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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il 22/05/2023, non notificata;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA COLOMBO 21/G 29122 PIACENZA, con il patrocinio dell'Avv. LOVATI STEFANO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo Studio dell'Avv. LOVATI STEFANO, giusta delega in atti;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. CARDARELLI MASSIMILIANO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA SAN SENATORE 10 MILANO presso lo Studio dell'Avv. CARDARELLI
MASSIMILIANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il
22/05/2023, in materia di “Somministrazione”. pagina 1 di 14
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, emessa in data 19.05.2023, pubblicata in data 22.05.2023 nella causa con R.G. n. 7737/2020, non notificata, nel merito: - per i fatti di cui in narrativa, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare l'opponente a pagare all'opposta le somme ivi indicate ovvero altro importo minore, ritenuto di giustizia in ogni caso oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 52/2014, con rifusione spese generali, C.A. e Iva come per legge;
- condannare l'opponente al pagamento di un somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; in via istruttoria: A) Si chiede l'ammissione della prova a mezzo dei testimoni da sentire sulle seguenti circostanze seppur, come sopra anticipato, documentali e neppure contestate da e da ritenere, pertanto, ammesse e pacifiche ai Controparte_1 sensi dell'art. 115 c.p.c.. 1) Vero che ha sempre svolto in via esclusiva: Parte_1
l'attività di consulenza e assistenza tecnico / normativa (ad es. ricerca di fornitori di energia elettrica e gas metano, controllo e gestione dei consumi e della relativa fatturazione e contabilizzazione) come meglio descritta nel contratto standard allegato al n. 17, che si mostra al testimone;
l'attività di concessione in locazione a terzi di un immobile a uso commerciale di proprietà, subentrando nel contratto a suo tempo sottoscritto da Erredati S.r.l., come da doc.ti nn. 8 e 9, che si mostrano al testimone;
l'attività di percezione del reddito da partecipazioni societarie, come da doc. n. 10, che si mostra al testimone;
l'attività di produzione di energia elettrica e di progettazione, costruzione, ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica. 2) Vero che ha reperito a il cliente Consorzio Parte_1 CP_1 CP_1
EM Energia Est, per il quale l'Ing. svolgeva attività di consulenza, e Persona_1
che, successivamente, con e – mail di data 24.03.2014, il Dott. , per Testimone_1 [...]
ha inviato all'Ing. , per la lettera di incarico CP_1 Persona_1 Parte_1
di data 20.01.2014, come da doc. n. 35, che si mostra al testimone;
3) Vero che, con la lettera di incarico di data 20.01.2014, ha contrattualizzato il solo affare Controparte_1
procacciato da ossia la vendita di energia elettrica ai membri del Consorzio Parte_1
EM Energia Est. 4) Vero che, in costanza di tutto il rapporto commerciale tra Parte_1
e l'unico contratto di procacciamento d'affari stipulato tra loro è
[...] Controparte_1
pagina 2 di 14 stato quello datato 20.01.2014. 5) Vero che, in costanza di tutto il loro rapporto commerciale,
l'unico cliente procacciato da a è stato il Consorzio Parte_1 Controparte_1
EM Energia Est. 6) Vero che, in tutta la sua attività, ha stipulato un Parte_1 solo contratto di procacciamento d'affari, che è quello con datato Controparte_1
20.01.2014. 7) Vero che, in data 17.04.2014, ha inviato a Controparte_1 Parte_1
il prospetto dei consumi relativo al primo trimestre del 2014 con indicazione della
[...]
provvigione con un imponibile di Euro 12.217,92 e in forza del quale ha Parte_1
emesso la fattura n. 9 del 22.05.2014 appunto per Euro 12.217,92 oltre Iva, regolarmente pagata da come da doc.ti nn. 23 e 24, che si mostrano al testimone. 8) Vero che Controparte_1
ha inviato a il prospetto dei consumi relativo al Controparte_1 Parte_1
secondo trimestre del 2014 con indicazione della provvigione con un imponibile di Euro
10.194,58 oltre Euro 12.000,00 per il “Bonus Enecom I semestre 2014” (concordato separatamente e che non è oggetto di causa), in forza del quale ha emesso Parte_1
la fattura n. 14 del 29.07.2014 appunto per Euro 22.194,58 oltre Iva, regolarmente pagata da come da doc.ti nn. 25 e 26, che si mostrano al testimone. 9) Vero che il Controparte_1
prospetto allegato al doc. n. 31, che si mostra al testimone, riporta i dati delle fatture allegate ai doc.ti nn. 32, 33 e 34, che si mostrano al testimone, fatture che ha emesso Controparte_1
a gennaio del 2015 con l'indicazione del quantitativo di energia attiva consumato per l'intero anno 2014 da ogni punto di prelievo (POD) legato ai membri del Consorzio EM Energia
Est sulla base dei POD indicati da nei due rendiconti relativi ai trimestri Controparte_1
primo e secondo del 2014, come da doc.ti nn. 23 e 25, che si mostrano al testimone. Si indicano i seguenti testimoni: (cap.li nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9) e (cap.li nn. 1 Tes_2 Testimone_3
e 6). B) Solo nel denegato caso in cui il Giudice non ritenga come non contestato, ammesso e, quindi, pacifico il riepilogo allegato al n. 31 di con riferimento ai clienti ivi Parte_1
indicati, ai POD ivi indicati e alle fatture ivi allegate, in ossequio al generale e consolidato principio di vicinanza della prova, si propone istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché il
Giudice ordini a l'esibizione in giudizio di tutte le fatture dalla stessa Controparte_1
emessa nei confronti dei membri del Consorzio EM Energia Est con riferimento all'anno
2014. C) Solo nel denegato caso in cui il Giudice non lo ritenga già documentato e provato sulla base degli atti di causa, si formula istanza di ammissione di CTU contabile al fine di accertare se avesse l'obbligo di iscrizione all'albo dei mediatori ossia se svolgesse Parte_1
l'attività di procacciamento d'affari in modo non occasionale e, quindi, professionale o continuativo, analizzando i seguenti documenti allegati alla comparsa di risposta: 5) statuto
6) visura storica 7) contratto standard di consulenza Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 14 8) contratto di locazione;
9) ispezione catastale;
10) bilanci di Parte_1 Parte_1
dal 2009 al 2019; 11 - 22) fatture emesse da dal 2009 al 2020. D)
[...] Parte_1
Qualora il Giudice lo ritenga opportuno seppur davanti alla avversa generica contestazione del conteggio allegato al n. 31, si formula istanza di ammissione di CTU contabile al fine di calcolare sulla base dell'art. 8 del contratto di data 20.01.2104 (“A titolo di corrispettivo per le prestazioni che verranno espletate dal Procacciatore nell'anno 2014, la Preponente riconoscerà il seguente compenso: - 0,4 €/MWh.” - cfr. doc. n. 2), il compenso maturato da Parte_1
in forza delle fatture emesse da nei confronti dei membri del
[...] Controparte_1
Consorzio EM Energia Est con riferimento all'anno 2014, come allegate ai nn. 32, 33 e
34 ovvero come prodotte da a seguito dell'eventuale ordine di esibizione Controparte_1
di cui sopra;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello della perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese Parte_1
di procedura da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere ad Parte_1 il pagamento dell'importo di € 24.517,41, oltre interessi e spese, a titolo Controparte_1 di corrispettivo contrattuale, in forza di contratto di procacciamento d'affari stipulato il
20.1.2014.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ha proposto CP_1
opposizione, contestando il diritto della controparte a conseguire il corrispettivo per l'attività di procacciamento di affari svolta, stante l'omessa iscrizione di quest'ultima “nell'apposito albo istituito dalla l. n. 39/1989” e deducendo, in ogni caso, la mancanza di prova in ordine alla spettanza di ulteriori corrispettivi, rispetto a quelli già versati da essa opponente nel corso del rapporto contrattuale.
La società si è costituita in giudizio e ha insistito per la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e per la condanna della controparte per lite temeraria, deducendo la natura pagina 4 di 14 occasionale dell'attività di procacciamento di affari svolta in favore dell'opposta, riferita ad un solo cliente, e pertanto l'irrilevanza, ai fini della maturazione del diritto al compenso, dell'omessa iscrizione nell'albo di cui alla l. n. 39/1989.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di alla rifusione delle spese di lite, sul presupposto: 1) dell'intervenuta stipulazione Parte_1
tra le parti di un contratto di procacciamento d'affari, con conseguente applicazione della disciplina dettata in tema di mediazione dalla l. n. 39/1989 come novellata dal d.lgs. n. 59/2010;
2) della pacifica mancata iscrizione della medesima ai sensi dell'art. 73 del sopra Parte_1
citato d.lgs. n. 59/2010, mancata iscrizione che osta al conseguimento da parte della società opposta del compenso per l'attività di procacciamento svolta in favore di . CP_1
Il Tribunale ha altresì sottolineato la natura professionale e non occasionale dell'attività di procacciamento d'affari e l'irrilevanza del fatto che, nel caso di specie, avesse Parte_1
procacciato un solo cliente.
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erronea valutazione della lettera di incarico di data 24.01.2014. Mancata considerazione della parziale simulazione contenuta nella predetta lettera di incarico. Violazione dell'art. 1417
c.c. con riferimento agli artt. 2722 e 2724 c.c. e dell'art. 73 D.L.vo n. 59/2010 alla luce dei principi sanciti con la sentenza n. 19161/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Erronea declaratoria di inammissibilità per irrilevanza dei capitoli di prova nn. 2) e 3) formulati nella memoria di data 19.11.2021.
L'appellante ha rilevato che l'attività di procacciamento d'affari era stata svolta a titolo occasionale e che, sin dalla comparsa di costituzione, aveva eccepito che il Parte_1
contratto era simulato nella parte in cui aveva ricevuto l'incarico di Parte_1 procacciare, nell'arco di un anno, un numero indefinito di contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas, avendo diritto ad un compenso, da fatturarsi con periodicità trimestrale, determinato sulla base del consumo di energia elettrica e di gas effettuato dai clienti procacciati. Con il contratto - imposto da - quest'ultima aveva inteso CP_1
contrattualizzare un solo affare procacciato da ossia la vendita di energia Parte_1
elettrica ai membri del Consorzio EM Energia Est. Build Energy S.r.l. aveva infatti reperito il predetto cliente, perchè il suo legale rappresentante, Ing. svolgeva Persona_1
attività di consulenza per il Consorzio. Solo successivamente aveva Controparte_1
predisposto la lettera di incarico di procacciamento d'affari, con data 20.01.2014, al fine di giustificare e fatturare il compenso concordato. La lettera di incarico era stata peraltro inviata al legale rappresentante di a marzo 2014, retrodatata al 20.1.2014. Le parti, in Parte_1
pagina 5 di 14 definitiva, avevano inteso contrattualizzare il reperimento di un solo cliente e il Giudice di primo grado, errando, non aveva ammesso i due capitoli di prova per testi atti a dimostrare la simulazione parziale del contratto del 20.1.2014, ritenendoli irrilevanti.
L'appellante ha poi chiarito che le contestazioni di circa il calcolo del compenso CP_1
da parte di erano generiche, avendo proprio la società opponente chiarito nell'atto Parte_1
di citazione le modalità di calcolo (€ 0,40 per megawattora, con liquidazione trimestrale).
aveva contabilizzato e pagato il compenso dovuto per i primi due trimestri del 2014. CP_1
Solo dopo che era emersa l'indagine penale denominata Black Energy, aveva inviato una missiva al legale rappresentante di , in cui precisava che il contratto doveva Parte_1 ritenersi sospeso sino all'esito degli accertamenti penali predetti (che vedevano coinvolto anche il legale rappresentante di;
quest'ultimo era poi risultato del tutto estraneo ai fatti Parte_1
illeciti, stante il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bolzano e la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del Tribunale di Piacenza).
Mancando la contabilizzazione del compenso da parte per gli ultimi due CP_1
trimestri del 2014, aveva calcolato tale compenso sulla base del prospetto dei Parte_1
consumi allegato agli atti e solo genericamente contestato dalla controparte.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado. ha rilevato che , costituitasi tardivamente nel giudizio di primo CP_1 Parte_1
grado, era decaduta dal poter formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio e quindi eccepire la simulazione parziale del contratto. In ogni caso, la simulazione non era stata provata ai sensi dell'art. 1417 c.c., né la e-mail prodotta da poteva ritenersi un principio di prova Parte_1
scritta della simulazione parziale del contratto.
L'appellata ha sottolineato che per il tipo e la complessità dell'attività che la si Parte_1
era impegnata a svolgere sulla base del contratto per cui è causa, la stessa non poteva che avvalersi necessariamente di un'organizzazione di tipo imprenditoriale.
La società appellata ha rilevato poi che non aveva fornito adeguata prova delle Parte_1
somme a suo dire dovute da , avendo indicato, relativamente a numerosi clienti, CP_1
prelievi nettamente superiori a quelli effettivamente fatturati e avendo posto a base dei calcoli prelievi presunti e non gli effettivi prelievi del secondo semestre del 2014. ha infine contestato le istanze istruttorie della società appellante, in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti, e la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sottolineando di avere reiteratamente manifestato la volontà di versare a la somma Parte_1
pagina 6 di 14 effettivamente dovuta. Tale circostanza, ad avviso dell'appellata, renderebbe fuori luogo ogni richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con il primo motivo di appello, ha contestato l'erronea valutazione da parte del Parte_1
Tribunale della lettera di incarico datata 24.01.2014, avendo in realtà le parti inteso contrattualizzare il procacciamento di un unico affare, ossia la vendita di energia ai membri del
Consorzio EM Energia Est.
Va premesso che la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (Cass. sentenza 19161/2017) in tema di procacciamento d'affari, per chiarire se la figura del procacciatore d'affari sia o meno sussumibile sotto la disciplina tipica del mediatore. Sul punto la Corte ha chiarito che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni … Il mediatore e il procacciatore
d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica
- che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica.”
Circa l'obbligo di iscrizione dei mediatori, la Corte ha altresì chiarito che l'art. 73 del d.lgs.
59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, “ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche
e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs.
pagina 7 di 14 n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio.”
La Corte ha poi precisato che “le medesime ragioni che sottostanno alla previsione dell'obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione debbano trovare applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica, e quindi anche in quella del procacciatore d'affari” dovendosi valorizzare il nucleo essenziale delle prestazioni svolte da mediatore e procacciatore d'affari, “che consiste nello svolgimento dell'attività di mediazione”, a fronte del conferimento di un mandato.
“L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili
o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione” (Cass. S.U. 19161/2017).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che è soggetto all'obbligo di dichiarazioni di inizio di attività alla Camera di Commercio e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, previa verifica dei requisiti (già obbligo di iscrizione all'albo): 1) il procacciatore d'affari che operi nel settore degli immobili o delle aziende anche a titolo occasionale;
2) il procacciatore d'affari relativi ad altre tipologie di beni (beni mobili) che svolga la sua attività in modo professionale e continuativo.
Ai fini del decidere, è pertanto rilevante accertare se la svolgesse, su incarico Parte_1 di terzi, l'attività di promozione della stipula di contratti di somministrazione di energia elettrica a titolo occasionale o a titolo professionale e continuativo.
Ritiene la Corte che abbia svolto l'attività di procacciamento di affari a titolo Parte_1
meramente occasionale.
Circa il rapporto di procacciamento di affari tra e emerge dalla Parte_1 CP_1
documentazione in atti che tale rapporto ebbe avvio ad inizio 2014 con il reperimento di un unico cliente e fu formalizzato solo successivamente a tale reperimento.
La lettera di incarico di procacciamento di affari reca la data del 20.1.2014. La prima fattura trimestrale, regolarmente pagata da si riferisce al trimestre gennaio - marzo CP_1
2014 ed è conforme alle indicazioni di come da doc. 23 e) prodotto da CP_1 Pt_1
in primo grado con relativa tabella dei consumi (dalla quale emerge che i clienti sono
[...]
tutti membri del Consorzio EM Energia Est).
Tali documenti forniscono prova del fatto che già a gennaio 2014 (la lettera di incarico, si ribadisce, porta la data del 20 gennaio) il cliente era stato reperito, evidentemente in data pagina 8 di 14 antecedente a quella riportata nel contratto (dalla tabella sub doc. 23 e), inviata da CP_1
alla società appellante, emerge infatti che i consumi di gennaio 2014 dei clienti
[...]
procacciati sono nella stragrande maggioranza dei casi o sostanzialmente conformi o addirittura superiori ai consumi dei mesi successivi;
solo con riferimento a cinque clienti su un totale di oltre settanta, i consumi di gennaio sono decisamente inferiori a quelli dei mesi successivi).
Anche per il secondo trimestre 2014, ha inviato il prospetto dei consumi di soli membri CP_1
del Consorzio EM Energia Est (doc. 25) e ha emesso la fattura 14/2014 (doc. Parte_1
26), riportando gli importi imponibili di cui al prospetto di . CP_1
Gli elementi documentali sopra richiamati provano che il contratto di procacciamento d'affari era volto a formalizzare un'attività di reperimento cliente già svolta e che tale formalizzazione intervenne solo dopo il reperimento del cliente.
La e-mail prodotta da sub doc. 35 fornisce ulteriore conferma della circostanza Parte_1
di cui sopra. Da essa emerge infatti che inviò la lettera di incarico relativa CP_1
all'anno 2014 solo il 24 marzo 2014, chiedendo di restituirne copia su carta intestata a Pt_1
, contenente “piena e incondizionata accettazione”. La formale accettazione della lettera
[...]
di incarico datata 20 gennaio 2014 intervenne quindi solo nel mese di marzo.
Provato che l'incarico di procacciamento di affari per cui è causa era volto a formalizzare il reperimento di un cliente già avvenuto, la documentazione versata in atti dall'appellante nel corso del procedimento di primo grado fornisce poi piena prova del fatto che Parte_1
non svolgesse attività di procacciamento di affari professionalmente e in modo continuativo, ma che l'abbia svolta solo in via occasionale (probabilmente con riferimento al solo incarico per cui è causa).
Innanzitutto, l'oggetto sociale della società appellante, pur estremamente ampio (produzione di energia elettrica, gestione di impianti, assistenza tecnica e consulenza, approvvigionamento, trasporto e vendita di qualsiasi fonte di energia, progettazione di impianti, ecc.; ma anche gestione di immobili di proprietà, acquisto, vendita o permuta di immobili, assunzione di partecipazioni sociali non in via esclusiva) e relativo a svariate attività nel settore dell'energia, non ricomprende l'attività di procacciamento di affari.
Ciò emerge dalla visura camerale della società (doc. 6) e dal nuovo statuto prodotto sub doc. 5
(pagg. 7 e ss.), adottato il 3.7.2009, quando la società ha cambiato la ragione sociale da Erredati
S.r.l. a e ha modificato l'attività costituente l'oggetto sociale e, appunto, lo Parte_1
statuto sociale (doc. 5).
ha poi prodotto tutte le fatture emesse dal luglio 2009 al settembre 2020 (in ordine Parte_1
cronologico), fatture che recano per la quasi totalità (ad eccezione delle fatture emesse nei pagina 9 di 14 confronti di e di pochissime altre) causali quali “addebito rata affitto locali uso CP_1 ufficio” o “consulenza” in materia di energia, o, solo dal 2017 in avanti, “corrispettivo relativo all'acquisto di energia” o “fattura per la fornitura di energia elettrica” o ancora (solo nel 2020)
“consulenza tecnica”, “redazione dichiarazione accise”, “redazione dichiarazione CSEA”,
“assistenza tecnica pratiche doganali”.
Ad eccezione delle tre fatture emesse nei confronti di , nessuna fattura riporta nella CP_1
causale il riferimento a competenze relative a lettere di incarico per attività di procacciamento affari o a competenze per saldo provvigioni.
In definitiva, deve ritenersi che abbia adeguatamente provato la natura del tutto Parte_1 occasionale dell'incarico di procacciamento di affari conferito da natura CP_1
confermata anche dalle circostanze che la lettera di incarico fu redatta dopo il reperimento del
(solo) cliente Consorzio EM Energia Est e che non procurò nessun altro Parte_1
cliente ad . CP_1
Considerati i predetti elementi di prova, non induce ad assumere conclusioni differenti il mero fatto che la lettera di incarico, di durata annuale, fosse riferita ad un numero indeterminato di affari, trattandosi presumibilmente di un modello di incarico standard, predisposto da CP_1
e sottoposto a per la firma. Allo stesso modo, non risulta dirimente la
[...] Parte_1
prova (o la assenza di prova) di un eventuale accordo simulatorio tra le parti, avente ad oggetto il numero di affari da procacciare (uno piuttosto che un numero indeterminato) e quindi neppure la circostanza che l'eccezione di simulazione sia stata tempestivamente o tardivamente proposta.
Un unico incarico relativo ad attività di procacciamento di affari, nell'arco temporale decorrente dall'anno 2009 in avanti, non potrebbe infatti comunque rendere tale attività continuativa e professionale e tale da imporre l'iscrizione della società procacciatrice, ai sensi dell'art. 73 del sopra citato d.lgs. n. 59/2010 (la norma stabilisce che “le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39 sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti”).
Va in ultimo rilevato come abbia regolarmente pagato le fatture relative Controparte_1
al primo e secondo trimestre 2014, senza nulla eccepire, venendo a sospendere i pagamenti solo dopo che vennero alla luce gli esiti dell'indagine penale cd. Black Energy, relativa a reati di natura fiscale connessi all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nel pagina 10 di 14 settore energetico, e il coinvolgimento in tale indagine del legale rappresentante della Pt_1
, sig. Va precisato che il procedimento penale avviato dalla Procura
[...] Persona_1
presso il Tribunale di Bolzano, che coinvolgeva anche lo è stato archiviato su Per_1
richiesta della stessa Procura. è stato inoltre assolto dal Tribunale di Piacenza dal Per_1 reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, “perché il fatto non sussiste”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la società non era tenuta ad effettuare la Parte_1
segnalazione di cui al citato art. 73 del d.lgs. 59/2010 e ha pertanto diritto al pagamento della provigione per l'attività di procacciamento d'affari svolta.
Quanto poi al calcolo del compenso dovuto da per i due ultimi trimestri Controparte_1
del 2014, dalla lettera di incarico emerge in modo chiaro quale sia la modalità di conteggio della provvigione (€ 0,40 per megawattora di energia venduta da ai clienti procacciati CP_1
da ). Parte_1
ha prodotto nell'ambito del giudizio di primo grado una serie di fatture emesse Parte_1
da a gennaio 2015 (docc. 32, 33 e 34) , relative a consumi di dicembre Controparte_1
2014, fatture che riportano il quantitativo annuo di energia consumata nell'intero 2014 da ogni punto di prelievo (POD) di aziende facenti parte del Consorzio EM Energia Est, quantitativo annuo dal quale è possibile ricavare per differenza i consumi relativi al secondo semestre 2014 (avendo la stessa comunicato a i consumi del primo CP_1 Parte_1
semestre e invitato ad emettere le fatture sulla base di tali consumi).
Facendo un esame incrociato delle fatture prodotte sub docc. 32, 33 e 34 e della tabella sub doc.
31 emerge come abbia correttamente riportato nella tabella i consumi annui per Parte_1
ogni punto di prelievo.
L'appellata ha eccepito che avrebbe posto a base del calcolo del compenso Parte_1
consumi non effettivi, ma presunti, o i consumi del primo semestre del 2014 e che comunque avrebbe considerato prelievi superiori rispetto a quelli che emergono dalle fatture prodotte. In realtà, come precisato, il report dei consumi complessivi dell'anno 2014 (doc. 31) riporta gli stessi prelievi che risultano indicati nelle fatture prodotte ai docc. 32, 33 e 34.
contesta peraltro solo i consumi relativi ad otto forniture (righe 8, 9, 13, 28, 30, CP_2
44, 58, 63 del report) su complessive ottanta, ma si tratta di una contestazione generica, non indicando l'appellata quali siano i consumi effettivi, quale sia in concreto la differenza tra i consumi effettivi e quelli riportati nella tabella (si ribadisce conformi alle risultanze delle fatture versate in atti) e quanto incida il preteso errore sulla determinazione della provvigione complessiva.
pagina 11 di 14 Deve in definitiva ritenersi che abbia adeguatamente provato l'ammontare dei Parte_1 consumi dei consorziati al Consorzio EM Energia Est nell'anno 2014. Detraendo dai consumi annui indicati nel report (111.932.820) i consumi relativi al primo (30.544.807) e al secondo trimestre (25.486.438), come risultanti da docc. 23 e 25, si perviene ad un quantitativo di consumi per il terzo e quarto trimestre del 2014 pari a 55.901.575.
Trasformando il valore predetto da kilowattora a megawattora e moltiplicando il valore risultante (consumi del secondo semestre calcolati in megawatt) per 0,40, si perviene ad una provvigione per il secondo semestre di € 22.360,63.
Allo stesso risultato si perviene applicando il criterio di calcolo della provvigione di cui alla lettera di incarico ai consumi annui in megawattora (provvigione annua di € 44.773,13) e detraendo da tale provvigione complessiva gli importi già fatturati da per i primi Parte_1 due trimestri (€ 12.217,92 per il primo trimestre ed € 10.194,58 per i consumi del secondo trimestre pari a 25.436.438 come da prospetto sub doc. 25).
Va precisato che la fattura 14/2014 reca una somma imponibile più elevata, poiché ricomprende anche l'importo di € 12.000,00 indicato nel prospetto sub doc. 25 quale bonus riconosciuto a
(circostanza non contestata tra le parti, come si evince dalla nota c) a pag. 5 della Parte_1
memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. di parte , relativa, tra gli altri, al capitolo di prova CP_1
n. 8 di , avente ad oggetto la fattura 14/2014 e il relativo prospetto dei consumi). Parte_1
In definitiva, emerge dalla documentazione in atti un credito residuo della società appellante pari ad € 22.360,63 oltre IVA, e pertanto risulta dovuta la somma (inferiore) richiesta da Pt_1
con il ricorso monitorio (€ 20.096,24 oltre IVA, per complessivi € 24.517,41).
[...]
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata a versare a l'importo di € CP_1 Parte_1
24.517,41, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura 19/C del 25.9.2019 al saldo.
Va precisato che questa Corte non può, in accoglimento dell'appello, confermare il decreto monitorio già revocato dal Tribunale con la sentenza appellata. L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta infatti la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, “sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (così Cass.
Sez. 6, 06/09/2017, n. 20868, Rv. 645366 - 01).
pagina 12 di 14 Le spese di lite (comprese quelle relative al procedimento monitorio) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Esse vengono quantificate, tenuto conto del CP_1
valore della causa: - quanto al ricorso monitorio, in € 900,00 oltre ad € 145,50 per spese ed oltre ad accessori;
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.387,00 oltre accessori (applicando alle prime due fasi i valori medi e alle ultime due i valori minimi); - quanto al giudizio di appello, come da nota spese, in € 3.966,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni e spese, oltre accessori, applicando alle prime due fasi e alla fase decisionale i valori medi.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante di condanna di ai sensi CP_1 dell'art. 96 terzo comma c.p.c., non essendo emersi sufficienti elementi per poter ritenere che la società appellata abbia resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave, ossia nella consapevolezza, o potendo acquisire con un minimo grado di diligenza la consapevolezza della infondatezza delle proprie tesi difensive. Tale mala fede o colpa grave non può infatti desumersi dal semplice fatto che solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1
abbia fatto valere la mancata segnalazione certificata di inizio di attività di , quale Parte_1
società procacciatrice di affari. Allo stesso, modo non rileva ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 terzo co. c.p.c. la circostanza che la parte appellante abbia dovuto effettuare un immane lavoro di reperimento di fatture emesse da e abbia dovuto produrre un numero CP_1
elevato di documenti al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, trattandosi di attività connaturata all'espletamento del mandato difensivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il Parte_1
22/05/2023, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna a versare a l'importo di € 24.517,41, oltre interessi CP_1 Parte_1
moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura 19/C del 25.9.2019 al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_3 Parte_1
primo grado di giudizio, che si quantificano, quanto al ricorso monitorio, in € 900,00 oltre ad € 145,50 per spese e oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 3.387,00, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 13 di 14 3) Condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_3 Parte_1
secondo grado di giudizio, che si quantificano in € 3.966,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni e spese, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso, in Milano il 01/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il 22/05/2023, non notificata;
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in VIA COLOMBO 21/G 29122 PIACENZA, con il patrocinio dell'Avv. LOVATI STEFANO (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo Studio dell'Avv. LOVATI STEFANO, giusta delega in atti;
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in FORO BUONAPARTE 31 20121 MILANO, con il patrocinio dell'Avv. CARDARELLI MASSIMILIANO (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in VIA SAN SENATORE 10 MILANO presso lo Studio dell'Avv. CARDARELLI
MASSIMILIANO, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il
22/05/2023, in materia di “Somministrazione”. pagina 1 di 14
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, emessa in data 19.05.2023, pubblicata in data 22.05.2023 nella causa con R.G. n. 7737/2020, non notificata, nel merito: - per i fatti di cui in narrativa, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannare l'opponente a pagare all'opposta le somme ivi indicate ovvero altro importo minore, ritenuto di giustizia in ogni caso oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese processuali, da liquidarsi secondo le tabelle allegate al D.M. 52/2014, con rifusione spese generali, C.A. e Iva come per legge;
- condannare l'opponente al pagamento di un somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; in via istruttoria: A) Si chiede l'ammissione della prova a mezzo dei testimoni da sentire sulle seguenti circostanze seppur, come sopra anticipato, documentali e neppure contestate da e da ritenere, pertanto, ammesse e pacifiche ai Controparte_1 sensi dell'art. 115 c.p.c.. 1) Vero che ha sempre svolto in via esclusiva: Parte_1
l'attività di consulenza e assistenza tecnico / normativa (ad es. ricerca di fornitori di energia elettrica e gas metano, controllo e gestione dei consumi e della relativa fatturazione e contabilizzazione) come meglio descritta nel contratto standard allegato al n. 17, che si mostra al testimone;
l'attività di concessione in locazione a terzi di un immobile a uso commerciale di proprietà, subentrando nel contratto a suo tempo sottoscritto da Erredati S.r.l., come da doc.ti nn. 8 e 9, che si mostrano al testimone;
l'attività di percezione del reddito da partecipazioni societarie, come da doc. n. 10, che si mostra al testimone;
l'attività di produzione di energia elettrica e di progettazione, costruzione, ed esercizio di impianti di generazione di energia elettrica. 2) Vero che ha reperito a il cliente Consorzio Parte_1 CP_1 CP_1
EM Energia Est, per il quale l'Ing. svolgeva attività di consulenza, e Persona_1
che, successivamente, con e – mail di data 24.03.2014, il Dott. , per Testimone_1 [...]
ha inviato all'Ing. , per la lettera di incarico CP_1 Persona_1 Parte_1
di data 20.01.2014, come da doc. n. 35, che si mostra al testimone;
3) Vero che, con la lettera di incarico di data 20.01.2014, ha contrattualizzato il solo affare Controparte_1
procacciato da ossia la vendita di energia elettrica ai membri del Consorzio Parte_1
EM Energia Est. 4) Vero che, in costanza di tutto il rapporto commerciale tra Parte_1
e l'unico contratto di procacciamento d'affari stipulato tra loro è
[...] Controparte_1
pagina 2 di 14 stato quello datato 20.01.2014. 5) Vero che, in costanza di tutto il loro rapporto commerciale,
l'unico cliente procacciato da a è stato il Consorzio Parte_1 Controparte_1
EM Energia Est. 6) Vero che, in tutta la sua attività, ha stipulato un Parte_1 solo contratto di procacciamento d'affari, che è quello con datato Controparte_1
20.01.2014. 7) Vero che, in data 17.04.2014, ha inviato a Controparte_1 Parte_1
il prospetto dei consumi relativo al primo trimestre del 2014 con indicazione della
[...]
provvigione con un imponibile di Euro 12.217,92 e in forza del quale ha Parte_1
emesso la fattura n. 9 del 22.05.2014 appunto per Euro 12.217,92 oltre Iva, regolarmente pagata da come da doc.ti nn. 23 e 24, che si mostrano al testimone. 8) Vero che Controparte_1
ha inviato a il prospetto dei consumi relativo al Controparte_1 Parte_1
secondo trimestre del 2014 con indicazione della provvigione con un imponibile di Euro
10.194,58 oltre Euro 12.000,00 per il “Bonus Enecom I semestre 2014” (concordato separatamente e che non è oggetto di causa), in forza del quale ha emesso Parte_1
la fattura n. 14 del 29.07.2014 appunto per Euro 22.194,58 oltre Iva, regolarmente pagata da come da doc.ti nn. 25 e 26, che si mostrano al testimone. 9) Vero che il Controparte_1
prospetto allegato al doc. n. 31, che si mostra al testimone, riporta i dati delle fatture allegate ai doc.ti nn. 32, 33 e 34, che si mostrano al testimone, fatture che ha emesso Controparte_1
a gennaio del 2015 con l'indicazione del quantitativo di energia attiva consumato per l'intero anno 2014 da ogni punto di prelievo (POD) legato ai membri del Consorzio EM Energia
Est sulla base dei POD indicati da nei due rendiconti relativi ai trimestri Controparte_1
primo e secondo del 2014, come da doc.ti nn. 23 e 25, che si mostrano al testimone. Si indicano i seguenti testimoni: (cap.li nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9) e (cap.li nn. 1 Tes_2 Testimone_3
e 6). B) Solo nel denegato caso in cui il Giudice non ritenga come non contestato, ammesso e, quindi, pacifico il riepilogo allegato al n. 31 di con riferimento ai clienti ivi Parte_1
indicati, ai POD ivi indicati e alle fatture ivi allegate, in ossequio al generale e consolidato principio di vicinanza della prova, si propone istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché il
Giudice ordini a l'esibizione in giudizio di tutte le fatture dalla stessa Controparte_1
emessa nei confronti dei membri del Consorzio EM Energia Est con riferimento all'anno
2014. C) Solo nel denegato caso in cui il Giudice non lo ritenga già documentato e provato sulla base degli atti di causa, si formula istanza di ammissione di CTU contabile al fine di accertare se avesse l'obbligo di iscrizione all'albo dei mediatori ossia se svolgesse Parte_1
l'attività di procacciamento d'affari in modo non occasionale e, quindi, professionale o continuativo, analizzando i seguenti documenti allegati alla comparsa di risposta: 5) statuto
6) visura storica 7) contratto standard di consulenza Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 14 8) contratto di locazione;
9) ispezione catastale;
10) bilanci di Parte_1 Parte_1
dal 2009 al 2019; 11 - 22) fatture emesse da dal 2009 al 2020. D)
[...] Parte_1
Qualora il Giudice lo ritenga opportuno seppur davanti alla avversa generica contestazione del conteggio allegato al n. 31, si formula istanza di ammissione di CTU contabile al fine di calcolare sulla base dell'art. 8 del contratto di data 20.01.2104 (“A titolo di corrispettivo per le prestazioni che verranno espletate dal Procacciatore nell'anno 2014, la Preponente riconoscerà il seguente compenso: - 0,4 €/MWh.” - cfr. doc. n. 2), il compenso maturato da Parte_1
in forza delle fatture emesse da nei confronti dei membri del
[...] Controparte_1
Consorzio EM Energia Est con riferimento all'anno 2014, come allegate ai nn. 32, 33 e
34 ovvero come prodotte da a seguito dell'eventuale ordine di esibizione Controparte_1
di cui sopra;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'appello della perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese Parte_1
di procedura da liquidarsi conformemente al DM nr° 147/2022, oltre al contributo forfettario, al contributo unificato, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, ha chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere ad Parte_1 il pagamento dell'importo di € 24.517,41, oltre interessi e spese, a titolo Controparte_1 di corrispettivo contrattuale, in forza di contratto di procacciamento d'affari stipulato il
20.1.2014.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ha proposto CP_1
opposizione, contestando il diritto della controparte a conseguire il corrispettivo per l'attività di procacciamento di affari svolta, stante l'omessa iscrizione di quest'ultima “nell'apposito albo istituito dalla l. n. 39/1989” e deducendo, in ogni caso, la mancanza di prova in ordine alla spettanza di ulteriori corrispettivi, rispetto a quelli già versati da essa opponente nel corso del rapporto contrattuale.
La società si è costituita in giudizio e ha insistito per la conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto e per la condanna della controparte per lite temeraria, deducendo la natura pagina 4 di 14 occasionale dell'attività di procacciamento di affari svolta in favore dell'opposta, riferita ad un solo cliente, e pertanto l'irrilevanza, ai fini della maturazione del diritto al compenso, dell'omessa iscrizione nell'albo di cui alla l. n. 39/1989.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di alla rifusione delle spese di lite, sul presupposto: 1) dell'intervenuta stipulazione Parte_1
tra le parti di un contratto di procacciamento d'affari, con conseguente applicazione della disciplina dettata in tema di mediazione dalla l. n. 39/1989 come novellata dal d.lgs. n. 59/2010;
2) della pacifica mancata iscrizione della medesima ai sensi dell'art. 73 del sopra Parte_1
citato d.lgs. n. 59/2010, mancata iscrizione che osta al conseguimento da parte della società opposta del compenso per l'attività di procacciamento svolta in favore di . CP_1
Il Tribunale ha altresì sottolineato la natura professionale e non occasionale dell'attività di procacciamento d'affari e l'irrilevanza del fatto che, nel caso di specie, avesse Parte_1
procacciato un solo cliente.
ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) Erronea valutazione della lettera di incarico di data 24.01.2014. Mancata considerazione della parziale simulazione contenuta nella predetta lettera di incarico. Violazione dell'art. 1417
c.c. con riferimento agli artt. 2722 e 2724 c.c. e dell'art. 73 D.L.vo n. 59/2010 alla luce dei principi sanciti con la sentenza n. 19161/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Erronea declaratoria di inammissibilità per irrilevanza dei capitoli di prova nn. 2) e 3) formulati nella memoria di data 19.11.2021.
L'appellante ha rilevato che l'attività di procacciamento d'affari era stata svolta a titolo occasionale e che, sin dalla comparsa di costituzione, aveva eccepito che il Parte_1
contratto era simulato nella parte in cui aveva ricevuto l'incarico di Parte_1 procacciare, nell'arco di un anno, un numero indefinito di contratti di somministrazione di energia elettrica e di gas, avendo diritto ad un compenso, da fatturarsi con periodicità trimestrale, determinato sulla base del consumo di energia elettrica e di gas effettuato dai clienti procacciati. Con il contratto - imposto da - quest'ultima aveva inteso CP_1
contrattualizzare un solo affare procacciato da ossia la vendita di energia Parte_1
elettrica ai membri del Consorzio EM Energia Est. Build Energy S.r.l. aveva infatti reperito il predetto cliente, perchè il suo legale rappresentante, Ing. svolgeva Persona_1
attività di consulenza per il Consorzio. Solo successivamente aveva Controparte_1
predisposto la lettera di incarico di procacciamento d'affari, con data 20.01.2014, al fine di giustificare e fatturare il compenso concordato. La lettera di incarico era stata peraltro inviata al legale rappresentante di a marzo 2014, retrodatata al 20.1.2014. Le parti, in Parte_1
pagina 5 di 14 definitiva, avevano inteso contrattualizzare il reperimento di un solo cliente e il Giudice di primo grado, errando, non aveva ammesso i due capitoli di prova per testi atti a dimostrare la simulazione parziale del contratto del 20.1.2014, ritenendoli irrilevanti.
L'appellante ha poi chiarito che le contestazioni di circa il calcolo del compenso CP_1
da parte di erano generiche, avendo proprio la società opponente chiarito nell'atto Parte_1
di citazione le modalità di calcolo (€ 0,40 per megawattora, con liquidazione trimestrale).
aveva contabilizzato e pagato il compenso dovuto per i primi due trimestri del 2014. CP_1
Solo dopo che era emersa l'indagine penale denominata Black Energy, aveva inviato una missiva al legale rappresentante di , in cui precisava che il contratto doveva Parte_1 ritenersi sospeso sino all'esito degli accertamenti penali predetti (che vedevano coinvolto anche il legale rappresentante di;
quest'ultimo era poi risultato del tutto estraneo ai fatti Parte_1
illeciti, stante il decreto di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Bolzano e la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del Tribunale di Piacenza).
Mancando la contabilizzazione del compenso da parte per gli ultimi due CP_1
trimestri del 2014, aveva calcolato tale compenso sulla base del prospetto dei Parte_1
consumi allegato agli atti e solo genericamente contestato dalla controparte.
Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado. ha rilevato che , costituitasi tardivamente nel giudizio di primo CP_1 Parte_1
grado, era decaduta dal poter formulare eccezioni non rilevabili d'ufficio e quindi eccepire la simulazione parziale del contratto. In ogni caso, la simulazione non era stata provata ai sensi dell'art. 1417 c.c., né la e-mail prodotta da poteva ritenersi un principio di prova Parte_1
scritta della simulazione parziale del contratto.
L'appellata ha sottolineato che per il tipo e la complessità dell'attività che la si Parte_1
era impegnata a svolgere sulla base del contratto per cui è causa, la stessa non poteva che avvalersi necessariamente di un'organizzazione di tipo imprenditoriale.
La società appellata ha rilevato poi che non aveva fornito adeguata prova delle Parte_1
somme a suo dire dovute da , avendo indicato, relativamente a numerosi clienti, CP_1
prelievi nettamente superiori a quelli effettivamente fatturati e avendo posto a base dei calcoli prelievi presunti e non gli effettivi prelievi del secondo semestre del 2014. ha infine contestato le istanze istruttorie della società appellante, in Controparte_1
quanto inammissibili o irrilevanti, e la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., sottolineando di avere reiteratamente manifestato la volontà di versare a la somma Parte_1
pagina 6 di 14 effettivamente dovuta. Tale circostanza, ad avviso dell'appellata, renderebbe fuori luogo ogni richiesta di condanna per responsabilità aggravata.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 25.3.2025, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Con il primo motivo di appello, ha contestato l'erronea valutazione da parte del Parte_1
Tribunale della lettera di incarico datata 24.01.2014, avendo in realtà le parti inteso contrattualizzare il procacciamento di un unico affare, ossia la vendita di energia ai membri del
Consorzio EM Energia Est.
Va premesso che la Cassazione è intervenuta a Sezioni Unite (Cass. sentenza 19161/2017) in tema di procacciamento d'affari, per chiarire se la figura del procacciatore d'affari sia o meno sussumibile sotto la disciplina tipica del mediatore. Sul punto la Corte ha chiarito che “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni … Il mediatore e il procacciatore
d'affari individuano, quindi, due distinte figure negoziali - la prima tipica e la seconda atipica
- che si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale, invece, agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione. E proprio perché il procacciatore d'affari agisce in base ad incarico di una parte può ritenersi che la sua attività debba essere attratta nell'ambito della mediazione atipica.”
Circa l'obbligo di iscrizione dei mediatori, la Corte ha altresì chiarito che l'art. 73 del d.lgs.
59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, “ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche
e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. Ne consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs.
pagina 7 di 14 n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio.”
La Corte ha poi precisato che “le medesime ragioni che sottostanno alla previsione dell'obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione debbano trovare applicazione anche nelle ipotesi di mediazione atipica, e quindi anche in quella del procacciatore d'affari” dovendosi valorizzare il nucleo essenziale delle prestazioni svolte da mediatore e procacciatore d'affari, “che consiste nello svolgimento dell'attività di mediazione”, a fronte del conferimento di un mandato.
“L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili
o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione” (Cass. S.U. 19161/2017).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha chiarito che è soggetto all'obbligo di dichiarazioni di inizio di attività alla Camera di Commercio e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, previa verifica dei requisiti (già obbligo di iscrizione all'albo): 1) il procacciatore d'affari che operi nel settore degli immobili o delle aziende anche a titolo occasionale;
2) il procacciatore d'affari relativi ad altre tipologie di beni (beni mobili) che svolga la sua attività in modo professionale e continuativo.
Ai fini del decidere, è pertanto rilevante accertare se la svolgesse, su incarico Parte_1 di terzi, l'attività di promozione della stipula di contratti di somministrazione di energia elettrica a titolo occasionale o a titolo professionale e continuativo.
Ritiene la Corte che abbia svolto l'attività di procacciamento di affari a titolo Parte_1
meramente occasionale.
Circa il rapporto di procacciamento di affari tra e emerge dalla Parte_1 CP_1
documentazione in atti che tale rapporto ebbe avvio ad inizio 2014 con il reperimento di un unico cliente e fu formalizzato solo successivamente a tale reperimento.
La lettera di incarico di procacciamento di affari reca la data del 20.1.2014. La prima fattura trimestrale, regolarmente pagata da si riferisce al trimestre gennaio - marzo CP_1
2014 ed è conforme alle indicazioni di come da doc. 23 e) prodotto da CP_1 Pt_1
in primo grado con relativa tabella dei consumi (dalla quale emerge che i clienti sono
[...]
tutti membri del Consorzio EM Energia Est).
Tali documenti forniscono prova del fatto che già a gennaio 2014 (la lettera di incarico, si ribadisce, porta la data del 20 gennaio) il cliente era stato reperito, evidentemente in data pagina 8 di 14 antecedente a quella riportata nel contratto (dalla tabella sub doc. 23 e), inviata da CP_1
alla società appellante, emerge infatti che i consumi di gennaio 2014 dei clienti
[...]
procacciati sono nella stragrande maggioranza dei casi o sostanzialmente conformi o addirittura superiori ai consumi dei mesi successivi;
solo con riferimento a cinque clienti su un totale di oltre settanta, i consumi di gennaio sono decisamente inferiori a quelli dei mesi successivi).
Anche per il secondo trimestre 2014, ha inviato il prospetto dei consumi di soli membri CP_1
del Consorzio EM Energia Est (doc. 25) e ha emesso la fattura 14/2014 (doc. Parte_1
26), riportando gli importi imponibili di cui al prospetto di . CP_1
Gli elementi documentali sopra richiamati provano che il contratto di procacciamento d'affari era volto a formalizzare un'attività di reperimento cliente già svolta e che tale formalizzazione intervenne solo dopo il reperimento del cliente.
La e-mail prodotta da sub doc. 35 fornisce ulteriore conferma della circostanza Parte_1
di cui sopra. Da essa emerge infatti che inviò la lettera di incarico relativa CP_1
all'anno 2014 solo il 24 marzo 2014, chiedendo di restituirne copia su carta intestata a Pt_1
, contenente “piena e incondizionata accettazione”. La formale accettazione della lettera
[...]
di incarico datata 20 gennaio 2014 intervenne quindi solo nel mese di marzo.
Provato che l'incarico di procacciamento di affari per cui è causa era volto a formalizzare il reperimento di un cliente già avvenuto, la documentazione versata in atti dall'appellante nel corso del procedimento di primo grado fornisce poi piena prova del fatto che Parte_1
non svolgesse attività di procacciamento di affari professionalmente e in modo continuativo, ma che l'abbia svolta solo in via occasionale (probabilmente con riferimento al solo incarico per cui è causa).
Innanzitutto, l'oggetto sociale della società appellante, pur estremamente ampio (produzione di energia elettrica, gestione di impianti, assistenza tecnica e consulenza, approvvigionamento, trasporto e vendita di qualsiasi fonte di energia, progettazione di impianti, ecc.; ma anche gestione di immobili di proprietà, acquisto, vendita o permuta di immobili, assunzione di partecipazioni sociali non in via esclusiva) e relativo a svariate attività nel settore dell'energia, non ricomprende l'attività di procacciamento di affari.
Ciò emerge dalla visura camerale della società (doc. 6) e dal nuovo statuto prodotto sub doc. 5
(pagg. 7 e ss.), adottato il 3.7.2009, quando la società ha cambiato la ragione sociale da Erredati
S.r.l. a e ha modificato l'attività costituente l'oggetto sociale e, appunto, lo Parte_1
statuto sociale (doc. 5).
ha poi prodotto tutte le fatture emesse dal luglio 2009 al settembre 2020 (in ordine Parte_1
cronologico), fatture che recano per la quasi totalità (ad eccezione delle fatture emesse nei pagina 9 di 14 confronti di e di pochissime altre) causali quali “addebito rata affitto locali uso CP_1 ufficio” o “consulenza” in materia di energia, o, solo dal 2017 in avanti, “corrispettivo relativo all'acquisto di energia” o “fattura per la fornitura di energia elettrica” o ancora (solo nel 2020)
“consulenza tecnica”, “redazione dichiarazione accise”, “redazione dichiarazione CSEA”,
“assistenza tecnica pratiche doganali”.
Ad eccezione delle tre fatture emesse nei confronti di , nessuna fattura riporta nella CP_1
causale il riferimento a competenze relative a lettere di incarico per attività di procacciamento affari o a competenze per saldo provvigioni.
In definitiva, deve ritenersi che abbia adeguatamente provato la natura del tutto Parte_1 occasionale dell'incarico di procacciamento di affari conferito da natura CP_1
confermata anche dalle circostanze che la lettera di incarico fu redatta dopo il reperimento del
(solo) cliente Consorzio EM Energia Est e che non procurò nessun altro Parte_1
cliente ad . CP_1
Considerati i predetti elementi di prova, non induce ad assumere conclusioni differenti il mero fatto che la lettera di incarico, di durata annuale, fosse riferita ad un numero indeterminato di affari, trattandosi presumibilmente di un modello di incarico standard, predisposto da CP_1
e sottoposto a per la firma. Allo stesso modo, non risulta dirimente la
[...] Parte_1
prova (o la assenza di prova) di un eventuale accordo simulatorio tra le parti, avente ad oggetto il numero di affari da procacciare (uno piuttosto che un numero indeterminato) e quindi neppure la circostanza che l'eccezione di simulazione sia stata tempestivamente o tardivamente proposta.
Un unico incarico relativo ad attività di procacciamento di affari, nell'arco temporale decorrente dall'anno 2009 in avanti, non potrebbe infatti comunque rendere tale attività continuativa e professionale e tale da imporre l'iscrizione della società procacciatrice, ai sensi dell'art. 73 del sopra citato d.lgs. n. 59/2010 (la norma stabilisce che “le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39 sono soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti”).
Va in ultimo rilevato come abbia regolarmente pagato le fatture relative Controparte_1
al primo e secondo trimestre 2014, senza nulla eccepire, venendo a sospendere i pagamenti solo dopo che vennero alla luce gli esiti dell'indagine penale cd. Black Energy, relativa a reati di natura fiscale connessi all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nel pagina 10 di 14 settore energetico, e il coinvolgimento in tale indagine del legale rappresentante della Pt_1
, sig. Va precisato che il procedimento penale avviato dalla Procura
[...] Persona_1
presso il Tribunale di Bolzano, che coinvolgeva anche lo è stato archiviato su Per_1
richiesta della stessa Procura. è stato inoltre assolto dal Tribunale di Piacenza dal Per_1 reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, “perché il fatto non sussiste”.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la società non era tenuta ad effettuare la Parte_1
segnalazione di cui al citato art. 73 del d.lgs. 59/2010 e ha pertanto diritto al pagamento della provigione per l'attività di procacciamento d'affari svolta.
Quanto poi al calcolo del compenso dovuto da per i due ultimi trimestri Controparte_1
del 2014, dalla lettera di incarico emerge in modo chiaro quale sia la modalità di conteggio della provvigione (€ 0,40 per megawattora di energia venduta da ai clienti procacciati CP_1
da ). Parte_1
ha prodotto nell'ambito del giudizio di primo grado una serie di fatture emesse Parte_1
da a gennaio 2015 (docc. 32, 33 e 34) , relative a consumi di dicembre Controparte_1
2014, fatture che riportano il quantitativo annuo di energia consumata nell'intero 2014 da ogni punto di prelievo (POD) di aziende facenti parte del Consorzio EM Energia Est, quantitativo annuo dal quale è possibile ricavare per differenza i consumi relativi al secondo semestre 2014 (avendo la stessa comunicato a i consumi del primo CP_1 Parte_1
semestre e invitato ad emettere le fatture sulla base di tali consumi).
Facendo un esame incrociato delle fatture prodotte sub docc. 32, 33 e 34 e della tabella sub doc.
31 emerge come abbia correttamente riportato nella tabella i consumi annui per Parte_1
ogni punto di prelievo.
L'appellata ha eccepito che avrebbe posto a base del calcolo del compenso Parte_1
consumi non effettivi, ma presunti, o i consumi del primo semestre del 2014 e che comunque avrebbe considerato prelievi superiori rispetto a quelli che emergono dalle fatture prodotte. In realtà, come precisato, il report dei consumi complessivi dell'anno 2014 (doc. 31) riporta gli stessi prelievi che risultano indicati nelle fatture prodotte ai docc. 32, 33 e 34.
contesta peraltro solo i consumi relativi ad otto forniture (righe 8, 9, 13, 28, 30, CP_2
44, 58, 63 del report) su complessive ottanta, ma si tratta di una contestazione generica, non indicando l'appellata quali siano i consumi effettivi, quale sia in concreto la differenza tra i consumi effettivi e quelli riportati nella tabella (si ribadisce conformi alle risultanze delle fatture versate in atti) e quanto incida il preteso errore sulla determinazione della provvigione complessiva.
pagina 11 di 14 Deve in definitiva ritenersi che abbia adeguatamente provato l'ammontare dei Parte_1 consumi dei consorziati al Consorzio EM Energia Est nell'anno 2014. Detraendo dai consumi annui indicati nel report (111.932.820) i consumi relativi al primo (30.544.807) e al secondo trimestre (25.486.438), come risultanti da docc. 23 e 25, si perviene ad un quantitativo di consumi per il terzo e quarto trimestre del 2014 pari a 55.901.575.
Trasformando il valore predetto da kilowattora a megawattora e moltiplicando il valore risultante (consumi del secondo semestre calcolati in megawatt) per 0,40, si perviene ad una provvigione per il secondo semestre di € 22.360,63.
Allo stesso risultato si perviene applicando il criterio di calcolo della provvigione di cui alla lettera di incarico ai consumi annui in megawattora (provvigione annua di € 44.773,13) e detraendo da tale provvigione complessiva gli importi già fatturati da per i primi Parte_1 due trimestri (€ 12.217,92 per il primo trimestre ed € 10.194,58 per i consumi del secondo trimestre pari a 25.436.438 come da prospetto sub doc. 25).
Va precisato che la fattura 14/2014 reca una somma imponibile più elevata, poiché ricomprende anche l'importo di € 12.000,00 indicato nel prospetto sub doc. 25 quale bonus riconosciuto a
(circostanza non contestata tra le parti, come si evince dalla nota c) a pag. 5 della Parte_1
memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. di parte , relativa, tra gli altri, al capitolo di prova CP_1
n. 8 di , avente ad oggetto la fattura 14/2014 e il relativo prospetto dei consumi). Parte_1
In definitiva, emerge dalla documentazione in atti un credito residuo della società appellante pari ad € 22.360,63 oltre IVA, e pertanto risulta dovuta la somma (inferiore) richiesta da Pt_1
con il ricorso monitorio (€ 20.096,24 oltre IVA, per complessivi € 24.517,41).
[...]
Per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, deve essere condannata a versare a l'importo di € CP_1 Parte_1
24.517,41, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura 19/C del 25.9.2019 al saldo.
Va precisato che questa Corte non può, in accoglimento dell'appello, confermare il decreto monitorio già revocato dal Tribunale con la sentenza appellata. L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta infatti la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, “sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si
“conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (così Cass.
Sez. 6, 06/09/2017, n. 20868, Rv. 645366 - 01).
pagina 12 di 14 Le spese di lite (comprese quelle relative al procedimento monitorio) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Esse vengono quantificate, tenuto conto del CP_1
valore della causa: - quanto al ricorso monitorio, in € 900,00 oltre ad € 145,50 per spese ed oltre ad accessori;
- quanto al giudizio di primo grado, in € 3.387,00 oltre accessori (applicando alle prime due fasi i valori medi e alle ultime due i valori minimi); - quanto al giudizio di appello, come da nota spese, in € 3.966,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni e spese, oltre accessori, applicando alle prime due fasi e alla fase decisionale i valori medi.
Non può essere accolta la domanda dell'appellante di condanna di ai sensi CP_1 dell'art. 96 terzo comma c.p.c., non essendo emersi sufficienti elementi per poter ritenere che la società appellata abbia resistito nel presente giudizio con mala fede o colpa grave, ossia nella consapevolezza, o potendo acquisire con un minimo grado di diligenza la consapevolezza della infondatezza delle proprie tesi difensive. Tale mala fede o colpa grave non può infatti desumersi dal semplice fatto che solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1
abbia fatto valere la mancata segnalazione certificata di inizio di attività di , quale Parte_1
società procacciatrice di affari. Allo stesso, modo non rileva ai fini della condanna ai sensi dell'art. 96 terzo co. c.p.c. la circostanza che la parte appellante abbia dovuto effettuare un immane lavoro di reperimento di fatture emesse da e abbia dovuto produrre un numero CP_1
elevato di documenti al fine di provare la fondatezza delle proprie ragioni, trattandosi di attività connaturata all'espletamento del mandato difensivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4122/2023, pubblicata il Parte_1
22/05/2023, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna a versare a l'importo di € 24.517,41, oltre interessi CP_1 Parte_1
moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura 19/C del 25.9.2019 al saldo;
2) Condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_3 Parte_1
primo grado di giudizio, che si quantificano, quanto al ricorso monitorio, in € 900,00 oltre ad € 145,50 per spese e oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in € 3.387,00, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 13 di 14 3) Condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_3 Parte_1
secondo grado di giudizio, che si quantificano in € 3.966,00 per compensi e in € 382,50 per anticipazioni e spese, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso, in Milano il 01/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
pagina 14 di 14