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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 556/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. dott. BATTAGLIA DOMENICO e dall'avv. dott. DALLO
SONIA
RICORRENTE
contro pagina 1 di 10 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER CP_1 P.IVA_1
LUCIA e dall'avv. dott. BAUER RAIMUND
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis, così deliberare:
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di udienza, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
IN VIA PRELIMINARE: Accertare la prescrizione e/o la decadenza e/o l'improcedibilità delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
NEL MERITO: Accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
IN OGNI CASO: Dichiarando che nulla è dovuto a Parte Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto.
pagina 2 di 10 Di parte convenuta
A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso
B. Rigettarsi il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle ordinanze ingiunzioni contestate.
C. Rifusione di spese e competenze.
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La signora odierna ricorrente si oppone nella presente sede alle due Parte_1
ordinanze ingiunzioni n. OI-002022854 (anno 2018) per € 10.262,00.- oltre CP_1
spese di notifica e n. OI-001614997 (anno 2017) per € 949,50.- oltre spese di notifica, e quindi per un totale ingiunto di € 11.211,50.- oltre spese di notifica, affidandosi ai seguenti motivi:
A. Tardiva notifica degli atti di accertamento: il termine previsto dall'art. 14 co. 2
L. 689/1981 in combinazione con l'art 6 D.Lgs. 8/2016, sarebbe ampiamente trascorso, posto che gli atti di accertamento risalirebbero al 2019.
B. Prescrizione delle notifiche delle ordinanze / ingiunzioni. In ambito di obbligazioni contributive previdenziali vige il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 e 10 della L. 335 del 1995. Pur tenendo conto delle sospensioni disposte dalla normativa COVID il credito sarebbe prescritto.
C. Esdebitazione della signora Con decreto Fall. n. 5-1/2019, Esd. N. Parte_1
8/2022, Cron. 483/2024, l'intestato Tribunale procedeva ad accogliere la domanda di esdebitazione proposta dalla signora . Posto che il credito de quo Parte_1
deriva dall'attività imprenditoriale della i benefici di legge si Parte_1
estenderebbero anche ai crediti qui fatti valere.
2. si costituisce ed eccepisce la tardività e quindi inammissibilità del ricorso. CP_1
Quanto alla normativa COVID, questa avrebbe sospeso i termini prescrizionali di ben 542 giorni, e non dei 129 gg dedotti dalla ricorrente, quanto al debito pagina 4 di 10 contributivo stesso, mentre in ordine alla sanzione emessa per il mancato pagamento l'invio di due diffide nel corso dell'anno 2019 avrebbero interrotto la prescrizione, a cui si somma la sospensione disposta dalla normativa COVID.
Le sanzioni amministrative sarebbero escluse dall'applicazione dell'esdebitazione, in quanto privo di carattere accessorio rispetto al contributo stesso. La totale peculiarità della fattispecie di illecito amministrativo in esame costituirebbe un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei minimi particolari, che non consentirebbe l'applicazione di regole e principi generali della legge n.689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento.
Infatti, l'art.12 della legge n.689/1981, spiega l' , dispone che i principi e le CP_1
disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito. Ciò posto, la ingente mole di controlli da effettuare renderebbe incompatibile l'art 14 col tipo di accertamento massiccio a carico dell' . CP_1
3. In sede di prima udienza l' ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza CP_1
ingiunzione afferente all'anno 2017, rideterminando anche l'importo della seconda, essendo venuto meno l'elemento della recidiva.
In parte qua è quindi venuta meno la materia del contendere.
4. Ciò posto si ritiene opportuno risolvere la questione in base alla questione più liquida.
pagina 5 di 10 La ricorrente, già fallita nel 2019, pacificamente gode del beneficio di legge dell'esdebitazione, che fa si che i debiti imprenditoriali e comunque connessi all'esercizio dell'impresa fallita a termine di un determinato periodo diventano inesigibili. Sia la legge fallimentare che l'art 14terdecies co 2 della legge n. 3/2012 lasciano in vita le sole sanzioni “penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”. A tale norma si richiama l' . CP_1
Si deve quindi capire cosa si intenda per accessorietà al debito estinto, se in senso stretto tecnico-letterale, o in senso ampio, conclusione a cui si giunge mediante interpretazione teleologica.
L'accessorietà nel sistema civilistico compare nell'art 1263 cc che prevede la cessione del credito con tutti gli accessori;
la Giurisprudenza (Cass. civ. n.
9823/1999) ritiene che “nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito”.
Una tale interpretazione che comprende solo il credito come tale e quanto direttamente collegato, escluderebbe ovviamente la sanzione amministrativa dall'applicazione dell'art 14 cit. Infatti, la sanzione trova le sue origini in apposita fonte normativa, ha una diversa causa - non negoziale - e genera ovviamente un credito nuovo e formalmente indipendente rispetto all'obbligo di corrispondere i pagina 6 di 10 contributi previdenziali. In altri termini, se non fosse intervenuto il fallimento, non si discuterebbe se la sanzione amministrativa sia accessoria rispetto ai contributi, essendo la fonte dell'obbligazione diversa.
Una tale interpretazione, comunque, pare essere troppo legata alla lettera della norma codicistica. Si deve, infatti, tener conto che l'esdebitazione è un istituto di derivazione eurounitaria. Il legislatore eurounionario molto probabilmente non aveva in mente l'art 1263 cc quando ha formulato la direttiva n. 1023/2019 (e quelle precedenti), ma piuttosto simili norme di origine anglosassone, che mirano al recupero del “fallito”, all'azzeramento dei suoi debiti accumulati per l'attività imprenditoriale, al fine di reinserirlo nel mondo economico assieme alle sue esperienze seppur infelici.
E proprio all'art 23 co 4 la direttiva citata, in punto deroghe a crediti oggetto dell'esdebitazione, dispone che “Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:
a) debiti garantiti;
b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;
c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di pagina 7 di 10 parentela, di matrimonio o di affinità;
e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.”
Ora, a prescindere dal carattere tassativo o meno di tale elencazione, si deve ritenere che essa (e quella precedente, simile) abbia ispirato la normativa nazionale.
E se così è, allora si ritiene che l'interpretazione dev'essere restrittiva, ossia di includere nelle deroghe meno crediti possibili, se non quelli elencati, tra cui non emerge quello per cui è causa. Ma lo spirito della direttiva è ricavabile anche dalle sue premesse. La direttiva chiaramente mira ad offrire ai soggetti falliti ed agli imprenditori falliti una seconda opportunità, concedendo loro la possibilità di lasciarsi dietro i debiti derivanti dall'attività imprenditoriale.
Se così è, si devono ritenere intimamente connessi all'esercizio dell'impresa non solo i contributi previdenziali, ma anche le sanzioni emesse per non averli saldati.
Nella specie non si imputa alla sig.a un contegno doloso, l'impresa da Parte_1
essa gestita è semplicemente fallita e tra i crediti impagati vi erano anche quelli nei confronti dell' , al pari di tutti gli altri. Con la differenza che al mancato CP_1
pagamento del contributo consegue la sanzione amministrativa per cui è causa. Vi
è quindi un'evidente connessione fattuale e causale tra la sanzione e l'attività imprenditoriale pregressa.
pagina 8 di 10 L'accessorietà va quindi intesa in senso lato.
Ciò posto, richiamandosi anche Giurisprudenza di merito sul punto (Corte
d'Appello di Milano n. 419/2024 - n. r.g. 00001100/2023 del 30/05/2024 pubblicata il 31/05/2024), si ritiene quindi che l'esdebitazione copra anche le sanzioni amministrative derivanti da debiti inclusi nell'esdebitazione.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-002022854 (anno 2018), ovvero il credito ivi CP_1
richiamato, è quindi da considerarsi ricompreso dall'esdebitazione del fallimento del 2019. E' quindi è inesigibile il credito qui fatto valere dall' . CP_1
5. Le spese seguono la soccombenza. La risoluzione della causa in mero rito, senza istruttoria orale consigliano l'applicazione dei minimi tabellari, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa,
• Revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-002022854 relativo all'anno CP_1
2018;
• Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.506,10 per compenso
[...]
oltre accessori di legge e spese vive per € 118,50.
pagina 9 di 10 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 556/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. dott. BATTAGLIA DOMENICO e dall'avv. dott. DALLO
SONIA
RICORRENTE
contro pagina 1 di 10 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. dott. ORSINGHER CP_1 P.IVA_1
LUCIA e dall'avv. dott. BAUER RAIMUND
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
Voglia l'Ill. Tribunale adito, contrariis reiectis, così deliberare:
IN VIA CAUTELARE: Inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione di udienza, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
IN VIA PRELIMINARE: Accertare la prescrizione e/o la decadenza e/o l'improcedibilità delle ingiunzioni di Parte Resistente e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
NEL MERITO: Accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto annullare e/o dichiarare nulli e/o inesigibili e/o comunque privi di alcun effetto i provvedimenti impugnati;
IN OGNI CASO: Dichiarando che nulla è dovuto a Parte Resistente, con ripetizione delle somme che fossero state comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spettanze professionali, di spese del giudizio e competenze professionali da liquidarsi come da D.M. 55/2014 aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del citato decreto.
pagina 2 di 10 Di parte convenuta
A. Accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso
B. Rigettarsi il ricorso introduttivo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conferma delle ordinanze ingiunzioni contestate.
C. Rifusione di spese e competenze.
pagina 3 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La signora odierna ricorrente si oppone nella presente sede alle due Parte_1
ordinanze ingiunzioni n. OI-002022854 (anno 2018) per € 10.262,00.- oltre CP_1
spese di notifica e n. OI-001614997 (anno 2017) per € 949,50.- oltre spese di notifica, e quindi per un totale ingiunto di € 11.211,50.- oltre spese di notifica, affidandosi ai seguenti motivi:
A. Tardiva notifica degli atti di accertamento: il termine previsto dall'art. 14 co. 2
L. 689/1981 in combinazione con l'art 6 D.Lgs. 8/2016, sarebbe ampiamente trascorso, posto che gli atti di accertamento risalirebbero al 2019.
B. Prescrizione delle notifiche delle ordinanze / ingiunzioni. In ambito di obbligazioni contributive previdenziali vige il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, co. 9 e 10 della L. 335 del 1995. Pur tenendo conto delle sospensioni disposte dalla normativa COVID il credito sarebbe prescritto.
C. Esdebitazione della signora Con decreto Fall. n. 5-1/2019, Esd. N. Parte_1
8/2022, Cron. 483/2024, l'intestato Tribunale procedeva ad accogliere la domanda di esdebitazione proposta dalla signora . Posto che il credito de quo Parte_1
deriva dall'attività imprenditoriale della i benefici di legge si Parte_1
estenderebbero anche ai crediti qui fatti valere.
2. si costituisce ed eccepisce la tardività e quindi inammissibilità del ricorso. CP_1
Quanto alla normativa COVID, questa avrebbe sospeso i termini prescrizionali di ben 542 giorni, e non dei 129 gg dedotti dalla ricorrente, quanto al debito pagina 4 di 10 contributivo stesso, mentre in ordine alla sanzione emessa per il mancato pagamento l'invio di due diffide nel corso dell'anno 2019 avrebbero interrotto la prescrizione, a cui si somma la sospensione disposta dalla normativa COVID.
Le sanzioni amministrative sarebbero escluse dall'applicazione dell'esdebitazione, in quanto privo di carattere accessorio rispetto al contributo stesso. La totale peculiarità della fattispecie di illecito amministrativo in esame costituirebbe un corpus chiuso e compiutamente regolamentato fin nei minimi particolari, che non consentirebbe l'applicazione di regole e principi generali della legge n.689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento.
Infatti, l'art.12 della legge n.689/1981, spiega l' , dispone che i principi e le CP_1
disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito. Ciò posto, la ingente mole di controlli da effettuare renderebbe incompatibile l'art 14 col tipo di accertamento massiccio a carico dell' . CP_1
3. In sede di prima udienza l' ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza CP_1
ingiunzione afferente all'anno 2017, rideterminando anche l'importo della seconda, essendo venuto meno l'elemento della recidiva.
In parte qua è quindi venuta meno la materia del contendere.
4. Ciò posto si ritiene opportuno risolvere la questione in base alla questione più liquida.
pagina 5 di 10 La ricorrente, già fallita nel 2019, pacificamente gode del beneficio di legge dell'esdebitazione, che fa si che i debiti imprenditoriali e comunque connessi all'esercizio dell'impresa fallita a termine di un determinato periodo diventano inesigibili. Sia la legge fallimentare che l'art 14terdecies co 2 della legge n. 3/2012 lasciano in vita le sole sanzioni “penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”. A tale norma si richiama l' . CP_1
Si deve quindi capire cosa si intenda per accessorietà al debito estinto, se in senso stretto tecnico-letterale, o in senso ampio, conclusione a cui si giunge mediante interpretazione teleologica.
L'accessorietà nel sistema civilistico compare nell'art 1263 cc che prevede la cessione del credito con tutti gli accessori;
la Giurisprudenza (Cass. civ. n.
9823/1999) ritiene che “nell'oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito”.
Una tale interpretazione che comprende solo il credito come tale e quanto direttamente collegato, escluderebbe ovviamente la sanzione amministrativa dall'applicazione dell'art 14 cit. Infatti, la sanzione trova le sue origini in apposita fonte normativa, ha una diversa causa - non negoziale - e genera ovviamente un credito nuovo e formalmente indipendente rispetto all'obbligo di corrispondere i pagina 6 di 10 contributi previdenziali. In altri termini, se non fosse intervenuto il fallimento, non si discuterebbe se la sanzione amministrativa sia accessoria rispetto ai contributi, essendo la fonte dell'obbligazione diversa.
Una tale interpretazione, comunque, pare essere troppo legata alla lettera della norma codicistica. Si deve, infatti, tener conto che l'esdebitazione è un istituto di derivazione eurounitaria. Il legislatore eurounionario molto probabilmente non aveva in mente l'art 1263 cc quando ha formulato la direttiva n. 1023/2019 (e quelle precedenti), ma piuttosto simili norme di origine anglosassone, che mirano al recupero del “fallito”, all'azzeramento dei suoi debiti accumulati per l'attività imprenditoriale, al fine di reinserirlo nel mondo economico assieme alle sue esperienze seppur infelici.
E proprio all'art 23 co 4 la direttiva citata, in punto deroghe a crediti oggetto dell'esdebitazione, dispone che “Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:
a) debiti garantiti;
b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;
c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di pagina 7 di 10 parentela, di matrimonio o di affinità;
e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.”
Ora, a prescindere dal carattere tassativo o meno di tale elencazione, si deve ritenere che essa (e quella precedente, simile) abbia ispirato la normativa nazionale.
E se così è, allora si ritiene che l'interpretazione dev'essere restrittiva, ossia di includere nelle deroghe meno crediti possibili, se non quelli elencati, tra cui non emerge quello per cui è causa. Ma lo spirito della direttiva è ricavabile anche dalle sue premesse. La direttiva chiaramente mira ad offrire ai soggetti falliti ed agli imprenditori falliti una seconda opportunità, concedendo loro la possibilità di lasciarsi dietro i debiti derivanti dall'attività imprenditoriale.
Se così è, si devono ritenere intimamente connessi all'esercizio dell'impresa non solo i contributi previdenziali, ma anche le sanzioni emesse per non averli saldati.
Nella specie non si imputa alla sig.a un contegno doloso, l'impresa da Parte_1
essa gestita è semplicemente fallita e tra i crediti impagati vi erano anche quelli nei confronti dell' , al pari di tutti gli altri. Con la differenza che al mancato CP_1
pagamento del contributo consegue la sanzione amministrativa per cui è causa. Vi
è quindi un'evidente connessione fattuale e causale tra la sanzione e l'attività imprenditoriale pregressa.
pagina 8 di 10 L'accessorietà va quindi intesa in senso lato.
Ciò posto, richiamandosi anche Giurisprudenza di merito sul punto (Corte
d'Appello di Milano n. 419/2024 - n. r.g. 00001100/2023 del 30/05/2024 pubblicata il 31/05/2024), si ritiene quindi che l'esdebitazione copra anche le sanzioni amministrative derivanti da debiti inclusi nell'esdebitazione.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-002022854 (anno 2018), ovvero il credito ivi CP_1
richiamato, è quindi da considerarsi ricompreso dall'esdebitazione del fallimento del 2019. E' quindi è inesigibile il credito qui fatto valere dall' . CP_1
5. Le spese seguono la soccombenza. La risoluzione della causa in mero rito, senza istruttoria orale consigliano l'applicazione dei minimi tabellari, aumentati del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis del DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa,
• Revoca l'ordinanza ingiunzione n. OI-002022854 relativo all'anno CP_1
2018;
• Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte CP_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.506,10 per compenso
[...]
oltre accessori di legge e spese vive per € 118,50.
pagina 9 di 10 21 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
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