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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/12/2024, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MANNA MAURIZIO, elettivamente domiciliata a Firenze, viale Guidoni 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), che si difende personalmente, ex art. 86 Controparte_1 C.F._1
c.p.c.
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati a Firenze, via Pier Capponi 89, presso lo studio dell'avv.
CP_1
Parte resistente
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della con il
[...] P.IVA_3 CP_4
patrocinio degli avv.ti PETRILLO MARISA E CORTI CINZIA ed elettivamente domiciliato a
Prato, via Valentini 10/12, presso l'avv. Corti
Parte chiamata
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
notificatole da (di seguito, e dall'avv. Controparte_2 Controparte_2
contenente la pretesa di euro 12.370,60 (di cui 7.000,00 euro a titolo di Controparte_1
seconda rata in linea capitale in favore della società e 5.370,64 euro a titolo di Controparte_2
seconda rata per contributo spese legali Avv. . Controparte_1
Le somme sopra indicate costituivano, secondo la prospettazione dei ricorrenti in sede monitoria, il residuo dell'accordo sottoscritto il 6 luglio 2022 tra e Pt_1 Controparte_2 Parte_2
avente ad oggetto la transazione delle statuizioni del lodo arbitrale del 9 marzo 2022
[...]
emesso a conclusione del procedimento per arbitrato rituale ex art. 810 c.p.c..
Questa la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente:
- ed avevano stipulato contratto di subappalto n. 1505 il 2 dicembre Controparte_2 Pt_1
con il quale la prima si impegnava a svolgere lavorazioni contrattualmente programmate e sulla base del quale, al termine dei lavori, aveva emesso la fattura n. 1 del 31 gennaio 2000 per la somma di 36.295,00 euro;
- il richiamato contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto solo se la fattura fosse stata accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare il requisito della regolarità contributiva da parte della subappaltatrice, prova mai offerta da CP_2
nonostante l'espressa richiesta avanzata da in tal senso;
[...] Pt_1
- aveva quindi sospeso il pagamento ex art. 1460 c.c. e aveva chiesto Pt_1 Controparte_2
e ottenuto dal Tribunale di Firenze l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi di cui alla richiamata fattura;
- nel successivo giudizio di opposizione il Tribunale adito dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'accertata esistenza della clausola arbitrale del contratto di subappalto che imponeva il preventivo esperimento del relativo procedimento;
- Il Collegio arbitrale, ritenuto l'inadempimento di di lieve importanza e Controparte_2
quantificatolo nella misura del 20% del valore complessivo dell'opera, aveva condannato al Pt_1
pagamento di 21.030,00 euro, corrispondente all'80% del dovuto;
2 - nelle more dello svolgimento del procedimento arbitrale, a erano pervenute richieste Pt_1
di pagamento di differenze retributive ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 da parte di e Parte_2 Per_1
(formalmente dipendenti di;
[...] Controparte_2
- il 6 luglio 2022 era stato raggiunto un accordo transattivo generale tre le società ed erano stati sottoscritti verbali di conciliazione con e per quanto qui Parte_2 Persona_1 Pt_1
interessa, aveva corrisposto le somme di cui alla prima rata in favore di e di Controparte_2
Pt_1
- il successivo 22 agosto 2022 aveva notificato a comunicazione di CP_5 Pt_1
responsabilità solidale con riferimento alle irregolarità contestate alla società Controparte_2
con verbale ispettivo del 23 giugno 2022, emesso in conseguenza degli accertamenti iniziati il 28 novembre 2019, e sulla scorta del quale aveva notificato a i certificati di Controparte_2
variazione nn. 55728852 e 55728873 con i quali era stato richiesto il pagamento della somma di
59.507,06 euro a titolo di premi e sanzioni: la società era ritenuta obbligata in solido per Pt_1
29.609,04 euro;
- il 25 agosto 2022 aveva comunicato a che non avrebbe effettuato il Pt_1 CP_2
pagamento della seconda rata, sospeso fino a che non avesse dimostrato il pagamento CP_2
delle somme pretese da;
CP_5
- nonostante i reiterati solleciti nessuna risposta era pervenuta fino al 20 ottobre 2022, quando l'avv. aveva contestato la sospensione in ragione del fatto il verbale ispettivo CP_1
non era mai stato notificato a ed era quindi alla stessa inopponibile;
Controparte_2
- il 18 gennaio 2023 Primavera aveva depositato il decreto ingiuntivo oggi opposto, sottacendo le circostanze che precedono;
- il 15 marzo 2023 ha provveduto al pagamento in favore di di 12.370 euro Pt_1 CP_5
(somma corrispondente a quella oggetto di ingiunzione di cui in questa sede si discute) con riserva di ripetizione, stante la domanda di accertamento negativo del credito formulata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il comportamento di sarebbe Controparte_2
contrario a buona fede, essendosi quest'ultima resa inadempiente rispetto agli impegni contrattualmente assunti e avendo negato la propria responsabilità nei confronti di CP_6
3
[...] sostenendo, del tutto pretestuosamente, che il maggior premio preteso dall'istituto, in quanto conseguente dalla riqualificazione delle lavorazioni del cantiere, sarebbe stato di esclusiva competenza del committente.
Con l'atto di opposizione ha altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_1 CP_5
al fine di accertare la sussistenza del credito nei suoi confronti e, in via riconvenzionale,
l'accertamento del credito nei confronti di (pari alla somma versata da a Controparte_2 Pt_1
) e la compensazione con quelle di cui al decreto ingiuntivo. CP_5
Si sono costituiti e l'avvocato chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'opposizione.
In particolare, eccepiscono:
- quanto alla posizione dell'avv. che le somme sono a questi dovute in forza CP_1
dell'accollo delle spese legali da parte di e del tutto estranee al pregresso rapporto di dare- Pt_1
avere tra le società;
- rispetto alle somme pretese da , che esse sono riconducibili a violazioni della CP_5
normativa relativa alle regole dell'appalto imputabili – anche secondo gli ispettori – soltanto a in quanto derivanti dal disconoscimento dell'ITL dei rapporti di lavoro intercorsi tra Pt_1
e i propri dipendenti, ritenuti di fatto, alle dipendenze di Controparte_2 Pt_1
- che la ricostruzione dei verbalizzanti dell'ITL (secondo la quale avrebbe esercitato Pt_1
il potere direttivo sui lavoratori di e solo apparente sarebbe stato il Controparte_2 Parte_3
due società e quindi inidoneo a giustificare l'ingerenza della presunta committente nella
[...]
gestione del personale di è stata sposata anche dal Giudice del Lavoro di Controparte_2
Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento di – non Persona_2
coinvolto dall'accertamento ispettivo - , dipendente di il quale è stato poi Controparte_2
reintegrato nell'organico di;
Parte_1
- che è proprio per evitare cause (e pronunce) di analogo tenore che ha deciso di Pt_1
recedere dal contratto di appalto, assumendo, però, tutti i dipendenti di Controparte_2
- che, pertanto, non può opporre in compensazione le somme di cui al verbale, ma Pt_1
deve essere anche condannata a tenere indenne nei confronti di;
Controparte_2 CP_5
4 - che con l'accordo transattivo concluso, le parti hanno formulato reciproche rinunce in relazione al contratto di appalto;
- che nel caso l'accordo fosse ritenuto invalido, allora i rapporti tra le parti dovrebbero essere regolati come stabilito dal lodo arbitrale e quindi essere condannata al pagamento Pt_1
delle somme in quella sede accertate;
- che il verbale ispettivo n. 20190018 non è mai stato notificato a e CP_5 Controparte_2
che non lo ha impugnato, né ha eccepito la prescrizione in questa sede;
Pt_1
- che l'eventuale compensazione dovrebbe escludere detti crediti (e quindi operata solo con quelli non ancora prescritti);
- che la (diversa) cartella di pagamento fondata sull'accertamento dell'ITL n. 041 2023
00007819 04 000 non è stata pagata da (contrariamente da quanto dalla stessa fatto credere) Pt_1
dal momento che quelle somme sono state successivamente detratte da alcune fatture.
Si è costituito spiegando che, da un punto di vista strettamente assicurativo, con la CP_5
liquidazione del verbale ispettivo n. 201900018 è stato contestato a mediante Controparte_2
notifica dei seguenti verbali di variazione per l'importo totale di euro 29.609,04:
a) denuncia d'ufficio delle lavorazioni di carpenteria svolte in officina e mai comunicate con apertura di una nuova voce di rischio 6212, non presente nella PAT, con imponibili non dichiarati pari a euro 4.830,00 per l'anno 2019 e a euro 8.460,00 per l'anno 2020;
b) parziale riclassificazione e imputazione delle lavorazioni di assemblaggio di turbine e compressori alla voce di rischio 6321 con imponibili non dichiarati pari a: euro 67.422,00 per l'anno 2014; euro 53.974,00 per l'anno 2015; euro 51.428,00 per l'anno 2016 ed euro 48.058,00 per l'anno 2017;
c) quantificazione e calcolo di omissioni contributive da ricondurre ad altre voci (assenze ingiustificate, trasferte e rimborsi chilometrici).
L'istituto aveva poi notificato una richiesta di pagamento anche a quale obbligata in Parte_1
solido ex art.29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Evidenzia che nessuna delle due società ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, né ha impugnato in sede amministrativa il certificato di variazione con la relativa pretesa creditoria.
Pertanto, in merito alla domanda – proposta anche in via riconvenzionale - di accertamento della
5 sussistenza ed entità del credito rivendicato dall'Ente, chiede che venga dichiarata “la validità, la
correttezza e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.201900018 del 23.06.2022 dal quale sono scaturite le pretese economiche di cui ai certificati di variazione n.55728852-55728873 del
08.08.2022, dell'importo di euro 29.609,04, a titolo di premi assicurativi ed interessi di mora dovuti per il
periodo dal 28.11.2014 al 28.11.2019, così come calcolati sugli imponibili retributivi risultanti dal verbale ispettivo, con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa dell' ”. CP_3
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 dicembre 2024, al termine della quale il giudice, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
***
L'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere appare opportuno prendere le mosse dalla transazione conclusa dalle parti il 6 luglio 2022 (doc. 9 ricorso, denominato dalla stessa parte che lo produce
“accordo transattivo generale”) e delle vicende che l'hanno preceduta.
Tale accordo è intervenuto in occasione del mancato pagamento di una fattura (la n. 1/2020, doc. 3 ricorso dell'importo di 36.295,00 euro) da parte di argomentata con l'inosservanza, da parte Pt_1
di dell' obbligo assunto con l'originario contratto di subappalto stipulato dalle Controparte_2
società, ai sensi del quale “il pagamento di tutte le fatture è in ogni caso soggetto alla dimostrazione,
tramite idonea documentazione come sopra richiamata, che il Sub-appaltatore ha ottemperato agli obblighi retributivi e contributivi previdenziali ed assicurativi posti a suo carico dalla normativa vigente” (cfr. doc.
2 ricorso in opposizione).
aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale di Firenze e, nel successivo Controparte_2
giudizio di opposizione, il Tribunale aveva assegnato termine per la riassunzione davanti al
Collegio arbitrale, nelle more del quale due dipendenti di avevano instaurato Controparte_2
autonomo giudizio davanti al Tribunale di Firenze per differenze retributive, invocando la responsabilità solidale di ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Pt_1
Il procedimento davanti al Collegio arbitrale si era poi concluso con il lodo del 9 marzo 2022 (doc.
8 ricorso) che ha considerato l'inadempimento di di lieve entità e ha quindi Controparte_2
6 condannato a corrispondere le somme di cui alla fattura n. 1/202 nella misura dell'80% Pt_1
(quantificato l'inadempimento nella misura del 20%).
Successivamente, al fine di definire tutte le questioni tra di loro pendenti (con e Per_1
sono stati sottoscritti distinti verbali di conciliazione- docc. 10 e 11), le parti Parte_2
hanno concluso un accordo che prevedeva, per quanto qui interessa, il pagamento di due rate di pari importo nei confronti di e dell'avv. Controparte_2 CP_1
In particolare, alla prima sarebbe spettato l'importo di 7.000,00 euro quale seconda rata della fattura n.1/2020 e al secondo 5.370,64 euro quale seconda rata a titolo di contributo alle spese legali.
Ciò premesso, non vi è dubbio che i rapporti tra le società in causa trovano la loro fonte nel verbale di conciliazione, rispetto al quale non ha formulato alcuna domanda volta a Pt_1
contestarne la validità, né ha mosso alcuna specifica censura.
Pertanto, deve essere ritenuta debitrice, nei confronti di della somma di Pt_1 Controparte_2
7.000 euro di cui si è detto, posto che, con quella transazione, si legge in premessa, le parti hanno inteso definire “tutte le questioni relative e comunque connesse agli appalti sopra richiamati”.
Vi è però da dire che ha provveduto al pagamento di 12.370,64 euro a , precisando Pt_1 CP_5
che il pagamento avveniva con riserva di ripetizione, in forza della comunicazione di responsabilità solidale con riferimento alle irregolarità contestate alla società Controparte_2
con precedente verbale ispettivo n.201900018 (doc. 12).
Sul punto, prive di pregio sono le difese articolate da entrambe le parti, posto che nessuna delle due ha impugnato le risultanze dell'accertamento e dei provvedimenti di variazione adottati da sulla base di quello (tutti regolarmente notificati, come documentato da nella CP_5 CP_5
costituzione in giudizio e, comunque, in caso contrario, anche questa questione avrebbe dovuto essere affrontata in sede amministrativa o con l'impugnazione dei provvedimenti successivi), di modo che gli stessi risultano ormai definitivi.
Pertanto, non può che prendersi atto della ricostruzione in quella sede effettuata, che vede quale obbligato principale ed quale obbligato in solido. Controparte_2 Pt_1
Di conseguenza, visto l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (che prevede la possibilità per il debitore solidale di agire in regresso secondo le regole ordinarie) le somme corrisposte da a il Pt_1 CP_5
7 devono essere compensate con quelle vantate da sulla base della transazione e Controparte_2
pretese in sede monitoria.
L'accoglimento dell'opposizione sul punto e la revoca del decreto ingiuntivo giustificano la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della causa.
Per le ragioni appena esposte in punto di omessa impugnazione del verbale unico di accertamento e dei certificati di variazione di (con conseguente cristallizzazione del CP_5
credito), deve ritenersi che la chiamata in causa dell'istituto sia stata del tutto superflua: pertanto,
le relative spese devono essere poste a carico di e liquidate come in dispositivo tenuto Pt_1
conto, oltre che della natura documentale, della non particolarità delle questioni trattate (che giustifica la quantificazione nella misura minima).
Con riferimento alle somme dovute a titolo di “concorso alle spese di lite”, con la transazione del
6 luglio 2022 di cui si è detto, si è assunta l'obbligazione di pagarle direttamente Pt_1
all'avvocato soggetto estraneo ai rapporti tra le società, di modo che, con riferimento ad CP_1
esse non può operare la compensazione.
Ne deriva la condanna della opponente al pagamento delle somme dovute sulla base del decreto ingiuntivo, pari a 5.370,64 euro, oltre interessi nella misura indicata nel richiamato decreto. deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato Pt_1
liquidate come in dispositivo avuto riguardo della natura documentale della causa e CP_1
della prossimità delle somme per le quali vi è condanna al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201-26.000).
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata da (volta ad accertare e Controparte_2
dichiarare che è tenuta alla restituzione delle somme di cui alle fatture 919/2018 Parte_1
e 403/2019).
A parte che la resistente non ha formulato domanda riconvenzionale, ma in ogni caso non vi è prova del fatto, sostenuto da parte opposta, secondo la quale “l'importo delle due fatture che si
annullano è stato devoluto al pagamento delle somme di cui ai verbali che corrispondo (con applicate le sanzioni dell'epoca) a quelli della cartella di pagamento n. 041 2023 00007819 04 000 notificata in data
11.8.2023, la quale a sua volta trae origine dall'ordinanza di ingiunzione del 2020 citata al paragrafo 1”.
8 Peraltro, rispetto alla prima fattura, parte opponente ha documentato di aver emesso nota di credito, circostanza non contestata dall'opposta; rispetto alla seconda, dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta risulta che non si tratta di una fattura, ma di un ordine di lavorazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto, avv. delle Controparte_1
somme dovute sulla base del decreto ingiuntivo, pari a 5.370,64 euro, oltre interessi nella misura indicata nel richiamato decreto;
3) operata la compensazione con le somme versate dall'opponente a di cui al ricorso, CP_5
dichiara che nulla è dovuto in favore della società opposta;
4) rigetta le altre domande avanzate con il ricorso e le memorie di costituzione;
5) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte opposta che quantifica in complessivi euro 3.800 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge;
6) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_2
dall'opponente che quantifica in euro 4.216 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_5
euro 2.109 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 12 dicembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MANNA MAURIZIO, elettivamente domiciliata a Firenze, viale Guidoni 12, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), che si difende personalmente, ex art. 86 Controparte_1 C.F._1
c.p.c.
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati a Firenze, via Pier Capponi 89, presso lo studio dell'avv.
CP_1
Parte resistente
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore Regionale p.t. della con il
[...] P.IVA_3 CP_4
patrocinio degli avv.ti PETRILLO MARISA E CORTI CINZIA ed elettivamente domiciliato a
Prato, via Valentini 10/12, presso l'avv. Corti
Parte chiamata
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_1
notificatole da (di seguito, e dall'avv. Controparte_2 Controparte_2
contenente la pretesa di euro 12.370,60 (di cui 7.000,00 euro a titolo di Controparte_1
seconda rata in linea capitale in favore della società e 5.370,64 euro a titolo di Controparte_2
seconda rata per contributo spese legali Avv. . Controparte_1
Le somme sopra indicate costituivano, secondo la prospettazione dei ricorrenti in sede monitoria, il residuo dell'accordo sottoscritto il 6 luglio 2022 tra e Pt_1 Controparte_2 Parte_2
avente ad oggetto la transazione delle statuizioni del lodo arbitrale del 9 marzo 2022
[...]
emesso a conclusione del procedimento per arbitrato rituale ex art. 810 c.p.c..
Questa la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente:
- ed avevano stipulato contratto di subappalto n. 1505 il 2 dicembre Controparte_2 Pt_1
con il quale la prima si impegnava a svolgere lavorazioni contrattualmente programmate e sulla base del quale, al termine dei lavori, aveva emesso la fattura n. 1 del 31 gennaio 2000 per la somma di 36.295,00 euro;
- il richiamato contratto prevedeva che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto solo se la fattura fosse stata accompagnata dalla documentazione idonea a comprovare il requisito della regolarità contributiva da parte della subappaltatrice, prova mai offerta da CP_2
nonostante l'espressa richiesta avanzata da in tal senso;
[...] Pt_1
- aveva quindi sospeso il pagamento ex art. 1460 c.c. e aveva chiesto Pt_1 Controparte_2
e ottenuto dal Tribunale di Firenze l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento degli importi di cui alla richiamata fattura;
- nel successivo giudizio di opposizione il Tribunale adito dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'accertata esistenza della clausola arbitrale del contratto di subappalto che imponeva il preventivo esperimento del relativo procedimento;
- Il Collegio arbitrale, ritenuto l'inadempimento di di lieve importanza e Controparte_2
quantificatolo nella misura del 20% del valore complessivo dell'opera, aveva condannato al Pt_1
pagamento di 21.030,00 euro, corrispondente all'80% del dovuto;
2 - nelle more dello svolgimento del procedimento arbitrale, a erano pervenute richieste Pt_1
di pagamento di differenze retributive ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 da parte di e Parte_2 Per_1
(formalmente dipendenti di;
[...] Controparte_2
- il 6 luglio 2022 era stato raggiunto un accordo transattivo generale tre le società ed erano stati sottoscritti verbali di conciliazione con e per quanto qui Parte_2 Persona_1 Pt_1
interessa, aveva corrisposto le somme di cui alla prima rata in favore di e di Controparte_2
Pt_1
- il successivo 22 agosto 2022 aveva notificato a comunicazione di CP_5 Pt_1
responsabilità solidale con riferimento alle irregolarità contestate alla società Controparte_2
con verbale ispettivo del 23 giugno 2022, emesso in conseguenza degli accertamenti iniziati il 28 novembre 2019, e sulla scorta del quale aveva notificato a i certificati di Controparte_2
variazione nn. 55728852 e 55728873 con i quali era stato richiesto il pagamento della somma di
59.507,06 euro a titolo di premi e sanzioni: la società era ritenuta obbligata in solido per Pt_1
29.609,04 euro;
- il 25 agosto 2022 aveva comunicato a che non avrebbe effettuato il Pt_1 CP_2
pagamento della seconda rata, sospeso fino a che non avesse dimostrato il pagamento CP_2
delle somme pretese da;
CP_5
- nonostante i reiterati solleciti nessuna risposta era pervenuta fino al 20 ottobre 2022, quando l'avv. aveva contestato la sospensione in ragione del fatto il verbale ispettivo CP_1
non era mai stato notificato a ed era quindi alla stessa inopponibile;
Controparte_2
- il 18 gennaio 2023 Primavera aveva depositato il decreto ingiuntivo oggi opposto, sottacendo le circostanze che precedono;
- il 15 marzo 2023 ha provveduto al pagamento in favore di di 12.370 euro Pt_1 CP_5
(somma corrispondente a quella oggetto di ingiunzione di cui in questa sede si discute) con riserva di ripetizione, stante la domanda di accertamento negativo del credito formulata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato.
Secondo la prospettazione dell'opponente, il comportamento di sarebbe Controparte_2
contrario a buona fede, essendosi quest'ultima resa inadempiente rispetto agli impegni contrattualmente assunti e avendo negato la propria responsabilità nei confronti di CP_6
3
[...] sostenendo, del tutto pretestuosamente, che il maggior premio preteso dall'istituto, in quanto conseguente dalla riqualificazione delle lavorazioni del cantiere, sarebbe stato di esclusiva competenza del committente.
Con l'atto di opposizione ha altresì chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di Pt_1 CP_5
al fine di accertare la sussistenza del credito nei suoi confronti e, in via riconvenzionale,
l'accertamento del credito nei confronti di (pari alla somma versata da a Controparte_2 Pt_1
) e la compensazione con quelle di cui al decreto ingiuntivo. CP_5
Si sono costituiti e l'avvocato chiedendo il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'opposizione.
In particolare, eccepiscono:
- quanto alla posizione dell'avv. che le somme sono a questi dovute in forza CP_1
dell'accollo delle spese legali da parte di e del tutto estranee al pregresso rapporto di dare- Pt_1
avere tra le società;
- rispetto alle somme pretese da , che esse sono riconducibili a violazioni della CP_5
normativa relativa alle regole dell'appalto imputabili – anche secondo gli ispettori – soltanto a in quanto derivanti dal disconoscimento dell'ITL dei rapporti di lavoro intercorsi tra Pt_1
e i propri dipendenti, ritenuti di fatto, alle dipendenze di Controparte_2 Pt_1
- che la ricostruzione dei verbalizzanti dell'ITL (secondo la quale avrebbe esercitato Pt_1
il potere direttivo sui lavoratori di e solo apparente sarebbe stato il Controparte_2 Parte_3
due società e quindi inidoneo a giustificare l'ingerenza della presunta committente nella
[...]
gestione del personale di è stata sposata anche dal Giudice del Lavoro di Controparte_2
Firenze, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento di – non Persona_2
coinvolto dall'accertamento ispettivo - , dipendente di il quale è stato poi Controparte_2
reintegrato nell'organico di;
Parte_1
- che è proprio per evitare cause (e pronunce) di analogo tenore che ha deciso di Pt_1
recedere dal contratto di appalto, assumendo, però, tutti i dipendenti di Controparte_2
- che, pertanto, non può opporre in compensazione le somme di cui al verbale, ma Pt_1
deve essere anche condannata a tenere indenne nei confronti di;
Controparte_2 CP_5
4 - che con l'accordo transattivo concluso, le parti hanno formulato reciproche rinunce in relazione al contratto di appalto;
- che nel caso l'accordo fosse ritenuto invalido, allora i rapporti tra le parti dovrebbero essere regolati come stabilito dal lodo arbitrale e quindi essere condannata al pagamento Pt_1
delle somme in quella sede accertate;
- che il verbale ispettivo n. 20190018 non è mai stato notificato a e CP_5 Controparte_2
che non lo ha impugnato, né ha eccepito la prescrizione in questa sede;
Pt_1
- che l'eventuale compensazione dovrebbe escludere detti crediti (e quindi operata solo con quelli non ancora prescritti);
- che la (diversa) cartella di pagamento fondata sull'accertamento dell'ITL n. 041 2023
00007819 04 000 non è stata pagata da (contrariamente da quanto dalla stessa fatto credere) Pt_1
dal momento che quelle somme sono state successivamente detratte da alcune fatture.
Si è costituito spiegando che, da un punto di vista strettamente assicurativo, con la CP_5
liquidazione del verbale ispettivo n. 201900018 è stato contestato a mediante Controparte_2
notifica dei seguenti verbali di variazione per l'importo totale di euro 29.609,04:
a) denuncia d'ufficio delle lavorazioni di carpenteria svolte in officina e mai comunicate con apertura di una nuova voce di rischio 6212, non presente nella PAT, con imponibili non dichiarati pari a euro 4.830,00 per l'anno 2019 e a euro 8.460,00 per l'anno 2020;
b) parziale riclassificazione e imputazione delle lavorazioni di assemblaggio di turbine e compressori alla voce di rischio 6321 con imponibili non dichiarati pari a: euro 67.422,00 per l'anno 2014; euro 53.974,00 per l'anno 2015; euro 51.428,00 per l'anno 2016 ed euro 48.058,00 per l'anno 2017;
c) quantificazione e calcolo di omissioni contributive da ricondurre ad altre voci (assenze ingiustificate, trasferte e rimborsi chilometrici).
L'istituto aveva poi notificato una richiesta di pagamento anche a quale obbligata in Parte_1
solido ex art.29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Evidenzia che nessuna delle due società ha contestato le risultanze del verbale ispettivo, né ha impugnato in sede amministrativa il certificato di variazione con la relativa pretesa creditoria.
Pertanto, in merito alla domanda – proposta anche in via riconvenzionale - di accertamento della
5 sussistenza ed entità del credito rivendicato dall'Ente, chiede che venga dichiarata “la validità, la
correttezza e la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.201900018 del 23.06.2022 dal quale sono scaturite le pretese economiche di cui ai certificati di variazione n.55728852-55728873 del
08.08.2022, dell'importo di euro 29.609,04, a titolo di premi assicurativi ed interessi di mora dovuti per il
periodo dal 28.11.2014 al 28.11.2019, così come calcolati sugli imponibili retributivi risultanti dal verbale ispettivo, con conseguente accertamento della fondatezza della pretesa dell' ”. CP_3
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 dicembre 2024, al termine della quale il giudice, previa camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
***
L'opposizione è parzialmente fondata, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere appare opportuno prendere le mosse dalla transazione conclusa dalle parti il 6 luglio 2022 (doc. 9 ricorso, denominato dalla stessa parte che lo produce
“accordo transattivo generale”) e delle vicende che l'hanno preceduta.
Tale accordo è intervenuto in occasione del mancato pagamento di una fattura (la n. 1/2020, doc. 3 ricorso dell'importo di 36.295,00 euro) da parte di argomentata con l'inosservanza, da parte Pt_1
di dell' obbligo assunto con l'originario contratto di subappalto stipulato dalle Controparte_2
società, ai sensi del quale “il pagamento di tutte le fatture è in ogni caso soggetto alla dimostrazione,
tramite idonea documentazione come sopra richiamata, che il Sub-appaltatore ha ottemperato agli obblighi retributivi e contributivi previdenziali ed assicurativi posti a suo carico dalla normativa vigente” (cfr. doc.
2 ricorso in opposizione).
aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale di Firenze e, nel successivo Controparte_2
giudizio di opposizione, il Tribunale aveva assegnato termine per la riassunzione davanti al
Collegio arbitrale, nelle more del quale due dipendenti di avevano instaurato Controparte_2
autonomo giudizio davanti al Tribunale di Firenze per differenze retributive, invocando la responsabilità solidale di ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Pt_1
Il procedimento davanti al Collegio arbitrale si era poi concluso con il lodo del 9 marzo 2022 (doc.
8 ricorso) che ha considerato l'inadempimento di di lieve entità e ha quindi Controparte_2
6 condannato a corrispondere le somme di cui alla fattura n. 1/202 nella misura dell'80% Pt_1
(quantificato l'inadempimento nella misura del 20%).
Successivamente, al fine di definire tutte le questioni tra di loro pendenti (con e Per_1
sono stati sottoscritti distinti verbali di conciliazione- docc. 10 e 11), le parti Parte_2
hanno concluso un accordo che prevedeva, per quanto qui interessa, il pagamento di due rate di pari importo nei confronti di e dell'avv. Controparte_2 CP_1
In particolare, alla prima sarebbe spettato l'importo di 7.000,00 euro quale seconda rata della fattura n.1/2020 e al secondo 5.370,64 euro quale seconda rata a titolo di contributo alle spese legali.
Ciò premesso, non vi è dubbio che i rapporti tra le società in causa trovano la loro fonte nel verbale di conciliazione, rispetto al quale non ha formulato alcuna domanda volta a Pt_1
contestarne la validità, né ha mosso alcuna specifica censura.
Pertanto, deve essere ritenuta debitrice, nei confronti di della somma di Pt_1 Controparte_2
7.000 euro di cui si è detto, posto che, con quella transazione, si legge in premessa, le parti hanno inteso definire “tutte le questioni relative e comunque connesse agli appalti sopra richiamati”.
Vi è però da dire che ha provveduto al pagamento di 12.370,64 euro a , precisando Pt_1 CP_5
che il pagamento avveniva con riserva di ripetizione, in forza della comunicazione di responsabilità solidale con riferimento alle irregolarità contestate alla società Controparte_2
con precedente verbale ispettivo n.201900018 (doc. 12).
Sul punto, prive di pregio sono le difese articolate da entrambe le parti, posto che nessuna delle due ha impugnato le risultanze dell'accertamento e dei provvedimenti di variazione adottati da sulla base di quello (tutti regolarmente notificati, come documentato da nella CP_5 CP_5
costituzione in giudizio e, comunque, in caso contrario, anche questa questione avrebbe dovuto essere affrontata in sede amministrativa o con l'impugnazione dei provvedimenti successivi), di modo che gli stessi risultano ormai definitivi.
Pertanto, non può che prendersi atto della ricostruzione in quella sede effettuata, che vede quale obbligato principale ed quale obbligato in solido. Controparte_2 Pt_1
Di conseguenza, visto l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (che prevede la possibilità per il debitore solidale di agire in regresso secondo le regole ordinarie) le somme corrisposte da a il Pt_1 CP_5
7 devono essere compensate con quelle vantate da sulla base della transazione e Controparte_2
pretese in sede monitoria.
L'accoglimento dell'opposizione sul punto e la revoca del decreto ingiuntivo giustificano la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della causa.
Per le ragioni appena esposte in punto di omessa impugnazione del verbale unico di accertamento e dei certificati di variazione di (con conseguente cristallizzazione del CP_5
credito), deve ritenersi che la chiamata in causa dell'istituto sia stata del tutto superflua: pertanto,
le relative spese devono essere poste a carico di e liquidate come in dispositivo tenuto Pt_1
conto, oltre che della natura documentale, della non particolarità delle questioni trattate (che giustifica la quantificazione nella misura minima).
Con riferimento alle somme dovute a titolo di “concorso alle spese di lite”, con la transazione del
6 luglio 2022 di cui si è detto, si è assunta l'obbligazione di pagarle direttamente Pt_1
all'avvocato soggetto estraneo ai rapporti tra le società, di modo che, con riferimento ad CP_1
esse non può operare la compensazione.
Ne deriva la condanna della opponente al pagamento delle somme dovute sulla base del decreto ingiuntivo, pari a 5.370,64 euro, oltre interessi nella misura indicata nel richiamato decreto. deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato Pt_1
liquidate come in dispositivo avuto riguardo della natura documentale della causa e CP_1
della prossimità delle somme per le quali vi è condanna al valore minimo dello scaglione di riferimento (5.201-26.000).
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda formulata da (volta ad accertare e Controparte_2
dichiarare che è tenuta alla restituzione delle somme di cui alle fatture 919/2018 Parte_1
e 403/2019).
A parte che la resistente non ha formulato domanda riconvenzionale, ma in ogni caso non vi è prova del fatto, sostenuto da parte opposta, secondo la quale “l'importo delle due fatture che si
annullano è stato devoluto al pagamento delle somme di cui ai verbali che corrispondo (con applicate le sanzioni dell'epoca) a quelli della cartella di pagamento n. 041 2023 00007819 04 000 notificata in data
11.8.2023, la quale a sua volta trae origine dall'ordinanza di ingiunzione del 2020 citata al paragrafo 1”.
8 Peraltro, rispetto alla prima fattura, parte opponente ha documentato di aver emesso nota di credito, circostanza non contestata dall'opposta; rispetto alla seconda, dalla stessa documentazione prodotta dall'opposta risulta che non si tratta di una fattura, ma di un ordine di lavorazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposto, avv. delle Controparte_1
somme dovute sulla base del decreto ingiuntivo, pari a 5.370,64 euro, oltre interessi nella misura indicata nel richiamato decreto;
3) operata la compensazione con le somme versate dall'opponente a di cui al ricorso, CP_5
dichiara che nulla è dovuto in favore della società opposta;
4) rigetta le altre domande avanzate con il ricorso e le memorie di costituzione;
5) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte opposta che quantifica in complessivi euro 3.800 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CP_1
CPA come per legge;
6) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite sostenute Controparte_2
dall'opponente che quantifica in euro 4.216 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
7) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_5
euro 2.109 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 12 dicembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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