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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3020/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti GRANATA PASQUALE/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad euro 3.216,26 (tremiladuecentosedici/26), oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in euro 3.216,26 (tremiladuecentosedici/26), oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.”
Se è costituito in giudizio il ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla odierna udienza parte ricorrente alla luce delle osservazioni svolte dal ministero ha ridotto la propria domanda chiedendo la condanna dell'amministrazione al minor importo di euro 2776,47 lordi per i titoli di cui al ricorso
*****
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Va premesso che la “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti alpersonale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. 3, CCNL 15.3.2001 CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di
“ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Sentenza n. 3458/2023 pubbl. il 19/10/2023 RG n. 4144/2023
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e in particolare anche questo
Tribunale che in una recentissima sentenza che qui si richiama anche ai sensi del 118 c.p.c. ha chiarito
“…con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato CP_1 prova alcuna della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni e potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, anche per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi anche lunghi. T. Milano 3458/2023.
Alla luce dei principi e delle considerazioni sopra riportate la domanda deve essere accolta.
I conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente contestati ed il totale così quantificato, per il cui riconoscimento la difesa ha insistito, è stato determinato in € 2776,47 lordi con interessi e rivalutazione e viene posto a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 3020/2025 così dispone: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza per cui è causa;
condanna il , al pagamento, in favore Controparte_2 della parte ricorrente, della somma di € 2776,47 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , che liquida in complessivi Controparte_2
€ 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori . 22/05/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3020/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti GRANATA PASQUALE/
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti SERAFINO FRANCESCO/ resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.3.2025 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“ACCERTARE E DICHIARARE diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2023/2024 per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad euro 3.216,26 (tremiladuecentosedici/26), oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999.
CONDANNARE la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in euro 3.216,26 (tremiladuecentosedici/26), oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore del procuratore antistatario.”
Se è costituito in giudizio il ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla odierna udienza parte ricorrente alla luce delle osservazioni svolte dal ministero ha ridotto la propria domanda chiedendo la condanna dell'amministrazione al minor importo di euro 2776,47 lordi per i titoli di cui al ricorso
*****
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Va premesso che la “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti alpersonale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. 3, CCNL 15.3.2001 CP_1 operi una delimitazione dei destinatari della “retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di
“ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza 27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del
31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Sentenza n. 3458/2023 pubbl. il 19/10/2023 RG n. 4144/2023
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito e in particolare anche questo
Tribunale che in una recentissima sentenza che qui si richiama anche ai sensi del 118 c.p.c. ha chiarito
“…con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato CP_1 prova alcuna della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni e potendo fra l'altro il docente assunto per supplenze temporanee prestare in concreto, anche per l'eventuale susseguirsi di contratti a tempo determinato, l'attività di docenza per periodi continuativi anche lunghi. T. Milano 3458/2023.
Alla luce dei principi e delle considerazioni sopra riportate la domanda deve essere accolta.
I conteggi di parte ricorrente non sono stati specificamente contestati ed il totale così quantificato, per il cui riconoscimento la difesa ha insistito, è stato determinato in € 2776,47 lordi con interessi e rivalutazione e viene posto a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 3020/2025 così dispone: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per i contratti di supplenza per cui è causa;
condanna il , al pagamento, in favore Controparte_2 della parte ricorrente, della somma di € 2776,47 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , che liquida in complessivi Controparte_2
€ 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori . 22/05/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli