TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 863/2024 R.G. tra c.f. ed iscr. al Reg. Imp. n. con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma (Rm), Via Rionero n. 6, in persona del l.r.p.t. Liquidatore dell'impresa Sig. Parte_2
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa, giusta procura redatta in foglio
[...] separato da intendersi allegato e parte integrante dell'atto di citazione dall' Avv. Emanuela Di
Paolo, c.f. , con studio in Civitavecchia (Rm), Via Buonarroti n. 30, C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
e
(c.f. ) e il (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi giusta procura in atti posta a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Marco
Giontella (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del C.F._4 nominato difensore sito in Roma, Via Cardinal De Luca n. 10
- CONVENUTI – nonchè
Avv. Rosario Mattana c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.F._5
Letizia Mattana (Cod. Fisc. - PEC: C.F._6
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1 quest'ultima in Civitavecchia al Viale Baccelli n. 14, come da procura in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONVENUTO -
e c.f. e p.i. in persona del Presidente in carica l.r.p.t., con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma (Rm), Via Montello n. 20, 000195; contumace
- CONVENUTO - nonchè
c.f. in persona del Curatore Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Claudio Magnanti, contumace
- CONVENUTO -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo IB adito, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata (datata 04/07/2023, pronunciata nel procedimento n. 321/2017 RGE, dal IB di Civitavecchia, in persona della Dott.ssa
Alessandra Dominici, a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data e comunicata alle parti con pec del 05/07/2023) recependo le motivazioni del presente atto, per l'effetto sospendere la procedura esecutiva, disponendo nuova perizia anche ai fini della rideterminazione della divisioni in lotti -anziché vendita in lotto unico-
e del prezzo del compendio immobiliare. Con condanna alle spese per la fase sommaria, procedimento n. 321/17
RGE sub 1, invece compensate dal GE. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge”.
Per la parte opposta e CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo rigetto della proposta istanza di sospensione, - in via principale, dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., poiché tardiva;
- in subordine, rigettare l'anzidetta opposizione perché infondata nel merito - in ogni caso, condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., al pagamento a favore dei creditori procedenti dell'importo di
Euro 20.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le IB adito riterrà di ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, di entrambe le fasi, dal cui pagamento non può essere esonerata parte debitrice”.
2 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per la parte opposta Avv. Rosario Mattana:
“Rigettare tutte le richieste formulate dall'opponente attrice, in particolare quella afferente il rinnovo della perizia, la rideterminazione della divisione del compendio pignorato in più lotti e del suo prezzo siccome tardive, inammissibili, improponibili e prive di fondamento. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2024 la conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo IB , il l'Avv. CP_5 CP_1 Controparte_3
Rosario Mattana e la in persona del Curatore Controparte_4
Avv. Claudio Magnanti per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.
Esponeva la Società opponente di aver proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 25/07/2023 avverso l'ordinanza emessa in data 04/07/2023, nella procedura esecutiva n. 321/17 RGE di questo IB, eccependo:
a) la mancata corrispondenza del bene pignorato a quello effettivamente venduto;
b) la violazione del principio dell'immutabilita' delle condizioni della vendita forzata e la dannosità per il debitore dell'accorpamento degli iniziali quattro lotti in uno unico, sia sotto il profilo del potenziale mancato raggiungimento del massimo “ricavo” possibile dalla vendita, sia per il mutamento che potrebbe determinare confusione per i potenziali offerenti e costituire quindi un deterrente;
3) il rischio di antieconomicita' della procedura esecutiva e di danno per la societa' esecutata in virtù dell'eccessiva differenza tra valore iniziale dei beni, prezzo attuale e ricavo potenziale.
4) l'avvio del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, relativamente all'intervento di realizzazione della
“Darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere” del I stralcio funzionale del I lotto del
Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale comunicato a mezzo PEC del 04/08/2021 alla Parte_3 ed avente ad oggetto alcuni dei beni pignorati.
[...]
Rilevava l'opponente che il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione ma aveva revocato l'esperimento di vendita previsto in data 8.3.2024 ed assegnato
3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
il termine di giorni 60 per l'introduzione della fase di merito onerando il professionista delegato di appurare gli sviluppi dei proc. nn. 1286/2013 e 622/2014 RG, nonché di verificare la permanenza dell'efficacia del sequestro penale disposto sul fondo censito al foglio 735, part. 852
e di acquisire visura ipocatastale aggiornata relativa al compendio immobiliare pignorato.
Concludeva evidenziando che la fase di merito veniva introdotta anche per “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire
l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
Si sono costituiti in giudizio la Sig.ra e il Sig. eccependo la tardività CP_1 CP_2 della opposizione e la sua infondatezza.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Rosario Mattana chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Non si sono costituiti in giudizio il e la Curatela del Fallimento n. Controparte_3
927/2017 di cui deve dichiararsi la contumacia. CP_4
Con provvedimento del 19 settembre 2024 la causa era rinviata all'udienza, da tenersi con modalità cartolare, del 9 maggio 2025 per la decisione ed a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2023.
L'opposizione ha ad oggetto l'ordinanza del 4 luglio 2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la precedente ordinanza di sospensione della procedura, disponendo la vendita del compendio pignorato in un unico lotto al prezzo base di Euro 1.708.500,00 ed onerando il
Professionista delegato di redigere nuovo avviso di vendita “contenente descrizione specifica del tipo di compendio posto in vendita, del valore allo stesso attribuito in relazione alla capacità edificatoria, della riduzione della consistenza materiale del bene con la conseguente permanenza della totalità dei diritti edificatori come indicati nella tabella approvata dal il 2.2.2006 allegando oltre alla perizia di stima e i relativi allegati anche 1) CP_3 verbale di delimitazione n 68 del 17.12.2015 della Capitaneria di porto di Roma;
2) tabella approvata dal
il 2.2.2006”. CP_3
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della opposizione proposta da e perché formulata in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., CP_1 CP_5 in data 25 luglio 2023, mentre il provvedimento è stato depositato nel fascicolo telematico in data
4 luglio 2023.
4 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eccezione è infondata in quanto il provvedimento, adottato fuori udienza, risulta comunicato alla parte opponente in data 5 luglio 2023. Il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del provvedimento e non dal suo deposito nel fascicolo telematico.
Nel proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Giudice dell'esecuzione la società opponente ha chiesto: “previa sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti …. revocare, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata recependo le motivazioni del presente atto, disponendo nuova perizia come da precedente ordinanza del
28/06/2023 e rideterminando la divisioni in lotti ed il prezzo del compendio immobiliare”.
In primo luogo occorre qualificare la domanda.
L'ordinanza impugnata ha il seguente contenuto:
“Il considerato che il compendio pignorato in parte risulta acquisito alla proprietà del demanio prima Pt_4 della trascrizione del pignoramento e che tale circostanza non emerge dalla perizia allegata e dalla documentazione pubblicata;
considerato che
alla luce della previsione di cui all'art 8 dello Statuto Consortile, pubblicato unitamente alla perizia di stima del 2.11.2019, emerge che l'eventuale esproprio o erosione di terreno non avrebbe modificato la quota di diritti edificatori della società consorziata attribuiti al in forza di PRG regolarmente CP_3 approvato;
considerato che
la quota complessiva dei diritti edificatori spettanti alla risulta Parte_5 dalla tabella approvata dal consorzio il 2.2.2006;
ritenuto che
l'identificazione unitaria della capacità edificatoria
e il ridotto valore di mercato del compendio all'esito dei tentativi andati deserti, fa preferire la vendita in un lotto unico;
ritenuto, invece, che l'imminente scadenza del non giustifica una revisione della perizia di stima, in CP_3 quanto circostanza che emerge dallo statuto già pubblicato e allegato alla perizia del 2.11.2019 e considerato che è oggettivamente poco probabile la mancata prosecuzione dello stesso, non essendo stato ancora tratto profitto dall'investimento posto in essere dai consorziati;
ritenuto che
le circostanze dedotte dalla società esecutata non giustifichino una revisione della perizia ma soltanto un'integrazione descrittiva dell'avviso di vendita, con necessità di rinviare l'esperimento fissato il 14.7.2023
PQM
RE melius perpensa REVOCA l'ordinanza emessa il 28.6.2023 REVOCA l'esperimento di vendita fissato il
14.7.2023 A parziale modifica dell'ordinanza del 29.11.2019 DISPONE che il compendio pignorato venga posto in vendita quale LOTTO UNICO al prezzo di € 1.708.500,00 (somma dei prezzi base dei tre lotti già messi in vendita) DISPONE che il delegato provveda a redigere nuovo avviso di vendita contenente descrizione specifica del tipo di compendio posto in vendita, del valore allo stesso attribuito in relazione alla capacità edificatoria, della riduzione della consistenza materiale del bene con la conseguente permanenza della totalità dei diritti edificatori come indicati nella tabella approvata dal consorzio il 2.2.2006 allegando oltre alla perizia di
5 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
stima e i relativi allegati anche 1) verbale di delimitazione n 68 del 17.12.2015 della Capitaneria di Porto di
Roma; 2) tabella approvata dal il 2.2.2006” CP_3
Con l'opposizione la ha eccepito: Parte_1
a) L
a violazione del principio in base al quale l'oggetto della vendita deve coincidere esattamente con l'oggetto del pignoramento in quanto nel caso in esame il bene messo in vendita con l'ordinanza impugnata non corrisponde al bene pignorato in quanto l'erosione di alcune parti delle aree oggetto di vendita e la conseguente acquisizione parziale al demanio ha modificato la consistenza del bene;
b) p rincipio dell'immutabilità delle condizioni della vendita forzata, riunione dei lotti in lotto unico. la violazione del principio per cui le modalità prestabilite nel provvedimento iniziale, salvo errori, dovrebbero essere ferme e rimanere immutate nel tempo;
c) r ischio di antieconomicità della procedura esecutiva e di danno per la societa' esecutata – eccessiva differenza tra valore iniziale dei beni, prezzo attuale e ricavo potenziale;
la sussistenza di un “danno” per il debitore nell'accorpamento degli iniziali quattro lotti in uno unico, sia sotto il profilo del potenziale mancato raggiungimento del massimo
“ricavo” possibile dalla vendita, sia per il mutamento che potrebbe determinare confusione per i potenziali offerenti e costituire quindi un deterrente;
d) e sproprio dei beni sottoposti ad esecuzione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale - fatto nuovo e non considerato in perizia e negli atti successivi in quanto l'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a mezzo PEC del 04/08/2021, comunicava alla l'avvio del procedimento diretto all'imposizione Parte_3 del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, relativamente all'intervento di realizzazione della “Darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere” del I stralcio funzionale del I lotto del Nuovo Porto Commerciale di
Fiumicino; in base a tale comunicazione, una quota parte delle particelle 237, 852 e 923
(foglio 735), di proprietà della è soggetta a vincolo espropriativo Parte_3 per pubblica utilità, agli esiti finali della Conferenza dei Servizi relativa al progetto
6 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
definitivo della nuova darsena e della viabilità di accesso al cantiere del Nuovo Porto
Commerciale di Fiumicino.
L'opposizione deve, quindi, essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
La parte opponente nella introduzione del giudizio di merito ha poi chiesto di “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
3. Le ragioni della decisione
I motivi di opposizione sono infondati, in larga parte per le ragioni già illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento del 7 febbraio 2024 con il quale è stata rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c.
In relazione al motivo di opposizione sopra riportato sub a) deve osservarsi che non vi è nel sistema dell'espropriazione forzata un principio secondo il quale deve essere posto in vendita in sede esecutiva l'intero bene pignorato in quanto l'univo vincolo per il Giudice dell'esecuzione è quello di mettere in vendita, in tutto o in parte, unicamente i beni pignorati non essendo ammissibile, ovviamente, la vendita di beni non pignorati;
laddove fenomeni naturali, come nel caso in esame, o atti giuridici riducano la possibilità di alienare i beni pignorati il Giudice dell'esecuzione può ben limitare l'ordinanza di vendita ai beni residui.
Quanto al rischio paventato dall'opponente (proposizione di opposizione dal terzo aggiudicatario per possibile acquisto “aliud pro alio”) deve osservarsi che il debitore non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a farlo valere perché gli effetti negativi si potrebbero verificare unicamente ai danni del creditore procedente che ha chiesto la vendita e che potrebbe, eventualmente, rispondere della vendita di un bene diverso da quello descritto nell'ordinanza di vendita.
Pertanto è solo il creditore procedente ad avere interesse a far valere tale vizio non essendoci un interesse generico del debitore a far valere vizi della procedura se non dimostrando quale sia il concreto danno da lui subito a causa di tale vizio. L'opponente deve infatti allegare e precisare quale sia il pregiudizio subito in conseguenza dell'atto invalido o inopportuno e quale sia il risultato utile e concreto che intenda conseguire con l'intervento del giudice considerato che esso non è sussistente in re ipsa, in quanto non consiste nell'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 10 giugno 2005 n.
12326).
7 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Peraltro, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, il rischio “è scongiurabile mediante la descrizione nell'avviso di vendita e la pubblicità della documentazione sulla effettiva consistenza del compendio pignorato, inferiore a quella inizialmente prospettata a causa di inevitabili fenomeni di erosione e della conseguente attrazione delle particelle erose al demanio marittimo (pacificamente non incidente sul valore di stima, risultando inalterata la capacità edificatoria dei terreni)”.
Anche il motivo di opposizione sub b) è infondato in quanto non esiste nel sistema delle esecuzioni forzate un “principio di immutabilità delle condizioni della vendita forzata” poiché come rilevato dal Giudice dell'esecuzione “il giudice dell'esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto delle disposizioni "minime" cogenti ovvero - ove la legge stessa non disponga diversamente - coniando le regole particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio” (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022,
n.18421), con l'ovvio limite rappresentato dal divieto di disporre contra legem, talché nel caso di specie nulla impediva al GE, nell'esercizio delle sue prerogative discrezionali, di rimodulare il programma liquidatorio mediante la formazione di un unico lotto, avuto riguardo anche all'identificazione unitaria della capacità edificatoria e al ridotto valore di mercato del compendio all'esito dei tentativi di vendita andati deserti”; nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione ha unificato i beni in un unico lotto determinando il prezzo d'asta individuato sulla scorta della sommatoria dei prezzi base dei singoli lotti già posti in vendita.
Con riferimento al motivo sub c) deve evidenziarsi, come sopra chiarito, che il prezzo di vendita
è stato fissato dal giudice sulla base dei prezzi base a cui erano pervenuti i singoli lotti all'esito di esperimenti di vendita con esito negativo (cfr. per l'elencazione dei cinque esperimenti negativi relazione del professionista delegato del 6 aprile 2022 allegato 6 alla comparsa di Per_1 risposta) cosicché nessuna contestazione può muoversi alla determinazione del prezzo considerato che il disposto dell'art. 586 c.p.c. si riferisce all'ipotesi, particolare, in cui la riduzione del prezzo sia intervenuta per fattori diversi da quella, che può essere fisiologica nelle procedure esecutive, conseguente agli esiti negativi dei precedenti esperimenti di vendita e che, come rilevato dal Giudice dell'esecuzione, “ il ribasso – anche consistente – del prezzo stabilito per l'esperimento di vendita rispetto al valore di stima non costituisce di per sé una ragione sufficiente per impedire la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dell'attivo, nella misura in cui, come nel caso di specie, la somma ricavabile dalla vendita si presenterebbe comunque idonea a soddisfare seppur parzialmente il credito per cui si procede, sicché non si apprezzano i presupposti per la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164-bis disp. att.
c.p.c.”.
8 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con riferimento al motivo sopra indicato sub d) oltre ad osservarsi che, anche in questo caso, il debitore non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a farlo valere perché gli effetti negativi della vendita di un bene che potrebbe essere espropriato o confiscato si potrebbero verificare unicamente ai danni del creditore procedente che ha chiesto la vendita e che potrebbe, eventualmente, rispondere della vendita di un bene poi sottratto all'aggiudicatario, deve condividersi quanto affermato dal Giudice dell'Esecuzione che ha rilevato come, “pur non ostando alla vendita, la pendenza di un procedimento preordinato all'esproprio costituisce senz'altro una circostanza di cui la platea degli offerenti debba essere compiutamente informata, traducendosi nell'apposizione di un vincolo ablativo” ed ha disposto che l'avviso di vendita sia essere integrato “con una dettagliata informativa sulla pendenza del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione della viabilità di accesso al cantiere del nuovo porto commerciale di Fiumicino sulle particelle 237, 852 e 923 (foglio 57), come da determinazione prot. n. 9706 dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale comunicata il 4.8.2021 e da determinazione della medesima
Autorità dell'11.4.2023, recante restrizione del vincolo a una porzione delle particelle 237 e 923” e dandosi conto “anche del sequestro penale eseguito dall'autorità giudiziaria sulla part. 852”.
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
4. Spese e domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In primo luogo deve esaminarsi la richiesta della opponente di “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
La richiesta è palesemente infondata in quanto nell'atto di opposizione dinanzi al G.e. la società opponente aveva chiesto ha chiesto: “previa sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti …. revocare, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata recependo le motivazioni del presente atto, disponendo nuova perizia come da precedente ordinanza del
28/06/2023 e rideterminando la divisioni in lotti ed il prezzo del compendio immobiliare”.
Pertanto non è esatto quanto indicato dalla difesa della società opponente nell'atto introduttivo di questo giudizio di merito.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dai convenuti e CP_1 CP_2 deve essere rigettata in quanto il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, pur respingendo la richiesta di provvedimenti indilazionabili ha apportato delle modifiche all'ordinanza di delega.
9 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per lo stesso motivo deve confermarsi il provvedimento di compensazione delle spese della fase cautelare in quanto il rigetto della richiesta di adozione della sospensione e la modifica contestuale dell'ordinanza di vendita per ragioni connesse ai motivi di opposizione comporta una sorta di soccombenza reciproca.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza, in quanto l'introduzione della fase di merito con la riproposizione dei motivi di opposizione ha comportato lo svolgimento di una fase processuale che si è conclusa con il rigetto della opposizione e con la soccombenza della parte che aveva provveduto ad introdurla, e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (indeterminabile - complessità media considerato che non si contesta il diritto ad agire esecutivamente ma la validità di un atto del giudice) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
PQM
Il IB di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
863/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia del e della Curatela del Fallimento n. 927/2017 Controparte_3
CP_4
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute da e da che si liquidano in euro 10.860 oltre rimborso CP_1 CP_2 spese generali, IVA e CPA e dall' Avv. Rosario Mattana che si liquidano in euro 10.860 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Civitavecchia 26 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il IB, nella persona del Giudice dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 863/2024 R.G. tra c.f. ed iscr. al Reg. Imp. n. con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma (Rm), Via Rionero n. 6, in persona del l.r.p.t. Liquidatore dell'impresa Sig. Parte_2
, nato a [...], il [...], rappresentata e difesa, giusta procura redatta in foglio
[...] separato da intendersi allegato e parte integrante dell'atto di citazione dall' Avv. Emanuela Di
Paolo, c.f. , con studio in Civitavecchia (Rm), Via Buonarroti n. 30, C.F._1 presso la quale ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
e
(c.f. ) e il (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi giusta procura in atti posta a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Marco
Giontella (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo Studio del C.F._4 nominato difensore sito in Roma, Via Cardinal De Luca n. 10
- CONVENUTI – nonchè
Avv. Rosario Mattana c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.F._5
Letizia Mattana (Cod. Fisc. - PEC: C.F._6
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Email_1 quest'ultima in Civitavecchia al Viale Baccelli n. 14, come da procura in atti TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- CONVENUTO -
e c.f. e p.i. in persona del Presidente in carica l.r.p.t., con Controparte_3 P.IVA_2 sede in Roma (Rm), Via Montello n. 20, 000195; contumace
- CONVENUTO - nonchè
c.f. in persona del Curatore Controparte_4 P.IVA_3
Avv. Claudio Magnanti, contumace
- CONVENUTO -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo IB adito, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata (datata 04/07/2023, pronunciata nel procedimento n. 321/2017 RGE, dal IB di Civitavecchia, in persona della Dott.ssa
Alessandra Dominici, a scioglimento della riserva assunta in udienza in pari data e comunicata alle parti con pec del 05/07/2023) recependo le motivazioni del presente atto, per l'effetto sospendere la procedura esecutiva, disponendo nuova perizia anche ai fini della rideterminazione della divisioni in lotti -anziché vendita in lotto unico-
e del prezzo del compendio immobiliare. Con condanna alle spese per la fase sommaria, procedimento n. 321/17
RGE sub 1, invece compensate dal GE. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge”.
Per la parte opposta e CP_1 CP_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo rigetto della proposta istanza di sospensione, - in via principale, dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., poiché tardiva;
- in subordine, rigettare l'anzidetta opposizione perché infondata nel merito - in ogni caso, condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c., al pagamento a favore dei creditori procedenti dell'importo di
Euro 20.000,00, ovvero dell'importo che codesto On. Le IB adito riterrà di ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, di entrambe le fasi, dal cui pagamento non può essere esonerata parte debitrice”.
2 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per la parte opposta Avv. Rosario Mattana:
“Rigettare tutte le richieste formulate dall'opponente attrice, in particolare quella afferente il rinnovo della perizia, la rideterminazione della divisione del compendio pignorato in più lotti e del suo prezzo siccome tardive, inammissibili, improponibili e prive di fondamento. Con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2024 la conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo IB , il l'Avv. CP_5 CP_1 Controparte_3
Rosario Mattana e la in persona del Curatore Controparte_4
Avv. Claudio Magnanti per sentir accogliere le conclusioni sopra riportate.
Esponeva la Società opponente di aver proposto opposizione agli atti esecutivi con ricorso depositato in data 25/07/2023 avverso l'ordinanza emessa in data 04/07/2023, nella procedura esecutiva n. 321/17 RGE di questo IB, eccependo:
a) la mancata corrispondenza del bene pignorato a quello effettivamente venduto;
b) la violazione del principio dell'immutabilita' delle condizioni della vendita forzata e la dannosità per il debitore dell'accorpamento degli iniziali quattro lotti in uno unico, sia sotto il profilo del potenziale mancato raggiungimento del massimo “ricavo” possibile dalla vendita, sia per il mutamento che potrebbe determinare confusione per i potenziali offerenti e costituire quindi un deterrente;
3) il rischio di antieconomicita' della procedura esecutiva e di danno per la societa' esecutata in virtù dell'eccessiva differenza tra valore iniziale dei beni, prezzo attuale e ricavo potenziale.
4) l'avvio del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, relativamente all'intervento di realizzazione della
“Darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere” del I stralcio funzionale del I lotto del
Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale comunicato a mezzo PEC del 04/08/2021 alla Parte_3 ed avente ad oggetto alcuni dei beni pignorati.
[...]
Rilevava l'opponente che il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione ma aveva revocato l'esperimento di vendita previsto in data 8.3.2024 ed assegnato
3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
il termine di giorni 60 per l'introduzione della fase di merito onerando il professionista delegato di appurare gli sviluppi dei proc. nn. 1286/2013 e 622/2014 RG, nonché di verificare la permanenza dell'efficacia del sequestro penale disposto sul fondo censito al foglio 735, part. 852
e di acquisire visura ipocatastale aggiornata relativa al compendio immobiliare pignorato.
Concludeva evidenziando che la fase di merito veniva introdotta anche per “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire
l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
Si sono costituiti in giudizio la Sig.ra e il Sig. eccependo la tardività CP_1 CP_2 della opposizione e la sua infondatezza.
Si è costituito in giudizio l'Avv. Rosario Mattana chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Non si sono costituiti in giudizio il e la Curatela del Fallimento n. Controparte_3
927/2017 di cui deve dichiararsi la contumacia. CP_4
Con provvedimento del 19 settembre 2024 la causa era rinviata all'udienza, da tenersi con modalità cartolare, del 9 maggio 2025 per la decisione ed a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'impugnazione dell'ordinanza del 4 luglio 2023.
L'opposizione ha ad oggetto l'ordinanza del 4 luglio 2023 con la quale il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la precedente ordinanza di sospensione della procedura, disponendo la vendita del compendio pignorato in un unico lotto al prezzo base di Euro 1.708.500,00 ed onerando il
Professionista delegato di redigere nuovo avviso di vendita “contenente descrizione specifica del tipo di compendio posto in vendita, del valore allo stesso attribuito in relazione alla capacità edificatoria, della riduzione della consistenza materiale del bene con la conseguente permanenza della totalità dei diritti edificatori come indicati nella tabella approvata dal il 2.2.2006 allegando oltre alla perizia di stima e i relativi allegati anche 1) CP_3 verbale di delimitazione n 68 del 17.12.2015 della Capitaneria di porto di Roma;
2) tabella approvata dal
il 2.2.2006”. CP_3
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della opposizione proposta da e perché formulata in violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., CP_1 CP_5 in data 25 luglio 2023, mentre il provvedimento è stato depositato nel fascicolo telematico in data
4 luglio 2023.
4 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'eccezione è infondata in quanto il provvedimento, adottato fuori udienza, risulta comunicato alla parte opponente in data 5 luglio 2023. Il termine per proporre opposizione decorre dalla comunicazione del provvedimento e non dal suo deposito nel fascicolo telematico.
Nel proporre opposizione agli atti esecutivi dinanzi al Giudice dell'esecuzione la società opponente ha chiesto: “previa sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti …. revocare, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata recependo le motivazioni del presente atto, disponendo nuova perizia come da precedente ordinanza del
28/06/2023 e rideterminando la divisioni in lotti ed il prezzo del compendio immobiliare”.
In primo luogo occorre qualificare la domanda.
L'ordinanza impugnata ha il seguente contenuto:
“Il considerato che il compendio pignorato in parte risulta acquisito alla proprietà del demanio prima Pt_4 della trascrizione del pignoramento e che tale circostanza non emerge dalla perizia allegata e dalla documentazione pubblicata;
considerato che
alla luce della previsione di cui all'art 8 dello Statuto Consortile, pubblicato unitamente alla perizia di stima del 2.11.2019, emerge che l'eventuale esproprio o erosione di terreno non avrebbe modificato la quota di diritti edificatori della società consorziata attribuiti al in forza di PRG regolarmente CP_3 approvato;
considerato che
la quota complessiva dei diritti edificatori spettanti alla risulta Parte_5 dalla tabella approvata dal consorzio il 2.2.2006;
ritenuto che
l'identificazione unitaria della capacità edificatoria
e il ridotto valore di mercato del compendio all'esito dei tentativi andati deserti, fa preferire la vendita in un lotto unico;
ritenuto, invece, che l'imminente scadenza del non giustifica una revisione della perizia di stima, in CP_3 quanto circostanza che emerge dallo statuto già pubblicato e allegato alla perizia del 2.11.2019 e considerato che è oggettivamente poco probabile la mancata prosecuzione dello stesso, non essendo stato ancora tratto profitto dall'investimento posto in essere dai consorziati;
ritenuto che
le circostanze dedotte dalla società esecutata non giustifichino una revisione della perizia ma soltanto un'integrazione descrittiva dell'avviso di vendita, con necessità di rinviare l'esperimento fissato il 14.7.2023
PQM
RE melius perpensa REVOCA l'ordinanza emessa il 28.6.2023 REVOCA l'esperimento di vendita fissato il
14.7.2023 A parziale modifica dell'ordinanza del 29.11.2019 DISPONE che il compendio pignorato venga posto in vendita quale LOTTO UNICO al prezzo di € 1.708.500,00 (somma dei prezzi base dei tre lotti già messi in vendita) DISPONE che il delegato provveda a redigere nuovo avviso di vendita contenente descrizione specifica del tipo di compendio posto in vendita, del valore allo stesso attribuito in relazione alla capacità edificatoria, della riduzione della consistenza materiale del bene con la conseguente permanenza della totalità dei diritti edificatori come indicati nella tabella approvata dal consorzio il 2.2.2006 allegando oltre alla perizia di
5 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
stima e i relativi allegati anche 1) verbale di delimitazione n 68 del 17.12.2015 della Capitaneria di Porto di
Roma; 2) tabella approvata dal il 2.2.2006” CP_3
Con l'opposizione la ha eccepito: Parte_1
a) L
a violazione del principio in base al quale l'oggetto della vendita deve coincidere esattamente con l'oggetto del pignoramento in quanto nel caso in esame il bene messo in vendita con l'ordinanza impugnata non corrisponde al bene pignorato in quanto l'erosione di alcune parti delle aree oggetto di vendita e la conseguente acquisizione parziale al demanio ha modificato la consistenza del bene;
b) p rincipio dell'immutabilità delle condizioni della vendita forzata, riunione dei lotti in lotto unico. la violazione del principio per cui le modalità prestabilite nel provvedimento iniziale, salvo errori, dovrebbero essere ferme e rimanere immutate nel tempo;
c) r ischio di antieconomicità della procedura esecutiva e di danno per la societa' esecutata – eccessiva differenza tra valore iniziale dei beni, prezzo attuale e ricavo potenziale;
la sussistenza di un “danno” per il debitore nell'accorpamento degli iniziali quattro lotti in uno unico, sia sotto il profilo del potenziale mancato raggiungimento del massimo
“ricavo” possibile dalla vendita, sia per il mutamento che potrebbe determinare confusione per i potenziali offerenti e costituire quindi un deterrente;
d) e sproprio dei beni sottoposti ad esecuzione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale - fatto nuovo e non considerato in perizia e negli atti successivi in quanto l'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, a mezzo PEC del 04/08/2021, comunicava alla l'avvio del procedimento diretto all'imposizione Parte_3 del vincolo preordinato all'esproprio per pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, relativamente all'intervento di realizzazione della “Darsena pescherecci e viabilità di accesso al cantiere” del I stralcio funzionale del I lotto del Nuovo Porto Commerciale di
Fiumicino; in base a tale comunicazione, una quota parte delle particelle 237, 852 e 923
(foglio 735), di proprietà della è soggetta a vincolo espropriativo Parte_3 per pubblica utilità, agli esiti finali della Conferenza dei Servizi relativa al progetto
6 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
definitivo della nuova darsena e della viabilità di accesso al cantiere del Nuovo Porto
Commerciale di Fiumicino.
L'opposizione deve, quindi, essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
La parte opponente nella introduzione del giudizio di merito ha poi chiesto di “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
3. Le ragioni della decisione
I motivi di opposizione sono infondati, in larga parte per le ragioni già illustrate dal Giudice dell'Esecuzione nel provvedimento del 7 febbraio 2024 con il quale è stata rigettata la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'art. 618 comma 2 c.p.c.
In relazione al motivo di opposizione sopra riportato sub a) deve osservarsi che non vi è nel sistema dell'espropriazione forzata un principio secondo il quale deve essere posto in vendita in sede esecutiva l'intero bene pignorato in quanto l'univo vincolo per il Giudice dell'esecuzione è quello di mettere in vendita, in tutto o in parte, unicamente i beni pignorati non essendo ammissibile, ovviamente, la vendita di beni non pignorati;
laddove fenomeni naturali, come nel caso in esame, o atti giuridici riducano la possibilità di alienare i beni pignorati il Giudice dell'esecuzione può ben limitare l'ordinanza di vendita ai beni residui.
Quanto al rischio paventato dall'opponente (proposizione di opposizione dal terzo aggiudicatario per possibile acquisto “aliud pro alio”) deve osservarsi che il debitore non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a farlo valere perché gli effetti negativi si potrebbero verificare unicamente ai danni del creditore procedente che ha chiesto la vendita e che potrebbe, eventualmente, rispondere della vendita di un bene diverso da quello descritto nell'ordinanza di vendita.
Pertanto è solo il creditore procedente ad avere interesse a far valere tale vizio non essendoci un interesse generico del debitore a far valere vizi della procedura se non dimostrando quale sia il concreto danno da lui subito a causa di tale vizio. L'opponente deve infatti allegare e precisare quale sia il pregiudizio subito in conseguenza dell'atto invalido o inopportuno e quale sia il risultato utile e concreto che intenda conseguire con l'intervento del giudice considerato che esso non è sussistente in re ipsa, in quanto non consiste nell'interesse al corretto svolgimento del procedimento esecutivo (cfr. Cass. 10 giugno 2005 n.
12326).
7 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Peraltro, come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, il rischio “è scongiurabile mediante la descrizione nell'avviso di vendita e la pubblicità della documentazione sulla effettiva consistenza del compendio pignorato, inferiore a quella inizialmente prospettata a causa di inevitabili fenomeni di erosione e della conseguente attrazione delle particelle erose al demanio marittimo (pacificamente non incidente sul valore di stima, risultando inalterata la capacità edificatoria dei terreni)”.
Anche il motivo di opposizione sub b) è infondato in quanto non esiste nel sistema delle esecuzioni forzate un “principio di immutabilità delle condizioni della vendita forzata” poiché come rilevato dal Giudice dell'esecuzione “il giudice dell'esecuzione, nel fissare le condizioni di vendita, può esercitare i poteri discrezionali che la legge implicitamente o esplicitamente gli attribuisce, nel rispetto delle disposizioni "minime" cogenti ovvero - ove la legge stessa non disponga diversamente - coniando le regole particolari che ritenga idonee a disciplinare il subprocedimento liquidatorio” (Cassazione civile sez. III, 08/06/2022,
n.18421), con l'ovvio limite rappresentato dal divieto di disporre contra legem, talché nel caso di specie nulla impediva al GE, nell'esercizio delle sue prerogative discrezionali, di rimodulare il programma liquidatorio mediante la formazione di un unico lotto, avuto riguardo anche all'identificazione unitaria della capacità edificatoria e al ridotto valore di mercato del compendio all'esito dei tentativi di vendita andati deserti”; nel caso in esame il Giudice dell'esecuzione ha unificato i beni in un unico lotto determinando il prezzo d'asta individuato sulla scorta della sommatoria dei prezzi base dei singoli lotti già posti in vendita.
Con riferimento al motivo sub c) deve evidenziarsi, come sopra chiarito, che il prezzo di vendita
è stato fissato dal giudice sulla base dei prezzi base a cui erano pervenuti i singoli lotti all'esito di esperimenti di vendita con esito negativo (cfr. per l'elencazione dei cinque esperimenti negativi relazione del professionista delegato del 6 aprile 2022 allegato 6 alla comparsa di Per_1 risposta) cosicché nessuna contestazione può muoversi alla determinazione del prezzo considerato che il disposto dell'art. 586 c.p.c. si riferisce all'ipotesi, particolare, in cui la riduzione del prezzo sia intervenuta per fattori diversi da quella, che può essere fisiologica nelle procedure esecutive, conseguente agli esiti negativi dei precedenti esperimenti di vendita e che, come rilevato dal Giudice dell'esecuzione, “ il ribasso – anche consistente – del prezzo stabilito per l'esperimento di vendita rispetto al valore di stima non costituisce di per sé una ragione sufficiente per impedire la prosecuzione delle operazioni di liquidazione dell'attivo, nella misura in cui, come nel caso di specie, la somma ricavabile dalla vendita si presenterebbe comunque idonea a soddisfare seppur parzialmente il credito per cui si procede, sicché non si apprezzano i presupposti per la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164-bis disp. att.
c.p.c.”.
8 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con riferimento al motivo sopra indicato sub d) oltre ad osservarsi che, anche in questo caso, il debitore non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a farlo valere perché gli effetti negativi della vendita di un bene che potrebbe essere espropriato o confiscato si potrebbero verificare unicamente ai danni del creditore procedente che ha chiesto la vendita e che potrebbe, eventualmente, rispondere della vendita di un bene poi sottratto all'aggiudicatario, deve condividersi quanto affermato dal Giudice dell'Esecuzione che ha rilevato come, “pur non ostando alla vendita, la pendenza di un procedimento preordinato all'esproprio costituisce senz'altro una circostanza di cui la platea degli offerenti debba essere compiutamente informata, traducendosi nell'apposizione di un vincolo ablativo” ed ha disposto che l'avviso di vendita sia essere integrato “con una dettagliata informativa sulla pendenza del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione della viabilità di accesso al cantiere del nuovo porto commerciale di Fiumicino sulle particelle 237, 852 e 923 (foglio 57), come da determinazione prot. n. 9706 dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale comunicata il 4.8.2021 e da determinazione della medesima
Autorità dell'11.4.2023, recante restrizione del vincolo a una porzione delle particelle 237 e 923” e dandosi conto “anche del sequestro penale eseguito dall'autorità giudiziaria sulla part. 852”.
Pertanto l'opposizione agli atti esecutivi deve essere rigettata.
4. Spese e domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In primo luogo deve esaminarsi la richiesta della opponente di “rivedere la modulazione delle spese visto che erroneamente il GE ha ritenuto di compensare le spese tra le parti rigettando a suo dire l'istanza di sospensione, che in realtà la difesa non aveva chiesto”
La richiesta è palesemente infondata in quanto nell'atto di opposizione dinanzi al G.e. la società opponente aveva chiesto ha chiesto: “previa sospensione della procedura esecutiva inaudita altera parte, ovvero previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti …. revocare, integrare e modificare l'Ordinanza impugnata recependo le motivazioni del presente atto, disponendo nuova perizia come da precedente ordinanza del
28/06/2023 e rideterminando la divisioni in lotti ed il prezzo del compendio immobiliare”.
Pertanto non è esatto quanto indicato dalla difesa della società opponente nell'atto introduttivo di questo giudizio di merito.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dai convenuti e CP_1 CP_2 deve essere rigettata in quanto il Giudice dell'esecuzione, nella fase cautelare, pur respingendo la richiesta di provvedimenti indilazionabili ha apportato delle modifiche all'ordinanza di delega.
9 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per lo stesso motivo deve confermarsi il provvedimento di compensazione delle spese della fase cautelare in quanto il rigetto della richiesta di adozione della sospensione e la modifica contestuale dell'ordinanza di vendita per ragioni connesse ai motivi di opposizione comporta una sorta di soccombenza reciproca.
Le spese di questa fase seguono la soccombenza, in quanto l'introduzione della fase di merito con la riproposizione dei motivi di opposizione ha comportato lo svolgimento di una fase processuale che si è conclusa con il rigetto della opposizione e con la soccombenza della parte che aveva provveduto ad introdurla, e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 127/2022 vigente, in ragione del valore del giudizio (indeterminabile - complessità media considerato che non si contesta il diritto ad agire esecutivamente ma la validità di un atto del giudice) e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta e degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
PQM
Il IB di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
863/2024 disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia del e della Curatela del Fallimento n. 927/2017 Controparte_3
CP_4
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute da e da che si liquidano in euro 10.860 oltre rimborso CP_1 CP_2 spese generali, IVA e CPA e dall' Avv. Rosario Mattana che si liquidano in euro 10.860 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Civitavecchia 26 maggio 2025
Il Giudice
Francesco Vigorito
10 di 10