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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 900 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 1596 del 2022, pubblicata dal Tribunale di Nola in data 14.7.2022 all'esito del giudizio recante r.g. n. 3175/2016, non notificata;
causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli al Corso Umberto I n. 381 presso lo studio degli avv.ti Roberto
Pellegrino (c.f. ) e Stefano Pellegrino (c.f. C.F._2
) che lo rappresentano congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di appello, con domicili digitali ai seguenti indirizzi pec:
Email_1
Email_1
Appellante
E con sede legale in Nuoro alla Via Straullu, n. 35, C.F. e CP_1
P.IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti (c.f.
) in virtù di procura a margine del ricorso per C.F._4
decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in Camposano (Na) alla
Via Capua n. 13 presso lo studio dell'avv. Dolores Cerciello, con domicilio digitale;
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26 febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, seguite della comparsa conclusionale depositata da parte appellante in data
5 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione impugnava il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 84/16 emesso dal Tribunale di Nola in favore della CP_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 16.364,84,
[...]
scaturente dalla fattura n. 201402375746 del 09/06/2014, emessa per consumi idrici, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalla scadenza del 12/12/2014 al saldo,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 A fondamento della proposta opposizione contestava gli Parte_1
eccessivi consumi idrici riportati nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, trattandosi, peraltro, di consumi riguardanti una casa di villeggiatura ubicata in Pula (Ca) e, come tale, abitata pochi giorni l'anno.
Per l'effetto, parte opponente chiedeva la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza CP_1
della proposta opposizione in fatto ed in diritto e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione dell'11.10.2016 il giudice di prime cure, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava il giudizio all'udienza del 26.10.2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Riservatosi sulle richieste istruttorie, ritenuto di non ammettere la prova testimoniale articolata da parte opponente né di conferire incarico di CTU, il giudice rinviava la causa all'udienza di discussione orale, al cui esito, con la sentenza indicata in epigrafe, oggetto di gravame, confermava il decreto ingiuntivo n. 84/16, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
4.835.00, oltre iva e Cpa, per compensi, oltre spese gen. ex art 2 DM/55/14.
A fondamento della predetta decisione il giudice di prime cure riteneva non fornita la prova da parte dell'opponente che l'eccessività dei consumi idrici fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo e che una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare la regolare funzionalità del contatore, sarebbe
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 stata meramente esplorativa;
dal canto suo, la società fornitrice depositava la documentazione attestante la regolare funzionalità del contatore nel corso della fornitura idrica.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.2.2023, Pt_1
impugnava tempestivamente la citata pronuncia, deducendone
[...]
l'erronea statuizione in ordine alle istanze istruttorie che venivano riproposte in sede di gravame;
con altro motivo d'appello Parte_1
censurava l'errata valutazione del materiale probatorio in atti, nonché la contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo, ed infine, nel merito, l'error in iudicandi.
Nell'atto di appello veniva proposta, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si costituiva la società la quale eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello stante la violazione del divieto dello ius novorum ex art 345
c.c. e sulla conseguente radicale inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni e dei nuovi documenti ex adverso introdotti nel presente gravame nonché l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; parte appellata eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
All'esito della prima udienza di trattazione del 20.6.2023 il C.I. si riservava e, con provvedimento del 29.6.2023, rigettava l'istanza di sospensione proposta da parte appellante, rinviando il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2023, effettivamente svolta in data
25.2.2025, all'esito della quale il C.I. riservava la causa in decisione con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nei cui termini parte appellante depositava la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dalla ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., mirando tale CP_1
norma a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione;
per cui, essendo stato rinviato questo procedimento per conclusioni, deve ritenersi abbia già positivamente superato quel vaglio di ammissibilità.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi quattro motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Nella fattispecie di cui è causa la società ha agito per il CP_1
pagamento del corrispettivo pari ad euro 16.364,84, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalla scadenza del 12.12.2014 al saldo, dovuto per la somministrazione idrica effettuata in favore dai parte appellante, così come risultante dall'estratto conforme del 13.10.2015 (ove vi è analitica indicazione della fattura insoluta poi prodotta nella presente fase di cognizione) e costituente prova idonea ex art. 634 c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione. Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società opposta con riguardo alla sussistenza di detta pretesa, nonché l'esosità dei costi di fornitura idrica risultante dagli addebiti mossi nei confronti di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 In punto di diritto, deve premettersi che il contratto di somministrazione del servizio idrico, pur presentando indubbie peculiarità connesse alla natura del bene somministrato e al regime di monopolio in cui la prestazione viene erogata, è comunque riconducibile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c.
In tema di contratti di somministrazione la giurisprudenza, peraltro già richiamata dal giudice di prime cure, osserva che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19154). Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la società fornitrice ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione sul presunto malfunzionamento del contatore, dovendosi ritenere che l'onere probatorio posto a carico del somministrante di dare prova del corretto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 funzionamento del rilevatore, a fronte della contestazione dell'utente rivolta a negare l'esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio, sorga soltanto in presenza di una contestazione specifica. Difatti, nel giudizio per cui è causa l'appellante si è limitato a dedurre un consumo sovrastimato ed eccessivo senza tuttavia fornire alcun elemento utile a sostegno della propria contestazione (quale ad esempio avrebbe potuto essere una perizia di parte).
In una tale laconica linea difensiva le istanze istruttorie si palesano generiche.
A seguito della richiesta di pagamento avanzata dalla società fornitrice, si limitava a chiedere a mezzo racc.ta a/r del 23.4.2013 di Parte_1
verificare il corretto funzionamento del contatore idrico della propria abitazione ubicata in Pula (Ca) stante lo sproporzionato ammontare della somma richiesta;
non forniva, invece, alcun riscontro alle successive richieste di pagamento inviate successivamente dalla società somministratrice.
La società depositava la documentazione attestante le CP_1
verifiche periodiche effettuate sul contatore di cui alla fornitura idrica del presente giudizio da cui emergeva il regolare funzionamento dello stesso, sia nel periodo antecedente nonché successivo all'emissione della fattura di cui è causa.
Sebbene le predette verifiche non venivano effettuate in contraddittorio con l'utente, non è dato dubitare della veridicità nonché dell'autenticità dei relativi verbali.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 Del resto, esaminando la fattura depositata agli atti, da cui scaturisce il credito della emerge chiaramente che la somma richiesta sia CP_1
espressione di una fattura riepilogativa di più voci ricomprese nel lasso temporale 1°.6.2010 – 31.2.2014 (circostanza che forse avrebbe potuto esporre parte appellata ad altre criticità) e non già una fattura emessa a seguito di spropositati consumi idrici in un determinato periodo, proprio a riprova del fatto che il contatore funzionava regolarmente.
In assenza di specifica e congrua contestazione del funzionamento del misuratore negli anni di utilizzo da parte dell'opponente, deve presumersi che detto strumento all'epoca fosse funzionante e i dati rilevati, dunque, vanno considerati come assistiti da una presunzione di veridicità, gravando, pertanto, sull'opponente medesimo l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni, prova nella specie non fornita, anche in considerazione della non trascurabile circostanza che il contatore si trovasse nella pubblica via.
Anche con riguardo alla predetta circostanza, oltretutto, l'utente non effettuava alcuna denuncia-querela verso ignoti.
Per le suesposte ragioni i predetti motivi di appello sono infondati.
Il quinto e il sesto motivo di appello sono inammissibili.
Il giudice, a norma dell'art. 115 c.p.c., deve infatti “porre a fondamento della decisione…i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
La mancata contestazione ha dunque l'effetto di espungere dal thema probandi una data circostanza, rendendola pacifica, con la conseguenza che non si può contestarla, una volta spirati i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., “spiazzando” in tal modo la difesa avversaria che non ha articolato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 mezzi di prova volta a fornire la sua dimostrazione proprio in considerazione della pacificità della circostanza stessa. È per tale motivo che il divieto di nova in appello non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché le norme processuali impongono un onere di tempestiva contestazione, a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine
(trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità dei contendenti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario
(cfr. in termini Cass. n. 4854/2024).
Detto ciò, parte appellante ha proposto in appello eccezioni-deduzioni mai proposte nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente: a)la fattura n. 201402375746 del 9/06/2014 era relativa a consumi stimati e non effettivi;
b) la società non ha espressamente segnalato il CP_1
carattere anomalo dei consumi ed ha effettuato richieste di pagamento diverse e/o contraddittorie;
c) parte appellata ha effettuato una doppia fatturazione, per cui la fattura ingiunta riguardava periodi di consumo per i quali aveva già tempestivamente pagato le bollette regolari, Parte_1
non detratte dall'importo richiesto;
d) le due verifiche di funzionalità del misuratore eseguite e prodotte dalla società somministratrice sono incomplete. Inoltre solo in sede di gravame l'appellante ha depositato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 fotoriproduzioni della nicchia di posizionamento dei contatori e del complesso residenziale.
Tali nuove eccezioni-deduzioni – proposte solo in sede di gravame – appaiono, in via definitiva, inammissibili operando in appello il divieto di ius novorum.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, l'infondatezza del proposto appello e, dunque, la contestuale fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla con la domanda d'ingiunzione nei CP_1
confronti di e respinti i motivi di appello da questi proposti, Parte_1
andrà confermata la sentenza impugnata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta di dovere statuire sulle spese del presente giudizio, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione
(scaglione tariffario da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), e quindi vanno quantificate in complessivi euro 2.906,00 per compensi, in favore di parte appellata, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 confronti di avverso la Sentenza n. 1596 del 2022, emessa dal CP_1
Tribunale di Nola e pubblicata il 14.07.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 900 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello nei confronti della sentenza n. 1596 del 2022, pubblicata dal Tribunale di Nola in data 14.7.2022 all'esito del giudizio recante r.g. n. 3175/2016, non notificata;
causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 febbraio 2025 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Napoli al Corso Umberto I n. 381 presso lo studio degli avv.ti Roberto
Pellegrino (c.f. ) e Stefano Pellegrino (c.f. C.F._2
) che lo rappresentano congiuntamente e C.F._3
disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di appello, con domicili digitali ai seguenti indirizzi pec:
Email_1
Email_1
Appellante
E con sede legale in Nuoro alla Via Straullu, n. 35, C.F. e CP_1
P.IVA in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Pisenti (c.f.
) in virtù di procura a margine del ricorso per C.F._4
decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliata in Camposano (Na) alla
Via Capua n. 13 presso lo studio dell'avv. Dolores Cerciello, con domicilio digitale;
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26 febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, seguite della comparsa conclusionale depositata da parte appellante in data
5 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione impugnava il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 84/16 emesso dal Tribunale di Nola in favore della CP_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 16.364,84,
[...]
scaturente dalla fattura n. 201402375746 del 09/06/2014, emessa per consumi idrici, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalla scadenza del 12/12/2014 al saldo,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 A fondamento della proposta opposizione contestava gli Parte_1
eccessivi consumi idrici riportati nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo, trattandosi, peraltro, di consumi riguardanti una casa di villeggiatura ubicata in Pula (Ca) e, come tale, abitata pochi giorni l'anno.
Per l'effetto, parte opponente chiedeva la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'infondatezza CP_1
della proposta opposizione in fatto ed in diritto e chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione dell'11.10.2016 il giudice di prime cure, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviava il giudizio all'udienza del 26.10.2017 per l'ammissione dei mezzi istruttori, con la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..
Riservatosi sulle richieste istruttorie, ritenuto di non ammettere la prova testimoniale articolata da parte opponente né di conferire incarico di CTU, il giudice rinviava la causa all'udienza di discussione orale, al cui esito, con la sentenza indicata in epigrafe, oggetto di gravame, confermava il decreto ingiuntivo n. 84/16, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condannava, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro
4.835.00, oltre iva e Cpa, per compensi, oltre spese gen. ex art 2 DM/55/14.
A fondamento della predetta decisione il giudice di prime cure riteneva non fornita la prova da parte dell'opponente che l'eccessività dei consumi idrici fosse dovuta a fattori esterni al suo controllo e che una consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare la regolare funzionalità del contatore, sarebbe
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 stata meramente esplorativa;
dal canto suo, la società fornitrice depositava la documentazione attestante la regolare funzionalità del contatore nel corso della fornitura idrica.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.2.2023, Pt_1
impugnava tempestivamente la citata pronuncia, deducendone
[...]
l'erronea statuizione in ordine alle istanze istruttorie che venivano riproposte in sede di gravame;
con altro motivo d'appello Parte_1
censurava l'errata valutazione del materiale probatorio in atti, nonché la contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo, ed infine, nel merito, l'error in iudicandi.
Nell'atto di appello veniva proposta, altresì, istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si costituiva la società la quale eccepiva l'inammissibilità CP_1
dell'appello stante la violazione del divieto dello ius novorum ex art 345
c.c. e sulla conseguente radicale inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni e dei nuovi documenti ex adverso introdotti nel presente gravame nonché l'inammissibilità del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; parte appellata eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
All'esito della prima udienza di trattazione del 20.6.2023 il C.I. si riservava e, con provvedimento del 29.6.2023, rigettava l'istanza di sospensione proposta da parte appellante, rinviando il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2023, effettivamente svolta in data
25.2.2025, all'esito della quale il C.I. riservava la causa in decisione con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nei cui termini parte appellante depositava la comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame articolata dalla ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., mirando tale CP_1
norma a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, ovvero alla prima udienza di trattazione;
per cui, essendo stato rinviato questo procedimento per conclusioni, deve ritenersi abbia già positivamente superato quel vaglio di ammissibilità.
In ogni caso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi quattro motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Nella fattispecie di cui è causa la società ha agito per il CP_1
pagamento del corrispettivo pari ad euro 16.364,84, oltre interessi moratori convenzionali calcolati dalla scadenza del 12.12.2014 al saldo, dovuto per la somministrazione idrica effettuata in favore dai parte appellante, così come risultante dall'estratto conforme del 13.10.2015 (ove vi è analitica indicazione della fattura insoluta poi prodotta nella presente fase di cognizione) e costituente prova idonea ex art. 634 c.p.c. ai fini della proposizione e dell'accoglimento della domanda d'ingiunzione. Ciò premesso, parte opponente ha eccepito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla società opposta con riguardo alla sussistenza di detta pretesa, nonché l'esosità dei costi di fornitura idrica risultante dagli addebiti mossi nei confronti di Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 In punto di diritto, deve premettersi che il contratto di somministrazione del servizio idrico, pur presentando indubbie peculiarità connesse alla natura del bene somministrato e al regime di monopolio in cui la prestazione viene erogata, è comunque riconducibile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c.
In tema di contratti di somministrazione la giurisprudenza, peraltro già richiamata dal giudice di prime cure, osserva che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi
(Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19154). Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo parte opposta assume la posizione sostanziale di parte attrice, in quanto l'oggetto del processo è il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la società fornitrice ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi l'assoluta genericità dell'eccezione sul presunto malfunzionamento del contatore, dovendosi ritenere che l'onere probatorio posto a carico del somministrante di dare prova del corretto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 funzionamento del rilevatore, a fronte della contestazione dell'utente rivolta a negare l'esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio, sorga soltanto in presenza di una contestazione specifica. Difatti, nel giudizio per cui è causa l'appellante si è limitato a dedurre un consumo sovrastimato ed eccessivo senza tuttavia fornire alcun elemento utile a sostegno della propria contestazione (quale ad esempio avrebbe potuto essere una perizia di parte).
In una tale laconica linea difensiva le istanze istruttorie si palesano generiche.
A seguito della richiesta di pagamento avanzata dalla società fornitrice, si limitava a chiedere a mezzo racc.ta a/r del 23.4.2013 di Parte_1
verificare il corretto funzionamento del contatore idrico della propria abitazione ubicata in Pula (Ca) stante lo sproporzionato ammontare della somma richiesta;
non forniva, invece, alcun riscontro alle successive richieste di pagamento inviate successivamente dalla società somministratrice.
La società depositava la documentazione attestante le CP_1
verifiche periodiche effettuate sul contatore di cui alla fornitura idrica del presente giudizio da cui emergeva il regolare funzionamento dello stesso, sia nel periodo antecedente nonché successivo all'emissione della fattura di cui è causa.
Sebbene le predette verifiche non venivano effettuate in contraddittorio con l'utente, non è dato dubitare della veridicità nonché dell'autenticità dei relativi verbali.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 Del resto, esaminando la fattura depositata agli atti, da cui scaturisce il credito della emerge chiaramente che la somma richiesta sia CP_1
espressione di una fattura riepilogativa di più voci ricomprese nel lasso temporale 1°.6.2010 – 31.2.2014 (circostanza che forse avrebbe potuto esporre parte appellata ad altre criticità) e non già una fattura emessa a seguito di spropositati consumi idrici in un determinato periodo, proprio a riprova del fatto che il contatore funzionava regolarmente.
In assenza di specifica e congrua contestazione del funzionamento del misuratore negli anni di utilizzo da parte dell'opponente, deve presumersi che detto strumento all'epoca fosse funzionante e i dati rilevati, dunque, vanno considerati come assistiti da una presunzione di veridicità, gravando, pertanto, sull'opponente medesimo l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni, prova nella specie non fornita, anche in considerazione della non trascurabile circostanza che il contatore si trovasse nella pubblica via.
Anche con riguardo alla predetta circostanza, oltretutto, l'utente non effettuava alcuna denuncia-querela verso ignoti.
Per le suesposte ragioni i predetti motivi di appello sono infondati.
Il quinto e il sesto motivo di appello sono inammissibili.
Il giudice, a norma dell'art. 115 c.p.c., deve infatti “porre a fondamento della decisione…i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
La mancata contestazione ha dunque l'effetto di espungere dal thema probandi una data circostanza, rendendola pacifica, con la conseguenza che non si può contestarla, una volta spirati i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., “spiazzando” in tal modo la difesa avversaria che non ha articolato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 mezzi di prova volta a fornire la sua dimostrazione proprio in considerazione della pacificità della circostanza stessa. È per tale motivo che il divieto di nova in appello non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché le norme processuali impongono un onere di tempestiva contestazione, a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine
(trasformando il giudizio di appello da revisio prioris instantiae in iudicium novum, estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità dei contendenti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario
(cfr. in termini Cass. n. 4854/2024).
Detto ciò, parte appellante ha proposto in appello eccezioni-deduzioni mai proposte nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente: a)la fattura n. 201402375746 del 9/06/2014 era relativa a consumi stimati e non effettivi;
b) la società non ha espressamente segnalato il CP_1
carattere anomalo dei consumi ed ha effettuato richieste di pagamento diverse e/o contraddittorie;
c) parte appellata ha effettuato una doppia fatturazione, per cui la fattura ingiunta riguardava periodi di consumo per i quali aveva già tempestivamente pagato le bollette regolari, Parte_1
non detratte dall'importo richiesto;
d) le due verifiche di funzionalità del misuratore eseguite e prodotte dalla società somministratrice sono incomplete. Inoltre solo in sede di gravame l'appellante ha depositato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 fotoriproduzioni della nicchia di posizionamento dei contatori e del complesso residenziale.
Tali nuove eccezioni-deduzioni – proposte solo in sede di gravame – appaiono, in via definitiva, inammissibili operando in appello il divieto di ius novorum.
Acclarata, in ragione delle superiori argomentazioni, l'infondatezza del proposto appello e, dunque, la contestuale fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla con la domanda d'ingiunzione nei CP_1
confronti di e respinti i motivi di appello da questi proposti, Parte_1
andrà confermata la sentenza impugnata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta di dovere statuire sulle spese del presente giudizio, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, in misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione
(scaglione tariffario da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), e quindi vanno quantificate in complessivi euro 2.906,00 per compensi, in favore di parte appellata, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 900/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 confronti di avverso la Sentenza n. 1596 del 2022, emessa dal CP_1
Tribunale di Nola e pubblicata il 14.07.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
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