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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 3323/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. F. Collerone), avente ad oggetto: pensione di inabilità; handicap grave;
osserva Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla parte medesima, chiede accertarsi il proprio grado di invalidità in misura sufficiente a giustificare l'erogazione della pensione di inabilità, affermando di essere altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che la medesima parte ricorrente non risulta affetta da un complesso di patologie idonee a determinare una totale inabilità né risulta portatrice di handicap nella misura invocata in ricorso. Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non è affetta da patologie tali da determinare una totale invalidità ed uno status di portatrice di handicap ai sensi del citato art. 3, comma 3°. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili e a carico dell vanno CP_1 poste le spese inerenti alla compiuta c.t.u., avendo l'interessato reso specifica dichiarazione circa la consistenza del proprio reddito.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito occorrente ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità e non risulta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 3323/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dall'avv. C. Valvo) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano e dall'avv. F. Collerone), avente ad oggetto: pensione di inabilità; handicap grave;
osserva Parte ricorrente, premesso di avere formulato il proprio dissenso avverso le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. designato nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dalla parte medesima, chiede accertarsi il proprio grado di invalidità in misura sufficiente a giustificare l'erogazione della pensione di inabilità, affermando di essere altresì portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92. Il designato ausiliare tecnico ha accertato che la medesima parte ricorrente non risulta affetta da un complesso di patologie idonee a determinare una totale inabilità né risulta portatrice di handicap nella misura invocata in ricorso. Le conclusioni alle quali è pervenuto il designato ausiliare tecnico d'ufficio si rivelano pienamente condivisibili, in quanto immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esame documentale di atti clinici e sulla visita diretta della ricorrente, nonchè sorrette da adeguata e convincente motivazione. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente non è affetta da patologie tali da determinare una totale invalidità ed uno status di portatrice di handicap ai sensi del citato art. 3, comma 3°. Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili e a carico dell vanno CP_1 poste le spese inerenti alla compiuta c.t.u., avendo l'interessato reso specifica dichiarazione circa la consistenza del proprio reddito.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara che parte ricorrente non è in possesso del requisito occorrente ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità e non risulta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della legge n. 104/92; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese relative alla compiuta c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto. Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)