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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 198/2022 R.G., promossa da:
, con sede in Capoterra, via Petrarca n. 9/B, codice Parte_1
fiscale e partita I.V.A. in persona del suo liquidatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Serra;
- APPELLANTE -
contro
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
residente in [...], rappresentata e difesa dal C.F._1
prof. avv. Vincenzo de Falco;
- APPELLATA - avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3231/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 4.11.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante , come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 3231/2021 del Tribunale
di Cagliari:
preliminarmente in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,disponendo in particolare la Parte_1
verificazione delle sottoscrizioni della signora apposte sui contratti preliminari in Controparte_1
data 01.06.2009 prodotti dall'odierna appellante;
2. in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza per come formulate delle domande avanzate dalla signora nei confronti dell'odierna appellante;
CP_1
3. in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in espositiva, l'erroneità e/o illegittimità della sentenza gravata in punto di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e liquidazione delle spese processuali, con ogni conseguente statuizione di legge sulle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1.Respingersi l'appello proposto siccome inammissibile ed infondato. Ci si oppone fortemente alle richieste istruttorie formulate dall'appellante e già ritenute inconferenti ed inammissibili nel giudizio di I cure. Nelle denegata ipotesi di accoglimento di tali richieste istruttorie, si chiede ovviamente l'accoglimento anche delle richieste formulate dall'appellata in I grado.
2. Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario.
3. Condannarsi l'appellante anche per il grado di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c,
in considerazione della totale inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la società (d'ora Parte_1
in avanti, ha impugnato la sentenza n. 3231/2021, con cui il Tribunale di Cagliari, in Parte_1
accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra ha: a) dichiarato la nullità di Controparte_1
due contratti preliminari stipulati in data 26.09.2008, aventi ad oggetto la promessa di vendita di due unità immobiliari da costruire in Villa San Pietro;
b) condannato la alla restituzione in favore Parte_1
dell'attrice della somma di euro 300.000,00, oltre interessi legali;
c) condannato la alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) condannato la ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma pari al doppio Parte_1
delle spese liquidate .
Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla sig.ra la quale, deducendo di aver CP_1
integralmente versato il prezzo pattuito di euro 300.000,00, chiedeva dichiararsi la nullità dei predetti contratti preliminari per due ordini di ragioni: 1) l'inutile decorso del termine, previsto a pena di nullità, per la stipula dei contratti definitivi;
2) la mancata prestazione da parte della promittente venditrice della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 .
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda, eccependo, in un primo Parte_1
momento, la simulazione assoluta dei contratti del 2008 e negando di aver incassato le somme.
Successivamente, a fronte della prova documentale dell'avvenuto incasso, la società convenuta modificava la propria linea difensiva, sostenendo che i pagamenti si riferissero a due diversi contratti preliminari, stipulati con la attrice in data 1.06.2009, che asseriva essere assistiti da garanzia fideiussoria. Tali contratti e le relative sottoscrizioni venivano tempestivamente disconosciuti dall'attrice. Il Tribunale di Cagliari, ritenuta ictu oculi l'apocrifia delle firme apposte sui contratti del 2009,
accoglieva la domanda dichiarando la nullità dei contratti preliminari del 26.09.2008 per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005, con le statuizioni consequenziali sopra richiamate.
Con il presente gravame, la ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea riqualificazione della domanda di nullità per scadenza del termine in domanda di risoluzione per violazione di termine essenziale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché erronea qualificazione del termine come essenziale.
2. Erronea statuizione in ordine all'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui contratti del 2009, decisa sulla base della scienza privata del giudice e senza disporre apposita istanza di verificazione.
3. Erronea declaratoria di nullità per violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 122/2005, non avendo il giudice considerato che la relativa azione, proposta dopo il completamento degli immobili, costituisce abuso del diritto.
4. Erronea e illegittima condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., e erronea liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_1
di appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche per lite temeraria in grado d'appello.
Questa Corte, al fine di dirimere la questione relativa alla paternità delle sottoscrizioni apposte sui contratti datati 1.6.2009, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio grafologica. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
L'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado, e deve per il resto essere rigettato.
1. SULLA QUESTIONE PRELIMINARE RELATIVA ALLA PATERNITÀ DEI CONTRATTI
DEL 2009.
Il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea decisione del primo giudice in ordine all'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui contratti datati 01.06.2009, deve essere esaminato in viapreliminare, data la sua potenziale idoneità a definire il perimetro del thema decidendum.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale dichiarato l'apocrifia delle firme sulla base di una valutazione ictu oculi, senza dar corso all'istanza di verificazione e agli accertamenti tecnici necessari .
Questa Corte ha ritenuto indispensabile disporre una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare, con metodo scientifico, se le sottoscrizioni apposte sui contratti preliminari CP_1
del 01.06.2009 fossero riconducibili alla mano della sig.ra Controparte_1
La TU, Dott.ssa ha condotto un'analisi comparativa dettagliata tra le firme in verifica Per_1
e un cospicuo numero di firme di comparazione certamente autografe (apposte sui contratti del 2008,
sulla procura alle liti e rilasciate in sede di saggio grafico). All'esito di un'indagine approfondita, che ha evidenziato la presenza di anomalie, ritocchi, interruzioni innaturali del tratto e, soprattutto, di macroscopiche e insanabili divergenze di carattere strutturale, dinamico e morfologico, la consulente ha concluso con un giudizio di certezza, affermando che “la firma ' Parte_2
preliminari 01/06/2009, non è riconducibile alla mano di . Pt_3 Controparte_1
Le conclusioni della TU, basate su un iter logico-scientifico rigoroso e immune da vizi, e peraltro non oggetto di specifiche e fondate critiche da parte dell'appellante, devono essere integralmente recepite da questa Corte .
L'accertamento della falsità delle sottoscrizioni sui contratti del 2009 demolisce l'intera linea difensiva della impostata sulla pretesa novazione degli accordi del 2008 e sulla diversa Parte_1
imputazione dei pagamenti. Tali contratti, siccome non riconducibili alla volontà della sig.ra sono radicalmente inefficaci nei suoi confronti. Ne consegue che l'unico valido titolo CP_1
negoziale intercorso tra le parti è costituito dai contratti preliminari stipulati in data 26.09.2008, come correttamente posto a fondamento della decisione del giudice di primo grado.
2. SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI PRELIMINARI DEL 2008 PER MANCATA
PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE EX ART. 2 D.LGS. 122/2005.
Con il terzo motivo di appello, sostiene che la domanda di nullità per mancata prestazione Parte_1
della garanzia fideiussoria, essendo stata proposta quando gli immobili erano già stati ultimati,
integrerebbe un abuso del diritto, in quanto funzionale non più a proteggere l'acquirente dal rischio di insolvenza del costruttore, ma unicamente a sciogliersi da un vincolo contrattuale non più ritenuto conveniente.
Il motivo è infondato.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 prevede, a pena di nullità relativa, che il costruttore di immobili da costruire è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme versate prima del trasferimento della proprietà. Si tratta di una nullità di protezione, posta a presidio dell'interesse del promissario acquirente, parte debole del rapporto, a non essere esposto al rischio d'impresa del costruttore, assicurandogli il recupero delle somme in caso di crisi di quest'ultimo.
L'eccezione di abuso del diritto, sollevata dall'appellante, si fonda su un orientamento giurisprudenziale che, pur condivisibile in linea di principio, risulta inconferente nella fattispecie concreta. L'abuso si configura, infatti, solo quando l'esercizio del diritto avviene in modo contrario o estraneo alla funzione per cui il diritto stesso è stato conferito dall'ordinamento, ovvero quando l'interesse protetto dalla norma sia già stato pienamente soddisfatto o non corra più alcun rischio. Ciò
potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'azione di nullità fosse proposta dopo il trasferimento della proprietà e in assenza di qualsivoglia segnale di crisi del venditore. ( Cass. N. 3817/ 2023) Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità permane, e dunque non vi è abuso, fintantoché sussista un concreto e attuale rischio di pregiudizio per l'acquirente, come nel caso in cui si manifesti l'insolvenza del venditore o questi ponga in essere atti che pregiudicano il conseguimento del bene ( Cass. N.21966/2022
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non integra un abuso del diritto la proposizione della domanda di nullità quando “si sia, nelle more, manifestata l'insolvenza del promittente venditore
ovvero risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente” (Cass. n.21966/2022)
Nel caso di specie, non può ravvisarsi alcun abuso del diritto. È pacifico e ammesso dalla stessa che gli immobili promessi in vendita alla sig.ra siano stati alienati a terzi. Tale Parte_1 CP_1
circostanza non solo rappresenta un grave e definitivo inadempimento, ma costituisce la più palese manifestazione del pregiudizio che la norma sulla fideiussione mira a scongiurare. L'interesse della promissaria acquirente, che ha versato l'intero prezzo, a recuperare le somme corrisposte a fronte della perdita definitiva del bene promesso è attuale, concreto e pienamente meritevole di tutela.
L'azione di nullità, in questo quadro, non è uno strumento per aggirare le regole contrattuali, ma l'unico rimedio che l'ordinamento le offre per reagire alla violazione di una norma imperativa posta a sua tutela e al conseguente, definitivo, pregiudizio subito.
Pertanto, la declaratoria di nullità dei contratti del 26.09.2008 per violazione dell'art. 2 D.Lgs. n.
122/2005, pronunciata dal Tribunale, è corretta e deve essere confermata.
3. SUGLI ALTRI MOTIVI DI GRAVAME.
L'infondatezza del motivo di appello concernente la nullità dei contratti rende superfluo l'esame approfondito del primo motivo, relativo alla riqualificazione della domanda di nullità per scadenza del termine in domanda di risoluzione. La decisione del Tribunale, infatti, si fonda autonomamente e primariamente sulla declaratoria di nullità per mancata consegna della fideiussione. Le
argomentazioni sulla risoluzione, contenute nella parte finale della sentenza impugnata, sono state svolte ad abundantiam e non costituiscono la ratio decidendi principale della pronuncia. Il motivo è
dunque inammissibile per difetto di decisività.
Del pari infondato è il motivo di gravame concernente la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il
Tribunale ha correttamente ravvisato la temerarietà della lite nella condotta processuale della connotata da palese infondatezza e incoerenza delle difese, culminata nel tentativo di Parte_1
fondare la propria resistenza su documenti recanti sottoscrizioni apocrife. L'accertamento definitivo della falsità di tali documenti, avvenuto in questo grado di giudizio tramite TU, non fa che corroborare la valutazione del primo giudice, dimostrando la sussistenza di una condotta processuale connotata da mala fede o, quanto meno, da colpa grave, tale da giustificare la sanzione irrogata .
4. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PRIMO GRADO.
Risulta invece fondato, nei limiti che si vanno a precisare, il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
Nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato le spese come segue: “€ 2.531,25
per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.670,25 per compensi di avvocato della fase
introduttiva; € 4.957,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.935,00 per compensi di
avvocato della fase decisionale;
€ 1.814,10 per spese generali 12,50%; € 607,00 per contributo
unificato; € 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 7,00 per notifica;
per € 14.549,10
complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge” .
Come eccepito dall'appellante, tale liquidazione presenta un'evidente duplicazione delle spese generali. Il giudice ha prima calcolato e inserito nel dettaglio la somma di € 1.814,10 (corrispondente al 15% dei compensi totali di € 12.094,00, sebbene erroneamente indicata come "spese generali
12,50%"), per poi aggiungere nuovamente in chiusura la formula "oltre spese generali 15%".
La sentenza deve pertanto essere parzialmente riformata su questo punto, procedendo a una nuova e corretta liquidazione delle spese del primo grado . Tenuto conto del valore della causa (€ 300.000,00) e dei criteri di liquidazione adottati dal primo giudice (riduzioni applicate alle varie fasi), i compensi vanno liquidati in complessivi 13.490,00 per compensi professionali, cui si aggiungono gli esborsi documentati per € 641,00 (€ 607,00 + € 27,00 + € 7,00), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore del difensore antistatario.
5. SULLE SPESE DEL PRESENTE GRADO E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. . L'accoglimento del gravame sul solo punto, meramente formale, della liquidazione delle spese, a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi di merito, non inficia la valutazione di soccombenza globale a carico della Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, che ha incluso la fase istruttoria con espletamento di TU.
Va inoltre accolta la domanda dell'appellata di condanna della controparte per responsabilità
processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche in relazione al presente grado di giudizio. La norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, attribuisce al giudice il potere di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata,
qualora la condotta processuale integri un abuso dello strumento processuale. Nel caso di specie, la proposizione dell'appello, fondato in larga parte sulla pretesa validità di documenti la cui falsità è
stata definitivamente acclarata in corso di causa, e la perseveranza in una linea difensiva palesemente infondata e contraria a verità, integrano senza dubbio i presupposti della colpa grave che giustificano l'irrogazione della sanzione.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la determinazione della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura equitativa e deve tenere conto sia della funzione sanzionatoria e deterrente della norma, volta a scoraggiare l'abuso del processo, sia della funzione compensativa del pregiudizio arrecato alla controparte. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha indicato come possibile parametro di riferimento, per una liquidazione che non sia meramente arbitraria, l'importo dei compensi professionali liquidati per il giudizio (cfr. Cass. Sez. U, n. 22405/2018; Cass. n. 21570/2019). Tenuto conto della gravità della condotta dell'appellante, della durata del giudizio e della necessità di espletare un'apposita TU per accertare la falsità documentale, questa Corte ritiene equo liquidare, a titolo di responsabilità
aggravata, una somma pari al 50% dei compensi liquidati per il presente grado di giudizio.
5. SULLE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente dell'appellante.
L'accoglimento del gravame sul solo punto, meramente formale, della liquidazione delle spese, a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi di merito, non inficia la valutazione di soccombenza globale a carico della Parte_1
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (liquidata ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria, non avendo parte appellata presentato le note illustrative finali), che ha incluso la fase istruttoria con espletamento di TU .
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3231/2021 del Tribunale di Cagliari, Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, e per l'effetto condanna
[...] a rifondere a le spese del primo grado, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
12.094,00 per compensi professionali ed € 641,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
3. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.146,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese di ctu, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4. Condanna l'appellante , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Parte_1
pagamento in favore dell'appellata della somma di € 4.073,00 a titolo di responsabilità aggravata per il presente grado di giudizio.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Emanuela Cugusi)
Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 198/2022 R.G., promossa da:
, con sede in Capoterra, via Petrarca n. 9/B, codice Parte_1
fiscale e partita I.V.A. in persona del suo liquidatore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Serra;
- APPELLANTE -
contro
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
residente in [...], rappresentata e difesa dal C.F._1
prof. avv. Vincenzo de Falco;
- APPELLATA - avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3231/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata in data 4.11.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante , come da atto di citazione in appello: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 3231/2021 del Tribunale
di Cagliari:
preliminarmente in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado dalla in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,disponendo in particolare la Parte_1
verificazione delle sottoscrizioni della signora apposte sui contratti preliminari in Controparte_1
data 01.06.2009 prodotti dall'odierna appellante;
2. in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza per come formulate delle domande avanzate dalla signora nei confronti dell'odierna appellante;
CP_1
3. in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in espositiva, l'erroneità e/o illegittimità della sentenza gravata in punto di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e liquidazione delle spese processuali, con ogni conseguente statuizione di legge sulle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1.Respingersi l'appello proposto siccome inammissibile ed infondato. Ci si oppone fortemente alle richieste istruttorie formulate dall'appellante e già ritenute inconferenti ed inammissibili nel giudizio di I cure. Nelle denegata ipotesi di accoglimento di tali richieste istruttorie, si chiede ovviamente l'accoglimento anche delle richieste formulate dall'appellata in I grado.
2. Condannarsi l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario.
3. Condannarsi l'appellante anche per il grado di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c,
in considerazione della totale inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la società (d'ora Parte_1
in avanti, ha impugnato la sentenza n. 3231/2021, con cui il Tribunale di Cagliari, in Parte_1
accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra ha: a) dichiarato la nullità di Controparte_1
due contratti preliminari stipulati in data 26.09.2008, aventi ad oggetto la promessa di vendita di due unità immobiliari da costruire in Villa San Pietro;
b) condannato la alla restituzione in favore Parte_1
dell'attrice della somma di euro 300.000,00, oltre interessi legali;
c) condannato la alla Parte_1
rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario;
d) condannato la ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma pari al doppio Parte_1
delle spese liquidate .
Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla sig.ra la quale, deducendo di aver CP_1
integralmente versato il prezzo pattuito di euro 300.000,00, chiedeva dichiararsi la nullità dei predetti contratti preliminari per due ordini di ragioni: 1) l'inutile decorso del termine, previsto a pena di nullità, per la stipula dei contratti definitivi;
2) la mancata prestazione da parte della promittente venditrice della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 .
Costituitasi in giudizio, la contestava la fondatezza della domanda, eccependo, in un primo Parte_1
momento, la simulazione assoluta dei contratti del 2008 e negando di aver incassato le somme.
Successivamente, a fronte della prova documentale dell'avvenuto incasso, la società convenuta modificava la propria linea difensiva, sostenendo che i pagamenti si riferissero a due diversi contratti preliminari, stipulati con la attrice in data 1.06.2009, che asseriva essere assistiti da garanzia fideiussoria. Tali contratti e le relative sottoscrizioni venivano tempestivamente disconosciuti dall'attrice. Il Tribunale di Cagliari, ritenuta ictu oculi l'apocrifia delle firme apposte sui contratti del 2009,
accoglieva la domanda dichiarando la nullità dei contratti preliminari del 26.09.2008 per violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005, con le statuizioni consequenziali sopra richiamate.
Con il presente gravame, la ha censurato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: Parte_1
1. Erronea riqualificazione della domanda di nullità per scadenza del termine in domanda di risoluzione per violazione di termine essenziale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché erronea qualificazione del termine come essenziale.
2. Erronea statuizione in ordine all'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui contratti del 2009, decisa sulla base della scienza privata del giudice e senza disporre apposita istanza di verificazione.
3. Erronea declaratoria di nullità per violazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 122/2005, non avendo il giudice considerato che la relativa azione, proposta dopo il completamento degli immobili, costituisce abuso del diritto.
4. Erronea e illegittima condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., e erronea liquidazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha contestato la fondatezza dei motivi Controparte_1
di appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante anche per lite temeraria in grado d'appello.
Questa Corte, al fine di dirimere la questione relativa alla paternità delle sottoscrizioni apposte sui contratti datati 1.6.2009, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio grafologica. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
L'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado, e deve per il resto essere rigettato.
1. SULLA QUESTIONE PRELIMINARE RELATIVA ALLA PATERNITÀ DEI CONTRATTI
DEL 2009.
Il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta l'erronea decisione del primo giudice in ordine all'apocrifia delle sottoscrizioni apposte sui contratti datati 01.06.2009, deve essere esaminato in viapreliminare, data la sua potenziale idoneità a definire il perimetro del thema decidendum.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver il Tribunale dichiarato l'apocrifia delle firme sulla base di una valutazione ictu oculi, senza dar corso all'istanza di verificazione e agli accertamenti tecnici necessari .
Questa Corte ha ritenuto indispensabile disporre una consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di accertare, con metodo scientifico, se le sottoscrizioni apposte sui contratti preliminari CP_1
del 01.06.2009 fossero riconducibili alla mano della sig.ra Controparte_1
La TU, Dott.ssa ha condotto un'analisi comparativa dettagliata tra le firme in verifica Per_1
e un cospicuo numero di firme di comparazione certamente autografe (apposte sui contratti del 2008,
sulla procura alle liti e rilasciate in sede di saggio grafico). All'esito di un'indagine approfondita, che ha evidenziato la presenza di anomalie, ritocchi, interruzioni innaturali del tratto e, soprattutto, di macroscopiche e insanabili divergenze di carattere strutturale, dinamico e morfologico, la consulente ha concluso con un giudizio di certezza, affermando che “la firma ' Parte_2
preliminari 01/06/2009, non è riconducibile alla mano di . Pt_3 Controparte_1
Le conclusioni della TU, basate su un iter logico-scientifico rigoroso e immune da vizi, e peraltro non oggetto di specifiche e fondate critiche da parte dell'appellante, devono essere integralmente recepite da questa Corte .
L'accertamento della falsità delle sottoscrizioni sui contratti del 2009 demolisce l'intera linea difensiva della impostata sulla pretesa novazione degli accordi del 2008 e sulla diversa Parte_1
imputazione dei pagamenti. Tali contratti, siccome non riconducibili alla volontà della sig.ra sono radicalmente inefficaci nei suoi confronti. Ne consegue che l'unico valido titolo CP_1
negoziale intercorso tra le parti è costituito dai contratti preliminari stipulati in data 26.09.2008, come correttamente posto a fondamento della decisione del giudice di primo grado.
2. SULLA NULLITÀ DEI CONTRATTI PRELIMINARI DEL 2008 PER MANCATA
PRESTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE EX ART. 2 D.LGS. 122/2005.
Con il terzo motivo di appello, sostiene che la domanda di nullità per mancata prestazione Parte_1
della garanzia fideiussoria, essendo stata proposta quando gli immobili erano già stati ultimati,
integrerebbe un abuso del diritto, in quanto funzionale non più a proteggere l'acquirente dal rischio di insolvenza del costruttore, ma unicamente a sciogliersi da un vincolo contrattuale non più ritenuto conveniente.
Il motivo è infondato.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005 prevede, a pena di nullità relativa, che il costruttore di immobili da costruire è obbligato a procurare il rilascio e a consegnare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia di tutte le somme versate prima del trasferimento della proprietà. Si tratta di una nullità di protezione, posta a presidio dell'interesse del promissario acquirente, parte debole del rapporto, a non essere esposto al rischio d'impresa del costruttore, assicurandogli il recupero delle somme in caso di crisi di quest'ultimo.
L'eccezione di abuso del diritto, sollevata dall'appellante, si fonda su un orientamento giurisprudenziale che, pur condivisibile in linea di principio, risulta inconferente nella fattispecie concreta. L'abuso si configura, infatti, solo quando l'esercizio del diritto avviene in modo contrario o estraneo alla funzione per cui il diritto stesso è stato conferito dall'ordinamento, ovvero quando l'interesse protetto dalla norma sia già stato pienamente soddisfatto o non corra più alcun rischio. Ciò
potrebbe verificarsi, ad esempio, se l'azione di nullità fosse proposta dopo il trasferimento della proprietà e in assenza di qualsivoglia segnale di crisi del venditore. ( Cass. N. 3817/ 2023) Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità permane, e dunque non vi è abuso, fintantoché sussista un concreto e attuale rischio di pregiudizio per l'acquirente, come nel caso in cui si manifesti l'insolvenza del venditore o questi ponga in essere atti che pregiudicano il conseguimento del bene ( Cass. N.21966/2022
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non integra un abuso del diritto la proposizione della domanda di nullità quando “si sia, nelle more, manifestata l'insolvenza del promittente venditore
ovvero risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente” (Cass. n.21966/2022)
Nel caso di specie, non può ravvisarsi alcun abuso del diritto. È pacifico e ammesso dalla stessa che gli immobili promessi in vendita alla sig.ra siano stati alienati a terzi. Tale Parte_1 CP_1
circostanza non solo rappresenta un grave e definitivo inadempimento, ma costituisce la più palese manifestazione del pregiudizio che la norma sulla fideiussione mira a scongiurare. L'interesse della promissaria acquirente, che ha versato l'intero prezzo, a recuperare le somme corrisposte a fronte della perdita definitiva del bene promesso è attuale, concreto e pienamente meritevole di tutela.
L'azione di nullità, in questo quadro, non è uno strumento per aggirare le regole contrattuali, ma l'unico rimedio che l'ordinamento le offre per reagire alla violazione di una norma imperativa posta a sua tutela e al conseguente, definitivo, pregiudizio subito.
Pertanto, la declaratoria di nullità dei contratti del 26.09.2008 per violazione dell'art. 2 D.Lgs. n.
122/2005, pronunciata dal Tribunale, è corretta e deve essere confermata.
3. SUGLI ALTRI MOTIVI DI GRAVAME.
L'infondatezza del motivo di appello concernente la nullità dei contratti rende superfluo l'esame approfondito del primo motivo, relativo alla riqualificazione della domanda di nullità per scadenza del termine in domanda di risoluzione. La decisione del Tribunale, infatti, si fonda autonomamente e primariamente sulla declaratoria di nullità per mancata consegna della fideiussione. Le
argomentazioni sulla risoluzione, contenute nella parte finale della sentenza impugnata, sono state svolte ad abundantiam e non costituiscono la ratio decidendi principale della pronuncia. Il motivo è
dunque inammissibile per difetto di decisività.
Del pari infondato è il motivo di gravame concernente la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il
Tribunale ha correttamente ravvisato la temerarietà della lite nella condotta processuale della connotata da palese infondatezza e incoerenza delle difese, culminata nel tentativo di Parte_1
fondare la propria resistenza su documenti recanti sottoscrizioni apocrife. L'accertamento definitivo della falsità di tali documenti, avvenuto in questo grado di giudizio tramite TU, non fa che corroborare la valutazione del primo giudice, dimostrando la sussistenza di una condotta processuale connotata da mala fede o, quanto meno, da colpa grave, tale da giustificare la sanzione irrogata .
4. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI PRIMO GRADO.
Risulta invece fondato, nei limiti che si vanno a precisare, il motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
Nel dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha liquidato le spese come segue: “€ 2.531,25
per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.670,25 per compensi di avvocato della fase
introduttiva; € 4.957,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.935,00 per compensi di
avvocato della fase decisionale;
€ 1.814,10 per spese generali 12,50%; € 607,00 per contributo
unificato; € 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 7,00 per notifica;
per € 14.549,10
complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge” .
Come eccepito dall'appellante, tale liquidazione presenta un'evidente duplicazione delle spese generali. Il giudice ha prima calcolato e inserito nel dettaglio la somma di € 1.814,10 (corrispondente al 15% dei compensi totali di € 12.094,00, sebbene erroneamente indicata come "spese generali
12,50%"), per poi aggiungere nuovamente in chiusura la formula "oltre spese generali 15%".
La sentenza deve pertanto essere parzialmente riformata su questo punto, procedendo a una nuova e corretta liquidazione delle spese del primo grado . Tenuto conto del valore della causa (€ 300.000,00) e dei criteri di liquidazione adottati dal primo giudice (riduzioni applicate alle varie fasi), i compensi vanno liquidati in complessivi 13.490,00 per compensi professionali, cui si aggiungono gli esborsi documentati per € 641,00 (€ 607,00 + € 27,00 + € 7,00), oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore del difensore antistatario.
5. SULLE SPESE DEL PRESENTE GRADO E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. . L'accoglimento del gravame sul solo punto, meramente formale, della liquidazione delle spese, a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi di merito, non inficia la valutazione di soccombenza globale a carico della Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, che ha incluso la fase istruttoria con espletamento di TU.
Va inoltre accolta la domanda dell'appellata di condanna della controparte per responsabilità
processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., anche in relazione al presente grado di giudizio. La norma, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, attribuisce al giudice il potere di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata,
qualora la condotta processuale integri un abuso dello strumento processuale. Nel caso di specie, la proposizione dell'appello, fondato in larga parte sulla pretesa validità di documenti la cui falsità è
stata definitivamente acclarata in corso di causa, e la perseveranza in una linea difensiva palesemente infondata e contraria a verità, integrano senza dubbio i presupposti della colpa grave che giustificano l'irrogazione della sanzione.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la determinazione della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura equitativa e deve tenere conto sia della funzione sanzionatoria e deterrente della norma, volta a scoraggiare l'abuso del processo, sia della funzione compensativa del pregiudizio arrecato alla controparte. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha indicato come possibile parametro di riferimento, per una liquidazione che non sia meramente arbitraria, l'importo dei compensi professionali liquidati per il giudizio (cfr. Cass. Sez. U, n. 22405/2018; Cass. n. 21570/2019). Tenuto conto della gravità della condotta dell'appellante, della durata del giudizio e della necessità di espletare un'apposita TU per accertare la falsità documentale, questa Corte ritiene equo liquidare, a titolo di responsabilità
aggravata, una somma pari al 50% dei compensi liquidati per il presente grado di giudizio.
5. SULLE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente dell'appellante.
L'accoglimento del gravame sul solo punto, meramente formale, della liquidazione delle spese, a fronte del rigetto di tutti gli altri motivi di merito, non inficia la valutazione di soccombenza globale a carico della Parte_1
Le spese vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (liquidata ai valori medi per fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria, non avendo parte appellata presentato le note illustrative finali), che ha incluso la fase istruttoria con espletamento di TU .
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3231/2021 del Tribunale di Cagliari, Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina la condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, e per l'effetto condanna
[...] a rifondere a le spese del primo grado, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
12.094,00 per compensi professionali ed € 641,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
2. Rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma le restanti statuizioni della sentenza impugnata.
3. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.146,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese di ctu, rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
4. Condanna l'appellante , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Parte_1
pagamento in favore dell'appellata della somma di € 4.073,00 a titolo di responsabilità aggravata per il presente grado di giudizio.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Emanuela Cugusi)
Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa Spanu)