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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/12/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 859 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. SAJA Parte_1 C.F._1
ST SA , come da procura in atti. attrice, contro
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NU GI come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che era stato stipulato contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato in data
25.01.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Pace del Mela ME, Via La Spina n. 13 con il conduttore
, considerata la morosità di quest'ultimo, intimava lo sfratto chiedendo ordinare il Controparte_1
rilascio dell'immobile locato.
Si costituiva il Sig. il quale, proponeva opposizione alla convalida dello sfratto, Controparte_1 eccependo l'integrale pagamento dei canoni.
Con ordinanza del 17.07.2024 il Giudice rigettava la domanda di convalida di sfratto nonchè di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento di rito e concedeva termine per l'inizio della mediazione obbligatoria.
Nel giudizio di merito, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria e ritenuta la causa matura per la decisione senza espletamento di attività istruttoria, il Giudice disponeva il rinvio per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
****
La domanda di parte attrice è infondata e non merita di essere accolta.
Posto che il contratto di locazione oggetto di causa è stato stipulato dalla locatrice Persona_1
in proprio e quale procuratrice speciale del fratello , comproprietario dell'immobile, il Controparte_2
conduttore ha puntualmente pagato all'attrice l'intero canone sino al mese di febbraio 2023. Solo in seguito alla comunicazione ufficiale della revoca della procura, formalizzata con atto pubblico, precedentemente rilasciata alla sorella dal comproprietario , il conduttore Controparte_2 [...]
ha versato correttamente e puntualmente il 50% del canone alla comproprietaria CP_1 Parte_1
ed il restante 50% al comproprietario . Ciò prova che non vi è alcuna morosità.
[...] Controparte_2
Gli eventuali accordi tra i due proprietari, venuta meno la procura, non possono riguardare il conduttore che ha pagato il canone di locazione nel rispetto della legge.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con
D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 859/2024 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta le domande della ricorrente.
Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto , Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 859 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. SAJA Parte_1 C.F._1
ST SA , come da procura in atti. attrice, contro
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NU GI come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso.
Conclusioni delle parti: parte convenuta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attrice adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che era stato stipulato contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato in data
25.01.2018, avente ad oggetto l'immobile sito in Pace del Mela ME, Via La Spina n. 13 con il conduttore
, considerata la morosità di quest'ultimo, intimava lo sfratto chiedendo ordinare il Controparte_1
rilascio dell'immobile locato.
Si costituiva il Sig. il quale, proponeva opposizione alla convalida dello sfratto, Controparte_1 eccependo l'integrale pagamento dei canoni.
Con ordinanza del 17.07.2024 il Giudice rigettava la domanda di convalida di sfratto nonchè di emissione di ordinanza di rilascio dell'immobile, disponeva il mutamento di rito e concedeva termine per l'inizio della mediazione obbligatoria.
Nel giudizio di merito, preso atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria e ritenuta la causa matura per la decisione senza espletamento di attività istruttoria, il Giudice disponeva il rinvio per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive.
****
La domanda di parte attrice è infondata e non merita di essere accolta.
Posto che il contratto di locazione oggetto di causa è stato stipulato dalla locatrice Persona_1
in proprio e quale procuratrice speciale del fratello , comproprietario dell'immobile, il Controparte_2
conduttore ha puntualmente pagato all'attrice l'intero canone sino al mese di febbraio 2023. Solo in seguito alla comunicazione ufficiale della revoca della procura, formalizzata con atto pubblico, precedentemente rilasciata alla sorella dal comproprietario , il conduttore Controparte_2 [...]
ha versato correttamente e puntualmente il 50% del canone alla comproprietaria CP_1 Parte_1
ed il restante 50% al comproprietario . Ciò prova che non vi è alcuna morosità.
[...] Controparte_2
Gli eventuali accordi tra i due proprietari, venuta meno la procura, non possono riguardare il conduttore che ha pagato il canone di locazione nel rispetto della legge.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalla parte in quanto ultronee.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri individuati con
D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 859/2024 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta le domande della ricorrente.
Condanna l'attrice al pagamento, in favore del convenuto , Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 1.278,00 per compensi, oltre accessori di legge.
.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola