Articolo 5 della Legge 27 marzo 1953, n. 177
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 aprile 1953
Art. 5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633 .
Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell' art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288 .
Entrata in vigore il 22 aprile 1953