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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3366/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAIOLINO ANGELO del Foro di Vicenza e dagli avv.ti MASSAROTTO
GI del Foro di Treviso e CH AR del Foro di Firenze e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Maiolino in Bassano del Grappa (VI), via
Schiavonetti nr. 14
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DU FEDERICA del Foro di Napoli e dall'avv.
DU IC del Foro di Roma e con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: Bancari..
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
1) Dichiarare la nullità dei finanziamenti 2.10.2012 di Euro 6.250.000,00,
30.12.2013 di Euro 1.000.000,00 e 8.7.2014 di Euro 1.000.000,00 e degli obbli-
gati sottostanti acquisti di azioni della finanziante, Controparte_1
pari a 100.000 azioni con il primo, 16.000 azioni con il secondo e a 16.000
azioni con il terzo, e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'attrice alla CP_1
convenuta.
2) Con vittoria di spese e competenze.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare,
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi Controparte_2
dell'art. 83, comma 3, TUB.
Nel merito,
2) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la (d'ora in avanti ) al Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 14 fine di far dichiarare la nullità dei finanziamenti del 2.10.2012 di € 6.250.000,
del 30.12.2013 di € 1.000.000 e del 08.07.2014 di € 1.000.000 e dei sottostanti acquisti di azioni della finanziante pari rispettivamente a 100.000 azioni CP_3
per il primo finanziamento e 16.000 ciascuno per il secondo e il terzo finanziamento, con declaratoria che l'attrice nulla doveva alla convenuta.
A fondamento della propria domanda l'attrice esponeva che l'adesione della sig.ra alle predette sottoscrizioni di azioni era stata raccolta, Pt_1
tramite il dipendente-promotore di , presso le abitazioni Controparte_4
dell'attrice in Montespertoli (FI) e Firenze, come risultava dalla dichiarazione del 29.04.2016 dello stesso e che, successivamente alle vicende che CP_4
avevano portato alla liquidazione coatta amministrativa della Banca e al procedimento penale nei confronti degli organi apicali della medesima aveva cercato di pervenire ad un bonario componimento della vicenda introducendo domanda di mediazione che, tuttavia, rimaneva senza esito per la mancata partecipazione di l procedimento. CP_3
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva in diritto, quanto alla eccepita nullità, tre ragioni che portavano, anche separatamente, a ritenerla sussistente:
1) illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. dell'insieme negoziale costituito dai finanziamenti offerti dalla con obbligo, per il soggetto CP_1
finanziato, di devolvere l'intera provvista ricevuta alla sottoscrizione di azioni della Banca finanziante di pari valore (c.d. “operazione baciata”), a seguito del giudizio di penale responsabilità, in primo e secondo grado, nei confronti dei vertici della Banca che per tali operazioni erano imputati dei reati di aggiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
pagina 3 di 14 2) nullità per violazione dell'art. 30, comma 7, TUF applicabile al caso di specie in quanto l'offerta era stata negoziata fuori sede e non era stata indicata nei contratti sottoscritti la facoltà di recesso per il cliente da farsi valere entro i sette giorni dalla sottoscrizione;
3) violazione dell'art. 2358 c.c., come da conforme giurisprudenza richiamata.
II. Con comparsa di costituzione del 15.02.23, si costituiva in giudizio
Cont chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Vicenza o, in subordine, del Tribunale di Firenze. 2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. 3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 83, comma 3, Controparte_2
TUB. Nel merito 4) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova. In via istruttoria 5) rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
III. Esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria,
depositate le memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c. e rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, l'adito Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza 10/23.07.24 così
provvedeva:
pagina 4 di 14 “1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Venezia Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, indicando quale tribunale competente, in via alternativa, il Tribunale di Vicenza o il Tribunale di Firenze;
2) assegna termine di legge per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale competente;
3) compensa integralmente le spese di lite.”
IV. La causa era riassunta dall'attrice avanti questo Tribunale dichiarato competente con comparsa in riassunzione depositata il 05.08.24 confermando le medesime conclusioni già formulate avanti il Tribunale di Venezia.
IV.
1. Si costituiva, anche nel presente procedimento, formulando le CP_3
seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi Controparte_2
dell'art. 83, comma 3, TUB.
Nel merito
2) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova.
In via istruttoria
3) rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale per i motivi esposti in narrativa e nel denegato caso di sua ammissione ammettere alla CP_6
prova contraria sui medesimi capitoli di prova articolati da controparte e con gli stessi testimoni indicati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 5 di 14 V. La causa era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del
28.01.25 e quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni. Con
ordinanza del 05.07.25 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memoria di replica.
VI. La domanda attorea è improcedibile.
VI.
1. La questione se siano procedibili le domande, come quella formulata dall'attrice nel presente giudizio, di declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento e dei collegati acquisti di azioni comunemente CP_3
noti come “operazioni baciate) è stata oggetto di acceso dibattito nella giurisprudenza di merito. Chi scrive e parte della giurisprudenza di merito (si veda App. Trieste nr. 304/2023, Trib. Vicenza n. 1196/2019 e altre pronunce ivi citate) le ritenevano improcedibili, mentre altra parte della giurisprudenza di merito (in particolare, per numero e rilevanza delle decisioni, si deve citare il
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa e la Corte
di Appello di Venezia) le riteneva procedibili in quanto non volte ad ottenere l'accertamento di crediti verso la procedura concorsuale.
VI.
2. La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. 20184/2025) in un procedimento avente ad oggetto proprio un caso di c.d. “operazione baciata” (relativo alla già citata App. Trieste
n. 304/2023 che aveva dichiarato l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di . La Corte ha ribadito un proprio risalente orientamento CP_3
con argomentazioni che già questo giudice condivideva e da cui non si vede pagina 6 di 14 motivo di discostarsi, anche per la valenza nomofilattica della pronuncia, di cui si riporta il relativo passo anche della motivazione (oltre la massima finale):
“Il motivo prospetta la questione, dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie.
Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999).
Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale.
E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt.
51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal
termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria.
Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
pagina 7 di 14 La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata –
come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo
Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è
tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52
- 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza
n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta pagina 8 di 14 amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori
(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.
Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo pagina 9 di 14 possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. CP_7
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta,
pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n.
553/2001, cit. supra).
Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione pagina 10 di 14 coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità,
opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000)
rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale” (in senso conforme anche la successiva pagina 11 di 14 Cass. 27470/2025 proprio in riferimento a controversia decisa in senso conforme all'orientamento sopra citato da questo Tribunale).
VI.
3. Peraltro, a seguito delle pronunce della Corte di legittimità, anche la Corte distrettuale ha mutato il proprio orientamento, precedentemente favorevole alla procedibilità delle azioni di mero accertamento della nullità e declaratoria “di nulla dovere”, in senso conforme al dictum della Cassazione
(cfr. App. Venezia n. 3066/2025: “..questa Corte d'Appello ha, in precedenti ormai numerosi, ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. dev'essere interpretato anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
pagina 12 di 14 Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti,
collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass.
ordd. n. 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025) [.. si cita la motivazione di Cass.
20184/2025] Assunti tali principi, [..] va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta da .. nei confronti di Controparte_1
[enfasi aggiunte].
VII. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, a seguito della sentenza Corte Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritiene questo giudicante che sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto dell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito e della Corte
pagina 13 di 14 distrettuale nel senso della procedibilità delle domande attoree e il consolidamento dell'orientamento contrario solo a seguito dei recenti arresti della Corte di legittimità.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte dalla parte attrice nei confronti di Controparte_2
[...]
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 11/11/2025
Il Giudice
RI TI
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3366/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. MAIOLINO ANGELO del Foro di Vicenza e dagli avv.ti MASSAROTTO
GI del Foro di Treviso e CH AR del Foro di Firenze e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Maiolino in Bassano del Grappa (VI), via
Schiavonetti nr. 14
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. DU FEDERICA del Foro di Napoli e dall'avv.
DU IC del Foro di Roma e con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: Bancari..
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
1) Dichiarare la nullità dei finanziamenti 2.10.2012 di Euro 6.250.000,00,
30.12.2013 di Euro 1.000.000,00 e 8.7.2014 di Euro 1.000.000,00 e degli obbli-
gati sottostanti acquisti di azioni della finanziante, Controparte_1
pari a 100.000 azioni con il primo, 16.000 azioni con il secondo e a 16.000
azioni con il terzo, e per l'effetto dichiarare che nulla deve l'attrice alla CP_1
convenuta.
2) Con vittoria di spese e competenze.
PER LA PARTE CONVENUTA:
In via preliminare,
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi Controparte_2
dell'art. 83, comma 3, TUB.
Nel merito,
2) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova.
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione avanti il Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la (d'ora in avanti ) al Controparte_1 CP_3
pagina 2 di 14 fine di far dichiarare la nullità dei finanziamenti del 2.10.2012 di € 6.250.000,
del 30.12.2013 di € 1.000.000 e del 08.07.2014 di € 1.000.000 e dei sottostanti acquisti di azioni della finanziante pari rispettivamente a 100.000 azioni CP_3
per il primo finanziamento e 16.000 ciascuno per il secondo e il terzo finanziamento, con declaratoria che l'attrice nulla doveva alla convenuta.
A fondamento della propria domanda l'attrice esponeva che l'adesione della sig.ra alle predette sottoscrizioni di azioni era stata raccolta, Pt_1
tramite il dipendente-promotore di , presso le abitazioni Controparte_4
dell'attrice in Montespertoli (FI) e Firenze, come risultava dalla dichiarazione del 29.04.2016 dello stesso e che, successivamente alle vicende che CP_4
avevano portato alla liquidazione coatta amministrativa della Banca e al procedimento penale nei confronti degli organi apicali della medesima aveva cercato di pervenire ad un bonario componimento della vicenda introducendo domanda di mediazione che, tuttavia, rimaneva senza esito per la mancata partecipazione di l procedimento. CP_3
Ciò premesso in fatto, l'attrice deduceva in diritto, quanto alla eccepita nullità, tre ragioni che portavano, anche separatamente, a ritenerla sussistente:
1) illiceità della causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. dell'insieme negoziale costituito dai finanziamenti offerti dalla con obbligo, per il soggetto CP_1
finanziato, di devolvere l'intera provvista ricevuta alla sottoscrizione di azioni della Banca finanziante di pari valore (c.d. “operazione baciata”), a seguito del giudizio di penale responsabilità, in primo e secondo grado, nei confronti dei vertici della Banca che per tali operazioni erano imputati dei reati di aggiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
pagina 3 di 14 2) nullità per violazione dell'art. 30, comma 7, TUF applicabile al caso di specie in quanto l'offerta era stata negoziata fuori sede e non era stata indicata nei contratti sottoscritti la facoltà di recesso per il cliente da farsi valere entro i sette giorni dalla sottoscrizione;
3) violazione dell'art. 2358 c.c., come da conforme giurisprudenza richiamata.
II. Con comparsa di costituzione del 15.02.23, si costituiva in giudizio
Cont chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Vicenza o, in subordine, del Tribunale di Firenze. 2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. 3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 83, comma 3, Controparte_2
TUB. Nel merito 4) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova. In via istruttoria 5) rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
III. Esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria,
depositate le memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c. e rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, l'adito Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, con ordinanza 10/23.07.24 così
provvedeva:
pagina 4 di 14 “1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Venezia Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, indicando quale tribunale competente, in via alternativa, il Tribunale di Vicenza o il Tribunale di Firenze;
2) assegna termine di legge per la riassunzione del procedimento davanti al Tribunale competente;
3) compensa integralmente le spese di lite.”
IV. La causa era riassunta dall'attrice avanti questo Tribunale dichiarato competente con comparsa in riassunzione depositata il 05.08.24 confermando le medesime conclusioni già formulate avanti il Tribunale di Venezia.
IV.
1. Si costituiva, anche nel presente procedimento, formulando le CP_3
seguenti conclusioni:
“In via preliminare
1) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di ai sensi Controparte_2
dell'art. 83, comma 3, TUB.
Nel merito
2) Rigettare le avverse domande in quanto infondate e non sorrette da prova.
In via istruttoria
3) rigettare l'avversa richiesta di prova testimoniale per i motivi esposti in narrativa e nel denegato caso di sua ammissione ammettere alla CP_6
prova contraria sui medesimi capitoli di prova articolati da controparte e con gli stessi testimoni indicati.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
pagina 5 di 14 V. La causa era istruita mediante prova per testi come da ordinanza del
28.01.25 e quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni. Con
ordinanza del 05.07.25 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memoria di replica.
VI. La domanda attorea è improcedibile.
VI.
1. La questione se siano procedibili le domande, come quella formulata dall'attrice nel presente giudizio, di declaratoria di nullità dei contratti di finanziamento e dei collegati acquisti di azioni comunemente CP_3
noti come “operazioni baciate) è stata oggetto di acceso dibattito nella giurisprudenza di merito. Chi scrive e parte della giurisprudenza di merito (si veda App. Trieste nr. 304/2023, Trib. Vicenza n. 1196/2019 e altre pronunce ivi citate) le ritenevano improcedibili, mentre altra parte della giurisprudenza di merito (in particolare, per numero e rilevanza delle decisioni, si deve citare il
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa e la Corte
di Appello di Venezia) le riteneva procedibili in quanto non volte ad ottenere l'accertamento di crediti verso la procedura concorsuale.
VI.
2. La questione è stata affrontata recentemente dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. 20184/2025) in un procedimento avente ad oggetto proprio un caso di c.d. “operazione baciata” (relativo alla già citata App. Trieste
n. 304/2023 che aveva dichiarato l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di . La Corte ha ribadito un proprio risalente orientamento CP_3
con argomentazioni che già questo giudice condivideva e da cui non si vede pagina 6 di 14 motivo di discostarsi, anche per la valenza nomofilattica della pronuncia, di cui si riporta il relativo passo anche della motivazione (oltre la massima finale):
“Il motivo prospetta la questione, dibattuta anche nella giurisprudenza di questa Corte, se siano ammissibili o meno azioni di mero accertamento nei confronti delle liquidazioni coatte amministrative cd. bancarie.
Ritiene la Corte di aderire all'orientamento tradizionale già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 17/12/1999).
Militano in tal senso diversi argomenti.
3.1.1 Il primo è di carattere letterale.
E' vero, infatti, che l'art. 83 T.u.b. (d.lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385) ha portata più ampia delle norme dettate, in materia, dalla legge fallimentare (artt.
51 e 52). Ed invero, il terzo comma del predetto art. 83 così recita: “Dal
termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”.
La norma è chiaramente correlata alla specificità del procedimento di formazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria.
Ma la norma è anche chiara nell'escludere, una volta aperta la procedura di liquidazione, la proponibilità di qualsiasi tipo di azione, anche di mero accertamento, nei confronti della società posta in l.c.a., posto che espressamente dispone che non possa essere “promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3”.
pagina 7 di 14 La nettezza dell'espressione normativa esclude dunque la possibilità di diverse ed alternative interpretazioni.
3.1.2 Nella direzione esegetica sopra prospettata è peraltro orientata –
come si diceva - la giurisprudenza tradizionale di questa Corte, secondo la quale “Qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così
determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito” (Cass. 14231/1999, cit. supra;
vedi anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 10654 del 11/08/2000). È stato così affermato con termini riferiti alla liquidazione coatta amministrativa (ma estensibili anche alla liquidazione cd. bancaria) e con espressione rigorosa - che questo
Collegio condivide - che “una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ogni diritto di credito, compresi quelli prededucibili, è
tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201 - che rinvia all'art. 52
- 207 e 209 legge fall. con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare” (così verbatim, Sez. 1, Sentenza
n. 553 del 17/01/2001; nello stesso senso si leggano anche: Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7114 del 25/05/2001; Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013).
3.1.3 Del resto non può neanche essere dimenticata la peculiarità del procedimento di verifica dei crediti, nella procedura di liquidazione coatta pagina 8 di 14 amministrativa. Invero, all'accertamento dei crediti, nei confronti di un'impresa sottoposta a tale liquidazione, si deve necessariamente procedere davanti al Commissario liquidatore, secondo una procedura preordinata dalla legge anche a tutela del pubblico interesse e senza intervento, nella prima fase cd. amministrativa, dell'autorità giudiziaria (così, anche Cass. Sez. L, Sentenza
n. 1881 del 15/05/1975).
Così, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta, poi, la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori
(così, Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Si deve operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale.
Infatti, durante l'attività di formazione dello stato passivo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una “temporanea” improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale,
ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. ex pluribus Cass. 23 ottobre
1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136).
Una volta esaurita l'attività “amministrativa” di formazione dello stato passivo inizia la fase giurisdizionale, nella quale le modifiche dello stato passivo pagina 9 di 14 possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare e dal (cfr. Cass. 20 dicembre 1971, n. CP_7
3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511; per la ricostruzione del sistema, si legga sempre: Cass. n. 553/2001, cit. supra).
Deve ritenersi che la domanda proposta nelle forme ordinarie risulta,
pertanto, affetta da vizi per violazione delle forme inderogabili in cui (ivi compresa la sede giurisdizionale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Invero il sistema così ricostruito determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie.
3.1.4 Va anche aggiunto che, per la liquidazione coatta amministrativa ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non è neanche ipotizzabile una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie in relazione all'intenzione di ottenere un titolo ovvero un accertamento da far valere alla chiusura del concorso ed in caso di ritorno in bonis dell'imprenditore, posto che tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità liquidatoria del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (così, Cass. 1881/1975 e Cass. n.
553/2001, cit. supra).
Occorre infatti ricordare che, per la liquidazione coatta amministrativa cd. bancaria, l'art. 92 T.u.b. prevede espressamente, al sesto somma, che “Si
applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Così, come, del resto è previsto analogamente per la liquidazione pagina 10 di 14 coatta amministrativa dall'art. 213, u.c., l. fall, ove si dispone che, dopo le ripartizioni finali tra i creditori, si applicano “le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile”.
3.2 Vero è che si sono registrate, nella giurisprudenza di legittimità,
opinioni talvolta dissonnanti rispetto a quella qui accolta. Ma queste opinioni vanno contestualizzate nel peculiare ambito processuale ove sono state pronunciate (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15066 del 19/06/2017, ove è stata avvertita, in materia di licenziamento del lavoratore, l'opportunità che l'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori sia preceduta da un previo accertamento determinativo dell'an della pretesa) e, comunque, si rivelano minoritarie e recessive (v. Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000)
rispetto al formante giurisprudenziale sopra ricordato.
Occorre pertanto affermare il seguente principio di diritto:
“Ai sensi dell'art. 83, 3 comma, T.u.b., qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa “bancaria” dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endoconcorsuale” (in senso conforme anche la successiva pagina 11 di 14 Cass. 27470/2025 proprio in riferimento a controversia decisa in senso conforme all'orientamento sopra citato da questo Tribunale).
VI.
3. Peraltro, a seguito delle pronunce della Corte di legittimità, anche la Corte distrettuale ha mutato il proprio orientamento, precedentemente favorevole alla procedibilità delle azioni di mero accertamento della nullità e declaratoria “di nulla dovere”, in senso conforme al dictum della Cassazione
(cfr. App. Venezia n. 3066/2025: “..questa Corte d'Appello ha, in precedenti ormai numerosi, ritenuto che l'art. 83, comma 3, del T.U.B. dev'essere interpretato anche alla luce di quanto disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non sarebbero viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Si è ritenuto che sarebbe incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della
Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili.
pagina 12 di 14 Concludeva in tali casi questa Corte nel senso della procedibilità, non potendo esse trovare cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente, delle domande proposte dai clienti delle banche in liquidazione volte all'accertamento negativo dei crediti nei confronti della liquidatela e scaturenti dalla complessiva operazione costituita dai contratti,
collegati, di finanziamento e di acquisto di azioni.
Tale conclusione dev'essere tuttavia rimeditata all'esito dell'orientamento formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità proprio nell'ambito di contenziosi promossi contro la liquidatela delle banche venete al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito nell'ambito di operazioni di acquisto di azioni della banca con assistenza finanziaria (Cass.
ordd. n. 22719/2025, 22722/2025, 20184/2025) [.. si cita la motivazione di Cass.
20184/2025] Assunti tali principi, [..] va dichiarata l'improcedibilità di ogni domanda svolta da .. nei confronti di Controparte_1
[enfasi aggiunte].
VII. Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, a seguito della sentenza Corte Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritiene questo giudicante che sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti, tenuto conto dell'orientamento di parte della giurisprudenza di merito e della Corte
pagina 13 di 14 distrettuale nel senso della procedibilità delle domande attoree e il consolidamento dell'orientamento contrario solo a seguito dei recenti arresti della Corte di legittimità.
-
P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità ex art. 83 TUB delle domande svolte dalla parte attrice nei confronti di Controparte_2
[...]
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza il 11/11/2025
Il Giudice
RI TI
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