Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Chiavari (GE),
Via Grimaldi n. 2/1, presso lo studio dell'Avv. Cristina Cafferata, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]43, elettivamente domiciliata in OV (GE), Via
Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Tatiana Curreli, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 14/04/2025.
Con ricorso depositato in data 22/08/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ZO (GE) in data
12/09/1999, con la Sig.ra la quale nel costituirsi in giudizio non si è Controparte_1
opposta ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 21/01/2025, alla luce della tardività della notifica, le parti hanno chiesto congiuntamente la fissazione di nuova prima udienza con remissione di tutti i termini a difesa.
Concesso il rinvio richiesto, all'udienza del 14/04/2025, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e pertanto la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 12/09/1999 a ZO (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 57 Parte
II Serie A Anno 1999, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale sono nati a OV (GE) i figli e , CP_1 Per_1 Per_2
rispettivamente in data 10/04/2004, 15/05/2006 e 17/10/2007;
i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 29/11/2017 omologato dal Tribunale di OV in data 07/12/2017 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
12/09/1999 a ZO (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al N.
57 Parte II Serie A Anno 1999 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
“-il figlio minore , nato a [...] il [...], rimane affidato in via Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa e anagrafica presso la madre e regime di visita con il padre libero secondo gli accordi presi direttamente fra gli stessi;
-il figlio maggiorenne , nato a [...] il [...] è divenuto Persona_4
economicamente autosufficiente avendo reperito, all'esito di uno stage, un lavoro a tempo determinato con possibilità di passaggio a tempo indeterminato e pertanto con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 viene revocato il contributo paterno al suo mantenimento;
-con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, il Sig. verserà entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra un contributo economico per il Controparte_1 mantenimento degli altri due figli e pari ad € 450,00 (€ 225,00 per ciascuno), Per_2 Per_1
fino al compimento della maggiore età di;
Per_2
-con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, il Sig. verserà entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra un contributo economico per il Controparte_1
mantenimento degli altri due figli e pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno), Per_2 Per_1
oltre rivalutazione Istat come per Legge con prima rivalutazione a novembre 2026;
-le spese straordinarie relative ai figli, da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della sezione IV del Tribunale di OV del 15/09/2016, verranno suddivise con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 al 50% ciascuno fra i genitori;
-l'assegno unico di famiglia continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig.ra fino al compimento della maggiore età del figlio , dopo di che Controparte_1 Per_2 verrà percepito direttamente da quest'ultimo;
-le parti dichiarano di ritenersi pienamente soddisfatte e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa relativa al mantenimento dei figli fino ad oggi maturata e a qualunque altra somma connessa a qualsiasi titolo ai rapporti fra i coniugi e con riferimento ai figli;
-le spese di lite del presente procedimento integralmente compensate.”
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di ZO (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
OV, lì 18/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni