Art. 21.
Ai sensi dell' art. 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , concernente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1959-1960, in lire 150 miliardi.
Ai sensi dell' art. 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , concernente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1959-1960, in lire 150 miliardi.