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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12704 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32761-2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
(62012 MC) in via Calabria n. 2, c.f.: nella sua qualità di erede-nipote del CodiceFiscale_1
IG. nato a [...] (62010 MC) il 13 settembre 1923, deceduto il 05 Persona_1
febbraio 2017 a Civitanova Marche – (62012 MC)-, elettivamente domiciliata in Civitanova Marche
(MC), alla via D. Alighieri n° 31, presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Stefano Sopranzi, C.F.:
del foro di Macerata che la rappresenta e difende giusta delega in atti - CodiceFiscale_2
ATTRICE
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2
accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della di in Italia con sede Controparte_2 CP_2
in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
E
Pagina 1 (C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo
istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) per il P.IVA_2
ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certificata)
presso i cui Uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Email_1
Portoghesi n. 12 –
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo ritualmente notificato alla e al Controparte_2
Ministero di Economia e Finanza, la parte attrice di cui in epigrafe nelle qualità indicate in citazione ha convenuto nel presente giudizio le parti convenute a comparire all'udienza del 15 gennaio 2024
al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la
[...]
responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal IG. Controparte_2
in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia in un Persona_1
campo di lavoro nella Germania nazista, che hanno lasciato segni indelebili per tutta la vita, oltre
che per i danni derivanti anche a seguito di un ritardato rientro in Italia dopo la liberazione, con
conseguente prolungamento delle sofferenze morali e fisiche – psichiche, anche se non
paragonabili a quelle durante la prigionia, e quindi condannare la Repubblica di CP_2
in persona del Cancelliere federale pro-tempore, per mezzo ed in persona CP_2
dell'Ambasciatore accreditato pro- tempore in Italia, al risarcimento, in favore dell'erede-nipote
, dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. Controparte_1 Per_1
per tutte le causali di cui all'Atto di Citazione, danni da quantificarsi nella somma
[...]
complessiva di almeno Euro 125.000,00 ( centoventicinquemilaeuro/00 ), di cui Euro 25.000,00 a
titolo di danno patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o in quella
Pagina 2 diversa somma, anche superiore, che il IG. Giudice vorrà liquidare in via equitativa, utilizzando i
criteri di liquidazione del danno ritenuti più corretti ed equi, oltre gli interessi per il ritardato
pagamento a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della
prigionia, in quanto e se dovuti, più gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al
saldo, in quanto e se dovuti. La condanna della servirà per Controparte_2
attingere al Fondo istituito presso il Mef proprio per il ristoro dei danni. Con condanna alle spese e
compensi professionali”. Con provvedimento del 24 luglio 2023 il giudice ha differito ex art. 171
bis c.p.c. la prima udienza alla data del 26 marzo 2024, con concessione dei termini per il deposito delle Memorie Integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., “fermo restando il termine di costituzione
della parte convenuta ex art. 166 c.p.c. rispetto alla data di prima udienza indicata in citazione
(settanta giorni prima del 15-1-2024)”. In data 31 ottobre 2023 si è tempestivamente costituito in giudizio il in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, affermata
la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in Controparte_3
data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, come riconosciuta anche da parte attrice:
a) dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta
decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o,
comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi
dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di
riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in
ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri
cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento
liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è
causa. Spese vinte.” Nella prima memoria istruttoria, depositata in data 5 dicembre 2023, la parte convenuta ha modificato le proprie conclusioni nel seguente modo: “Voglia codesto Ecc.mo
Pagina 3 Tribunale, affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_3
causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, come riconosciuta anche da parte
attrice: a) dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti infondate, in quanto attinenti
a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti
costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni
e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato,
in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri
cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento
liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è
causa. Spese vinte.” In data 13 febbraio 2024 parte attrice ha depositato la propria memoria 171 ter c.p.c. co. I, in cui veniva contestata totalmente la Comparsa di Costituzione e Risposta
dell'Avvocatura Generale dello Stato in riguardo a tutti e tre i punti ivi trattati e dove, rinunciando all'eccezione di decadenza espressa nel proprio atto di citazione, ha precisato le conclusioni nel seguente modo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabile Controparte_2
per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal IG. in conseguenza dei Persona_1
trattamenti disumani derivanti dalla prigionia in un campo di lavoro nella Germania nazista, che
hanno lasciato segni indelebili per tutta la vita, oltre che per i danni derivanti anche a seguito di un
ritardato rientro in Italia dopo la liberazione, con conseguente prolungamento delle sofferenze
morali e fisiche – psichiche, anche se non paragonabili a quelle durante la prigionia, e quindi
condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro-tempore,
per mezzo ed in persona dell'Ambasciatore accreditato pro- tempore in Italia, al risarcimento, in
favore della IG.ra , che in questa causa agisce iure proprio, chiedendo il ristoro Controparte_1
dei danni patrimoniali ed il ristoro dei danni non patrimoniali nella sua qualità di nipote, per i
danni patiti in modo diretto nella sua qualità di congiunto-familiare ( nipote ) del IG. Per_1
Pagina 4 dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. per Per_1 Persona_1
tutte le causali di cui all'Atto di Citazione, danni da quantificarsi nella somma complessiva di
almeno Euro 125.000,00 ( centoventicinquemilaeuro/00 ), di cui Euro 25.000,00 a titolo di danno
patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o in quella diversa somma,
anche superiore, che il IG. Giudice vorrà liquidare in via equitativa, utilizzando i criteri di
liquidazione del danno ritenuti più corretti ed equi, oltre gli interessi per il ritardato pagamento a
decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia, in
quanto e se dovuti, più gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in
quanto e se dovuti. La condanna della servirà per attingere al Controparte_2
Fondo istituito presso il Mef proprio per il ristoro dei danni. Con condanna alle spese e compensi
professionali”. Sempre parte attrice ha poi depositato in data 29 febbraio 2024 la propria seconda memoria istruttoria, producendo nuovi documenti sotto la lettera A) – nuovi allegati con i numeri 8,
9, 10, 11, e 12 - e chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sotto la lettera B), mentre parte convenuta non ha depositato ulteriori memorie istruttorie. Successivamente parte attrice ha depositato in data 14 marzo 2024 la propria terza memoria istruttoria, che si concludeva nel seguente modo : “Questa difesa: --- si riporta, per i motivi a sostegno delle proprie ragioni,
totalmente ai propri scritti difensivi, cioè a quanto esposto, dedotto, specificato e documentato e
motivato in fatto ed in diritto nell'Atto di Citazione. --- si riporta a tutte le richieste istruttorie ed a
tutti i documenti depositati – allegati, come specificati con l'Atto di Citazione e numerati
dall'Allegato n. 1 all'allegato n. 7. 2 --- insiste affinchè vengano accolte le richieste – Conclusioni
come riproposte e riprecisate - modificate con la propria Prima Memoria ex art. 171 ter c.p.c. -
Memorie Integrative , del 13 febbraio 2024, a cui integralmente ci si riporta, anche per l'ulteriore
specificazione di tutti i motivi a sostegno delle proprie ragioni e dove già risulta contestato
totalmente in fatto e diritto, punto per punto, quanto sostenuto da controparte nella propria
Comparsa di Costituzione e Risposta del 30.10.2023. --- si riporta ed insiste affinché vengano
accolte le richieste istruttorie come specificate con la propria Seconda Memoria ex art. 171 ter
Pagina 5 c.p.c. - Memorie Integrative -, del 29 febbraio 2024. Insiste nello specifico, sia per l'ammissione di
tutta la documentazione allegata e prodotta con l'Atto di Citazione, ivi descritta e numerata alla
voce allegato dal n. 1 al n. 7, sia per l'ammissione di tutta la documentazione allegata e prodotta
con la Seconda Memoria ex art. 171 ter c.p.c. - Memorie Integrative - del 29 febbraio 2024, ivi
descritta e numerata alla voce allegato dal n. 8 al n.12. Insiste nello specifico per l'ammissione
della prova testimoniale sui capitoli di prova elencati-numerati dal n. 1 al n. 3, con i 4 testi come
indicati, come articolata con la Seconda Memoria ex art. 171 ter c.p.c. - Memorie integrative del
29 febbraio 2024. Questa difesa contesta totalmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e
documentato dalla difesa avversaria nella Comparsa di Costituzione e Risposta comprese le
Conclusioni, come riformulate, da ultimo, nella Prima Memoria ex art.171 ter c.p.c., in quanto
pretestuoso e totalmente infondato in fatto ed in diritto. Questa difesa prende atto che la difesa
avversaria, in tale Prima Memoria, richiesta nella Comparsa di Costituzione. Questa difesa, vista,
ad oggi, la mancata costituzione in giudizio della , insiste nel CP_2 Controparte_2
chiedere che venga dichiarata la sua contumacia.”. Con provvedimento del 20 maggio 2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, ha dichiarato la contumacia della e ha inviato la causa per la rimessione della Controparte_2
stessa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c.. Infine, con ordinanza del
6 giugno 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione a decorrere dalla data di ultima comunicazione del suddetto provvedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha esposto in citazione che in data 09 settembre 1943 all'epoca Persona_1
militare di leva come aviere in Aeronautica, venne catturato dalle forze armate tedesche ad Ancona
e successivamente deportato come Internato Militare Italiano nel campo di Spandau – Berlino – nel
Distretto Militare III, per essere avviato ai lavori forzati nella fonderia Sul punto sono stati CP_4
evidenziati i seguenti allegati: Allegato n.
1 - Foglio riepilogativo posizione IG. Per_1
rilasciato dall'ANPR – Associazione Nazionale Reduci della Prigionia ); ( Allegato n. 2 -
[...]
Pagina 6 visura Web del fondo EVZ, riconosciuto e collegato con il Bundesarchiv – Archivio di Stato
Tedesco); (Allegato n. 3 – visura Web per attestare che i lavori forzati a Spandau venivano effettuati per la fonderia . Parte attrice ha poi esposto che in data 24 aprile 1945 CP_4 Per_1
fu liberato dai sovietici ed in data 29 settembre 1945 rientrò in Italia dove ha vissuto fino
[...]
al decesso del 5-2-2017. Successivamente l'attrice quale figlia ed erede di Controparte_1
nel giugno 2023 ha instaurato il presente giudizio in decisione. La prima Persona_1
questione controversa è se la domanda attorea sia stata proposta tempestivamente o se piuttosto debba dichiararsi improcedibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.L.
30 aprile 2022, n. 36, e s.m.i. Infatti, la richiamata disposizione, convertita in legge con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, ha stabilito che le azioni di accertamento e liquidazione dei danni previste dal comma I debbano esercitarsi, a pena di decadenza, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo il decorso dei termini ordinari di prescrizione. Successivamente, il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio
2023, n. 14, ha prorogato l'anzidetto termine prevedendo all'art. 8, comma 11-ter, che l'anzidetto termine decadenziale fosse prorogato di ulteriori quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal 28 febbraio 2023, con scadenza il 28 giugno 2023). La difesa erariale ha eccepito pertanto la decadenza dell'azione sostenendo che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato oltre il termine di proroga, e precisamente in data 14 luglio 2023, quando il termine decadenziale, fissato al 28 giugno 2023, era già spirato e chiede quindi che venga accertata la tardività della notifica e, conseguentemente, che la domanda attorea venga dichiarata improcedibile per decadenza, in forza del citato art. 43, comma 6. Tale tesi è avversata dalla difesa di parte attrice la quale ha evidenziato che, secondo la documentazione versata in atti nel fascicolo del processo telematico, la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta nei termini di legge, e precisamente in data 19 giugno 2023, alle ore 19:40, a mezzo PEC, in conformità alla Legge n.
53/1994 (la ricevuta di avvenuta consegna alla PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
la copia della PEC stessa, risultano regolarmente depositate agli atti e attestano la tempestività
Pagina 7 dell'anzidetta notifica). Inoltre, l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta il 27 giugno 2023,
anch'essa entro il termine del 28 giugno 2023. Pertanto, alla luce dei riscontri su quanto segnalato sul punto dalla difesa di parte attrice, si deve ritenere tempestiva la notificazione dell'atto introduttivo e l'instaurazione del presente giudizio. In ordine alla questione relativa alla legittimazione attiva della parte attrice ed alla prova della qualità di erede è stata richiamata dalla difesa erariale la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui chi agisce in giudizio in qualità di erede deve fornire prova del decesso del dante causa e dell'intervenuta accettazione dell'eredità “(ex multis, Cass. Civ. n. 13738/2005; Cass. Civ. n. 31402/2019)”. Nel caso di specie la documentazione e certificazione prodotta da parte attrice offre un quadro probatorio sufficiente a dimostrare il decesso di il rapporto di parentela e la linea di discendenza Persona_1
ereditaria, per cui l'attrice quale nipote di può essere annoverata tra i soggetti Persona_1
legittimati all'azione esperita. La convenuta contumace, deve Controparte_2
ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Controparte_2 CP_2
del Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati CP_5
tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano nonno dell'attrice. Il Persona_1 Controparte_3
, intervenuto in giudizio, va riconosciuto come parte interessata a spiegare intervento
[...]
in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n.
79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il
Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il Controparte_3
in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a
[...]
chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Controparte_3
Pagina 8 Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il CP_3
giudice del luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato Controparte_3
istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La
sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_3
di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_3
dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...]
insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In
tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_3
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...]
avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_3
suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_3
Pagina 9 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è
altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_3
sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell'attrice quale erede di un Internato Militare
Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della
Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra CP_2
dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. CP_2
Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La
Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri
di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di
Pagina 10 guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo
nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_2
lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attrice, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di Persona_1
internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio
Pagina 11 diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato Persona_1
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17
agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia
nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_2
stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può
configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_2
deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista)
Pagina 12 nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può
ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_2
assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere
Pagina 13 Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella di Hitler abbia CP_2
in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La
domanda dell'attrice, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Per_1
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal
[...]
punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in
Pagina 14 evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Controparte_1
Roma, 17-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32761-2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_1
(62012 MC) in via Calabria n. 2, c.f.: nella sua qualità di erede-nipote del CodiceFiscale_1
IG. nato a [...] (62010 MC) il 13 settembre 1923, deceduto il 05 Persona_1
febbraio 2017 a Civitanova Marche – (62012 MC)-, elettivamente domiciliata in Civitanova Marche
(MC), alla via D. Alighieri n° 31, presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Stefano Sopranzi, C.F.:
del foro di Macerata che la rappresenta e difende giusta delega in atti - CodiceFiscale_2
ATTRICE
CONTRO
, in persona dell'Ambasciatore pro tempore Controparte_2
accreditato in Italia, presso l'Ambasciata della di in Italia con sede Controparte_2 CP_2
in Roma (00185), Via San Martino della Battaglia n. 4 -
CONVENUTA CONTUMACE
E
Pagina 1 (C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1
Ministro pro tempore, corrente in Roma (00187), Via XX Settembre n. 97, quale titolare del Fondo
istituito con l'art. 43 del D.L. 30.4.2022 n. 36, conv. con modifiche in L. 29.6.2022 n. 79,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ) per il P.IVA_2
ricevimento degli atti FAX 06/96514000 e PEC (Posta Elettr. Certificata)
presso i cui Uffici è domiciliato in Roma alla Via dei Email_1
Portoghesi n. 12 –
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione introduttivo ritualmente notificato alla e al Controparte_2
Ministero di Economia e Finanza, la parte attrice di cui in epigrafe nelle qualità indicate in citazione ha convenuto nel presente giudizio le parti convenute a comparire all'udienza del 15 gennaio 2024
al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni:“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la
[...]
responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal IG. Controparte_2
in conseguenza dei trattamenti disumani derivanti dalla prigionia in un Persona_1
campo di lavoro nella Germania nazista, che hanno lasciato segni indelebili per tutta la vita, oltre
che per i danni derivanti anche a seguito di un ritardato rientro in Italia dopo la liberazione, con
conseguente prolungamento delle sofferenze morali e fisiche – psichiche, anche se non
paragonabili a quelle durante la prigionia, e quindi condannare la Repubblica di CP_2
in persona del Cancelliere federale pro-tempore, per mezzo ed in persona CP_2
dell'Ambasciatore accreditato pro- tempore in Italia, al risarcimento, in favore dell'erede-nipote
, dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. Controparte_1 Per_1
per tutte le causali di cui all'Atto di Citazione, danni da quantificarsi nella somma
[...]
complessiva di almeno Euro 125.000,00 ( centoventicinquemilaeuro/00 ), di cui Euro 25.000,00 a
titolo di danno patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o in quella
Pagina 2 diversa somma, anche superiore, che il IG. Giudice vorrà liquidare in via equitativa, utilizzando i
criteri di liquidazione del danno ritenuti più corretti ed equi, oltre gli interessi per il ritardato
pagamento a decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della
prigionia, in quanto e se dovuti, più gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al
saldo, in quanto e se dovuti. La condanna della servirà per Controparte_2
attingere al Fondo istituito presso il Mef proprio per il ristoro dei danni. Con condanna alle spese e
compensi professionali”. Con provvedimento del 24 luglio 2023 il giudice ha differito ex art. 171
bis c.p.c. la prima udienza alla data del 26 marzo 2024, con concessione dei termini per il deposito delle Memorie Integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., “fermo restando il termine di costituzione
della parte convenuta ex art. 166 c.p.c. rispetto alla data di prima udienza indicata in citazione
(settanta giorni prima del 15-1-2024)”. In data 31 ottobre 2023 si è tempestivamente costituito in giudizio il in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, affermata
la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in Controparte_3
data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, come riconosciuta anche da parte attrice:
a) dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta
decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o,
comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi
dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di
riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato, in
ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri
cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento
liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è
causa. Spese vinte.” Nella prima memoria istruttoria, depositata in data 5 dicembre 2023, la parte convenuta ha modificato le proprie conclusioni nel seguente modo: “Voglia codesto Ecc.mo
Pagina 3 Tribunale, affermata la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è Controparte_3
causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, come riconosciuta anche da parte
attrice: a) dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti infondate, in quanto attinenti
a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti
costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni
e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, rideterminare il quantum del risarcimento vantato,
in ogni caso accogliendo – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri
cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento
liquidato le somme già riconosciute in favore dell'odierna attrice per il medesimo titolo di cui è
causa. Spese vinte.” In data 13 febbraio 2024 parte attrice ha depositato la propria memoria 171 ter c.p.c. co. I, in cui veniva contestata totalmente la Comparsa di Costituzione e Risposta
dell'Avvocatura Generale dello Stato in riguardo a tutti e tre i punti ivi trattati e dove, rinunciando all'eccezione di decadenza espressa nel proprio atto di citazione, ha precisato le conclusioni nel seguente modo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabile Controparte_2
per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal IG. in conseguenza dei Persona_1
trattamenti disumani derivanti dalla prigionia in un campo di lavoro nella Germania nazista, che
hanno lasciato segni indelebili per tutta la vita, oltre che per i danni derivanti anche a seguito di un
ritardato rientro in Italia dopo la liberazione, con conseguente prolungamento delle sofferenze
morali e fisiche – psichiche, anche se non paragonabili a quelle durante la prigionia, e quindi
condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere federale pro-tempore,
per mezzo ed in persona dell'Ambasciatore accreditato pro- tempore in Italia, al risarcimento, in
favore della IG.ra , che in questa causa agisce iure proprio, chiedendo il ristoro Controparte_1
dei danni patrimoniali ed il ristoro dei danni non patrimoniali nella sua qualità di nipote, per i
danni patiti in modo diretto nella sua qualità di congiunto-familiare ( nipote ) del IG. Per_1
Pagina 4 dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal IG. per Per_1 Persona_1
tutte le causali di cui all'Atto di Citazione, danni da quantificarsi nella somma complessiva di
almeno Euro 125.000,00 ( centoventicinquemilaeuro/00 ), di cui Euro 25.000,00 a titolo di danno
patrimoniale ed Euro 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, o in quella diversa somma,
anche superiore, che il IG. Giudice vorrà liquidare in via equitativa, utilizzando i criteri di
liquidazione del danno ritenuti più corretti ed equi, oltre gli interessi per il ritardato pagamento a
decorrere dalla data di consumazione del fatto illecito, coincidente con la fine della prigionia, in
quanto e se dovuti, più gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, in
quanto e se dovuti. La condanna della servirà per attingere al Controparte_2
Fondo istituito presso il Mef proprio per il ristoro dei danni. Con condanna alle spese e compensi
professionali”. Sempre parte attrice ha poi depositato in data 29 febbraio 2024 la propria seconda memoria istruttoria, producendo nuovi documenti sotto la lettera A) – nuovi allegati con i numeri 8,
9, 10, 11, e 12 - e chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sotto la lettera B), mentre parte convenuta non ha depositato ulteriori memorie istruttorie. Successivamente parte attrice ha depositato in data 14 marzo 2024 la propria terza memoria istruttoria, che si concludeva nel seguente modo : “Questa difesa: --- si riporta, per i motivi a sostegno delle proprie ragioni,
totalmente ai propri scritti difensivi, cioè a quanto esposto, dedotto, specificato e documentato e
motivato in fatto ed in diritto nell'Atto di Citazione. --- si riporta a tutte le richieste istruttorie ed a
tutti i documenti depositati – allegati, come specificati con l'Atto di Citazione e numerati
dall'Allegato n. 1 all'allegato n. 7. 2 --- insiste affinchè vengano accolte le richieste – Conclusioni
come riproposte e riprecisate - modificate con la propria Prima Memoria ex art. 171 ter c.p.c. -
Memorie Integrative , del 13 febbraio 2024, a cui integralmente ci si riporta, anche per l'ulteriore
specificazione di tutti i motivi a sostegno delle proprie ragioni e dove già risulta contestato
totalmente in fatto e diritto, punto per punto, quanto sostenuto da controparte nella propria
Comparsa di Costituzione e Risposta del 30.10.2023. --- si riporta ed insiste affinché vengano
accolte le richieste istruttorie come specificate con la propria Seconda Memoria ex art. 171 ter
Pagina 5 c.p.c. - Memorie Integrative -, del 29 febbraio 2024. Insiste nello specifico, sia per l'ammissione di
tutta la documentazione allegata e prodotta con l'Atto di Citazione, ivi descritta e numerata alla
voce allegato dal n. 1 al n. 7, sia per l'ammissione di tutta la documentazione allegata e prodotta
con la Seconda Memoria ex art. 171 ter c.p.c. - Memorie Integrative - del 29 febbraio 2024, ivi
descritta e numerata alla voce allegato dal n. 8 al n.12. Insiste nello specifico per l'ammissione
della prova testimoniale sui capitoli di prova elencati-numerati dal n. 1 al n. 3, con i 4 testi come
indicati, come articolata con la Seconda Memoria ex art. 171 ter c.p.c. - Memorie integrative del
29 febbraio 2024. Questa difesa contesta totalmente tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e
documentato dalla difesa avversaria nella Comparsa di Costituzione e Risposta comprese le
Conclusioni, come riformulate, da ultimo, nella Prima Memoria ex art.171 ter c.p.c., in quanto
pretestuoso e totalmente infondato in fatto ed in diritto. Questa difesa prende atto che la difesa
avversaria, in tale Prima Memoria, richiesta nella Comparsa di Costituzione. Questa difesa, vista,
ad oggi, la mancata costituzione in giudizio della , insiste nel CP_2 Controparte_2
chiedere che venga dichiarata la sua contumacia.”. Con provvedimento del 20 maggio 2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, ha dichiarato la contumacia della e ha inviato la causa per la rimessione della Controparte_2
stessa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c.. Infine, con ordinanza del
6 giugno 2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione a decorrere dalla data di ultima comunicazione del suddetto provvedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha esposto in citazione che in data 09 settembre 1943 all'epoca Persona_1
militare di leva come aviere in Aeronautica, venne catturato dalle forze armate tedesche ad Ancona
e successivamente deportato come Internato Militare Italiano nel campo di Spandau – Berlino – nel
Distretto Militare III, per essere avviato ai lavori forzati nella fonderia Sul punto sono stati CP_4
evidenziati i seguenti allegati: Allegato n.
1 - Foglio riepilogativo posizione IG. Per_1
rilasciato dall'ANPR – Associazione Nazionale Reduci della Prigionia ); ( Allegato n. 2 -
[...]
Pagina 6 visura Web del fondo EVZ, riconosciuto e collegato con il Bundesarchiv – Archivio di Stato
Tedesco); (Allegato n. 3 – visura Web per attestare che i lavori forzati a Spandau venivano effettuati per la fonderia . Parte attrice ha poi esposto che in data 24 aprile 1945 CP_4 Per_1
fu liberato dai sovietici ed in data 29 settembre 1945 rientrò in Italia dove ha vissuto fino
[...]
al decesso del 5-2-2017. Successivamente l'attrice quale figlia ed erede di Controparte_1
nel giugno 2023 ha instaurato il presente giudizio in decisione. La prima Persona_1
questione controversa è se la domanda attorea sia stata proposta tempestivamente o se piuttosto debba dichiararsi improcedibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.L.
30 aprile 2022, n. 36, e s.m.i. Infatti, la richiamata disposizione, convertita in legge con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, ha stabilito che le azioni di accertamento e liquidazione dei danni previste dal comma I debbano esercitarsi, a pena di decadenza, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo il decorso dei termini ordinari di prescrizione. Successivamente, il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio
2023, n. 14, ha prorogato l'anzidetto termine prevedendo all'art. 8, comma 11-ter, che l'anzidetto termine decadenziale fosse prorogato di ulteriori quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal 28 febbraio 2023, con scadenza il 28 giugno 2023). La difesa erariale ha eccepito pertanto la decadenza dell'azione sostenendo che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato oltre il termine di proroga, e precisamente in data 14 luglio 2023, quando il termine decadenziale, fissato al 28 giugno 2023, era già spirato e chiede quindi che venga accertata la tardività della notifica e, conseguentemente, che la domanda attorea venga dichiarata improcedibile per decadenza, in forza del citato art. 43, comma 6. Tale tesi è avversata dalla difesa di parte attrice la quale ha evidenziato che, secondo la documentazione versata in atti nel fascicolo del processo telematico, la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta nei termini di legge, e precisamente in data 19 giugno 2023, alle ore 19:40, a mezzo PEC, in conformità alla Legge n.
53/1994 (la ricevuta di avvenuta consegna alla PEC dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
la copia della PEC stessa, risultano regolarmente depositate agli atti e attestano la tempestività
Pagina 7 dell'anzidetta notifica). Inoltre, l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta il 27 giugno 2023,
anch'essa entro il termine del 28 giugno 2023. Pertanto, alla luce dei riscontri su quanto segnalato sul punto dalla difesa di parte attrice, si deve ritenere tempestiva la notificazione dell'atto introduttivo e l'instaurazione del presente giudizio. In ordine alla questione relativa alla legittimazione attiva della parte attrice ed alla prova della qualità di erede è stata richiamata dalla difesa erariale la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui chi agisce in giudizio in qualità di erede deve fornire prova del decesso del dante causa e dell'intervenuta accettazione dell'eredità “(ex multis, Cass. Civ. n. 13738/2005; Cass. Civ. n. 31402/2019)”. Nel caso di specie la documentazione e certificazione prodotta da parte attrice offre un quadro probatorio sufficiente a dimostrare il decesso di il rapporto di parentela e la linea di discendenza Persona_1
ereditaria, per cui l'attrice quale nipote di può essere annoverata tra i soggetti Persona_1
legittimati all'azione esperita. La convenuta contumace, deve Controparte_2
ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la Controparte_2 CP_2
del Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati CP_5
tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno del militare italiano nonno dell'attrice. Il Persona_1 Controparte_3
, intervenuto in giudizio, va riconosciuto come parte interessata a spiegare intervento
[...]
in quanto gestore del Fondo istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n.
79/2022. La competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il
Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il Controparte_3
in Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a
[...]
chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Controparte_3
Pagina 8 Roma. Pertanto, è applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il CP_3
giudice del luogo in cui ha sede il in Roma dove è stato Controparte_3
istituito il Fondo suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La
sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_3
di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_3
dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...]
insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In
tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_3
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...]
avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_3
suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_3
Pagina 9 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è
altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_3
sentenze, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande dell'attrice quale erede di un Internato Militare
Italiano (IMI), occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della
Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i militari italiani sono stati considerati nemici di guerra CP_2
dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta potenza militare straniera occupante il territorio italiano. CP_2
Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista. Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La
Convenzione dell'Aja del 1907 e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri
di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di
Pagina 10 guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo
nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il CP_2
lavoro coatto a cui gli stessi potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa dell'attrice, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento del militare italiano Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di Persona_1
internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio
Pagina 11 diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte attrice. Non sono stati indicati testi oculari di violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno di La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato Persona_1
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17
agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia
nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_2
stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può
configurarsi nel caso di specie la categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per quanto sopra argomentato, alla CP_2
deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n. 5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico-deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista)
Pagina 12 nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte
Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11- 1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina
“ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può
ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione. Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed CP_2
assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno nell'ottica di reprimere
Pagina 13 Part detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella di Hitler abbia CP_2
in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto. Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2023 (anno di introduzione del presente giudizio), in mancanza di prove di atti interruttivi, oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, anche per la configurabilità di un illecito penale come la riduzione in schiavitù che non debordi in crimine contro l'umanità occorre fornire la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa ponendosi comunque il problema ostativo del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. La
domanda dell'attrice, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra contro l'umanità imprescrittibili in danno di Per_1
Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal
[...]
punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in
Pagina 14 evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Spese compensate. Controparte_1
Roma, 17-9-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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