LLappellante ai sensi dell'art. 2041 c.c.
6. CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
7. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore delle parti appellate le spese legali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna appellata in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
8. NULLA in punto spese nei rapporti tra l'appellante e l'interveniente ad adiuvandum
pag. 49/50
9. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello principale e l'appello incidentale avanzato da TE0
sono stati rigettati.
[...]
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 50/50