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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Pasquale Penna, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 il ricorrente ha esposto: di avere inoltrato all' – sede CP_1 di Avellino, in data 16/06/2023, certificazione medica per l'accertamento delle malattie professionali “tendinopatia spalla dx;
ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare;
artrosi caviglia destra”, contratte a causa e nell'esercizio dell'attività di operaio metalmeccanico addetto alla manutenzione svolta fin dal 1990, da ultimo alle dipendenze della di DA (AV); che l' aveva aperto tre distinte pratiche di malattia CP_3 CP_1 professionale, delle quali due erano state archiviate a causa di una presunta carenza documentale e la terza era stata archiviata a causa di una presunta inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata;
che aveva inutilmente esperito i previsti ricorsi amministrativi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via principale, CP_1 nel merito, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, CP_1
e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di Parte_1 menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 19.833,86 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi
1 legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, e che le CP_1 stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 in relazione alle patologie “ernie discali C3-C4, C5-C6 e C6-C7” e “alterazione del soma vertebrale di D11” in quanto non menzionate nel certificato medico del 16/06/2023 e contestando, nel merito, che il ricorrente fosse stato esposto ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa. Ha, pertanto, concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le
2 malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con certificazione medica del 16/06/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie “tendinopatia spalla dx, ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare, artrosi caviglia destra” in correlazione con le mansioni di meccanico manutentore, comportanti movimentazione di carichi e mantenimento di posture incongrue, svolte dal 1993 alle dipendenze della CP_3
L' ha aperto tre pratiche, due delle quali sono state archiviate per insufficienza della CP_1 documentazione e una è stata respinta per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di improponibilità della domanda relativa alle ernie cervicali è fondata, dal momento che tale patologia non è menzionata fra quelle oggetto di denuncia nel certificato medico del 16/06/2023.
Ciò premesso, fra le malattie denunciate la tendinite del sovraspinoso è tabellata in industria in relazione a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”, qualora insorga entro due anni dalla cessazione della lavorazione;
l'ernia discale lombare è tabellata, in relazione a “a)
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di
3 movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_3
esercente attività di progettazione e costruzione di stampi e attrezzature meccaniche nel
[...] settore dell'automotive, dal 1993 al 1998 e poi da febbraio 1999 in avanti, con mansioni, da ultimo, di operaio meccanico manutentore (cfr. estratto contributivo, buste paga).
Lo stralcio del DVR della del 4/01/2017 attesta che l'attività di manutenzione è stata CP_3 esternalizzata, ma non è noto a partire da quale data.
Nel questionario la datrice di lavoro ha riportato che l' “sovraintende alla CP_1 Pt_1 manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. Esegue la compilazione e il monitoraggio delle schede tecniche di funzionamento dei macchinari. Esegue la predisposizione e la programmazione di interventi periodici ordinari su macchinari. Predispone le richieste di intervento a ditte esterne in caso di malfunzionamento o fermo macchinari straordinario. Supporta le ditte esterne per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria”.
Il TE , amministratore della ha riferito: “conosco il sig. Testimone_1 CP_3 Pt_1 perché è un mio dipendente da circa 30 anni ed è andato in pensione quest'anno … secondo i miei ricordi il signore ha sempre svolto la mansione di manutentore, in pratica le tue mansioni Pt_1 riguardavano la riparazione di macchinari e si interfacciava con ditte esterne per fare gli ordini
e quando non riusciva da solo a provvedere la riparazione intervenivano le ditte esterne sia a livello di consulenze che a livello di intervento. quando non c'erano guasti doveva comunque provvedere a cambiare l'olio i filtri e a compilare le schede per verificare le scadenze di manutenzione ma solitamente vi era sempre da effettuare manutenzione. nelle emergenze interveniva lui quale manutentore meccanico insieme al manutentore elettrico … La giornata lavorativa era di otto ore, per cinque giorni a settimana … preciso quanto alla movimentazione dei carichi pesanti l'azienda è munita di carro ponte che può trasportare da 0 fino a 30 tonnellate per i pezzi molto grandi, mentre per carichi minori di circa venti chili li spostava manualmente, se erano carichi piccoli posizionati in posizione scomoda utilizzava il carroponte … non mi risulta che usassero strumenti che trasmettevano vibrazione al corpo”. Parte Il TE , collega nonché ha riferito: “sono collega del ricorrente e Testimone_2 lavoro presso la da 1992 e sono responsabile del reparto aggiustaggio. abbiamo CP_3 lavorato insieme per circa 30 anni. … la si occupa della costruzione e montaggio di CP_3 parti di automobili come ad esempio lo sportello, cofano, e altre parti della carrozzeria … il ricorrente si occupava della manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e si interfacciava con il servizio di assistenze delle ditte produttrici dei macchinari, perché a volte capitava che si stava fermi per giorni con la produzione per riparare le macchine e aspettare l'arrivo dell'assistenza che non era in sede o nell'avellinese. il ricorrente doveva visionare il tutto perché aveva la responsabilità e lui non provvedeva a montare i pezzi perché erano lavori ai quali dovevano provvedere le ditte e perché sono macchine a controllo numerico e lui aveva la responsabilità di supervisionare le attività e capire il perché del guasto. … lui non poteva provvedere a smontare i pezzi perché l'azienda non è dotata di pezzi di ricambio … Il ricorrente utilizzava attrezzature come chiavi, chiavi ad impulsi, trapano, avvitatore, smerigliatrice e pistola ad impulsi. … La giornata lavorativa durava 8 ore per 5 giorni alla settimana. … il nostro parco macchine è molto esteso e quando non c'erano rotture si occupava di altro tipo di Pt_1
4 manutenzione come ingrassaggio delle macchine, visionare l'olio e si occupava del tagliando delle macchine”. Il TE , collega, ha dichiarato: “il ricorrente svolgeva la mansione di Testimone_3 manutentore meccanico. io invece sono aggiustatore e metto a punto gli stampi all'uscita della fresa e sono stato fino all'anno scorso dal 2013, per circa 10 anni. … il ricorrente si occupava della manutenzione e riparazione delle macchine ad esempio se si rompeva la pompa dell'olio o altre cose meccaniche, il ricorrente la doveva smontare e se poteva la riparava e la rimontava mentre se non si poteva aggiustare la mandava presso l'officina specializzata. … il ricorrente si occupava di smontare, aggiustare e rimontare i pezzi malfunzionanti delle macchine industriali di grandi dimensioni come ad esempio il nastro trasportatore di 12 m che è composto da tanti pezzi e bisognava smontarlo tutto e poi rimontarlo. in queste operazioni delle partecipavo anche io o altri dipendenti, in ogni caso non più di due … per poter riparare le macchine il ricorrente utilizzava attrezzi quali il trapano, avvitatore, smerigliatrici e saldatrice per rimontarlo;
… i pezzi smontati dal ricorrente venivano appoggiati manualmente, ove possibile, se si trovava in alto li posizionava su un cassone, se in basso sulla pavimentazione e preciso che si estraevano, si poggiavano sulla pavimentazione e successivamente il ricorrente provvedeva ad alzarli, appoggiarli sul banco da lavoro per ripararli. l'operazione avveniva sempre con l'aiuto di due persone, per i pezzi molto pesanti … i pezzi che il ricorrente smontava aggiustava e rimontava potevano pesare dai 5 ai 20 kg e quelli più pesanti di solito si spostavamo in due. … per smontare
i pezzi il ricorrente era costretto ad assumere posizioni scomode, doveva chinarsi, inginocchiarsi dipende dalla posizione in cui si trovava il pezzo. si utilizzava il carro ponte però a volte il motore dovevamo tirarlo fuori, preciso che il motore poteva pesare oltre 30 kg e l'ambiente da cui si estraeva il motore era molto stretto e per cui era una operazione che si svolgeva a massimo due persone … Mi è stato riferito che il ricorrente inizialmente era un aggiustatore stampista, e si occupava di mettere a punto lo stampo. la mansione prevede l'utilizzo di strumenti che vibrano molto quali la trancia, la smerigliatrice e la punzonatrice … il ricorrente si occupava anche della fresatura e saldatura manuale dei vari pezzi quando si rompevano. c'era solo una macchina a fresatura manuale mentre le altre 6 erano a controllo numerico … La giornata lavorativa era di 8 otto per cinque giorni settimanali, salvo necessità di lavoro ulteriore”.
Il TE , collega, ha riferito: “ho lavorato con il sig. per circa 22 Testimone_4 Parte_1 anni, quando ha iniziato a lavorare era già dipendente della … quando io ho CP_3 cominciato a lavorare lui era operaio addetto agli stampi e faceva manutenzione agli stampi, lo stesso lavoro che svolgo io. … ho iniziato a lavorare nel 2002/2003 e fino a qualche anno dopo il ricorrente ha continuato a svolgere la mansione di aggiustatore degli stampi e dopo il mio arrivo lui ha cambiato mansione in manutentore meccanico … il mio lavoro consiste in aggiustatore meccanico degli stampi, mansione svolta dal ricorrente fino al 2003, e consiste: i pezzi di ferro o di ghisa si portano sulle macchine e la macchina a controllo numerico svolge le lavorazioni e fa la prefinitura ma è sempre l'aggiustatore che deve accoppiare i pezzi manualmente sotto i macchinari tipo pressa idraulica o meccanica. preciso che le presse producono vibrazioni e rumori. La pressa viene azionata da remoto tramite pulsantiera … i pezzi sono costituiti da lamiere di varie misure e peso e vengono spostati dalla pressa al bancale manualmente in due persone se grande, se è piccolo viene spostata da una persona. … il bancale
è posto a circa due metri dalla pressa. … La finitura avviene tramite la smerigliatrice che leviga
i pezzi e ha una mola di pietra … il ricorrente, quale manutentore meccanico, si occupava di 5 smontare, riparare e rimontare i pezzi delle macchine danneggiate, come ad esempio cuscinetti, pompa idraulica, perni, pressa ecc. e si occupava della manutenzione ordinaria delle macchine come ingrassaggio e cambio olio. il ricorrente controllava anche le schede di manutenzione. preciso che il ricorrente lavorava sempre insieme al manutentore elettrico. … l'ho visto lavorare anche con le ditte esterne come ad esempio nel caso della rottura delle presse l'ho visto lavorare insieme alla ditta esterna per smontare e rimontare i pezzi e per sorvegliare il lavoro. … i pezzi da sostituire o riparare, parti meccaniche del motore, collocati solitamente nella parte bassa della macchina, ma dipende dalla tipologia della macchina, venivano tirati manualmente ma sempre in due persone, in quanto pesanti. per estrarre i componenti il ricorrente era costretto ad essere curvo o accovacciato e sdraiato o in estensione del busto se il lavoro viene svolto in altezza.
… per smontare e montare i pezzi il ricorrente utilizzava la pistola pneumatica, avvitatore a percussione e ad aria ed inoltre utilizzava la chiava inglese e a cricchetto, e la pinza a pappagallo quella grande e pesante di circa 35 cm. … La giornata lavorativa dura 8 ore per 5 giorni a settimana, salvo necessità lavorative”.
Risulta, inoltre, che dal 2021 il medico competente ha ritenuto il ricorrente idoneo con prescrizioni e limitazioni (fra cui limitare la movimentazione manuale di carichi a max 5 kg).
Dalla istruttoria espletata risulta dunque in maniera sostanzialmente univoca, sia pur con alcune discrepanze, che l' ha svolto presso la mansioni di operaio aggiustatore e, Pt_1 CP_3 dall'inizio degli anni 2000 in poi, di meccanico manutentore, occupandosi, anche dopo l'esternalizzazione della manutenzione, di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
(riparazione piccoli guasti, comportante lo smontaggio e il rimontaggio delle parti dei macchinari, ingrassaggio, cambio olio, redazione delle schede relative agli interventi). Lo svolgimento di tali mansioni comporta la necessità di spostare (prelevare, aggiustare, rimontare) parti di macchinari del peso variabile da 5 kg a diverse tonnellate;
lo spostamento di pezzi del peso fino a 20 kg avviene manualmente, mentre per quelle di peso maggiore viene usato il carroponte. Il parco macchine dell'azienda è piuttosto esteso, sicché vi sono sempre operazioni di manutenzione da svolgere.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, premesso che il ricorrente è affetto da tutte le malattie denunciate, ha escluso l'origine professionale della patologia “artrosi caviglia destra”, non tabellata. Ha invece ritenuto di origine professionale, tenuto conto delle mansioni concretamente disimpegnate e dell'epoca di insorgenza, le patologie tabellate “tendinopatia spalla destra” ed “ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare”, e stimato i relativi postumi in misura pari al 9%.
Valutati tali postumi in unifica con una preesistenza di carattere lavorativo (2% nel 2008), ai sensi dell'art. 13, co. 5, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il CTU è pervenuto a una percentuale di danno biologico pari al 10%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU – ribadite a seguito di rinnovazione delle indagini peritali disposta su eccezione dell' , in virtù del principio per cui “qualora l'espletamento delle CP_1 attività dell'ausiliario sia avvenuto senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, ciò comporta una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente (da ultimo, cfr. Cass. n. 26304 del 2020; Cass. 6 n. 27773 del 2021)” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3630 del 2023), e anche l'omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posto a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., sicché, come già affermato dalla
Cassazione per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito (cfr. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 23493 del 2017) – sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo, e meritano pertanto di essere condivise.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui sopra, con condanna dell' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda, stante il riconoscimento dell'origine professionale di due delle tre malattie denunciate, giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie “tendinopatia spalla destra” ed “ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare” denunciate in data 16/06/2023 e che le stesse hanno origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, che liquida in € 1.535,34 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1324 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Pasquale Penna, presso il cui studio in Mirabella Eclano, via San Bernardino
124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, via Iannaccone n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 il ricorrente ha esposto: di avere inoltrato all' – sede CP_1 di Avellino, in data 16/06/2023, certificazione medica per l'accertamento delle malattie professionali “tendinopatia spalla dx;
ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare;
artrosi caviglia destra”, contratte a causa e nell'esercizio dell'attività di operaio metalmeccanico addetto alla manutenzione svolta fin dal 1990, da ultimo alle dipendenze della di DA (AV); che l' aveva aperto tre distinte pratiche di malattia CP_3 CP_1 professionale, delle quali due erano state archiviate a causa di una presunta carenza documentale e la terza era stata archiviata a causa di una presunta inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata;
che aveva inutilmente esperito i previsti ricorsi amministrativi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via principale, CP_1 nel merito, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, CP_1
e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig.
ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato ad un grado di Parte_1 menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 19.833,86 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi
1 legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , ex D.P.R. 1124/65, e che le CP_1 stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda CP_1 in relazione alle patologie “ernie discali C3-C4, C5-C6 e C6-C7” e “alterazione del soma vertebrale di D11” in quanto non menzionate nel certificato medico del 16/06/2023 e contestando, nel merito, che il ricorrente fosse stato esposto ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa. Ha, pertanto, concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, escussi i testi e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
È noto che, in tema di malattie professionali, la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che CP_1 risultino causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le
2 malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004).
La prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent. n. 21021 del 08/10/2007, Sez.
L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del 25/05/2004).
Nel caso di specie il ricorrente, con certificazione medica del 16/06/2023, ha chiesto il riconoscimento dell'origine professionale delle malattie “tendinopatia spalla dx, ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare, artrosi caviglia destra” in correlazione con le mansioni di meccanico manutentore, comportanti movimentazione di carichi e mantenimento di posture incongrue, svolte dal 1993 alle dipendenze della CP_3
L' ha aperto tre pratiche, due delle quali sono state archiviate per insufficienza della CP_1 documentazione e una è stata respinta per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata.
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di improponibilità della domanda relativa alle ernie cervicali è fondata, dal momento che tale patologia non è menzionata fra quelle oggetto di denuncia nel certificato medico del 16/06/2023.
Ciò premesso, fra le malattie denunciate la tendinite del sovraspinoso è tabellata in industria in relazione a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”, qualora insorga entro due anni dalla cessazione della lavorazione;
l'ernia discale lombare è tabellata, in relazione a “a)
Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori
(muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di
3 movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_3
esercente attività di progettazione e costruzione di stampi e attrezzature meccaniche nel
[...] settore dell'automotive, dal 1993 al 1998 e poi da febbraio 1999 in avanti, con mansioni, da ultimo, di operaio meccanico manutentore (cfr. estratto contributivo, buste paga).
Lo stralcio del DVR della del 4/01/2017 attesta che l'attività di manutenzione è stata CP_3 esternalizzata, ma non è noto a partire da quale data.
Nel questionario la datrice di lavoro ha riportato che l' “sovraintende alla CP_1 Pt_1 manutenzione dei macchinari e delle attrezzature. Esegue la compilazione e il monitoraggio delle schede tecniche di funzionamento dei macchinari. Esegue la predisposizione e la programmazione di interventi periodici ordinari su macchinari. Predispone le richieste di intervento a ditte esterne in caso di malfunzionamento o fermo macchinari straordinario. Supporta le ditte esterne per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria”.
Il TE , amministratore della ha riferito: “conosco il sig. Testimone_1 CP_3 Pt_1 perché è un mio dipendente da circa 30 anni ed è andato in pensione quest'anno … secondo i miei ricordi il signore ha sempre svolto la mansione di manutentore, in pratica le tue mansioni Pt_1 riguardavano la riparazione di macchinari e si interfacciava con ditte esterne per fare gli ordini
e quando non riusciva da solo a provvedere la riparazione intervenivano le ditte esterne sia a livello di consulenze che a livello di intervento. quando non c'erano guasti doveva comunque provvedere a cambiare l'olio i filtri e a compilare le schede per verificare le scadenze di manutenzione ma solitamente vi era sempre da effettuare manutenzione. nelle emergenze interveniva lui quale manutentore meccanico insieme al manutentore elettrico … La giornata lavorativa era di otto ore, per cinque giorni a settimana … preciso quanto alla movimentazione dei carichi pesanti l'azienda è munita di carro ponte che può trasportare da 0 fino a 30 tonnellate per i pezzi molto grandi, mentre per carichi minori di circa venti chili li spostava manualmente, se erano carichi piccoli posizionati in posizione scomoda utilizzava il carroponte … non mi risulta che usassero strumenti che trasmettevano vibrazione al corpo”. Parte Il TE , collega nonché ha riferito: “sono collega del ricorrente e Testimone_2 lavoro presso la da 1992 e sono responsabile del reparto aggiustaggio. abbiamo CP_3 lavorato insieme per circa 30 anni. … la si occupa della costruzione e montaggio di CP_3 parti di automobili come ad esempio lo sportello, cofano, e altre parti della carrozzeria … il ricorrente si occupava della manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e si interfacciava con il servizio di assistenze delle ditte produttrici dei macchinari, perché a volte capitava che si stava fermi per giorni con la produzione per riparare le macchine e aspettare l'arrivo dell'assistenza che non era in sede o nell'avellinese. il ricorrente doveva visionare il tutto perché aveva la responsabilità e lui non provvedeva a montare i pezzi perché erano lavori ai quali dovevano provvedere le ditte e perché sono macchine a controllo numerico e lui aveva la responsabilità di supervisionare le attività e capire il perché del guasto. … lui non poteva provvedere a smontare i pezzi perché l'azienda non è dotata di pezzi di ricambio … Il ricorrente utilizzava attrezzature come chiavi, chiavi ad impulsi, trapano, avvitatore, smerigliatrice e pistola ad impulsi. … La giornata lavorativa durava 8 ore per 5 giorni alla settimana. … il nostro parco macchine è molto esteso e quando non c'erano rotture si occupava di altro tipo di Pt_1
4 manutenzione come ingrassaggio delle macchine, visionare l'olio e si occupava del tagliando delle macchine”. Il TE , collega, ha dichiarato: “il ricorrente svolgeva la mansione di Testimone_3 manutentore meccanico. io invece sono aggiustatore e metto a punto gli stampi all'uscita della fresa e sono stato fino all'anno scorso dal 2013, per circa 10 anni. … il ricorrente si occupava della manutenzione e riparazione delle macchine ad esempio se si rompeva la pompa dell'olio o altre cose meccaniche, il ricorrente la doveva smontare e se poteva la riparava e la rimontava mentre se non si poteva aggiustare la mandava presso l'officina specializzata. … il ricorrente si occupava di smontare, aggiustare e rimontare i pezzi malfunzionanti delle macchine industriali di grandi dimensioni come ad esempio il nastro trasportatore di 12 m che è composto da tanti pezzi e bisognava smontarlo tutto e poi rimontarlo. in queste operazioni delle partecipavo anche io o altri dipendenti, in ogni caso non più di due … per poter riparare le macchine il ricorrente utilizzava attrezzi quali il trapano, avvitatore, smerigliatrici e saldatrice per rimontarlo;
… i pezzi smontati dal ricorrente venivano appoggiati manualmente, ove possibile, se si trovava in alto li posizionava su un cassone, se in basso sulla pavimentazione e preciso che si estraevano, si poggiavano sulla pavimentazione e successivamente il ricorrente provvedeva ad alzarli, appoggiarli sul banco da lavoro per ripararli. l'operazione avveniva sempre con l'aiuto di due persone, per i pezzi molto pesanti … i pezzi che il ricorrente smontava aggiustava e rimontava potevano pesare dai 5 ai 20 kg e quelli più pesanti di solito si spostavamo in due. … per smontare
i pezzi il ricorrente era costretto ad assumere posizioni scomode, doveva chinarsi, inginocchiarsi dipende dalla posizione in cui si trovava il pezzo. si utilizzava il carro ponte però a volte il motore dovevamo tirarlo fuori, preciso che il motore poteva pesare oltre 30 kg e l'ambiente da cui si estraeva il motore era molto stretto e per cui era una operazione che si svolgeva a massimo due persone … Mi è stato riferito che il ricorrente inizialmente era un aggiustatore stampista, e si occupava di mettere a punto lo stampo. la mansione prevede l'utilizzo di strumenti che vibrano molto quali la trancia, la smerigliatrice e la punzonatrice … il ricorrente si occupava anche della fresatura e saldatura manuale dei vari pezzi quando si rompevano. c'era solo una macchina a fresatura manuale mentre le altre 6 erano a controllo numerico … La giornata lavorativa era di 8 otto per cinque giorni settimanali, salvo necessità di lavoro ulteriore”.
Il TE , collega, ha riferito: “ho lavorato con il sig. per circa 22 Testimone_4 Parte_1 anni, quando ha iniziato a lavorare era già dipendente della … quando io ho CP_3 cominciato a lavorare lui era operaio addetto agli stampi e faceva manutenzione agli stampi, lo stesso lavoro che svolgo io. … ho iniziato a lavorare nel 2002/2003 e fino a qualche anno dopo il ricorrente ha continuato a svolgere la mansione di aggiustatore degli stampi e dopo il mio arrivo lui ha cambiato mansione in manutentore meccanico … il mio lavoro consiste in aggiustatore meccanico degli stampi, mansione svolta dal ricorrente fino al 2003, e consiste: i pezzi di ferro o di ghisa si portano sulle macchine e la macchina a controllo numerico svolge le lavorazioni e fa la prefinitura ma è sempre l'aggiustatore che deve accoppiare i pezzi manualmente sotto i macchinari tipo pressa idraulica o meccanica. preciso che le presse producono vibrazioni e rumori. La pressa viene azionata da remoto tramite pulsantiera … i pezzi sono costituiti da lamiere di varie misure e peso e vengono spostati dalla pressa al bancale manualmente in due persone se grande, se è piccolo viene spostata da una persona. … il bancale
è posto a circa due metri dalla pressa. … La finitura avviene tramite la smerigliatrice che leviga
i pezzi e ha una mola di pietra … il ricorrente, quale manutentore meccanico, si occupava di 5 smontare, riparare e rimontare i pezzi delle macchine danneggiate, come ad esempio cuscinetti, pompa idraulica, perni, pressa ecc. e si occupava della manutenzione ordinaria delle macchine come ingrassaggio e cambio olio. il ricorrente controllava anche le schede di manutenzione. preciso che il ricorrente lavorava sempre insieme al manutentore elettrico. … l'ho visto lavorare anche con le ditte esterne come ad esempio nel caso della rottura delle presse l'ho visto lavorare insieme alla ditta esterna per smontare e rimontare i pezzi e per sorvegliare il lavoro. … i pezzi da sostituire o riparare, parti meccaniche del motore, collocati solitamente nella parte bassa della macchina, ma dipende dalla tipologia della macchina, venivano tirati manualmente ma sempre in due persone, in quanto pesanti. per estrarre i componenti il ricorrente era costretto ad essere curvo o accovacciato e sdraiato o in estensione del busto se il lavoro viene svolto in altezza.
… per smontare e montare i pezzi il ricorrente utilizzava la pistola pneumatica, avvitatore a percussione e ad aria ed inoltre utilizzava la chiava inglese e a cricchetto, e la pinza a pappagallo quella grande e pesante di circa 35 cm. … La giornata lavorativa dura 8 ore per 5 giorni a settimana, salvo necessità lavorative”.
Risulta, inoltre, che dal 2021 il medico competente ha ritenuto il ricorrente idoneo con prescrizioni e limitazioni (fra cui limitare la movimentazione manuale di carichi a max 5 kg).
Dalla istruttoria espletata risulta dunque in maniera sostanzialmente univoca, sia pur con alcune discrepanze, che l' ha svolto presso la mansioni di operaio aggiustatore e, Pt_1 CP_3 dall'inizio degli anni 2000 in poi, di meccanico manutentore, occupandosi, anche dopo l'esternalizzazione della manutenzione, di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria
(riparazione piccoli guasti, comportante lo smontaggio e il rimontaggio delle parti dei macchinari, ingrassaggio, cambio olio, redazione delle schede relative agli interventi). Lo svolgimento di tali mansioni comporta la necessità di spostare (prelevare, aggiustare, rimontare) parti di macchinari del peso variabile da 5 kg a diverse tonnellate;
lo spostamento di pezzi del peso fino a 20 kg avviene manualmente, mentre per quelle di peso maggiore viene usato il carroponte. Il parco macchine dell'azienda è piuttosto esteso, sicché vi sono sempre operazioni di manutenzione da svolgere.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, premesso che il ricorrente è affetto da tutte le malattie denunciate, ha escluso l'origine professionale della patologia “artrosi caviglia destra”, non tabellata. Ha invece ritenuto di origine professionale, tenuto conto delle mansioni concretamente disimpegnate e dell'epoca di insorgenza, le patologie tabellate “tendinopatia spalla destra” ed “ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare”, e stimato i relativi postumi in misura pari al 9%.
Valutati tali postumi in unifica con una preesistenza di carattere lavorativo (2% nel 2008), ai sensi dell'art. 13, co. 5, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, il CTU è pervenuto a una percentuale di danno biologico pari al 10%.
Le conclusioni rassegnate dal CTU – ribadite a seguito di rinnovazione delle indagini peritali disposta su eccezione dell' , in virtù del principio per cui “qualora l'espletamento delle CP_1 attività dell'ausiliario sia avvenuto senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, ciò comporta una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente (da ultimo, cfr. Cass. n. 26304 del 2020; Cass. 6 n. 27773 del 2021)” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3630 del 2023), e anche l'omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posto a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c., sicché, come già affermato dalla
Cassazione per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito (cfr. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 23493 del 2017) – sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo, e meritano pertanto di essere condivise.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti di cui sopra, con condanna dell' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di un indennizzo in capitale commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo. L'accoglimento parziale della domanda, stante il riconoscimento dell'origine professionale di due delle tre malattie denunciate, giustifica la compensazione delle spese in ragione di un terzo;
i restanti due terzi seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie “tendinopatia spalla destra” ed “ernie discali e protrusioni discali a carico del rachide lombare” denunciate in data 16/06/2023 e che le stesse hanno origine professionale;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo in capitale CP_1 commisurato a un grado complessivo di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti due CP_1 terzi, che liquida in € 1.535,34 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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