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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Ondei Presidente
Dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), Enrico C.F._1
IO (c.f. ), OR TI ET LE (c.f. C.F._2
), AN NO (c.f. ), (c.f. C.F._3 C.F._4 Parte_2
, (c.f. e C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
(c.f. ) dell'Avvocatura Comunale di , presso i cui Uffici è C.F._7 Pt_1 elettivamente domiciliato, in Via della Guastalla n. 6, . Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE CP_1 C.F._8
MONTE NERO n. 28, 20135, presso lo studio dell'avv. MASSIMO LARATRO (C.F.: Pt_1
- pec: , che la rappresenta e C.F._9 Email_1 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIRONTI ANTONIO (C.F.:
- pec: . C.F._10 Email_2
pagina 1 di 13 APPELLATA
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dal : Parte_1 riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Milano, sez. I, n. 5776/2023, pubblicata il
6.07.2023 e non notificata e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta da CP_1
perché infondata e non provata, confermando integralmente l'ingiunzione n. 2019
[...]
0430147200000060636 di € 28.147,00 notificata in data 12.11.19 ovvero, in via subordinata,
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al CP_1 Parte_1
la somma di complessivi € 28.147,00, relativamente al periodo dal 2009 al 2016, come
[...] meglio esposti nell'ingiunzione opposta.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di respingimento della domanda principale del
Pt_1
- accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al la somma CP_1 Parte_1 di complessivi € 18.207,52 corrispondente al calcolo rettificato (basato sul canone annuo minimo di € 2.275,94 per ciascuna annualità) pari tutte le annualità ricomprese nel periodo dal
2009 al 2016 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 5776/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano del 6.7.2023 e di confermare integralmente la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pagina 2 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_1 proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2019 0430147200000060636 emessa dal ex R.G. 639/1910 e, in particolare, chiedeva di dichiarare la Parte_1 nullità, illegittimità e inefficacia della ingiunzione di pagamento in questione, nonché di dichiarare l'estinzione del credito richiesto per il periodo antecedente al 12.11.2015, per l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria da responsabilità per fatto illecito.
1.1.) A sostegno della propria pretesa deduceva:
- che essa aveva ricevuto, da parte del di , la notifica di un'ingiunzione di Pt_1 Pt_1 pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 per l'importo complessivo di € 28.147,00, contenente la richiesta di “versamento dei canoni e degli oneri accessori” per “indennizzo per occupazione senza titolo dall'anno 2014 all'anno 2016”;
- che tale ingiunzione doveva ritenersi illegittima per inesistenza del titolo esecutivo posto a suo fondamento, nonché per violazione del procedimento e lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio in ragione della sua genericità, anche con riguardo all'ammontare della pretesa di pagamento;
- che tale ingiunzione doveva ritenersi illegittima anche perché il credito risarcitorio ivi preteso non aveva natura certa, liquida ed esigibile (requisito indispensabile per la valida emissione di ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910);
- che i crediti oggetto dell'ingiunzione maturati in data precedente al 12.11.2015 dovevano ritenersi estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
- che, nel caso, l'occupazione doveva ritenersi scriminata dallo stato di necessità ex art. 54
c.p.
2) Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Pt_1 Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, deduceva la debenza delle somme oggetto pagina 3 di 13 dell'ingiunzione e chiedeva di respingere l'opposizione, perché infondata e non provata e, per l'effetto, chiedeva la conferma dell'ingiunzione impugnata.
In particolare, deduceva:
- l'insussistenza di ragioni ostative all'emissione di ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 al fine di ottenere il pagamento delle indennità da occupazione abusiva, in quanto si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili “trovando fondamento in un fatto, l'occupazione dell'immobile, con decorrenza dal 18.09.2010, definitivamente accertato in sede penale” (con sentenza del
Tribunale Penale di Milano n. 8612/15);
- che la determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità del credito richiesto sarebbero derivate dalla L.R. 27/20071 e dal Reg. regionale n. 1/20042, oggetto di attuazione con delibera della Giunta Comunale, alla luce della quale, “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza”;
- che l'ordinanza era sufficientemente dettagliata in ordine al quantum richiesto, atteso che “la distinta degli oneri e delle spese, dovuti fino al dicembre 2016, è riportata nella stessa ingiunzione di pagamento, ove sono compiutamente indicate le singole voci, suddivise per canone di locazione, maggiorato in funzione dell'occupazione abusiva”; che, inoltre, alla luce delle disposizioni vigenti, l'indennità di occupazione era stata quantificata secondo lo schema allegato al doc. 14 del proprio fascicolo;
- quanto all'eccezione di prescrizione svolta da controparte, di aver inviato richiesta di pagamento idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato l'ingiunzione di pagamento sia per difetto dei presupposti che giustificano il ricorso allo speciale procedimento di ingiunzione disciplinato dal RD n. 639/1910, sia per mancanza di fonti normative attributive della facoltà di stabilire l'entità dell'indennità di occupazione.
In particolare, ha rilevato che:
- “l'ingiunzione attiene all'indennità di occupazione dell'immobile sito in , via Monti Pt_1
Padre UI n.16 di proprietà del Comune di per gli anni 2014, 2015 e 2016 per Pt_1
l'importo complessivo di € 28.147,00, comprensivo di accessori”; - “trattandosi di un credito risarcitorio da fatto illecito (l'occupazione abusiva da parte di
è stata accertata in sede penale con giudicato penale della Corte d'appello di CP_1
Milano) non sussistono le condizioni per la pronuncia dell'ordinanza in esame che, invece, presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del credito”;
- “diversamente da quanto allegato dal nella legislazione regionale richiamata non si Pt_1 rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere”.
Il Tribunale, nel merito, con riguardo all'accertamento della pretesa creditoria oggetto dell'ordinanza:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per le indennità da occupazione abusiva antecedenti alla data del 12 novembre 2015 (poiché l'ingiunzione di pagamento era stata notificata il 12 novembre 2019) in quanto il aveva prodotto la Pt_1 raccomandata del 29 marzo 2016, ricevuta il 24 aprile successivo, diretta all'interruzione della prescrizione per il credito maturato nel 2014;
- ha ritenuto infondata la scriminante dello stato di necessità (in ragione dell'intervenuto giudicato penale sulla sussistenza del reato di occupazione abusiva);
- ha ritenuto infondata la pretesa del di liquidare il pregiudizio subito dal e Pt_1 Pt_1 derivante dall'occupazione abusiva facendo riferimento al “valore locativo maggiorato del
200%”, corrispondente “al canone degli inquilini collocati nell'area di decadenza”, criterio questo che si applica “a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata”, ciò in quanto “non vi sono specifiche allegazioni del creditore sulle categorie di soggetti alle quali sarebbe stato presumibilmente assegnato
l'immobile (tenuto conto delle graduatorie degli aspiranti)”;
- ha, quindi, ritenuto di poter determinare, in via equitativa, il risarcimento del danno in questione “con riferimento al canone annuo locativo minimo di € 2.275,94 per ciascuna annualità di occupazione abusiva: 2014, 2015 e 2016” ed è in tal modo pervenuto a determinare “il credito complessivo maturato dal nei confronti dell'attrice è Parte_1 di € 6.827,82”.
4) Il ha impugnato tale sentenza, articolando due motivi di appello, così Parte_1 rubricati:
pagina 5 di 13 i) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D.639/1910, della L.R. Lombardia n.
16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del Regolamento Regionale n. 4/2017 e del precedente Regolamento n.1/2004 e della Giunta Comunale n.30/2009”;
ii) “Erronea valutazione e determinazione dell'an e del quantum del credito comunale;
omessa ed erronea valutazione delle prove documentali prodotte dal . Pt_1
5) Nel costituirsi in giudizio, la Sig.ra ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, la parte appellata ha:
- ribadito l'illegittimità dell'atto notificatole per i motivi già evidenziati in primo grado;
- dedotto che il credito preteso dal rivestiva natura risarcitoria, perché l'occupazione Pt_1 senza titolo di un bene immobile costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c. i cui elementi costitutivi non sono stati provati dall'ente locale;
- ribadito che il aveva omesso di esplicitare i criteri di determinazione della somma Pt_1 ingiunta dato che “la richiesta di pagamento è stata autodeterminata unilateralmente dalla medesima amministrazione senza l'apporto di alcun contenuto motivazionale in merito ai parametri adottati per auto liquidarsi il danno richiesto”;
- dedotto la novità della domanda subordinata di controparte (poiché proposta solo in appello) volta a pretendere la corresponsione dell'indennità da occupazione dal 2009 al 2016, nonostante l'ingiunzione opposta avesse ad “oggetto esclusivamente i canoni e le indennità di occupazione per gli anni 2014, 2015 e 2016”.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal deve ritenersi infondato per le Parte_1 seguenti ragioni.
6) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante Parte_1
ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 e
[...] censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che, in ragione della natura risarcitoria del credito richiesto in pagamento, fosse illegittimo il ricorso allo strumento dell'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. 639/1910 che, invece, presuppone la liquidità, certezza ed esigibilità del credito ingiunto.
pagina 6 di 13 Secondo l'appellante, la pretesa vantata sarebbe stata suscettibile di essere azionata con lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 perché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbe ad oggetto un credito che, non rivestendo natura risarcitoria, sarebbe liquido, certo ed esigibile.
Inoltre, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione della normativa regionale di rango primario e secondario in materia di edilizia residenziale pubblica. Ciò perché, il
Giudice di prime cure, nel ritenere non vincolante tale normativa, non ha, erroneamente, aderito alla prospettazione del , in base alla quale, l'importo ingiunto Parte_1 sarebbe stato assistito dalle caratteristiche di certezza e liquidità, in quanto quantificato sulla base di parametri predeterminati da tale normativa e, in particolare:
- dall'art. 6 L.R. 27/2007 che dispone: “l'Ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa […]”;
- dall'art. 31 della L.R. 27/2009 che stabilisce che il canone dovuto da parte del destinatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica è parametrato alla propria condizione economica e determinato in misura percentuale al valore locativo dell'immobile stesso, che varia a seconda del collocamento dell'assegnatario in una delle quattro aree individuate in virtù della fascia ISEE di riferimento (indice della situazione economica equivalente) e che per quanto, quivi maggiormente rileva, prescrive che nella quarta area (cd. di decadenza) rientrino i beneficiari con ISEE superiore a 35.000,00;
- dall'art. 31 comma 5 L.R. 27/2009 che demanda al in qualità di ente proprietario, Pt_1 la determinazione del canone che gli assegnatari rientranti nell'area di decadenza hanno l'obbligo di versare;
- dalla delibera della Giunta della Reg. Lombardia n. 30/2009, che, in attuazione della L.R.
27/2007, prescrive che “per gli occupanti abusivi la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza”.
6.1) Tale motivo di appello è infondato.
pagina 7 di 13 In primo luogo, va rilevato che costituisce fatto pacifico che l'odierna appellata abbia abusivamente occupato l'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di
. Pt_1
D'altra parte, secondo la prospettazione del l'ingiunzione di pagamento oggetto del Pt_1 giudizio “è stata emessa per il mancato pagamento di somme dovute” dalla Sig. “a CP_1 titolo di indennità di occupazione abusiva” di tale immobile.
Sul punto, si osserva che, diversamente da quanto dedotto da parte appellante e come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, il credito oggetto dell'ingiunzione ha natura risarcitoria, perché è volto a ristorare il pregiudizio subito dal in ragione della Pt_1 nominata occupazione, il quale è privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti. (cfr.
Cass. SS.UU. 33645/2022; Corte Appello di Milano n.124/2023).
Alla luce di tali principi deve, dunque, rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il credito ingiunto, rivestendo natura risarcitoria, è privo dei requisiti di liquidità e certezza.
Peraltro, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la liquidità e certezza del credito richiesto in pagamento non può derivare, nel caso, dalla sua predeterminazione legislativa perché il criterio di determinazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile, utilizzato dal nella delibera della Giunta della Reg. Lombardia n. 30/2009, non è Pt_1 vincolante, non avendo rango normativo primario ed immediata idoneità a regolare la fattispecie.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, concludersi che “l'ingiunzione di pagamento notificata all'odierna appellata è illegittima ed è stata correttamente annullata dal giudice di primo grado, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D.
639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato – non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da
pagina 8 di 13 corrispondere” (in questo senso, cfr. Corte di Appello di Milano n. 1207/2023; Corte di Appello di Milano n. 224/2024, Corte di Appello di Milano n. 15/2025).
7) Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui è stato ricalcolato il quantum dovuto da CP_1 all'Amministrazione Comunale per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, nella minor somma di euro € 2.275,94 per ciascuna annualità di occupazione abusiva.
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che la somma oggetto dell'ingiunzione (pari ad euro
28.147,00) sarebbe stata correttamente determinata alla luce dei parametri normativi regionali di rango primario e secondario già richiamati, in base ai quali, a fronte dell'occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica, l'occupante è tenuto a versare al proprietario dell'immobile stesso il 200% del valore locativo per ciascun Pt_1 anno di occupazione.
L'appellante, in proposito, ha nuovamente ribadito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non vincolante la normativa già richiamata e, conseguentemente, sulla base di tale premessa, avrebbe errato nel liquidare il danno da occupazione abusiva, in via equitativa ex art. 1226 c.c., quantificandolo in misura pari al 100% del valore locativo del bene per ciascun anno di illegittima occupazione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato il danno con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, omettendo, invece, di considerare che il provvedimento ingiuntivo impugnato si sarebbe dovuto riferire ad un totale di otto annualità
(dal 2009 al 2016), come si evincerebbe dal doc. 14 del fascicolo di primo grado (da cui risulterebbe che l'importo ingiunto rappresenta la somma del valore locativo del bene illegittimamente occupato, maggiorato del 200% per otto anni di occupazione: dal 2009 al
2016) rispetto al quale lamenta l'omessa ed erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado.
7.1) Tale motivo di appello è infondato.
Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'azione esercitata dal con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, ha per oggetto unicamente il Pt_1 risarcimento del danno da occupazione dell'immobile cagionato dalla parte appellata, calcolato secondo il criterio stabilito nella già richiamata delibera della Giunta comunale n.
30/2009, ovvero in misura pari al 200% del valore locativo.
pagina 9 di 13 A proposito della vincolatività della normativa richiamata dall'appellante a sostegno della correttezza dell'ammontare della pretesa creditoria vantata, questa Corte, a precisazione di quanto già sopra affermato, deve richiamare le proprie precedenti pronunce sulla questione, con cui è stato evidenziato, nell'ambito di giudizi di impugnazione sovrapponibili a quello che ci occupa, che: “la delibera del Comune di n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 reg. gen. Pt_1
[con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi…la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200 % del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)”] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al
Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo, indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno.
La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9/1/2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e provenienza Pt_1 unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente,
l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL. RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt.
23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva” (così: C. Appello 224/2024; C. Appello Pt_1 Pt_1
n. 124/2023).
Deve, poi, ritenersi congruo utilizzare come parametro per la liquidazione equitativa del danno da occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica “un valore intermedio fra il minimo (il 36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) e cioè, in definitiva, il 100% del valore locativo” (Sent. Corte Appello di Milano n. 211/2024).
Sulla base di tali principi, deve dunque osservarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato, in via equitativa, il pregiudizio subito dal in ragione Pt_1 dell'illegittima occupazione da parte della Sig.ra dell'immobile vincolato, CP_1 parametrandolo al 100% del suo valore locativo.
Ciò posto, sempre con riguardo al quantum dell'obbligazione risarcitoria, deve ritenersi che il
Giudice di primo grado ha, altresì, correttamente liquidato il danno in questione facendo pagina 10 di 13 riferimento al valore locativo dell'immobile (€ 2.275,94) con riferimento a tre annualità di occupazione, ossia agli anni 2014, 2015, 2016 (€ 2.275,94 x3 = 6.827,82), e non ad otto annualità di occupazione (dal 2009 al 2016), come preteso da parte appellante.
Invero, tale valutazione pare essere l'unica compatibile sia con riguardo al principio contraddittorio sul perimetro del thema decidendum del giudizio di primo grado, sia con l'esigenza di individuazione dell'oggetto della domanda ivi svolta, la quale, nel caso, risulta essere stata inevitabilmente segnata dal contenuto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
A tal riguardo va richiamato che il , nell'ingiunzione con cui ha azionato la Parte_1 propria pretesa, nell'individuare i periodi di maturazione del credito richiesto in pagamento, si
è limitato a far riferimento a tre sole annualità (2014, 2015, 2016), e, ciò, quantunque abbia, poi, ritenuto di chiarire di aver chiesto, in tal modo, il pagamento di un importo commisurato ad otto annualità (dal 2009 al 2016), avendo fatto rientrare (incomprensibilmente) nella posta relativa all'anno 2014 anche gli importi dovuti per le altre cinque precedenti annualità (2009,
2010, 2011, 2012, 2013), sì da aver chiesto, con la propria ingiunzione, per “canone di locazione” per l'anno 2014 l'importo di euro 21.250,71 (cfr. la prima riga del prospetto riportato nella prima pagina dell'ingiunzione di pagamento sub doc. 1 ). Parte_1
I criteri di determinazione che hanno condotto l'ente locale a liquidare la somma complessivamente ingiunta si dovrebbero evincere da un documento prodotto dal Parte_1
unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (doc. 14 del
[...] fascicolo di primo grado del , documento che (pacificamente non notificato Pt_1 unitamente all'ingiunzione) è stato, peraltro, prodotto dal non tanto al fine di chiarire, Pt_1 come avrebbe dovuto, l'estensione temporale della propria pretesa creditoria, ma semplicemente a conforto della correttezza dei criteri di determinazione della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, la circostanza che la pretesa di pagamento azionata con l'ingiunzione si riferirebbe all'importo dovuto per otto annualità (dal 2009 al 2016), da un lato, risulta essere stata sostenuta dal per la prima volta questa sede di appello;
da un altro lato, sarebbe Pt_1 confermata, non già dalla natura delle difese in corso di causa dal ma unicamente Pt_1 dall'analisi dei dati riportati in un prospetto contabile prodotto in causa (ossia il già menzionato doc. 14).
pagina 11 di 13 Del resto, il fatto che il Comune di abbia evidenziato nell'ingiunzione opposta Pt_1 unicamente la debenza di somme per il 2014, 2015 e 2016, ha portato la Sig.ra ad Pt_5 introdurre il giudizio di primo grado dichiarando di opporsi all'ingiunzione avente ad “oggetto la richiesta di indennità per indennizzo per occupazione senza titolo dall'anno 2014 all'anno
2016” (affermazione mai contestata nel corso del giudizio di primo dal ed a Pt_1 svolgere, sempre in primo grado, le proprie domande e, conseguentemente, le proprie eccezioni e argomentazioni difensive sull'occupazione abusiva relativamente all'arco temporale di quelle tre annualità.
Ciò vale a giustificare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità della domanda nuova svolta dal nel presente grado al fine di ottenere la rideterminazione Pt_1 del credito risarcitorio nella minor somma di € 18.207,52, (risultante dalla seguente moltiplicazione: canone locativo annuale pari a 2.275,94 x 8 annualità di occupazione).
Per le considerazioni svolte, va detto che deve ritenersi infondata la doglianza del di Pt_1 erronea determinazione, da parte del giudice di primo grado, del quantum dovuto in relazione all'arco temporale cui rapportare la pretesa risarcitoria per indennità di occupazione sine titulo;
che, inoltre, la pretesa risarcitoria per annualità di occupazione abusiva ulteriori e diverse da quelle chiaramente individuate nell'ingiunzione (e su cui si è svolto il contraddittorio in primo grado), vale a configurare una domanda nuova inammissibile in questa sede.
8) Va, pertanto, respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante . Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 3.470,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5776/2023 pubblicata in data Parte_1
6.7.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per
[...] compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come sostituita dalla legge regionale 27/2009 e poi dalla legge regionale 16/2016 2 sostituito dal regolamento regionale 4/2017 pagina 4 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Ondei Presidente
Dott.ssa Serena Baccolini Consigliere
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 337/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), Enrico C.F._1
IO (c.f. ), OR TI ET LE (c.f. C.F._2
), AN NO (c.f. ), (c.f. C.F._3 C.F._4 Parte_2
, (c.f. e C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_4
(c.f. ) dell'Avvocatura Comunale di , presso i cui Uffici è C.F._7 Pt_1 elettivamente domiciliato, in Via della Guastalla n. 6, . Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIALE CP_1 C.F._8
MONTE NERO n. 28, 20135, presso lo studio dell'avv. MASSIMO LARATRO (C.F.: Pt_1
- pec: , che la rappresenta e C.F._9 Email_1 difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PIRONTI ANTONIO (C.F.:
- pec: . C.F._10 Email_2
pagina 1 di 13 APPELLATA
OGGETTO: Controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dal : Parte_1 riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Milano, sez. I, n. 5776/2023, pubblicata il
6.07.2023 e non notificata e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta da CP_1
perché infondata e non provata, confermando integralmente l'ingiunzione n. 2019
[...]
0430147200000060636 di € 28.147,00 notificata in data 12.11.19 ovvero, in via subordinata,
- in ogni caso, accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al CP_1 Parte_1
la somma di complessivi € 28.147,00, relativamente al periodo dal 2009 al 2016, come
[...] meglio esposti nell'ingiunzione opposta.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di respingimento della domanda principale del
Pt_1
- accertare e dichiarare l'obbligo di di pagare al la somma CP_1 Parte_1 di complessivi € 18.207,52 corrispondente al calcolo rettificato (basato sul canone annuo minimo di € 2.275,94 per ciascuna annualità) pari tutte le annualità ricomprese nel periodo dal
2009 al 2016 o la diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, e condannare l'odierna appellata al pagamento della relativa somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” Pt_1
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 5776/2023 del Tribunale di Parte_1
Milano del 6.7.2023 e di confermare integralmente la sentenza impugnata, ove occorra anche con diversa motivazione.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
pagina 2 di 13 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Milano CP_1 Parte_1 proponendo opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2019 0430147200000060636 emessa dal ex R.G. 639/1910 e, in particolare, chiedeva di dichiarare la Parte_1 nullità, illegittimità e inefficacia della ingiunzione di pagamento in questione, nonché di dichiarare l'estinzione del credito richiesto per il periodo antecedente al 12.11.2015, per l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria da responsabilità per fatto illecito.
1.1.) A sostegno della propria pretesa deduceva:
- che essa aveva ricevuto, da parte del di , la notifica di un'ingiunzione di Pt_1 Pt_1 pagamento ex art. 2 R.D. 639/1910 per l'importo complessivo di € 28.147,00, contenente la richiesta di “versamento dei canoni e degli oneri accessori” per “indennizzo per occupazione senza titolo dall'anno 2014 all'anno 2016”;
- che tale ingiunzione doveva ritenersi illegittima per inesistenza del titolo esecutivo posto a suo fondamento, nonché per violazione del procedimento e lesione del diritto alla difesa e del contraddittorio in ragione della sua genericità, anche con riguardo all'ammontare della pretesa di pagamento;
- che tale ingiunzione doveva ritenersi illegittima anche perché il credito risarcitorio ivi preteso non aveva natura certa, liquida ed esigibile (requisito indispensabile per la valida emissione di ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910);
- che i crediti oggetto dell'ingiunzione maturati in data precedente al 12.11.2015 dovevano ritenersi estinti per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
- che, nel caso, l'occupazione doveva ritenersi scriminata dallo stato di necessità ex art. 54
c.p.
2) Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Pt_1 Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione; nel merito, deduceva la debenza delle somme oggetto pagina 3 di 13 dell'ingiunzione e chiedeva di respingere l'opposizione, perché infondata e non provata e, per l'effetto, chiedeva la conferma dell'ingiunzione impugnata.
In particolare, deduceva:
- l'insussistenza di ragioni ostative all'emissione di ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 al fine di ottenere il pagamento delle indennità da occupazione abusiva, in quanto si trattava di crediti certi, liquidi ed esigibili “trovando fondamento in un fatto, l'occupazione dell'immobile, con decorrenza dal 18.09.2010, definitivamente accertato in sede penale” (con sentenza del
Tribunale Penale di Milano n. 8612/15);
- che la determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità del credito richiesto sarebbero derivate dalla L.R. 27/20071 e dal Reg. regionale n. 1/20042, oggetto di attuazione con delibera della Giunta Comunale, alla luce della quale, “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza, la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza”;
- che l'ordinanza era sufficientemente dettagliata in ordine al quantum richiesto, atteso che “la distinta degli oneri e delle spese, dovuti fino al dicembre 2016, è riportata nella stessa ingiunzione di pagamento, ove sono compiutamente indicate le singole voci, suddivise per canone di locazione, maggiorato in funzione dell'occupazione abusiva”; che, inoltre, alla luce delle disposizioni vigenti, l'indennità di occupazione era stata quantificata secondo lo schema allegato al doc. 14 del proprio fascicolo;
- quanto all'eccezione di prescrizione svolta da controparte, di aver inviato richiesta di pagamento idonee ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato l'ingiunzione di pagamento sia per difetto dei presupposti che giustificano il ricorso allo speciale procedimento di ingiunzione disciplinato dal RD n. 639/1910, sia per mancanza di fonti normative attributive della facoltà di stabilire l'entità dell'indennità di occupazione.
In particolare, ha rilevato che:
- “l'ingiunzione attiene all'indennità di occupazione dell'immobile sito in , via Monti Pt_1
Padre UI n.16 di proprietà del Comune di per gli anni 2014, 2015 e 2016 per Pt_1
l'importo complessivo di € 28.147,00, comprensivo di accessori”; - “trattandosi di un credito risarcitorio da fatto illecito (l'occupazione abusiva da parte di
è stata accertata in sede penale con giudicato penale della Corte d'appello di CP_1
Milano) non sussistono le condizioni per la pronuncia dell'ordinanza in esame che, invece, presuppone la certezza, liquidità ed esigibilità del credito”;
- “diversamente da quanto allegato dal nella legislazione regionale richiamata non si Pt_1 rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere”.
Il Tribunale, nel merito, con riguardo all'accertamento della pretesa creditoria oggetto dell'ordinanza:
- ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per le indennità da occupazione abusiva antecedenti alla data del 12 novembre 2015 (poiché l'ingiunzione di pagamento era stata notificata il 12 novembre 2019) in quanto il aveva prodotto la Pt_1 raccomandata del 29 marzo 2016, ricevuta il 24 aprile successivo, diretta all'interruzione della prescrizione per il credito maturato nel 2014;
- ha ritenuto infondata la scriminante dello stato di necessità (in ragione dell'intervenuto giudicato penale sulla sussistenza del reato di occupazione abusiva);
- ha ritenuto infondata la pretesa del di liquidare il pregiudizio subito dal e Pt_1 Pt_1 derivante dall'occupazione abusiva facendo riferimento al “valore locativo maggiorato del
200%”, corrispondente “al canone degli inquilini collocati nell'area di decadenza”, criterio questo che si applica “a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata”, ciò in quanto “non vi sono specifiche allegazioni del creditore sulle categorie di soggetti alle quali sarebbe stato presumibilmente assegnato
l'immobile (tenuto conto delle graduatorie degli aspiranti)”;
- ha, quindi, ritenuto di poter determinare, in via equitativa, il risarcimento del danno in questione “con riferimento al canone annuo locativo minimo di € 2.275,94 per ciascuna annualità di occupazione abusiva: 2014, 2015 e 2016” ed è in tal modo pervenuto a determinare “il credito complessivo maturato dal nei confronti dell'attrice è Parte_1 di € 6.827,82”.
4) Il ha impugnato tale sentenza, articolando due motivi di appello, così Parte_1 rubricati:
pagina 5 di 13 i) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D.639/1910, della L.R. Lombardia n.
16/2016, n. 27/2007 e n. 27/2009, nonché del Regolamento Regionale n. 4/2017 e del precedente Regolamento n.1/2004 e della Giunta Comunale n.30/2009”;
ii) “Erronea valutazione e determinazione dell'an e del quantum del credito comunale;
omessa ed erronea valutazione delle prove documentali prodotte dal . Pt_1
5) Nel costituirsi in giudizio, la Sig.ra ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, la parte appellata ha:
- ribadito l'illegittimità dell'atto notificatole per i motivi già evidenziati in primo grado;
- dedotto che il credito preteso dal rivestiva natura risarcitoria, perché l'occupazione Pt_1 senza titolo di un bene immobile costituisce fatto illecito ex art. 2043 c.c. i cui elementi costitutivi non sono stati provati dall'ente locale;
- ribadito che il aveva omesso di esplicitare i criteri di determinazione della somma Pt_1 ingiunta dato che “la richiesta di pagamento è stata autodeterminata unilateralmente dalla medesima amministrazione senza l'apporto di alcun contenuto motivazionale in merito ai parametri adottati per auto liquidarsi il danno richiesto”;
- dedotto la novità della domanda subordinata di controparte (poiché proposta solo in appello) volta a pretendere la corresponsione dell'indennità da occupazione dal 2009 al 2016, nonostante l'ingiunzione opposta avesse ad “oggetto esclusivamente i canoni e le indennità di occupazione per gli anni 2014, 2015 e 2016”.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dal deve ritenersi infondato per le Parte_1 seguenti ragioni.
6) Va, anzitutto, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante Parte_1
ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 R.D. 639/1910 e
[...] censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stato ritenuto che, in ragione della natura risarcitoria del credito richiesto in pagamento, fosse illegittimo il ricorso allo strumento dell'ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. 639/1910 che, invece, presuppone la liquidità, certezza ed esigibilità del credito ingiunto.
pagina 6 di 13 Secondo l'appellante, la pretesa vantata sarebbe stata suscettibile di essere azionata con lo strumento dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 perché, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, avrebbe ad oggetto un credito che, non rivestendo natura risarcitoria, sarebbe liquido, certo ed esigibile.
Inoltre, l'appellante ha lamentato la violazione o falsa applicazione della normativa regionale di rango primario e secondario in materia di edilizia residenziale pubblica. Ciò perché, il
Giudice di prime cure, nel ritenere non vincolante tale normativa, non ha, erroneamente, aderito alla prospettazione del , in base alla quale, l'importo ingiunto Parte_1 sarebbe stato assistito dalle caratteristiche di certezza e liquidità, in quanto quantificato sulla base di parametri predeterminati da tale normativa e, in particolare:
- dall'art. 6 L.R. 27/2007 che dispone: “l'Ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa […]”;
- dall'art. 31 della L.R. 27/2009 che stabilisce che il canone dovuto da parte del destinatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica è parametrato alla propria condizione economica e determinato in misura percentuale al valore locativo dell'immobile stesso, che varia a seconda del collocamento dell'assegnatario in una delle quattro aree individuate in virtù della fascia ISEE di riferimento (indice della situazione economica equivalente) e che per quanto, quivi maggiormente rileva, prescrive che nella quarta area (cd. di decadenza) rientrino i beneficiari con ISEE superiore a 35.000,00;
- dall'art. 31 comma 5 L.R. 27/2009 che demanda al in qualità di ente proprietario, Pt_1 la determinazione del canone che gli assegnatari rientranti nell'area di decadenza hanno l'obbligo di versare;
- dalla delibera della Giunta della Reg. Lombardia n. 30/2009, che, in attuazione della L.R.
27/2007, prescrive che “per gli occupanti abusivi la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area di decadenza”.
6.1) Tale motivo di appello è infondato.
pagina 7 di 13 In primo luogo, va rilevato che costituisce fatto pacifico che l'odierna appellata abbia abusivamente occupato l'immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di
. Pt_1
D'altra parte, secondo la prospettazione del l'ingiunzione di pagamento oggetto del Pt_1 giudizio “è stata emessa per il mancato pagamento di somme dovute” dalla Sig. “a CP_1 titolo di indennità di occupazione abusiva” di tale immobile.
Sul punto, si osserva che, diversamente da quanto dedotto da parte appellante e come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, il credito oggetto dell'ingiunzione ha natura risarcitoria, perché è volto a ristorare il pregiudizio subito dal in ragione della Pt_1 nominata occupazione, il quale è privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti. (cfr.
Cass. SS.UU. 33645/2022; Corte Appello di Milano n.124/2023).
Alla luce di tali principi deve, dunque, rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il credito ingiunto, rivestendo natura risarcitoria, è privo dei requisiti di liquidità e certezza.
Peraltro, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la liquidità e certezza del credito richiesto in pagamento non può derivare, nel caso, dalla sua predeterminazione legislativa perché il criterio di determinazione del danno da illegittima occupazione dell'immobile, utilizzato dal nella delibera della Giunta della Reg. Lombardia n. 30/2009, non è Pt_1 vincolante, non avendo rango normativo primario ed immediata idoneità a regolare la fattispecie.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, concludersi che “l'ingiunzione di pagamento notificata all'odierna appellata è illegittima ed è stata correttamente annullata dal giudice di primo grado, in quanto lo speciale procedimento di ingiunzione di cui al R.D.
639/1910 - del quale lo Stato e gli altri Enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato – non è utilizzabile per far valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché tale credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, posto che nella legislazione regionale richiamata non vi sono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinative della misura dell'indennità da
pagina 8 di 13 corrispondere” (in questo senso, cfr. Corte di Appello di Milano n. 1207/2023; Corte di Appello di Milano n. 224/2024, Corte di Appello di Milano n. 15/2025).
7) Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui è stato ricalcolato il quantum dovuto da CP_1 all'Amministrazione Comunale per l'occupazione abusiva dell'immobile per cui è causa, nella minor somma di euro € 2.275,94 per ciascuna annualità di occupazione abusiva.
Al riguardo, l'appellante ha sostenuto che la somma oggetto dell'ingiunzione (pari ad euro
28.147,00) sarebbe stata correttamente determinata alla luce dei parametri normativi regionali di rango primario e secondario già richiamati, in base ai quali, a fronte dell'occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica, l'occupante è tenuto a versare al proprietario dell'immobile stesso il 200% del valore locativo per ciascun Pt_1 anno di occupazione.
L'appellante, in proposito, ha nuovamente ribadito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non vincolante la normativa già richiamata e, conseguentemente, sulla base di tale premessa, avrebbe errato nel liquidare il danno da occupazione abusiva, in via equitativa ex art. 1226 c.c., quantificandolo in misura pari al 100% del valore locativo del bene per ciascun anno di illegittima occupazione.
L'appellante ha, poi, evidenziato che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato il danno con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, omettendo, invece, di considerare che il provvedimento ingiuntivo impugnato si sarebbe dovuto riferire ad un totale di otto annualità
(dal 2009 al 2016), come si evincerebbe dal doc. 14 del fascicolo di primo grado (da cui risulterebbe che l'importo ingiunto rappresenta la somma del valore locativo del bene illegittimamente occupato, maggiorato del 200% per otto anni di occupazione: dal 2009 al
2016) rispetto al quale lamenta l'omessa ed erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado.
7.1) Tale motivo di appello è infondato.
Costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che l'azione esercitata dal con l'ingiunzione di pagamento per cui è causa, ha per oggetto unicamente il Pt_1 risarcimento del danno da occupazione dell'immobile cagionato dalla parte appellata, calcolato secondo il criterio stabilito nella già richiamata delibera della Giunta comunale n.
30/2009, ovvero in misura pari al 200% del valore locativo.
pagina 9 di 13 A proposito della vincolatività della normativa richiamata dall'appellante a sostegno della correttezza dell'ammontare della pretesa creditoria vantata, questa Corte, a precisazione di quanto già sopra affermato, deve richiamare le proprie precedenti pronunce sulla questione, con cui è stato evidenziato, nell'ambito di giudizi di impugnazione sovrapponibili a quello che ci occupa, che: “la delibera del Comune di n. 2684/2009 reg. gen. e 30/2009 reg. gen. Pt_1
[con cui, all'art. 2 lett. c, il Comune ha stabilito che “per gli occupanti abusivi…la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200 % del valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b)”] è, di per sé, irrilevante, in quanto nessuna disposizione di legge (statale o regionale) attribuisce al
Comune (in quanto proprietario dell'immobile) il potere di determinare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo, indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, trattandosi del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile occupato senza diritto alcuno.
La delibera della Giunta comunale n. 30 del 9/1/2009, posta a fondamento della quantificazione della domanda del è un atto di formazione e provenienza Pt_1 unilaterale, che non trova la sua fonte nella legislazione regionale richiamata: specificamente,
l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL. RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt.
23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004, poiché non risulta che essa abbia attribuito ai Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva” (così: C. Appello 224/2024; C. Appello Pt_1 Pt_1
n. 124/2023).
Deve, poi, ritenersi congruo utilizzare come parametro per la liquidazione equitativa del danno da occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica “un valore intermedio fra il minimo (il 36% del valore locativo) e il massimo (200% del valore locativo) e cioè, in definitiva, il 100% del valore locativo” (Sent. Corte Appello di Milano n. 211/2024).
Sulla base di tali principi, deve dunque osservarsi che il Giudice di prime cure ha correttamente quantificato, in via equitativa, il pregiudizio subito dal in ragione Pt_1 dell'illegittima occupazione da parte della Sig.ra dell'immobile vincolato, CP_1 parametrandolo al 100% del suo valore locativo.
Ciò posto, sempre con riguardo al quantum dell'obbligazione risarcitoria, deve ritenersi che il
Giudice di primo grado ha, altresì, correttamente liquidato il danno in questione facendo pagina 10 di 13 riferimento al valore locativo dell'immobile (€ 2.275,94) con riferimento a tre annualità di occupazione, ossia agli anni 2014, 2015, 2016 (€ 2.275,94 x3 = 6.827,82), e non ad otto annualità di occupazione (dal 2009 al 2016), come preteso da parte appellante.
Invero, tale valutazione pare essere l'unica compatibile sia con riguardo al principio contraddittorio sul perimetro del thema decidendum del giudizio di primo grado, sia con l'esigenza di individuazione dell'oggetto della domanda ivi svolta, la quale, nel caso, risulta essere stata inevitabilmente segnata dal contenuto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
A tal riguardo va richiamato che il , nell'ingiunzione con cui ha azionato la Parte_1 propria pretesa, nell'individuare i periodi di maturazione del credito richiesto in pagamento, si
è limitato a far riferimento a tre sole annualità (2014, 2015, 2016), e, ciò, quantunque abbia, poi, ritenuto di chiarire di aver chiesto, in tal modo, il pagamento di un importo commisurato ad otto annualità (dal 2009 al 2016), avendo fatto rientrare (incomprensibilmente) nella posta relativa all'anno 2014 anche gli importi dovuti per le altre cinque precedenti annualità (2009,
2010, 2011, 2012, 2013), sì da aver chiesto, con la propria ingiunzione, per “canone di locazione” per l'anno 2014 l'importo di euro 21.250,71 (cfr. la prima riga del prospetto riportato nella prima pagina dell'ingiunzione di pagamento sub doc. 1 ). Parte_1
I criteri di determinazione che hanno condotto l'ente locale a liquidare la somma complessivamente ingiunta si dovrebbero evincere da un documento prodotto dal Parte_1
unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (doc. 14 del
[...] fascicolo di primo grado del , documento che (pacificamente non notificato Pt_1 unitamente all'ingiunzione) è stato, peraltro, prodotto dal non tanto al fine di chiarire, Pt_1 come avrebbe dovuto, l'estensione temporale della propria pretesa creditoria, ma semplicemente a conforto della correttezza dei criteri di determinazione della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, la circostanza che la pretesa di pagamento azionata con l'ingiunzione si riferirebbe all'importo dovuto per otto annualità (dal 2009 al 2016), da un lato, risulta essere stata sostenuta dal per la prima volta questa sede di appello;
da un altro lato, sarebbe Pt_1 confermata, non già dalla natura delle difese in corso di causa dal ma unicamente Pt_1 dall'analisi dei dati riportati in un prospetto contabile prodotto in causa (ossia il già menzionato doc. 14).
pagina 11 di 13 Del resto, il fatto che il Comune di abbia evidenziato nell'ingiunzione opposta Pt_1 unicamente la debenza di somme per il 2014, 2015 e 2016, ha portato la Sig.ra ad Pt_5 introdurre il giudizio di primo grado dichiarando di opporsi all'ingiunzione avente ad “oggetto la richiesta di indennità per indennizzo per occupazione senza titolo dall'anno 2014 all'anno
2016” (affermazione mai contestata nel corso del giudizio di primo dal ed a Pt_1 svolgere, sempre in primo grado, le proprie domande e, conseguentemente, le proprie eccezioni e argomentazioni difensive sull'occupazione abusiva relativamente all'arco temporale di quelle tre annualità.
Ciò vale a giustificare l'eccezione, sollevata dalla parte appellata, di inammissibilità della domanda nuova svolta dal nel presente grado al fine di ottenere la rideterminazione Pt_1 del credito risarcitorio nella minor somma di € 18.207,52, (risultante dalla seguente moltiplicazione: canone locativo annuale pari a 2.275,94 x 8 annualità di occupazione).
Per le considerazioni svolte, va detto che deve ritenersi infondata la doglianza del di Pt_1 erronea determinazione, da parte del giudice di primo grado, del quantum dovuto in relazione all'arco temporale cui rapportare la pretesa risarcitoria per indennità di occupazione sine titulo;
che, inoltre, la pretesa risarcitoria per annualità di occupazione abusiva ulteriori e diverse da quelle chiaramente individuate nell'ingiunzione (e su cui si è svolto il contraddittorio in primo grado), vale a configurare una domanda nuova inammissibile in questa sede.
8) Va, pertanto, respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante . Parte_1
La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 3.470,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5776/2023 pubblicata in data Parte_1
6.7.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per
[...] compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater Parte_1 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
la sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Antonella Emanuela
Musillo.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 come sostituita dalla legge regionale 27/2009 e poi dalla legge regionale 16/2016 2 sostituito dal regolamento regionale 4/2017 pagina 4 di 13