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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2031 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Crescente e Lisa Pizzo con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre, Via S. Pio X n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Andrea Mel, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia San Marco, Calle del Teatro 4600 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Cerutti con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre Piazza Ferretto n. 53 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 (P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Guidoni con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE), P. le Cialdini n. 2 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 15 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di Venezia, notificata in data 10 ottobre 2023.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Diletta Maria Grisanti n. 1565/2023 R.G. 499/2021 pubbl. il 15.09.2023, repert. N. 5566/2023 del 18.09.2023 notificata il 10.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, oltre alla condanna dell'ing. alla restituzione di quanto CP_1 [...] dovesse aver corrisposto in esecuzione alla sentenza impugnata: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda dell'attore stante l'intervenuto accordo transattivo.
NEL MERITO
Accertati i fatti esposti, respingere con qualsiasi statuizione tutte le domande svolte nei confronti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertata la quota di concorso causale dei danni imputata a ciascuno dei convenuti, condannarsi CP_5
2
[...] al risarcimento dei danni subiti dall'attore nei limiti della quota di concorso di colpa alla stessa in concreto imputata tenuto conto della sua natura e dei danni effettivamente provati e che siano in nesso con l'attività meramente materiale dalla stessa eseguita.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accertamento di una qualche responsabilità della società dichiarare tenuta e condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Controparte_3
Abruzzi, n. 10, P.I. a tenere indenne e manlevare la società P.IVA_3 Parte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarne;
e conseguentemente disattendere
[...] tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'attore e dalla terza chiamata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e anche della fase di ATP e spese per consulente tecnico di parte.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 c.p.c. depositate e non ammesse e/o rigettate dal Giudice di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate dai convenuti appellati”.
Per la parte appellata : CP_1
“1)- Rigettarsi, siccome totalmente infondato nel merito nei confronti del sig. l'appello CP_1 proposto da Controparte_6
2)- Confermarsi la sentenza 1565/2023 emessa dal Tribunale di Venezia per quanto concerne la posizione del sig. CP_1
3)- Spese e competenze del presente giudizio di impugnazione integralmente rifuse.
In via istruttoria, per scrupolo di patrocinio ed al fine di evitare decadenze, si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti dall'allora attore sig. , ora appellato, e CP_1 ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio nelle note conclusive richiamate in comparsa di risposta e costituenti parte integrante del medesimo atto”.
Per la parte appellata e : Controparte_2 Controparte_2
“Nel merito
Respingersi il proposto appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
3 Con riserva di produzione in giudizio del fascicolo di primo grado.
Si dichiara che con la presente costituzione non sono state formulate domande che modificano il valore della causa e che, dunque, non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato”.
Per la parte appellata Controparte_3
“NEL MERITO:
Respingere integralmente le domande dell'appellante nei confronti di come volte Controparte_3 all'accoglimento della domanda di manleva formulata da in entrambi i gradi di giudizio per tutto Pt_1 quanto esposto in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1565/2023 del Tribunale di Venezia, depositata in data 15.09.23.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Venezia CP_1
l'impresa quale appaltatrice, l'Arch. Controparte_6
, quale direttore dei lavori e la Controparte_4 [...]
alla quale erano state affidate opere di Controparte_2 impiantistica, per ivi sentirli condannare, in solido ovvero in ragione delle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento di pretesi danni che il medesimo assumeva di aver patito in ragione di un intercorso contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, asseritamente rivelatasi non conforme, di una vasca di contenimento per la protezione del fenomeno delle acque alte presso l'immobile di sua proprietà sito in Venezia, Cannaregio 790.
In particolare detto attore rappresentava che in occasione di tale fenomeno, verificatosi in data 29 ottobre 2018, l'immobile risultò completamente sommerso, come prontamente denunciato con conseguente riconoscimento dei vizi da parte della Direzione dei Lavori.
A seguito di ciò deduceva che tra le parti intervenne, il successivo CP_1
20 novembre 2018, un accordo conciliativo in funzione del quale venne pattuito il ripristino dell'immobile mediante eliminazione dei riscontrati vizi, previa assunzione di reciproci oneri.
Detto committente aggiungeva, quindi, che a seguito di un ulteriore episodio di acqua alta risalente al maggio del 2019 l'immobile risultava ancora inagibile ed interessato da vizi, come peraltro rilevati da un proprio tecnico di fiducia.
4 Seguiva la formale denuncia di essi e la successiva introduzione di un giudizio di accertamento tecnico preventivo che dava in effetti atto della sussistenza di tali problematiche.
A seguito del fenomeno di acqua alta ripresentatosi anche in data 8 dicembre 2020, l'attore addiveniva poi alla integrazione della indagine tecnica, che confermava l'erronea esecuzione dei lavori, come prontamente denunciato alle parti convenute.
Si costituivano ritualmente tutti i soggetti evocati in giudizio contestando la domanda attorea, previa eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione dell'azione quanto all'Arch. ed alla CP_4 Controparte_7 stante l'addotta avvenuta accettazione delle opere.
[...]
In particolare, gli stessi, deducevano la portata novativa dell'intercorso accordo conciliativo con conseguente impossibilità, per l'attore, di far valere inadempimenti, che venivano ad ogni modo contestati, riferibili all'originario contratto;
in relazione a quest'ultimo affermavano, peraltro, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del committente, professionista ingegnere rimasto sempre presente in cantiere.
La hiedeva, comunque, di estendere il Parte_1 contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_3 ai fini dell'utile manleva.
[...]
Autorizzatane la chiamata, anche quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio eccependo a vario titolo l'inoperatività della copertura assicurativa aderendo, quanto al merito, alle difese della propria chiamante.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in via di istruzione preventiva, nonché assunzione di interrogatori formali.
Con sentenza n. 1565/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…nella causa n. 499/2021 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda respinta:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna: tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma pari a euro 72.883,29; l'arch. e la in solido CP_4 Parte_1 al pagamento in favore dell'attore della somma pari a euro 48.789,94; l'arch. alla CP_4 restituzione dell'ulteriore somma pari a euro 15.000,00;
5 - condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 11.977,00 e del procedimento di a.t.p. per euro 3.827,00, tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della terza chiamata Parte_1 delle spese di lite che si liquidando in euro 4.217,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
In buona sostanza il Decidente di prime cure, ritenuta insussistente la natura novativa dell'accordo transattivo intercorso in data 20 novembre 2018 e respinte le preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza, pronunciava le suddette statuizioni condannatorie, nel contempo respingendo la domanda di manleva proposta nei confronti della
[...]
Controparte_3
Ha interposto tempestivo appello avverso detta sentenza Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erronea valutazione dei dati di causa, con specifico riferimento ad una integrazione di CTU da ritenere invece insussistente, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 698 c.p.c. e 132, comma 4 c.p.c. (primo motivo);
• Travisamento delle prove narrative ovvero per aver valutato come prova testimoniale l'invece esperito interpello, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 228 c.p.c., 132 quarto comma c.p.c., 1218 c.c., 1372 c.c., 1292 c.c., 91 c.p.c. e 97 c.p.c. (secondo motivo);
• Erronea qualificazione ed interpretazione dell'accordo intercorso in data 20.11.2018, in violazione degli artt. 1218, 1220, 1227 c.c., 187 c.p.c., 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (terzo motivo);
• Incoerente rigetto della proposta eccezione di decadenza dall'azione, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 1662, 1665, 1667 c.c., 115 e 116 c.p.c., 187 e 132 comma 4 c.p.c. con consequenziale erronea determinazione di una propria responsabilità (quarto motivo);
• Inidonea valutazione dello specifico ruolo professionale rivestito dal committente, in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 228, 698 e 132 comma 4 c.p.c. (quinto motivo);
• Erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata, in violazione degli artt. 1882, 1917 c.c., 132 comma 4 c.p.c. (sesto motivo);
• Erronea ricostruzione dei fatti (settimo motivo);
• Erroneità del dispositivo in quanto radicato su non conformi dati fattuali e giuridici (ottavo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , CP_1
, Controparte_2 [...]
[.. al fine di resistere, per quanto di rispettiva ragione, all'avverso Controparte_8 gravame, il primo previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa, dichiarata la contumacia di all'udienza del 30 Controparte_4 gennaio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento dovendo tuttavia rigettarsi l'eccezione di sua inammissibilità proposta ex art. 348 bis c.p.c. dalla difesa dell'appellato CP_1
non essendo apparsa, l'impugnazione proposta, palesemente infond
[...]
dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, infondati si rivelano i primi due motivi di gravame, declinabili congiuntamente in quanto tra loro interdipendenti, con i quali Parte_1 sostanzialmente si duole della valutazione delle p nello specifico, per essere stata attribuita efficacia probatoria ad una consulenza di parte erroneamente qualificata come integrativa della CTU ed all'esperito interpello, al quale sarebbe stato altresì conferito non conforme valore di prova testimoniale.
Ed invero, indipendentemente dalle materiali inesattezze rinvenibili nella descrizione del compendio probatorio non risulta ad esso attribuibile, ad una ripercorsa disamina degli atti e dei documenti di causa, alcun improprio conferimento di risultato ai fini della formazione del convincimento raggiunto.
La rinnovata lettura della CTU a firma dell'Arch. espletata in sede di Persona_1 istruzione preventiva e ritualmente acquisita al pro tti questo Collegio a confermare l'inadempimento della odierna appellante alle proprie obbligazioni e le consequenziali statuizioni condannatorie adottate.
L'Ausiliare del Giudice, tenuto conto del quesito demandatogli, ha individuato, previa rigorosa analisi dello stato di fatto analizzato e recepite le osservazioni dei consulenti tecnici delle rispettive parti contendenti, così da poter essere del tutto condivise le conclusioni raggiunte, la generale carenza dell'impianto realizzato, sia in termini progettuali che esecutivi (cfr. pag. 18 e segg. CTU) specificando, tra l'altro:
- che la fossa settica realizzata non è a tenuta stagna;
- i chiusini non sono tutti a tenuta stagna ad esclusione di due;
- l'assenza valvola di non ritorno a monte della fossa;
- l'assenza valvola di non ritorno tra uscita fossa e innesto pluviali in giardino;
- l'assenza riprese dei getti.
7 Il CTU pertanto conclude evidenziando, oltre ad ulteriori problematiche, come la fossa settica non risultasse congruente con il contratto di appalto oltreché gravata da incidenti vizi.
Alcun efficiente rilievo conseguentemente assume la relazione integrativa di parte (peraltro antecedente e non successiva alla stessa CTU che non ha quindi integrato) ai fini del decisum, non emergendo in ogni caso alcuna specifica sua valorizzazione nella argomentazione decisoria rinvenibile nella sentenza impugnata.
Nondimeno priva di rilievo si manifesta la doglianza relativa ad una impropria lettura della prova per interpello, posto che l'errata indicazione di essa quale prova per testi nella parte descrittiva dello svolgimento del processo di primo grado non può certo inficiare la decisione adottata che, al contrario, riposa su di una conforme valutazione del compendio istruttorio, come ritualmente individuato e correttamente nominato nella ordinanza ammissiva della suddetta prova.
Inconferente, sott'altro profilo giuridico, si pone l'assunto di parte appellante secondo il quale il Decidente di prime cure non avrebbe rilevato dagli interrogatori formali deferiti alle ulteriori parti processuali il ruolo di nudus minister che pretende di attribuire al committente , essendo detto mezzo istruttorio diretto a provocare la CP_1 confessione d e lo ha reso, nella fattispecie non rinvenibile.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante denuncia l'omessa valorizzazione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 20 novembre 2018 che, a suo dire, avrebbe comportato l'estinzione di ogni sua responsabilità attesane la natura novativa.
Detto accordo, a ben considerare, non assume la suddetta portata dirimente che l'impresa appaltatrice intende attribuirgli posto che esso espressamente prevedendo (cfr. doc. 8 fascicolo di parte appellata ) … alla luce di quanto sopra le parti convengono CP_1 sull'opportunità di una soluzione c eficio di tutti, fatte salve le eventuali singole responsabilità non valutate in questa sede….e fatti salvi ulteriori danni al momento non noti.. consente in effetti di affermare come l'oggetto del contenzioso che occupa sia estraneo al perimetro del detto accordo e non possa essere contemplato in esso;
ciò posto che le responsabilità e la totalità dei danni in dipendenza di ulteriori vizi è stata effettivamente acclarata in seguito al disposto accertamento tecnico preventivo che, peraltro, pone proprio in luce la sequenza di differenziali problematiche emerse dopo l'intesa conciliativa ed al verificarsi di altri episodi di allagamento.
Ad ogni modo, in ottemperanza alle intese raggiunte, lo stesso committente documenta di aver provveduto a quanto posto a suo carico, a differenza della appellante che sarebbe rimasta inadempiente ad esso. Ne discende che lo stesso non può conclusivamente assurgere a causa estintiva delle responsabilità nascenti dai rapporti negoziali intercorsi.
8 Con il quarto motivo di impugnazione censura il Parte_1 decisum di prime cure nella parte in cui sarebbe pervenuto a rigettare la sollevata eccezione di decadenza dall'azione promossa nei suoi confronti affermando come, nella fattispecie, il committente , odierna parte appellata, abbia avuto integrale CP_1 contezza dei vi l deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio avvenuto in data 18 novembre 2020 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
A dire dell'appellante la piena consapevolezza dei vizi sarebbe dunque avvenuta, da parte del suddetto committente, con il già menzionato accordo conciliativo intercorso tra le parti in data 29 ottobre 2018, così da conseguentemente non potersi ritenere tempestiva, ai fini dell'azione promossa, l'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta con iscrizione a ruolo del 25 gennaio 2021.
Anche tale assunto si rivela infondato.
La corriva giurisprudenza di legittimità, come noto, ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione senza la dovuta prudenza di azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate.
Nella fattispecie, ai fini valutativi della sollevata eccezione, la ripercorsa lettura del menzionato accordo conciliativo consente di affermare come il committente, indipendentemente dalla sua qualifica professionale, abbia in effetti avuto consapevolezza della complessiva entità dei vizi e delle correlative responsabilità soltanto in seguito ai disposti approfondimenti tecnici nonché dopo il verificarsi degli ulteriori episodi di allagamento, attestanti proprio la mancata risoluzione delle problematiche.
Non vale a scalfire tale convincimento il richiamato art. 15 del contratto di appalto inter partes (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellante) comportante, secondo le tesi difensive di parte appellante, l'avvenuta accettazione delle opere da parte del committente conoscendo o comunque avendo questi potuto conoscere delle difformità e dei vizi di esse.
Detto articolo (“Verifica finale”) contemplato negli accordi negoziali, scandiva in effetti una specifica successione temporale dalla avvenuta ultimazione delle opere, pacificamente verificatasi in data 30 dicembre 2018 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante- doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata ), per effettuare i CP_1 riscontri sulla corretta esecuzione di esse in particolare stabile nto 5) che qualora il D.L. e/o il committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l'opera si intende accettata.
9 La sequenza temporale degli eventi dannosi e delle iniziative assunte a riguardo dalle parti, a fronte di una tempestiva denuncia iniziale dei vizi, consente di ritenere del tutto ininfluente tale clausola contrattuale alla quale le parti contendenti, da quanto emerge dagli atti di causa (incontri in contraddittorio, attivazione di un procedimento tecnico preventivo) hanno evidentemente ritenuto di abdicare.
La natura stessa del danno, la sua connotazione e le specifiche dinamiche degli eventi, a ben considerare, corroborano una prognosi di perfetta conoscibilità delle cause e della loro riferibilità successivamente al deposito dell'elaborato tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo.
Da una diversa angolazione giuridica, inoltre, si osserva dunque che il committente ha assolto al proprio onere della prova concernente la contestazione della qualità dell'esecuzione e dell'idoneità dell'opera a soddisfare i propri interessi successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione delle opere.
Privo di rilievo si manifesta anche il quinto motivo di appello, con il quale, in buona sostanza, l'appellante deduce l'incoerente sottovalutazione del proprio rivestito ruolo di nudus minister in ragione delle pretese specifiche competenze tecniche dello , CP_1 professionista ingegnere dotato di una formazione specialistica proprio in i idrologia.
Sul punto, in ragione della specifica professionalità nel settore della odierna appellata e rilevato come più propriamente i vizi riscontrati attengano ad erronei interventi esecutivi e progettuali, sulla appaltatrice doveva ritenersi comunque incombere ogni più opportuna scelta tecnica con la conseguenza, che ove il risultato non sia stato raggiunto, la stessa non può andare esente da responsabilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche di recente avuto modo di affermare (cfr. Cass. 12 giugno 2018 n. 15340) che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.
Nel caso che occupa difetta qualsivoglia apporto probatorio circa la pressante e determinante ingerenza del committente, a ciò certo non assolvendo il mero richiamo ai titoli di studio posseduti da quest'ultimo laddove il medesimo ha comunque CP_1 reso giudizialmente valutabile la propria incompatibilità lavorat iferita costante presenza in cantiere.
Infondato è anche il sesto motivo di appello, inerente l'addotto erroneo rigetto della domanda di manleva proposta dalla appaltatrice appellante nei confronti della compagnia assicuratrice.
10 La lettura della polizza responsabilità civile n. 0649415301 stipulata tra la
[...]
e consente Parte_1 Controparte_3 vaz vata nella parte in cui ha motivato l'esclusione della operatività della garanzia.
Ed invero, il contratto di assicurazione (punti 3.1 e 3.2) evidenzia la copertura assicurativa in caso di danni cagionati a terzi, come correttamente rilevato in prime cure, dunque escludendo la stessa in ipotesi riferibili a controparti contrattuali, ovvero in dipendenza di un diverso titolo di responsabilità come ricorre nel caso che occupa. Inoltre, al punto 3.2 lettera D) delle ipotesi di esclusione viene altresì espressamente contemplata quella inerente ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori ; né assume rilievo alcuno il richiamo alle Condizioni Particolari ed alle Condizioni Aggiuntive riportate nella pag. 1 della c.d. Scheda ovvero nel Frontespizio e Allegato DD (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata le Controparte_3 quali contemplano la diversa ipotesi di responsabilit ua volta rivesta il ruolo di committente in virtù di un contratto di subappalto.
Non si manifestano meritevoli di accoglimento, da ultimo, il settimo ed ottavo motivo di gravame, scrutinabili congiuntamente in quanto protesi a denunciare l'affermazione di responsabilità e la quantificazione dell'importo risarcitorio riconosciuto al committente, odierna parte appellata, mediante una totale devoluzione delle argomentazioni già proposte in prime cure.
L'elaborato tecnico acquisito agli atti sulla conformità del quale si è già argomentato, ha sufficientemente consentito di acclarare la sussistenza dei vizi lamentati dal committente e la loro riferibilità causale posto peraltro, a confutazione delle tesi proposte dall'appellante, che costituisce un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che il giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
L'ausiliare ha in effetti dato adeguato conto delle conclusioni alle quali è pervenuto in punto di riferibilità causale, dei danni riscontrati, e di quantificazione dei costi delle opere necessarie per porre rimedio ai vizi sia mediante analitico richiamo della documentazione sottoposta alla sua validazione che mediante riproduzioni fotografiche.
Conforme risulta quindi essere l'avvenuta liquidazione del danno, anche in punto di lucro cessante come riconosciuto al committente nella misura di € 18.000,00 a fronte della impossibilità, per quest'ultimo, di utilizzare l'immobile per tutto il tempo necessario all'accertamento ed ai lavori di ripristino.
Il Collegio rileva come la statuizione riposi in buona sostanza su di una conforme valutazione della CTU rigorosamente espressasi sul punto, nonché sulle acquisite prove
11 documentali (cfr. in particolare docc. 92,93,94,95,96 e 97 fascicolo di parte appellata
) le quali, sottoposte a rilettura, convincono per la congruità di tutti gli CP_9 ati.
Risulta un dato incontroverso di giudizio che l'unità abitativa dell'attore in primo grado dovesse essere posta a reddito mediante locazione a studenti, a nulla rilevando i contrari rilievi di parte appellante circa l'impossibilità di addivenirvi in ragione della concorrente pandemia.
Avuto peraltro riguardo alle conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado, coerente risulta essere la attuata ripartizione delle responsabilità, conforme al dettato di cui all'art. 2055 c.c. ovvero del principio del c.d. concorso di causa, presupponente, come nel caso di cui si giudica, un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
L'unicità del fatto dannoso richiesto dalla suddetta norma riguarda infatti il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate.
Non appare idonea a scalfire il convincimento raggiunto la riproposizione, in questa sede delle istanze istruttorie disattese in prime cure, rilevato che la stessa parte appellante ha omesso del tutto di svolgere una specifica censura alla statuizione di rigetto di esse da parte del primo Giudice e non ha comunque sufficientemente illustrato in che modo, ove ammesse, tali prove avrebbero influenza ai fini di un diverso decidere.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono la sentenza deve essere in definitiva confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate costituite (dunque escluso CP_4
rimasto contumace) sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13
[...]
22 avuto riguardo al disputatum (indeterminabile), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2031/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_2
[...] ontro ,
[...] CP_1 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 15 Controparte_4 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di Venezia, notificata in data 10 ottobre 2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del Parte_1 suo legale rapp che liquida in favore di ciascuna parte appellata costituita nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%).
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1 in persona del suo legale rappre
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2031 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuliano Crescente e Lisa Pizzo con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre, Via S. Pio X n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Andrea Mel, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia San Marco, Calle del Teatro 4600 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Stefano Cerutti con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre Piazza Ferretto n. 53 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
1 (P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Guidoni con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE), P. le Cialdini n. 2 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 15 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di Venezia, notificata in data 10 ottobre 2023.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 25 febbraio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Civile, Giudice Dott./Dott.ssa Diletta Maria Grisanti n. 1565/2023 R.G. 499/2021 pubbl. il 15.09.2023, repert. N. 5566/2023 del 18.09.2023 notificata il 10.10.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, oltre alla condanna dell'ing. alla restituzione di quanto CP_1 [...] dovesse aver corrisposto in esecuzione alla sentenza impugnata: Parte_1
IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi l'improcedibilità/inammissibilità della domanda dell'attore stante l'intervenuto accordo transattivo.
NEL MERITO
Accertati i fatti esposti, respingere con qualsiasi statuizione tutte le domande svolte nei confronti della società in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertata la quota di concorso causale dei danni imputata a ciascuno dei convenuti, condannarsi CP_5
2
[...] al risarcimento dei danni subiti dall'attore nei limiti della quota di concorso di colpa alla stessa in concreto imputata tenuto conto della sua natura e dei danni effettivamente provati e che siano in nesso con l'attività meramente materiale dalla stessa eseguita.
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea e di accertamento di una qualche responsabilità della società dichiarare tenuta e condannare Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Controparte_3
Abruzzi, n. 10, P.I. a tenere indenne e manlevare la società P.IVA_3 Parte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivarne;
e conseguentemente disattendere
[...] tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'attore e dalla terza chiamata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e anche della fase di ATP e spese per consulente tecnico di parte.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183, VI comma n. 2 e 3 c.p.c. depositate e non ammesse e/o rigettate dal Giudice di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse formulate dai convenuti appellati”.
Per la parte appellata : CP_1
“1)- Rigettarsi, siccome totalmente infondato nel merito nei confronti del sig. l'appello CP_1 proposto da Controparte_6
2)- Confermarsi la sentenza 1565/2023 emessa dal Tribunale di Venezia per quanto concerne la posizione del sig. CP_1
3)- Spese e competenze del presente giudizio di impugnazione integralmente rifuse.
In via istruttoria, per scrupolo di patrocinio ed al fine di evitare decadenze, si rinnova la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in atti dall'allora attore sig. , ora appellato, e CP_1 ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio nelle note conclusive richiamate in comparsa di risposta e costituenti parte integrante del medesimo atto”.
Per la parte appellata e : Controparte_2 Controparte_2
“Nel merito
Respingersi il proposto appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
3 Con riserva di produzione in giudizio del fascicolo di primo grado.
Si dichiara che con la presente costituzione non sono state formulate domande che modificano il valore della causa e che, dunque, non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato”.
Per la parte appellata Controparte_3
“NEL MERITO:
Respingere integralmente le domande dell'appellante nei confronti di come volte Controparte_3 all'accoglimento della domanda di manleva formulata da in entrambi i gradi di giudizio per tutto Pt_1 quanto esposto in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 1565/2023 del Tribunale di Venezia, depositata in data 15.09.23.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Venezia CP_1
l'impresa quale appaltatrice, l'Arch. Controparte_6
, quale direttore dei lavori e la Controparte_4 [...]
alla quale erano state affidate opere di Controparte_2 impiantistica, per ivi sentirli condannare, in solido ovvero in ragione delle rispettive quote di responsabilità, al risarcimento di pretesi danni che il medesimo assumeva di aver patito in ragione di un intercorso contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione, asseritamente rivelatasi non conforme, di una vasca di contenimento per la protezione del fenomeno delle acque alte presso l'immobile di sua proprietà sito in Venezia, Cannaregio 790.
In particolare detto attore rappresentava che in occasione di tale fenomeno, verificatosi in data 29 ottobre 2018, l'immobile risultò completamente sommerso, come prontamente denunciato con conseguente riconoscimento dei vizi da parte della Direzione dei Lavori.
A seguito di ciò deduceva che tra le parti intervenne, il successivo CP_1
20 novembre 2018, un accordo conciliativo in funzione del quale venne pattuito il ripristino dell'immobile mediante eliminazione dei riscontrati vizi, previa assunzione di reciproci oneri.
Detto committente aggiungeva, quindi, che a seguito di un ulteriore episodio di acqua alta risalente al maggio del 2019 l'immobile risultava ancora inagibile ed interessato da vizi, come peraltro rilevati da un proprio tecnico di fiducia.
4 Seguiva la formale denuncia di essi e la successiva introduzione di un giudizio di accertamento tecnico preventivo che dava in effetti atto della sussistenza di tali problematiche.
A seguito del fenomeno di acqua alta ripresentatosi anche in data 8 dicembre 2020, l'attore addiveniva poi alla integrazione della indagine tecnica, che confermava l'erronea esecuzione dei lavori, come prontamente denunciato alle parti convenute.
Si costituivano ritualmente tutti i soggetti evocati in giudizio contestando la domanda attorea, previa eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi e prescrizione dell'azione quanto all'Arch. ed alla CP_4 Controparte_7 stante l'addotta avvenuta accettazione delle opere.
[...]
In particolare, gli stessi, deducevano la portata novativa dell'intercorso accordo conciliativo con conseguente impossibilità, per l'attore, di far valere inadempimenti, che venivano ad ogni modo contestati, riferibili all'originario contratto;
in relazione a quest'ultimo affermavano, peraltro, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del committente, professionista ingegnere rimasto sempre presente in cantiere.
La hiedeva, comunque, di estendere il Parte_1 contraddittorio nei confronti della compagnia assicuratrice Controparte_3 ai fini dell'utile manleva.
[...]
Autorizzatane la chiamata, anche quest'ultima si costituiva ritualmente in giudizio eccependo a vario titolo l'inoperatività della copertura assicurativa aderendo, quanto al merito, alle difese della propria chiamante.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della consulenza tecnica d'ufficio espletata in via di istruzione preventiva, nonché assunzione di interrogatori formali.
Con sentenza n. 1565/2023 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale Ordinario di Venezia, definitivamente decidendo, così statuiva:
“…nella causa n. 499/2021 R.G. come in epigrafe promossa, ogni altra diversa domanda respinta:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna: tutti i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della somma pari a euro 72.883,29; l'arch. e la in solido CP_4 Parte_1 al pagamento in favore dell'attore della somma pari a euro 48.789,94; l'arch. alla CP_4 restituzione dell'ulteriore somma pari a euro 15.000,00;
5 - condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 11.977,00 e del procedimento di a.t.p. per euro 3.827,00, tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore della terza chiamata Parte_1 delle spese di lite che si liquidando in euro 4.217,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
In buona sostanza il Decidente di prime cure, ritenuta insussistente la natura novativa dell'accordo transattivo intercorso in data 20 novembre 2018 e respinte le preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza, pronunciava le suddette statuizioni condannatorie, nel contempo respingendo la domanda di manleva proposta nei confronti della
[...]
Controparte_3
Ha interposto tempestivo appello avverso detta sentenza Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erronea valutazione dei dati di causa, con specifico riferimento ad una integrazione di CTU da ritenere invece insussistente, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 698 c.p.c. e 132, comma 4 c.p.c. (primo motivo);
• Travisamento delle prove narrative ovvero per aver valutato come prova testimoniale l'invece esperito interpello, in violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 228 c.p.c., 132 quarto comma c.p.c., 1218 c.c., 1372 c.c., 1292 c.c., 91 c.p.c. e 97 c.p.c. (secondo motivo);
• Erronea qualificazione ed interpretazione dell'accordo intercorso in data 20.11.2018, in violazione degli artt. 1218, 1220, 1227 c.c., 187 c.p.c., 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (terzo motivo);
• Incoerente rigetto della proposta eccezione di decadenza dall'azione, in violazione degli artt. 112 c.p.c., 1662, 1665, 1667 c.c., 115 e 116 c.p.c., 187 e 132 comma 4 c.p.c. con consequenziale erronea determinazione di una propria responsabilità (quarto motivo);
• Inidonea valutazione dello specifico ruolo professionale rivestito dal committente, in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 228, 698 e 132 comma 4 c.p.c. (quinto motivo);
• Erroneo rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice terza chiamata, in violazione degli artt. 1882, 1917 c.c., 132 comma 4 c.p.c. (sesto motivo);
• Erronea ricostruzione dei fatti (settimo motivo);
• Erroneità del dispositivo in quanto radicato su non conformi dati fattuali e giuridici (ottavo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituiti anche nel presente grado di giudizio , CP_1
, Controparte_2 [...]
[.. al fine di resistere, per quanto di rispettiva ragione, all'avverso Controparte_8 gravame, il primo previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa, dichiarata la contumacia di all'udienza del 30 Controparte_4 gennaio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento dovendo tuttavia rigettarsi l'eccezione di sua inammissibilità proposta ex art. 348 bis c.p.c. dalla difesa dell'appellato CP_1
non essendo apparsa, l'impugnazione proposta, palesemente infond
[...]
dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, infondati si rivelano i primi due motivi di gravame, declinabili congiuntamente in quanto tra loro interdipendenti, con i quali Parte_1 sostanzialmente si duole della valutazione delle p nello specifico, per essere stata attribuita efficacia probatoria ad una consulenza di parte erroneamente qualificata come integrativa della CTU ed all'esperito interpello, al quale sarebbe stato altresì conferito non conforme valore di prova testimoniale.
Ed invero, indipendentemente dalle materiali inesattezze rinvenibili nella descrizione del compendio probatorio non risulta ad esso attribuibile, ad una ripercorsa disamina degli atti e dei documenti di causa, alcun improprio conferimento di risultato ai fini della formazione del convincimento raggiunto.
La rinnovata lettura della CTU a firma dell'Arch. espletata in sede di Persona_1 istruzione preventiva e ritualmente acquisita al pro tti questo Collegio a confermare l'inadempimento della odierna appellante alle proprie obbligazioni e le consequenziali statuizioni condannatorie adottate.
L'Ausiliare del Giudice, tenuto conto del quesito demandatogli, ha individuato, previa rigorosa analisi dello stato di fatto analizzato e recepite le osservazioni dei consulenti tecnici delle rispettive parti contendenti, così da poter essere del tutto condivise le conclusioni raggiunte, la generale carenza dell'impianto realizzato, sia in termini progettuali che esecutivi (cfr. pag. 18 e segg. CTU) specificando, tra l'altro:
- che la fossa settica realizzata non è a tenuta stagna;
- i chiusini non sono tutti a tenuta stagna ad esclusione di due;
- l'assenza valvola di non ritorno a monte della fossa;
- l'assenza valvola di non ritorno tra uscita fossa e innesto pluviali in giardino;
- l'assenza riprese dei getti.
7 Il CTU pertanto conclude evidenziando, oltre ad ulteriori problematiche, come la fossa settica non risultasse congruente con il contratto di appalto oltreché gravata da incidenti vizi.
Alcun efficiente rilievo conseguentemente assume la relazione integrativa di parte (peraltro antecedente e non successiva alla stessa CTU che non ha quindi integrato) ai fini del decisum, non emergendo in ogni caso alcuna specifica sua valorizzazione nella argomentazione decisoria rinvenibile nella sentenza impugnata.
Nondimeno priva di rilievo si manifesta la doglianza relativa ad una impropria lettura della prova per interpello, posto che l'errata indicazione di essa quale prova per testi nella parte descrittiva dello svolgimento del processo di primo grado non può certo inficiare la decisione adottata che, al contrario, riposa su di una conforme valutazione del compendio istruttorio, come ritualmente individuato e correttamente nominato nella ordinanza ammissiva della suddetta prova.
Inconferente, sott'altro profilo giuridico, si pone l'assunto di parte appellante secondo il quale il Decidente di prime cure non avrebbe rilevato dagli interrogatori formali deferiti alle ulteriori parti processuali il ruolo di nudus minister che pretende di attribuire al committente , essendo detto mezzo istruttorio diretto a provocare la CP_1 confessione d e lo ha reso, nella fattispecie non rinvenibile.
Infondato è anche il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante denuncia l'omessa valorizzazione dell'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 20 novembre 2018 che, a suo dire, avrebbe comportato l'estinzione di ogni sua responsabilità attesane la natura novativa.
Detto accordo, a ben considerare, non assume la suddetta portata dirimente che l'impresa appaltatrice intende attribuirgli posto che esso espressamente prevedendo (cfr. doc. 8 fascicolo di parte appellata ) … alla luce di quanto sopra le parti convengono CP_1 sull'opportunità di una soluzione c eficio di tutti, fatte salve le eventuali singole responsabilità non valutate in questa sede….e fatti salvi ulteriori danni al momento non noti.. consente in effetti di affermare come l'oggetto del contenzioso che occupa sia estraneo al perimetro del detto accordo e non possa essere contemplato in esso;
ciò posto che le responsabilità e la totalità dei danni in dipendenza di ulteriori vizi è stata effettivamente acclarata in seguito al disposto accertamento tecnico preventivo che, peraltro, pone proprio in luce la sequenza di differenziali problematiche emerse dopo l'intesa conciliativa ed al verificarsi di altri episodi di allagamento.
Ad ogni modo, in ottemperanza alle intese raggiunte, lo stesso committente documenta di aver provveduto a quanto posto a suo carico, a differenza della appellante che sarebbe rimasta inadempiente ad esso. Ne discende che lo stesso non può conclusivamente assurgere a causa estintiva delle responsabilità nascenti dai rapporti negoziali intercorsi.
8 Con il quarto motivo di impugnazione censura il Parte_1 decisum di prime cure nella parte in cui sarebbe pervenuto a rigettare la sollevata eccezione di decadenza dall'azione promossa nei suoi confronti affermando come, nella fattispecie, il committente , odierna parte appellata, abbia avuto integrale CP_1 contezza dei vi l deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio avvenuto in data 18 novembre 2020 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
A dire dell'appellante la piena consapevolezza dei vizi sarebbe dunque avvenuta, da parte del suddetto committente, con il già menzionato accordo conciliativo intercorso tra le parti in data 29 ottobre 2018, così da conseguentemente non potersi ritenere tempestiva, ai fini dell'azione promossa, l'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta con iscrizione a ruolo del 25 gennaio 2021.
Anche tale assunto si rivela infondato.
La corriva giurisprudenza di legittimità, come noto, ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione senza la dovuta prudenza di azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate.
Nella fattispecie, ai fini valutativi della sollevata eccezione, la ripercorsa lettura del menzionato accordo conciliativo consente di affermare come il committente, indipendentemente dalla sua qualifica professionale, abbia in effetti avuto consapevolezza della complessiva entità dei vizi e delle correlative responsabilità soltanto in seguito ai disposti approfondimenti tecnici nonché dopo il verificarsi degli ulteriori episodi di allagamento, attestanti proprio la mancata risoluzione delle problematiche.
Non vale a scalfire tale convincimento il richiamato art. 15 del contratto di appalto inter partes (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di parte appellante) comportante, secondo le tesi difensive di parte appellante, l'avvenuta accettazione delle opere da parte del committente conoscendo o comunque avendo questi potuto conoscere delle difformità e dei vizi di esse.
Detto articolo (“Verifica finale”) contemplato negli accordi negoziali, scandiva in effetti una specifica successione temporale dalla avvenuta ultimazione delle opere, pacificamente verificatasi in data 30 dicembre 2018 (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellante- doc. 5 fascicolo di primo grado di parte appellata ), per effettuare i CP_1 riscontri sulla corretta esecuzione di esse in particolare stabile nto 5) che qualora il D.L. e/o il committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l'opera si intende accettata.
9 La sequenza temporale degli eventi dannosi e delle iniziative assunte a riguardo dalle parti, a fronte di una tempestiva denuncia iniziale dei vizi, consente di ritenere del tutto ininfluente tale clausola contrattuale alla quale le parti contendenti, da quanto emerge dagli atti di causa (incontri in contraddittorio, attivazione di un procedimento tecnico preventivo) hanno evidentemente ritenuto di abdicare.
La natura stessa del danno, la sua connotazione e le specifiche dinamiche degli eventi, a ben considerare, corroborano una prognosi di perfetta conoscibilità delle cause e della loro riferibilità successivamente al deposito dell'elaborato tecnico in sede di accertamento tecnico preventivo.
Da una diversa angolazione giuridica, inoltre, si osserva dunque che il committente ha assolto al proprio onere della prova concernente la contestazione della qualità dell'esecuzione e dell'idoneità dell'opera a soddisfare i propri interessi successivamente al discrimen temporale della consegna e dell'accettazione delle opere.
Privo di rilievo si manifesta anche il quinto motivo di appello, con il quale, in buona sostanza, l'appellante deduce l'incoerente sottovalutazione del proprio rivestito ruolo di nudus minister in ragione delle pretese specifiche competenze tecniche dello , CP_1 professionista ingegnere dotato di una formazione specialistica proprio in i idrologia.
Sul punto, in ragione della specifica professionalità nel settore della odierna appellata e rilevato come più propriamente i vizi riscontrati attengano ad erronei interventi esecutivi e progettuali, sulla appaltatrice doveva ritenersi comunque incombere ogni più opportuna scelta tecnica con la conseguenza, che ove il risultato non sia stato raggiunto, la stessa non può andare esente da responsabilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche di recente avuto modo di affermare (cfr. Cass. 12 giugno 2018 n. 15340) che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo”.
Nel caso che occupa difetta qualsivoglia apporto probatorio circa la pressante e determinante ingerenza del committente, a ciò certo non assolvendo il mero richiamo ai titoli di studio posseduti da quest'ultimo laddove il medesimo ha comunque CP_1 reso giudizialmente valutabile la propria incompatibilità lavorat iferita costante presenza in cantiere.
Infondato è anche il sesto motivo di appello, inerente l'addotto erroneo rigetto della domanda di manleva proposta dalla appaltatrice appellante nei confronti della compagnia assicuratrice.
10 La lettura della polizza responsabilità civile n. 0649415301 stipulata tra la
[...]
e consente Parte_1 Controparte_3 vaz vata nella parte in cui ha motivato l'esclusione della operatività della garanzia.
Ed invero, il contratto di assicurazione (punti 3.1 e 3.2) evidenzia la copertura assicurativa in caso di danni cagionati a terzi, come correttamente rilevato in prime cure, dunque escludendo la stessa in ipotesi riferibili a controparti contrattuali, ovvero in dipendenza di un diverso titolo di responsabilità come ricorre nel caso che occupa. Inoltre, al punto 3.2 lettera D) delle ipotesi di esclusione viene altresì espressamente contemplata quella inerente ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori ; né assume rilievo alcuno il richiamo alle Condizioni Particolari ed alle Condizioni Aggiuntive riportate nella pag. 1 della c.d. Scheda ovvero nel Frontespizio e Allegato DD (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata le Controparte_3 quali contemplano la diversa ipotesi di responsabilit ua volta rivesta il ruolo di committente in virtù di un contratto di subappalto.
Non si manifestano meritevoli di accoglimento, da ultimo, il settimo ed ottavo motivo di gravame, scrutinabili congiuntamente in quanto protesi a denunciare l'affermazione di responsabilità e la quantificazione dell'importo risarcitorio riconosciuto al committente, odierna parte appellata, mediante una totale devoluzione delle argomentazioni già proposte in prime cure.
L'elaborato tecnico acquisito agli atti sulla conformità del quale si è già argomentato, ha sufficientemente consentito di acclarare la sussistenza dei vizi lamentati dal committente e la loro riferibilità causale posto peraltro, a confutazione delle tesi proposte dall'appellante, che costituisce un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che il giudice, qualora aderisca alle conclusioni formulate dal CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (ex multis Cass. Ordinanza 17 aprile 2019 n. 10747), come è dato rilevare nella fattispecie.
L'ausiliare ha in effetti dato adeguato conto delle conclusioni alle quali è pervenuto in punto di riferibilità causale, dei danni riscontrati, e di quantificazione dei costi delle opere necessarie per porre rimedio ai vizi sia mediante analitico richiamo della documentazione sottoposta alla sua validazione che mediante riproduzioni fotografiche.
Conforme risulta quindi essere l'avvenuta liquidazione del danno, anche in punto di lucro cessante come riconosciuto al committente nella misura di € 18.000,00 a fronte della impossibilità, per quest'ultimo, di utilizzare l'immobile per tutto il tempo necessario all'accertamento ed ai lavori di ripristino.
Il Collegio rileva come la statuizione riposi in buona sostanza su di una conforme valutazione della CTU rigorosamente espressasi sul punto, nonché sulle acquisite prove
11 documentali (cfr. in particolare docc. 92,93,94,95,96 e 97 fascicolo di parte appellata
) le quali, sottoposte a rilettura, convincono per la congruità di tutti gli CP_9 ati.
Risulta un dato incontroverso di giudizio che l'unità abitativa dell'attore in primo grado dovesse essere posta a reddito mediante locazione a studenti, a nulla rilevando i contrari rilievi di parte appellante circa l'impossibilità di addivenirvi in ragione della concorrente pandemia.
Avuto peraltro riguardo alle conclusioni rassegnate dagli attori in primo grado, coerente risulta essere la attuata ripartizione delle responsabilità, conforme al dettato di cui all'art. 2055 c.c. ovvero del principio del c.d. concorso di causa, presupponente, come nel caso di cui si giudica, un illecito frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti.
L'unicità del fatto dannoso richiesto dalla suddetta norma riguarda infatti il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate.
Non appare idonea a scalfire il convincimento raggiunto la riproposizione, in questa sede delle istanze istruttorie disattese in prime cure, rilevato che la stessa parte appellante ha omesso del tutto di svolgere una specifica censura alla statuizione di rigetto di esse da parte del primo Giudice e non ha comunque sufficientemente illustrato in che modo, ove ammesse, tali prove avrebbero influenza ai fini di un diverso decidere.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono la sentenza deve essere in definitiva confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di ciascuna delle parti appellate costituite (dunque escluso CP_4
rimasto contumace) sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13
[...]
22 avuto riguardo al disputatum (indeterminabile), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2031/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_2
[...] ontro ,
[...] CP_1 Controparte_2
, e
[...] Controparte_3
avverso la sentenza n. 1565/2023 pubblicata in data 15 Controparte_4 settembre 2023 del Tribunale Ordinario di Venezia, notificata in data 10 ottobre 2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del Parte_1 suo legale rapp che liquida in favore di ciascuna parte appellata costituita nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%).
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1 in persona del suo legale rappre
[...]
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 25 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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