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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3483/2024 promossa da:
NATI ARIANNA, (CF: ) con l'Avv. Claudia Pagni;
C.F._1
e
, (CF: con l'Avv. Claudia Pagni;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 12.10.2008 e che dalla loro unione sono nate due figlie: (CF: ) nata a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
(CF: ) nata a [...], il [...]. Parte_2 C.F._4
Con provvedimento in data 9/9/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, successivamente rinviata al 12/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 12.12.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 04.09.2025 in trattazione scritta dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza del 04.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 3/9/2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 12.10.2008 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_3 Controparte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 283 parte 1 anno 2008;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) L'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Livorno, in Via Verdi,24, a favore della Sig.ra nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente Parte_3 conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2) prende atto della autosufficienza economica di entrambi genitori e della rinuncia al mantenimento l'uno per l'altro.
3) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Pt_2 congiuntamente la o à genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente con il genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi rapporti con entrambi le linee parentali. 4) Le figlie minori restano collocate prevalentemente presso la madre;
con diritto del padre, Sig. , di tenerle con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario Controparte_1 preavviso e, comunque, i genitori concordemente hanno stabilito la seguente modalità: le figlie rimarranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì, con il padre dal venerdì al lunedì mattina con la madre, mentre la settimana successiva, il lunedì e il martedì rimarranno con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre e dal venerdì al lunedì mattina con il padre, così da poter frequentare in pari misura entrambi i genitori. Nei periodi di festività natalizia, i minori trascorreranno negli anni dispari il 24 e 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché queste trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. Nel periodo delle festività di Pasqua, le figlie e trascorreranno la giornata di Pasqua Pt_1 Pt_2 negli anni dispari con la madre e il lun ll o con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. In estate, nel periodo che va dal 15 giugno al 10 settembre di ogni anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per due (2) settimane consecutive e/o spezzate da concordare con la madre in base alle rispettive esigenze.
5) Atteso che il padre e la madre hanno una pressoché paritetica retribuzione mensile e che le figlie trascorrono uguale tempo con il padre e con la madre, le spese ordinarie vengono divise equamente tra gli stessi senza che vi sia alcun versamento a titolo di mantenimento per le figlie da un genitore ad un altro.
6) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie son poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b. le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per le attività ludiche, ricreative e per le vacanze che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Gli assegni familiari, verranno equamente divisi al 50% tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
Pt_3
8) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto.
9) I coniugi dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata dalle pattuizioni sopra rappresentate e null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3483/2024 promossa da:
NATI ARIANNA, (CF: ) con l'Avv. Claudia Pagni;
C.F._1
e
, (CF: con l'Avv. Claudia Pagni;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/9/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 12.10.2008 e che dalla loro unione sono nate due figlie: (CF: ) nata a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
(CF: ) nata a [...], il [...]. Parte_2 C.F._4
Con provvedimento in data 9/9/2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 21/11/2024, successivamente rinviata al 12/12/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 12/12/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 12.12.2024 il Tribunale emetteva sentenza di separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 04.09.2025 in trattazione scritta dinnanzi al Giudice Relatore.
All'udienza del 04.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso, depositato in data 3/9/2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno il 12.10.2008 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_3 Controparte_1 del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 283 parte 1 anno 2008;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) L'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Livorno, in Via Verdi,24, a favore della Sig.ra nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente Parte_3 conviventi e fin tanto che le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2) prende atto della autosufficienza economica di entrambi genitori e della rinuncia al mantenimento l'uno per l'altro.
3) Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Pt_1 Pt_2 congiuntamente la o à genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente con il genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi rapporti con entrambi le linee parentali. 4) Le figlie minori restano collocate prevalentemente presso la madre;
con diritto del padre, Sig. , di tenerle con sé ogni volta che vorrà salvo il necessario Controparte_1 preavviso e, comunque, i genitori concordemente hanno stabilito la seguente modalità: le figlie rimarranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì, con il padre dal venerdì al lunedì mattina con la madre, mentre la settimana successiva, il lunedì e il martedì rimarranno con il padre, il mercoledì e il giovedì con la madre e dal venerdì al lunedì mattina con il padre, così da poter frequentare in pari misura entrambi i genitori. Nei periodi di festività natalizia, i minori trascorreranno negli anni dispari il 24 e 25 dicembre con il padre e il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre e il 6 gennaio con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché queste trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. Nel periodo delle festività di Pasqua, le figlie e trascorreranno la giornata di Pasqua Pt_1 Pt_2 negli anni dispari con la madre e il lun ll o con il padre, viceversa negli anni pari;
per i restanti giorni di vacanze i genitori si accorderanno affinché questi trascorrano lo stesso numero di giorni con entrambi. In estate, nel periodo che va dal 15 giugno al 10 settembre di ogni anno, il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per due (2) settimane consecutive e/o spezzate da concordare con la madre in base alle rispettive esigenze.
5) Atteso che il padre e la madre hanno una pressoché paritetica retribuzione mensile e che le figlie trascorrono uguale tempo con il padre e con la madre, le spese ordinarie vengono divise equamente tra gli stessi senza che vi sia alcun versamento a titolo di mantenimento per le figlie da un genitore ad un altro.
6) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie son poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a. le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b. le spese per l'iscrizione all'università, per le visite specialistiche non coperte dal SSN, quelle per le attività ludiche, ricreative e per le vacanze che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Gli assegni familiari, verranno equamente divisi al 50% tra il Sig. e la Sig.ra CP_1
Pt_3
8) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione delle figlie minori sul proprio passaporto.
9) I coniugi dichiarano e riconoscono che ogni questione patrimoniale tra loro esistente e/o prospettabile, è stata regolamentata dalle pattuizioni sopra rappresentate e null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata. Livorno, 04.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra