Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.