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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1097/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1097 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Clara
[...] C.F._2
Cangialosi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Priverno n. 18, giuste procure in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver intrapreso, a decorrere dal mese di febbraio 2018, una relazione more uxorio dalla quale, in data 6.07.2022, nasceva il figlio e che, dopo un Persona_1 periodo di serena convivenza, i rapporti tra di loro si erano gradualmente deteriorati, fino a quando, nel mese di marzo 2023, il decideva di porre fine alla loro relazione, trasferendosi Parte_2 in un'altra città. Da quando era terminata la convivenza, il minore coabitava stabilmente Per_1 con la madre presso l'abitazione in locazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, con possibilità per
1 il padre di vederlo durante la settimana. Le parti precisavano, inoltre, che era Parte_1 dipendente part time presso “Pandora S.r.l.”, mentre il era dipendente full time Parte_2 presso la società “Mega Trasporti S.r.l.”
Sulla scorta di tali premesse congiuntamente chiedevano: “la S.V. Ill.ma voglia deSInare, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, 3° comma, c.p.c il Giudice Relatore e dichiarando, sin d'ora, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di confermare la volontà di non riconciliarsi, fissare ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e. trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza disciplini l'affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
1. Il figlio minorenne, Per_1 sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ma dimorerà insieme alla madre, SI.ra , nell'abitazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, attualmente in Parte_1 locazione, fermo restando che, considerato che il SI. attualmente risiede in Parte_2 un'altra Provincia e spesso per lavoro è assente anche per più giorni consecutivi, le decisioni (con contestuale potere di firma) relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio nonché le altre questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche autonomamente dalla SI.ra . Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le Parte_1 questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso la predetta abitazione sita in Latina, Via Girolamo Frescobaldi 13, fermo Per_1 restando che le eventuali modifiche della residenza del minore dovranno essere concordate fra i genitori.
3. Quanto al diritto di visita, stante ad oggi il buon rapporto tra i genitori, il padre, SI.
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso Parte_2 Per_1
e coordinamento con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , ferma la possibilità, qualora dovessero sorgere eSIenze particolari, Parte_1 tenendo sempre conto del preminente interesse e volere del figlio, di concordare e regolamentare diversamente tale diritto di visita. Nell'ipotesi, invece, di assoluto disaccordo o divergenze circa le menzionate modalità di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , durante la settimana per due pomeriggi, per Parte_1 due weekend al mese, durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 – 25 e 26 Dicembre, il 31
Dicembre e 1 Gennaio, il 6 Gennaio con possibilità per il padre di tenere con sé il figlio anche più giorni consecutivi o non consecutivi da concordare con la madre con il dovuto preavviso;
durante le festività pasquali: due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta, ad anni alterni e durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel periodo che i genitori dovranno concordare entro la data del 30 giugno di ogni anni. In ogni caso,
2 considerata la tenera età del figlio le parti concordano di introdurre il pernotto presso Per_1
l'abitazione del padre in maniera graduale, tenendo conto del benessere del minore.
4. Quanto al mantenimento del figlio il SI. si impegna a versare alla SI.ra Per_1 Parte_2
, sino a quando il figlio sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, entro i Parte_1 primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. Le eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I SI.ri e concordano, altresì, che l'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla SI.ra che convive con il Parte_1 figlio.
5. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio.
6. I SI.ri e Parte_1 Parte_2 si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
[...] sottoscrivono”.
All'udienza del 05.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., le parti, a parziale integrazione e modifica di quanto richiesto nel ricorso congiunto nel punto 4) relativo al mantenimento del figlio minore, prevedevano che “la spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio non verrà Persona_1 considerata compresa nell'assegno di mantenimento così come quantificato e verrà suddivisa al 50
% tra i genitori, mentre le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI. per il 60 % e a carico del Parte_2 SI. per il 40 %)”. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e, Parte_1 successivamente, veniva rimessa in istruttoria per la convocazione delle parti a chiarimenti, nonché per il deposito dell'estratto dell'atto di nascita del figlio minore con indicazione di paternità e di maternità. All'udienza del 17.06.2025 le parti dichiaravano di concordare nel modificare le condizioni congiunte nel senso di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
3 amministrazione, mentre davano atto che tutte le altre decisioni dovevano essere assunte di comune accordo, riportandosi per il resto al ricorso, salvo quanto previsto nella nota scritta in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024. L'udienza veniva dunque rinviata per la trattazione al 17.10.2025, con onere delle parti di trascrivere in unico atto tutte le condizioni cui erano pervenute le parti. Infine, con il deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Il figlio minorenne, sarà affidato ad Per_1 entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ma dimorerà insieme alla madre, SI.ra
, nell'abitazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, attualmente in locazione. I Parte_1 genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso la predetta abitazione sita in Per_1
Latina, Via Girolamo Frescobaldi 13, fermo restando che le eventuali modifiche della residenza del minore dovranno essere concordate fra i genitori.
3. Quanto al diritto di visita, stante ad oggi il buon rapporto tra i genitori, il padre, SI. potrà vedere il figlio ogni Parte_2 Per_1 volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , ferma la possibilità, qualora Parte_1 dovessero sorgere eSIenze particolari, tenendo sempre conto del preminente interesse e volere del figlio, di concordare e regolamentare diversamente tale diritto di visita. Nell'ipotesi, invece, di assoluto disaccordo o divergenze circa le menzionate modalità di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , Parte_1 durante la settimana per due pomeriggi, per due weekend al mese, durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 – 25 e 26 Dicembre, il 31 Dicembre e 1 Gennaio, il 6 Gennaio con possibilità per il padre di tenere con sé il figlio anche più giorni consecutivi o non consecutivi da concordare con la madre con il dovuto preavviso;
durante le festività pasquali: due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni e durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel periodo che i genitori dovranno concordare entro la data del 30 giugno di ogni anni. In ogni caso, considerata la tenera età del figlio le parti Per_1 concordano di introdurre il pernotto presso l'abitazione del padre in maniera graduale, tenendo conto del benessere del minore.
4. Quanto al mantenimento del figlio il SI. Per_1 Pt_2
4 si impegna a versare alla SI.ra , sino a quando il figlio sarà maggiorenne ed Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficiente, entro i primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. Le parti concordano che la spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio non verrà considerata compresa nell'assegno di mantenimento, Persona_1 così come quantificato, e verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le altre spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI.
[...] per il 60% e a carico della SI.ra per il 40%. I SI.ri Parte_2 Parte_1
e concordano, infine, che l'Assegno Unico Parte_1 Parte_2 predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla SI.ra che convive con il figlio.
5. Parte_1
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, così come aggiornate ed integrate nelle note sostitutive per l'udienza del 17.10.2025, depositate in data
08.10.2025, risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, rispettando il principio della bigenitorialità e garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, trasparendo oltretutto dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto della tenera età del bambino e delle necessità del che non risiede nel medesimo Comune del minore e che spesso, per motivi Parte_2 lavorativi, si trova in altra Provincia. Appare congruo ed equo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve essere statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1097 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Affida il figlio ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocamento presso la madre, SI.ra , nell'abitazione sita in Latina, Via Parte_1
Frescobaldi 13, attualmente in locazione, e diritto di visita paterno secondo quanto concordato dalle parti e riportato in parte motiva;
5 I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati.
il corrisponderà alla SI.ra , sino a quando il figlio sarà maggiorenne Parte_2 Parte_1 ed economicamente autosufficiente, entro i primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di €
400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. La spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio
[...]
non verrà considerata compresa nell'assegno di mantenimento, così come Persona_1 quantificato, e verrà suddivisa al 50% tra i genitori.
Le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le altre spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura
(così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI. per il 60% e a carico della SI.ra Parte_2
per il 40%. Parte_1
L'Assegno Unico predisposto dall'Inps verrà percepito per intero alla SI.ra che Parte_1 convive con il figlio.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1097 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Clara
[...] C.F._2
Cangialosi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina, Via Priverno n. 18, giuste procure in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, e adivano l'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di aver intrapreso, a decorrere dal mese di febbraio 2018, una relazione more uxorio dalla quale, in data 6.07.2022, nasceva il figlio e che, dopo un Persona_1 periodo di serena convivenza, i rapporti tra di loro si erano gradualmente deteriorati, fino a quando, nel mese di marzo 2023, il decideva di porre fine alla loro relazione, trasferendosi Parte_2 in un'altra città. Da quando era terminata la convivenza, il minore coabitava stabilmente Per_1 con la madre presso l'abitazione in locazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, con possibilità per
1 il padre di vederlo durante la settimana. Le parti precisavano, inoltre, che era Parte_1 dipendente part time presso “Pandora S.r.l.”, mentre il era dipendente full time Parte_2 presso la società “Mega Trasporti S.r.l.”
Sulla scorta di tali premesse congiuntamente chiedevano: “la S.V. Ill.ma voglia deSInare, ai sensi dell'art. 473 bis. 51, 3° comma, c.p.c il Giudice Relatore e dichiarando, sin d'ora, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di confermare la volontà di non riconciliarsi, fissare ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e. trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza disciplini l'affidamento del figlio minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi di seguito riportati:
1. Il figlio minorenne, Per_1 sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ma dimorerà insieme alla madre, SI.ra , nell'abitazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, attualmente in Parte_1 locazione, fermo restando che, considerato che il SI. attualmente risiede in Parte_2 un'altra Provincia e spesso per lavoro è assente anche per più giorni consecutivi, le decisioni (con contestuale potere di firma) relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio nonché le altre questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche autonomamente dalla SI.ra . Sarà comunque onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le Parte_1 questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso la predetta abitazione sita in Latina, Via Girolamo Frescobaldi 13, fermo Per_1 restando che le eventuali modifiche della residenza del minore dovranno essere concordate fra i genitori.
3. Quanto al diritto di visita, stante ad oggi il buon rapporto tra i genitori, il padre, SI.
potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso Parte_2 Per_1
e coordinamento con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , ferma la possibilità, qualora dovessero sorgere eSIenze particolari, Parte_1 tenendo sempre conto del preminente interesse e volere del figlio, di concordare e regolamentare diversamente tale diritto di visita. Nell'ipotesi, invece, di assoluto disaccordo o divergenze circa le menzionate modalità di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , durante la settimana per due pomeriggi, per Parte_1 due weekend al mese, durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 – 25 e 26 Dicembre, il 31
Dicembre e 1 Gennaio, il 6 Gennaio con possibilità per il padre di tenere con sé il figlio anche più giorni consecutivi o non consecutivi da concordare con la madre con il dovuto preavviso;
durante le festività pasquali: due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta, ad anni alterni e durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel periodo che i genitori dovranno concordare entro la data del 30 giugno di ogni anni. In ogni caso,
2 considerata la tenera età del figlio le parti concordano di introdurre il pernotto presso Per_1
l'abitazione del padre in maniera graduale, tenendo conto del benessere del minore.
4. Quanto al mantenimento del figlio il SI. si impegna a versare alla SI.ra Per_1 Parte_2
, sino a quando il figlio sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, entro i Parte_1 primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. Le eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del
Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. I SI.ri e concordano, altresì, che l'Assegno Parte_1 Parte_2
Unico predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla SI.ra che convive con il Parte_1 figlio.
5. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio.
6. I SI.ri e Parte_1 Parte_2 si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e
[...] sottoscrivono”.
All'udienza del 05.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c., le parti, a parziale integrazione e modifica di quanto richiesto nel ricorso congiunto nel punto 4) relativo al mantenimento del figlio minore, prevedevano che “la spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio non verrà Persona_1 considerata compresa nell'assegno di mantenimento così come quantificato e verrà suddivisa al 50
% tra i genitori, mentre le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI. per il 60 % e a carico del Parte_2 SI. per il 40 %)”. La causa veniva quindi trattenuta in decisione e, Parte_1 successivamente, veniva rimessa in istruttoria per la convocazione delle parti a chiarimenti, nonché per il deposito dell'estratto dell'atto di nascita del figlio minore con indicazione di paternità e di maternità. All'udienza del 17.06.2025 le parti dichiaravano di concordare nel modificare le condizioni congiunte nel senso di disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
3 amministrazione, mentre davano atto che tutte le altre decisioni dovevano essere assunte di comune accordo, riportandosi per il resto al ricorso, salvo quanto previsto nella nota scritta in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024. L'udienza veniva dunque rinviata per la trattazione al 17.10.2025, con onere delle parti di trascrivere in unico atto tutte le condizioni cui erano pervenute le parti. Infine, con il deposito delle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Il figlio minorenne, sarà affidato ad Per_1 entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso ma dimorerà insieme alla madre, SI.ra
, nell'abitazione sita in Latina, Via Frescobaldi 13, attualmente in locazione. I Parte_1 genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
2. Entrambi i genitori concordano che la residenza anagrafica di rimanga presso la predetta abitazione sita in Per_1
Latina, Via Girolamo Frescobaldi 13, fermo restando che le eventuali modifiche della residenza del minore dovranno essere concordate fra i genitori.
3. Quanto al diritto di visita, stante ad oggi il buon rapporto tra i genitori, il padre, SI. potrà vedere il figlio ogni Parte_2 Per_1 volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre e compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , ferma la possibilità, qualora Parte_1 dovessero sorgere eSIenze particolari, tenendo sempre conto del preminente interesse e volere del figlio, di concordare e regolamentare diversamente tale diritto di visita. Nell'ipotesi, invece, di assoluto disaccordo o divergenze circa le menzionate modalità di visita, il padre potrà tenere con sé il figlio, compatibilmente con le eSIenze del minore e i turni lavorativi della SI.ra , Parte_1 durante la settimana per due pomeriggi, per due weekend al mese, durante le festività natalizie: ad anni alterni, il 24 – 25 e 26 Dicembre, il 31 Dicembre e 1 Gennaio, il 6 Gennaio con possibilità per il padre di tenere con sé il figlio anche più giorni consecutivi o non consecutivi da concordare con la madre con il dovuto preavviso;
durante le festività pasquali: due giorni consecutivi che comprendano o il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni e durante le vacanze estive: due settimane anche non consecutive nel periodo che i genitori dovranno concordare entro la data del 30 giugno di ogni anni. In ogni caso, considerata la tenera età del figlio le parti Per_1 concordano di introdurre il pernotto presso l'abitazione del padre in maniera graduale, tenendo conto del benessere del minore.
4. Quanto al mantenimento del figlio il SI. Per_1 Pt_2
4 si impegna a versare alla SI.ra , sino a quando il figlio sarà maggiorenne ed Parte_2 Parte_1 economicamente autosufficiente, entro i primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. Le parti concordano che la spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio non verrà considerata compresa nell'assegno di mantenimento, Persona_1 così come quantificato, e verrà suddivisa al 50% tra i genitori, mentre le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le altre spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI.
[...] per il 60% e a carico della SI.ra per il 40%. I SI.ri Parte_2 Parte_1
e concordano, infine, che l'Assegno Unico Parte_1 Parte_2 predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla SI.ra che convive con il figlio.
5. Parte_1
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, così come aggiornate ed integrate nelle note sostitutive per l'udienza del 17.10.2025, depositate in data
08.10.2025, risultino meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, rispettando il principio della bigenitorialità e garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, trasparendo oltretutto dalle stesse la volontà di garantire una ponderata flessibilità del diritto di visita paterno, tenuto conto della tenera età del bambino e delle necessità del che non risiede nel medesimo Comune del minore e che spesso, per motivi Parte_2 lavorativi, si trova in altra Provincia. Appare congruo ed equo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico della minore.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve essere statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 1097 del 2024 v.g., ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Affida il figlio ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con Per_1
collocamento presso la madre, SI.ra , nell'abitazione sita in Latina, Via Parte_1
Frescobaldi 13, attualmente in locazione, e diritto di visita paterno secondo quanto concordato dalle parti e riportato in parte motiva;
5 I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati.
il corrisponderà alla SI.ra , sino a quando il figlio sarà maggiorenne Parte_2 Parte_1 ed economicamente autosufficiente, entro i primi 20 giorni di ogni mese, la somma mensile di €
400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario. La spesa che verrà sostenuta per la mensa scolastica e l'acquisto delle divise scolastiche del figlio
[...]
non verrà considerata compresa nell'assegno di mantenimento, così come Persona_1 quantificato, e verrà suddivisa al 50% tra i genitori.
Le altre eventuali spese straordinarie, quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non previste dal S.S.N., nonché le altre spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura
(così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina, a cui si rinvia), da effettuarsi previo accordo tra i genitori e da comunicare preventivamente all'altro genitore, saranno a carico del SI. per il 60% e a carico della SI.ra Parte_2
per il 40%. Parte_1
L'Assegno Unico predisposto dall'Inps verrà percepito per intero alla SI.ra che Parte_1 convive con il figlio.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità/passaporto del figlio minore valida anche per l'espatrio.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Latina, 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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