Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Napoli – V Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. est. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Caterina di Martino Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 751 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del
2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.
TRA
( c.f. rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Geraldine Taglialatela (C.F. e Antia Taglialatela (C.F. C.F._2
con procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._3 difensore depositata il 16.4.2020
APPELLANTE
CONTRO
in persona del sindaco in carica Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con una citazione notificata il 24.4.2015, conveniva il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord rassegnando le seguenti conclusioni CP_1
“verificata la colpevole inadempienza della p.a. convenuta e altresì la natura non discrezionale del provvedimento richiesto, accertare il buon diritto di essa al Pt_1 ritiro del provvedimento di nulla osta per lo svincolo delle somme giacenti presso la
; e perciò, in relazione al fatto di costituire lo svincolo Controparte_2 richiesto atto dovuto non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale ( neppure di tipo tecnico) della p.a. convenuta sentir dichiarare l'illegittimità delle condotte omissive del con conseguente condanna dello stesso al rilascio di Controparte_1 quanto richiesto ovvero del modulo rituale di nulla osta in conformità di legge con la
1
Con una comparsa depositata il 15.9.2015 si costituiva tardivamente il Comune contestando genericamente e sinteticamente l'avversa pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
Nella fase istruttoria solo l'attrice depositava le memorie di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
e produceva documentazione.
In verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2016 il procuratore dell'attrice concludeva in questi termini “ Voglia l'adito giudice accertare il buon diritto di essa al rilascio del provvedimento di nulla osta per lo svincolo delle Pt_1 somme giacenti presso la nonché condannare l'ente Controparte_2 convenuto a tutti i danni subiti da essa istante, quantificati in complessivi € 10.000,00 con vittoria di spese ed onorari di causa e con attribuzione al deducente procuratore antistatario.“ Non formulava alcuna richiesta di liquidazione equitativa.
Con la sentenza appellata, n. 1867/2017 pubblicata il 6.7.2017, non notificata, il
Tribunale così statuita:
a) Riconosceva la giurisdizione dell'AGO;
b) Riteneva sussistente la colpevole inerzia del e la sua responsabilità per CP_1 omissione di un adempimento cui era tenuto per legge, trattandosi di “atto dovuto” con lesione del diritto soggettivo dell' ad ottenere il nulla osta Pt_1 allo svincolo della somma depositata presso la;
CP_2
c) Dichiarava inammissibile la domanda di condanna al rilascio del nulla osta in quanto non era possibile ordinare un facere alla P.A. ed in quanto per ottenere lo svincolo della somma era predisposto un ricorso di V.G.;
d) Rigettava nel merito la domanda di risarcimento del danno ritenendo che il debito dell'espropriante era un debito di valuta, come tale determinante solo il diritto dell'espropriato di ottenere gli interessi al tasso legale mentre il maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c. era riconoscibile solo in virtù di rigorosa prova da parte del danneggiato;
e) Condannava l'attrice al pagamento delle spese sostenute dal CP_1
Ha proposto appello l' con l'atto consegnato al procuratore del in Pt_1 CP_1 data 2.2.2018 introducendo i seguenti motivi:
2 1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di condanna del ad un “facere”, posto che l'attività richiesta era da CP_1 ritenersi un atto dovuto, come tale non connotato da alcuna discrezionalità, come confermato dal contenuto dell'art. 29 del dpr 327/2001 e prima dell'art. 56 della l. 2359/1865, che abilitano l'interessato ad adire le vie contenziose per ottenere la condanna dell'ente;
2) erroneamente il Tribunale ha ritenuto la domanda inammissibile per la possibilità del privato di esperire la procedura di V.G. di cui all'art. 29 TUE, diritto correttamente disconosciuto con decreto del Tribunale di Napoli Nord
n. 75/18 in data 06/01/18 in cui il Tribunale ha affermato che il diritto era tutelabile con un giudizio ordinario, quale quello intrapreso, stante l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 29 dpr 327 2001, entrato in vigore
30.1.2003;
3) erroneamente il Tribunale ha ritenuto non risarcibile il maggior danno in quanto non provato il relativo pregiudizio, contro quanto affermato da consolidato indirizzo di legittimità, inaugurato da Cass. 19499/2008, e della possibile liquidazione in via equitativa di tale danno, pur richiesta in via subordinata;
4) erroneamente il Tribunale ha condannato la al rimborso delle spese Pt_1 sostenute dal pur avendo riconosciuto l'illegittimità del CP_1 comportamento dell'amministrazione comunale.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni : “ condannare il ai Controparte_1 provvedimenti richiesti e allo integrale risarcimento dei danni patrimoniali nella misura di € 10.959,48 ( dall'1.09.2015 ) e maturandi nonché danni non patrimoniali secondo equità ovvero nella maggiore o minore somma che l'adita Corte riterrà di giustizia. In via subordinata è richiesta la riforma del capo in ordine alle spese di lite nel senso della integrale compensazione”.
Il non si è costituito, ragion per cui, constatata la ritualità della vocatio, la CP_1
Corte ne ha dichiarato la contumacia.
Assegnato il termine ex art. 190 c.p.c. all'udienza fissata la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
Nella comparsa conclusionale depositata il 22.4.2025 non si rinvengono conclusioni e domande diverse da quelle introdotte in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Il primo motivo è infondato nella parte relativa alla pronunzia di inammissibilità determinata dalla formulazione della domanda di condanna ad un “facere”.
Pur nella laconicità della motivazione, il Tribunale ha colto, sul tema, il punto focale determinante l'inammissibilità di tale domanda, punto focale che, viceversa,
l'appellante non sembra cogliere.
Non si dubita del fatto che diverse pronunzie di legittimità hanno affermato la possibilità della condanna della P.A. ad un “facere” ma ciò ha fatto in ambito esclusivo di condotte materiali, tese sostanzialmente al ripristino di diritti assoluti di godimento, messi in crisi da situazioni di pericolo compromettenti la sicurezza di persone e cose ( danni ambientali, pericolo di crolli di aree pubbliche ecc. ).
In tali casi la giurisprudenza delle SS.UU. ( nei termini si legga il recentissimo arresto n. 2312/2025, in cui si è disquisito della omessa manutenzione di costoni rocciosi determinante danni per i privati, in cui vengono citati numerosi precedenti, Cass.
S.U. n. 5926/2011 e Cass. S.U. n. 9318/2019, Cass. n. 25843/2021 e Cass. n.
14209/2023), ha ammesso, interpretando i limiti dettati dall'art. 4 legge 2248/ 1865 all. E, la possibilità per il giudice ordinario di intervenire su comportamenti omissivi della P.A. imponendo l'esecuzione di lavori di manutenzione ma solo in quanto la condotta imposta dal giudice è una mera condotta materiale rispondente a parametri tecnici, situazione che non potrebbe mai configurarsi nell'emissione di un atto amministrativo, quale è il rilascio del “nulla osta” richiesto dalla , atto che Pt_1 nessun altro soggetto potrebbe emettere, quindi corrispondente ad attività infungibile della P.A.. Né, nei termini spiegati, assume rilievo il fatto che il rilascio del provvedimento fosse un “atto dovuto” ritenuto privo di discrezionalità; questo in quanto trattasi, comunque, non di attività materiale ma dell'emissione di un atto amministrativo teso ad esprimere la volontà dell'ente comunale, quindi di una condotta infungibile.
Detto questo, nel confermare l'inammissibilità della domanda principale di condanna al rilascio del nulla osta, risultano superate sia la censura relativa alla residua pronunzia di inammissibilità ( di cui al secondo motivo ) che la censura relativa al rigetto della domanda di riconoscimento del danno che l'odierna appellante riconnette all'illegittimo diniego del nulla osta, rispetto al quale la condanna al pagamento dell'importo di € 10.000,00 formulata in citazione assume natura accessoria .
Ma quand'anche si volesse valorizzare l'avverbio “comunque” contenuto nella parte espositiva della citazione a pagina 5, tale valorizzazione non si palesa sufficiente ad interpretare tale richiesta alla stregua di una domanda di risarcimento del danno da
4 fatto illecito della P.A., domanda che avrebbe potuto essere quantomeno scrutinata, se fosse stata proposta. Ed infatti, nelle memorie ex art. 183 VI co. C.p.c. ( I e II termine, datate, rispettivamente, 12.10.2015 e 12.11.2015 nella produzione attorea di I grado) l'attrice ha illustrato la domanda di condanna al pagamento in suo favore di € 10.000,00 facendo riferimento:
- all'inadempimento del all'obbligo di rilasciare il nulla osta ed alla sua CP_1 responsabilità contrattuale derivante dal fatto di non aver operato per eseguire una sentenza definitiva della Corte d'Appello di Napoli;
- al proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la procedura esecutiva tesa ad ottenere l'importo di cui alla sentenza nonché alle spese sostenute per il giudizio instaurato dinanzi al Tar per ottenere l'ordine di rilascio del nulla osta, definito con pronunzia di carenza di giurisdizione;
- al danno da mancato incasso della somma depositata presso la
[...]
identificabile negli interessi legali sull'importo Controparte_3 depositato e dal “maggior danno” di cui all'art. 1224 comma 2 c.c..
Ebbene, a parte la carenza di prova rigorosa degli esborsi e premessa l'estrema disomogeneità e fumosità delle argomentazioni che sorreggono la causa petendi, la richiesta della si iscrive sostanzialmente nel perimetro dell'art. 1224 c.c., Pt_1 quindi nell'ambito dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria da cui deriva la natura moratoria degli interessi di cui al primo comma. Nel caso in esame dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge che il danno patito sarebbe stato diretta conseguenza del mancato rilascio del nulla osta, che il Tribunale e la Corte ritengono essere attività infungibile dell'amministrazione; ne consegue che il mancato rilascio
è un evento rispetto al quale non è possibile configurare una scadenza della obbligazione pecuniaria e l'insorgenza del debito per interessi di mora.
Inoltre il danno da svalutazione monetaria invocato ai sensi del secondo comma è carente di tempestiva specifica allegazione e di prova. Sul tema i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare che, in caso di inadempimento contrattuale – che è ciò che la ha contestato al - ad una obbligazione pecuniaria, il Pt_1 CP_1 creditore ha, si, la facoltà di richiedere il risarcimento del danno patito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. ma deve provare di averlo subito. ( Cass. 17572/2023) .
Ne consegue che anche il terzo motivo di appello è infondato.
Con l'ultima censura la lamenta genericamente l'ingiustizia della condanna al Pt_1 pagamento delle spese di causa in favore del la doglianza è infondata. CP_1
5 La decisione sulle spese assunta in primo grado si presenta coerente con il testo dell'art. 92 c.p.c. risultante dalla riforma di cui al d.l. 132/2014 convertito in l.
162/2014 che contempla la possibilità della compensazione delle spese solo limitatamente alla soccombenza reciproca o al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, evenienze estranee al caso in esame.
Da ultimo, la Corte non può esimersi dal segnalare che l'attenta lettura della scheda comprovante il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ( doc. 3 in atti dell'attrice) reca la seguente dicitura in basso a destra “ CONSORZIO ASI CASERTA –
STRADA POZZILLO …. PER SUO CONTO E PROPRIETA' ” , formula che semina legittimamente il dubbio sul soggetto legittimato a richiedere l'adempimento invocato dalla . Pt_1
In definitiva, l'appello va respinto.
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, contumace, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
n.1867/2017 del 06/07/2017 , rigetta l'appello.
Secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10/06/2025 il Presidente estensore
Caterina Molfino
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