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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2465/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2465/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE, e to presso il suo studio in Sassari, via Alghero n. 33 attore c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. SATTA ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sassari, via Cavour n. 77 convenuto
C O N C CP_1
- Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 22.03.2023: ''1) Contrariis rejectis. In via principale. 2) Previa ammissione della richiesta C.T.U. tecnica, accertare l'esecuzione non a regola d'arte, da parte dell'odierno Convenuto, dei lavori di realizzazione dell'immobile sito in Valledoria, Loc. La Muddizza, Via Garibaldi n. 10, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 23, Mappale 57-753, Sub. 2 in proprietà dell'attore, nonché i lavori ricompresi nel contratto di appalto e mai realizzati, e, dunque, il suo grave inadempimento, e, per l'effetto, condannare , già titolare Parte_2 dell'omonima Impresa individuale, al risarc iportato dal
pagina 1 di 10 a seguito del grave inadempimento contrattuale de quo, Parte_1 nella misura di € 56.000,00 + IVA o nella veriore somma ritenuta di giustizia causa cognita, oltre interessi e rivalutazione.
3) Previa ammissione della C.T.U. tecnico-fiscale come dedotta, accertare l'anomalia nella fatturazione dell'impresa della quale l'odierno convenuto era titolare in ordine al pagamento degli importi relativi al materiale e manodopera, e, per l'effetto, condannare già titolare Parte_2 dell'omonima Impresa individuale, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma eventualmente corrisposta in eccesso come accertata a seguito dell'anzidetta indagine. In via subordinata.
4) Qualora il Tribunale ritenesse di non dover disporre nuova C.T.U. tecnica, accertare l'esecuzione non a regola d'arte, da parte dell'odierno Convenuto, dei lavori di realizzazione dell'immobile sito in Valledoria, Loc. La Muddizza, Via Garibaldi n. 10, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 23, Mappale 57-753, Sub. 2 in proprietà dell'attore, nonché i lavori contemplati nel contratto di appalto e mai realizzati e, per l'effetto, condannare
[...]
, già titolare dell'omonima Impresa individuale, al risarcimento Parte_2 del danno riportato dal a seguito dell'inadempimento Parte_1 contrattuale de quo, nella 14.786,00, come accertato dal C.T.U., Ing. , nella fase del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., oltre Per_1 interessi e rivalutazione.
5) Accertare, se del caso anche previa ammissione ed espletamento di idonea C.T.U. tecnica-fiscale-contabile, l'anomalia nella fatturazione dell'odierno convenuto in ordine al pagamento degli importi relativi al materiale e manodopera, e, per l'effetto, condannare , già Parte_2 titolare dell'omonima Impresa Individuale, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma eventualmente corrisposta in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito nell'originario contratto di appalto come accertata in corso di causa. In ulteriore subordine
6) Previa modifica dell'ordinanza assunta in data 03/06/2021, ammettere l'interrogatorio formale del Convenuto, , le prove orali, le Parte_2
C.T.U. (tecnica, fiscale e contabile) e l'istanza ex art 210 c.p.c. come dedotte e richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 31/03/2021; 7) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
- Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: ''Contrariis reiectis A- Rigettare la domanda attorea principale poiché infondata;
- con vittoria di spese.
pagina 2 di 10 B- In via subordinata dichiararsi la compensazione di quanto riconosciuto all'attore con quanto da esso dovuto al convenuto a titolo di lavorazioni extra contratto secondo quanto risulterà dagli atti di causa;
-sempre con vittoria di spese.''
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. proprietario di immobile sito in Valledoria, Loc. La Parte_1
Muddizza, Via Garibaldi n. 10, esperito il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc (R.G. 2949/2018), ha citato in giudizio – titolare dell'omonima impresa individuale, poi Parte_2 cessata – allegando:
1) di aver concluso con il convenuto, in data 8/02/2017, un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di sola manodopera per la costruzione del fabbricato di cui sopra da adibire ad abitazione, con consegna prevista per il 12/02/2018;
2) di aver provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo pattuito;
3) che tali lavori risultano in parte non ultimati ed in parte eseguiti non a regola d'arte;
4) che, dalla relazione redatta dal proprio consulente di parte, risultano gravi vizi concernenti i lavori di pavimentazione e placcaggio e in particolare le piastrellature di ceramica a pavimento e a parete, nonché anomalie contabili nella fatturazione dell'impresa convenuta in ordine al pagamento degli importi relativi a materiale e manodopera, oltre che irregolarità nella tenuta del cantiere;
5) che, considerato anche lo stato di grave disabilità dell'attore, l'immobile de quo si presenta come “ambiente a rischio”, realizzato in violazione della normativa in materia, e necessita di varie opere correttive per un costo totale di € 56.000,00, oltre iva;
6) che la CTU espletata nel citato procedimento ex art. 696 bis cpc – pur avendo accertato l'esecuzione non a regola d'arte delle opere – non è corretta quanto alla determinazione dell'entità del danno, all'individuazione delle opere contrattualmente previste e non eseguite, alle anomalie nella fatturazione ed al riconoscimento di opere aggiuntive che non sarebbero state pagate dall'attore. Per tali ragioni, chiede, previa ammissione di nuova CTU Parte_1 tecnica, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e quindi del grave inadempimento del convenuto, con condanna del pagina 3 di 10 medesimo al risarcimento del danno, quantificato in € 56.000,00, oltre iva, interessi e rivalutazione, o in subordine per € 14.786,00, come accertato nel procedimento ex art. 696 bis cpc, nonché l'accertamento dell'anomalia nella fatturazione, con condanna alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito.
1.2. , costituitosi in giudizio in data 5/01/2021, allega: Parte_2
1) che l'attore aveva nominato come direttore lavori il geom. CP_2
- tenuto anche alla verifica della conformità e dell'idoneità dei materiali - il quale aveva sempre supervisionato l'esecuzione dei lavori;
2) che l'unica contestazione mossa dal geom. , in data 27/02/2018, CP_2 riguardava la non linearità tra le fughe del pavimento ed alcuni piccoli dislivelli e rialzi-gradini formatisi a seguito della posa della pavimentazione;
3) di aver rappresentato al Direttore Lavori le proprie perplessità circa l'idoneità del formato delle piastrelle scelto dall'attore e che, nonostante ciò, non era stata svolta la verifica di conformità prescritta dalla normativa di settore, così che si era provveduto all'istallazione del materiale come pervenuto;
4) la correttezza della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
5) l'inammissibilità della domanda di restituzione di somme per la pretesa anomalia nella fatturazione, stante l'indeterminatezza della stessa e atteso che il contratto di appalto prevedeva la quantificazione del compenso a corpo e non a misura;
6) l'irrilevanza delle contestazioni su presunte irregolarità nel cantiere;
7) la sussistenza di un proprio credito per € 14.270,00, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni extra contratto eseguite, risultante dalla CTU ed opposto in compensazione;
8) che tutte le opere di cui al contratto di appalto sono state realizzate. Pertanto, chiede il rigetto delle domande attoree e, in Parte_2 subordine, la compensazione tra quanto riconosciuto all'attore e quanto da esso dovuto a titolo di lavorazioni non previste nel contratto.
1.3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e ordine di esibizione, previo mutamento del giudice istruttore e rimessione in trattazione per l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 4 di 10 2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3. La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti.
3.1. Rilevato che non è contestata ed è documentalmente provata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti - come da contratto di appalto in data 8.2.2017 (prodotto da entrambe le parti), avente ad oggetto lavori di manodopera su immobile di proprietà dell'attore per il corrispettivo di € 90.000,00 oltre IVA, in disparte quanto infra si dirà in ordine alla specifica individuazione dei lavori appaltati - anzitutto, quanto ai lamentati vizi dell'opera, che secondo la prospettazione attorea non sarebbe stata eseguita a regola d'arte dall'appaltatore convenuto, si osserva che gli esiti del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc previamente esperito (R.G. 2949/2018) hanno solo parzialmente confermato le allegazioni di parte attrice. Sul punto, giova precisare che, in tema di difformità e vizi dell'opera nel contratto d'appalto, l'accertamento dei vizi, la cui prova compete al committente o all'appaltatore a seconda che l'opera sia stata accettata o contestata, e dei conseguenti danni, la cui prova, invece, ricade sempre sul committente, fa presumere la colpa dell'impresa, nel qual caso l'appaltatore deve provare di aver osservato la diligenza e la perizia necessarie e che il vizio è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. sent. 13.3.2023 n. 7267; Cass., ord. 23/01/2025 n. 1701). Ebbene, nel caso di specie, quanto all'accertamento dei vizi, alla pagina 6) della relazione peritale depositata in data 24.9.2019, si legge che “gli intonaci sulla volta del piano seminterrato, non risultano eseguiti a regola d'arte e anche la pavimentazione al piano terra, ancora non ultimata, risulta viziata da difetti e imperfezioni che, seppur di limitata entità, si mostrano evidenti. Più precisamente si rileva immediatamente la presenza di dislivelli tra piastrelle adiacenti e irregolarità delle fughe. Tali imperfezioni, della cui entità parleremo a breve, possono essere originate da diversi fattori anche concomitanti tra loro: difetti e/o imperfezioni delle piastrelle stesse, difetti del massetto sottostante, errori e/o imprecisioni di posa e/o inadeguatezza della colla impiegata..etc..” e ancora che “Esaminando lo stato attuale della pavimentazione, si nota che sono stati impiegati 8 cunei per regolarizzare la posa (due per lato), mentre con questo formato 120 x 60 occorreva disporre
pagina 5 di 10 almeno di altri 2 cunei, uno su ogni lato lungo, in conformità con quanto indicato in letteratura e dagli stessi produttori;
si consideri che non risultano nella disponibilità delle parti, certificazioni e schede tecniche riconducibili con assoluta certezza alle mattonelle effettivamente impiegate”. Afferma poi il CTU Ing. che “Riguardo le presunte difformità della Per_1 planarità delle piastrelle, le prove svolte con la riga e gli spessori non rilevano nessuna deformità fuori tolleranza. Invece si è constatato che, seppur in numero limitato, talune mattonelle si trovano ad avere tra loro un gradino di quasi 2 mm, comunque oltre la tolleranza di 1 mm prevista per pavimentazione con fughe comprese tra i 2 e i 6 mm, come è nel caso in esame (3/4 mm). Medesima prova è stata effettuata a parete, riscontrando valori entro la tolleranza, precisamente entro il millimetro di variazione;
pertanto per i rivestimenti a parete le differenze presenti possono considerarsi entro le tolleranze previste. Infine evidenti difetti sono presenti nel rivestimento in pietra del camino al piano terra.” (pag. 7 relazione). Alla luce delle condivisibili conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio – frutto di accertamento ampio e coerente, nonché adeguatamente motivate e complete nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte – il Tribunale ritiene, pertanto, dimostrata l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore nei limiti di cui sopra. Il convenuto appaltatore, la cui colpa, come sopra ricordato, si presume, non ha invece provato di aver tenuto la diligenza e la perizia necessarie, né che i vizi siano dipesi da cause a sé non imputabili, essendosi limitato a generiche contestazioni in ordine alla inidoneità del materiale fornito (ma comunque installato dal convenuto) e inadempienze della Direzione Lavori, affermando poi, peraltro, di condividere pienamente il ragionamento e le procedure adottate dal CTU ed opponendosi ad un rinnovo della consulenza esperita (pag. 6 comparsa di risposta). Consulente d'Ufficio che aveva concluso circa l'impossibilità di stabilire con certezza se i vizi e difetti esistenti fossero riferibili alla qualità o alla tipologia dei materiali forniti dal committente (pag. 12 relazione), così che l'incertezza sul punto non può che andare a discapito dell'appaltatore, onerato della relativa prova. Accertata quindi la sussistenza di tali vizi, in ordine alla quantificazione dei costi necessari per eliminarli, il medesimo Consulente nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc ha rilevato che, quanto alla pavimentazione, “occorre necessariamente demolire le opere eseguite e
pagina 6 di 10 rifarle nuove”, pervenendo, dopo aver parzialmente recepito le osservazioni proposte da parte attrice, a determinare il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi costruttivi (rispetto a intonaci, pavimentazione e caminetto) in € 14.786,00 (pagina 14 relazione peritale). Su tale somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e costituente quindi un debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) a far data dal deposito della CTU (24.9.2019).
3.2. Quanto alla contestata anomala fatturazione dell'impresa convenuta in relazione all'acquisto dei materiali e alla domanda di restituzione della somma “eventualmente corrisposta in eccesso”, si rileva anzitutto che non è dato comprendere se la domanda, invero generica e indeterminata, sia stata formulata a titolo di ripetizione di indebito pagamento o di risarcimento danni. In ogni caso, la stessa non è risultata fondata alla luce della documentazione in atti. Innanzitutto, si deve precisare che il contratto di appalto inter partes, avente ad oggetto la sola manodopera (art.1), prevede espressamente, all'art. 4, che “le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura”, essendo previsto un prezzo complessivo per le lavorazioni di € 90.000,00, oltre IVA. Nulla risulta, invece, pattuito in ordine ai materiali e ai relativi costi. Risultano poi prodotte dieci fatture (doc. 3 attore), emesse e quietanzate dall'impresa convenuta, comprovanti pagamenti da parte dell'attore per l'importo complessivo di € 154.300,19 (IVA compresa). Dall'esame di tali fatture emerge che le stesse riguardano i costi non solo della manodopera ma anche di “materiali”, senza che tuttavia siano specificate le singole voci di costo ed essendo riportati esclusivamente l'importo totale imponibile e quello finale, comprensivo di IVA al 4%. Non è stata prodotta altra documentazione contabile, né alcun valore probatorio può essere attribuito a tre fotografie di fogli contenti calcoli e appunti scritti a mano che risultano inseriti a pagina 16 della relazione del Consulente di parte dell'attore (doc. 2). Del resto, anche il CTU ha affermato che “la documentazione contabile presente non può nemmeno definirsi “ similcontabilità” , in quanto è costituita da note su foglietti, bozze, appunti, di cui non si può essere certi
pagina 7 di 10 nemmeno a cosa si riferiscano, talvolta difficili da decifrare” e che quindi non si possono nemmeno rilevare eventuali incongruenze nella fatturazione (pag. 14 relazione). Ora, in tale contesto di insufficienza di allegazione e prova, nemmeno il disposto ordine di esibizione delle fatture relative all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'immobile – non compiutamente adempiuto dal convenuto, che ha prodotto le scritture contabili da cui risulta la registrazione delle dieci fatture emesse nei confronti dell'attore e una serie di fatture di acquisto di materiali (senza che sia però possibile comprendere quali attengano all'appalto oggetto di causa) – consentirebbe di accertare quanto allegato dall'attore, così che la relativa domanda, ad avviso del Tribunale, deve essere rigettata.
3.3. Totalmente generiche risultano poi le contestazioni attoree in merito a pretese violazioni – comunque rimaste indimostrate - attinenti alla delimitazione dell'area di cantiere ed ai dispositivi di sicurezza, non essendo peraltro nemmeno allegato il danno che queste avrebbero comportato per l'attore.
3.4. Quanto poi al contestato inadempimento dell'impresa appaltatrice che non avrebbe realizzato alcune delle opere comprese nel contratto di appalto, premesso che tale allegazione non era contenuta nel ricorso per consulenza tecnica preventiva previamente proposto dall'attuale attore e che alcun quesito in proposito era stato pertanto formulato in detta sede, il Tribunale rileva che non è stato rinvenuto in atti il computo metrico, asseritamente allegato al contratto di appalto in data 8.2.2017. In particolare, sia il documento 1 di parte attrice, sia il documento allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 cpc di parte convenuta (che rappresenta in realtà nuovo deposito della comparsa di costituzione) contengono il solo contratto di tre pagine, senza che sia allegato capitolato o computo metrico che individui, nello specifico, le opere appaltate. Peraltro, nemmeno nel fascicolo del procedimento ex art. 696 bis cpc (RG 2949/2018), è presente tale computo metrico originario, atteso che il documento 1 di parte ricorrente è costituito dal contratto di appalto seguito da scheda tecnica del gres porcellanato e che non è stato rinvenuto il fascicolo di parte del resistente, costituitosi in modalità cartacea. L'unico computo metrico in atti è quello prodotto dal convenuto, a firma del proprio consulente di parte Arch. ed avente ad oggetto i lavori Pt_3
“extra contratto” che l'appaltatore assume di aver svolto.
pagina 8 di 10 Da ciò deriva che, non essendovi prova di quali fossero le opere comprese nel contratto di appalto inter partes, non è possibile accertare se vi sia stato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, con conseguente rigetto della domanda sul punto.
4. Quanto appena rilevato incide, peraltro, anche sull'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta in relazione al controcredito dalla stessa asseritamente vantato a titolo di lavorazioni extra contratto eseguite e non pagate dall'attore, non essendo possibile determinare esattamente quali fossero le lavorazioni concordate con il contratto del 8.2.2017 e, quindi, quali siano invece quelle non ricomprese nel contratto di appalto. Anche a prescindere da tale decisiva considerazione, in ogni caso, si rileva che a fronte delle contestazioni mosse dall'attore – che, con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, ha riconosciuto di aver concordato, quali opere extra contratto, esclusivamente la demolizione di una scalinata di accesso al piano seminterrato e la realizzazione di un nuovo accesso allo stesso, per la somma di € 7.000,00, oltre i materiali, e così per € 9.916,00, il cui intervenuto pagamento non è stato contestato dall'appaltatore - il convenuto non ha dato prova del titolo di tale pretesa creditoria, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un accordo (tecnico ed economico) sull'esecuzione di determinati lavori ulteriori o che gli stessi siano stati eseguiti su espressa richiesta del committente. Peraltro, l'art. 9) del contratto inter partes prevedeva la facoltà per il committente di apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A (si ribadisce, non in atti), attraverso una specifica variante scritta, di cui non vi è prova. E nemmeno sono state articolate istanze istruttorie in ordine all'esistenza di ulteriori accordi tra le parti o richieste del committente. Né, del resto, la Ctu esperita può supplire in tal senso poiché ha accertato, come da incarico ricevuto, che certi lavori, di un certo valore economico, sono stati eseguiti, ma non la circostanza decisiva e, cioè, che ci fosse un accordo o richiesta per eseguirli. Da tutto ciò deriva il rigetto dell'eccezione di compensazione proposta dal convenuto.
pagina 9 di 10 In definitiva, la domanda attorea deve essere allora parzialmente accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 14.786,00, oltre rivalutazione e interessi, come sopra indicati.
5. Stante la parziale reciproca soccombenza, alla luce del rigetto di parte delle domande attoree, si condanna il convenuto al rimborso di metà delle spese ex adverso sopportate per il procedimento ex art. 696 bis cpc e per il presente giudizio. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le spese di CTU, liquidate in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc, sono poste definitivamente a carico di attore e convenuto in misura del 50% ciascuno. P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 14.786,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 24.9.2019 al saldo, come in parte motiva;
2. rigetta le altre domande ed eccezioni delle parti;
3. dichiara parzialmente compensate, in ragione della metà, le spese processuali per il procedimento ex art. 696 bis cpc e per il presente giudizio e condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore della quota residua di un mezzo;
quota che liquida in € 452,25 (393+59,25) per esborsi ed € 2.703,50 (2.118,50+585,00) per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avv. Pasquale Gigliotti, dichiaratosi antistatario;
4. pone i costi della CTU definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto.
Sassari, 12/04/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI
Seconda sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2465/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LE, e to presso il suo studio in Sassari, via Alghero n. 33 attore c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. SATTA ANTONELLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Sassari, via Cavour n. 77 convenuto
C O N C CP_1
- Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 22.03.2023: ''1) Contrariis rejectis. In via principale. 2) Previa ammissione della richiesta C.T.U. tecnica, accertare l'esecuzione non a regola d'arte, da parte dell'odierno Convenuto, dei lavori di realizzazione dell'immobile sito in Valledoria, Loc. La Muddizza, Via Garibaldi n. 10, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 23, Mappale 57-753, Sub. 2 in proprietà dell'attore, nonché i lavori ricompresi nel contratto di appalto e mai realizzati, e, dunque, il suo grave inadempimento, e, per l'effetto, condannare , già titolare Parte_2 dell'omonima Impresa individuale, al risarc iportato dal
pagina 1 di 10 a seguito del grave inadempimento contrattuale de quo, Parte_1 nella misura di € 56.000,00 + IVA o nella veriore somma ritenuta di giustizia causa cognita, oltre interessi e rivalutazione.
3) Previa ammissione della C.T.U. tecnico-fiscale come dedotta, accertare l'anomalia nella fatturazione dell'impresa della quale l'odierno convenuto era titolare in ordine al pagamento degli importi relativi al materiale e manodopera, e, per l'effetto, condannare già titolare Parte_2 dell'omonima Impresa individuale, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma eventualmente corrisposta in eccesso come accertata a seguito dell'anzidetta indagine. In via subordinata.
4) Qualora il Tribunale ritenesse di non dover disporre nuova C.T.U. tecnica, accertare l'esecuzione non a regola d'arte, da parte dell'odierno Convenuto, dei lavori di realizzazione dell'immobile sito in Valledoria, Loc. La Muddizza, Via Garibaldi n. 10, distinto al N.C.E.U. del medesimo comune al Foglio 23, Mappale 57-753, Sub. 2 in proprietà dell'attore, nonché i lavori contemplati nel contratto di appalto e mai realizzati e, per l'effetto, condannare
[...]
, già titolare dell'omonima Impresa individuale, al risarcimento Parte_2 del danno riportato dal a seguito dell'inadempimento Parte_1 contrattuale de quo, nella 14.786,00, come accertato dal C.T.U., Ing. , nella fase del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., oltre Per_1 interessi e rivalutazione.
5) Accertare, se del caso anche previa ammissione ed espletamento di idonea C.T.U. tecnica-fiscale-contabile, l'anomalia nella fatturazione dell'odierno convenuto in ordine al pagamento degli importi relativi al materiale e manodopera, e, per l'effetto, condannare , già Parte_2 titolare dell'omonima Impresa Individuale, alla restituzione, in favore dell'attore, della somma eventualmente corrisposta in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito nell'originario contratto di appalto come accertata in corso di causa. In ulteriore subordine
6) Previa modifica dell'ordinanza assunta in data 03/06/2021, ammettere l'interrogatorio formale del Convenuto, , le prove orali, le Parte_2
C.T.U. (tecnica, fiscale e contabile) e l'istanza ex art 210 c.p.c. come dedotte e richieste da parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata in data 31/03/2021; 7) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.''
- Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta: ''Contrariis reiectis A- Rigettare la domanda attorea principale poiché infondata;
- con vittoria di spese.
pagina 2 di 10 B- In via subordinata dichiararsi la compensazione di quanto riconosciuto all'attore con quanto da esso dovuto al convenuto a titolo di lavorazioni extra contratto secondo quanto risulterà dagli atti di causa;
-sempre con vittoria di spese.''
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1. proprietario di immobile sito in Valledoria, Loc. La Parte_1
Muddizza, Via Garibaldi n. 10, esperito il procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc (R.G. 2949/2018), ha citato in giudizio – titolare dell'omonima impresa individuale, poi Parte_2 cessata – allegando:
1) di aver concluso con il convenuto, in data 8/02/2017, un contratto di appalto, avente ad oggetto lavori di sola manodopera per la costruzione del fabbricato di cui sopra da adibire ad abitazione, con consegna prevista per il 12/02/2018;
2) di aver provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo pattuito;
3) che tali lavori risultano in parte non ultimati ed in parte eseguiti non a regola d'arte;
4) che, dalla relazione redatta dal proprio consulente di parte, risultano gravi vizi concernenti i lavori di pavimentazione e placcaggio e in particolare le piastrellature di ceramica a pavimento e a parete, nonché anomalie contabili nella fatturazione dell'impresa convenuta in ordine al pagamento degli importi relativi a materiale e manodopera, oltre che irregolarità nella tenuta del cantiere;
5) che, considerato anche lo stato di grave disabilità dell'attore, l'immobile de quo si presenta come “ambiente a rischio”, realizzato in violazione della normativa in materia, e necessita di varie opere correttive per un costo totale di € 56.000,00, oltre iva;
6) che la CTU espletata nel citato procedimento ex art. 696 bis cpc – pur avendo accertato l'esecuzione non a regola d'arte delle opere – non è corretta quanto alla determinazione dell'entità del danno, all'individuazione delle opere contrattualmente previste e non eseguite, alle anomalie nella fatturazione ed al riconoscimento di opere aggiuntive che non sarebbero state pagate dall'attore. Per tali ragioni, chiede, previa ammissione di nuova CTU Parte_1 tecnica, l'accertamento dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e quindi del grave inadempimento del convenuto, con condanna del pagina 3 di 10 medesimo al risarcimento del danno, quantificato in € 56.000,00, oltre iva, interessi e rivalutazione, o in subordine per € 14.786,00, come accertato nel procedimento ex art. 696 bis cpc, nonché l'accertamento dell'anomalia nella fatturazione, con condanna alla restituzione della somma eventualmente corrisposta in eccesso rispetto al corrispettivo pattuito.
1.2. , costituitosi in giudizio in data 5/01/2021, allega: Parte_2
1) che l'attore aveva nominato come direttore lavori il geom. CP_2
- tenuto anche alla verifica della conformità e dell'idoneità dei materiali - il quale aveva sempre supervisionato l'esecuzione dei lavori;
2) che l'unica contestazione mossa dal geom. , in data 27/02/2018, CP_2 riguardava la non linearità tra le fughe del pavimento ed alcuni piccoli dislivelli e rialzi-gradini formatisi a seguito della posa della pavimentazione;
3) di aver rappresentato al Direttore Lavori le proprie perplessità circa l'idoneità del formato delle piastrelle scelto dall'attore e che, nonostante ciò, non era stata svolta la verifica di conformità prescritta dalla normativa di settore, così che si era provveduto all'istallazione del materiale come pervenuto;
4) la correttezza della CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc;
5) l'inammissibilità della domanda di restituzione di somme per la pretesa anomalia nella fatturazione, stante l'indeterminatezza della stessa e atteso che il contratto di appalto prevedeva la quantificazione del compenso a corpo e non a misura;
6) l'irrilevanza delle contestazioni su presunte irregolarità nel cantiere;
7) la sussistenza di un proprio credito per € 14.270,00, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni extra contratto eseguite, risultante dalla CTU ed opposto in compensazione;
8) che tutte le opere di cui al contratto di appalto sono state realizzate. Pertanto, chiede il rigetto delle domande attoree e, in Parte_2 subordine, la compensazione tra quanto riconosciuto all'attore e quanto da esso dovuto a titolo di lavorazioni non previste nel contratto.
1.3. La causa, istruita mediante produzioni documentali e ordine di esibizione, previo mutamento del giudice istruttore e rimessione in trattazione per l'acquisizione del fascicolo della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.12.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 4 di 10 2. Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base del materiale istruttorio già acquisito.
3. La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti.
3.1. Rilevato che non è contestata ed è documentalmente provata la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti - come da contratto di appalto in data 8.2.2017 (prodotto da entrambe le parti), avente ad oggetto lavori di manodopera su immobile di proprietà dell'attore per il corrispettivo di € 90.000,00 oltre IVA, in disparte quanto infra si dirà in ordine alla specifica individuazione dei lavori appaltati - anzitutto, quanto ai lamentati vizi dell'opera, che secondo la prospettazione attorea non sarebbe stata eseguita a regola d'arte dall'appaltatore convenuto, si osserva che gli esiti del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc previamente esperito (R.G. 2949/2018) hanno solo parzialmente confermato le allegazioni di parte attrice. Sul punto, giova precisare che, in tema di difformità e vizi dell'opera nel contratto d'appalto, l'accertamento dei vizi, la cui prova compete al committente o all'appaltatore a seconda che l'opera sia stata accettata o contestata, e dei conseguenti danni, la cui prova, invece, ricade sempre sul committente, fa presumere la colpa dell'impresa, nel qual caso l'appaltatore deve provare di aver osservato la diligenza e la perizia necessarie e che il vizio è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. sent. 13.3.2023 n. 7267; Cass., ord. 23/01/2025 n. 1701). Ebbene, nel caso di specie, quanto all'accertamento dei vizi, alla pagina 6) della relazione peritale depositata in data 24.9.2019, si legge che “gli intonaci sulla volta del piano seminterrato, non risultano eseguiti a regola d'arte e anche la pavimentazione al piano terra, ancora non ultimata, risulta viziata da difetti e imperfezioni che, seppur di limitata entità, si mostrano evidenti. Più precisamente si rileva immediatamente la presenza di dislivelli tra piastrelle adiacenti e irregolarità delle fughe. Tali imperfezioni, della cui entità parleremo a breve, possono essere originate da diversi fattori anche concomitanti tra loro: difetti e/o imperfezioni delle piastrelle stesse, difetti del massetto sottostante, errori e/o imprecisioni di posa e/o inadeguatezza della colla impiegata..etc..” e ancora che “Esaminando lo stato attuale della pavimentazione, si nota che sono stati impiegati 8 cunei per regolarizzare la posa (due per lato), mentre con questo formato 120 x 60 occorreva disporre
pagina 5 di 10 almeno di altri 2 cunei, uno su ogni lato lungo, in conformità con quanto indicato in letteratura e dagli stessi produttori;
si consideri che non risultano nella disponibilità delle parti, certificazioni e schede tecniche riconducibili con assoluta certezza alle mattonelle effettivamente impiegate”. Afferma poi il CTU Ing. che “Riguardo le presunte difformità della Per_1 planarità delle piastrelle, le prove svolte con la riga e gli spessori non rilevano nessuna deformità fuori tolleranza. Invece si è constatato che, seppur in numero limitato, talune mattonelle si trovano ad avere tra loro un gradino di quasi 2 mm, comunque oltre la tolleranza di 1 mm prevista per pavimentazione con fughe comprese tra i 2 e i 6 mm, come è nel caso in esame (3/4 mm). Medesima prova è stata effettuata a parete, riscontrando valori entro la tolleranza, precisamente entro il millimetro di variazione;
pertanto per i rivestimenti a parete le differenze presenti possono considerarsi entro le tolleranze previste. Infine evidenti difetti sono presenti nel rivestimento in pietra del camino al piano terra.” (pag. 7 relazione). Alla luce delle condivisibili conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio – frutto di accertamento ampio e coerente, nonché adeguatamente motivate e complete nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte – il Tribunale ritiene, pertanto, dimostrata l'esistenza dei vizi lamentati dall'attore nei limiti di cui sopra. Il convenuto appaltatore, la cui colpa, come sopra ricordato, si presume, non ha invece provato di aver tenuto la diligenza e la perizia necessarie, né che i vizi siano dipesi da cause a sé non imputabili, essendosi limitato a generiche contestazioni in ordine alla inidoneità del materiale fornito (ma comunque installato dal convenuto) e inadempienze della Direzione Lavori, affermando poi, peraltro, di condividere pienamente il ragionamento e le procedure adottate dal CTU ed opponendosi ad un rinnovo della consulenza esperita (pag. 6 comparsa di risposta). Consulente d'Ufficio che aveva concluso circa l'impossibilità di stabilire con certezza se i vizi e difetti esistenti fossero riferibili alla qualità o alla tipologia dei materiali forniti dal committente (pag. 12 relazione), così che l'incertezza sul punto non può che andare a discapito dell'appaltatore, onerato della relativa prova. Accertata quindi la sussistenza di tali vizi, in ordine alla quantificazione dei costi necessari per eliminarli, il medesimo Consulente nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc ha rilevato che, quanto alla pavimentazione, “occorre necessariamente demolire le opere eseguite e
pagina 6 di 10 rifarle nuove”, pervenendo, dopo aver parzialmente recepito le osservazioni proposte da parte attrice, a determinare il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi costruttivi (rispetto a intonaci, pavimentazione e caminetto) in € 14.786,00 (pagina 14 relazione peritale). Su tale somma, dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e costituente quindi un debito di valore, sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale sull'importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) a far data dal deposito della CTU (24.9.2019).
3.2. Quanto alla contestata anomala fatturazione dell'impresa convenuta in relazione all'acquisto dei materiali e alla domanda di restituzione della somma “eventualmente corrisposta in eccesso”, si rileva anzitutto che non è dato comprendere se la domanda, invero generica e indeterminata, sia stata formulata a titolo di ripetizione di indebito pagamento o di risarcimento danni. In ogni caso, la stessa non è risultata fondata alla luce della documentazione in atti. Innanzitutto, si deve precisare che il contratto di appalto inter partes, avente ad oggetto la sola manodopera (art.1), prevede espressamente, all'art. 4, che “le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura”, essendo previsto un prezzo complessivo per le lavorazioni di € 90.000,00, oltre IVA. Nulla risulta, invece, pattuito in ordine ai materiali e ai relativi costi. Risultano poi prodotte dieci fatture (doc. 3 attore), emesse e quietanzate dall'impresa convenuta, comprovanti pagamenti da parte dell'attore per l'importo complessivo di € 154.300,19 (IVA compresa). Dall'esame di tali fatture emerge che le stesse riguardano i costi non solo della manodopera ma anche di “materiali”, senza che tuttavia siano specificate le singole voci di costo ed essendo riportati esclusivamente l'importo totale imponibile e quello finale, comprensivo di IVA al 4%. Non è stata prodotta altra documentazione contabile, né alcun valore probatorio può essere attribuito a tre fotografie di fogli contenti calcoli e appunti scritti a mano che risultano inseriti a pagina 16 della relazione del Consulente di parte dell'attore (doc. 2). Del resto, anche il CTU ha affermato che “la documentazione contabile presente non può nemmeno definirsi “ similcontabilità” , in quanto è costituita da note su foglietti, bozze, appunti, di cui non si può essere certi
pagina 7 di 10 nemmeno a cosa si riferiscano, talvolta difficili da decifrare” e che quindi non si possono nemmeno rilevare eventuali incongruenze nella fatturazione (pag. 14 relazione). Ora, in tale contesto di insufficienza di allegazione e prova, nemmeno il disposto ordine di esibizione delle fatture relative all'acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'immobile – non compiutamente adempiuto dal convenuto, che ha prodotto le scritture contabili da cui risulta la registrazione delle dieci fatture emesse nei confronti dell'attore e una serie di fatture di acquisto di materiali (senza che sia però possibile comprendere quali attengano all'appalto oggetto di causa) – consentirebbe di accertare quanto allegato dall'attore, così che la relativa domanda, ad avviso del Tribunale, deve essere rigettata.
3.3. Totalmente generiche risultano poi le contestazioni attoree in merito a pretese violazioni – comunque rimaste indimostrate - attinenti alla delimitazione dell'area di cantiere ed ai dispositivi di sicurezza, non essendo peraltro nemmeno allegato il danno che queste avrebbero comportato per l'attore.
3.4. Quanto poi al contestato inadempimento dell'impresa appaltatrice che non avrebbe realizzato alcune delle opere comprese nel contratto di appalto, premesso che tale allegazione non era contenuta nel ricorso per consulenza tecnica preventiva previamente proposto dall'attuale attore e che alcun quesito in proposito era stato pertanto formulato in detta sede, il Tribunale rileva che non è stato rinvenuto in atti il computo metrico, asseritamente allegato al contratto di appalto in data 8.2.2017. In particolare, sia il documento 1 di parte attrice, sia il documento allegato alla memoria n. 2 ex art. 183 cpc di parte convenuta (che rappresenta in realtà nuovo deposito della comparsa di costituzione) contengono il solo contratto di tre pagine, senza che sia allegato capitolato o computo metrico che individui, nello specifico, le opere appaltate. Peraltro, nemmeno nel fascicolo del procedimento ex art. 696 bis cpc (RG 2949/2018), è presente tale computo metrico originario, atteso che il documento 1 di parte ricorrente è costituito dal contratto di appalto seguito da scheda tecnica del gres porcellanato e che non è stato rinvenuto il fascicolo di parte del resistente, costituitosi in modalità cartacea. L'unico computo metrico in atti è quello prodotto dal convenuto, a firma del proprio consulente di parte Arch. ed avente ad oggetto i lavori Pt_3
“extra contratto” che l'appaltatore assume di aver svolto.
pagina 8 di 10 Da ciò deriva che, non essendovi prova di quali fossero le opere comprese nel contratto di appalto inter partes, non è possibile accertare se vi sia stato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, con conseguente rigetto della domanda sul punto.
4. Quanto appena rilevato incide, peraltro, anche sull'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta in relazione al controcredito dalla stessa asseritamente vantato a titolo di lavorazioni extra contratto eseguite e non pagate dall'attore, non essendo possibile determinare esattamente quali fossero le lavorazioni concordate con il contratto del 8.2.2017 e, quindi, quali siano invece quelle non ricomprese nel contratto di appalto. Anche a prescindere da tale decisiva considerazione, in ogni caso, si rileva che a fronte delle contestazioni mosse dall'attore – che, con memoria ex art. 183, comma VI n. 1 cpc, ha riconosciuto di aver concordato, quali opere extra contratto, esclusivamente la demolizione di una scalinata di accesso al piano seminterrato e la realizzazione di un nuovo accesso allo stesso, per la somma di € 7.000,00, oltre i materiali, e così per € 9.916,00, il cui intervenuto pagamento non è stato contestato dall'appaltatore - il convenuto non ha dato prova del titolo di tale pretesa creditoria, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un accordo (tecnico ed economico) sull'esecuzione di determinati lavori ulteriori o che gli stessi siano stati eseguiti su espressa richiesta del committente. Peraltro, l'art. 9) del contratto inter partes prevedeva la facoltà per il committente di apportare variazioni a quanto previsto nell'allegato A (si ribadisce, non in atti), attraverso una specifica variante scritta, di cui non vi è prova. E nemmeno sono state articolate istanze istruttorie in ordine all'esistenza di ulteriori accordi tra le parti o richieste del committente. Né, del resto, la Ctu esperita può supplire in tal senso poiché ha accertato, come da incarico ricevuto, che certi lavori, di un certo valore economico, sono stati eseguiti, ma non la circostanza decisiva e, cioè, che ci fosse un accordo o richiesta per eseguirli. Da tutto ciò deriva il rigetto dell'eccezione di compensazione proposta dal convenuto.
pagina 9 di 10 In definitiva, la domanda attorea deve essere allora parzialmente accolta, con condanna del convenuto al pagamento della somma di € 14.786,00, oltre rivalutazione e interessi, come sopra indicati.
5. Stante la parziale reciproca soccombenza, alla luce del rigetto di parte delle domande attoree, si condanna il convenuto al rimborso di metà delle spese ex adverso sopportate per il procedimento ex art. 696 bis cpc e per il presente giudizio. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia sulla base del decisum, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le spese di CTU, liquidate in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc, sono poste definitivamente a carico di attore e convenuto in misura del 50% ciascuno. P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna il convenuto a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 14.786,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal 24.9.2019 al saldo, come in parte motiva;
2. rigetta le altre domande ed eccezioni delle parti;
3. dichiara parzialmente compensate, in ragione della metà, le spese processuali per il procedimento ex art. 696 bis cpc e per il presente giudizio e condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attore della quota residua di un mezzo;
quota che liquida in € 452,25 (393+59,25) per esborsi ed € 2.703,50 (2.118,50+585,00) per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avv. Pasquale Gigliotti, dichiaratosi antistatario;
4. pone i costi della CTU definitivamente per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto.
Sassari, 12/04/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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