Ordinanza presidenziale 25 gennaio 2021
Sentenza 12 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 04210/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in qualità di amministratore della Società -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tufariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Di Biase, Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
e /o la riforma -Della nota Cat. -OMISSIS-^ prot. -OMISSIS- della Prefettura di Caserta – Antimafia, con la quale il Prefetto di Caserta ha dichiarato che nei confronti della Società -OMISSIS-.” P.IVA -OMISSIS-con sede in Capua in persona dell'Amministratore della Società sussistono, allo stato degli accertamenti, le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e dell'art. 91, comma 6 del Dlgs. 6/9/2011 n° 159;-Della nota della Direzione Investigativa Antimafia – Gruppo Operativo di Napoli n. -OMISSIS-conosciuta nell'esistenza ma non nel contenuto;
Della nota della Questura di Caserta -OMISSIS-di cui si conosce l'esistenza ma non il contenuto ; Della nota della Legione carabinieri Campania – Comando Provinciale di Caserta n.-OMISSIS--2 del 11.10.2018 e n.-OMISSIS--7 del -OMISSIS- di cui si conosce l'esistenza ma non il contenuto ; Della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS-di cui si conosce l'esistenza ma non il contenuto;- Della nota del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta n. -OMISSIS- di cui si conosce l'esistenza ma non il contenuto;
Di tutti gli atti presupposti del procedimento informativo, tra cui i verbali del G.I.A. e tutti gli accertamenti di P.S., atti non conosciuti dal ricorrente e posti a presupposto logico - giuridico della suddetta nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Caserta e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant Anna e San Sebastiano di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 22 gennaio 2021 la -OMISSIS-ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 2 dicembre 2020 (prot. n.-OMISSIS-) con il quale la Prefettura di Caserta ha adottato un’informazione interdittiva antimafia nei confronti della società.
La ricorrente propone la seguente articolata censura.
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 84 comma 4 lett. a) e dell’art. 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia). Eccesso di potere per difetto e/o assenza di motivazione. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti. Motivazione apparente. Falsità di causa. Sviamento. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per comportamento contraddittorio. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Insussistenza delle condizioni per l’interdittiva. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della Costituzione e degli artt. 1 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Violazione degli artt. 3 e 43 della Costituzione. Sviamento.
Secondo parte ricorrente la Prefettura avrebbe fondato la propria prognosi di condizionamento sui presunti rapporti con esponenti di clan malavitosi, senza avvedersi che con la sentenza che ha assolto il rappresentante legale della società ricorrente dai reati ascrittigli, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza stessa del fatto di reato per il quale era stato condannato in primo grado.
Nel caso de quo il “pericolo” che il ricorrente possa attraverso la sua attività dare beneficio ad un’associazione mafiosa sarebbe del tutto assente e non sarebbe giustificato da alcun dato certo, concreto ed attuale se non da intercettazioni risalenti nel tempo e prive di rilevanza. Pertanto, se da una parte è certo che ciò che appare decisivo ai fini della legittimità dell’operato dell’Amministrazione è la circostanza che l’informativa in parola risulti fondata su un quadro fattuale di elementi tali da far ritenere ragionevolmente l’esistenza del rischio di infiltrazioni mafiose, è altrettanto certo dall’altra, e da ciò non si può prescindere, che bisogna accertare l’esistenza dei tentativi di ingerenza o del pericolo di condizionamenti mafiosi, e tale accertamento deve essere condotto senza apriorismi, in modo concreto e specifico, dando conto nella motivazione dell’iter logico a tal fine seguito.
In definitiva sarebbe illegittimo desumere il pericolo di condizionamento da una sentenza di assoluzione, sulla base di semplici intercettazioni telefoniche ritenute dallo stesso giudice penale non rilevanti.
Con ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2021, n. 104 questa sezione ha chiesto alla Prefettura il deposito di tutti gli atti e verbali relativi al procedimento oggetto di causa.
La Prefettura vi ha provveduto in data 2 febbraio 2021.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta senza articolare difese.
Si è costituita anche l’Azienda Ospedaliera, eccependo il difetto di legittimazione passiva ed evidenziando di non avere in essere alcuna convenzione o rapporto negoziale con la società ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato la sentenza della Corte di appello di Napoli di assoluzione del rappresentante legale.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
I) Deve preliminarmente disporsi l’estromissione dal giudizio della convenuta Azienda Ospedaliera, tenuto conto che agli atti non sono stati depositati atti che provino un qualche collegamento con la vicenda oggetto dell’odierno giudizio ed è rimasta incontestata, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., l’affermazione della stessa azienda di non avere in essere rapporti negoziali o di altro genere con la società ricorrente.
II) Ciò premesso, con l’unica articolata censura parte ricorrente contesta la legittimità della gravata informazione interdittiva, evidenziando che il pericolo di condizionamento mafioso non potrebbe essere desunto sulla base di sole intercettazioni telefoniche ritenute non significative dalla stessa Autorità giudiziaria penale che ha assolto il rappresentante legale della società per insussistenza del fatto.
La censura non coglie nel segno.
È insegnamento consolidato della giurisprudenza anche di questa Sezione che la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve basarsi sul criterio del "più probabile che non", cosicché gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, di tal che la valutazione discrezionale del Prefetto risulta sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
L’accertamento del Prefetto poggia dunque sul delineabile rischio di permeabilità ai voleri della criminalità organizzata, senza che sia richiesta la prova del fatto (cfr. riassuntivamente, per tutte, la sentenza di questa Sezione del 18/2/2022 n. 1115: “ l'interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova dei fatti, ma solo la presenza di una serie di indizi - letti ed interpretati unitariamente - in base ai quali non sia illogico né inattendibile dedurre la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste ”).
Infatti, non si esige una verifica dei fatti, che è richiesta nell’ambito del processo penale, estranea alla misura prefettizia di prevenzione antimafia, la cui legittimità va vagliata in base al ridetto giudizio probabilistico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/6/2022 n. 5375: “ per consolidata giurisprudenza, la prognosi inferenziale che fa da sfondo al pericolo infiltrativo dell’attività dell’impresa monitorata da parte della criminalità organizzata non deve rispondere ai canoni probatori propri del processo penale, attesa la diversa finalità – sanzionatoria in un caso, preventiva nell’altro – dei due sistemi di tutela dei valori ordinamentali. Mentre infatti l’applicazione della sanzione penale presuppone l’osservanza di uno standard probatorio ispirato al criterio secondo cui la commissione del reato deve ritenersi accertata “oltre ogni ragionevole dubbio”, l’emanazione della interdittiva presuppone la sussistenza di elementi sintomatici che, per la loro serietà e convergenza, inducano a ritenere “più probabile che non” la fattispecie di condizionamento mafioso ”).
II.1) Ciò detto sul piano generale, nella fattispecie è incontestato che sussistano intercettazioni di conversazioni telefoniche il sig.-OMISSIS- ed esponenti del mondo malavitoso aventi ad oggetto questioni attinenti rapporti negoziali con la PA.
Tali rapporti, ritenuti non rilevanti sotto il profilo penale, denotano però la sussistenza di consuetudini relazionali anche di tipo economico con il mondo malavitoso che possono assumere indubbio rilievo preventivo/cautelare proprio della materia de qua .
In altre parole seppure il tenore delle predette conversazioni, sulle quali si fonda l’impugnato provvedimento, non è idoneo a comprovare la sussistenza dei reati nello specifico ascritti al sig.-OMISSIS-, nondimeno esse denotano, su di un piano obiettivo, la sussistenza di rapporti non genericamente personali, ma di effettive cointeressenze con esponenti malavitosi che rendono la prognosi svolta dalla Prefettura non irragionevole né illogica.
II.2) Quanto poi al preteso difetto di attualità degli elementi fondanti la prognosi di infiltrazione, parte ricorrente adduce che la Prefettura non poteva utilizzare circostanze di fatto risalenti che non fossero significative della perduranza dei collegamenti e dei rischi di condizionamento.
Questa Sezione ha chiarito che in linea di principio, l’interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall’analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’attività di impresa (cfr., ex multis TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 gennaio 2019, n.73; conf. Cons. St., sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2)”.
Tuttavia “il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce da solo la persistenza di legami vincoli e sodalizi e, comunque, non dimostra da solo l’interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. Peraltro, occorre considerare che l’infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez, I, n. 155/2020 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015)”.
In altre parole né dall’istruttoria né dalla presente fase contenziosa sono emersi elementi atti a suffragare l’interruzione di tali rapporti come ad esempio l’adozione di misure di self-cleaning atte a rimuovere la perduranza dei potenziali rischi di condizionamento.
In definitiva le censure si appalesano infondate e il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della rilevanza degli interessi fatti valere e della limitata attività defensionale svolta dalle convenute Amministrazioni, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della convenuta Azienda Ospedaliera;
- Respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e/o giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.