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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1259/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato ad [...] il [...], rapp.to e difesa, come in atti, Parte_1
dall' Avv. Gentile Francesco presso il cui studio elett.te domicilia
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Nola, CP_1
rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. Oliva Anna
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.03.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4823/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa - con riferimento alla CP_1
specificità dei motivi di opposizione, al merito della pretesa ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione - ed eccependo l' intervenuta prescrizione.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c. prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso - incentrate sull' incompletezza della diagnosi formulata dal c.t.u.; sulla sottostima del quadro patologico del ricorrente;
sulla mancata valutazione di due patologie, quali la broncopneumopatia cronica e la sindrome ansioso – depressiva – e soprattutto alla luce di nuova documentazione medica prodotta (cfr. certificato medico del 10.03.23) depositata in data 10.03.2023, è stata disposta la nomina di un nuovo c.t.u.. Ebbene, da un' attenta lettura dell' ultimo elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni dello stesso, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell' assegno di invalidità, a decorrere dal mese di marzo 2023.
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo e di più recente documentazione medica specialistica acquisita, evidenzia quanto segue:
“Esame obiettivo: soggetto in buone condizioni generali di nutrizione, del peso di 76 Kg e dell'altezza di 177 cm. Pressione arteriosa 130/80 mmHg, ritmico, frequenza cardiaca media 80 bpm.
Edentulia parziale non protesizzata.
Aia cardiaca senza bozze né rientranze;
itto puntale non visibile né palpabile;
non fremiti in regione precordiale;
toni cardiaci ritmici, soffio sistolico 1/6 circa Levine su focolaio aortico.
Torace di forma cilindrica, normoespansibile;
all'auscultazione murmure vescicolare diffusamente ridotto su tutto l'ambito polmonare;
suono di percussione chiaro polmonare, con basi mobili;
non tosse né dispnea durante la visita.
Addome globoso per adipe, con cicatrice ombelicale normo-introflessa. Si segnala esito cicatriziale in regione mediana da pregresso intervento. Addome trattabile alla palpazione superficiale e profonda;
fegato all'arco costale con normali caratteri;
milza non palpabile.
Rachide in asse;
non spinalgia pressoria o percussoria;
movimenti del capo nei limiti;
buoni i movimenti del tronco;
manovra di Laségue negativa bilateralmente.
Non fa uso di lenti correttive.
Percepisce senza difficoltà la voce di conversa-zione alla comune distanza interlocutoria.
Deambulazione e cambi posturali possibili in autonomia.
All'esame neurologico non nistagmo, non tremori, non dismetria nei movimenti.
L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio, evidenzia un soggetto agitato, che collabora di buon grado alla visita a cui però partecipa con particolare stato di ansia e di agitazione e con tendenza alla polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte e sui disturbi lamentati.
Buona la memoria (di fissazione e di rievocazione) e i poteri di logica e di critica. Grado culturale conforme alla scolarità conseguita ed alle esperienze lavorative (pagg. 3-
4-5 della relazione peritale).
LE CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
è un uomo di 49 anni (è nato il [...]), 46 all'epoca della domanda in Parte_1
fase amministrativa (presentata il 12/10/2021), affetto dalle seguenti, fondamentali infermità:
- ripetute rivascolarizzazioni coronariche in cardiopatia ischemica cronica, cardiopatia ipertensiva e ateromasia carotidea in fumatore;
- esiti di ulcera gastrica perforata;
- sindrome depressiva endoreattiva media.
Altre infermità di interesse valutativo non sono presenti.
Passando alla valutazione delle voci in diagnosi:
- ripetute rivascolarizzazioni coronariche in cardiopatia ischemica cronica, cardiopatia ipertensiva e ateromasia carotidea in fumatore: considerate l'ultima valuta-zione cardiologica richiesta ed effettuata ad ottobre 2024 in cui viene descritta III classe NYHA ma anche il buon esito delle precedenti angioplastiche eseguite e la sintomatologia riferita dal signor appare ragionevole far riferimento alla voce tabellare 6446 Pt_1
(coronaropatia moderata II classe Nyha), il cui massimo valore previsto è il 60% incrementabile di qualche punto considerando le altre con-dizioni associate quindi 65%;
- esiti di ulcera gastrica perforata: con riferimento alla voce tabellare 6455 (ulcera gastrica o duodenale) è valutabile con il minimo del valore previsto, ovvero 21%, dal momento che la pregressa perforazione gastrica sembra essersi risolta senza particolari sequele (non ha più praticato visite specialistiche ne indagini endoscopi-che di controllo);
- sindrome depressiva endoreattiva media: seppure non è presente documentazione medica specialistica a supporto ne il signor ha riferito di assumere terapia specifica, è Pt_1
apparsa evidente durante la visita una significativa componente ansioso depressiva, per lo più reattiva alle patologie di cui ha sofferto;
con riferimento alla vo-ce tabellare 2205
(sindrome depressiva endoreattiva media) il valore unico previsto è 25%.
In definitiva, tenuto conto delle percentuali appena espresse, l'invalidità complessiva da riconoscersi nella fattispecie è del 79%, posto che questa non deriva dalla somma aritmetica delle singole percentuali bensì dal calcolo ottenuto con la formula a scalare o del Balthazard. Da sottolineare che la consulenza effettuata dal Dottor a seguito del ricorso, è Per_1
stata redatta a gennaio 2023 e che successivamente, ovvero a marzo dello stesso anno, il signor è stato ancora sottoposto a rivascolarizzazione coronarica a seguito di un Pt_1
nuovo episodio di sindrome coronarica acuta. Pertanto le osservazioni del Dottor Per_1 in gran parte condivisibili all'epoca della sua valutazione, risultano non più attuali dopo il nuovo episodio ischemico, è infatti da marzo 2023 che si può considerare raggiunto il valore soglia di invalidità del 74%.
LE CONCLUSIONI
è un uomo di 49 anni, 46 all'epoca della domanda in fase amministrativa, Parte_1
affetto dalle seguenti, fondamentali infermità:
- ripetute rivascolarizzazioni coronariche in cardiopatia ischemica cronica, cardiopatia ipertensiva e ateromasia carotidea in fumatore;
- esiti di ulcera gastrica perforata;
- sindrome depressiva endoreattiva media.
Le infermità suddette, complessivamente considerate, determinano un' invalidità del 79%
(settantanove per cento) da marzo 2023” (pagg. 16-17-18-19 della relazione peritale).
Le conclusioni del c.t.u, dunque, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; cfr. Cass.
2151/2004; cfr. Cass. 11054/2003).
Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla
Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass. 6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, parte istante va riconosciuta invalida al 79%, a decorrere dal mese di marzo 2023.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti posto che la decorrenza del beneficio da data sostanzialmente contestuale al deposito dell' odierno ricorso integra una ipotesi di accoglimento parziale. Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, accerta e dichiara parte istante invalida al 79%, a decorrere dal mese di marzo 2023;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 04.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Fabrizia Di Palma