Art. 9. (Appalto e trattativa privata)
I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell' articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.
I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell' articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , anche quando ricorrano comprovati motivi di economicita' o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.