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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 284/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità
ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 284/2023 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 05/03/2025, promossa
DA
, (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 C.F._2
nato a [...] e deceduto a Manerbio il 24.11.2018, Persona_1
rappresentate e difese dall'avv. Matteo Mion del foro di Padova ed elettivamente pagina 1 di 14 domiciliate presso avv. Marco Fiaccavento del foro di Brescia in Brescia via
Vittorio Emanuele II n. 1, in forza di deleghe in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, già Controparte_1 [...]
, (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_1
sede in in persona del legale rappresentante Commissario Controparte_2
straordinario dott. rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria CP_3
Sommer del foro di Brescia ed elettivamente domiciliata in Brescia Piazza
Vittoria n. 11, giusta delega in atti;
APPELLATA
In punto: Appello a ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Brescia in data 23.02.2023 nel proc. iscritto al N. 16137/2018 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta:
Nel merito: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Brescia, emessa nella persona del dott. Gianni Sabbadini, depositata in data
23.02.2023, comunicata via PEC in data 23.02.2023, R.G. n. 16137/2018,
accertata e dichiarata la responsabilità dell' Controparte_4 pagina 2 di 14 (già , in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, per i fatti occorsi a Persona_1
condannare la convenuta appellata al risarcimento integrale, a favore di
[...]
e in proprio e quali eredi di Pt_1 Parte_2 Persona_1
di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche eventualmente in termini di perdita di chances di guarigione, derivanti dei fatti descritti in narrativa, nella misura risultante dall'istruttoria o che parrà di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi di legge, maturati e maturandi dal fatto all'effettivo soddisfo, sulla somma per cui vi sarà condanna.
In via istruttoria: ordinarsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. alla controparte, o direttamente al fiduciario incaricato, dell'elaborato peritale fatto redigere da
[...]
in sede stragiudiziale sulla vicenda clinica di CP_5 Persona_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 5791/2016 R.G., Tribunale di Brescia, nonché del giudizio di primo grado n. 16137/2018 R.G., Tribunale di Brescia, ed anche del presente giudizio di appello, tutte da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione del 28/06/2023, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348bis c.p.c.
In ogni caso, rigettare l'appello proposto da e Pt_1 Parte_2
pagina 3 di 14 perché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione del 28/06/2023, confermando il rigetto disposto dall'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa a definizione del giudizio RG 16137/2018.
Con condanna all'integrale rifusione delle spese del giudizio d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 4.01.2019, Persona_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l' Controparte_6
, già
[...] Controparte_2
esponendo:
- che in data 28.04.2008 il deducente era stato ricoverato presso l'Ospedale di
, attesa la necessità di revisione della protesi dell'anca destra per CP_2
grave osteolisi acetabolare da usura dell'inserto;
- che tuttavia subito dopo l'intervento aveva patito la paralisi del nervo SPE
omolaterale ed anche dagli esami strumentali del 2.02.2009 era emersa la persistenza di severa neuropatia prossimale parafibulare di tipo misto dello SPE
sinistro;
- che il proprio consulente aveva stimato un danno biologico del 20% ed anche una consulenza eseguita da compagnia assicuratrice dell' CP_5 CP_7
aveva riconosciuto uan responsabilità in capo alla struttura e un danno biologico del 15%;
- che, pertanto, promosso un procedimento per a.t.p., i consulenti nominati dott.
e l'ausiliario dott. avevano accertato una Persona_2 Persona_3
pagina 4 di 14 responsabilità intra-operatoria altamente probabile e un danno differenziale dell'8%.
Alla luce di queste premesse, il ricorrente allegava che dalla consulenza era emersa la lesione del nervo sciatico e della sua componente laterale a causa dell'intervento chirurgico e che la lesione dello SPE sinistro andava inquadrata come danno differenziale (ossia partendo dal 72% di invalidità preesistente si era giunti all'80%) con invalidità temporanea di giorni 30 al 100%.
Si costituiva la conventa che resisteva: allegava che l'a.t.p. aveva escluso CP_1
qualsiasi profilo di inadempimento in quanto l'indicazione all'intervento era corretta, il chirurgo aveva selezionato un modello di protesi adeguato alle circostanze e lo aveva correttamente posizionato e dalla lettura della documentazione clinica non erano emersi gesti chirurgici inadeguati alle circostanze.
A seguito di decesso di , la causa era riassunta dalle eredi Persona_4
nata il g.
8.04.1941 e da nata a [...] il Parte_1 Parte_2
6.06.38 (con probabilità trattasi di due sorelle) e la causa era istruita solo con l'acquisizione dell'a.t.p.
Con la gravata ordinanza, il primo giudice, sulla scorta della relazione peritale,
rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese di lite, così
argomentando: “ … ritenuto che alla luce di dette risultanze, considerato anche
l'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass. n. 24073/2017, Cass. n.
18392/2017, Cass. n. 975/2009, etc.), non sono state allegate dalla parte attrice,
pagina 5 di 14 né sono emerse dalla CTU “qualificate inadempienze, astrattamente idonee a
provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato”, né il nesso
di causalità “tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova
malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari”, elementi tutti fondamentali ed il
cui onere probatorio, anche secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra
richiamato, è appunto a carico del paziente che agisce per il risarcimento dei
danni;
- ritenuto a questo riguardo che quanto sostenuto dalla parte attrice in tema di
onere della prova non sia condivisibile posto che di fatto introdurrebbe una
sorta di responsabilità presuntiva della struttura sanitaria non prevista dalla
legge, né ricavabile dai principi generali in materia trattandosi pacificamente di
obbligazione di mezzi e non di risultato …”
e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Parte_2
CP_1
Il consigliere istruttore rinviava all'udienza del 5.03.2025 per la spedizione della causa a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e articolato motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale della convenuta e dell'applicazione dei principi sanciti dagli artt. 1218 e 1176 c.c.
Sostiene che dalla lettura della consulenza era emerso un evidente nesso di pagina 6 di 14 causalità intra-operatoria tra l'intervento e il peggioramento delle condizioni di salute di e che non era vero il fatto che non fosse stato allegato Persona_1
un inadempimento qualificato, avendo i consulenti accertato il nesso di causalità,
sicché la parte danneggiata aveva assolto al proprio onere probatorio.
Con il secondo motivo parte appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato l'istanza di acquisizione della perizia eseguita da
[...]
. CP_8
Con il terzo motivo, quale conseguenza dei primi due, censura l'avvenuta compensazione delle spese di lite chiedendo la condanna della controparte alla loro refusione con applicazione dell'art. 93 c.p.c.
I primi due motivi, da valutare in via congiunta, sono nel loro complesso infondati.
In fatto, è pacifico che nato a [...] il [...], potatore di Persona_1
pregresse e severe patologie, veniva ricoverato presso la divisione Ortopedia e
Traumatologia del nosocomio di Manerbio per la revisione della protesi dell'anca sinistra, dando atto che analogo intervento era già stato eseguito nel
1994 con successivo benessere per 14 anni;
a seguito dell'intervento descritto nella relazione nelle sue modalità tecniche, seguiva la dimissione in data 9
maggio con diagnosi “Grave osteolisi acetabolare da usura dell'inserto in
polietilene diu protesi totale anca sn” e con il positivo riscontro di paresi del nervo sciatico sinistro.
Seguivano varie visite ortopediche e radiologiche che davano atto di pagina 7 di 14 miglioramenti limitati e nell'esame radiologico del 1°.12.2008 era evidenziato:
“Presenza di artroprotesi metallica la cui testa è ben contenuta nella cavità
acetabolare e lo stelo nella cavità midollare del femore. Ridotto il tenore
calcico”.
In relazione alla dedotta impossibilità di deambulazione e di muovere la caviglia del piede sinistro, chiedeva il riconoscimento del danno differenziale Per_1
che in consulenza era stato quantificato nella misura dell'8%.
A proposito dell'intervento chirurgico, i consulenti davano atto di alcuni fatti che non sono stati censurati, ossia i) che l'indicazione del chirurgo di procedere all'intervento di revisione e di sostituzione della componente acetabolare della precedente protesi era corretta;
ii) che la scelta dei componenti era stata adeguata e correttamente posizionate;
iii) che dalla lettura della documentazione clinica e da quanto rilevabile dagli esami radiologici non vi erano stati gesti chirurgici inadeguati;
iv) che la lesione del nervo sciatico sinistro, e più precisamente della sua componente laterale SPE, si era manifestata nell'immediato post operatorio,
al termine dell'anestesia generale, e dunque esisteva una causalità intra-
operatoria altamente probabile.
Fatte tale premesse di carattere generale, la consulente evidenziava che in letteratura medica dette complicanze si palesavano anche in centri di eccellenza e che pertanto era inevitabile una quota di danni neurologici, nonostante i tentativi di monitoraggio e variazione delle tecniche chirurgiche succedutesi negli anni;
situazione di rischio che, nel caso concreto, era notevolmente pagina 8 di 14 aumentata in quanto il paziente rientrava tra le situazioni peggiori Per_1
(tipo III) e, trattandosi di un reimpianto, il rischio stimato in letteratura era due/tre volte rispetto a quello di un primo impianto.
Ancora nella relazione, i consulenti affermavano che, con le attuali conoscenze,
non è possibile prevenire con certezza la complicanza nervosa, anche se e l'evento peggiorativo si verifica durante l'intervento e che “… la lesione del
nervo sciatico è stata causata nel corso dell'intervento di sostituzione di
artroprotesi d'anca mobilizzata…e che si può essere trattato sia una lesione
dovuta ad errore oppure ad evento inevitabile, senza che sia possibile fornire
ulteriore specificazione o ravvisare comunque comportamenti rappresentanti
una negligenza e/o imperizia e/o imprudenza degli operatori intervenuti”.
In punto difficoltà, gli ausiliari confermavano che l'intervento de quo non era facile.
Così riassunti i termini di fatto, in diritto, va ulteriormente premesso che il tema degli oneri probatori è stato affrontato dalle sentenze 11.11.2019 n. 28991 e
28992 e chiarito che la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenza è comune ad ogni fattispecie di responsabilità,
contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione tra causalità ed imputazione. In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione del diritto alla salute
(e non tanto nel rispetto delle leges artes) e, nel momento in cui sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario, è onere del danneggiato provare, anche pagina 9 di 14 a mezzo presunzioni, il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre
è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione della prestazione.
In altri termini, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica del più probabile
che non) ma deve provare anche, se del caso avvalendosi di presunzioni, il nesso di causalità tra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità,
impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.
Una volta assolti questi oneri probatori, sorgono gli obblighi probatori del debitore il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge in tal modo, in questa particolare tipologia di prestazioni, un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere a valle.
Orbene, tanto premesso, a giudizio della Corte, sulla scorta della consulenza, è
piuttosto evidente che la prova del nesso causale sia esistente: solo a seguito dell'intervento di riprotesizzazione dell'anca sinistra è insorta paresi dello SPE
(nervo peroniero comune detto anche sciatico popliteo esterno) ed anche nella pagina 10 di 14 consulenza è evidenziato che per motivi cronologici era esistente una causalità
intra-operatoria altamente probabile.
Sotto questo profilo, si può affermare che il creditore, id est il paziente, abbia assolto agli oneri probatori ad esso incombenti, tuttavia, nonostante la consulenza non sia adeguatamente chiara sul punto, ritiene la Corte che pure la parte debitrice abbia adeguatamente dimostrato il proprio adempimento o alternativamente l'esistenza di causa non prevedibile.
La consulenza, come sopra anticipato, ha affermato che l'indicazione posta dal chirurgo di procedere all'intervento di revisione e di sostituzione della componente acetabolare era stata corretta, che parimenti corretta era stata la scelta delle componenti e il modello di protesi selezionato;
che dalla cartella non risultavano gesti chirurgici inadeguati e che, nella tipologia di intervento posto in essere, vi era il rischio di complicanze simili a quelle del caso concreto,
registrate anche in centri di eccellenza e che, nella fattispecie, il rischio era due o tre volte più elevato in quanto non si era in presenza di un primo impianto, ma di una revisione, e inoltre la situazione di era già molto Persona_1
compromessa.
È vero che nella consulenza non è esclusa a priori la possibilità dell'errore, ma nelle conclusioni la dott. escludeva la possibilità di dimostrare l'esistenza Per_2
di una colpa professionale.
In questo contesto, pur conoscendo il rigore della prova liberatoria imposta dall'art. 1218 c.c., l'inadempimento postula la prospettazione di una qualche pagina 11 di 14 forma di errore, poiché, opinando diversamente, si giunge a concludere che l'oggetto della prestazione sanitaria sia sempre un risultato utile (al pari di un contratto di appalto) in contrasto con il disposto dell'art. 1176 comma 2 c.c. alla stregua del quale il contenuto della prestazione va individuato nell'osservanza di un comportamento che sia idoneo al conseguimento di quel risultato.
Proprio alla luce del rischio elevato per la pregresse condizioni del paziente e della circostanza che si trattava di un reimpianto, stima la Corte che al lesione del nervo SPE sia proprio da annoverare nel concetto di complicanze imprevedibile.
Come chiarito in plurime occasioni dalla Suprema Corte, nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'articolo 1218 c.c.
non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione
- indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. tra le molte Cass.
8.04.2024 n. 9198).
Nel caso concreto, la consulenza è stata molto chiara nell'affermare che, alla stregua delle attuali conoscenze, non è possibile prevenire la complicanza nervosa che si può generare a prescindere dalle cautele e dalle precauzioni messe pagina 12 di 14 in atto per evitare il suo verificarsi.
Per questi motivi
, avendo la struttura fornito la prova del suo adempimento o alternativamente della causa non imputabile, la domanda attorea va disattesa.
In relazione all'acquisizione della perizia redatta dalla Compagnia di assicurazione da un lato non si vede l'utilità di acquisire un CP_5
accertamento di un terzo e dall'altro ne ha contestato l'esistenza in quanto CP_1
sinistro gestito in via diretta perché nei limiti della SIR di € 250.000 indicata nella polizza. Il presupposto indefettibile per dar corso all'ordine di esibizione –
si ripete comunque irrilevante ai fini del decidere – è la preventiva dimostrazione dell'esistenza di quel documento, prova che nel caso concreto non
è stata data.
La sentenza gravata va pertanto confermata.
Parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato a bassa complessità.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Parte_2
Brescia in data 23.02.2023 rep. 1249/2023, così provvede:
pagina 13 di 14 - Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 6.946 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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