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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 49/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 49/2022 R.A.C.L., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valentina Piraino, che la rappresenta e difende per procura allegato al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, in virtù del provvedimento di delega in atti, Controparte_3
congiuntamente e/o disgiuntamente dal Dott. Funzionario e dal Dott. Alessandro CP_4 CP_5
Bianco, Dirigente elettivamente domiciliati presso l' , CP_5 Controparte_3
come da delega in atti,
resistente
Oggetto: materia rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Lanusei chiedendo la disapplicazione dei provvedimenti emessi dall' prot. n. 3584 e 3589 del 07/06/2021, nella parte in Controparte_6
cui, depennata dalla GAE, le era stato negato il riconoscimento degli effetti giuridici del servizio prestato a decorrere dall'a.s. 2016-2017. Ha chiesto che a partire da detta annualità il servizio prestato fosse riconosciuto ai fini economici e giuridici, con conseguente maturare del punteggio per le graduatorie scolastiche.
pagina 1 di 7 La fattispecie si inquadra all'interno della nota vicenda per cui, dal 2015, il Controparte_1
aveva - in esecuzione di provvedimenti cautelari del GA - inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento
(GAE) di cui alla legge 296/2006 i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. L'inserimento era stato effettuato con riserva (legata all'esito del giudizio di merito) e ne era derivata la conclusione di contratti a tempo determinato e/o indeterminato.
Successivamente, il Tar Lazio aveva nel merito ritenuto che quel diploma magistrale non costituisse titolo idoneo all'insegnamento, da qui la caducazione dei contratti di lavoro conclusi e il problema della disciplina dei rapporti di lavoro nel frattempo intercorsi.
Con riferimento al caso di specie, la ricorrente ha dedotto:
- di aver proposto ricorso giurisdizionale, con istanza cautelare, per essere inserita, quale diplomata magistrale ante 2000/2001, con titolo idoneo all'insegnamento, nelle graduatorie ad esaurimento;
- con provvedimento cautelare a lei favorevole il Consiglio di Stato (ordinanza n. 5646/2015) aveva disposto il suo inserimento nelle GAE;
per effetto di detto provvedimento era stata assunta per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, ma tale individuazione era avvenuta con riserva espressa legata alla definizione del giudizio nel merito;
- successivamente il si era espresso negativamente sul merito della domanda (sent. CP_7
12256/2020) statuendo che “il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento”; Cont
- in applicazione di tale pronuncia, l' aveva provveduto ad annullare il decreto di inserimento della ricorrente nelle GAE infanzia per la provincia di CP_3
- il Dirigente scolastico aveva provveduto a risolvere il contratto a tempo indeterminato stipulato con la docente e a stipulare un contratto a tempo determinato al 30 giugno 2021, con solo riconoscimento ai fini economici del servizio prestato.
A fronte del mancato riconoscimento, la ricorrente - oggi assunta con contratto a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso - era stata lesa sotto il profilo della ricostruzione dell'anzianità di servizio e ai fini della progressione di carriera;
il servizio non era stato riconosciuto ai fini del calcolo del punteggio nelle diverse graduatorie scolastiche.
Secondo la difesa i provvedimenti impugnati non troverebbero fondamento in alcuna Pt_1
disposizione giuridica e si porrebbero in contrasto con il disposto degli artt. 1458 e 2126 c.c..
Altri avrebbero optato per un riconoscimento del servizio prestato anche ai Controparte_8 fini giuridici e così parte della giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari sentenza n. 250 del
07/02/2019).
Per le ragioni di cui sopra, la ricorrente ha concluso chiedendo “Dichiarata la disapplicazione nei
pagina 2 di 7 confronti della ricorrente e/o l'invalidità, nullità e/o annullamento dei provvedimenti dell'
[...]
prot. n. 3584 e 3589 del 07/06/2021, nella parte in cui non riconoscono gli effetti giuridici CP_6
del servizio prestato dalla ricorrente, nonché della graduatoria interna d'Istituto definitiva per
l'individuazione dei docenti soprannumerari scuola dell'Infanzia, posto comune, pubblicata con decreto Prot. n. 4372 del 09/04/2022 e del provv. n. 4393 del 09/04/2022 del Dirigente Scolastico dell'IC di Jerzu che decreta la ricorrente quale soprannumeraria, e di ogni atto ad esso successivo o presupposto, e per l'effetto: ordinare alle controparti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, il riconoscimento giuridico del servizio svolto per i motivi di cui in premessa, con tutto ciò che la legge ne fa discendere, ed in particolare di calcolarlo ai fini dell'anzianità di servizio, ai fini della progressione di carriera e conteggiarlo ai fini del punteggio di qualsivoglia graduatoria secondo norme di legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
nonché ogni provvedimento necessario per la tutela della posizione della ricorrente al fine del mantenimento del posto di lavoro nell'attuale sede”.
Si sono costituiti in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , i quali hanno contestato in diritto le pretese della ricorrente Controparte_3
(comparsa di costituzione nel merito del 3 novembre 2022).
Parte resistente ha dedotto che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio reso non sarebbe possibile atteso che lo stesso sarebbe stato prestato senza titolo (TAR Lazio n. 12256/2020) e come tutti i servizi prestati di fatto sarebbe riconoscibile esclusivamente a fini economici.
In tal senso il disposto dell'art. 485 comma 6 del D.lgs 297/1994 (Testo Unico della scuola).
Il legislatore sarebbe intervenuto ad hoc sulla tematica (DL 12 luglio 2018, n. 87 art. 4 comma 1-bis) prevedendo la conversione ex lege dei contratti a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06: sarebbe possibile riconoscere il servizio prestato anche dal punto di vista giuridico ma solo come servizio pre-ruolo, non potendo il docente, con contratto a tempo indeterminato
“caducato”, considerarsi incardinato ancora nel ruolo della P.A.
Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
Il ricorso deve essere rigettato per quanto segue.
Sulla normativa del settore.
Parte ricorrente ritiene che il servizio prestato a seguito della ordinanza cautelare - che l'aveva immessa nelle GAE - debba essere equiparato ai fini economici e giuridici ad un servizio di ruolo, ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c.
pagina 3 di 7 Detta norma, infatti, farebbe salvi tutti gli effetti del rapporto di lavoro che abbia avuto esecuzione, anche a fronte della caducazione del titolo formale, salvo che si tratti di contratto nullo per illiceità della causa o dell'oggetto. Ipotesi neppure ipotizzabile nel caso di specie, atteso che il contratto era stato concluso per effetto della decisione cautelare del CdS.
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie trovi soluzione non sulla base dell'art. 2126 c.c. ma della specifica e posteriore disciplina dettata dal legislatore per il comparto scuola.
Queste le valutazioni operate.
1) Il legislatore ha fatto fronte in maniera specifica alle problematiche venutesi a creare per effetto dei provvedimenti cautelari giurisdizionali, poi caducati (come quello del caso di specie).
Ed infatti, il DL 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) all'art. 4 prevede che “il provvede, nell'ambito Controparte_9
e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali […] trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
E' operata ex lege la conversione dei contratti a tempo indeterminato, caducati per effetto di decisione giurisdizionali, in contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06; viene meno l'inserimento stabile dell'insegnante nei ruoli della P.A.
La disposizione garantisce, quindi, che detti contratti - pur dichiarati invalidi per effetto delle pronunce del G.A. - siano convertiti in contratti a tempo determinato, di cui producono effetti economici e giuridici.
Ne consegue che, a fronte dello specifico intervento legislativo, non vi è necessità di ricorrere alla disciplina dell'art. 2126 c.c. per salvaguardare la posizione del docente;
si noti che il disposto del DL
87/2018 costituisce deroga espressa all'art. 485, comma 6, TUS, che avrebbe escluso ogni valore al servizio reso in assenza di titolo (di cui si dirà oltre).
Per effetto del DL 87/2018, il servizio prestato dal docente deve essere riportato nella cornice giuridica di un contratto a tempo determinato (e non del precedete a tempo indeterminato): ciò comporta, in linea con quanto dedotto dalla difesa della parte resistente, che detto servizio possa essere valutato ai fini giuridici solo come servizio pre-ruolo non potendosi recuperare quell'inserimento stabile del docente nei ruoli della P.A., che l'inserimento nelle GAE e il (caducato) contratto a tempo indeterminato avevano operato.
pagina 4 di 7 Per le ragioni tutte di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la soluzione adottata dall' CP_6
sia in linea con il disposto normativo specificatamente dettato dal legislatore e il servizio
[...]
post 2016 possa essere riconosciuto alla ricorrente solo nei termini di cui sopra.
2) Il legislatore ha dettato una disciplina specifica del settore scuola che si ritrova nel TU D.lgs
297/1994.
Ora, l'art. 485 del TUS equipara in determinati casi il servizio prestato non di ruolo a quello reso come docente di ruolo;
equiparazione piena ai fini giuridici ed economici (commi 1° e segg.).
Detta operazione è soggetta, tuttavia, al ricorrere (6° comma) di due presupposti: “I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
Nel caso di specie il TAR Lazio (sent. n. 12256/2020) ha statuito che “il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento”; la domanda della ricorrente è stata rigetta e la pronuncia è diventata definitiva.
Irrilevante ogni altra e diversa pronuncia resa dalla giurisprudenza tra parti diverse (richiamata dalla ricorrente) con riferimento al diploma magistrale.
La fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale ricade nel disposto di cui al comma 6, art. 485
TUS, atteso che la ha prestato servizio - per effetto di un provvedimento cautelare poi Pt_1
caducato - in mancanza di titolo idoneo all'insegnamento. Ne deriva che non può trovare applicazione quell'equiparazione ai fini economici e giuridici tra servizio reso come docente di ruolo e non di cui ai primi commi della disposizione.
Dal combinato disposto del D.L. 87/2018 art. 4 e TUS art. 485 comma 6 emerge come il legislatore abbia voluto fare salvi gli effetti giuridici del servizio reso dal docente, ma che detto servizio - mancando un titolo idoneo all'insegnamento - non possa essere equiparato a quello dei docenti di ruolo, difettandone il presupposto.
3) Questo Tribunale non ritiene che il disposto dell'art. 2126 c.c. sopra richiamato possa essere considerato idoneo a superare la normativa speciale e posteriore di cui al TUS.
La valutazione di idoneità di un titolo all'insegnamento è scelta legislativa e tali disposizioni hanno natura imperativa non potendo le parti contrattuali derogarvi in alcun modo;
in tal senso si esprime anche il comma 6 dell'art. 485 allorché indica che il titolo può comunque essere riconosciuto valido con apposito provvedimento legislativo (“e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”).
pagina 5 di 7 Si rileva, ancora, che la pronuncia della Corte di Cassazione sez. lav., sent. 31149/2019 richiamata da parte ricorrente per rilevare la non conformità dell'art. 485 all'art. 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE esamina problematiche fattuali e giuridiche diverse da quella in oggetto e in alcuna parte pone attenzione al disposto di cui al comma 6, la cui portata interpretativa ed applicativa resta invariata essendo rimesso al legislatore nazionale la valutazione della idoneità di un titolo di studio per l'insegnamento.
Sui provvedimenti dell' prot. N. 3584 e 3589 del 07/06/2021, CP_6
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti emessi dall' prot. n. Controparte_6
3584 e 3589 del 07/06/2021 nonché della graduatoria interna d'Istituto di Jerzu per l'individuazione dei docenti soprannumerari scuola dell'Infanzia (Prot. n. 4372 del 09/04/2022 e del provv. n. 4393 del
09/04/2022 del Dirigente Scolastico dell'IC di Jerzu). Cont Questo Tribunale non ritiene che il provvedimento n. 3584 adottato dal per la il 7 CP_6
giugno 2021 sia in contrasto con la normativa sopra richiamata, disponendo, in conformità con la stessa l'annullamento parziale del decreto prot. N. 453 del 3 febbraio 2016 con cui la era stata Pt_1
inserita con riserva nelle GAE infanzia e/o primaria per la provincia di CP_3
Con riferimento al provvedimento 3589 adottato dal USR per la il 7 giugno 2021, rileva che CP_6
lo stesso è stato adottato con richiamo della normativa di cui sopra e sia correttamente disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato in essere con la ricorrente con stipula di un diverso contratto a tempo determinato al 30 giugno 2021.
Il servizio reso sino alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato deve essere considerato valido ai fini economici e giuridici come servizio pre-ruolo per le ragioni tutte sopra indicate. Il provvedimento resta comunque valido pur con detta soluzione interpretativa che rileva per ogni successivo provvedimento dei dirigenti scolastici.
***
Il Tribunale ritiene corretto disporre una compensazione integrale delle spese di causa attesa la novità delle questioni trattate e la decisione assunta che prevede sì il riconoscimento del servizio reso anche ai fini giuridici ma nei limiti già disposti e indicati da parte resistente, senza caducazione dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso proposto da confermando la validità dei provvedimenti resi dall' Parte_1 [...]
prot. N. 3584 e 3589 del 07/06/2021, con specificazione riguardo a questo ultimo che il CP_6
pagina 6 di 7 servizio reso dalla ricorrente sino alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato deve essere considerato valido ai fini economici e giuridici come servizio pre-ruolo;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Lanusei, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 49/2022 R.A.C.L., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Valentina Piraino, che la rappresenta e difende per procura allegato al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi, in virtù del provvedimento di delega in atti, Controparte_3
congiuntamente e/o disgiuntamente dal Dott. Funzionario e dal Dott. Alessandro CP_4 CP_5
Bianco, Dirigente elettivamente domiciliati presso l' , CP_5 Controparte_3
come da delega in atti,
resistente
Oggetto: materia rapporto di lavoro subordinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Lanusei chiedendo la disapplicazione dei provvedimenti emessi dall' prot. n. 3584 e 3589 del 07/06/2021, nella parte in Controparte_6
cui, depennata dalla GAE, le era stato negato il riconoscimento degli effetti giuridici del servizio prestato a decorrere dall'a.s. 2016-2017. Ha chiesto che a partire da detta annualità il servizio prestato fosse riconosciuto ai fini economici e giuridici, con conseguente maturare del punteggio per le graduatorie scolastiche.
pagina 1 di 7 La fattispecie si inquadra all'interno della nota vicenda per cui, dal 2015, il Controparte_1
aveva - in esecuzione di provvedimenti cautelari del GA - inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento
(GAE) di cui alla legge 296/2006 i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. L'inserimento era stato effettuato con riserva (legata all'esito del giudizio di merito) e ne era derivata la conclusione di contratti a tempo determinato e/o indeterminato.
Successivamente, il Tar Lazio aveva nel merito ritenuto che quel diploma magistrale non costituisse titolo idoneo all'insegnamento, da qui la caducazione dei contratti di lavoro conclusi e il problema della disciplina dei rapporti di lavoro nel frattempo intercorsi.
Con riferimento al caso di specie, la ricorrente ha dedotto:
- di aver proposto ricorso giurisdizionale, con istanza cautelare, per essere inserita, quale diplomata magistrale ante 2000/2001, con titolo idoneo all'insegnamento, nelle graduatorie ad esaurimento;
- con provvedimento cautelare a lei favorevole il Consiglio di Stato (ordinanza n. 5646/2015) aveva disposto il suo inserimento nelle GAE;
per effetto di detto provvedimento era stata assunta per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, ma tale individuazione era avvenuta con riserva espressa legata alla definizione del giudizio nel merito;
- successivamente il si era espresso negativamente sul merito della domanda (sent. CP_7
12256/2020) statuendo che “il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento”; Cont
- in applicazione di tale pronuncia, l' aveva provveduto ad annullare il decreto di inserimento della ricorrente nelle GAE infanzia per la provincia di CP_3
- il Dirigente scolastico aveva provveduto a risolvere il contratto a tempo indeterminato stipulato con la docente e a stipulare un contratto a tempo determinato al 30 giugno 2021, con solo riconoscimento ai fini economici del servizio prestato.
A fronte del mancato riconoscimento, la ricorrente - oggi assunta con contratto a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso - era stata lesa sotto il profilo della ricostruzione dell'anzianità di servizio e ai fini della progressione di carriera;
il servizio non era stato riconosciuto ai fini del calcolo del punteggio nelle diverse graduatorie scolastiche.
Secondo la difesa i provvedimenti impugnati non troverebbero fondamento in alcuna Pt_1
disposizione giuridica e si porrebbero in contrasto con il disposto degli artt. 1458 e 2126 c.c..
Altri avrebbero optato per un riconoscimento del servizio prestato anche ai Controparte_8 fini giuridici e così parte della giurisprudenza (Corte d'Appello di Bari sentenza n. 250 del
07/02/2019).
Per le ragioni di cui sopra, la ricorrente ha concluso chiedendo “Dichiarata la disapplicazione nei
pagina 2 di 7 confronti della ricorrente e/o l'invalidità, nullità e/o annullamento dei provvedimenti dell'
[...]
prot. n. 3584 e 3589 del 07/06/2021, nella parte in cui non riconoscono gli effetti giuridici CP_6
del servizio prestato dalla ricorrente, nonché della graduatoria interna d'Istituto definitiva per
l'individuazione dei docenti soprannumerari scuola dell'Infanzia, posto comune, pubblicata con decreto Prot. n. 4372 del 09/04/2022 e del provv. n. 4393 del 09/04/2022 del Dirigente Scolastico dell'IC di Jerzu che decreta la ricorrente quale soprannumeraria, e di ogni atto ad esso successivo o presupposto, e per l'effetto: ordinare alle controparti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, il riconoscimento giuridico del servizio svolto per i motivi di cui in premessa, con tutto ciò che la legge ne fa discendere, ed in particolare di calcolarlo ai fini dell'anzianità di servizio, ai fini della progressione di carriera e conteggiarlo ai fini del punteggio di qualsivoglia graduatoria secondo norme di legge o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
nonché ogni provvedimento necessario per la tutela della posizione della ricorrente al fine del mantenimento del posto di lavoro nell'attuale sede”.
Si sono costituiti in giudizio il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' , i quali hanno contestato in diritto le pretese della ricorrente Controparte_3
(comparsa di costituzione nel merito del 3 novembre 2022).
Parte resistente ha dedotto che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio reso non sarebbe possibile atteso che lo stesso sarebbe stato prestato senza titolo (TAR Lazio n. 12256/2020) e come tutti i servizi prestati di fatto sarebbe riconoscibile esclusivamente a fini economici.
In tal senso il disposto dell'art. 485 comma 6 del D.lgs 297/1994 (Testo Unico della scuola).
Il legislatore sarebbe intervenuto ad hoc sulla tematica (DL 12 luglio 2018, n. 87 art. 4 comma 1-bis) prevedendo la conversione ex lege dei contratti a tempo indeterminato in contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06: sarebbe possibile riconoscere il servizio prestato anche dal punto di vista giuridico ma solo come servizio pre-ruolo, non potendo il docente, con contratto a tempo indeterminato
“caducato”, considerarsi incardinato ancora nel ruolo della P.A.
Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con sole prove documentali.
***
Il ricorso deve essere rigettato per quanto segue.
Sulla normativa del settore.
Parte ricorrente ritiene che il servizio prestato a seguito della ordinanza cautelare - che l'aveva immessa nelle GAE - debba essere equiparato ai fini economici e giuridici ad un servizio di ruolo, ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c.
pagina 3 di 7 Detta norma, infatti, farebbe salvi tutti gli effetti del rapporto di lavoro che abbia avuto esecuzione, anche a fronte della caducazione del titolo formale, salvo che si tratti di contratto nullo per illiceità della causa o dell'oggetto. Ipotesi neppure ipotizzabile nel caso di specie, atteso che il contratto era stato concluso per effetto della decisione cautelare del CdS.
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie trovi soluzione non sulla base dell'art. 2126 c.c. ma della specifica e posteriore disciplina dettata dal legislatore per il comparto scuola.
Queste le valutazioni operate.
1) Il legislatore ha fatto fronte in maniera specifica alle problematiche venutesi a creare per effetto dei provvedimenti cautelari giurisdizionali, poi caducati (come quello del caso di specie).
Ed infatti, il DL 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) all'art. 4 prevede che “il provvede, nell'ambito Controparte_9
e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali […] trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
E' operata ex lege la conversione dei contratti a tempo indeterminato, caducati per effetto di decisione giurisdizionali, in contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06; viene meno l'inserimento stabile dell'insegnante nei ruoli della P.A.
La disposizione garantisce, quindi, che detti contratti - pur dichiarati invalidi per effetto delle pronunce del G.A. - siano convertiti in contratti a tempo determinato, di cui producono effetti economici e giuridici.
Ne consegue che, a fronte dello specifico intervento legislativo, non vi è necessità di ricorrere alla disciplina dell'art. 2126 c.c. per salvaguardare la posizione del docente;
si noti che il disposto del DL
87/2018 costituisce deroga espressa all'art. 485, comma 6, TUS, che avrebbe escluso ogni valore al servizio reso in assenza di titolo (di cui si dirà oltre).
Per effetto del DL 87/2018, il servizio prestato dal docente deve essere riportato nella cornice giuridica di un contratto a tempo determinato (e non del precedete a tempo indeterminato): ciò comporta, in linea con quanto dedotto dalla difesa della parte resistente, che detto servizio possa essere valutato ai fini giuridici solo come servizio pre-ruolo non potendosi recuperare quell'inserimento stabile del docente nei ruoli della P.A., che l'inserimento nelle GAE e il (caducato) contratto a tempo indeterminato avevano operato.
pagina 4 di 7 Per le ragioni tutte di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la soluzione adottata dall' CP_6
sia in linea con il disposto normativo specificatamente dettato dal legislatore e il servizio
[...]
post 2016 possa essere riconosciuto alla ricorrente solo nei termini di cui sopra.
2) Il legislatore ha dettato una disciplina specifica del settore scuola che si ritrova nel TU D.lgs
297/1994.
Ora, l'art. 485 del TUS equipara in determinati casi il servizio prestato non di ruolo a quello reso come docente di ruolo;
equiparazione piena ai fini giuridici ed economici (commi 1° e segg.).
Detta operazione è soggetta, tuttavia, al ricorrere (6° comma) di due presupposti: “I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”.
Nel caso di specie il TAR Lazio (sent. n. 12256/2020) ha statuito che “il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all'insegnamento”; la domanda della ricorrente è stata rigetta e la pronuncia è diventata definitiva.
Irrilevante ogni altra e diversa pronuncia resa dalla giurisprudenza tra parti diverse (richiamata dalla ricorrente) con riferimento al diploma magistrale.
La fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale ricade nel disposto di cui al comma 6, art. 485
TUS, atteso che la ha prestato servizio - per effetto di un provvedimento cautelare poi Pt_1
caducato - in mancanza di titolo idoneo all'insegnamento. Ne deriva che non può trovare applicazione quell'equiparazione ai fini economici e giuridici tra servizio reso come docente di ruolo e non di cui ai primi commi della disposizione.
Dal combinato disposto del D.L. 87/2018 art. 4 e TUS art. 485 comma 6 emerge come il legislatore abbia voluto fare salvi gli effetti giuridici del servizio reso dal docente, ma che detto servizio - mancando un titolo idoneo all'insegnamento - non possa essere equiparato a quello dei docenti di ruolo, difettandone il presupposto.
3) Questo Tribunale non ritiene che il disposto dell'art. 2126 c.c. sopra richiamato possa essere considerato idoneo a superare la normativa speciale e posteriore di cui al TUS.
La valutazione di idoneità di un titolo all'insegnamento è scelta legislativa e tali disposizioni hanno natura imperativa non potendo le parti contrattuali derogarvi in alcun modo;
in tal senso si esprime anche il comma 6 dell'art. 485 allorché indica che il titolo può comunque essere riconosciuto valido con apposito provvedimento legislativo (“e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”).
pagina 5 di 7 Si rileva, ancora, che la pronuncia della Corte di Cassazione sez. lav., sent. 31149/2019 richiamata da parte ricorrente per rilevare la non conformità dell'art. 485 all'art. 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE esamina problematiche fattuali e giuridiche diverse da quella in oggetto e in alcuna parte pone attenzione al disposto di cui al comma 6, la cui portata interpretativa ed applicativa resta invariata essendo rimesso al legislatore nazionale la valutazione della idoneità di un titolo di studio per l'insegnamento.
Sui provvedimenti dell' prot. N. 3584 e 3589 del 07/06/2021, CP_6
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti emessi dall' prot. n. Controparte_6
3584 e 3589 del 07/06/2021 nonché della graduatoria interna d'Istituto di Jerzu per l'individuazione dei docenti soprannumerari scuola dell'Infanzia (Prot. n. 4372 del 09/04/2022 e del provv. n. 4393 del
09/04/2022 del Dirigente Scolastico dell'IC di Jerzu). Cont Questo Tribunale non ritiene che il provvedimento n. 3584 adottato dal per la il 7 CP_6
giugno 2021 sia in contrasto con la normativa sopra richiamata, disponendo, in conformità con la stessa l'annullamento parziale del decreto prot. N. 453 del 3 febbraio 2016 con cui la era stata Pt_1
inserita con riserva nelle GAE infanzia e/o primaria per la provincia di CP_3
Con riferimento al provvedimento 3589 adottato dal USR per la il 7 giugno 2021, rileva che CP_6
lo stesso è stato adottato con richiamo della normativa di cui sopra e sia correttamente disposta la risoluzione del contratto a tempo indeterminato in essere con la ricorrente con stipula di un diverso contratto a tempo determinato al 30 giugno 2021.
Il servizio reso sino alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato deve essere considerato valido ai fini economici e giuridici come servizio pre-ruolo per le ragioni tutte sopra indicate. Il provvedimento resta comunque valido pur con detta soluzione interpretativa che rileva per ogni successivo provvedimento dei dirigenti scolastici.
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Il Tribunale ritiene corretto disporre una compensazione integrale delle spese di causa attesa la novità delle questioni trattate e la decisione assunta che prevede sì il riconoscimento del servizio reso anche ai fini giuridici ma nei limiti già disposti e indicati da parte resistente, senza caducazione dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso proposto da confermando la validità dei provvedimenti resi dall' Parte_1 [...]
prot. N. 3584 e 3589 del 07/06/2021, con specificazione riguardo a questo ultimo che il CP_6
pagina 6 di 7 servizio reso dalla ricorrente sino alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato deve essere considerato valido ai fini economici e giuridici come servizio pre-ruolo;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Lanusei, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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