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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Interno, Ambasciata D'Italia A Casablanca, non costituiti in giudizio;
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della domanda di visto per “lavoro subordinato” (cfr posizione n° 6200 pratica 310094016) firmato dalla Responsabile del Procedimento, notificato all’odierno ricorrente a mani in data 20.11.2024).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. FR ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della domanda di visto per “lavoro subordinato” (cfr posizione n° 6200 pratica 310094016), emanato dall’Ambasciata d’Italia a Casablanca;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che con ordinanza collegiale n. 4297/2025 del 4 agosto 2025 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame;
d) che detta ordinanza è rimasta inottemperata;
e) che la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026 e quindi trattenuta in decisione;
f) che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
g) che va confermata la fondatezza del ricorso sotto il profilo della violazione di legge, essendo stato pretermesso il c.d. preavviso di rigetto ex art 10 bis l 241/90, applicabile ratione temporis. Infatti in virtù del regime transitorio disposto dal secondo comma dell’art. 1 del d.l. 145/2024 convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, non è applicabile il nuovo comma 7 bis dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, sino alla data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) il quale all’art. 8 dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, (…)». Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi con provvedimento in data 11 dicembre 2024;
h) che il ricorso va quindi accolto con assorbimento degli ulteriori profili di censura, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, ai fini della immediata riattivazione del procedimento;
i) che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese e degli onorari di giudizio nella misura pari a Euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR ZI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.