TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16779 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 70080/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70080 del RGAC dell'anno 2019 (cui è riunita la n.12260/2020 R.G.) decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26/11/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IA NT presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 22 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Attrice
E
(C.f. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Affinito Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio sito in Roma, alla Via Civitavecchia n. 7 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE' per il (C.F.: ), in persona del Curatore del Controparte_2 P.IVA_3
fallimento Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Eurialo Felici elettivamente CP_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Felici in Roma, Viale G. Mazzini n.140 giusta procura in atti altra Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'Attore “…Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvedere: 1) ritenute le responsabilità per inadempimento, oltre che restitutorie e risarcitorie, anche in tutto e/o in parte in via solidale fra le società convenute, come in premessa evidenziate, condannare queste ultime a voler corrispondere, ciascuna per il rispettivo grado di addebito, in favore della concludente, le somme tutte ad accertarsi in corso di causa a tali diversi titoli dovute, anche all'esito di disponenda Ctu, che sin d'ora si invoca;
2) maggiorare gli stessi importi a quantificarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione dei singoli crediti qui azionati, sino all'effettivo soddisfo;
3) provvedere sulle spese e compensi processuali, secondo soccombenza…”.
Per la Convenuta “Voglia il Tribunale di Roma… in via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità delle domande svolte da parte attrice; - in via principale, nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande ed istanze ex adverso formulate nei confronti della dichiarandosi comunque che quest'ultima nulla deve alla Controparte_1 [...]
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, Parte_1 condannare la ed i terzi Sig. Sig. e Sig. Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
anche in solido tra loro e ciascuno per rispettivo titolo e grado di responsabilità, nonché, CP_6 relativamente agli arredi, la , a pagare alla Controparte_7 [...] le somme che eventualmente risulteranno alla stressa dovute, e/o anche a Parte_1 corrispondere e/o rimborsare alla ogni somma che quest'ultima dovesse essere Parte_2 condannata a pagare alla per le causali oggetto del presente Parte_1 procedimento, in via condizionale al relativo pagamento, e comunque a tenerla indenne da ogni esborso, onere, danno e/o conseguenza negativa; - sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto del
4.01.2018, condannando la a pagare in favore della concludente la somma di € Controparte_2
1.000,00 al giorno a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori e fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi; - in ogni caso, accertare e riconoscere il diritto di regresso della concludente nei confronti della ripetuta e dei Controparte_2 terzi chiamati in causa, sempre in solido tra loro e ciascuno per rispettivo titolo e grado di responsabilità, per quanto fosse tenuta a risarcire/restituire in favore dell'attrice, per le medesime causali qui azionate;
- tutto quanto innanzi, con vittoria di compensi professionali e spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
Per la Convenuta “In via preliminare: A) nelle more del giudizio ed in Controparte_2 conseguenza di specifica istanza rendere ordinanza in danno delle convenute congiuntamente o disgiuntamente tra loro o a chi sarà tenuto l'immediata re-immissione della comparente nel possesso del cantiere sito in 00184 Roma, alla Via Agostino De Petris n. 104 nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione del possesso del cantiere, oltre
l'esecuzione di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità, nonché all'integrale restituzione delle attrezzature da cantiere, cose e beni dell'attrice allocati al momento dello spoglio nel cantiere;
Nel merito B) accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di persona giuridica nell'esecuzione dell'appalto per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma, alla
Via de Petris 104 su disposizione interesse e impulso della dichiarando Parte_1
l'inesistenza ed insussistenza dei servizi e delle forniture apparentemente facenti capo alla
[...]
C) Accertare e dichiarare la simulazione ovvero l'inefficacia del contratto di appalto CP_1 sottoscritto tra la e la ovvero la nullità di detto negozio Parte_1 Controparte_1 per illeceità della causa rinvenibile nell'intento di creare a favore della committente una posta attiva da regolare con l'erario mediante l'istituto di compensazione tra crediti;
D) Accertare e dichiarare il diritto al compenso di parte attrice per le opere eseguite nel cantiere di causa ed ammontanti complessivamente ad euro 909.253,14 per effetto condannare le convenute con il vincolo di solidarietà tra le stesse al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 909.253,14 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
E) In via concorrente o subordinata nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità contrattuale per l'appalto solo nei confronti della accertare e dichiarare l'obbligo della Controparte_1 Parte_1 all'impegno assunto di corrispondere ai cottimisti e fornitori della comparente la complessiva somma di euro 354.049,71 e per l'effetto condannare l' in persona del l.r.pt. Parte_1 al pagamento di euro 354.049,71 a favore di parte attrice e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore dei materiali da costruzione, della minuteria da cantiere, delle attrezzature dal lavoro dei ponteggi e di quei beni movibili presenti in cantiere al momento dello spoglio e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro all'integrale restituzione ovvero in difetto della loro materiale restituzione al versamento di una somma di denaro per equivalente in questa sede reclamata nella misura di euro
50 mila e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs
231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare la titolarità del possesso del cantiere sito in Roma, alla Via De Petris 104 in capo a parte attrice accetando incidentalmente lo spolio avvenuto in danno della comparente in data 16/10/2019 e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro o chi per esse alla re-immissione nel possesso del cantiere dell'istante H) Accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute nell'esecuzione del contratto di appalto ovvero il ritardo in detta esecuzione imputabile congiuntamente e/o disgiuntamente alle stesse convenute e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno occorso ed occorrente alla comparente nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi al tasso moratorio;
I) Vittoria di spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del presente legale che se ne dichiara antistatari.”
ELEMENTI DI FATTO
1. Con contratto del 22 novembre 2017, la società (di seguito Parte_1
) proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Depretis n. 104, Parte_1 conferiva alla ( di seguito l'incarico di eseguire la Controparte_1 CP_1 ristrutturazione integrale del fabbricato, concordando un appalto “chiavi in mano” per l'importo complessivo di euro 6.100.000,00, con termine previsto per il 31 dicembre 2018
(cfr. all. 27 note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2
2. Il 4 gennaio 2018 affidava a sua volta in subappalto alla (di Controparte_1 Controparte_2 seguito ) l'esecuzione delle medesime opere, per un corrispettivo pari ad euro CP_2
2.000.000, 00. La Direzione Lavori veniva assunta dal geom. (cfr. all. Testimone_1
2 note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2
3. In data 20 dicembre 2018, a ridosso della scadenza originaria per la consegna dei lavori (31 dicembre 2018), la società e la stipulavano un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo, dando atto che, all'esito del sopralluogo congiunto del 27 novembre
2018, era emerso “…un significativo ritardo nell'esecuzione dell'opera…” nonché
“difformità … dei materiali utilizzati, … rispetto a quelli previsti” e “che, …al fine di prevenire e scongiurare il conseguente contenzioso, le su estese parti si sono determinate a definire transattivamente ogni profilo di doglianza e contrasto alle condizioni qui di seguito trascritte”.
4. concedeva altresì a una proroga del termine di consegna Parte_1 CP_1 sino al mese di maggio 2019, a fronte della rideterminazione in diminuzione del corrispettivo contrattuale, fissato in euro 3.100.000,00 (cfr. doc. 3, n. 5 costituzione
[...]
. CP_1
5. In data 17 ottobre 2019, preso atto che la scadenza prorogata al mese di maggio 2019 non era stata rispettata, veniva redatto un nuovo verbale di sopralluogo dal Direttore dei Lavori subentrato, arch. congiuntamente al geom. dove Persona_1 Testimone_1 venivano elencate una serie di lavorazioni ritenute ancora non ultimate (cfr. doc. 14 memoria del 16/11/2020 - fascicolo . CP_1
6. Nella medesima data, la comunicava a la Controparte_1 Parte_1 rescissione del contratto di appalto principale, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico nella quale si leggeva: “…Il sottoscritto CP_8 CP_8
in qualità di amministratore unico della …rescinde in modo
[...] CP_1 irrevocabile il contratto … sottoscritto in data 22/11/2017 e riconsegna le chiavi del cantiere…” (cfr. doc. 15 memoria del 16/11/2020 - fascicolo . CP_1
7. Con atto di citazione, notificato il 22 ottobre 2019, la Parte_1 instaurava il giudizio RG 70080/2019, che veniva assegnato al dott. , nei Per_2 confronti di deducendo il loro inadempimento alle Controparte_9 Controparte_1 obbligazioni contrattuali e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa.
8. Si costituiva, in data 16 gennaio 2020, la che, contestava integralmente le Controparte_1 domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di per Controparte_2
“…€ 1.000,00 al giorno a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori … oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi…”.
9. In data 31 gennaio 2020, si costituiva anche la quale, contestava Controparte_2 integralmente tutte le avverse domande chiedendone il rigetto in ogni loro parte.
10. Subito dopo, con atto di citazione datato 20 febbraio 2020 introduceva un Controparte_2 autonomo giudizio nei confronti di citando entrambe le Controparte_10 parti per l'udienza del 26.5.2020 e chiedendo nei confronti di costoro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…A) nelle more del giudizio ed in conseguenza di specifica istanza rendere ordinanza in danno delle convenute congiuntamente o disgiuntamente tra loro o a chi sarà tenuto l'immediata re-immissione della comparente nel possesso del cantiere sito in 00184 Roma, alla Via Agostino De Petris n. 104 nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione del possesso del cantiere, oltre l'esecuzione di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità, nonché all'integrale restituzione delle attrezzature da cantiere, cose e beni dell'attrice allocati al momento dello spoglio nel cantiere;
Nel merito B) accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di persona giuridica nell'esecuzione dell'appalto per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma, alla Via de Petris 104 su disposizione interesse e impulso della
[...] dichiarando l'inesistenza ed insussistenza dei servizi e delle forniture Parte_1 apparentemenete facenti capo alla C) Accertare e dichiarare la Controparte_1 simulazione ovvero l'inefficacia del contratto di appalto sottoscritto tra la
[...]
e la ovvero la nullità di detto negozio per illeceità della causa Parte_1 Controparte_1 rinvenibile nell'intento di creare a favore della committente una posta attiva da regolare con l'erario mediante l'istituto di compensazione tra crediti;
D) Accertare e dichiarare il diritto al compenso di parte attrice per le opere eseguite nel cantiere di causa ed ammontanti complessivamente ad euro 909.253,14 per effetto condannare le convenute con il vincolo di solidarietà tra le stesse al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 909.253,14 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cuial d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
E) In via concorrente o subordinata nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità contrattuale per l'appalto solo nei confronti della accertare e dichiarare Controparte_1
l'obbligo della all'impegno assunto di corrispondere ai Parte_1 cottimisti e fornitori della comparente la complessiva somma di euro 354.049,71 e per
l'effetto condannare l' in persona del l.r.pt. al pagamento di euro Parte_1
354.049,71 a favore di parte attrice e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore dei materiali da costruzione, della minuteria da cantiere, delle attrezzature dal lavoro dei ponteggi e di quei beni movibili presenti in cantiere al momento dello spoglio e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro all'integrale restituzione ovvero in difetto della loro materiale restituzione al versamento di una somma di denaro per equivalente in questa sede reclamata nella misura di euro 50 mila e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare la titolarità del possesso del cantiere sito in Roma, alla
Via De Petris 104 in capo a parte attrice accetando incidentalmente lo spolio avvenuto in danno della comparente in data 16/10/2019 e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro o chi per esse alla re-immissione nel possesso del cantiere dell'istante H)
Accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute nell'esecuzione del contratto di appalto ovvero il ritardo in detta esecuzione imputabile congiuntamente e/o disgiuntamente alle stesse convenute e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno occorso ed occorrente alla comparente nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi al tasso moratorio;
I) Vittoria di spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del presente legale che se ne dichiara antistatario…”. 11. Il giudizio veniva iscritto al nr. RG 12260/2020 e veniva assegnato al dott. Per_3
12. Successivamente, con sentenza del 15 dicembre 2020 (Tribunale di Frosinone, n. 33/2020), veniva dichiarato il fallimento della società (cfr. istanza 7 gennaio 2021, atti Controparte_2 del processo, sentenza di fallimento).
13. A seguito di ciò, con provvedimento del 21 gennaio 2021, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio (cfr. decreto del 21/01/2021).
14. Successivamente, la provvedeva alla riassunzione del giudizio Parte_1 mediante ricorso depositato il 22 aprile 2021. A seguito di tale deposito, il Giudice precedente assegnatario fissava nuova udienza per il 3 novembre 2021.
15. Con ordinanza del 4 novembre 2021, si rinviava poi la causa per riunione al procedimento connesso iscritto al n. Rg 12260/20, riunione che veniva pronunciata in data 12.10.2022 dal giudice nuovo assegnatario dei procedimenti riuniti.
16. Con decreto del 17/10/2022 veniva disposta CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti:
“DESCRIVA il c.t.u., …i lavori ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma alla Via De Pretis, in esecuzione del contratto di subappalto stipulato il 4/1/2018 tra la
[...]
e la 2. 2. ACCERTI il c.t.u. se i lavori di cui sopra siano stati CP_1 Controparte_2 eseguiti conformità alle leges artis e del citato contrato di subappalto;
3. 3. VERIFICHI il
c.t.u. la corrispondenza dei SAL predisposti e comunicati dalla alla Controparte_11 committente ed all'appaltatore e se i lavori in questi descritti corrispondano a quelli oggetto di contestazione nel presente giudizio;
4. 4. ACCERTI il costo necessario alla eliminazione di eventuali vizi delle opere realizzate dalla , nonché il valore Controparte_2 delle opere eventualmente non realizzate tra quelle indicate nel contratto di subappalto stipulato il 4/1/2018 tra la e la 5. DETERMINI il valore dei Controparte_1 Controparte_2 materiali e delle seguenti attrezzature di cantiere, se tuttora ivi presenti: attrezzi da lavoro per l'esecuzione dell'appalto, ponteggi e stigliature, gruppi elettrogeni, scarpe infortunistiche, elmetti di protezione, occhiali per le saldature, martelli elettrici, scale, martelli trabattello, bagni chimici, martello pneumatico, secchi di tinta lavabile, cemento, pannelli di cartongesso con strutture in acciaio, quadro elettrico di cantiere, corrugati, bobine di fili elettrici, cassette di primo pronto soccorso e 10 estintori”( cfr. decreto del
17/10/22).
17. Depositata la relazione del C.T.U. e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025. 18. Successivamente, con ordinanza del 17 settembre 2025, ravvisata l'opportunità della discussione orale, rinviava la causa all'odierna udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
19. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
20. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
21. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 22. La domanda di è infondata e va rigettata. Parte_1 Parte_1
23. Innanzitutto, detta domanda deve essere dichiarata improcedibile nei confronti del
. Difatti, secondo consolidato orientamento da cui questo giudice non Controparte_2 intende discostarsi (ex multiis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21565 del 13/08/2008 (Rv.
604459 - 01) e che benché nel caso di specie pronunciato in materia di opposizione a decreto ingiuntivo può essere esteso alla fattispecie de qua, “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
24. In ogni caso, anche al fine della delibazione della domanda nei confronti dell'altro convenuto nel merito si osserva che la domanda sarebbe comunque infondata. CP_1
Giova richiamare la disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera in ambito di appalto, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., la quale impone all'appaltatore l'obbligo di consegnare al committente l'opera commissionata in modo conforme a quanto pattuito ed esente da vizi.
25. Sul punto e, in particolare, sull'onere della prova circa la sussistenza dei vizi o difformità, va applicato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/2013).
26. Facendo applicazione del menzionato principio e venendo al caso in esame, occorre verificare se le doglianze di relative a vizi e difformità Parte_1 denunciate, trovino riscontro documentale successivamente al verbale di sopralluogo del 27 novembre 2018, sottoscritto dalla stessa committente, dal Direttore dei lavori e dall'appaltatrice principale (cfr. doc. 2, verbale di sopralluogo – fascicolo Parte_2
Immobiliare).
27. Da tale verbale emerge che “…le opere eseguite in rapporto all'originario contratto di appalto in essere, ascendono ad una percentuale del 90% dell'appalto globale…” senza alcuna contestazione tecnica in ordine a vizi, difformità o ritardi.
28. Si tratta di un atto formale di verifica dell'opera, pienamente idoneo a integrare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 1667 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova in capo alla committente.
29. Nonostante ciò, nella scrittura privata del 20 dicembre 2018 – stipulata circa un mese dopo
– introduceva una serie di rilievi generici, non documentati e, Parte_1 soprattutto, non coerenti con il contenuto del precedente verbale del 27 novembre dichiarando di aver riscontrato “…un significativo ritardo nell'esecuzione dell'opera…”, nonché “…una rilevante sproporzione tra il prezzo convenuto ed il costo reale delle opere realizzate…”, oltre ad una “sostanziale difformità dei materiali utilizzati… rispetto ai dedotti capitolati lavori…”. (cfr. doc. 3, scrittura privata - fascicolo Parte_2
30. Tali affermazioni, non sono accompagnate da riscontri oggettivi e non risultano seguite da alcuna denuncia formale nei confronti di Controparte_2
31. A ben vedere, i rilievi inseriti nelle premesse della scrittura privata del 20 dicembre 2018 non costituiscono l'accertamento di vizi o difformità dell'opera, ma rappresentano unicamente il presupposto negoziale utilizzato da e Parte_1 CP_1 per giustificare la rimodulazione dei reciproci rapporti - realizzata mediante la
[...] fissazione di un nuovo termine di consegna al 29 maggio 2019 e la rideterminazione del prezzo dell'appalto in euro 3.100.000,00 – e per inserire un sistema di reciproche rinunce, finalizzato – come espressamente dichiarato – a “prevenire e scongiurare il conseguente contenzioso”, senza che ciò integrasse alcuna reale contestazione tecnica nei confronti dell'impresa esecutrice. 32. In particolare, dichiarava alla lettera E di voler “…rinunciare Parte_1 espressamente alle minacciate azioni giudiziarie…” e “…alle sottostanti ragioni e pretese, anche di natura risarcitoria…” nei confronti di CP_1
33. a sua volta, assumeva “…l'obbligo di mantenere indenne la committente CP_1 [...]
da ogni possibile pretesa…” rinunciando “…ad ogni …azione, Parte_1 diritto e rivendicazione…” (cfr doc. 3 scrittura privata lettera e- g - f costituzione CP_1
.
[...]
34. Diversamente, dichiaravano alla clausola h) che restavano “ferme e riconfermate le ulteriori previsioni contrattuali…. da parte dell'impresa esecutrice sull'opera oggetto di appalto…”, limitando, quindi, la rilevanza della transazione alle sole parti contraenti e non estendendola ad , che continuava a rispondere delle obbligazioni risultanti dal proprio contratto di CP_2 subappalto.
35. Non viene documentato pertanto alcun addebito tecnico a , né alcuna denuncia CP_2 tempestiva nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1667 c.c.
36. Il tutto trova puntuale conferma nella relazione del CTU, Arch. , che Persona_4 esclude in modo netto la presenza di vizi o difformità.
37. In particolare, il CTU rileva, a pag. 24, che “…dall'esame della documentazione tecnica presente in atti, si osserva che non risulta alcun atto di contestazione da parte della direzione lavori per ritardi e/o opere non eseguite a regola d'arte”. L'affermazione trova ulteriore conferma a pag. 53, ove si legge che “dalla documentazione in atti, i lavori sono stati svolti in circa 14 mesi (da gennaio 2018 a marzo 2019 – SAL n. 11), senza nessun atto di contestazione…” (cfr relazione consulenza depositata in atti il 21/09/23).
38. Risulta, inoltre, in atti un ulteriore verbale, redatto il 17/10/2019 senza la presenza di
, nel quale vengono elencati numerosi inadempimenti asseriti. CP_2
39. Tuttavia, anche secondo quanto confermato dal CTU, tale verbale risulta privo di attendibilità tecnica, oltre che non coerente con lo stato effettivo dei lavori verificato in sede di accertamento (cfr relazione CTU pagg 44 e 48).
40. A conferma di ciò, il CTU precisa a pag. 24 “che le uniche carenze riscontrate durante i sopralluoghi effettuati hanno riguardato l'ultimazione di alcuni controsoffitti al piano interrato, nella cucina e nei bagni”, quantificando - a pag 55 - le opere residue in soli euro
1.581,34 oltre IVA. (“…Con apposito computo metrico estimativo è stato valutato il costo necessario al completamento delle opere non realizzate dalla , che ammonta a CP_2 complessivi € 1.581,34 oltre IVA…”). 41. La relazione peritale, dunque, corrobora in modo inequivoco che non vi è alcun fondamento tecnico ai rilievi evocati non solo nella scrittura privata del 20 dicembre 2018 – che resta unicamente una regolazione transattiva dei rapporti tra e – Parte_1 CP_1 ma anche nel verbale del sopralluogo del 17 ottobre 2019, redatto in assenza dell'impresa esecutrice.
42. Tali risultanze, puntuali e tecnicamente motivate, confermano che non vi erano vizi, difformità rilevanti né ritardi imputabili a , idonei a fondare responsabilità ex artt. CP_2
1667 e 1668 c.c.
43. Di conseguenza, la ricostruzione offerta da non trova alcun Parte_1 riscontro tecnico né nei documenti allegati né nelle verifiche del CTU, mentre il verbale del
27 novembre 2018 – che attestava un avanzamento pari al 90 per cento – risulta pienamente coerente con l'effettivo stato del cantiere e con la regolare esecuzione delle opere.
44. Vi è di più.
45. Pur dovendosi ricordare che, in via generale, il committente non ha alcuna legittimazione ad agire direttamente nei confronti del subappaltatore – poiché il subappalto non determina alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore, sicché il primo non può esercitare azioni contrattuali verso il secondo (Cass. 18292/2013; Cass. 3518/2016; nonché Cass. civ.,
Sez. II, ord. n. 240 del 7 gennaio 2025, Rv. 673477-01, che ribadisce l'autonomia del subappalto rispetto al contratto principale) – nel caso in esame le contestazioni sollevate da sono state comunque accertate nel merito. Parte_1
46. Ciò in quanto, a seguito della risoluzione del contratto principale comunicata da CP_1 il 17 ottobre 2019, la committente è subentrata di fatto nella gestione dell'appalto,
[...] assumendo direttamente il coordinamento del cantiere e instaurando rapporti operativi immediati con . CP_2
47. Questa peculiare situazione ha reso ammissibile l'esame delle sue deduzioni solo ai fini dell'accertamento della veridicità dei fatti allegati, senza però derogare al principio per cui il subappaltatore risponde esclusivamente nei confronti dell'appaltatore e non del committente.
48. L'istruttoria ha comunque dimostrato che nessuno degli asseriti inadempimenti è riconducibile a , bensì alle criticità gestionali, amministrative e operative attribuibili CP_2 alla stessa committente e all'appaltatrice principale;
sicché le doglianze formulate da risultano prive di fondamento tecnico e documentale. Parte_1
49. Già a partire dai primi mesi del 2019, aveva, infatti, ripetutamente rappresentato – CP_2 mediante numerose comunicazioni PEC - 5 aprile 2019, 1° luglio 2019, 10 luglio 2019, 4 settembre 2019, 21 ottobre 2019 e 6 novembre 2019 – i gravi ritardi nei pagamenti da parte di nonché i ritardi nella trasmissione dei progetti esecutivi, avvertendo CP_1 espressamente che “…tali ritardi … stanno causando un notevole aumento dei costi…” comportando “…un ulteriore slittamento della data di consegna dei lavori…”. Tali comunicazioni, regolarmente acquisite al fascicolo, documentano una difficoltà operativa continua e non imputabile alla ditta esecutrice ma alla sua diretta committente, ossia CP_1
(cfr. all. 18, prima mail - note di trattazione scritta del 22/02/23 - fascicolo ).
[...] CP_2
50. A ciò si aggiunge che, in data 16 ottobre 2019, la stessa comunicava Parte_1
– sempre a mezzo PEC – di assumersi l'onere delle pendenze economiche “…verso cottimisti e fornitori che hanno lavorato nel cantiere…” (cfr. all. 23 note di trattazione scritta del 22/02/23 - fascicolo ). CP_2
51. Tale dichiarazione, tuttavia rimasta ineseguita, conferma ulteriormente la frammentarietà gestionale della commessa e le criticità economico-organizzative riconducibili alla committente e all'appaltatrice principale, non certo a . CP_2
52. Ne consegue che non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile a né Controparte_2 possono essere riconosciuti in capo alla stessa, penali o conseguenze economiche non previste dal contratto di subappalto.
53. Per tali ragioni, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
deve essere integralmente rigettata. CP_2
54. Devono inoltre essere rigettate le domande proposte da nei Parte_1 confronti di atteso che le parti – con la scrittura privata del 20 dicembre Controparte_1
2018 – hanno definito transattivamente ogni reciproca pretesa, come espressamente dichiarato alle lettere E, G ed H, con conseguente preclusione di ulteriori domande tra loro fondate sui medesimi fatti, restando ferme unicamente le responsabilità derivanti dal contratto di subappalto in capo a Controparte_2
55. Parimenti le domande formulate da nei confronti di – volte a Controparte_1 Controparte_2 ottenere condanna, regresso, manleva o risarcimento – devono essere dichiarate oltre che infondate anche inammissibili per difetto di legittimazione attiva, poiché proposte da una convenuta contro altra convenuta al di fuori dei modi e termini previsti dalla legge processuale.
56. Per contro, alla luce degli accertamenti svolti, deve essere preliminarmente esaminata la domanda di relativa allo svincolo delle trattenute a garanzia operate sui SAL Controparte_2 dal n. 1 all'11, per complessivi euro 208.663,14. ( cfr. all. 16, fattura - note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2 57. La richiesta è fondata.
58. Sebbene la disciplina delle ritenute sia tipica degli appalti pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche negli appalti tra privati, quando l'opera sia stata sostanzialmente ultimata, ricevuta, messa in uso e non tempestivamente contestata, viene meno la funzione cautelare delle trattenute e il committente è tenuto allo svincolo delle somme, oltre che al pagamento del corrispettivo residuo.
59. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il comportamento del committente che utilizza l'opera e non solleva contestazioni equivale a un'accettazione tacita che preclude la possibilità di trattenere ulteriori garanzie (Cass. civ., ordinanza n. 4021 del 9 febbraio 2023).
60. Tale principio è perfettamente coerente con il sistema normativo, poiché anche nell'appalto privato l'articolo 1665, comma quarto, del Codice civile prevede che l'accettazione dell'opera possa avvenire in forma tacita quando il committente, ricevuta la prestazione, ne faccia uso o ne tragga utilità senza sollevare tempestive contestazioni.
61. La norma attribuisce rilievo al comportamento concludente del committente e riconosce che l'utilizzazione dell'opera equivale a una presa in carico conforme, producendo gli stessi effetti dell'accettazione espressa.
62. Ne consegue che, una volta accertata l'accettazione anche tacita e in mancanza di riserve puntuali su vizi o difformità, viene meno ogni ragione di mantenere le trattenute di garanzia, la cui funzione è solo cautelativa e destinata a esaurirsi con l'esatto adempimento dell'appaltatore.
63. Nel caso di specie, gli esiti della c.t.u. hanno accertato che i lavori svolti da sono CP_2 stati eseguiti a regola d'arte, con materiali conformi e senza contestazioni tecniche sino al
SAL n. 11, con la sola necessità di completare finiture marginali per euro 1.581,34.
64. Lo stesso CTU, inoltre, ha confermato a pag. 18 che l'opera è stata completata e pienamente funzionale all'uso - “…allo stato attuale l'albergo, di categoria 4 stelle, risulta interamente completato ed aperto al pubblico con la denominazione “Hotel Mercure Roma Centro
Termini…” - circostanza che esclude qualsiasi condizione ostativa allo svincolo delle trattenute e alla corresponsione degli importi dovuti.
65. Pertanto, non sussiste alcun motivo legittimo per trattenere ulteriormente le somme in garanzia, dovendo essere riconosciuto lo svincolo dell'importo pari ad euro 208.663,14.
66. Devono inoltre essere riconosciuti gli importi maturati da per i SAL n. 12 e n. 13. CP_2
67. Per il SAL numero 12, dell'importo di euro 118.060,00 risulta effettuato un pagamento parziale di euro 35.000,00 e devono essere detratti euro 1.581,34 per i lavori mancanti accertati dal consulente tecnico d'ufficio, con un residuo di euro 81.478,66 oltre IVA. 68. Per il SAL numero 13, dell'importo di euro 37.890,00 oltre IVA, non risulta eseguito alcun pagamento. Parte
69. Il credito complessivo per i due è quindi pari a euro 119.368,66 oltre IVA.
70. A tale importo devono aggiungersi euro 16.000,00 per i lavori extra, come risulta dall'allegato 17 del fascicolo , puntualmente documentati e mai contestati dalla CP_2 committente.
71. In applicazione del principio di cui all'articolo 115 c.p.c, tali lavorazioni devono essere riconosciute, essendo state richieste, eseguite e non oggetto di alcuna specifica contestazione.
72. Ne deriva che, considerando anche la somma pari a euro 208.663,14 già riconosciuta a titolo di svincolo delle trattenute, l'importo complessivo ancora dovuto a ammonta a euro CP_2
344.031,80 oltre IVA e accessori di legge.
73. Diversamente, la domanda che propone nei confronti di , CP_2 Parte_1 avente ad oggetto il pagamento diretto delle pendenze economiche verso cottimisti e fornitori da parte della committente principale, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché i beneficiari del pagamento – titolari dei relativi crediti – non si sono costituiti non sono stati citati da alcuno sicché non sono parti del processo. Pertanto, il Tribunale non può pronunciarsi su posizioni giuridiche riferite a terzi estranei al giudizio fuori dei casi previsti dalla legge, non essendo consentito, a mente dell'art. 81 c.p.c. fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
74. Non può essere riconosciuto altresì il danno richiesto da in via equitativa, poiché CP_2 manca qualsiasi prova, anche solo presuntiva, dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivamente subito da . CP_2
75. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia provato nell'an, e che l'equità intervenga solo sulla quantificazione.
76. Nel caso di specie, non ha fornito elementi fattuali sufficienti a dimostrare un CP_2 danno conseguente agli inadempimenti contestati a sicché non Controparte_10 ricorrono le condizioni per far luogo a liquidazione equitativa.
77. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo tali questioni suscettibili di incidere sull'esito della decisione.
78. Le spese di lite si compensano tra le parti soccombenti.
79. In solido tra le stesse restano definitivamente disciplinate le spese della CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1. Dichiara improcedibili le domande proposte da ei Parte_1 confronti del Controparte_2
2. Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
CP_1
3. condanna e in solido, al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro Controparte_2
344.031,80 oltre IVA e interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito al saldo;
Contr
4. condanna e in solido, alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario di;
Controparte_2
5. pone definitivamente a carico delle medesime soccombenti le spese della C.T.U., come già liquidate.
Roma, lì 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 70080 del RGAC dell'anno 2019 (cui è riunita la n.12260/2020 R.G.) decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26/11/2025 tenutasi mediante collegamenti audiovisivi
TRA
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IA NT presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 22 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Attrice
E
(C.f. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Affinito Controparte_1 P.IVA_2 presso il cui studio sito in Roma, alla Via Civitavecchia n. 7 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE' per il (C.F.: ), in persona del Curatore del Controparte_2 P.IVA_3
fallimento Avv. rappresentato e difeso dall'Avv. Eurialo Felici elettivamente CP_3 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Felici in Roma, Viale G. Mazzini n.140 giusta procura in atti altra Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'Attore “…Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvedere: 1) ritenute le responsabilità per inadempimento, oltre che restitutorie e risarcitorie, anche in tutto e/o in parte in via solidale fra le società convenute, come in premessa evidenziate, condannare queste ultime a voler corrispondere, ciascuna per il rispettivo grado di addebito, in favore della concludente, le somme tutte ad accertarsi in corso di causa a tali diversi titoli dovute, anche all'esito di disponenda Ctu, che sin d'ora si invoca;
2) maggiorare gli stessi importi a quantificarsi degli interessi e della rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione dei singoli crediti qui azionati, sino all'effettivo soddisfo;
3) provvedere sulle spese e compensi processuali, secondo soccombenza…”.
Per la Convenuta “Voglia il Tribunale di Roma… in via preliminare, accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità delle domande svolte da parte attrice; - in via principale, nel merito, rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto le domande ed istanze ex adverso formulate nei confronti della dichiarandosi comunque che quest'ultima nulla deve alla Controparte_1 [...]
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, Parte_1 condannare la ed i terzi Sig. Sig. e Sig. Controparte_2 CP_4 Controparte_5 [...]
anche in solido tra loro e ciascuno per rispettivo titolo e grado di responsabilità, nonché, CP_6 relativamente agli arredi, la , a pagare alla Controparte_7 [...] le somme che eventualmente risulteranno alla stressa dovute, e/o anche a Parte_1 corrispondere e/o rimborsare alla ogni somma che quest'ultima dovesse essere Parte_2 condannata a pagare alla per le causali oggetto del presente Parte_1 procedimento, in via condizionale al relativo pagamento, e comunque a tenerla indenne da ogni esborso, onere, danno e/o conseguenza negativa; - sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto del
4.01.2018, condannando la a pagare in favore della concludente la somma di € Controparte_2
1.000,00 al giorno a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori e fino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi; - in ogni caso, accertare e riconoscere il diritto di regresso della concludente nei confronti della ripetuta e dei Controparte_2 terzi chiamati in causa, sempre in solido tra loro e ciascuno per rispettivo titolo e grado di responsabilità, per quanto fosse tenuta a risarcire/restituire in favore dell'attrice, per le medesime causali qui azionate;
- tutto quanto innanzi, con vittoria di compensi professionali e spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
Per la Convenuta “In via preliminare: A) nelle more del giudizio ed in Controparte_2 conseguenza di specifica istanza rendere ordinanza in danno delle convenute congiuntamente o disgiuntamente tra loro o a chi sarà tenuto l'immediata re-immissione della comparente nel possesso del cantiere sito in 00184 Roma, alla Via Agostino De Petris n. 104 nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione del possesso del cantiere, oltre
l'esecuzione di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità, nonché all'integrale restituzione delle attrezzature da cantiere, cose e beni dell'attrice allocati al momento dello spoglio nel cantiere;
Nel merito B) accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di persona giuridica nell'esecuzione dell'appalto per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma, alla
Via de Petris 104 su disposizione interesse e impulso della dichiarando Parte_1
l'inesistenza ed insussistenza dei servizi e delle forniture apparentemente facenti capo alla
[...]
C) Accertare e dichiarare la simulazione ovvero l'inefficacia del contratto di appalto CP_1 sottoscritto tra la e la ovvero la nullità di detto negozio Parte_1 Controparte_1 per illeceità della causa rinvenibile nell'intento di creare a favore della committente una posta attiva da regolare con l'erario mediante l'istituto di compensazione tra crediti;
D) Accertare e dichiarare il diritto al compenso di parte attrice per le opere eseguite nel cantiere di causa ed ammontanti complessivamente ad euro 909.253,14 per effetto condannare le convenute con il vincolo di solidarietà tra le stesse al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 909.253,14 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
E) In via concorrente o subordinata nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità contrattuale per l'appalto solo nei confronti della accertare e dichiarare l'obbligo della Controparte_1 Parte_1 all'impegno assunto di corrispondere ai cottimisti e fornitori della comparente la complessiva somma di euro 354.049,71 e per l'effetto condannare l' in persona del l.r.pt. Parte_1 al pagamento di euro 354.049,71 a favore di parte attrice e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore dei materiali da costruzione, della minuteria da cantiere, delle attrezzature dal lavoro dei ponteggi e di quei beni movibili presenti in cantiere al momento dello spoglio e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro all'integrale restituzione ovvero in difetto della loro materiale restituzione al versamento di una somma di denaro per equivalente in questa sede reclamata nella misura di euro
50 mila e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs
231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare la titolarità del possesso del cantiere sito in Roma, alla Via De Petris 104 in capo a parte attrice accetando incidentalmente lo spolio avvenuto in danno della comparente in data 16/10/2019 e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro o chi per esse alla re-immissione nel possesso del cantiere dell'istante H) Accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute nell'esecuzione del contratto di appalto ovvero il ritardo in detta esecuzione imputabile congiuntamente e/o disgiuntamente alle stesse convenute e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno occorso ed occorrente alla comparente nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi al tasso moratorio;
I) Vittoria di spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del presente legale che se ne dichiara antistatari.”
ELEMENTI DI FATTO
1. Con contratto del 22 novembre 2017, la società (di seguito Parte_1
) proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Depretis n. 104, Parte_1 conferiva alla ( di seguito l'incarico di eseguire la Controparte_1 CP_1 ristrutturazione integrale del fabbricato, concordando un appalto “chiavi in mano” per l'importo complessivo di euro 6.100.000,00, con termine previsto per il 31 dicembre 2018
(cfr. all. 27 note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2
2. Il 4 gennaio 2018 affidava a sua volta in subappalto alla (di Controparte_1 Controparte_2 seguito ) l'esecuzione delle medesime opere, per un corrispettivo pari ad euro CP_2
2.000.000, 00. La Direzione Lavori veniva assunta dal geom. (cfr. all. Testimone_1
2 note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2
3. In data 20 dicembre 2018, a ridosso della scadenza originaria per la consegna dei lavori (31 dicembre 2018), la società e la stipulavano un Parte_1 Controparte_1 accordo transattivo, dando atto che, all'esito del sopralluogo congiunto del 27 novembre
2018, era emerso “…un significativo ritardo nell'esecuzione dell'opera…” nonché
“difformità … dei materiali utilizzati, … rispetto a quelli previsti” e “che, …al fine di prevenire e scongiurare il conseguente contenzioso, le su estese parti si sono determinate a definire transattivamente ogni profilo di doglianza e contrasto alle condizioni qui di seguito trascritte”.
4. concedeva altresì a una proroga del termine di consegna Parte_1 CP_1 sino al mese di maggio 2019, a fronte della rideterminazione in diminuzione del corrispettivo contrattuale, fissato in euro 3.100.000,00 (cfr. doc. 3, n. 5 costituzione
[...]
. CP_1
5. In data 17 ottobre 2019, preso atto che la scadenza prorogata al mese di maggio 2019 non era stata rispettata, veniva redatto un nuovo verbale di sopralluogo dal Direttore dei Lavori subentrato, arch. congiuntamente al geom. dove Persona_1 Testimone_1 venivano elencate una serie di lavorazioni ritenute ancora non ultimate (cfr. doc. 14 memoria del 16/11/2020 - fascicolo . CP_1
6. Nella medesima data, la comunicava a la Controparte_1 Parte_1 rescissione del contratto di appalto principale, trasmettendo una dichiarazione sottoscritta dall'amministratore unico nella quale si leggeva: “…Il sottoscritto CP_8 CP_8
in qualità di amministratore unico della …rescinde in modo
[...] CP_1 irrevocabile il contratto … sottoscritto in data 22/11/2017 e riconsegna le chiavi del cantiere…” (cfr. doc. 15 memoria del 16/11/2020 - fascicolo . CP_1
7. Con atto di citazione, notificato il 22 ottobre 2019, la Parte_1 instaurava il giudizio RG 70080/2019, che veniva assegnato al dott. , nei Per_2 confronti di deducendo il loro inadempimento alle Controparte_9 Controparte_1 obbligazioni contrattuali e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa.
8. Si costituiva, in data 16 gennaio 2020, la che, contestava integralmente le Controparte_1 domande attoree e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di per Controparte_2
“…€ 1.000,00 al giorno a titolo di penale per la ritardata ultimazione dei lavori … oltre al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi…”.
9. In data 31 gennaio 2020, si costituiva anche la quale, contestava Controparte_2 integralmente tutte le avverse domande chiedendone il rigetto in ogni loro parte.
10. Subito dopo, con atto di citazione datato 20 febbraio 2020 introduceva un Controparte_2 autonomo giudizio nei confronti di citando entrambe le Controparte_10 parti per l'udienza del 26.5.2020 e chiedendo nei confronti di costoro l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…A) nelle more del giudizio ed in conseguenza di specifica istanza rendere ordinanza in danno delle convenute congiuntamente o disgiuntamente tra loro o a chi sarà tenuto l'immediata re-immissione della comparente nel possesso del cantiere sito in 00184 Roma, alla Via Agostino De Petris n. 104 nonché la riduzione in pristino di tutte le eventuali opere che comportino la lesione del possesso del cantiere, oltre l'esecuzione di ogni lavoro necessario ed opportuno per la suddetta finalità, nonché all'integrale restituzione delle attrezzature da cantiere, cose e beni dell'attrice allocati al momento dello spoglio nel cantiere;
Nel merito B) accertare e dichiarare l'interposizione fittizia di persona giuridica nell'esecuzione dell'appalto per la ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma, alla Via de Petris 104 su disposizione interesse e impulso della
[...] dichiarando l'inesistenza ed insussistenza dei servizi e delle forniture Parte_1 apparentemenete facenti capo alla C) Accertare e dichiarare la Controparte_1 simulazione ovvero l'inefficacia del contratto di appalto sottoscritto tra la
[...]
e la ovvero la nullità di detto negozio per illeceità della causa Parte_1 Controparte_1 rinvenibile nell'intento di creare a favore della committente una posta attiva da regolare con l'erario mediante l'istituto di compensazione tra crediti;
D) Accertare e dichiarare il diritto al compenso di parte attrice per le opere eseguite nel cantiere di causa ed ammontanti complessivamente ad euro 909.253,14 per effetto condannare le convenute con il vincolo di solidarietà tra le stesse al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 909.253,14 e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa
e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cuial d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
E) In via concorrente o subordinata nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità contrattuale per l'appalto solo nei confronti della accertare e dichiarare Controparte_1
l'obbligo della all'impegno assunto di corrispondere ai Parte_1 cottimisti e fornitori della comparente la complessiva somma di euro 354.049,71 e per
l'effetto condannare l' in persona del l.r.pt. al pagamento di euro Parte_1
354.049,71 a favore di parte attrice e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
F) Accertare e dichiarare l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore dei materiali da costruzione, della minuteria da cantiere, delle attrezzature dal lavoro dei ponteggi e di quei beni movibili presenti in cantiere al momento dello spoglio e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro all'integrale restituzione ovvero in difetto della loro materiale restituzione al versamento di una somma di denaro per equivalente in questa sede reclamata nella misura di euro 50 mila e/o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c. oltre interessi al saggio moratorio di cui al d.lgs 231/2002 dalla maturazione del diritto al soddisfo;
G) Accertare e dichiarare la titolarità del possesso del cantiere sito in Roma, alla
Via De Petris 104 in capo a parte attrice accetando incidentalmente lo spolio avvenuto in danno della comparente in data 16/10/2019 e per l'effetto condannare le convenute in solido tra di loro o chi per esse alla re-immissione nel possesso del cantiere dell'istante H)
Accertare e dichiarare l'inadempimento delle convenute nell'esecuzione del contratto di appalto ovvero il ritardo in detta esecuzione imputabile congiuntamente e/o disgiuntamente alle stesse convenute e per l'effetto condannare le stesse al risarcimento del danno occorso ed occorrente alla comparente nella misura che sarà provata in corso di causa oltre interessi al tasso moratorio;
I) Vittoria di spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del presente legale che se ne dichiara antistatario…”. 11. Il giudizio veniva iscritto al nr. RG 12260/2020 e veniva assegnato al dott. Per_3
12. Successivamente, con sentenza del 15 dicembre 2020 (Tribunale di Frosinone, n. 33/2020), veniva dichiarato il fallimento della società (cfr. istanza 7 gennaio 2021, atti Controparte_2 del processo, sentenza di fallimento).
13. A seguito di ciò, con provvedimento del 21 gennaio 2021, il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio (cfr. decreto del 21/01/2021).
14. Successivamente, la provvedeva alla riassunzione del giudizio Parte_1 mediante ricorso depositato il 22 aprile 2021. A seguito di tale deposito, il Giudice precedente assegnatario fissava nuova udienza per il 3 novembre 2021.
15. Con ordinanza del 4 novembre 2021, si rinviava poi la causa per riunione al procedimento connesso iscritto al n. Rg 12260/20, riunione che veniva pronunciata in data 12.10.2022 dal giudice nuovo assegnatario dei procedimenti riuniti.
16. Con decreto del 17/10/2022 veniva disposta CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti:
“DESCRIVA il c.t.u., …i lavori ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Roma alla Via De Pretis, in esecuzione del contratto di subappalto stipulato il 4/1/2018 tra la
[...]
e la 2. 2. ACCERTI il c.t.u. se i lavori di cui sopra siano stati CP_1 Controparte_2 eseguiti conformità alle leges artis e del citato contrato di subappalto;
3. 3. VERIFICHI il
c.t.u. la corrispondenza dei SAL predisposti e comunicati dalla alla Controparte_11 committente ed all'appaltatore e se i lavori in questi descritti corrispondano a quelli oggetto di contestazione nel presente giudizio;
4. 4. ACCERTI il costo necessario alla eliminazione di eventuali vizi delle opere realizzate dalla , nonché il valore Controparte_2 delle opere eventualmente non realizzate tra quelle indicate nel contratto di subappalto stipulato il 4/1/2018 tra la e la 5. DETERMINI il valore dei Controparte_1 Controparte_2 materiali e delle seguenti attrezzature di cantiere, se tuttora ivi presenti: attrezzi da lavoro per l'esecuzione dell'appalto, ponteggi e stigliature, gruppi elettrogeni, scarpe infortunistiche, elmetti di protezione, occhiali per le saldature, martelli elettrici, scale, martelli trabattello, bagni chimici, martello pneumatico, secchi di tinta lavabile, cemento, pannelli di cartongesso con strutture in acciaio, quadro elettrico di cantiere, corrugati, bobine di fili elettrici, cassette di primo pronto soccorso e 10 estintori”( cfr. decreto del
17/10/22).
17. Depositata la relazione del C.T.U. e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.6.2025. 18. Successivamente, con ordinanza del 17 settembre 2025, ravvisata l'opportunità della discussione orale, rinviava la causa all'odierna udienza per la trattazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
19. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
20. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
21. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. 22. La domanda di è infondata e va rigettata. Parte_1 Parte_1
23. Innanzitutto, detta domanda deve essere dichiarata improcedibile nei confronti del
. Difatti, secondo consolidato orientamento da cui questo giudice non Controparte_2 intende discostarsi (ex multiis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21565 del 13/08/2008 (Rv.
604459 - 01) e che benché nel caso di specie pronunciato in materia di opposizione a decreto ingiuntivo può essere esteso alla fattispecie de qua, “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art.95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica.
Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".
24. In ogni caso, anche al fine della delibazione della domanda nei confronti dell'altro convenuto nel merito si osserva che la domanda sarebbe comunque infondata. CP_1
Giova richiamare la disciplina della garanzia per vizi e difformità dell'opera in ambito di appalto, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., la quale impone all'appaltatore l'obbligo di consegnare al committente l'opera commissionata in modo conforme a quanto pattuito ed esente da vizi.
25. Sul punto e, in particolare, sull'onere della prova circa la sussistenza dei vizi o difformità, va applicato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; mentre, una volta che
l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. 19146/2013).
26. Facendo applicazione del menzionato principio e venendo al caso in esame, occorre verificare se le doglianze di relative a vizi e difformità Parte_1 denunciate, trovino riscontro documentale successivamente al verbale di sopralluogo del 27 novembre 2018, sottoscritto dalla stessa committente, dal Direttore dei lavori e dall'appaltatrice principale (cfr. doc. 2, verbale di sopralluogo – fascicolo Parte_2
Immobiliare).
27. Da tale verbale emerge che “…le opere eseguite in rapporto all'originario contratto di appalto in essere, ascendono ad una percentuale del 90% dell'appalto globale…” senza alcuna contestazione tecnica in ordine a vizi, difformità o ritardi.
28. Si tratta di un atto formale di verifica dell'opera, pienamente idoneo a integrare un'accettazione tacita ai sensi dell'art. 1667 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova in capo alla committente.
29. Nonostante ciò, nella scrittura privata del 20 dicembre 2018 – stipulata circa un mese dopo
– introduceva una serie di rilievi generici, non documentati e, Parte_1 soprattutto, non coerenti con il contenuto del precedente verbale del 27 novembre dichiarando di aver riscontrato “…un significativo ritardo nell'esecuzione dell'opera…”, nonché “…una rilevante sproporzione tra il prezzo convenuto ed il costo reale delle opere realizzate…”, oltre ad una “sostanziale difformità dei materiali utilizzati… rispetto ai dedotti capitolati lavori…”. (cfr. doc. 3, scrittura privata - fascicolo Parte_2
30. Tali affermazioni, non sono accompagnate da riscontri oggettivi e non risultano seguite da alcuna denuncia formale nei confronti di Controparte_2
31. A ben vedere, i rilievi inseriti nelle premesse della scrittura privata del 20 dicembre 2018 non costituiscono l'accertamento di vizi o difformità dell'opera, ma rappresentano unicamente il presupposto negoziale utilizzato da e Parte_1 CP_1 per giustificare la rimodulazione dei reciproci rapporti - realizzata mediante la
[...] fissazione di un nuovo termine di consegna al 29 maggio 2019 e la rideterminazione del prezzo dell'appalto in euro 3.100.000,00 – e per inserire un sistema di reciproche rinunce, finalizzato – come espressamente dichiarato – a “prevenire e scongiurare il conseguente contenzioso”, senza che ciò integrasse alcuna reale contestazione tecnica nei confronti dell'impresa esecutrice. 32. In particolare, dichiarava alla lettera E di voler “…rinunciare Parte_1 espressamente alle minacciate azioni giudiziarie…” e “…alle sottostanti ragioni e pretese, anche di natura risarcitoria…” nei confronti di CP_1
33. a sua volta, assumeva “…l'obbligo di mantenere indenne la committente CP_1 [...]
da ogni possibile pretesa…” rinunciando “…ad ogni …azione, Parte_1 diritto e rivendicazione…” (cfr doc. 3 scrittura privata lettera e- g - f costituzione CP_1
.
[...]
34. Diversamente, dichiaravano alla clausola h) che restavano “ferme e riconfermate le ulteriori previsioni contrattuali…. da parte dell'impresa esecutrice sull'opera oggetto di appalto…”, limitando, quindi, la rilevanza della transazione alle sole parti contraenti e non estendendola ad , che continuava a rispondere delle obbligazioni risultanti dal proprio contratto di CP_2 subappalto.
35. Non viene documentato pertanto alcun addebito tecnico a , né alcuna denuncia CP_2 tempestiva nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1667 c.c.
36. Il tutto trova puntuale conferma nella relazione del CTU, Arch. , che Persona_4 esclude in modo netto la presenza di vizi o difformità.
37. In particolare, il CTU rileva, a pag. 24, che “…dall'esame della documentazione tecnica presente in atti, si osserva che non risulta alcun atto di contestazione da parte della direzione lavori per ritardi e/o opere non eseguite a regola d'arte”. L'affermazione trova ulteriore conferma a pag. 53, ove si legge che “dalla documentazione in atti, i lavori sono stati svolti in circa 14 mesi (da gennaio 2018 a marzo 2019 – SAL n. 11), senza nessun atto di contestazione…” (cfr relazione consulenza depositata in atti il 21/09/23).
38. Risulta, inoltre, in atti un ulteriore verbale, redatto il 17/10/2019 senza la presenza di
, nel quale vengono elencati numerosi inadempimenti asseriti. CP_2
39. Tuttavia, anche secondo quanto confermato dal CTU, tale verbale risulta privo di attendibilità tecnica, oltre che non coerente con lo stato effettivo dei lavori verificato in sede di accertamento (cfr relazione CTU pagg 44 e 48).
40. A conferma di ciò, il CTU precisa a pag. 24 “che le uniche carenze riscontrate durante i sopralluoghi effettuati hanno riguardato l'ultimazione di alcuni controsoffitti al piano interrato, nella cucina e nei bagni”, quantificando - a pag 55 - le opere residue in soli euro
1.581,34 oltre IVA. (“…Con apposito computo metrico estimativo è stato valutato il costo necessario al completamento delle opere non realizzate dalla , che ammonta a CP_2 complessivi € 1.581,34 oltre IVA…”). 41. La relazione peritale, dunque, corrobora in modo inequivoco che non vi è alcun fondamento tecnico ai rilievi evocati non solo nella scrittura privata del 20 dicembre 2018 – che resta unicamente una regolazione transattiva dei rapporti tra e – Parte_1 CP_1 ma anche nel verbale del sopralluogo del 17 ottobre 2019, redatto in assenza dell'impresa esecutrice.
42. Tali risultanze, puntuali e tecnicamente motivate, confermano che non vi erano vizi, difformità rilevanti né ritardi imputabili a , idonei a fondare responsabilità ex artt. CP_2
1667 e 1668 c.c.
43. Di conseguenza, la ricostruzione offerta da non trova alcun Parte_1 riscontro tecnico né nei documenti allegati né nelle verifiche del CTU, mentre il verbale del
27 novembre 2018 – che attestava un avanzamento pari al 90 per cento – risulta pienamente coerente con l'effettivo stato del cantiere e con la regolare esecuzione delle opere.
44. Vi è di più.
45. Pur dovendosi ricordare che, in via generale, il committente non ha alcuna legittimazione ad agire direttamente nei confronti del subappaltatore – poiché il subappalto non determina alcun rapporto diretto tra committente e subappaltatore, sicché il primo non può esercitare azioni contrattuali verso il secondo (Cass. 18292/2013; Cass. 3518/2016; nonché Cass. civ.,
Sez. II, ord. n. 240 del 7 gennaio 2025, Rv. 673477-01, che ribadisce l'autonomia del subappalto rispetto al contratto principale) – nel caso in esame le contestazioni sollevate da sono state comunque accertate nel merito. Parte_1
46. Ciò in quanto, a seguito della risoluzione del contratto principale comunicata da CP_1 il 17 ottobre 2019, la committente è subentrata di fatto nella gestione dell'appalto,
[...] assumendo direttamente il coordinamento del cantiere e instaurando rapporti operativi immediati con . CP_2
47. Questa peculiare situazione ha reso ammissibile l'esame delle sue deduzioni solo ai fini dell'accertamento della veridicità dei fatti allegati, senza però derogare al principio per cui il subappaltatore risponde esclusivamente nei confronti dell'appaltatore e non del committente.
48. L'istruttoria ha comunque dimostrato che nessuno degli asseriti inadempimenti è riconducibile a , bensì alle criticità gestionali, amministrative e operative attribuibili CP_2 alla stessa committente e all'appaltatrice principale;
sicché le doglianze formulate da risultano prive di fondamento tecnico e documentale. Parte_1
49. Già a partire dai primi mesi del 2019, aveva, infatti, ripetutamente rappresentato – CP_2 mediante numerose comunicazioni PEC - 5 aprile 2019, 1° luglio 2019, 10 luglio 2019, 4 settembre 2019, 21 ottobre 2019 e 6 novembre 2019 – i gravi ritardi nei pagamenti da parte di nonché i ritardi nella trasmissione dei progetti esecutivi, avvertendo CP_1 espressamente che “…tali ritardi … stanno causando un notevole aumento dei costi…” comportando “…un ulteriore slittamento della data di consegna dei lavori…”. Tali comunicazioni, regolarmente acquisite al fascicolo, documentano una difficoltà operativa continua e non imputabile alla ditta esecutrice ma alla sua diretta committente, ossia CP_1
(cfr. all. 18, prima mail - note di trattazione scritta del 22/02/23 - fascicolo ).
[...] CP_2
50. A ciò si aggiunge che, in data 16 ottobre 2019, la stessa comunicava Parte_1
– sempre a mezzo PEC – di assumersi l'onere delle pendenze economiche “…verso cottimisti e fornitori che hanno lavorato nel cantiere…” (cfr. all. 23 note di trattazione scritta del 22/02/23 - fascicolo ). CP_2
51. Tale dichiarazione, tuttavia rimasta ineseguita, conferma ulteriormente la frammentarietà gestionale della commessa e le criticità economico-organizzative riconducibili alla committente e all'appaltatrice principale, non certo a . CP_2
52. Ne consegue che non è ravvisabile alcun inadempimento imputabile a né Controparte_2 possono essere riconosciuti in capo alla stessa, penali o conseguenze economiche non previste dal contratto di subappalto.
53. Per tali ragioni, la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
deve essere integralmente rigettata. CP_2
54. Devono inoltre essere rigettate le domande proposte da nei Parte_1 confronti di atteso che le parti – con la scrittura privata del 20 dicembre Controparte_1
2018 – hanno definito transattivamente ogni reciproca pretesa, come espressamente dichiarato alle lettere E, G ed H, con conseguente preclusione di ulteriori domande tra loro fondate sui medesimi fatti, restando ferme unicamente le responsabilità derivanti dal contratto di subappalto in capo a Controparte_2
55. Parimenti le domande formulate da nei confronti di – volte a Controparte_1 Controparte_2 ottenere condanna, regresso, manleva o risarcimento – devono essere dichiarate oltre che infondate anche inammissibili per difetto di legittimazione attiva, poiché proposte da una convenuta contro altra convenuta al di fuori dei modi e termini previsti dalla legge processuale.
56. Per contro, alla luce degli accertamenti svolti, deve essere preliminarmente esaminata la domanda di relativa allo svincolo delle trattenute a garanzia operate sui SAL Controparte_2 dal n. 1 all'11, per complessivi euro 208.663,14. ( cfr. all. 16, fattura - note di trattazione scritta del 16/06/25 - fascicolo ). CP_2 57. La richiesta è fondata.
58. Sebbene la disciplina delle ritenute sia tipica degli appalti pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche negli appalti tra privati, quando l'opera sia stata sostanzialmente ultimata, ricevuta, messa in uso e non tempestivamente contestata, viene meno la funzione cautelare delle trattenute e il committente è tenuto allo svincolo delle somme, oltre che al pagamento del corrispettivo residuo.
59. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il comportamento del committente che utilizza l'opera e non solleva contestazioni equivale a un'accettazione tacita che preclude la possibilità di trattenere ulteriori garanzie (Cass. civ., ordinanza n. 4021 del 9 febbraio 2023).
60. Tale principio è perfettamente coerente con il sistema normativo, poiché anche nell'appalto privato l'articolo 1665, comma quarto, del Codice civile prevede che l'accettazione dell'opera possa avvenire in forma tacita quando il committente, ricevuta la prestazione, ne faccia uso o ne tragga utilità senza sollevare tempestive contestazioni.
61. La norma attribuisce rilievo al comportamento concludente del committente e riconosce che l'utilizzazione dell'opera equivale a una presa in carico conforme, producendo gli stessi effetti dell'accettazione espressa.
62. Ne consegue che, una volta accertata l'accettazione anche tacita e in mancanza di riserve puntuali su vizi o difformità, viene meno ogni ragione di mantenere le trattenute di garanzia, la cui funzione è solo cautelativa e destinata a esaurirsi con l'esatto adempimento dell'appaltatore.
63. Nel caso di specie, gli esiti della c.t.u. hanno accertato che i lavori svolti da sono CP_2 stati eseguiti a regola d'arte, con materiali conformi e senza contestazioni tecniche sino al
SAL n. 11, con la sola necessità di completare finiture marginali per euro 1.581,34.
64. Lo stesso CTU, inoltre, ha confermato a pag. 18 che l'opera è stata completata e pienamente funzionale all'uso - “…allo stato attuale l'albergo, di categoria 4 stelle, risulta interamente completato ed aperto al pubblico con la denominazione “Hotel Mercure Roma Centro
Termini…” - circostanza che esclude qualsiasi condizione ostativa allo svincolo delle trattenute e alla corresponsione degli importi dovuti.
65. Pertanto, non sussiste alcun motivo legittimo per trattenere ulteriormente le somme in garanzia, dovendo essere riconosciuto lo svincolo dell'importo pari ad euro 208.663,14.
66. Devono inoltre essere riconosciuti gli importi maturati da per i SAL n. 12 e n. 13. CP_2
67. Per il SAL numero 12, dell'importo di euro 118.060,00 risulta effettuato un pagamento parziale di euro 35.000,00 e devono essere detratti euro 1.581,34 per i lavori mancanti accertati dal consulente tecnico d'ufficio, con un residuo di euro 81.478,66 oltre IVA. 68. Per il SAL numero 13, dell'importo di euro 37.890,00 oltre IVA, non risulta eseguito alcun pagamento. Parte
69. Il credito complessivo per i due è quindi pari a euro 119.368,66 oltre IVA.
70. A tale importo devono aggiungersi euro 16.000,00 per i lavori extra, come risulta dall'allegato 17 del fascicolo , puntualmente documentati e mai contestati dalla CP_2 committente.
71. In applicazione del principio di cui all'articolo 115 c.p.c, tali lavorazioni devono essere riconosciute, essendo state richieste, eseguite e non oggetto di alcuna specifica contestazione.
72. Ne deriva che, considerando anche la somma pari a euro 208.663,14 già riconosciuta a titolo di svincolo delle trattenute, l'importo complessivo ancora dovuto a ammonta a euro CP_2
344.031,80 oltre IVA e accessori di legge.
73. Diversamente, la domanda che propone nei confronti di , CP_2 Parte_1 avente ad oggetto il pagamento diretto delle pendenze economiche verso cottimisti e fornitori da parte della committente principale, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, poiché i beneficiari del pagamento – titolari dei relativi crediti – non si sono costituiti non sono stati citati da alcuno sicché non sono parti del processo. Pertanto, il Tribunale non può pronunciarsi su posizioni giuridiche riferite a terzi estranei al giudizio fuori dei casi previsti dalla legge, non essendo consentito, a mente dell'art. 81 c.p.c. fare valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
74. Non può essere riconosciuto altresì il danno richiesto da in via equitativa, poiché CP_2 manca qualsiasi prova, anche solo presuntiva, dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivamente subito da . CP_2
75. La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia provato nell'an, e che l'equità intervenga solo sulla quantificazione.
76. Nel caso di specie, non ha fornito elementi fattuali sufficienti a dimostrare un CP_2 danno conseguente agli inadempimenti contestati a sicché non Controparte_10 ricorrono le condizioni per far luogo a liquidazione equitativa.
77. Ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti resta assorbito, non essendo tali questioni suscettibili di incidere sull'esito della decisione.
78. Le spese di lite si compensano tra le parti soccombenti.
79. In solido tra le stesse restano definitivamente disciplinate le spese della CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1. Dichiara improcedibili le domande proposte da ei Parte_1 confronti del Controparte_2
2. Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
CP_1
3. condanna e in solido, al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore del della somma di euro Controparte_2
344.031,80 oltre IVA e interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito al saldo;
Contr
4. condanna e in solido, alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 10.860,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario di;
Controparte_2
5. pone definitivamente a carico delle medesime soccombenti le spese della C.T.U., come già liquidate.
Roma, lì 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo