TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/07/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3177/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FIORETTI ALESSANDRA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FIORETTI ALESSANDRA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
il 16/08/1978 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 29/08/2009 e trascritto al n. 12, Parte II, Serie A, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONTE DI PIAVE, alle seguenti condizioni:
2. Il Sig. lascerà la casa familiare e si troverà un'altra abitazione entro e non oltre Parte_2
il 31.12.2025;
Per_
3. Affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (per esempio interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Per_
4. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Ponte di Piave (TV), Via
Fanti del Piave n. 49, che rimane di proprietà esclusiva della Sig.ra ed alla stessa Parte_1
assegnata, con collocamento prevalente con la madre.
Per_
5. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della stessa verranno assunte dai
2 genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
Per_ aspirazioni della figlia .
6. La minore, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, ed a seconda del luogo in cui il Sig. reperirà un'abitazione, trascorrerà con il padre un pomeriggio durante Pt_2
la settimana indicativamente dalle 14:00 (dopo pranzo) alle ore 21:00, e un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato dopo scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola (ed in periodo non scolastico con riaccompagno presso l'abitazione materna entro le ore 09:30).
Per_ Durante le vacanze natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternando con la madre
Per_ Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali trascorrerà con il padre tre giorni, alternando con la madre Pasqua e Pasquetta;
le altre festività ed i ponti verranno alternati con
Per_ la madre;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30.04 di ciascun anno. I genitori condividono il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo.
Per_
7. Dispone che il Sig. contribuisca al mantenimento della figlia mediante Parte_2
versamento alla Sig.ra su C/c n. 45518/1000/00008063 intestato a Parte_1
quest'ultima presso la Banca Intesa SanPaolo S.p.A., dell'importo di € 100,00 (Euro cento/00) mensili, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese. Tale somma, che verrà versata con decorrenza dal mese di gennaio 2026 compreso, è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo.
Per_
8. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , compresa la spesa per la mensa scolastica, verranno sostenute nella misura del 80% dalla madre, secondo il Protocollo del
Tribunale di Treviso;
9. L'assegno unico corrisposto dall'INPS verrà percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
10. Dopo che il Sig. avrà lasciato la casa familiare, la Sig.ra per Parte_2 Parte_1
contribuire al pagamento delle spese mensili che il medesimo dovrà sostenere, gli
3 corrisponderà la somma di € 500,00 (Euro cinquecento/00) mensili da versarsi nel C/c
13954/1000/00063151 intestato al Sig. presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, per il periodo di un anno (12 mesi).
11. Il Sig. a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso dichiara di recedere Parte_2
dall'impresa familiare e non presterà più, quindi, alcuna attività Controparte_1
lavorativa nella predetta Impresa, salvo eventuali rapporti di collaborazione che verranno disciplinati ex lege di volta in volta, impegnandosi a presentarsi presso il Notaio che la signora andrà a scegliere per formalizzare lo scioglimento dell'impresa familiare da effettuarsi Pt_1
entro il 31/07/2025.
La Sig.ra cede al Sig. , che accetta, la proprietà dell'autoveicolo Parte_1 Parte_2
Fiat Punto targato EC228BK sostenendo i costi inerenti il passaggio di proprietà. Tale cessione costituisce parte del saldo utili pregressi inerenti l'impresa familiare.
La Sig.ra verserà nel C/c 13954/1000/00063151 intestato al medesimo la Parte_1
somma di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) a titolo di saldo utili pregressi ed a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica del Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_2 [...]
in relazione alla predetta attività. Tale versamento verrà effettuato in due tranches: Pt_1
- € 5.000,00 entro la data fissata per lo scioglimento dell'impresa familiare o, ove precedente, entro il giorno del rilascio della casa coniugale da parte del signor;
Pt_2
- € 5.000,00 entro il 31/12/2025.
Il Sig. accetta tale somma di € 10.000,00 (Euro cinquemila/00) a tacitazione di Parte_2
ogni e qualsivoglia pretesa economica nei confronti della Sig.ra che possa Parte_1
trovare origine e/o causa nella predetta attività di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis c.c.
e ssgg.
12. i coniugi dichiarano ogni altra questione economica è già stata definita tra le parti;
13. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro
4 documento valido per l'espatrio anche per la figlia minore;
14. le spese legali inerenti il presente procedimento vengono poste interamente a carico della signora Parte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
5