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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 12623 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12623 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
TRA
nata a [...] Parte_1
(SRI LANKA) il 13.05.1983 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ROSSI ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] Parte_2
(SRI LANKA) il 26/10/1982, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI MAURO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2023 i sig.ri Parte_1
e
[...] Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in il 12/02/2008 iscritto presso il Per_1
registro di Stato civile del Distretto di Puttalan Divisione Pitigal South n. 6903, e che dalla loro unione era nato il figlio minore nato a [...] il [...], rappresentavano Persona_2
la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.11.2023 celebrata nelle forme dell'udienza cartolare le parti facevano pervenire note scritte con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Il Tribunale si riservava la decisione.
In via preliminare, osserva il Collegio che, posto che le parti non sono italiane (avendo cittadinanza srilankese) ed hanno depositato l'atto di matrimonio in non trascritto in Italia, occorre Per_1
precisare che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambi cittadini stranieri, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ciò già in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se
è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Il matrimonio celebrato in dalle parti è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia Per_1
dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio. La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non è poi di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio... che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999). Il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte,
(Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 569 del 14.2.1975), secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, "Non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985). Ciò posto, alla luce dell'art. 31 della legge sul diritto internazionale privato, la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati, in via principale, dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio e, in via subordinata, il criterio di collegamento è quello della legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Qualora la legge nazionale comune dei coniugi non preveda l'istituto della separazione personale ovvero dello scioglimento del matrimonio il comma 2 dell'art 31 della legge 218 cit. prevede che si applichi la legga italiana. Vi è poi da richiamare il Reg. (CE) n.
2201/2003, che trova applicazione a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale. Infatti, l'art. 3, par.
1, lett. a del citato Regolamento, prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra le varie ipotesi, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda”. Per “residenza abituale” deve intendersi il luogo in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell'identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (cfr. Cass., SS.UU., 17 febbraio
2010, n. 3680, ord.).
Alla luce dei suesposti criteri sussiste la giurisdizione italiana posto che la legge dello Per_1 non prevede l'istituto della separazione personale e perché nel caso in esame, le parti hanno anni vissuto in Italia. Competente è poi il Tribunale di Napoli posto che l'ultimo domicilio comune dei coniugi è stato in Napoli come detto in precedenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicarsi il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa anche in relazione ai propri numeri telefonici di casa e di cellulare;
2) il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e Persona_2 dimorerà con la madre presso la casa ove quest'ultima ha fissato la propria residenza in Napoli al
Vico Traetta n. 2;
3) Tutte le questioni di maggior importanza per la vita del minore verranno prese congiuntamente dai genitori. Entrambi i coniugi, dunque, resteranno pieni titolari della responsabilità genitoriale e del relativo esercizio riguardo alle decisioni di maggior interesse per il figlio circa l'istruzione,
l'educazione e la salute;
4) Le parti convengono che il diritto di visita del minore – tenuto conto che quest'ultimo ha i seguenti impegni scolastici: a) dalle ore 8:00 alle ore 15:30 dal lunedì al venerdì frequenta la scuola elementare;
b) dalle ore 16:00 alle ore 18:00 degli stessi giorni doposcuola presso la comunità di S.
GI (Giovani per la Pace) in Via Vergini n. 10; c) sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 corso di inglese online;
d) dalle ore 16,00 alle 21,00 doposcuola e attività ludiche presso la comunità si s. Egidio: verrà esercitato secondo le seguenti modalità: - il padre potrà tenere con sé il minore il venerdì pomeriggio dalle ore 18:00 con obbligo di accompagnarlo alle ore 21:00 presso la casa materna;
- in ogni caso ogni due fine settimana il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 18,00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica (tenuto conto che il minore la domenica frequenta il corso di cresima dalle ore 8:00 alle ore 10:30 presso la Chiesa dei Vergini in Napoli con riaccompagno presso la casa materna, con espresso obbligo di indicare l'abitazione ove verrà effettuato il pernottamento.
-Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dal minore alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno raggiungere. Più segnatamente, il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 15 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il
1 gennaio con il padre, il 6 gennaio la mattina fino alle 13,00 con la madre e dalle 13,00 alle 20,00 con il padre. Pasqua e Pasqueta alternati;
- Le altre festività non elencate seguiranno i relativi giorni di affidamento.
- Per quanto riguarda le ferie estive, 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
- il sig. inoltre potrà trascorrere in compagnia del Parte_2 figlio tutte le ricorrenze che lo riguardano ovvero il compleanno, l'onomastico e la festa del papà; analoga previsione sarà applicata anche per la sig.ra Parte_1
quanto alle ricorrenze del minore, qualora non fosse possibile condividere i
[...] festeggiamenti, il ragazzo trascorrerà la summenzionate ricorrenze a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza. Resta inteso fra le parti che le ricorrenze relative ai genitori avranno la prevalenza sul calendario settimanale come sopra formulato, tutte le altre festività ed i c.d. “ponti”, salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza.
5) Entrambi i coniugi si impegnano ad improntare i loro rapporti a principi di correttezza, lealtà e rispetto reciproco, al fine di non recare turbamento a quest'ultimo.
6) In considerazione dell'attuale situazione complessiva delle parti, si stabilisce che la sig.ra
rinuncia a qualsiasi forma di alimenti per Parte_1
sé, mentre il sig. corrisponderà a titolo di Parte_2
mantenimento per il figlio minore l'importo complessivo di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Indici Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
utilizzando il codice IBAN [...] Parte_3
pote pay evolution.
7) I genitori contribuiranno, altresi, ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie del minore, in ambito medico (fisioterapia), ricreativo (palestra), educativo e scolastico (doposcuola e trasporti); per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia;
8) I coniugi si autorizzano al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per
l'espatrio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, in quanto non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...] e Parte_4 Parte_2
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino