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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2024, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante con gli Parte_1 Parte_2
avv.ti PESENTI MARCO, NATALE EDOARDO e VERGA GLORIANA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con gli avv.ti LADU MANUELA e PIANA Controparte_1
ANTONELLO
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 249 del 2023 del giudice di pace di
Sassari, decisa ex art 127 3,350 bis e 281 sexies c pc con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Giudice di pace di Sassari esponendo di aver concluso Controparte_1
nel 2018 con un contratto di finanziamento con cessione del quinto di Parte_1
cui ha lamentato una serie di irregolarità e più precisamente la previsione di commissioni illegittime per mancanza di giustificazione causale concreta, non rispondenti al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. e causa di uno squilibrio tra prestazioni principali ed accessorie, oltre che del raddoppio del costo del credito.
Delle stesse clausole che hanno previsto quei costi ha anche eccepito la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lettera n) e art. 36 lettera c) del codice del consumo, rilevando altresì come le commissioni poste a favore dei terzi intervenuti nell'operazione di finanziamento non siano state previste in contratti a forma scritta ex artt. 125 novies e
125 bis T.U.B. Ha anche lamentato la nullità di quelle commissioni per violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza, concludendo per la condanna dell'avversaria alla restituzione della somma di Euro 4.874,00.
Si è costituita la società convenuta che ha sostenuto che tutti i costi censurati sono stati espressamente indicati nel contratto di finanziamento, dotati di una specifica causa e rispondenti ad una determinata funzione, come dimostrato anche dal regime di rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, sede nella quale è stato restituito anche più del dovuto (e cioè l'importo di Euro 1.125,46 anziché quello corretto di Euro
1.125,12) delle commissioni di gestione relative al periodo di rapporto che non ha avuto svolgimento. Si è opposta anche alle pretese di restituzione delle altre commissioni per le attività strumentali alla conclusione del contratto e all'erogazione del prestito ed esauritesi con il buon esito dell'operazione.
Le domande dell'attrice hanno trovato accoglimento con la sentenza del 13/04/2023 con cui il Giudice di pace, richiamati gli artt. 125 bis, 125 novies e 125 commi 5 e 6
T.U.B., ha evidenziato come non sia stato chiaro il ruolo ricoperto dall'intermediario e come non sia mai stato prodotto il contratto scritto intercorso con quello. Ancora, ha ritenuto le commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie poste a carico del consumatore non giustificate, previste in violazione dei principi di trasparenza e chiarezza e dunque nulle e ritenuti tutti i costi indicati in contratto (a causa della loro mancata distinzione) come recurring, disponendone l'integrale rimborso. Avverso la citata pronuncia ha interposto appello la società che ha contestato il giudizio di nullità delle clausole per difetto di causa, la qualificazione della figura dell'agente in attività finanziaria e relative provvigioni, l'omessa considerazione delle somme già restituite alla controparte in sede di estinzione anticipata, rimarcando nuovamente la chiara esposizione in contratto dei costi, la presenza per ciascuno di questi di una ben precisa causa giustificatrice, la debenza delle commissioni per l'agente che su suo mandato si è occupato della promozione e conclusione del contratto di finanziamento.
Ha anche eccepito la mancanza di legittimazione passiva in merito alle commissioni di rete esterna, essendo accipiens la società agente. Ha concluso in conformità, insistendo anche per la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
All'accoglimento dell'appello ha resistito che ha riproposto tutte Controparte_1
le difese già articolate nel precedente grado di giudizio.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Va anzitutto rilevato come solo in sede d'appello sia stato eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto alle commissioni rete esterna, perché solo con questo grado di giudizio e del tutto tardivamente ha fatto valere con il terzo motivo Parte_1
di impugnazione la sua estraneità all'apprensione di quei costi.
Si deve poi chiarire che oggetto del giudizio non è la pretesa della di vedersi CP_1
restituiti ulteriori importi a seguito dell'estinzione anticipata, ma quella di far accertare se in origine quei costi siano legittimi, perché dotati di una precisa giustificazione causale e comunque previsti da clausole non vessatorie.
L'esame ha riguardato tre tipi di costi, vale a dire le commissioni rete esterna, le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione.
Stando alle diciture di contratto leggibili (vista la qualità della copia delle condizioni negoziali versata nel fascicolo telematico), le commissioni rete esterne sono dovute all'agente o intermediario finanziario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza nell'erogazione del prestito, compresi l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, la stampa della documentazione contrattuale, la generazione dei preventivi, la ricerca, gestione e verifica dello stato delle pratiche, l'assunzione dei dati anagrafici del cliente, la stampa della simulazione del credito, il controllo delle sue firme, la raccolta di altra documentazione presso il datore di lavoro e il lavoratore, la stampa del contratto,
l'autenticazione delle firme apposte, l'invio della richiesta di copertura assicurativa.
Tutte queste attività sono state svolte sicuramente da un soggetto terzo che, qualsiasi sia stata esattamente la sua veste (agente o intermediario finanziario), avrebbe dovuto stipulare un separato contratto scritto con il consumatore, distinto dal contratto di finanziamento e precedente lo stesso, come previsto dagli artt. 125 bis e 125 novies
T.U.B.. Si deve oltretutto ritenere che queste condizioni influenzino la validità del contratto con il soggetto terzo e quindi la legittimità della pretesa dei relativi costi a prescindere dall'effettiva qualifica del soggetto terzo e dei suoi reali rapporti con la finanziaria, atteso che solo con la conclusione di un separato contratto scritto e precedente la conclusione del finanziamento è possibile garantire al consumatore l'effettiva consapevolezza della reale incidenza di quel rapporto sul complessivo costo del credito. Nel caso di specie vi è chiara contestualità tra il contratto di finanziamento e quello concluso dal soggetto terzo e questo, a detta della stessa appellante, ha svolto delle attività su suo mandato e quindi espletato una serie di compiti che la finanziaria non ha svolto direttamente attraverso la sua struttura aziendale ma ha delegato ad un terzo che ha agito nell'esclusivo interesse di che dunque è la contraente che Parte_1
deve sopportare i relativi costi. Detti rilievi conducono a ritenere illegittima la pretesa della commissione rete esterna.
È necessario ora prendere in considerazione le altre due commissioni di attivazione e di gestione con la premessa che è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possono accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto la commissione di attivazione si spiega con l'attività di ricerca, eventuali interlocuzioni e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e dunque l'attività di perfezionamento del prestito, inclusa l'acquisizione del certificato di stipendio o del benestare del datore di lavoro, la verifica dei documenti acquisiti, la valutazione di eventuali approvazione della richiesta di finanziamento, l'analisi di eventuali acconti o estinzione, l'archiviazione dei documenti e la liquidazione dell'importo finanziato. La commissione di gestione invece attiene alla gestione della pratica, agli oneri relativi all'estinzione anticipata, alla gestione del prestito per tutta la sua durata (il resto delle attività descritte non è comprensibile per i motivi suddetti). Detti costi non hanno alcuna ragion d'essere, perché riguardano attività che, oltre a doppiare in parte quelle già svolte dall'intermediario, rientrano già nello schema negoziale tipico del contratto di mutuo.
Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi. In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio. E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge). Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto)
o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice (e certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario.
Pertanto, va condivisa la valutazione già contenuta nella sentenza di primo grado, ma l'appello deve essere comunque accolto in parte perché effettivamente la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che della complessiva somma richiesta di Euro
4.874,00 una parte dei costi illegittimi è stata comunque restituita con l'estinzione anticipata ed esattamente è stato reso alla convenuta l'importo di Euro 1.125,46.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dovrà essere condannata alla restituzione a favore Parte_1
di della minor somma di Euro 3.748,54. Controparte_1
Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di condannare Parte_1
alla rifusione della quota di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con compensazione della restante quota di 1/3 e distrazione in favore dell'avvocato
Antonello Piana, dichiaratosi antistatario. dovrà essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado
[...]
e quanto riconosciuto con la presente sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Non si procede ad analoga pronuncia di condanna alla restituzione per il suo difensore antistatario, superando il complessivo importo delle spese distratte in suo favore quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 249 del
2023 del Giudice di pace di Sassari condanna alla restituzione Parte_1
in favore di della somma di Euro 3.748,54; Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto con la presente sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di 2/3 delle spese di lite, Parte_1
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 843,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 852,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con compensazione della restante quota di 1/3 e distrazione in favore dell'avvocato Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Sassari, 6.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2106/2023 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante con gli Parte_1 Parte_2
avv.ti PESENTI MARCO, NATALE EDOARDO e VERGA GLORIANA
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con gli avv.ti LADU MANUELA e PIANA Controparte_1
ANTONELLO
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 249 del 2023 del giudice di pace di
Sassari, decisa ex art 127 3,350 bis e 281 sexies c pc con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Giudice di pace di Sassari esponendo di aver concluso Controparte_1
nel 2018 con un contratto di finanziamento con cessione del quinto di Parte_1
cui ha lamentato una serie di irregolarità e più precisamente la previsione di commissioni illegittime per mancanza di giustificazione causale concreta, non rispondenti al giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c. e causa di uno squilibrio tra prestazioni principali ed accessorie, oltre che del raddoppio del costo del credito.
Delle stesse clausole che hanno previsto quei costi ha anche eccepito la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lettera n) e art. 36 lettera c) del codice del consumo, rilevando altresì come le commissioni poste a favore dei terzi intervenuti nell'operazione di finanziamento non siano state previste in contratti a forma scritta ex artt. 125 novies e
125 bis T.U.B. Ha anche lamentato la nullità di quelle commissioni per violazione dei doveri di chiarezza e trasparenza, concludendo per la condanna dell'avversaria alla restituzione della somma di Euro 4.874,00.
Si è costituita la società convenuta che ha sostenuto che tutti i costi censurati sono stati espressamente indicati nel contratto di finanziamento, dotati di una specifica causa e rispondenti ad una determinata funzione, come dimostrato anche dal regime di rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, sede nella quale è stato restituito anche più del dovuto (e cioè l'importo di Euro 1.125,46 anziché quello corretto di Euro
1.125,12) delle commissioni di gestione relative al periodo di rapporto che non ha avuto svolgimento. Si è opposta anche alle pretese di restituzione delle altre commissioni per le attività strumentali alla conclusione del contratto e all'erogazione del prestito ed esauritesi con il buon esito dell'operazione.
Le domande dell'attrice hanno trovato accoglimento con la sentenza del 13/04/2023 con cui il Giudice di pace, richiamati gli artt. 125 bis, 125 novies e 125 commi 5 e 6
T.U.B., ha evidenziato come non sia stato chiaro il ruolo ricoperto dall'intermediario e come non sia mai stato prodotto il contratto scritto intercorso con quello. Ancora, ha ritenuto le commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie poste a carico del consumatore non giustificate, previste in violazione dei principi di trasparenza e chiarezza e dunque nulle e ritenuti tutti i costi indicati in contratto (a causa della loro mancata distinzione) come recurring, disponendone l'integrale rimborso. Avverso la citata pronuncia ha interposto appello la società che ha contestato il giudizio di nullità delle clausole per difetto di causa, la qualificazione della figura dell'agente in attività finanziaria e relative provvigioni, l'omessa considerazione delle somme già restituite alla controparte in sede di estinzione anticipata, rimarcando nuovamente la chiara esposizione in contratto dei costi, la presenza per ciascuno di questi di una ben precisa causa giustificatrice, la debenza delle commissioni per l'agente che su suo mandato si è occupato della promozione e conclusione del contratto di finanziamento.
Ha anche eccepito la mancanza di legittimazione passiva in merito alle commissioni di rete esterna, essendo accipiens la società agente. Ha concluso in conformità, insistendo anche per la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
All'accoglimento dell'appello ha resistito che ha riproposto tutte Controparte_1
le difese già articolate nel precedente grado di giudizio.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado la causa è approdata alla decisione ex artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Va anzitutto rilevato come solo in sede d'appello sia stato eccepito il difetto di legittimazione passiva quanto alle commissioni rete esterna, perché solo con questo grado di giudizio e del tutto tardivamente ha fatto valere con il terzo motivo Parte_1
di impugnazione la sua estraneità all'apprensione di quei costi.
Si deve poi chiarire che oggetto del giudizio non è la pretesa della di vedersi CP_1
restituiti ulteriori importi a seguito dell'estinzione anticipata, ma quella di far accertare se in origine quei costi siano legittimi, perché dotati di una precisa giustificazione causale e comunque previsti da clausole non vessatorie.
L'esame ha riguardato tre tipi di costi, vale a dire le commissioni rete esterna, le commissioni di attivazione e le commissioni di gestione.
Stando alle diciture di contratto leggibili (vista la qualità della copia delle condizioni negoziali versata nel fascicolo telematico), le commissioni rete esterne sono dovute all'agente o intermediario finanziario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza nell'erogazione del prestito, compresi l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, la stampa della documentazione contrattuale, la generazione dei preventivi, la ricerca, gestione e verifica dello stato delle pratiche, l'assunzione dei dati anagrafici del cliente, la stampa della simulazione del credito, il controllo delle sue firme, la raccolta di altra documentazione presso il datore di lavoro e il lavoratore, la stampa del contratto,
l'autenticazione delle firme apposte, l'invio della richiesta di copertura assicurativa.
Tutte queste attività sono state svolte sicuramente da un soggetto terzo che, qualsiasi sia stata esattamente la sua veste (agente o intermediario finanziario), avrebbe dovuto stipulare un separato contratto scritto con il consumatore, distinto dal contratto di finanziamento e precedente lo stesso, come previsto dagli artt. 125 bis e 125 novies
T.U.B.. Si deve oltretutto ritenere che queste condizioni influenzino la validità del contratto con il soggetto terzo e quindi la legittimità della pretesa dei relativi costi a prescindere dall'effettiva qualifica del soggetto terzo e dei suoi reali rapporti con la finanziaria, atteso che solo con la conclusione di un separato contratto scritto e precedente la conclusione del finanziamento è possibile garantire al consumatore l'effettiva consapevolezza della reale incidenza di quel rapporto sul complessivo costo del credito. Nel caso di specie vi è chiara contestualità tra il contratto di finanziamento e quello concluso dal soggetto terzo e questo, a detta della stessa appellante, ha svolto delle attività su suo mandato e quindi espletato una serie di compiti che la finanziaria non ha svolto direttamente attraverso la sua struttura aziendale ma ha delegato ad un terzo che ha agito nell'esclusivo interesse di che dunque è la contraente che Parte_1
deve sopportare i relativi costi. Detti rilievi conducono a ritenere illegittima la pretesa della commissione rete esterna.
È necessario ora prendere in considerazione le altre due commissioni di attivazione e di gestione con la premessa che è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possono accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG); questi, tuttavia, devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Ora, secondo le indicazioni di contratto la commissione di attivazione si spiega con l'attività di ricerca, eventuali interlocuzioni e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e dunque l'attività di perfezionamento del prestito, inclusa l'acquisizione del certificato di stipendio o del benestare del datore di lavoro, la verifica dei documenti acquisiti, la valutazione di eventuali approvazione della richiesta di finanziamento, l'analisi di eventuali acconti o estinzione, l'archiviazione dei documenti e la liquidazione dell'importo finanziato. La commissione di gestione invece attiene alla gestione della pratica, agli oneri relativi all'estinzione anticipata, alla gestione del prestito per tutta la sua durata (il resto delle attività descritte non è comprensibile per i motivi suddetti). Detti costi non hanno alcuna ragion d'essere, perché riguardano attività che, oltre a doppiare in parte quelle già svolte dall'intermediario, rientrano già nello schema negoziale tipico del contratto di mutuo.
Insomma, nessuna di quelle attività come descritte in contratto rappresenta un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento e nell'esecuzione del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi. In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato della più confacente soluzione finanziaria), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio. E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interesse maggiori (sempre contenuti nei limiti di legge). Diversamente, operando con l'imposizione di questo genere di commissioni, la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili, perché il costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatta pagare, oltre al prezzo (che è già determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello di chi si occupa di contabilizzare i pagamenti o inoltrare le comunicazioni). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale o all'esecuzione del contratto)
o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in esame per la carenza di causa giustificatrice (e certamente la sottoscrizione e dunque l'accettazione della spesa in sede di formazione della volontà negoziale non può dotare di causa dei costi che ne sono originariamente privi;
analogamente la loro inclusione nel TAEG non sana il difetto causale originario.
Pertanto, va condivisa la valutazione già contenuta nella sentenza di primo grado, ma l'appello deve essere comunque accolto in parte perché effettivamente la decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che della complessiva somma richiesta di Euro
4.874,00 una parte dei costi illegittimi è stata comunque restituita con l'estinzione anticipata ed esattamente è stato reso alla convenuta l'importo di Euro 1.125,46.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dovrà essere condannata alla restituzione a favore Parte_1
di della minor somma di Euro 3.748,54. Controparte_1
Il complessivo esito del giudizio giustifica la decisione di condannare Parte_1
alla rifusione della quota di 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con compensazione della restante quota di 1/3 e distrazione in favore dell'avvocato
Antonello Piana, dichiaratosi antistatario. dovrà essere condannata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado
[...]
e quanto riconosciuto con la presente sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al saldo.
Non si procede ad analoga pronuncia di condanna alla restituzione per il suo difensore antistatario, superando il complessivo importo delle spese distratte in suo favore quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 249 del
2023 del Giudice di pace di Sassari condanna alla restituzione Parte_1
in favore di della somma di Euro 3.748,54; Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto con la presente sentenza oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di 2/3 delle spese di lite, Parte_1
quota liquidata per il precedente grado di giudizio in Euro 843,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e per il presente grado in Euro 852,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con compensazione della restante quota di 1/3 e distrazione in favore dell'avvocato Antonello Piana dichiaratosi antistatario.
Sassari, 6.6.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella