CA
Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/10/2024, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
Proc. n°1534/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°1534 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
T R A
(P. iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., , con sede in Afragola (NA). alla Via Vittorio Imbriani n. 53, Parte_2 elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Ia Traversa San Giorgio, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Marilena Fusco. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 03.03.2021;
APPELLANTE
C O N T R O
DI NAPOLI, in persona Controparte_1 dell'Amm.re e legale rappresentante p.t., , (C.F.: Controparte_2 C.F._1
), già elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n. 66, presso
[...] lo studio dell'Avv. Mario Alario, difensore costituito in primo grado;
APPELLATO (CONTUMACE)
A V V E R S O
1 Proc. n°1534/2024 R.G.
La sentenza n°889/2024 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord il 15.2.24, pubblicata il 16.2.24, notificata il 22.02.24, con cui l'adito giudice così provvedeva: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1036/2021; b) condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., alla rifusione in favore di , Controparte_3 sito in Melito di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Mario Alario, dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , che ha CP_1 disertato il giudizio ad onta della rituale notifica dell'atto introduttivo, (c.f.r. relata di notifica allegata alla citazione in appello depositato telematicamente).
La Corte, con ordinanza del 16.07.2024, comunicata in pari data all'appellante difesa, rilevato che nessuna parte aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositarle, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, dovuta all'ulteriore mancato deposito di note di trattazione scritta, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza di cui in epigrafe, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...] CP_4
[...]
[...] n°1534/2024 R.G.
[...]
in Melito di Napoli, in persona dell'amministratore e Controparte_1 legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 23.03.2024, previa dichiarazione di contumacia del appellato, così CP_1 provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI,
VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n°1534 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
T R A
(P. iva: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., , con sede in Afragola (NA). alla Via Vittorio Imbriani n. 53, Parte_2 elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Ia Traversa San Giorgio, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Marilena Fusco. dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del 03.03.2021;
APPELLANTE
C O N T R O
DI NAPOLI, in persona Controparte_1 dell'Amm.re e legale rappresentante p.t., , (C.F.: Controparte_2 C.F._1
), già elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cimarosa n. 66, presso
[...] lo studio dell'Avv. Mario Alario, difensore costituito in primo grado;
APPELLATO (CONTUMACE)
A V V E R S O
1 Proc. n°1534/2024 R.G.
La sentenza n°889/2024 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord il 15.2.24, pubblicata il 16.2.24, notificata il 22.02.24, con cui l'adito giudice così provvedeva: “a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1036/2021; b) condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., alla rifusione in favore di , Controparte_3 sito in Melito di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato Mario Alario, dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato , che ha CP_1 disertato il giudizio ad onta della rituale notifica dell'atto introduttivo, (c.f.r. relata di notifica allegata alla citazione in appello depositato telematicamente).
La Corte, con ordinanza del 16.07.2024, comunicata in pari data all'appellante difesa, rilevato che nessuna parte aveva provveduto al deposito di note scritte entro il termine fissato ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., assegnava nuovamente alle stesse termine per depositarle, pena, in caso di protratto, omesso deposito, la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4°, c.p.c.. Quindi, attesa la persistente assenza delle parti all'odierna udienza, dovuta all'ulteriore mancato deposito di note di trattazione scritta, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto la sola che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara la estinzione disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte appellante che le ha anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza di cui in epigrafe, dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti del
[...] CP_4
[...]
[...] n°1534/2024 R.G.
[...]
in Melito di Napoli, in persona dell'amministratore e Controparte_1 legale rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 23.03.2024, previa dichiarazione di contumacia del appellato, così CP_1 provvede:
1°) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2°) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico dell'appellante che le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 27.09.2024.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
3