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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1835/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1835/2018
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Dentino e Luca Avvisati, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
AVV. DI (c.f. ), procuratore di sé medesimo e CP_1 C.F._2
domiciliato come in atti;
OPPOSTO
preso atto che l'udienza del 20.2.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti in causa;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 1835/2018 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Dentino e Luca Avvisati, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
AVV. (c.f. ), procuratore di sé medesimo e Controparte_2 C.F._2
domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. n. 154/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro € 8.353,04, oltre interessi, spese ed accessori di legge, in favore dell'odierno opposto, a titolo di onorari dovuti al medesimo per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, meglio descritte nell'atto introduttivo, giusta lettera di incarico professionale mai sottoscritta dal cliente.
L'opponente deduceva l'inammissibilità della spiegata azione monitoria evidenziando come l'opposto non avesse svolto alcuna attività per la riscossione della polizza assicurativa AXA MPS n.
1527495 stipulata dalla defunta con l'Istituto di credito MPS S.p.a., Filiale di Pompei, Parte_2
essendosi limitato, piuttosto, ad avviare un giudizio contro la per il recupero della somma di CP_3
euro 34.963,27 spettante ai coeredi, da dividere tra i medesimi, informando, peraltro, erroneamente il cliente che la definizione del procedimento giudiziale, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, fosse prodromica all'incasso della polizza assicurativa, poi riscossa autonomamente dall'opponente. Sosteneva, altresì, di non aver ricevuto informazioni chiare sull'attività giudiziale svolta da controparte, né sulla transazione poi intervenuta con la in particolare sul fatto che le CP_3
spese del giudizio e della transazione sarebbero state a suo carico. Contestava, infine, le pretese fatte valere dal professionista, a titolo di compenso, basate su un presunto contratto di incarico professionale, mai firmato dal cliente, per un importo sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta.
Sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in accoglimento della formulata opposizione, e, segnatamente, delle formulate specifiche eccezioni di nullità ed invalidità del documento/patto per tutti i motivi sopra evidenziati, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n.
154/2018 (r.g. n. 4039/2017), siccome inammissibile, improponibile, oltre che del tutto infondato, si
è in fatto che in diritto;
- conseguentemente, condannare l'opposto avv. al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre a condannare il pagamento in favore dell'opponente la somma, che riterrà equa per responsabilità aggravata ex artt. 91 e 96 c.p.c.”.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio l'avv. il quale, nel contestare il Controparte_2 contenuto delle avverse difese, deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto presentata oltre i termini previsti e mediante atto di citazione anziché con ricorso;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, meramente dilatoria e pretestuosa, non fondata su prova scritta
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso;
- nel merito, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali, oltre le spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria
e del presente giudizio;
- condannare, altresì, parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
18.9.2019, ritenuto applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 la causa veniva rimessa al Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale, il quale con ordinanza del
24.6.2020 così statuiva: “Dispone la separazione dell'opposizione proposta da
[...]
nella parte relativa ai compensi richiesti dall'avv. l'attività Parte_1 Controparte_2 stragiudiziale, rimettendo l'opposizione sul punto alla dott.ssa Faracchio, originaria assegnataria del procedimento come Giudice Monocratico, che disporrà per il prosieguo come da separata ordinanza;
Rigetta l'opposizione proposta da nella parte relativa ai compensi Parte_3
giudiziali; Conferma il decreto ingiuntivo n. 2210/17 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il
17.11.2017 limitatamente all'importo di € 2.100,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi, C.P.A e IVA come per legge, nonché spese vive per € 198,32; Condanna
[...]
a corrispondere a le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, Parte_1 Controparte_2
oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, come per legge,
e spese vive occorse e occorrende”.
All'udienza del 14.04.2021, il precedente giudicante, rigettate le richieste istruttorie formulate in quanto irrilevanti ai fini della decisione, dopo taluni rinvii di udienza per esigenze di ruolo, rinviava il procedimento per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.11.2022.
Disposti taluni rinvii di udienza per esigenze di ruolo e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato ed anticipato, in accoglimento dell'istanza formulata da parte opposta, per i medesimi incombenti, all'udienza cartolare del 20.2.2025.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, in via preliminare, è opportuno premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria è da osservare che, secondo i principi generali valevoli in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tanto precisato, in primo luogo, ed ai fini di causa, si osserva che non può darsi luogo ad una pronuncia di cessata materia del contendere la quale, come noto, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. Invero, allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che va disattesa la relativa pronuncia difettando, nel caso di specie, l'adesione, da parte opposta, all'avversa prospettazione della sopravvenienza del fatto modificativo della situazione sostanziale per cui è causa.
In secondo luogo, e con precipuo riferimento alla richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato per l'attività stragiudiziale prestata in favore del cliente, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che il legale debba offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato e che il cliente possa limitarsi a contestare, anche genericamente, la richiesta, spettando al professionista dare prova dell'attività svolta ex art. 2697 c.c..
Applicando i superiori principi ermeneutici al caso di specie, l'opposizione è infondata e va rigetta.
L'opponente, in riferimento alla richiesta di pagamento delle spettanze economiche avanzata da parte opposta in esecuzione delle prestazioni professionali stragiudiziali azionate con il monitorio, ha dedotto che alcuna attività concludente sia stata posta in essere dall'avv. nondimeno, sotto CP_2
il profilo probatorio, non ha allegato, né altrimenti documentato fatti modificativi o estintivi della componente del credito azionato in ricorso. L'opposto, da canto proprio, a sostegno della pretesa concernente i compensi maturati per l'attività stragiudiziale, meglio descritta negli scritti difensivi, ha fornito la prova documentale, allegata al fascicolo monitorio: dell'esistenza del contratto di conferimento dell'incarico professionale, sottoscritto dalle parti e non disconosciuto dal cliente nelle forme di legge, in cui venivano espressamente individuati l'importo e la tipologia dell'attività stragiudiziale da compiere nell'interesse del cliente;
della corrispondenza intercorsa con AXA MPS;
del modulo di verifica dell'identità del beneficiario compilato il 14.4.2017, oltre che dell'istanza di liquidazione. Non colgono, pertanto, nel segno le argomentazioni dell'opponente che negano, di fatto, il compimento dell'attività stragiudiziale compiuta dall'avv. in proprio favore, in ragione CP_2 dell'impegno profuso personalmente dall'ingiunto per ottenere la riscossione della polizza assicurativa, avvalendosi, altresì, della proficua collaborazione di terze persone. Gli esiti dell'istruttoria documentale comprovano, dunque, la legittimità della pretesa di pagamento del convenuto, documentata e non adeguatamente contestata.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalle parti per lite temeraria la stessa deve essere rigettata per difetto di prova degli elementi costitutivi della mala fede o colpa grave, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine risulta infondata, come nel caso di specie, non costituisce di per sé condotta rimproverabile (cfr. Cass. sez. VI ord. 3003/2014; Cass. 30.4.2012 n. 21570 ord.); né le parti hanno integrato quella necessaria ed imprescindibile condotta processuale illegittima di resistere in giudizio.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 154/2018, per la restante parte, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore e della natura documentale della vertenza e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.154/2018 per la restante parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta le richieste risarcitorie;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro
1.200,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore,24.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 1835/2018
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 1835/2018
promosso da
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Dentino e Luca Avvisati, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
AVV. DI (c.f. ), procuratore di sé medesimo e CP_1 C.F._2
domiciliato come in atti;
OPPOSTO
preso atto che l'udienza del 20.2.2025 fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti in causa;
letti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.;
procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 1835/2018 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Pasqualina Dentino e Luca Avvisati, giusta procura alle liti in atti, e domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
AVV. (c.f. ), procuratore di sé medesimo e Controparte_2 C.F._2
domiciliato come in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo agiva in giudizio al fine di ottenere la revoca del provvedimento monitorio n. n. 154/2018 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data con il quale gli veniva ingiunto di pagare l'importo di euro € 8.353,04, oltre interessi, spese ed accessori di legge, in favore dell'odierno opposto, a titolo di onorari dovuti al medesimo per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, meglio descritte nell'atto introduttivo, giusta lettera di incarico professionale mai sottoscritta dal cliente.
L'opponente deduceva l'inammissibilità della spiegata azione monitoria evidenziando come l'opposto non avesse svolto alcuna attività per la riscossione della polizza assicurativa AXA MPS n.
1527495 stipulata dalla defunta con l'Istituto di credito MPS S.p.a., Filiale di Pompei, Parte_2
essendosi limitato, piuttosto, ad avviare un giudizio contro la per il recupero della somma di CP_3
euro 34.963,27 spettante ai coeredi, da dividere tra i medesimi, informando, peraltro, erroneamente il cliente che la definizione del procedimento giudiziale, pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, fosse prodromica all'incasso della polizza assicurativa, poi riscossa autonomamente dall'opponente. Sosteneva, altresì, di non aver ricevuto informazioni chiare sull'attività giudiziale svolta da controparte, né sulla transazione poi intervenuta con la in particolare sul fatto che le CP_3
spese del giudizio e della transazione sarebbero state a suo carico. Contestava, infine, le pretese fatte valere dal professionista, a titolo di compenso, basate su un presunto contratto di incarico professionale, mai firmato dal cliente, per un importo sproporzionato rispetto all'attività effettivamente svolta.
Sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “- in accoglimento della formulata opposizione, e, segnatamente, delle formulate specifiche eccezioni di nullità ed invalidità del documento/patto per tutti i motivi sopra evidenziati, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo n.
154/2018 (r.g. n. 4039/2017), siccome inammissibile, improponibile, oltre che del tutto infondato, si
è in fatto che in diritto;
- conseguentemente, condannare l'opposto avv. al Controparte_2
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre a condannare il pagamento in favore dell'opponente la somma, che riterrà equa per responsabilità aggravata ex artt. 91 e 96 c.p.c.”.
Con propria comparsa si costituiva in giudizio l'avv. il quale, nel contestare il Controparte_2 contenuto delle avverse difese, deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto presentata oltre i termini previsti e mediante atto di citazione anziché con ricorso;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, meramente dilatoria e pretestuosa, non fondata su prova scritta
Ciò posto, alla luce dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'opposizione perché proposta con atto di citazione anziché con ricorso;
- nel merito, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., confermare la provvisoria esecuzione del predetto decreto ingiuntivo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali, oltre le spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria
e del presente giudizio;
- condannare, altresì, parte opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria”.
Instaurato il contraddittorio ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del
18.9.2019, ritenuto applicabile il rito speciale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 la causa veniva rimessa al Tribunale di Nocera Inferiore in composizione collegiale, il quale con ordinanza del
24.6.2020 così statuiva: “Dispone la separazione dell'opposizione proposta da
[...]
nella parte relativa ai compensi richiesti dall'avv. l'attività Parte_1 Controparte_2 stragiudiziale, rimettendo l'opposizione sul punto alla dott.ssa Faracchio, originaria assegnataria del procedimento come Giudice Monocratico, che disporrà per il prosieguo come da separata ordinanza;
Rigetta l'opposizione proposta da nella parte relativa ai compensi Parte_3
giudiziali; Conferma il decreto ingiuntivo n. 2210/17 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il
17.11.2017 limitatamente all'importo di € 2.100,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi, C.P.A e IVA come per legge, nonché spese vive per € 198,32; Condanna
[...]
a corrispondere a le spese di lite che si liquidano in € 1.000,00, Parte_1 Controparte_2
oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA, come per legge,
e spese vive occorse e occorrende”.
All'udienza del 14.04.2021, il precedente giudicante, rigettate le richieste istruttorie formulate in quanto irrilevanti ai fini della decisione, dopo taluni rinvii di udienza per esigenze di ruolo, rinviava il procedimento per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
23.11.2022.
Disposti taluni rinvii di udienza per esigenze di ruolo e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva ricalendarizzato ed anticipato, in accoglimento dell'istanza formulata da parte opposta, per i medesimi incombenti, all'udienza cartolare del 20.2.2025.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, in via preliminare, è opportuno premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
Proprio sull'aspetto della pretesa creditoria è da osservare che, secondo i principi generali valevoli in tema di onere della prova, grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
Tanto precisato, in primo luogo, ed ai fini di causa, si osserva che non può darsi luogo ad una pronuncia di cessata materia del contendere la quale, come noto, presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. Invero, allorquando la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che va disattesa la relativa pronuncia difettando, nel caso di specie, l'adesione, da parte opposta, all'avversa prospettazione della sopravvenienza del fatto modificativo della situazione sostanziale per cui è causa.
In secondo luogo, e con precipuo riferimento alla richiesta di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato per l'attività stragiudiziale prestata in favore del cliente, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che il legale debba offrire la duplice prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento dell'attività per la quale egli pretende di essere pagato e che il cliente possa limitarsi a contestare, anche genericamente, la richiesta, spettando al professionista dare prova dell'attività svolta ex art. 2697 c.c..
Applicando i superiori principi ermeneutici al caso di specie, l'opposizione è infondata e va rigetta.
L'opponente, in riferimento alla richiesta di pagamento delle spettanze economiche avanzata da parte opposta in esecuzione delle prestazioni professionali stragiudiziali azionate con il monitorio, ha dedotto che alcuna attività concludente sia stata posta in essere dall'avv. nondimeno, sotto CP_2
il profilo probatorio, non ha allegato, né altrimenti documentato fatti modificativi o estintivi della componente del credito azionato in ricorso. L'opposto, da canto proprio, a sostegno della pretesa concernente i compensi maturati per l'attività stragiudiziale, meglio descritta negli scritti difensivi, ha fornito la prova documentale, allegata al fascicolo monitorio: dell'esistenza del contratto di conferimento dell'incarico professionale, sottoscritto dalle parti e non disconosciuto dal cliente nelle forme di legge, in cui venivano espressamente individuati l'importo e la tipologia dell'attività stragiudiziale da compiere nell'interesse del cliente;
della corrispondenza intercorsa con AXA MPS;
del modulo di verifica dell'identità del beneficiario compilato il 14.4.2017, oltre che dell'istanza di liquidazione. Non colgono, pertanto, nel segno le argomentazioni dell'opponente che negano, di fatto, il compimento dell'attività stragiudiziale compiuta dall'avv. in proprio favore, in ragione CP_2 dell'impegno profuso personalmente dall'ingiunto per ottenere la riscossione della polizza assicurativa, avvalendosi, altresì, della proficua collaborazione di terze persone. Gli esiti dell'istruttoria documentale comprovano, dunque, la legittimità della pretesa di pagamento del convenuto, documentata e non adeguatamente contestata.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dalle parti per lite temeraria la stessa deve essere rigettata per difetto di prova degli elementi costitutivi della mala fede o colpa grave, atteso che agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine risulta infondata, come nel caso di specie, non costituisce di per sé condotta rimproverabile (cfr. Cass. sez. VI ord. 3003/2014; Cass. 30.4.2012 n. 21570 ord.); né le parti hanno integrato quella necessaria ed imprescindibile condotta processuale illegittima di resistere in giudizio.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 154/2018, per la restante parte, il quale va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014 aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto del valore e della natura documentale della vertenza e della non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.154/2018 per la restante parte e lo dichiara definitivamente esecutivo;
rigetta le richieste risarcitorie;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in euro
1.200,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore,24.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire