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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 762/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.9.2025, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Sig.
[...] Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale n. 529,
[...] presso lo studio legale dell'Avv. Andrea De Lauretis del Foro di TE, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. SCUOLA Controparte_1
PALLACANESTRO ATRI e , in proprio e quale dirigente responsabile CP_2 della A.S.D.. Scuola Pallacanestro Atri, elettivamente domiciliati in Atri, Via Antonio Finocchi
n. 26, presso lo studio legale dell'Avv. Cristina Morcone del Foro di TE, la quale li rappresentata e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 728/2024 del Tribunale di TE, pubblicata il
27.6.2024 – Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
NEL MERITO
a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
728/2024 (Rep. 977/2024), pronunciata dal Tribunale di TE il 27.06.2024, pubblicata in pari data, nel giudizio distinto al n. R.G. 1143/2017;
b) per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Parte_1
con la comparsa di costituzione e risposta datata 28.11.2017 depositata in
[...] primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
NEL MERITO
- respingere l'opposizione spiegata dinanzi al Tribunale di TE dalla A.S.D. Scuola
Pallacanestro Atri, da e da , confermando il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA
- condannare la A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo legale rappresentante,
e , questi ultimi anche ai sensi dell'art. 38 c.c., al pagamento Controparte_1 CP_2 in via solidale in favore della società opposta della complessiva somma di € 25.402,06= o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà nel corso del giudizio;
- condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di impugnazione.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis :
- rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
(CF: ), in persona del Liquidatore e Legale
[...] P.IVA_1
Rappresentante p.t., sig. in quanto inammissibile, improponibile e, Parte_2 comunque infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2024 e qui riproposte;
-confermare la sentenza n.728/2024 emessa dal Tribunale di TE e pubblicata in data
27.06.2024;
-condannare la società appellante alle spese del doppio grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1143/2017 R.G.C. promosso dall'A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. quest'ultimo anche in proprio, nonché dal Controparte_1
Sig. , quale dirigente responsabile della stessa A.S.D., con atto di CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2016 del 28.12.2016 emesso dal Tribunale di TE (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 25.402,06 oltre spese ed interessi in favore della Parte_1
, del quale avevano chiesto, dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza
[...] dell'azione monitoria, la revoca poiché ritenuto illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda di pagamento ex adverso proposta; giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta opposta domandando il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di TE così statuiva: “
1. Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione e, per l'effetto, 2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3.
Condanna parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 145,50 esborsi ed euro
2.540,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CNPA come per legge dovuti.”.
1.1 Gli opponenti, a sostegno dell'opposizione avevano premesso che:
- la aveva ottenuto, con atto Parte_1 pubblico amministrativo del 18.2.2014, la gestione, da parte del di alcuni CP_3 impianti sportivi siti in Colle Sciarra di Atri per la durata di 25 anni a partire dal 1.01.2014;
- con ricorso del 26.9.2016 la Pt_1 Parte_1 aveva chiesto al Tribunale di TE di ingiungere loro il pagamento della somma di €
25.402,06 sulla scorta di alcune fatture emesse per l'utilizzo da parte della A.S.D. Scuola
Pallacanestro Atri delle strutture sportive affidate alla gestione della C.T.I. e non saldate;
- il ricorso il ricorso era stato accolto dal Tribunale di TE con decreto del 28.12.2016
n. 1726/16.
Ciò premesso, avevano: - contestato il contenuto delle fatture, in quanto generico ed indeterminato (privo di indicazione dei giorni e delle ore di utilizzo degli impianti sportivi da parte della A.S.D.); - sostenuto che le ore e i giorni di utilizzo degli impianti sportivi neanche potevano ricavarsi dalle richieste effettuate dall'A.S.D alla C.T.I., anch'esse prive di indicazione delle ore e dei giorni effettivi di utilizzo;
- denunciato l'indebita applicazione dell'IVA al 22% in quanto applicata su un'aliquota oraria già tassata ab origine;
- dedotto che, in ogni caso, erano state saldate alcune delle fatture emesse dalla C.T.I. per un importo totale di € 3.301,00 e non, come sosteneva la C.T.I., per il solo importo di € 1.100,00; - eccepito la mancanza di legittimazione attiva della C.T.I. che, con il pagamento delle fatture, avrebbe ricevuto un ingiustificato arricchimento, in quanto, in contrasto con la convenzione stipulata con il la C.T.I. non aveva mai proceduto alla voltura delle utenze CP_3 dei locali sportivi e, pertanto, non aveva pagato le stesse che, invero, erano rimaste a carico del rilevando inoltre che la C.T.I. non aveva mai assunto personale per la CP_3 gestione del servizio ordinario di custodia dell'impianto sportivo come, invece, era previsto in forza degli obblighi contrattuali assunti dalla con la convenzione stipulata tra Pt_1 quest'ultima ed il (inadempienze in ragione delle quali il CP_3 CP_3 aveva proceduto alla revoca alla C.T.I. della concessione per la gestione del sito sportivo in discorso); - dedotto la mancanza di legittimazione passiva, ex art. 38 c.c., sia di
[...] he di in quanto l'opposta non aveva dato prova della loro concreta CP_1 CP_2 attività all'interno dell'A.S.D. non essendo sufficiente l'indicazione del loro ruolo formale rivestito nella stessa.
1.3 Si costituiva in giudizio la Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.4 Il Tribunale accoglieva l'opposizione.
In primo luogo, respingeva l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo ritenendo, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, l'idoneità delle fatture commerciali a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Riteneva inoltre la correttezza degli importi indicati nelle fatture (quantomeno nella sorte capitale), atteso che detti importi risultavano in linea sia con le tariffe pattuite tra la C.T.I. ed il sia con le ore di utilizzo degli impianti che erano state indicate nelle CP_3 richieste dei locali sportivi effettuate dall'A.S.D. e che erano state allegate per ciascuna fattura.
Riscontrava, altresì, che l'importo totale dei pagamenti parziali effettuati dall'A.S.D. a titolo di saldo o acconto su alcune fatture era pari ad € 3.301,00 così come rilevabile dai bonifici in atti.
Riteneva, tuttavia, che la C.T.I. avesse errato nel calcolo del credito avendo indebitamente applicato l'IVA al 22%, che invece non doveva essere applicata in aggiunta agli importi convenzionali.
A tale conclusione giungeva sia attraverso la testimonianza dell'allora sindaco firmatario della convenzione sia sulla base della giurisprudenza di legittimità, la quale pone l'onere della prova dell'inclusione dell'IVA nel corrispettivo concordato, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in capo al creditore che agisce per il relativo pagamento.
Riteneva infine che le spese di lite dovessero seguire la soccombenza con applicazione dei valori minimi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi
[...] di gravame: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia su una questione dirimente per la soluzione del caso concreto. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) Erronea esclusione dell'applicazione dell'IVA al 22% per errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; 3) Spese legali - violazione e falsa applicazione art. 91 e 92 c.p.c.; errata ed eccessiva quantificazione delle stesse.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito il Sig. in Controparte_1 proprio e quale rappresentante legale della A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri nonché il Sig.
ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile, CP_2 improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della società appellante.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 9.01.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 7.01.2025), il Collegio, accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (avanzata dall'appellante), ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 16.9.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le proprie conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il primo giudice non si è pronunciato su una questione dirimente per la soluzione della controversia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, deduce che, una volta che aveva riconosciuto l'utilizzo degli impianti sportivi da parte della A.S.D. nonché la correttezza degli importi fatturati dalla C.T.I., il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla stessa società nella propria comparsa di costituzione e risposta, rideterminare le somme oggetto del decreto ingiuntivo e non solo limitarsi alla revoca dello stesso.
Evidenzia che in sede di comparsa di costituzione e risposta, in via subordinata, la C.T.I. aveva chiesto la condanna della ASD al pagamento di una somma minore eventualmente riscontrata nel corso del giudizio.
Censura la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto che la A.S.D. aveva saldato alcune fatture per l'importo di € 3.301,00, rilevando una differenza pari ad € 2.201,00 rispetto alla somma di € 1.100,00 già riconosciuta come saldata e, quindi, già scorporata dalla
[...]
che tale somma era relativa a pagamenti riferibili a fatture pregresse, non CP_4 oggetto del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, sostiene che il Tribunale avrebbe comunque potuto condannare gli odierni appellati al pagamento della somma di € 23.201,06 ossia la somma indicata nel decreto ingiuntivo di € 25.402,06 con detrazione dell'importo di € 2.201,00.
Con riferimento all'IVA sostiene che l'importo totale dell'IVA indicato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 4.580,70, ben avrebbe potuto essere detratta dall'importo di € 23.201,06, con condanna degli ingiunti al pagamento del residuo importo di € 18.620,00.
5.2. Rileva il Collegio che il primo giudice ha riconosciuto che gli importi indicati nelle fatture emesse dalla C.T.I. erano corretti almeno nella loro sorte capitale, corrispondendo alle tariffe previste dalla convenzione intercorsa tra la C.T.I. ed il seppur maggiorate CP_3 dell'IVA.
Tale accertamento non risulta essere oggetto di impugnazione incidentale, sicché lo stesso non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Ciò che deve essere verificata in questo grado di giudizio è la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale, il quale ha solo revocato in toto il decreto ingiuntivo, pur riconoscendo, come detto, la fondatezza, quanto meno, del credito azionato in via monitoria.
Al riguardo -premesso che nella specie l'opposta all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado aveva chiesto, in via subordinata, la rideterminazione della somma indicata nel decreto ingiuntivo (ove fosse stata riconosciuta come fondata la propria richiesta di pagamento per un minor importo rispetto alla somma indicata in decreto), richiesta confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni finali- si rileva, ad ogni modo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, sicché, qualora il giudice ritenga fondati solo alcuni motivi di opposizione, pur dovendo revocare "in toto" il decreto opposto, deve poi statuire in ordine al pagamento di eventuali importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, non essendo necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria (vedi tra le altre Cass. 14486/2019).
5.3. Occorre pertanto in questa sede quantificare la somma minore spettante alla odierna appellante e procedere a pronunciare la relativa condanna.
Il primo giudice ha ritenuto fondati i motivi di opposizione relativi all'avvenuta corresponsione dell'importo di € 3.301,00 da detrarre (quanto all'importo di € 2.201,00) dall'importo totale oggetto di ingiunzione ed alla non debenza dell'IVA per essere le tariffe applicate già comprensive dell'IVA.
La questione relativa alla debenza o meno dell'IVA verrà affrontata in sede di disamina del secondo motivo di appello, mentre la censura riguardante il riconoscimento della corresponsione dell'importo di € 3.301,00 va subito esaminata in quanto svolta con il primo motivo di gravame.
5.4. A tale ultimo riguardo va precisato che la corresponsione di parte di tale importo (€
1.100,00) è stata riconosciuta dalla stessa parte appellante, sicché la contestazione riguarda in modo specifico l'importo di € 2.201,00, che secondo la società appellante riguarderebbe il pagamento di fatture pregresse non rientranti nell'oggetto del procedimento monitorio.
Ciò detto si rileva che nella impugnata sentenza il primo giudice ha specificato: “Risulta parimenti corretto l'importo di euro 3.301,00 versato dall'ASD attrice opponente a saldo o acconto di alcune delle fatture azionate in monitorio, segnatamente fattura n. 13 del
7.09.2015, fattura n.14 del 14.09.2015, fattura n. 26 dell'1.10.2015, fattura n.27, fattura n.
36 dell'1.12.2015; atteso che lo stesso può agevolmente ricavarsi dalle copie dei bonifici versati in atti e tutti riferiti alle predette fatture, come da causali in essi specificate.”
Il rilievo del primo giudice si rivela corretto.
Nel dettaglio, in primo grado, gli opponenti avevano allegato alcune copie delle ricevute dei bonifici effettuati dall'A.S.D. in favore della C.T.I. le cui causali nonché i relativi importi qui si riportano: 1) “SALDO FATTURA N. 13 DEL 07.09.2015” – € 36,60
2) “SALDO FATTURA N.14 DEL 14.09.2015” – € 73,20
3) “ACCONTO FATTURA N. 26 DEL 01.10.2015” – € 990,20
4) “ACCONTO FATTURA 27 2015” - € 1.100,00
5) “ACCONTO FATTURA N. 36 2015 del 01.12.2015” – € 1.100,00
Tutti bonifici sopra riportati fanno specifico riferimento a fatture emesse dalla C.T.I. che sono state oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del 26.9.2016, infatti, la C.T.I. affermava: “A seguito della fruizione degli impianti (palazzetto dello sport e campo di calcio a 5 scoperto) da parte degli associati e soci della A. dal mese di settembre 2015 al mese Controparte_5 di giugno 2016, la Concessionaria emetteva e trasmetteva a quest'ultima le fatture n. 13 del
7.09.2015 di € 36,60=, n. 14 del 14.09.2015 di € 73,20=, n. 26 del 1°.10.2015 di € 1.127,28=,
n. 27 del 4.11.2015 di € 3.129,30=, n. 36 del 1°.12.2015 di € 2.745,00=…”
Pur dovendosi evidenziare che il bonifico relativo alla fattura n. 26 del 1.10.2015 non ha saldato totalmente la fattura relativa che è pari ad € 1.127,28 e che le fatture n. 27 e 36 del
2015 sono solo state pagate in acconto, risulta, ad ogni modo, infondata la tesi dell'appellante circa la non afferenza dell'importo di € 2.201,00 alle fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
6. Infondato si rivela il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la non applicabilità dell'IVA al 22%.
Evidenzia che la convenzione approvata con delibera di Giunta n. 197/2013 non specifica se le tariffe siano al lordo o al netto e che, in assenza di tale specificazione, i prezzi debbono intendersi al netto dell'IVA.
Argomenta, inoltre, che trattandosi di prestazioni di servizi rese da un'impresa commerciale, in assenza di qualsiasi specificazione, i prezzi debbono comunque essere oggetto di applicazione dell'IVA proprio in quanto riguardanti prestazione di servizi.
Evidenzia anche che l'A.S.D. ha ricevuto, registrato e detratto l'IVA dalle fatture senza mai contestarle.
Sottolinea, infine, che la convenzione è stata approvata con delibera della giunta comunale e, pertanto, le è stata imposta, sicché le clausole dubbie dovrebbero comunque essere interpretate in senso a lei favorevole.
Ad ogni modo, in via subordinata, l'appellante chiede, qualora questa Corte non riconoscesse l'IVA come dovuta, la condanna solidale della A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri nonché di e , quest'ultimi anche ex art. 38 c.c., al Controparte_1 CP_2 pagamento in via solidale della minor somma di € 20.821,36, ossia la sorte capitale al netto dell'IVA.
6.2. Rileva il Collegio come la Corte di cassazione abbia avuto occasione di precisare (Cass.
1612/2022) che la prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento.
Ad ogni modo, dalle testimonianze rese nel corso del primo grado emerge che i prezzi indicati nel tariffario ed applicati dalla C.T.I. si dovevano intendere IVA inclusa.
Rispondendo al capitolo n. 4 di parte attrice: “Vero che le tariffe orarie di cui alla tabella allegata alla convenzione del 18.02.2014 tra il Comune di Atri e il CTI erano state pattuite al lordo di Iva”, l'Arch. , all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio urbanistico del Persona_1
Comune di Atri, ha dichiarato: “nella convenzione non è specificato, ma trattandosi di tariffa doveva essere comprensivo di iva, per quanto mi consta. Preciso che la convenzione è stata predisposta dal mio ufficio e io l'ho sottoscritta”.
Il Sig. , sempre rispondendo al capitolo n. 4, ha dichiarato: “Mi risulta Testimone_1 che l'importo tariffario orario era al lordo dell'Iva. Frequentavo la struttura anche come utente degli impianti di tennis, il cui utilizzo lo pagavo al lordo dell'iva”.
Di particolare rilievo è poi la testimonianza dell'allora sindaco di Atri, Sig. Testimone_2 che interrogato sul capitolo n. 4, ha affermato “è vera la circostanza, aggiungo che tutte le tariffe comunali sono IVA compresa, dunque, che io ricordi anche quella che mi si mostra”.
Da quest'ultima testimonianza emerge anche che presso il Comune di Atri vi fosse la prassi di indicare nei tariffari comunali i prezzi comprensivi di IVA.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che i prezzi riportati nel tariffario allegato alla delibera di Giunta n. 197/2013 del non contenendo alcuna indicazione, CP_3 debbano essere interpretati come comprensivi dell'IVA.
7. L'ultimo motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
7.1. Invero il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016)
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto.
8.1. In particolare, gli appellati debbono essere condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'appellante, dell'importo di € 18.620,00 cui si perviene scorporando dal complessivo importo ingiunto dapprima l'acconto di € 2.201,00 e poi scorporando l'IVA
(applicata al 22%).
8.2. Sebbene gli appellati e non abbiano riproposto in questa sede CP_1 CP_2
l'eccezione di difetto della loro legittimazione passiva (eccezione che deve, pertanto, ritenersi rinunciata), si rileva che la condanna trova fondamento nella previsione di cui all'art. 38 c.c. risultando dagli atti di causa che entrambi hanno agito in nome e per conto della società in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa.
8.3. Sull'importo sopra indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di messa in mora (26.07.2016) al saldo.
9. venendo al regolamento delle spese di lite si rileva che a fronte del ridimensionamento della pretesa creditoria sussistono i presupposti per compensare le spese di lite del primo e secondo grado nella misura del 30% e per condannare gli appellati, in solido, al pagamento del residuo 70% dele spese del grado liquidate nell'intero come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi con riduzione per il presente grado nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione stante lo svolgimento di apposita udienza dedicata dalla trattazione dell'istanza di inibitoria e mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, NN gli appellati A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo legale rappresentante, e , al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro ed in favore della società appellante, dell'importo di €
18.620,54, oltre agli interessi nella misura legale dal 26.07.2016 al saldo;
2) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura del 30%
e NN gli appellati al pagamento, in solido tra loro ed in favore della società appellante, dei residui 70% delle spese liquidate nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 762/2024 R.G.C., passata in decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 16.9.2025, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante Sig.
[...] Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale n. 529,
[...] presso lo studio legale dell'Avv. Andrea De Lauretis del Foro di TE, il quale la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. SCUOLA Controparte_1
PALLACANESTRO ATRI e , in proprio e quale dirigente responsabile CP_2 della A.S.D.. Scuola Pallacanestro Atri, elettivamente domiciliati in Atri, Via Antonio Finocchi
n. 26, presso lo studio legale dell'Avv. Cristina Morcone del Foro di TE, la quale li rappresentata e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 728/2024 del Tribunale di TE, pubblicata il
27.6.2024 – Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame
NEL MERITO
a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.
728/2024 (Rep. 977/2024), pronunciata dal Tribunale di TE il 27.06.2024, pubblicata in pari data, nel giudizio distinto al n. R.G. 1143/2017;
b) per l'effetto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Parte_1
con la comparsa di costituzione e risposta datata 28.11.2017 depositata in
[...] primo grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
NEL MERITO
- respingere l'opposizione spiegata dinanzi al Tribunale di TE dalla A.S.D. Scuola
Pallacanestro Atri, da e da , confermando il decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto;
NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA
- condannare la A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo legale rappresentante,
e , questi ultimi anche ai sensi dell'art. 38 c.c., al pagamento Controparte_1 CP_2 in via solidale in favore della società opposta della complessiva somma di € 25.402,06= o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà nel corso del giudizio;
- condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di impugnazione.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis :
- rigettare l'appello proposto dalla Parte_1
(CF: ), in persona del Liquidatore e Legale
[...] P.IVA_1
Rappresentante p.t., sig. in quanto inammissibile, improponibile e, Parte_2 comunque infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2024 e qui riproposte;
-confermare la sentenza n.728/2024 emessa dal Tribunale di TE e pubblicata in data
27.06.2024;
-condannare la società appellante alle spese del doppio grado di giudizio.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza - resa all'esito del giudizio di primo grado n. 1143/2017 R.G.C. promosso dall'A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. quest'ultimo anche in proprio, nonché dal Controparte_1
Sig. , quale dirigente responsabile della stessa A.S.D., con atto di CP_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2016 del 28.12.2016 emesso dal Tribunale di TE (con il quale era stato loro ingiunto il pagamento dell'importo di € 25.402,06 oltre spese ed interessi in favore della Parte_1
, del quale avevano chiesto, dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza
[...] dell'azione monitoria, la revoca poiché ritenuto illegittimo, inefficace, nullo ed invalido, in ogni caso chiedendo il rigetto della domanda di pagamento ex adverso proposta; giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta opposta domandando il rigetto dell'opposizione- il Tribunale di TE così statuiva: “
1. Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, l'opposizione e, per l'effetto, 2. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3.
Condanna parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte attrice opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 145,50 esborsi ed euro
2.540,00 per compensi professionali al difensore, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CNPA come per legge dovuti.”.
1.1 Gli opponenti, a sostegno dell'opposizione avevano premesso che:
- la aveva ottenuto, con atto Parte_1 pubblico amministrativo del 18.2.2014, la gestione, da parte del di alcuni CP_3 impianti sportivi siti in Colle Sciarra di Atri per la durata di 25 anni a partire dal 1.01.2014;
- con ricorso del 26.9.2016 la Pt_1 Parte_1 aveva chiesto al Tribunale di TE di ingiungere loro il pagamento della somma di €
25.402,06 sulla scorta di alcune fatture emesse per l'utilizzo da parte della A.S.D. Scuola
Pallacanestro Atri delle strutture sportive affidate alla gestione della C.T.I. e non saldate;
- il ricorso il ricorso era stato accolto dal Tribunale di TE con decreto del 28.12.2016
n. 1726/16.
Ciò premesso, avevano: - contestato il contenuto delle fatture, in quanto generico ed indeterminato (privo di indicazione dei giorni e delle ore di utilizzo degli impianti sportivi da parte della A.S.D.); - sostenuto che le ore e i giorni di utilizzo degli impianti sportivi neanche potevano ricavarsi dalle richieste effettuate dall'A.S.D alla C.T.I., anch'esse prive di indicazione delle ore e dei giorni effettivi di utilizzo;
- denunciato l'indebita applicazione dell'IVA al 22% in quanto applicata su un'aliquota oraria già tassata ab origine;
- dedotto che, in ogni caso, erano state saldate alcune delle fatture emesse dalla C.T.I. per un importo totale di € 3.301,00 e non, come sosteneva la C.T.I., per il solo importo di € 1.100,00; - eccepito la mancanza di legittimazione attiva della C.T.I. che, con il pagamento delle fatture, avrebbe ricevuto un ingiustificato arricchimento, in quanto, in contrasto con la convenzione stipulata con il la C.T.I. non aveva mai proceduto alla voltura delle utenze CP_3 dei locali sportivi e, pertanto, non aveva pagato le stesse che, invero, erano rimaste a carico del rilevando inoltre che la C.T.I. non aveva mai assunto personale per la CP_3 gestione del servizio ordinario di custodia dell'impianto sportivo come, invece, era previsto in forza degli obblighi contrattuali assunti dalla con la convenzione stipulata tra Pt_1 quest'ultima ed il (inadempienze in ragione delle quali il CP_3 CP_3 aveva proceduto alla revoca alla C.T.I. della concessione per la gestione del sito sportivo in discorso); - dedotto la mancanza di legittimazione passiva, ex art. 38 c.c., sia di
[...] he di in quanto l'opposta non aveva dato prova della loro concreta CP_1 CP_2 attività all'interno dell'A.S.D. non essendo sufficiente l'indicazione del loro ruolo formale rivestito nella stessa.
1.3 Si costituiva in giudizio la Parte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.4 Il Tribunale accoglieva l'opposizione.
In primo luogo, respingeva l'eccezione di illegittimità del decreto ingiuntivo ritenendo, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, l'idoneità delle fatture commerciali a fondare l'emissione del provvedimento monitorio.
Riteneva inoltre la correttezza degli importi indicati nelle fatture (quantomeno nella sorte capitale), atteso che detti importi risultavano in linea sia con le tariffe pattuite tra la C.T.I. ed il sia con le ore di utilizzo degli impianti che erano state indicate nelle CP_3 richieste dei locali sportivi effettuate dall'A.S.D. e che erano state allegate per ciascuna fattura.
Riscontrava, altresì, che l'importo totale dei pagamenti parziali effettuati dall'A.S.D. a titolo di saldo o acconto su alcune fatture era pari ad € 3.301,00 così come rilevabile dai bonifici in atti.
Riteneva, tuttavia, che la C.T.I. avesse errato nel calcolo del credito avendo indebitamente applicato l'IVA al 22%, che invece non doveva essere applicata in aggiunta agli importi convenzionali.
A tale conclusione giungeva sia attraverso la testimonianza dell'allora sindaco firmatario della convenzione sia sulla base della giurisprudenza di legittimità, la quale pone l'onere della prova dell'inclusione dell'IVA nel corrispettivo concordato, per la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in capo al creditore che agisce per il relativo pagamento.
Riteneva infine che le spese di lite dovessero seguire la soccombenza con applicazione dei valori minimi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1
chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi
[...] di gravame: 1) Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia su una questione dirimente per la soluzione del caso concreto. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) Erronea esclusione dell'applicazione dell'IVA al 22% per errata valutazione delle emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; 3) Spese legali - violazione e falsa applicazione art. 91 e 92 c.p.c.; errata ed eccessiva quantificazione delle stesse.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello si è costituito il Sig. in Controparte_1 proprio e quale rappresentante legale della A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri nonché il Sig.
ed hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile, CP_2 improponibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio nei confronti della società appellante.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del 9.01.2025 (svolta in relazione all'udienza, sostituita con il deposito di note, del 7.01.2025), il Collegio, accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (avanzata dall'appellante), ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., alla udienza del 16.9.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le proprie conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 16.9.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 18.09.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante denuncia che il primo giudice non si è pronunciato su una questione dirimente per la soluzione della controversia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, deduce che, una volta che aveva riconosciuto l'utilizzo degli impianti sportivi da parte della A.S.D. nonché la correttezza degli importi fatturati dalla C.T.I., il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda formulata in via subordinata dalla stessa società nella propria comparsa di costituzione e risposta, rideterminare le somme oggetto del decreto ingiuntivo e non solo limitarsi alla revoca dello stesso.
Evidenzia che in sede di comparsa di costituzione e risposta, in via subordinata, la C.T.I. aveva chiesto la condanna della ASD al pagamento di una somma minore eventualmente riscontrata nel corso del giudizio.
Censura la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto che la A.S.D. aveva saldato alcune fatture per l'importo di € 3.301,00, rilevando una differenza pari ad € 2.201,00 rispetto alla somma di € 1.100,00 già riconosciuta come saldata e, quindi, già scorporata dalla
[...]
che tale somma era relativa a pagamenti riferibili a fatture pregresse, non CP_4 oggetto del decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo, sostiene che il Tribunale avrebbe comunque potuto condannare gli odierni appellati al pagamento della somma di € 23.201,06 ossia la somma indicata nel decreto ingiuntivo di € 25.402,06 con detrazione dell'importo di € 2.201,00.
Con riferimento all'IVA sostiene che l'importo totale dell'IVA indicato nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, pari ad € 4.580,70, ben avrebbe potuto essere detratta dall'importo di € 23.201,06, con condanna degli ingiunti al pagamento del residuo importo di € 18.620,00.
5.2. Rileva il Collegio che il primo giudice ha riconosciuto che gli importi indicati nelle fatture emesse dalla C.T.I. erano corretti almeno nella loro sorte capitale, corrispondendo alle tariffe previste dalla convenzione intercorsa tra la C.T.I. ed il seppur maggiorate CP_3 dell'IVA.
Tale accertamento non risulta essere oggetto di impugnazione incidentale, sicché lo stesso non può essere rimesso in discussione in questa sede.
Ciò che deve essere verificata in questo grado di giudizio è la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale, il quale ha solo revocato in toto il decreto ingiuntivo, pur riconoscendo, come detto, la fondatezza, quanto meno, del credito azionato in via monitoria.
Al riguardo -premesso che nella specie l'opposta all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado aveva chiesto, in via subordinata, la rideterminazione della somma indicata nel decreto ingiuntivo (ove fosse stata riconosciuta come fondata la propria richiesta di pagamento per un minor importo rispetto alla somma indicata in decreto), richiesta confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni finali- si rileva, ad ogni modo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, sicché, qualora il giudice ritenga fondati solo alcuni motivi di opposizione, pur dovendo revocare "in toto" il decreto opposto, deve poi statuire in ordine al pagamento di eventuali importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all'originario provvedimento monitorio, non essendo necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria (vedi tra le altre Cass. 14486/2019).
5.3. Occorre pertanto in questa sede quantificare la somma minore spettante alla odierna appellante e procedere a pronunciare la relativa condanna.
Il primo giudice ha ritenuto fondati i motivi di opposizione relativi all'avvenuta corresponsione dell'importo di € 3.301,00 da detrarre (quanto all'importo di € 2.201,00) dall'importo totale oggetto di ingiunzione ed alla non debenza dell'IVA per essere le tariffe applicate già comprensive dell'IVA.
La questione relativa alla debenza o meno dell'IVA verrà affrontata in sede di disamina del secondo motivo di appello, mentre la censura riguardante il riconoscimento della corresponsione dell'importo di € 3.301,00 va subito esaminata in quanto svolta con il primo motivo di gravame.
5.4. A tale ultimo riguardo va precisato che la corresponsione di parte di tale importo (€
1.100,00) è stata riconosciuta dalla stessa parte appellante, sicché la contestazione riguarda in modo specifico l'importo di € 2.201,00, che secondo la società appellante riguarderebbe il pagamento di fatture pregresse non rientranti nell'oggetto del procedimento monitorio.
Ciò detto si rileva che nella impugnata sentenza il primo giudice ha specificato: “Risulta parimenti corretto l'importo di euro 3.301,00 versato dall'ASD attrice opponente a saldo o acconto di alcune delle fatture azionate in monitorio, segnatamente fattura n. 13 del
7.09.2015, fattura n.14 del 14.09.2015, fattura n. 26 dell'1.10.2015, fattura n.27, fattura n.
36 dell'1.12.2015; atteso che lo stesso può agevolmente ricavarsi dalle copie dei bonifici versati in atti e tutti riferiti alle predette fatture, come da causali in essi specificate.”
Il rilievo del primo giudice si rivela corretto.
Nel dettaglio, in primo grado, gli opponenti avevano allegato alcune copie delle ricevute dei bonifici effettuati dall'A.S.D. in favore della C.T.I. le cui causali nonché i relativi importi qui si riportano: 1) “SALDO FATTURA N. 13 DEL 07.09.2015” – € 36,60
2) “SALDO FATTURA N.14 DEL 14.09.2015” – € 73,20
3) “ACCONTO FATTURA N. 26 DEL 01.10.2015” – € 990,20
4) “ACCONTO FATTURA 27 2015” - € 1.100,00
5) “ACCONTO FATTURA N. 36 2015 del 01.12.2015” – € 1.100,00
Tutti bonifici sopra riportati fanno specifico riferimento a fatture emesse dalla C.T.I. che sono state oggetto del decreto ingiuntivo.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo del 26.9.2016, infatti, la C.T.I. affermava: “A seguito della fruizione degli impianti (palazzetto dello sport e campo di calcio a 5 scoperto) da parte degli associati e soci della A. dal mese di settembre 2015 al mese Controparte_5 di giugno 2016, la Concessionaria emetteva e trasmetteva a quest'ultima le fatture n. 13 del
7.09.2015 di € 36,60=, n. 14 del 14.09.2015 di € 73,20=, n. 26 del 1°.10.2015 di € 1.127,28=,
n. 27 del 4.11.2015 di € 3.129,30=, n. 36 del 1°.12.2015 di € 2.745,00=…”
Pur dovendosi evidenziare che il bonifico relativo alla fattura n. 26 del 1.10.2015 non ha saldato totalmente la fattura relativa che è pari ad € 1.127,28 e che le fatture n. 27 e 36 del
2015 sono solo state pagate in acconto, risulta, ad ogni modo, infondata la tesi dell'appellante circa la non afferenza dell'importo di € 2.201,00 alle fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
6. Infondato si rivela il secondo motivo di gravame.
6.1. Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la non applicabilità dell'IVA al 22%.
Evidenzia che la convenzione approvata con delibera di Giunta n. 197/2013 non specifica se le tariffe siano al lordo o al netto e che, in assenza di tale specificazione, i prezzi debbono intendersi al netto dell'IVA.
Argomenta, inoltre, che trattandosi di prestazioni di servizi rese da un'impresa commerciale, in assenza di qualsiasi specificazione, i prezzi debbono comunque essere oggetto di applicazione dell'IVA proprio in quanto riguardanti prestazione di servizi.
Evidenzia anche che l'A.S.D. ha ricevuto, registrato e detratto l'IVA dalle fatture senza mai contestarle.
Sottolinea, infine, che la convenzione è stata approvata con delibera della giunta comunale e, pertanto, le è stata imposta, sicché le clausole dubbie dovrebbero comunque essere interpretate in senso a lei favorevole.
Ad ogni modo, in via subordinata, l'appellante chiede, qualora questa Corte non riconoscesse l'IVA come dovuta, la condanna solidale della A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri nonché di e , quest'ultimi anche ex art. 38 c.c., al Controparte_1 CP_2 pagamento in via solidale della minor somma di € 20.821,36, ossia la sorte capitale al netto dell'IVA.
6.2. Rileva il Collegio come la Corte di cassazione abbia avuto occasione di precisare (Cass.
1612/2022) che la prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento.
Ad ogni modo, dalle testimonianze rese nel corso del primo grado emerge che i prezzi indicati nel tariffario ed applicati dalla C.T.I. si dovevano intendere IVA inclusa.
Rispondendo al capitolo n. 4 di parte attrice: “Vero che le tariffe orarie di cui alla tabella allegata alla convenzione del 18.02.2014 tra il Comune di Atri e il CTI erano state pattuite al lordo di Iva”, l'Arch. , all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio urbanistico del Persona_1
Comune di Atri, ha dichiarato: “nella convenzione non è specificato, ma trattandosi di tariffa doveva essere comprensivo di iva, per quanto mi consta. Preciso che la convenzione è stata predisposta dal mio ufficio e io l'ho sottoscritta”.
Il Sig. , sempre rispondendo al capitolo n. 4, ha dichiarato: “Mi risulta Testimone_1 che l'importo tariffario orario era al lordo dell'Iva. Frequentavo la struttura anche come utente degli impianti di tennis, il cui utilizzo lo pagavo al lordo dell'iva”.
Di particolare rilievo è poi la testimonianza dell'allora sindaco di Atri, Sig. Testimone_2 che interrogato sul capitolo n. 4, ha affermato “è vera la circostanza, aggiungo che tutte le tariffe comunali sono IVA compresa, dunque, che io ricordi anche quella che mi si mostra”.
Da quest'ultima testimonianza emerge anche che presso il Comune di Atri vi fosse la prassi di indicare nei tariffari comunali i prezzi comprensivi di IVA.
Alla luce di quanto esposto, si deve ritenere che i prezzi riportati nel tariffario allegato alla delibera di Giunta n. 197/2013 del non contenendo alcuna indicazione, CP_3 debbano essere interpretati come comprensivi dell'IVA.
7. L'ultimo motivo di gravame deve ritenersi assorbito.
7.1. Invero il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. 11423/2016)
8. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'appello proposto deve essere parzialmente accolto.
8.1. In particolare, gli appellati debbono essere condannati al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'appellante, dell'importo di € 18.620,00 cui si perviene scorporando dal complessivo importo ingiunto dapprima l'acconto di € 2.201,00 e poi scorporando l'IVA
(applicata al 22%).
8.2. Sebbene gli appellati e non abbiano riproposto in questa sede CP_1 CP_2
l'eccezione di difetto della loro legittimazione passiva (eccezione che deve, pertanto, ritenersi rinunciata), si rileva che la condanna trova fondamento nella previsione di cui all'art. 38 c.c. risultando dagli atti di causa che entrambi hanno agito in nome e per conto della società in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa.
8.3. Sull'importo sopra indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di messa in mora (26.07.2016) al saldo.
9. venendo al regolamento delle spese di lite si rileva che a fronte del ridimensionamento della pretesa creditoria sussistono i presupposti per compensare le spese di lite del primo e secondo grado nella misura del 30% e per condannare gli appellati, in solido, al pagamento del residuo 70% dele spese del grado liquidate nell'intero come da dispositivo ex D.M.
147/2022 con applicazione dei parametri medi con riduzione per il presente grado nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione stante lo svolgimento di apposita udienza dedicata dalla trattazione dell'istanza di inibitoria e mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, NN gli appellati A.S.D. Scuola Pallacanestro Atri, in persona del suo legale rappresentante, e , al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro ed in favore della società appellante, dell'importo di €
18.620,54, oltre agli interessi nella misura legale dal 26.07.2016 al saldo;
2) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura del 30%
e NN gli appellati al pagamento, in solido tra loro ed in favore della società appellante, dei residui 70% delle spese liquidate nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.077,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 5.270,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 4.888,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.09.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(Dott.ssa Carla Ciofani) (Dott.ssa Nicoletta Orlandi)