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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 294/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
rappresentato e difeso dagli avv.to D'ANTICO Parte_1 C.F._1
Cristofora, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Alberobello (BA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3746/2022, resa nel procedimento n. 10980/2014, pubblicata in data 14.10.2022
CONTRO
( ) rappresentata e difesa congiuntamente e NT C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti METTA Jacopo e METTA Aurelio Augusto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari
APPELLATI
All'udienza collegiale del 10.09.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOL.GIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2014, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari chiedendo: NT
“1) In via preliminare ordinare ai sensi dell'art. 709 c.c. alla sig. il conto NT della gestione dei beni ereditari mobili ed immobili costituenti l'asse ereditario del de cuius;
Pag. 1 di 14 2) Previa declaratoria di apertura della successione del sig. Persona_1 ed accertamento della qualità di figlio-legittimario del sig. : A) determinare Parte_1 il valore dell'asse ereditario (beni mobili ed immobili) del sig. Persona_1 nato in [...] il [...] e deceduto in Bari il 29/12/2012; B) determinare
[...] la quota disponibile del predetto asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre e, per l'effetto ridurre della misura di 1/2, ai sensi dell'art. 553 c.c. e segg. le disposizioni del testamento del
21/05/2009 con il quale è stata istituita unica erede la convenuta , in NT quanto eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre riportandola entro i limiti della quota disponibile;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre alle spese della procedura di mediazione, esperita quale condizione di procedibilità del presente giudizio”.
L'attore, in particolare, deduceva che:
- in data 29.12.2012 decedeva in Bari il proprio genitore , Persona_1 lasciando quali eredi legittimi, oltre all'attore, la moglie di seconde nozze, NT Per
essendo premorto l'altro figlio, ;
[...]
- l'asse ereditario del de cuius al momento del decesso era costituito da: a) fondo rustico sito in Alberobello alla località Barsento esteso complessivamente ha 3.88.39 con annesso fabbricato rurale, riportato in catasto terreni fg 17 ptc 89-103-296-350; b) autovettura
Mercedes Bens modello GL 320 BLUTEC tg ZA868ZW; c) somme di denaro e titolo quotati in borsa giaciute e/o giacenti sul c.c. n.57344 in essere presso il B.C.C. di Alberobello e
Sammichele di Bari, nonché polizza titoli n.0001900, entrambi cointestati con la sig.ra
[...]
; d) quote della società FF LL Inc sita in New Jersey;
_1
- il de cuius, cittadino italiano, aveva trascorso parte della propria vita negli Stati Uniti dove si era trasferito con la famiglia sin dall'adolescenza e che, successivamente al divorzio dalla prima moglie, madre dell'attore, lo stesso fece ritorno in Italia definendo, di fatto prima ed anagraficamente a far data dal 29.07.2010 la propria ultima residenza in Alberobello;
- in data 14.01.2014 veniva pubblicato, a ministero del Notaio dott. , testamento Per_3 del sig. , registrato in Gioia del Colle il 16.01.2014 al n.523, Persona_1 con il quale veniva istituita erede universale la sig.ra . Con tale NT disposizione testamentaria veniva revocato qualsiasi altro precedente testamento, ivi compreso, il testamento olografo del 15.10.2007 pubblicato in data 23.04.2013 a ministero del Notaio dott. e registrato in Gioia del Colle al n.3769, con il quale il testatore Per_3 aveva legato a il fondo rustico sito in agro di Alberobello alla località NT
Barsento, testamento di cui peraltro ignorava l'esistenza;
- ignorando, fino al 05.03.2014, anche l'esistenza del testamento impugnato, l'attore, attesa l'illegittima circolazione del veicolo Mercedes Benz, diffidava, con missiva, la convenuta dall'ulteriore circolazione dello stesso. Quest'ultima documentava la legittima ed esclusiva intestazione di siffatto veicolo nonostante esso facesse parte dell'asse ereditario del de cuius;
- con ulteriore missiva del 21.02.2014, preso atto dell'esistenza anche di rapporti bancari del de cuius con la B.C.C. di Alberobello e Sammichele di Bari, invitava la convenuta ad un bonario
Pag. 2 di 14 componimento dell'insorgenda controversia, previo rendiconto della gestione dei beni ereditari avendone, ella, l'esclusivo possesso, tenuto conto che il suo rapporto di contestazione era, puramente formale, costituendo quanto transitato sui detti rapporti bancari il corrispettivo della vendita che il de cuius aveva effettuato con riferimento ad un immobile sito negli Stati Uniti, avvenuto poco prima del suo definitivo ritorno in Italia;
- con missiva del 05.03.2014 la informava l'attore dell'esistenza del testamento _1 impugnato, contestando le avverse richieste ed evidenziando come la stessa non solo era erede universale ma anche esecutrice testamentaria;
- sull'esecutore testamentario grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 709 c.c., del rendiconto della propria gestione nei confronti dei coeredi;
- la disposizione testamentaria del 21.05.2009 era da ritenersi lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge all'attore, figlio del de cuius, legittimario e successore legittimo, al quale il c.c. riserva la quota stabilita dall'art. 537. Essa, quindi, andava ridotta a norma degli artt. 553 c.c. e ss. entro i limiti della quota di cui il defunto poteva disporre da accertarsi in corso di causa;
- ogni tentativo di bonario componimento, ivi compreso il procedimento di mediazione, era risultato infruttuoso;
- era intenzione dell'attore agire nei confronti di al fine di veder NT riconosciuta la sua qualità di legittimario e successore legittimo del padre con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 21.052009.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.11.2014 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale preliminarmente chiedeva di accertare e dichiarare: _1
1. l'inesistenza della procura alle liti per mancanza di autentica notarile;
2. l'improcedibilità della domanda per l'irritualità della instaurazione della procedura di mediazione;
3. la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione del codice fiscale dell'attore e per inosservanza dell'art. 163 n.7 c.p.c., nonché l'irritualità della notifica dello stesso;
4. il difetto di legittimazione passiva per quanto attinente alla qualità di esecutrice testamentaria.
Nel merito, si opponeva alla domanda attorea deducendo che:
- i titoli posseduti dai coniugi erano già stati estinti al tempo della morte _1 Per_1 del de cuius, circostanza comunicata all'attore con missiva del 05.03.2014;
- l'attore aveva omesso di riferire che, con riferimento al corretto calcolo dell'asse ereditario, le quote della società americana Goffe Grill Inc. erano già state oggetto di vendita mista a donazione da parte del de cuius a favore dell'attore. In particolare, il de cuius aveva ceduto la propria partecipazione societaria in favore del figlio ad un prezzo Persona_4
(150,000.00 dollari americani) pari ad un quarto del reale valore della stessa (600,000.00 dollari americani) e che pertanto, la differenza del valore della quota doveva esser considerata una donazione non di modico valore, e come tale conteggiata nella massa ereditaria;
- nel patrimonio del de cuius andava ricompresa la quota di eredità di , suo Persona_5 figlio, premorto, del cui testamento era stato nominato esecutore testamentario;
Per_4
- il veicolo Mercedes Benz era di piena ed esclusiva proprietà della convenuta, in forza del testamento americano del de cuius, pubblicato in Italia il 16.01.2014 a cura del notaio
Pag. 3 di 14 e che pertanto nessuna pretesa poteva più vantare l'attore sulla Parte_2 stessa;
- in riferimento ai conti correnti, di cui l'attore deduceva la cointestazione, i coniugi _1
, avevano optato per il passaggio dal regime di comunione dei beni a quello di Per_1 separazione dei beni solo in data 29.07.2010;
- in riferimento alla richiesta di riduzione delle disposizioni del testamento, per la corretta individuazione del valore della quota disponibile doveva applicarsi l'art. 542 co.1 c.c. dato il concorso del coniuge ed un figlio, anziché l'art. 553 c.c. come sostenuto dall'attore, e che pertanto la quota di legittima spettante a ciascuno (coniuge e figlio superstite) era di 1/3, mentre il restante 1/3 era destinato alla quota disponibile.
Pertanto, concludeva, nel merito, chiedendo:
“5. Accertare l'esistenza di un accordo simulato di vendita mista a donazione relativo alla quota di partecipazione del de cuius nella soc. Goffe Grill Inc. in favore dell'attore;
6. Per l'effetto, imputare il valore di detta donazione alla massa ereditaria;
7. Accertare e determinare l'entità delle somme dalla Sig.ra corrisposte NT per l'estinzione dei debiti e delle passività della massa ereditaria, nonché per gli oneri relativi alla successione del Sig. , che si indicano complessivamente in EUR Persona_1
39.730,17, detraendole dalla massa ereditaria in favore della Sig.ra NT
8. Determinare, quindi, la massa ereditaria attiva, comprensiva delle donazioni eseguite;
9. Formare le due quote di legittima in favore della sig.ra e del Sig. NT
, assegnando la quota disponibile a favore della sig.ra Parte_1 _1
[...]
10. Condannare il Sig. a corrispondere alla Signora Persona_4 Persona_1 _1
a somma che risulterà da questi percepita in eccedenza alla sua quota di legittima;
[...] C 11. Rigettare domanda di riduzione per lesione della quota di legittima perché infondata;
12. Condannare il Sig. al pagamento delle spese di competenza, Controparte_3 spese generali, CNA ed IVA come per legge.”
Con ordinanza del 20.02.2015 il Giudice di prime cure dichiarava la nullità ex art. 164 co.3 c.p.c. dell'atto di citazione perché mancante dell'inciso “articolo 38” all'uopo fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire al fine di deliberare in ordine alla richiesta dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. avanzata dalle parti, invitando la difesa attorea a produrre in atti ai sensi degli artt. 182 co.2 c.p.c. e 2719 c.c. gli originali del documento Apostille datato 26.11.2014 e della relativa traduzione in lingua italiana. Con la medesima ordinanza, inoltre, il Giudice dava atto dell'avvenuta indicazione del codice fiscale del per essere stato allegato, alle memorie Parte_1 generiche depositate in data 15.04.2015, il certificato di attribuzione rilasciato in data 17.12.2014 dall'Agenzia delle Entrate, nonché, rigettava l'eccezione riguardante il mancato esperimento del procedimento di mediazione, stante il verbale di mancata adesione del 16.04.2014.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 11.07.2016 compariva personalmente l'attore che identificato dal Giudice, confermava la procura alle liti del 04.11.2013 rilasciata in calce all'atto di citazione, riconoscendo come propria la sottoscrizione ivi apposta.
Pag. 4 di 14 Con ordinanza del 03.09.2016 il Giudice di prime cure confermava le ordinanze del 20.05.2015 e
09.11.2015, riteneva decidibili unitamente al merito ai sensi dell'art. 187 co. 3 c.p.c. le ulteriori eccezioni preliminari e nel merito rilevava altresì che: “il thema decidendum va necessariamente circoscritto alle domande di cui ai punti 1), 2), 3) delle conclusioni dell'atto di citazione ed alle eccezioni anche riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, di conseguenza quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) ripetuto
(presumibilmente errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte attrice per come formulate non potranno con ogni probabilità essere delibate in sede di decisione apparendo tardive come ex adverso sostenuto e non concretando una mera emendatio libelli finalizzata alla ricostruzione dell'asse ereditario, tanto più che, con riferimento alla richiesta di rendiconto di gestione formulata nei confronti della i sensi dell'art. 709 c.c. quale esecutore testamentario (e non _1 anche quale erede, quest'ultima non tempestivamente formulata e per cui sarebbe dubbia la legittimazione attiva del , allo stato mero legittimario pretermesso), non vi è prova che Per_1 detta nomina sia stata dalla stessa formalmente accettata a norma dell'art. 702 c.c. e con le relative formalità”.
Relativamente alle richieste istruttorie, ammetteva tutti i documenti offerti in produzione dalle parti ad eccezione di quelli allegati da parte attrice alla memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. poiché tardivi e preesistenti rispetto allo spirare delle preclusioni istruttorie, ed ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, ma non la richiesta di ordine di esibizione del contratto di mutuo poiché carente dei requisiti di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c.
Espletato l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli ammessi con l'ordinanza del
03.09.2016, all'udienza del 25.10.2021, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.3746/2022 pubblicata in data 14.10.2022, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
“
1. Rigetta, nei termini di cui in parte motiva, tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
;
[...]
2. compensa integralmente le spese processuali”.
In primo luogo, il Tribunale faceva proprie, condividendole, le ordinanze del 20.05.2015, del
09.11.2015 e del 07.09.2016 con le quali sono state superate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti e circoscritto il thema decidendum alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, rigettava le domande proposte dall'attore per mancato adempimento degli oneri probatori richiesti a suo carico.
In particolare, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la successione del de cuius era regolata dal testamento pubblicato in data 14.01.2014, che istituiva Rosa erede universale _1
Pag. 5 di 14 nonché esecutrice testamentaria e che non era stato redatto un inventario dell'eredità in quanto l'attore, essendo legittimario pretermesso, non era tenuto ad effettuare l'accettazione beneficiata, rilevava come l'asse ereditario era stato rappresentato in maniera poco chiara e completa.
Quest'ultimo, difatti, faceva riferimento:
1. ad un'autovettura Mercedes tg ZA868ZW, di cui tuttavia risultava di proprietà sin dall'immatricolazione nell'ottobre 2012 convenuta, non essendo stata fornita la prova che il denaro dell'acquisto fosse stato fornito dal de cuius;
2. ad un fondo rustico con annesso fabbricato rurale in agro di Alberobello stimato in euro 100.000,00 sulla base di una relazione prodotta da parte attrice risalente al 2013;
3. le giacenze di un c/c, una polizza titoli ed un libretto di deposito nominativo cointestati con la convenuta e intrattenuti presso la BCC di Alberobello;
4. le quote della società americana OF LL Inc.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto dell'art. 542 c.c. a norma della quale all'attore (figlio pretermesso) sarebbe spettato la quota legittima pari ad 1/3, sulla base delle risultanze documentali prodotte, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali tempestivamente proposte dalla convenuta e considerando la cessione a titolo oneroso delle quote del de cuius della società americana Coffle
Grill Inc. come una vendita cum donatione, riteneva che l'attore non avesse subito alcuna effettiva lesione di legittima ad opera delle disposizioni di ultima volontà.
Infine, disponeva la compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c. considerata la peculiarità della vicenda sul piano fattuale e giuridico.
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la suddetta sentenza, chiedendo:
“A) Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n.3746/2022 resa dal Tribunale di Bari nella Camera di Consiglio della
Sezione I° civile del Tribunale in data 24 maggio 2022, Giudice estensore Dott Marseglia
Giuseppe, pubblicata il 14 ottobre 2022 nell'ambito del giudizio R.G. 10980/2014;
B) Previa declaratoria di apertura della successione del sig. Persona_1 nato in [...] il [...], deceduto in Bari il 29/12/2012 ed accertamento della qualità di figlio-legittimario in capo all'appellante, totalmente pretermesso, determinare il valore dell'asse ereditario (beni e immobili) del de cuius;
C) accertare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di cui alla memoria ex art. 183 n.1 comma 6 di cui ai nn 2) 3) 4) 5) delle conclusioni in esse rassegnate, e precisamente
a) che il de cuius ha effettuato in favore del coniuge Persona_1
la donazione di somme di denaro utilizzate per opere di ristrutturazione NT
e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.
6-8 e via Pola n.12, attualmente di proprietà della stessa;
b) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione di cui al precedente punto a) nella misura di € 160.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata, in quanto effettuata senza la stipula di atto pubblico, ordinando alla sig.ra di Controparte_4 restituirla alla massa attiva ereditaria con interessi e rivalutazione come per legge;
Pag. 6 di 14 c) attesa la vendita del veicolo Mercedes Bens di proprietà del de cuius effettuata dalla convenuta successivamente all'apertura della successione (marzo 2014), previo rendiconto sul corrispettivo ricevuto, ordinare alla medesima convenuta di restituire il relativo importo alla massa attiva ereditaria, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della vendita alla restituzione effettiva;
d) ordinare alla sig.ra la restituzione alla massa attiva ereditaria della NT somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societaria della FF Grill Inc dalla stessa indebitamente ed illegittimamente percepite l'11/04/2013 con interessi e rivalutazione;
D) indi, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti,
e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 474-750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata al sig. , disporre susseguentemente la riduzione di ½ (stante la Parte_1 premorienza del figlio ) ai sensi dell'art. 553 e segg. c.c. le disposizioni del Persona_5 testamento del 21/05/2009 con il quale il de cuius ha istituito erede universale il coniuge,
, in quanto eccedenti la quota di cui poteva disporre riportandola nei limiti NT della quota disponibile.
E) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui innanzi, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
F) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi, con oneri di spese a carico della massa;
G) condannare l'appellata al pagamento degli oneri e spese oltre R.S.G. iva e cap come per legge relativi ai due gradi di giudizio da distarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.06.2023 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché infondato e la conferma della _1 sentenza impugnata;
il tutto con condanna al pagamento delle spese ed onorario del secondo grado di giudizio a carico dell'appellante ed in favore degli avvocati della convenuta dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 10.09.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, rubricato “motivazione apparente per relationem”, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Collegio ricalcato letteralmente in sentenza il contenuto dell'ordinanza del 03.09.2016 (depositata in data 07.09.2016) limitandosi a dichiarare di condividerne
Pag. 7 di 14 il contenuto, omettendo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. Motivazione apparente, omessa e/o insufficiente”, l'appellane si duole dell'aver il giudice di prime cure accolto le eccezioni sollevate dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. relative all'inammissibilità delle domande formulate dall'attore, perché nuove.
A giudizio dell'appellante, le domande formulate nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. non potevano considerarsi nuove perché conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Entrambi i motivi sono da trattarsi congiuntamente.
Nel caso di specie, con l'ordinanza del 03.09.2016, depositata in data 07.09.2016, il giudice istruttore investito della causa circoscriveva il thema decidendum alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e
11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, escludendo quelle di cui ai punti 1),
2), 3), 4), 5), 6) ripetuto (presumibile errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 co,,a 6 n.1 c.p.c. di parte attrice in quanto, “per come formulate non potranno con ogni probabilità essere delibate in sede di decisione apparendo tardive come ex adverso sostenuto e non concretando una mera emendatio libelli (…)”.
Come sostenuto dalla Suprema Corte a riguardo, “nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resa precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione”
(Cass. civ., Sez. 1., sentenza n.7472 del 23.03.2017).
Orbene, l'attore, odierno appellante, all'udienza del 25.10.2021 di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle proprie conclusioni rassegnate in calce all'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., si limitava a chiedere il rigetto delle “eccezioni di mutatio libelli ed emendatio libelli formulate da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.”, senza mai formulare una precisa istanza di revoca delle ordinanze del giudice istruttore.
Il Collegio, condividendo e facendo proprie le ordinanze emesse dal giudice istruttore, circoscriveva anch'esso, nella sentenza oggetto di impugnazione, il thema decidendum alle sole domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti
5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta affermando testualmente che “le ulteriori di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) ripetuto (presumibilmente errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte attrice per come formulate risultano tardive non concretando una mera emendatio libelli finalizzata alla ricostruzione dell'asse
Pag. 8 di 14 ereditario, tanto più che, con riferimento alla richiesta di rendiconto di gestione formulata nei confronti della i sensi dell'art. 709 c.p.c. quale esecutore testamentario (e non anche quale _1 erede, quest'ultima non tempestivamente formulata ed in relazione alla quale non sussiste ancora la legittimazione attiva del , mero legittimario pretermesso), non è stata fornita la prova che Per_1 detta nomina sia stata dalla stessa formalmente accettata a norma dell'art. 702 c.c. e con le relative formalità”.
A giudizio di questa Corte, pertanto, non è possibile censurare la sentenza in oggetto in riferimento ad una motivazione “per relationem”, considerato che, nonostante la mancata richiesta di revoca da parte dell'attore delle ordinanze del giudice istruttore, il Collegio, si era comunque espresso in modo chiaro sulle domande proposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. di parte attrice, e quindi sulle questioni oggetto delle ordinanze pronunciate dal Giudice istruttore, considerandole tardive, non concretando le stesse una mera emendatio libelli.
Tanto premesso, si tratta, pertanto, di verificare la correttezza di quanto sostenuto dal Tribunale, in merito, per l'appunto, alla tardività di tali domande perché costituenti domande nuove.
Come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la memoria di cui all'art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali, vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 30745 del 26.11.2019).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellante, propose, in quanto figlio pretermesso, azione di riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie del 21.05.2009 con le quali veniva istituita quale unica erede la convenuta. Pertanto, chiedeva, previo ordine ai sensi dell'art. 709 c.c. alla del conto della gestione dei beni ereditari, di determinare il valore dell'asse ereditario _1 nonché la quota disponibile di cui il de cuius poteva disporre, indicando quali beni costituenti l'asse ereditario del de cuius al momento del decesso:“a) fondo rustico sito in Alberobello alla località
Barsento esteso complessivamente ha 3.88.39 con annesso fabbricato rurale, riportato in catasto terreni fgg 17 ptc 89 -103 – 296 – 350; b) autovettura Mercedes Bens modello GL320 BLUTEC tg
ZA868ZW; c) somme di denaro e titoli quotati in borsa, giaciute e/o giacenti sul c.c. n.57344 in essere presso il BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, nonché polizza titoli n.0001900, entrambi cointestati con la sig.ra ; d) quote della società FF LL Inc sita in New Jersey”. NT
Successivamente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. concludeva chiedendo: Per_1
“1) ordinare alla sig.ra il conto: A) della gestione del c.c. n.57344 e _1 _1 relativo conto titoli n. 0001900, entrambi cointestati con il de cuius, sig. Persona_1
padre dell'attore, come del libretto di deposito a risparmio nominativo n.01.49273; tutti
[...] accesi presso il B.C.C. di Alberobello e Sammichele di Bari ed alimentati nel tempo da somme di denaro di esclusiva pertinenza dello stesso;
B) del ricavato della vendita del veicolo Mercedes Bens tg
ZA868ZW alienato nel marzo 2014 e facente parte della massa ereditaria attiva perché intestato al de cuius prima della sua morte;
C) dei frutti maturati dall'apertura della successione (dic. 2012) sul
Pag. 9 di 14 fondo rustico sito in Alberobello alla cont.da Barsenta esteso ha 3.88,39; riportato in catasto al fg. 17 ptc. 89-103-296-350;
2) in via ugualmente preliminare accertare e dichiarare per le ragioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, nonché quelle di cui alla presente memoria che il de cuius Persona_1 ha effettuato in favore del coniuge la donazione di somme di denaro
[...] NT utilizzate per opere di ristrutturazione e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.6-
8 e via Pola n.12, attualmente di proprietà della stessa;
3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione di cui al precedente punto 2) nella misura di € 160.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in quanto effettuata senza la stipula di atto pubblico, ordinando alla sig.ra di restituirla alla massa attiva ereditaria con interessi e rivalutazione come Controparte_4 per legge;
4) attesa la vendita del veicolo Mercedes Benz di proprietà del de cuius effettuata dalla convenuta successivamente all'apertura della successione (marzo 2014), previo rendiconto sul corrispettivo ricevuto, ordinare alla medesima convenuta di restituire il relativo importo alla massa attiva ereditaria, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della vendita alla restituzione effettiva;
5) ordinare alla sig.ra la restituzione alla massa attiva ereditaria della NT somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societarie della FF Grill Inc dalla stessa indebitamente ed illegittimamente percepite l'11/04/2013, con interessi e rivalutazione monetaria fino alla effettiva restituzione;
6) indi, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747-750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata al sig. , disporre susseguentemente la riduzione delle Parte_1 donazioni e la reintegrazione della quota di legittima a Lui spettante;
6) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui innanzi, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
7) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi, con oneri di spese a carico della massa”.
Quanto alla domanda di cui al punto n.1 della memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. volta a sentire
“ordinare alla sig.ra il conto” della gestione dei beni ereditari ex art. 723 c.c. è NT da considerarsi nuova rispetto a quella formulata in atto di citazione, con la quale si chiedeva il conto della gestione ai sensi dell'art. 709 c.c.
Relativamente ai punti 2 e 3 della memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. di parte attrice, riguardante la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità della donazione di somme di denaro utilizzate per
Pag. 10 di 14 opere di ristrutturazione e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.
6-8 e via Pola
n.12, sono opportune alcune precisazioni.
Nello specifico, trattasi di azione diretta a conseguire la nullità della donazione effettuata dal de cuius a favore della di restituzione di tale somma ricevuta, ammontante ad euro 160.000,00 o _1 ad altra somma accertata, alla massa attiva ereditaria.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando che “nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta diretta a ricomprendere nel relictum i beni oggetto di una determinata donazione;
trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione del “relictum” e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il “thema decidendum” e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4698 del 12.05.1999).
Tuttavia, questa Corte rileva come l'odierno appellante non abbia fornito la prova circa l'asserita donazione da parte del de cuius alla _1
, difatti, si è limitato a dedurre di come i rapporti bancari fossero alimentati da somme di Per_1 esclusiva pertinenza del de cuius e di come attraverso la documentazione bancaria prodotta, risultassero provate le donazioni dirette ed indirette che il de cuius aveva effettuato in favore del coniuge superstite in danno del legittimario pretermesso, senza tuttavia fornire sufficienti elementi presuntivi di tale donazione, in primis l'arricchimento e lo spirito di liberalità.
In riferimento al veicolo Mercedes Benz tg.ZA868ZW e quindi anche al punto 4 della memoria ex art.183 co.6 c.p.c., concordemente a quanto già sostenuto dal Tribunale, dalla documentazione prodotta in atti si evinceva che dal certificato di proprietà risultasse quale proprietaria l'appellata, sin dalla sua immatricolazione in data 12.10.2012.
Difatti, mentre il certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico attesta la proprietà del veicolo, il libretto di circolazione autorizza il veicolo a circolare su strada. Entrambi i documenti sono quindi indispensabili ma servono a scopi diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerata la proprietà della la mancanza di qualsiasi prova _1
a sostegno che il denaro per l'acquisto del veicolo fosse stato fornito dal de cuius, questa Corte ritiene che la domanda volta ad ottenere il rendiconto del corrispettivo ricevuto dalla vendita del suddetto veicolo sia priva di pregio.
Relativamente alla domanda di restituzione nella massa attiva ereditaria della somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societarie della FF Grill Inc dalla stessa asseritamente, indebitamente ed illegittimamente percepite in data 11.04.2013, con interessi e rivalutazione monetaria fino alla effettiva restituzione (punto 5 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), si rende necessario, per ragioni di opportunità logica, trattarla unitamente all'intera questione attinente alle quote societarie della Controparte_5
documentazione prodotta in atti, è emerso che, in data 01.12.2009, i tre soci ( ,
[...] Persona_1
e ), sottoscrivevano un contratto in base al quale dichiaravano Parte_1 Persona_5 che in tale data il valore di mercato della Goeffle Inc. era pari a $ 1.500.000,00 e che il valore di
Pag. 11 di 14 ciascuna era pari ad 1/3 ossia 500.000,00. Quindi, allo scopo di trasferire la gestione della società
(ristorante) ai figli, questi ultimi si impegnavano a versare al padre per un periodo di 15 anni, una somma mensile di $ 4.219,00 maggiorata con un interesse annuo del 6%, quale corrispettivo della quota dello stesso.
Successivamente, il padre (de cuius), decideva di ridurre la somma che i figli avrebbero dovuto corrispondergli a titolo di prezzo per l'acquisto delle sue quote, da $ 500.000,00 a $ 300.000,00.
In data 11.04.2013, circa quattro mesi dopo la morte del de cuius, era intervenuto un accordo tra l'attore, odierno appellante, e la n base al quale, stante una precedente intesa tra il de cuius _1
e l'attore, la somma dovuta da questi per la cessione della quota del padre fosse pari a $150.000,00.
Orbene, da tale accordo risulta evidente di come lo stesso interveniva a tacitazione di ogni eventuale e futura pretesa da parte dell'eredità di . Persona_1
Difatti, la stessa transazione si concludeva convenendo che “la società renderà ad su _1 esecuzione di questo accordo tra le parti il pagamento della somma forfettaria di $ 150.000,00 a piena
e definitivo soddisfacimento delle somme dovute al Patrimonio di per l'acquisto Persona_1 della sua quota di azioni nella società (…); detta Angela nell'eseguire questo Accordo prende atto di ricevimento della somma di $ 150.000,00 dalla società a pagamento a saldo dovuto al Patrimonio di
Sante per la sua quota di azioni nella società (…); con l'esecuzione di questo accordo tra Per_1 le parti tutte le azioni emesse ed in circolazione della Società appartengono ad Parte_1
e/o la Società e detta e il Patrimonio di non avrà alcun altra rivalsa sulla _1 Persona_1 vendita delle azioni o della società di , o qualsiasi rivalsa di qualsivoglia natura
contro
Persona_1 la Società, o il patrimonio di ”. Controparte_3 Persona_5
È quindi del tutto priva di pregio la doglianza, promossa dall'appellante, con la quale chiedeva la restituzione di tale somma.
Al contrario, corretto è quanto statuito dal Tribunale, laddove aveva accolto l'eccezione, sollevata dalla in base alla quale la riduzione da $ 500.000,00 a $ 300.000,00 consisteva, nella realtà, _1 in un negozio di vendita misto a donazione.
Difatti, il divario di valore tra il prezzo originariamente fissato e il prezzo poi effettivamente pattuito, pari a $ 200.000,00, era di entità tale da far presumere che il de cuius, consapevole della sproporzione, avesse voluto realizzare una liberalità a favore dei figli (tra le altre Cass. civ.
n.32804/2021).
Con il terzo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 557 e 558 c.c.
e art. 2697 c.c. omesso esame documenti rilevanti per il decisum” l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio a suo carico.
A giudizio dell'appellante, essendo legittimario totalmente pretermesso, soggiaceva ad un onere probatorio meno rigoroso rispetto a quello gravante sul legittimario leso, avendo lo stesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, allegato tutto quanto era necessario per procedere alla riunione fittizia e alla determinazione della sua quota ereditaria.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 556 c.c. in tema di riunione fittizia dei beni ereditari ai fini della quantificazione del valore dell'asse relitto e così la frazione disponibile ed indisponibile. Motivazione incomprensibile”, l'appellante lamenta l'errore in cui era incorso il
Pag. 12 di 14 Tribunale per non essersi attenuto al disposto dell'art. 556 c.c., mancando l'esecuzione delle operazioni indicate dalla norma.
Entrambe le censure, da trattarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
In materia successoria, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che “il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.20830 del 14.10.2016).
Nonostante l'appellante ritenga che il Tribunale non avesse dovuto applicare tale principio, essendo egli gravato di un onere meno gravoso in quanto legittimario totalmente pretermesso, questa Corte ritiene, per contro, che il Tribunale di Bari, nonostante ciò, abbia analizzato la documentazione prodotta, argomentando in maniera chiara le sue motivazioni.
Il Tribunale, difatti, dopo aver elencato i beni ereditari indicati dall'attore così concludeva:
“tuttavia, tenuto conto del fatto che al figlio pretermesso a norma dell'art. 542 c.c. spetterebbe la quota di legittima di 1/3, e richiamato quanto sopra in ordine all'autoveicolo, del saldo presente al momento della morte sul c/c cointestato n.57344 (unico rapporto documentato), pari ad € 7.497,31, solo la metà (3.748,65) potrebbe ricadere nell'asse ai sensi dell'art. 1298 c.c., e, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali, tempestivamente proposte dalla convenuta, ed infine le quote di cui era titolare il de cuius nella società americana OF LL Inc. sono state nel 2009 da lui cedute a titolo Per oneroso con contratto sottoscritto negli U.S.A. proprio ai figli (poi premorto) e ad un Pt_1 prezzo originariamente fissato in $ 500,000,00 e poi ridotto a $ 300,00,00 (cfr. doc. all. 5,6,7 alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. di parte convenuta), riduzione consistente e che rende effettivamente il negozio di vendita misto con la donazione (si veda Cass. civ., n.19099/2009) e consente di conferire nell'asse detto surplus ($200.000,00/2=£ 100.000,00 ovvero circa € 100.000,00 alla luce del tasso di cambio) ai sensi dell'art. 556 c.c.
Di conseguenza, stando alle risultanze documentali prodotte, anche volendo attribuire al fondo rustico il valore indicato dalla perizia estimatoria di parte e senza neppure procedere all'individuazione dei debiti ereditari (pure allegati da parte convenuta) si evince che l'attore – tenuto conto di ciò che ha già ricevuto in vita dal de cuius in termini di risparmio di spesa sull'acquisto delle quote societarie – non abbia subito alcuna effettiva lesione di legittima ad opera delle succitate disposizioni di ultima volontà”.
La sentenza impugnata, a giudizio di questa Corte, risulta esser coerente con la documentazione prodotta dalle parti.
Pag. 13 di 14 Unica precisazione riguarda saldo rinveniente sul c/c cointestato n.57344 acceso presso la B.C.C. di
Alberobello e Sammichele di Bari, il quale dall'esame dell'estratto conto risulta esser, alla data di apertura della successione, pari ad € 6.746,91 e non di € 7.497,31.
Nonostante questa puntualizzazione, questa Corte concorda con quanto evidenziato dal Tribunale.
Difatti, considerato la metà del somma presente sul c/c n.57344 pari ad € 3.373,45, il fondo rustico dal valore di € 100.000,00 (come si evince dalla perizia giurata depositata), il surplus pari ad €
100.000,00 riguardante la donazione mista a donazione delle quote societarie americane, nonché le spese ereditarie documentante dall'appellata e non contestate ammontanti ad € 39.730,17, è possibile evincersi di come l'attore non abbia subito alcuna lesione della sua quota di legittima (1/3 ai sensi dell'art. 542 c.c.).
Alla luce di quanto detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione – valori medi, ad eccezione della voce trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.3746/2022 Parte_1 NT pubblicata in data 14.10.2022 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di , delle spese del NT presente giudizio liquidate, in complessivi € 12.154,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati difensori dichiaratisi antistatari;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.01.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 294/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
rappresentato e difeso dagli avv.to D'ANTICO Parte_1 C.F._1
Cristofora, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to in Alberobello (BA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, n.3746/2022, resa nel procedimento n. 10980/2014, pubblicata in data 14.10.2022
CONTRO
( ) rappresentata e difesa congiuntamente e NT C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti METTA Jacopo e METTA Aurelio Augusto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti in Bari
APPELLATI
All'udienza collegiale del 10.09.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOL.GIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.06.2014, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari chiedendo: NT
“1) In via preliminare ordinare ai sensi dell'art. 709 c.c. alla sig. il conto NT della gestione dei beni ereditari mobili ed immobili costituenti l'asse ereditario del de cuius;
Pag. 1 di 14 2) Previa declaratoria di apertura della successione del sig. Persona_1 ed accertamento della qualità di figlio-legittimario del sig. : A) determinare Parte_1 il valore dell'asse ereditario (beni mobili ed immobili) del sig. Persona_1 nato in [...] il [...] e deceduto in Bari il 29/12/2012; B) determinare
[...] la quota disponibile del predetto asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre e, per l'effetto ridurre della misura di 1/2, ai sensi dell'art. 553 c.c. e segg. le disposizioni del testamento del
21/05/2009 con il quale è stata istituita unica erede la convenuta , in NT quanto eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre riportandola entro i limiti della quota disponibile;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre alle spese della procedura di mediazione, esperita quale condizione di procedibilità del presente giudizio”.
L'attore, in particolare, deduceva che:
- in data 29.12.2012 decedeva in Bari il proprio genitore , Persona_1 lasciando quali eredi legittimi, oltre all'attore, la moglie di seconde nozze, NT Per
essendo premorto l'altro figlio, ;
[...]
- l'asse ereditario del de cuius al momento del decesso era costituito da: a) fondo rustico sito in Alberobello alla località Barsento esteso complessivamente ha 3.88.39 con annesso fabbricato rurale, riportato in catasto terreni fg 17 ptc 89-103-296-350; b) autovettura
Mercedes Bens modello GL 320 BLUTEC tg ZA868ZW; c) somme di denaro e titolo quotati in borsa giaciute e/o giacenti sul c.c. n.57344 in essere presso il B.C.C. di Alberobello e
Sammichele di Bari, nonché polizza titoli n.0001900, entrambi cointestati con la sig.ra
[...]
; d) quote della società FF LL Inc sita in New Jersey;
_1
- il de cuius, cittadino italiano, aveva trascorso parte della propria vita negli Stati Uniti dove si era trasferito con la famiglia sin dall'adolescenza e che, successivamente al divorzio dalla prima moglie, madre dell'attore, lo stesso fece ritorno in Italia definendo, di fatto prima ed anagraficamente a far data dal 29.07.2010 la propria ultima residenza in Alberobello;
- in data 14.01.2014 veniva pubblicato, a ministero del Notaio dott. , testamento Per_3 del sig. , registrato in Gioia del Colle il 16.01.2014 al n.523, Persona_1 con il quale veniva istituita erede universale la sig.ra . Con tale NT disposizione testamentaria veniva revocato qualsiasi altro precedente testamento, ivi compreso, il testamento olografo del 15.10.2007 pubblicato in data 23.04.2013 a ministero del Notaio dott. e registrato in Gioia del Colle al n.3769, con il quale il testatore Per_3 aveva legato a il fondo rustico sito in agro di Alberobello alla località NT
Barsento, testamento di cui peraltro ignorava l'esistenza;
- ignorando, fino al 05.03.2014, anche l'esistenza del testamento impugnato, l'attore, attesa l'illegittima circolazione del veicolo Mercedes Benz, diffidava, con missiva, la convenuta dall'ulteriore circolazione dello stesso. Quest'ultima documentava la legittima ed esclusiva intestazione di siffatto veicolo nonostante esso facesse parte dell'asse ereditario del de cuius;
- con ulteriore missiva del 21.02.2014, preso atto dell'esistenza anche di rapporti bancari del de cuius con la B.C.C. di Alberobello e Sammichele di Bari, invitava la convenuta ad un bonario
Pag. 2 di 14 componimento dell'insorgenda controversia, previo rendiconto della gestione dei beni ereditari avendone, ella, l'esclusivo possesso, tenuto conto che il suo rapporto di contestazione era, puramente formale, costituendo quanto transitato sui detti rapporti bancari il corrispettivo della vendita che il de cuius aveva effettuato con riferimento ad un immobile sito negli Stati Uniti, avvenuto poco prima del suo definitivo ritorno in Italia;
- con missiva del 05.03.2014 la informava l'attore dell'esistenza del testamento _1 impugnato, contestando le avverse richieste ed evidenziando come la stessa non solo era erede universale ma anche esecutrice testamentaria;
- sull'esecutore testamentario grava l'obbligo, ai sensi dell'art. 709 c.c., del rendiconto della propria gestione nei confronti dei coeredi;
- la disposizione testamentaria del 21.05.2009 era da ritenersi lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge all'attore, figlio del de cuius, legittimario e successore legittimo, al quale il c.c. riserva la quota stabilita dall'art. 537. Essa, quindi, andava ridotta a norma degli artt. 553 c.c. e ss. entro i limiti della quota di cui il defunto poteva disporre da accertarsi in corso di causa;
- ogni tentativo di bonario componimento, ivi compreso il procedimento di mediazione, era risultato infruttuoso;
- era intenzione dell'attore agire nei confronti di al fine di veder NT riconosciuta la sua qualità di legittimario e successore legittimo del padre con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento del 21.052009.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.11.2014 si costituiva in giudizio
[...]
, la quale preliminarmente chiedeva di accertare e dichiarare: _1
1. l'inesistenza della procura alle liti per mancanza di autentica notarile;
2. l'improcedibilità della domanda per l'irritualità della instaurazione della procedura di mediazione;
3. la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione del codice fiscale dell'attore e per inosservanza dell'art. 163 n.7 c.p.c., nonché l'irritualità della notifica dello stesso;
4. il difetto di legittimazione passiva per quanto attinente alla qualità di esecutrice testamentaria.
Nel merito, si opponeva alla domanda attorea deducendo che:
- i titoli posseduti dai coniugi erano già stati estinti al tempo della morte _1 Per_1 del de cuius, circostanza comunicata all'attore con missiva del 05.03.2014;
- l'attore aveva omesso di riferire che, con riferimento al corretto calcolo dell'asse ereditario, le quote della società americana Goffe Grill Inc. erano già state oggetto di vendita mista a donazione da parte del de cuius a favore dell'attore. In particolare, il de cuius aveva ceduto la propria partecipazione societaria in favore del figlio ad un prezzo Persona_4
(150,000.00 dollari americani) pari ad un quarto del reale valore della stessa (600,000.00 dollari americani) e che pertanto, la differenza del valore della quota doveva esser considerata una donazione non di modico valore, e come tale conteggiata nella massa ereditaria;
- nel patrimonio del de cuius andava ricompresa la quota di eredità di , suo Persona_5 figlio, premorto, del cui testamento era stato nominato esecutore testamentario;
Per_4
- il veicolo Mercedes Benz era di piena ed esclusiva proprietà della convenuta, in forza del testamento americano del de cuius, pubblicato in Italia il 16.01.2014 a cura del notaio
Pag. 3 di 14 e che pertanto nessuna pretesa poteva più vantare l'attore sulla Parte_2 stessa;
- in riferimento ai conti correnti, di cui l'attore deduceva la cointestazione, i coniugi _1
, avevano optato per il passaggio dal regime di comunione dei beni a quello di Per_1 separazione dei beni solo in data 29.07.2010;
- in riferimento alla richiesta di riduzione delle disposizioni del testamento, per la corretta individuazione del valore della quota disponibile doveva applicarsi l'art. 542 co.1 c.c. dato il concorso del coniuge ed un figlio, anziché l'art. 553 c.c. come sostenuto dall'attore, e che pertanto la quota di legittima spettante a ciascuno (coniuge e figlio superstite) era di 1/3, mentre il restante 1/3 era destinato alla quota disponibile.
Pertanto, concludeva, nel merito, chiedendo:
“5. Accertare l'esistenza di un accordo simulato di vendita mista a donazione relativo alla quota di partecipazione del de cuius nella soc. Goffe Grill Inc. in favore dell'attore;
6. Per l'effetto, imputare il valore di detta donazione alla massa ereditaria;
7. Accertare e determinare l'entità delle somme dalla Sig.ra corrisposte NT per l'estinzione dei debiti e delle passività della massa ereditaria, nonché per gli oneri relativi alla successione del Sig. , che si indicano complessivamente in EUR Persona_1
39.730,17, detraendole dalla massa ereditaria in favore della Sig.ra NT
8. Determinare, quindi, la massa ereditaria attiva, comprensiva delle donazioni eseguite;
9. Formare le due quote di legittima in favore della sig.ra e del Sig. NT
, assegnando la quota disponibile a favore della sig.ra Parte_1 _1
[...]
10. Condannare il Sig. a corrispondere alla Signora Persona_4 Persona_1 _1
a somma che risulterà da questi percepita in eccedenza alla sua quota di legittima;
[...] C 11. Rigettare domanda di riduzione per lesione della quota di legittima perché infondata;
12. Condannare il Sig. al pagamento delle spese di competenza, Controparte_3 spese generali, CNA ed IVA come per legge.”
Con ordinanza del 20.02.2015 il Giudice di prime cure dichiarava la nullità ex art. 164 co.3 c.p.c. dell'atto di citazione perché mancante dell'inciso “articolo 38” all'uopo fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire al fine di deliberare in ordine alla richiesta dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. avanzata dalle parti, invitando la difesa attorea a produrre in atti ai sensi degli artt. 182 co.2 c.p.c. e 2719 c.c. gli originali del documento Apostille datato 26.11.2014 e della relativa traduzione in lingua italiana. Con la medesima ordinanza, inoltre, il Giudice dava atto dell'avvenuta indicazione del codice fiscale del per essere stato allegato, alle memorie Parte_1 generiche depositate in data 15.04.2015, il certificato di attribuzione rilasciato in data 17.12.2014 dall'Agenzia delle Entrate, nonché, rigettava l'eccezione riguardante il mancato esperimento del procedimento di mediazione, stante il verbale di mancata adesione del 16.04.2014.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 11.07.2016 compariva personalmente l'attore che identificato dal Giudice, confermava la procura alle liti del 04.11.2013 rilasciata in calce all'atto di citazione, riconoscendo come propria la sottoscrizione ivi apposta.
Pag. 4 di 14 Con ordinanza del 03.09.2016 il Giudice di prime cure confermava le ordinanze del 20.05.2015 e
09.11.2015, riteneva decidibili unitamente al merito ai sensi dell'art. 187 co. 3 c.p.c. le ulteriori eccezioni preliminari e nel merito rilevava altresì che: “il thema decidendum va necessariamente circoscritto alle domande di cui ai punti 1), 2), 3) delle conclusioni dell'atto di citazione ed alle eccezioni anche riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, di conseguenza quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) ripetuto
(presumibilmente errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte attrice per come formulate non potranno con ogni probabilità essere delibate in sede di decisione apparendo tardive come ex adverso sostenuto e non concretando una mera emendatio libelli finalizzata alla ricostruzione dell'asse ereditario, tanto più che, con riferimento alla richiesta di rendiconto di gestione formulata nei confronti della i sensi dell'art. 709 c.c. quale esecutore testamentario (e non _1 anche quale erede, quest'ultima non tempestivamente formulata e per cui sarebbe dubbia la legittimazione attiva del , allo stato mero legittimario pretermesso), non vi è prova che Per_1 detta nomina sia stata dalla stessa formalmente accettata a norma dell'art. 702 c.c. e con le relative formalità”.
Relativamente alle richieste istruttorie, ammetteva tutti i documenti offerti in produzione dalle parti ad eccezione di quelli allegati da parte attrice alla memoria ex art. 183 co.6 n.3 c.p.c. poiché tardivi e preesistenti rispetto allo spirare delle preclusioni istruttorie, ed ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, ma non la richiesta di ordine di esibizione del contratto di mutuo poiché carente dei requisiti di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c.
Espletato l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli ammessi con l'ordinanza del
03.09.2016, all'udienza del 25.10.2021, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.3746/2022 pubblicata in data 14.10.2022, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvedeva:
“
1. Rigetta, nei termini di cui in parte motiva, tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
;
[...]
2. compensa integralmente le spese processuali”.
In primo luogo, il Tribunale faceva proprie, condividendole, le ordinanze del 20.05.2015, del
09.11.2015 e del 07.09.2016 con le quali sono state superate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti e circoscritto il thema decidendum alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, rigettava le domande proposte dall'attore per mancato adempimento degli oneri probatori richiesti a suo carico.
In particolare, il Tribunale, dopo aver evidenziato che la successione del de cuius era regolata dal testamento pubblicato in data 14.01.2014, che istituiva Rosa erede universale _1
Pag. 5 di 14 nonché esecutrice testamentaria e che non era stato redatto un inventario dell'eredità in quanto l'attore, essendo legittimario pretermesso, non era tenuto ad effettuare l'accettazione beneficiata, rilevava come l'asse ereditario era stato rappresentato in maniera poco chiara e completa.
Quest'ultimo, difatti, faceva riferimento:
1. ad un'autovettura Mercedes tg ZA868ZW, di cui tuttavia risultava di proprietà sin dall'immatricolazione nell'ottobre 2012 convenuta, non essendo stata fornita la prova che il denaro dell'acquisto fosse stato fornito dal de cuius;
2. ad un fondo rustico con annesso fabbricato rurale in agro di Alberobello stimato in euro 100.000,00 sulla base di una relazione prodotta da parte attrice risalente al 2013;
3. le giacenze di un c/c, una polizza titoli ed un libretto di deposito nominativo cointestati con la convenuta e intrattenuti presso la BCC di Alberobello;
4. le quote della società americana OF LL Inc.
Pertanto, il Tribunale, tenuto conto dell'art. 542 c.c. a norma della quale all'attore (figlio pretermesso) sarebbe spettato la quota legittima pari ad 1/3, sulla base delle risultanze documentali prodotte, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali tempestivamente proposte dalla convenuta e considerando la cessione a titolo oneroso delle quote del de cuius della società americana Coffle
Grill Inc. come una vendita cum donatione, riteneva che l'attore non avesse subito alcuna effettiva lesione di legittima ad opera delle disposizioni di ultima volontà.
Infine, disponeva la compensazione delle spese di lite a norma dell'art. 92 c.p.c. considerata la peculiarità della vicenda sul piano fattuale e giuridico.
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023 ha proposto appello avverso Parte_1 la suddetta sentenza, chiedendo:
“A) Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n.3746/2022 resa dal Tribunale di Bari nella Camera di Consiglio della
Sezione I° civile del Tribunale in data 24 maggio 2022, Giudice estensore Dott Marseglia
Giuseppe, pubblicata il 14 ottobre 2022 nell'ambito del giudizio R.G. 10980/2014;
B) Previa declaratoria di apertura della successione del sig. Persona_1 nato in [...] il [...], deceduto in Bari il 29/12/2012 ed accertamento della qualità di figlio-legittimario in capo all'appellante, totalmente pretermesso, determinare il valore dell'asse ereditario (beni e immobili) del de cuius;
C) accertare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di cui alla memoria ex art. 183 n.1 comma 6 di cui ai nn 2) 3) 4) 5) delle conclusioni in esse rassegnate, e precisamente
a) che il de cuius ha effettuato in favore del coniuge Persona_1
la donazione di somme di denaro utilizzate per opere di ristrutturazione NT
e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.
6-8 e via Pola n.12, attualmente di proprietà della stessa;
b) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione di cui al precedente punto a) nella misura di € 160.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata, in quanto effettuata senza la stipula di atto pubblico, ordinando alla sig.ra di Controparte_4 restituirla alla massa attiva ereditaria con interessi e rivalutazione come per legge;
Pag. 6 di 14 c) attesa la vendita del veicolo Mercedes Bens di proprietà del de cuius effettuata dalla convenuta successivamente all'apertura della successione (marzo 2014), previo rendiconto sul corrispettivo ricevuto, ordinare alla medesima convenuta di restituire il relativo importo alla massa attiva ereditaria, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della vendita alla restituzione effettiva;
d) ordinare alla sig.ra la restituzione alla massa attiva ereditaria della NT somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societaria della FF Grill Inc dalla stessa indebitamente ed illegittimamente percepite l'11/04/2013 con interessi e rivalutazione;
D) indi, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti,
e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 474-750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata al sig. , disporre susseguentemente la riduzione di ½ (stante la Parte_1 premorienza del figlio ) ai sensi dell'art. 553 e segg. c.c. le disposizioni del Persona_5 testamento del 21/05/2009 con il quale il de cuius ha istituito erede universale il coniuge,
, in quanto eccedenti la quota di cui poteva disporre riportandola nei limiti NT della quota disponibile.
E) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui innanzi, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
F) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi, con oneri di spese a carico della massa;
G) condannare l'appellata al pagamento degli oneri e spese oltre R.S.G. iva e cap come per legge relativi ai due gradi di giudizio da distarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.06.2023 si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché infondato e la conferma della _1 sentenza impugnata;
il tutto con condanna al pagamento delle spese ed onorario del secondo grado di giudizio a carico dell'appellante ed in favore degli avvocati della convenuta dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 10.09.2024, precisate le conclusioni in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello, rubricato “motivazione apparente per relationem”, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Collegio ricalcato letteralmente in sentenza il contenuto dell'ordinanza del 03.09.2016 (depositata in data 07.09.2016) limitandosi a dichiarare di condividerne
Pag. 7 di 14 il contenuto, omettendo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 183 comma 6 c.p.c. Motivazione apparente, omessa e/o insufficiente”, l'appellane si duole dell'aver il giudice di prime cure accolto le eccezioni sollevate dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. relative all'inammissibilità delle domande formulate dall'attore, perché nuove.
A giudizio dell'appellante, le domande formulate nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. non potevano considerarsi nuove perché conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Entrambi i motivi sono da trattarsi congiuntamente.
Nel caso di specie, con l'ordinanza del 03.09.2016, depositata in data 07.09.2016, il giudice istruttore investito della causa circoscriveva il thema decidendum alle domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e
11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, escludendo quelle di cui ai punti 1),
2), 3), 4), 5), 6) ripetuto (presumibile errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 co,,a 6 n.1 c.p.c. di parte attrice in quanto, “per come formulate non potranno con ogni probabilità essere delibate in sede di decisione apparendo tardive come ex adverso sostenuto e non concretando una mera emendatio libelli (…)”.
Come sostenuto dalla Suprema Corte a riguardo, “nell'ipotesi di rimessione della causa al collegio, le parti possono sottoporre a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.c., tutte le questioni già definite dal giudice istruttore con ordinanza revocabile, senza bisogno di proporre specifica impugnazione, purché sia stata chiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca della menzionata ordinanza. In caso contrario, resa precluso al collegio (ed anche al giudice unico, ove la controversia debba essere decisa dal tribunale in composizione monocratica) qualsivoglia scrutinio al riguardo, con la conseguente impossibilità di sollevare la suddetta questione in sede di impugnazione”
(Cass. civ., Sez. 1., sentenza n.7472 del 23.03.2017).
Orbene, l'attore, odierno appellante, all'udienza del 25.10.2021 di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle proprie conclusioni rassegnate in calce all'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c., si limitava a chiedere il rigetto delle “eccezioni di mutatio libelli ed emendatio libelli formulate da parte convenuta nella propria memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.”, senza mai formulare una precisa istanza di revoca delle ordinanze del giudice istruttore.
Il Collegio, condividendo e facendo proprie le ordinanze emesse dal giudice istruttore, circoscriveva anch'esso, nella sentenza oggetto di impugnazione, il thema decidendum alle sole domande di cui ai punti 1), 2) e 3) delle conclusioni dell'atto di citazione e alle eccezioni riconvenzionali di cui ai punti
5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) delle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta affermando testualmente che “le ulteriori di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) ripetuto (presumibilmente errore materiale) e 7) della memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. di parte attrice per come formulate risultano tardive non concretando una mera emendatio libelli finalizzata alla ricostruzione dell'asse
Pag. 8 di 14 ereditario, tanto più che, con riferimento alla richiesta di rendiconto di gestione formulata nei confronti della i sensi dell'art. 709 c.p.c. quale esecutore testamentario (e non anche quale _1 erede, quest'ultima non tempestivamente formulata ed in relazione alla quale non sussiste ancora la legittimazione attiva del , mero legittimario pretermesso), non è stata fornita la prova che Per_1 detta nomina sia stata dalla stessa formalmente accettata a norma dell'art. 702 c.c. e con le relative formalità”.
A giudizio di questa Corte, pertanto, non è possibile censurare la sentenza in oggetto in riferimento ad una motivazione “per relationem”, considerato che, nonostante la mancata richiesta di revoca da parte dell'attore delle ordinanze del giudice istruttore, il Collegio, si era comunque espresso in modo chiaro sulle domande proposte nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. di parte attrice, e quindi sulle questioni oggetto delle ordinanze pronunciate dal Giudice istruttore, considerandole tardive, non concretando le stesse una mera emendatio libelli.
Tanto premesso, si tratta, pertanto, di verificare la correttezza di quanto sostenuto dal Tribunale, in merito, per l'appunto, alla tardività di tali domande perché costituenti domande nuove.
Come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la memoria di cui all'art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali, vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 30745 del 26.11.2019).
Nel caso di specie, l'attore, odierno appellante, propose, in quanto figlio pretermesso, azione di riduzione nei confronti delle disposizioni testamentarie del 21.05.2009 con le quali veniva istituita quale unica erede la convenuta. Pertanto, chiedeva, previo ordine ai sensi dell'art. 709 c.c. alla del conto della gestione dei beni ereditari, di determinare il valore dell'asse ereditario _1 nonché la quota disponibile di cui il de cuius poteva disporre, indicando quali beni costituenti l'asse ereditario del de cuius al momento del decesso:“a) fondo rustico sito in Alberobello alla località
Barsento esteso complessivamente ha 3.88.39 con annesso fabbricato rurale, riportato in catasto terreni fgg 17 ptc 89 -103 – 296 – 350; b) autovettura Mercedes Bens modello GL320 BLUTEC tg
ZA868ZW; c) somme di denaro e titoli quotati in borsa, giaciute e/o giacenti sul c.c. n.57344 in essere presso il BCC di Alberobello e Sammichele di Bari, nonché polizza titoli n.0001900, entrambi cointestati con la sig.ra ; d) quote della società FF LL Inc sita in New Jersey”. NT
Successivamente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.1 c.p.c. concludeva chiedendo: Per_1
“1) ordinare alla sig.ra il conto: A) della gestione del c.c. n.57344 e _1 _1 relativo conto titoli n. 0001900, entrambi cointestati con il de cuius, sig. Persona_1
padre dell'attore, come del libretto di deposito a risparmio nominativo n.01.49273; tutti
[...] accesi presso il B.C.C. di Alberobello e Sammichele di Bari ed alimentati nel tempo da somme di denaro di esclusiva pertinenza dello stesso;
B) del ricavato della vendita del veicolo Mercedes Bens tg
ZA868ZW alienato nel marzo 2014 e facente parte della massa ereditaria attiva perché intestato al de cuius prima della sua morte;
C) dei frutti maturati dall'apertura della successione (dic. 2012) sul
Pag. 9 di 14 fondo rustico sito in Alberobello alla cont.da Barsenta esteso ha 3.88,39; riportato in catasto al fg. 17 ptc. 89-103-296-350;
2) in via ugualmente preliminare accertare e dichiarare per le ragioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, nonché quelle di cui alla presente memoria che il de cuius Persona_1 ha effettuato in favore del coniuge la donazione di somme di denaro
[...] NT utilizzate per opere di ristrutturazione e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.6-
8 e via Pola n.12, attualmente di proprietà della stessa;
3) accertare e dichiarare, sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 782 c.c. la nullità della donazione di cui al precedente punto 2) nella misura di € 160.000,00 o quell'altra maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, in quanto effettuata senza la stipula di atto pubblico, ordinando alla sig.ra di restituirla alla massa attiva ereditaria con interessi e rivalutazione come Controparte_4 per legge;
4) attesa la vendita del veicolo Mercedes Benz di proprietà del de cuius effettuata dalla convenuta successivamente all'apertura della successione (marzo 2014), previo rendiconto sul corrispettivo ricevuto, ordinare alla medesima convenuta di restituire il relativo importo alla massa attiva ereditaria, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data della vendita alla restituzione effettiva;
5) ordinare alla sig.ra la restituzione alla massa attiva ereditaria della NT somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societarie della FF Grill Inc dalla stessa indebitamente ed illegittimamente percepite l'11/04/2013, con interessi e rivalutazione monetaria fino alla effettiva restituzione;
6) indi, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia tra i beni relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto delle donazioni dirette ed indirette, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate dagli artt. 747-750 c.c. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata al sig. , disporre susseguentemente la riduzione delle Parte_1 donazioni e la reintegrazione della quota di legittima a Lui spettante;
6) all'esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, di cui innanzi, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni mobili ed immobili caduti in successione e dei relativi frutti;
7) ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinare la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i singoli coeredi, con oneri di spese a carico della massa”.
Quanto alla domanda di cui al punto n.1 della memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. volta a sentire
“ordinare alla sig.ra il conto” della gestione dei beni ereditari ex art. 723 c.c. è NT da considerarsi nuova rispetto a quella formulata in atto di citazione, con la quale si chiedeva il conto della gestione ai sensi dell'art. 709 c.c.
Relativamente ai punti 2 e 3 della memoria ex art. 183 co.6 n.1 c.p.c. di parte attrice, riguardante la domanda volta ad accertare e dichiarare la nullità della donazione di somme di denaro utilizzate per
Pag. 10 di 14 opere di ristrutturazione e/o acquisto degli immobili siti in Alberobello alla via Fiume n.
6-8 e via Pola
n.12, sono opportune alcune precisazioni.
Nello specifico, trattasi di azione diretta a conseguire la nullità della donazione effettuata dal de cuius a favore della di restituzione di tale somma ricevuta, ammontante ad euro 160.000,00 o _1 ad altra somma accertata, alla massa attiva ereditaria.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando che “nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta diretta a ricomprendere nel relictum i beni oggetto di una determinata donazione;
trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione del “relictum” e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere – dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il “thema decidendum” e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 4698 del 12.05.1999).
Tuttavia, questa Corte rileva come l'odierno appellante non abbia fornito la prova circa l'asserita donazione da parte del de cuius alla _1
, difatti, si è limitato a dedurre di come i rapporti bancari fossero alimentati da somme di Per_1 esclusiva pertinenza del de cuius e di come attraverso la documentazione bancaria prodotta, risultassero provate le donazioni dirette ed indirette che il de cuius aveva effettuato in favore del coniuge superstite in danno del legittimario pretermesso, senza tuttavia fornire sufficienti elementi presuntivi di tale donazione, in primis l'arricchimento e lo spirito di liberalità.
In riferimento al veicolo Mercedes Benz tg.ZA868ZW e quindi anche al punto 4 della memoria ex art.183 co.6 c.p.c., concordemente a quanto già sostenuto dal Tribunale, dalla documentazione prodotta in atti si evinceva che dal certificato di proprietà risultasse quale proprietaria l'appellata, sin dalla sua immatricolazione in data 12.10.2012.
Difatti, mentre il certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico attesta la proprietà del veicolo, il libretto di circolazione autorizza il veicolo a circolare su strada. Entrambi i documenti sono quindi indispensabili ma servono a scopi diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerata la proprietà della la mancanza di qualsiasi prova _1
a sostegno che il denaro per l'acquisto del veicolo fosse stato fornito dal de cuius, questa Corte ritiene che la domanda volta ad ottenere il rendiconto del corrispettivo ricevuto dalla vendita del suddetto veicolo sia priva di pregio.
Relativamente alla domanda di restituzione nella massa attiva ereditaria della somma di $ 150.000,00 quale corrispettivo delle quote societarie della FF Grill Inc dalla stessa asseritamente, indebitamente ed illegittimamente percepite in data 11.04.2013, con interessi e rivalutazione monetaria fino alla effettiva restituzione (punto 5 della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), si rende necessario, per ragioni di opportunità logica, trattarla unitamente all'intera questione attinente alle quote societarie della Controparte_5
documentazione prodotta in atti, è emerso che, in data 01.12.2009, i tre soci ( ,
[...] Persona_1
e ), sottoscrivevano un contratto in base al quale dichiaravano Parte_1 Persona_5 che in tale data il valore di mercato della Goeffle Inc. era pari a $ 1.500.000,00 e che il valore di
Pag. 11 di 14 ciascuna era pari ad 1/3 ossia 500.000,00. Quindi, allo scopo di trasferire la gestione della società
(ristorante) ai figli, questi ultimi si impegnavano a versare al padre per un periodo di 15 anni, una somma mensile di $ 4.219,00 maggiorata con un interesse annuo del 6%, quale corrispettivo della quota dello stesso.
Successivamente, il padre (de cuius), decideva di ridurre la somma che i figli avrebbero dovuto corrispondergli a titolo di prezzo per l'acquisto delle sue quote, da $ 500.000,00 a $ 300.000,00.
In data 11.04.2013, circa quattro mesi dopo la morte del de cuius, era intervenuto un accordo tra l'attore, odierno appellante, e la n base al quale, stante una precedente intesa tra il de cuius _1
e l'attore, la somma dovuta da questi per la cessione della quota del padre fosse pari a $150.000,00.
Orbene, da tale accordo risulta evidente di come lo stesso interveniva a tacitazione di ogni eventuale e futura pretesa da parte dell'eredità di . Persona_1
Difatti, la stessa transazione si concludeva convenendo che “la società renderà ad su _1 esecuzione di questo accordo tra le parti il pagamento della somma forfettaria di $ 150.000,00 a piena
e definitivo soddisfacimento delle somme dovute al Patrimonio di per l'acquisto Persona_1 della sua quota di azioni nella società (…); detta Angela nell'eseguire questo Accordo prende atto di ricevimento della somma di $ 150.000,00 dalla società a pagamento a saldo dovuto al Patrimonio di
Sante per la sua quota di azioni nella società (…); con l'esecuzione di questo accordo tra Per_1 le parti tutte le azioni emesse ed in circolazione della Società appartengono ad Parte_1
e/o la Società e detta e il Patrimonio di non avrà alcun altra rivalsa sulla _1 Persona_1 vendita delle azioni o della società di , o qualsiasi rivalsa di qualsivoglia natura
contro
Persona_1 la Società, o il patrimonio di ”. Controparte_3 Persona_5
È quindi del tutto priva di pregio la doglianza, promossa dall'appellante, con la quale chiedeva la restituzione di tale somma.
Al contrario, corretto è quanto statuito dal Tribunale, laddove aveva accolto l'eccezione, sollevata dalla in base alla quale la riduzione da $ 500.000,00 a $ 300.000,00 consisteva, nella realtà, _1 in un negozio di vendita misto a donazione.
Difatti, il divario di valore tra il prezzo originariamente fissato e il prezzo poi effettivamente pattuito, pari a $ 200.000,00, era di entità tale da far presumere che il de cuius, consapevole della sproporzione, avesse voluto realizzare una liberalità a favore dei figli (tra le altre Cass. civ.
n.32804/2021).
Con il terzo motivo di appello, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 557 e 558 c.c.
e art. 2697 c.c. omesso esame documenti rilevanti per il decisum” l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio a suo carico.
A giudizio dell'appellante, essendo legittimario totalmente pretermesso, soggiaceva ad un onere probatorio meno rigoroso rispetto a quello gravante sul legittimario leso, avendo lo stesso, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, allegato tutto quanto era necessario per procedere alla riunione fittizia e alla determinazione della sua quota ereditaria.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “violazione dell'art. 556 c.c. in tema di riunione fittizia dei beni ereditari ai fini della quantificazione del valore dell'asse relitto e così la frazione disponibile ed indisponibile. Motivazione incomprensibile”, l'appellante lamenta l'errore in cui era incorso il
Pag. 12 di 14 Tribunale per non essersi attenuto al disposto dell'art. 556 c.c., mancando l'esecuzione delle operazioni indicate dalla norma.
Entrambe le censure, da trattarsi congiuntamente, non colgono nel segno.
In materia successoria, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che “il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.20830 del 14.10.2016).
Nonostante l'appellante ritenga che il Tribunale non avesse dovuto applicare tale principio, essendo egli gravato di un onere meno gravoso in quanto legittimario totalmente pretermesso, questa Corte ritiene, per contro, che il Tribunale di Bari, nonostante ciò, abbia analizzato la documentazione prodotta, argomentando in maniera chiara le sue motivazioni.
Il Tribunale, difatti, dopo aver elencato i beni ereditari indicati dall'attore così concludeva:
“tuttavia, tenuto conto del fatto che al figlio pretermesso a norma dell'art. 542 c.c. spetterebbe la quota di legittima di 1/3, e richiamato quanto sopra in ordine all'autoveicolo, del saldo presente al momento della morte sul c/c cointestato n.57344 (unico rapporto documentato), pari ad € 7.497,31, solo la metà (3.748,65) potrebbe ricadere nell'asse ai sensi dell'art. 1298 c.c., e, in accoglimento delle eccezioni riconvenzionali, tempestivamente proposte dalla convenuta, ed infine le quote di cui era titolare il de cuius nella società americana OF LL Inc. sono state nel 2009 da lui cedute a titolo Per oneroso con contratto sottoscritto negli U.S.A. proprio ai figli (poi premorto) e ad un Pt_1 prezzo originariamente fissato in $ 500,000,00 e poi ridotto a $ 300,00,00 (cfr. doc. all. 5,6,7 alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c. di parte convenuta), riduzione consistente e che rende effettivamente il negozio di vendita misto con la donazione (si veda Cass. civ., n.19099/2009) e consente di conferire nell'asse detto surplus ($200.000,00/2=£ 100.000,00 ovvero circa € 100.000,00 alla luce del tasso di cambio) ai sensi dell'art. 556 c.c.
Di conseguenza, stando alle risultanze documentali prodotte, anche volendo attribuire al fondo rustico il valore indicato dalla perizia estimatoria di parte e senza neppure procedere all'individuazione dei debiti ereditari (pure allegati da parte convenuta) si evince che l'attore – tenuto conto di ciò che ha già ricevuto in vita dal de cuius in termini di risparmio di spesa sull'acquisto delle quote societarie – non abbia subito alcuna effettiva lesione di legittima ad opera delle succitate disposizioni di ultima volontà”.
La sentenza impugnata, a giudizio di questa Corte, risulta esser coerente con la documentazione prodotta dalle parti.
Pag. 13 di 14 Unica precisazione riguarda saldo rinveniente sul c/c cointestato n.57344 acceso presso la B.C.C. di
Alberobello e Sammichele di Bari, il quale dall'esame dell'estratto conto risulta esser, alla data di apertura della successione, pari ad € 6.746,91 e non di € 7.497,31.
Nonostante questa puntualizzazione, questa Corte concorda con quanto evidenziato dal Tribunale.
Difatti, considerato la metà del somma presente sul c/c n.57344 pari ad € 3.373,45, il fondo rustico dal valore di € 100.000,00 (come si evince dalla perizia giurata depositata), il surplus pari ad €
100.000,00 riguardante la donazione mista a donazione delle quote societarie americane, nonché le spese ereditarie documentante dall'appellata e non contestate ammontanti ad € 39.730,17, è possibile evincersi di come l'attore non abbia subito alcuna lesione della sua quota di legittima (1/3 ai sensi dell'art. 542 c.c.).
Alla luce di quanto detto, l'appello va quindi respinto e disposta la conferma della sentenza impugnata. Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione – valori medi, ad eccezione della voce trattazione/istruttoria, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta istruttoria).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n.3746/2022 Parte_1 NT pubblicata in data 14.10.2022 del Tribunale di Bari, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di , delle spese del NT presente giudizio liquidate, in complessivi € 12.154,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati difensori dichiaratisi antistatari;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.01.2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
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