TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2024, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 224/2024 RG avente ad oggetto:
«retribuzione: lavoro straordinario – responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 contumace,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro e la committente chiedendo « 1. Accertarsi e dichiararsi l'esistenza tra CP_2
e di un contratto/rapporto di appalto per Controparte_1 Controparte_2
l'esecuzione di lavori presso i cantieri di committente, nonché Controparte_2
1 l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e Controparte_1
(all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra e ai sensi dell'art. 29 comma 2 Controparte_1 Controparte_2
D. Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676
c.c., per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
Conseguentemente condannarsi CP_1
C.F.: , sede legale in Venezia, 30172, Via Fogazzaro , 11, e
[...] P.IVA_1 CP_2
C.F.: , con sede legale in 34121 Trieste (TS), Via Genova n. 1, e con
[...] P.IVA_2 unità operativa 30175 Venezia - Marghera, Via Delle Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo euro 9.824,65 a titolo di differenze retributive per straordinario prestato durante l'intero rapporto di lavoro oltre a 727,85 per incidenza sul TFR ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile;
3.
Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota, a corrispondere sugli importi comunque dovuti la rivalutazione e gli interessi previsti dall'art. 4 Titolo IV del CCNL industria metalmeccanica nella misura del 5% in più rispetti al tasso ufficiale di sconto di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ovvero dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
(quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
4. Spese e compensi integralmente rifusi. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_2 ricorrente, dedotto ed eccepito «accertata l'eventuale responsabilità di unicamente alla luce dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dichiarata la CP_2 non invocabilità dell'art. 1676 c.c. nel caso in questione, in rapporto di rispettivo subordine Voglia respingere le domande del ricorrente: (i) per
2 avvenuto compimento del termine di decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs.
276/2003 dei diritti vantati dal ricorrente nei confronti della committente
(ii) per l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del CP_2 diritto del ricorrente di percepire gli importi richiesti in quanto rinvenienti da asserito svolgimento di attività eccedente il normale orario di lavoro della cui effettiva esecuzione manca totalmente la prova in atti;
(iii) con reiezione delle istanze istruttorie formulate dal ricorrente. (...) Con riserva di produrre e dedurre in relazione alla condotta processuale della controparte. Vinti gli onorari e le spese di causa».
Pur regolarmente raggiunta da notifica non si è Controparte_1 costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti dal ricorrente e l'interrogatorio libero di quest'ultimo.
*** *** ***
1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di nell'ambito di un contratto di appalto Controparte_1 in essere con la committente presso l'unità sita a Controparte_2
Marghera (VE), via delle Industrie, n. 18; dal 16/01/2020 al 27/04/2021, con mansioni di operaio molatore (ma a volte impiegato anche come aiuto carpentiere) e inquadrato al 2° livello del CCNL industria metalmeccanica applicato in azienda;
di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore
6:00 alle ore 16:30, con mezz'ora di pausa, e il sabato dalle 6:00 fino alle
12:00, svolgendo numerose ore di lavoro straordinario di cui chiede il pagamento con l'incidenza sul TFR.
2. Con ricorso depositato in data 21/7/2021 il medesimo ricorrente ha chiesto la condanna di e di quale Controparte_1 Controparte_2 responsabile solidale, al pagamento dei crediti maturati per retribuzioni di marzo e aprile 2021, ratei di 13° mensilità, “trattamento DL 3/2020”, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la
3 convenuta e con sentenza 8/2022 del 14/01/2022 il GL ha accolto CP_2 la domanda proposta.
3. Come già argomentato (vd. ordinanza 5/6/2024) deve prendersi nuovamente atto l'essersi affermato l'orientamento secondo il quale «in tema di appalto di opere e servizi, la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del
2012, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento» (vd. Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 30602 del 28/10/2021).
4. Tale orientamento si fonda sulle seguenti considerazioni:
5. - «7. La norma generale di cui all'art. 2966 c.c. è quella secondo cui
"la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto", sicché, in mancanza di ogni previsione, occorre avere riguardo ad un criterio logico sistematico, che non può che essere ricondotto alla "ratio" dell'istituto, che è quella di porre il committente in grado di meglio tutelare i propri interessi, finalità che può essere soddisfatta anche ove nello stesso termine biennale il lavoratore manifesti la volontà di far valere la responsabilità solidale in via stragiudiziale.
7.1. La decadenza è sempre impedita con il compimento dell'atto che di volta in volta il legislatore ha previsto che debba essere compiuto dal soggetto onerato (ad es. la domanda amministrativa all'ente previdenziale per le prestazioni;
un'impugnazione stragiudiziale e giudiziale ai fini del licenziamento;
il deposito di un ricorso giudiziale per la decadenza previdenziale ecc ). Non esiste pertanto una modalità sempre valida per impedire la decadenza, siccome l'effetto si produce solo con il compimento dello specifico atto indicato dal legislatore»;
6. - «7.2. Nella specie, non essendo precisato dalla norma di riferimento o da altra disposizione quale sia l'atto che deve essere compiuto per impedire la decadenza, deve considerarsi che l'inciso relativo all'azione giudiziaria da proporsi sia nei confronti del committente sia nei confronti dell'appaltatore è
4 stato introdotto solo con la legge n. 92 del 2012, laddove la previsione del termine di decadenza è precedente e risale al 2003. 7.3. Ciò induce ad escludere che il legislatore del 2003 avesse previsto che la decadenza nella sua originaria formulazione andasse impedita dall'azione giudiziaria, secondo il riferimento introdotto nella norma solo nel 2012 che non costituisce oggetto del presente esame.
7.4. Pertanto, risulta maggiormente aderente al testo della norma ratione temporis vigente giungere alla conclusione che la decadenza in questione, nel silenzio del legislatore, possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito di un atto scritto” (sic!)
“ anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto»;
7. - «7.5. Nè potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni.
7.6. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale individuata dalla giurisprudenza richiamata, avuto riguardo all' esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.
7.7. Peraltro, lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la
5 volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta».
8. La pronuncia sopra richiamata trova poi conferma anche in successive pronunce, quali Cass. L., 31037/2022, 31684/2022, 28408/2023,
32867/2023, 9130/2024.
9. Questa Giudice ha rilevato che la predetta pronuncia – al netto di altre considerazioni già svolte da questa Giudice - pone ad avviso della medesima la necessità di approfondire le seguenti questioni:
10. - se il principio sia applicabile alla disciplina dell'art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003 così come modificato dal D. L. 25/2017, convertito dalla legge
20 aprile 2017 n.49, che ha eliminato il riferimento all'azione giudiziale contenuto nella modica di cui all'art. 4 co 31 lett. b) Legge 92/2012, tenuto anche conto che secondo Cass. 4237 del 13/2/2019 il regime di solidarietà in tema di responsabilità del committente è quello vigente al momento dell'insorgenza del credito del lavoratore;
11. - quale debba essere il contenuto della diffida/richiesta stragiudiziale posto che, ad avviso della S.C., quest'ultima sarebbe sufficiente, in assenza di diverse indicazioni contenute nella legge in ordine all'atto da porre in essere, in quanto comunque idonea a “consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc.”. In altri termini, poiché si tratta pur sempre di un termine di decadenza, se al committente debbano essere puntulamente – ed in quali termini - portate a conoscenza le rivendicazioni nei confronti del datore di lavoro.
12. Per quanto concerne la responsabilità ex art. 1676 c.c. questa Giudice con ordinanza del 5/6/2024 ha esposto:
13. - con la sentenza n. 8/2022, che sul punto pienamente si condivide, la Giudice di questa Sezione ha affermato che «(...) E d'altro canto, a fronte dell'esistenza degli importi accantonati, gravava su l'onere di CP_2
6 dimostrare che le somme allo stato sono già state altrimenti e legittimamente utilizzate, prova quest'ultima che non è stata fornita nel presente giudizio.
Nella distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 1676 cc, se grava sul lavoratore dimostrare non solo la sussistenza dell'appalto ma altresì l'esistenza del debito del committente nei confronti dell'appaltatore, nondimeno a fronte della prova dell'esistenza del debito (come nel caso di specie, in cui CP_2 dà atto della somme accantonate) è onere di parte convenuta provare il fatto estintivo, ossia la destinazione delle somme ad altri legittimi pagamenti. E tanto senza sovvertire la distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 cc”.
Sull'onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento si veda anche Cass. Sez. 2 n. 35962 del 22/11/2021 e Cass. 1281/2024».
14. Conseguentemente per il principio di disponibilità della prova e tenuto conto del contenuto della diffida del 14/05/2021 (retribuzioni ordinarie e TFR) rispetto all'oggetto della presente causa (straordinario), si è ordinato a la produzione de «1) gli ordini da a CP_2 CP_2 [...] nel periodo oggetto di causa, 2) le fatture emesse da CP_1 CP_1 nei confronti di e i 3) pagamenti eseguiti da
[...] CP_2
a e 4) ai suoi dipendenti ai fini CP_2 CP_1 dell'accertamento del debito ex art. 1676 c.c. 5) con prospetto riassuntivo».
15. L'art. 1676 c.c. dispone che «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda» e Cass. Sez.
L, Sentenza n. 9048 del 19/04/2006, in ciò condivisa da Cass. 1281/2024, ha affermato che «Qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che
è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare all'appaltatore stesso e, se paga, non
7 è liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Poiché lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente, gli effetti sostanziali di tale domanda possono essere ricondotti alla richiesta del tentativo di conciliazione presentata ai sensi dell'art. 410 cod. proc .civ. che sia resa conoscibile al committente, in quanto tale tentativo non configura soltanto una condizione di procedibilità, ma, dall'atto in cui la relativa istanza è comunicata alla controparte, è idoneo ad interrompere la prescrizione e a sospendere il decorso di ogni termine di decadenza».
16. Pertanto quanto alla domanda ex art. 29 d.lgs. 276/2003 il ricorrente deve ritenersi decaduto in quanto – in estrema sintesi - l'appalto è cessato a fine aprile 2021 ed il presente ricorso è stato depositato il 5/02/2024.
17. Anche considerando - come da Cassazione richiamata nell'ordinanza a verbale del 5/6/2024 – che la decadenza possa essere evitata dall'invio nei due anni dalla cessazione dell'appalto della diffida stragiudiziale, posto che questa – secondo Cassazione - è comunque idonea a «consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc», deve ritenersi che la stessa debba indicare, almeno per quanto riguarda le voci ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria( diretta e indiretta, e differita), quantomeno le voci degli emolumenti che il lavoratore intende recuperare, proprio per consentire al committente, nel breve termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, di avere una idea il più possibile precisa delle rivendicazioni dei lavoratori.
18. Ciò che non è avvenuto nel caso in esame nel quale il ricorrente nella diffida del 14/5/2021 ha indicato « un credito nei confronti del (...) datore di
8 lavoro, consistenti principalmente ( ma non esaustivamente) nelle retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2021 oltre TFR e CFR (comprensive di indennità sostitutiva del preavviso) (...)» ha poi agito con ricorso depositato il 21/7/2021 per «retribuzioni di marzo e aprile 2021, ratei di 13° mensilità, “trattamento DL
3/2020”, ferie e permessi non goduti, indennità sostitutiva del preavviso» e con il presente ricorso per il lavoro straordinario, mai prima menzionato.
19. Diversamente ad avviso del giudicante deve concludersi per l'azione ex art. 1676 c.c.. Mentre ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 il committente è tenuto a pagare al dipendente dell'appaltatore tutto quanto gli è dovuto avente natura strettamente retributiva purchè richiesto nei limiti di due anni dalla cessazione dell'appalto (secondo la Cassazione anche solo con una diffida stragiudiziale), ai sensi dell'art. 1676 c.c. il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore dell'appaltatore quanto gli è dovuto, senza distinzione tra trattamenti strettamente retributivi e non retributivi e senza termini di decadenza, ma nei limiti costituiti dalla «concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore» nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda.
20. La S.C. anche in tal caso ha ritenuto sufficiente a determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente la mera richiesta stragiudiziale, la quale, poiché oggettivamente limitata dal credito dell'appaltatore sussistente in quel momento, non necessità di particolari indicazioni, in altri termini: qualunque sia la pretesa del lavoratore questa può essere soddisfatta nel limite del credito sussistente al momento della domanda giudiziale o anche solo della diffida stragiudiziale.
21. Vi è peraltro da evidenziare che la norma non regola il concorso dei lavoratori nel soddisfacimento dei propri crediti con quello vantato dall'appaltatore, sicché una volta che i lavoratori abbiano reso indisponibile il credito dell'appaltatore verso il committente, con la diffida stragiudiziale, il committente non potrà che pagare i lavoratori mano a mano che si presentano, senza essere tenuto ad accontamenti o ripartizioni proporzionali.
22. Per quanto riguarda l'onere della prova del credito dell'appaltatore verso il committente, seppur la giurisprudenza della S.C. ha ripetutamente
9 affermato che detto onere grava sul lavoratore, non vi è dubbio che il lavoratore possa solo limitarsi ad allegarlo e a chiedere di provarlo mediante ordini di esibizione al datore di lavoro/appaltatore e/o al committente non avendo la disponibilità di tali dati e documenti, mentre nel caso in cui – come quello in esame – il committente riconosca di aver proceduto ad accantonamenti spetti a quest'ultimo la prova dell'esatto ammontare (si veda sentenze dott.ssa Bortot in atti).
23. A fronte della produzione documentale di e dei CP_2 puntuali rilievi di parte ricorrente, questa Giudice non è in grado di accertare se residui o no ancora parte del credito dell'appaltatore, posto che deve condividersi con parte ricorrente che il credito che vantava nei confronti CP_1 di era quello esistente alla data del 14/5/2021: da tale momento CP_2 non poteva che pagare i lavoratori impiegati nell'appalto e non CP_2 più . CP_1
24. Per quanto riguarda i pagamenti ai lavoratori, inoltre, non può che farsi riferimento alla quota parte corrisposta ex art. 1676 c.c., non evincibile dalla mera produzione delle sentenze che non sempre distinguono gli importi in base ai titoli ( cioè quanto corrisposto ex art. 29 e quanto ex art. 1676 c.c.).
25. Si è osservato che, salvo più puntuali indicazioni di che CP_2 non sono intervenute, non vi sono elementi per rigettare la domanda ex art. 1676 c.c., per carenza del credito.
26. L'istruttoria svolta ha confermato le pretese del ric.
27. Quest'ultimo interrogato ha riferito « confermo di essere stato dipendente della dal 16/1/2020 al 27/4/2021, sono stato CP_1 assunto come molatore, però facevo anche l'aiutante carpentiere. ADR: lavoravo dalle 6:00 alle 17:00 facevo un'ora di pausa da 12:00 alle 13:00 circa e una pausa di 15 minuti alla mattina. La pausa pranzo ad un certo punto è diventata di mezzora e finivo sempre alle 17:00. Questo da lunedì a venerdì.
Poi il sabato facevo sempre 8 ore dalle 6:00 alle 14:00 senza pausa. Inoltre a volte capitava di lavorare dalle 15:0 alle 23:00 sempre almeno 8 ore. Questo però mi è successo poche volte, per la maggior parte ho lavorato con orario 6-
17:00 oltre al sabato 6-14, il sabato ho sempre lavorato con questo orario.
10 ADR: in questo periodo ho sempre lavorato dentro ADR: non CP_2 ricordo il nome delle navi su cui ho lavorato. Ho lavorato sulle navi e anche alla formazione del blocco. ADR: l'orario che ho indicato è proprio quello di inizio e fine del lavoro, non quando entravo e uscivo dal cantiere di
. CP_2
28. I testi hanno inoltre dichiarato:
29. - «ho lavorato per dal 2018 per circa al Parte_2 CP_1 massimo tre anni, quindi 2018-2021. Ricordo che è venuto a lavorare anche il ricorrente. Io svolgevo mansioni di saldatore e il ricorrente di molatore. ADR: lavoravamo 10 ore al giorno: si iniziava alle 6:00 e si finiva alle 17:00 con un'ora o mezzora di pausa pranzo, questo da lunedì a venerdì. Lavoravamo anche il sabato 8 ore. Lavoravamo tutti i sabati. ADR: l'orario che ho riferito è proprio l'orario di lavoro, non l'orario in cui entravamo e riuscivamo da
Entravamo prima, intorno alle 5:30 e quindi poi uscivamo dopo CP_2 le 17:00»;
30. - HA AN AL AN «ADR: ho lavorato per CP_1 per circa 7 mesi tra il 2020 e il 2021, invece il ricorrente ha lavorato
[...] tra il 2020-2021 per un anno e qualche mese. Il ricorrente faceva il molatore io l'aiutante carpentiere. ADR: il nostro orario di lavoro era dalle 6:00 alle
17:00 con un'ora di pausa, da lunedì a venerdì e il sabato dalle 6:00 alle
14:00. Abbiamo sempre lavorato di sabato. ADR: l'orario che ho indicato era proprio quello di lavoro, entravamo in finca prima delle 6:00 alle 5:00 e ci cambiavamo e poi andavamo a lavorare. Si firmava e iniziavamo a lavorare alle 6:00. E quindi uscivamo da ben dopo le 17:00, perché alle CP_2
17:00 si finiva di lavorare e poi dovevamo cambiarci».
31. E dunque il ricorrente senza cadere in alcuna contraddizione ha confermato l'orario di lavoro dalle 6:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo da lunedì al venerdì e tutti sabati dalle 6:00 alle 14:00, orario che ha trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali.
32. I conteggi appaiono corretti e non sonio stati offerti elementi in grado di eliderne la correttezza.
11 33. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5.200 - 26000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
34. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e difesa rigettata così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accolta l'eccezione di decadenza ex art. 29 d.lgs. 276/2003, condanna e ai Controparte_1 Controparte_2 sensi dell'art. 1676 c.c. a corrispondere al ricorrente € 9.824,65 a titolo di differenze retributive per straordinario prestato durante l'intero rapporto di lavoro oltre ad € 727,85 per incidenza sul TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art 429 c.p.c. e art. 150 disp. att. c.p.c., con la precisazione che dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284, co. 4, c.c. a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
2) Condanna e in solido alla rifusione CP_1 CP_2 delle spese di lite che liquida in € 2.900 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1
DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
12 Venezia, all'udienza del 27/11/2024
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
13