Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2768 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a Parte_1 in Viale Mellusi,3 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv.SILVIA TOZZI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
PARISI TOMMASO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/06/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo che con provvedimento del CP_1
31/10/2023 notificatogli in data il 16/11/2023, l' gli comunicava CP_1 di aver provveduto alla ideterminazione della prestazione n°044- 110007089905 Cat. INVCIV, e di aver riscontrato che da gennaio 2023 a novembre 2023 le era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto pari ad un importo lordo complessivo di €4.508,57; che proponeva ricorso amminsitrativo che veniva rigettato;
che non era consentita la ripetizione dell'indebito nei confronti del percettore di buona fede e che, nella specie, l'erogazione indebita era dipesa da
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che, infatti, le era stato riconosciuto il diritto
CP_1 all'indennità di accompagnamento da luglio 2020 e fino ad agosto 2021, ed a seguito di revisione nel mese di settembre dell'anno 2021, le era stata revocata. Concludeva chiedendo “a) dichiarare illegittimo, da parte dell' , il
CP_1 recupero dell'indebito n°18184546 di cui alla raccomandata del 31/10/2023, notificata in data 16/11/2023 di Euro 4.508,57 avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione n.044-110007089905 Cat. INVCIV”; b) condannare l' , in persona del legale
CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario". Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e
CP_1 ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Ciò premesso e con riferimento al rilievo di parte ricorrente relativo all'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, va chiarita la disciplina applicabile alle ipotesi di indebito assistenziale.
Difatti, a fronte della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);
In materia di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
2 Deve, allora richiamarsi il principio secondo cui in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale nell'art. 2033 c.c., (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; si vedano anche Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970) sicchè quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (si veda, ad es., per la corresponsione dovuta ad errore di persona di una prestazione a carattere assistenziale che dunque non sia mai stata richiesta Cass. 23 agosto 2003, n. 12406; principio richiamato anche dalla citata Cass. n. 1446/2008 e riaffermato proprio con riguardo alle ipotesi di estraneità dell'accipiens a qualsivoglia rapporto previdenziale od assistenziale anche da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638).
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte".
Ai sensi dell'art.4 Legge del 08/08/1996 - N. 425 “3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla
3 commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”.
L'art. 37, comma 8, l. 23 dicembre 1998 n. 448 (legge finanziaria per il 1999) prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari il Ministero del tesoro dispone l'immediata sospensione del beneficio e provvede entro i novanta giorni successivi alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
Da tutte queste norme di legge risulta chiaro che, in caso di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti sanitari per i benefici di assistenza civile, il debito della pubblica amministrazione verso l'assistito si estingue (dalla data dell'insussistenza dei requisiti, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 323 del 1996 e dalla data della visita di verifica, dopo la detta entrata in vigore) e quanto pagato dopo l'estinzione dev'essere ripetuto in quanto indebito (Cass. 26 aprile 2002 n. 6091, 14 ottobre 2002 n. 14590, 24 dicembre 2002 n. 18899).
Il potere - dovere di sospensione dei pagamenti costituisce una cautela posta dal legislatore a favore dell'equilibrio finanziario della pubblica amministrazione già debitrice e non attribuisce alcun interesse giuridicamente protetto al soggetto privato, già creditore (Cass. n. 14590 del 2002 cit.).
In difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile, in tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. n. 5059 del 2018) a proposito, ad esempio, dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario, in ragione della insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario.
Nella specie siamo in presenza di una prestazione, indennità di accompagnamento, riconosciuta, con decreto di omologa del 20.09.2021, dal luglio 2020 all'agosto 2021.
4 In epoca successiva a tale data il beneficio, dunque, non era più spettante. Ciò nondimeno e in assenza di spcifica domanda l' , CP_2 per mero errore, costituiva in favore della ricorrente una nuova prestazione di invalidità civile ( pensione 100%) attribuendo il medesimo codice dell'indennità di accompagnamento revocata e procedendo alla sua liquidazione dal gennaio 2023 fino al novembre 2023. Siamo, dunque, in presenza di un godimento di una prestazione assistenziale in totale assenza dei requisiti sanitari. In tale ipotesi, ai sensi delle disposizioni normative e della giurisprudenza sopra richiamata, trovano applicaizone le regole generali di cui all'art.2033 c.c. in materia di indebito, con la conseguenza che non può tenersi conto della percezione in buona fede.
Da quanto premesso consegue il rigetto del ricorso.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il reddito dichairato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 12/03/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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