Articolo 9 della Legge 6 agosto 1974, n. 366
Articolo 8Articolo 10
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24 agosto 1974
Art. 9. (Appalto e trattativa privata)

I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell' articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1974