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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 584 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C. F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._3 minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], quali eredi di Parte_4 Persona_2
nonché (C.F. ,
[...] Parte_5 C.F._4
(C.F. ). Parte_6 C.F._5 Parte_7
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Scuderi giusta procure in atti C.F._7 attori
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale CP_1 C.F._8 rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
” (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario
[...] P.IVA_1
Scammacca come da procura in atti pagina 1 di 13 convenuto
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.1.2020, Persona_2 Parte_5
, hanno
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenuto in giudizio lo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di
[...] nullità della delibera adottata dalla società in data 16.12.2019, avente ad oggetto “constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore”.
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: che con scrittura privata del 14.11.1990 era stato costituito lo studio associato per l'esercizio in comune dell'attività professionale con la denominazione Ing. Ing. Controparte_5 Persona_2
Geom. che, in seguito, l'atto costitutivo era stato oggetto di Persona_3 Persona_4 numerose modifiche anche in considerazione dei mutamenti nella compagine sociale;
che nella scrittura privata del 31.7.2018, in particolare, le quote risultavano attribuite, per il 37% ciascuno, ai soci amministratori, ing. e ing. CP_1 Persona_2 mentre le quote residue erano suddivise tra gli altri associati in misura variabile tra il 2 e il 3%; che l'amministrazione e la rappresentanza dello studio era attribuita ad entrambi i soci maggioritari in maniera disgiunta e la scrittura privata del 20.7.2016 aveva previsto che “qualora
a causa di un evento imprevedibile e/o imprevisto (morte o invalidità permanente - esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci ingegnere architetto e/o geometra che partecipa all'associazione, fino al completamento delle prestazioni in corso e/o di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato ad espletare la prestazione o agli aventi causa una percentuale sui maturandi compensi così determinata […]. Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello nel caso in cui l'evento dovesse coinvolgere uno degli altri soci diverso dai fondatori le quote CP_3
pagina 2 di 13 sociali di questo verranno assorbite dai soci fondatori in parti eguali”; che con raccomandata del
23.9.2019 l'ing. aveva comunicato all'ing. di volersi CP_1 Persona_2 avvalere della predetta clausola, in quanto, a suo dire, si era verificato l'evento ivi previsto, e aveva preannunciato che le quote sociali dello sarebbero state da egli assorbite, Persona_2 riservando di convocare l'assemblea dei soci per ufficializzare la nuova distribuzione delle quote;
che, infatti, con comunicazione del 27.9.2019, aveva convocato l'assemblea per il
15.10.2019, ponendo all'ordine del giorno la comunicazione dell'evento invalidante che aveva colpito l'ing. la presa d'atto della nuova distribuzione delle quote in favore Persona_2 dell'altro socio fondatore, la nuova suddivisione delle commesse relative ai contratti in corso e la modalità di suddivisione degli incassi;
che l'ing. aveva formalmente contestato il Persona_2 contenuto della missiva, negando il verificarsi dei presupposti addotti dal , e CP_1 richiamando le modifiche apportate allo Statuto dalla delibera n. 2/2018, con la quale erano stati suddivisi all'unanimità tra i due studi associati costituiti uno dall'ing. – Persona_2 denominato ” – e l'altro dall'ing. – denominato ” – lo svolgimento di CP_6 CP_1 CP_7 tutte le commesse residue di rappresentando che dei 10+2 incarichi assegnati a CP_3
9 erano stati ultimati, mentre per i residui 3 si era in attesa delle disposizioni CP_6 dell'Amministrazione; al contrario, dei 10 incarichi assegnati a 3 erano stati ultimati, 5 CP_7 erano in corso e 2 da iniziare;
che l'assemblea dei soci del 10.10.2019 aveva preferito procedere con un tentativo di bonario componimento;
che l'ing. aveva convocato una CP_1 nuova assemblea per il giorno 16.12.2019 e l'assemblea, con il 48% delle quote di partecipazione, e il voto contrario degli attori – escluso l'ing. assente – aveva Persona_2 deliberato: di dare atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente Persona_2 invalidante portante per lo stesso invalidità permanente e impossibilità definitiva di espletare l'attivitùà lavorativa;
di dare atto che l'ing. era escluso di diritto dallo fermi CP_8 CP_3 restando i diritti al medesimo spettanti per le prestazioni già espletate e ancora da espletare ma già finanziate;
di dare atto che la quota di partecipazione del 37%, già di spettanza dell'ing.
si accresce automaticamente a vantaggio dell'ing. . Persona_2 CP_1
Gli attori hanno contestato il verificarsi del presupposto individuato dall'ing. , in CP_1
pagina 3 di 13 quanto la patologia che affliggeva già da tre anni l'ing. – la sindrome laterale Persona_2 amiotrofica conclamata – con una progressione lenta, non gli aveva impedito di svolgere la maggior parte dei compiti della sua attivitùà professionale;
che, infatti, lo aveva Persona_2 continuato a gestire sia personalmente sia con lo studio tutte le commesse assegnate, CP_6 eseguite anche con l'ausilio di professionisti esterni;
hanno richiamato i numerosi compiti portati a termine dallo il quale era iscritto all'albo ingegneri di Enna, svolgendo le Persona_2 mansioni di presidente dell'ordine dall'ottobre 2017 al luglio 2019, nonostante la diagnosi della patologia indicata ed era ancora consigliere in carica.
Hanno altresì denunciato il vizio di eccesso di potere, dal momento che il voto determinante del socio di maggioranza era stato espresso allo scopo di ledere gli interessi dell'altro socio;
hanno richiamato le interlocuzioni intercorse tra i soci fondatori e non avendo i soci trovato l'accordo nel senso auspicato dal , quest'ultimo aveva convocato CP_1
l'assemblea per l'esclusione dell'altro socio;
hanno evidenziato che i soci favorevoli all'esclusione dello VA erano i soci associati allo studio , riferibile al . CP_7 CP_1
Hanno, infine, escluso la legittimità della delibera per il metodo di votazione utilizzato.
Gli attori hanno pure proposto apposito ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione della efficacia della delibera assembleare impugnata. Con decreto inaudita altera parte del 28.1.2020 è stata concessa la misura cautelare e, in seguito alla instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 2.3.2020 è stato confermato il decreto.
Con comparsa del 21.4.2020 si è costituito in giudizio , in proprio e quale CP_1 legale rappresentante dello Associato. CP_2
Ha richiamato gli atti già depositati nel procedimento cautelare e ha rappresentato: che le delibere adottate dall'assemblea nella seduta del 16.12.2019 si fondavano sulla clausola di
“esclusione” contenuta nello statuto (doc. 21, ultimo cpv pag. 8 e pag. 9), a tenore della quale:
“Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due Soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello MS (…)”; che, essendosi lo VA ammalato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia clinicamente “grave”, degenerativa,
pagina 4 di 13 invalidante in maniera permanente, esiziale – circostanza non contestata e pacificamente ammessa dagli attori – essa era tale da determinare la sua esclusione;
che la capacità lavorativa dello non rilevava in relazione alla clausola di esclusione riportata, bensì con riguardo Persona_2 alla diversa clausola di protezione, del seguente tenore: Qualora a causa di un evento imprevedibile e imprevisto (morte o invalidità permanente – esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei due soci, allora fino al completamento delle prestazioni in essere e di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato, o agli aventi causa, una percentuale del 30% sui maturandi compensi”.
Ciò posto, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, dal momento che le delibere adottate dall'assemblea erano tre e gli attori non avevano individuato la delibera impugnata;
inoltre, i vizi lamentati e le pronunce richieste al giudice si fondavano su vizi diversi, non individuati.
Ha poi eccepito il difetto di legittimazione e il difetto di interesse in capo ai soggetti diversi dal socio escluso.
Ha contestato il primo motivo di opposizione, evidenziando che la delibera era fondata sulla circostanza, non contestata, della insorta patologia dello tale da determinare Persona_2 la sua invalidità permanente, anche se non formalmente attestata dagli organi competenti. Ha aggiunto che è già in stadio D, posto che nella deambulazione ha subito la Persona_2 perdita completa della capacità di camminare;
nella vestizione soffre una dipendenza totale;
nella comunicazione non è comprensibile e nella scrittura ha perso la capacità manuale.
Ha contestato la rilevanza dei documenti prodotti dagli attori, peraltro riconducibili a soggetti diversi dallo il quale non poteva più svolgere l'attività professionale Persona_2 operativa (non potendo operare in cantiere come Direttore dei Lavori o Coordinatore della
Sicurezza, ovvero Direttore Operativo), né quella progettuale o amministrativa, incombenze delegate ai collaboratori della . Controparte_9
Ha poi aggiunto che lo non era consapevole della situazione economica dello Persona_2 studio associato, aveva effettuato pagamenti senza rispettare il relativo ordine e preteso pagamenti anche in difetto di provvista.
pagina 5 di 13 Ha escluso la fondatezza del secondo motivo di opposizione, ritenendo insussistente l'abuso di potere. Sul punto ha dichiarato: che l'assemblea inizialmente convocata non aveva adottato alcuna deliberazione, al fine di vagliare la possibile liquidazione dello studio;
che nei giorni successivi i collaboratori dello avevano iniziato un incessante lavoro al fine Persona_2 di tentare di porre rimedio ai ritardi accumulati;
che l'adozione della delibera di esclusione era stata determinata dalla perdita della commessa di Mazara del Vallo, per iniziativa dello causata dalle sue condizioni di salute, e avvenuta a sua insaputa. Persona_2
Ha del pari escluso che l'effetto della delibera era stato quello di garantirgli il controllo dello studio, dal momento che in tal modo egli aveva assunto la esclusiva responsabilità patrimoniale e la grave situazione debitoria dello studio.
Ha dichiarato che la delibera era stata validamente adottata con il quorum previsto, per quote, metodo sempre applicato in passato.
Con provvedimento del 29.5.2020 il reclamo avverso l'ordinanza cautelare è stato rigettato.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 27.10.2021 è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. ed è stato ordinato a e all l'esibizione Persona_2 Controparte_10 della “cartella clinica”, del “certificato di affezione da malattia rara”, del “piano terapeutico”, del “piano di assistenza individuale - PAI”, del “certificato di valutazione del grado di disabilità” relativi a Persona_2
[...]
All'udienza del 17.5.2022 – sostituita dal deposito di note – il giudizio è stato interrotto in seguito al decesso dello e poi riassunto su istanza di Persona_2 Parte_1 [...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_2 Parte_3 minori e quali eredi di Persona_1 Parte_4 Persona_2 nonché degli altri originari attori.
All'udienza del 13.2.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9.10.2023, successivamente rinviata, per la non visibilità dei fascicoli del procedimento cautelare e del reclamo, all'udienza dell'8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente
Giudice, cui nelle more il giudizio è stato riassegnato, alla quale è stata trattenuta in decisione pagina 6 di 13 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente deve dichiarasi, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, in ragione di quanto esposto nelle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, in relazione alle domande proposte da Parte_5 Parte_6
, (cfr. documenti depositati
[...] Parte_7 Parte_8 telematicamente il 27.6.2024 e il 7.10.2024).
Lo ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 16.12.2019, avente Persona_2 ad oggetto “constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore”.
Va affermata la validità dell'atto di citazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto introduttivo è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possono essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame gli originari attori hanno chiesto al Giudice - cui spetta la qualificazione giuridica delle domande formulate - l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera sopra indicata, come evincibile dall'intestazione del verbale rep. n. 3593 – racc. n. 2862 di constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore, riportando i tre deliberata (pag. 9 atto di citazione). Pertanto, emerge chiaramente che essi hanno inteso impugnare le delibere adottate nella seduta assembleare del 16.12.2019, come sinteticamente riassunte nell'intestazione del verbale di assemblea.
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum sia nella causa petendi e nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Nel merito la domanda va accolta.
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha contestato il presupposto per l'adozione della delibera di esclusione, ovvero la sua dichiarata invalidità.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato (C. Cass., n.
pagina 7 di 13 22097/2013; 16617/2016; n. 4402/2017; C. Cass., n. 3342/2003: Il principio secondo il quale, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario - trova applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del D.L. n. 366 del 1987 […]).
Dunque, nel caso di specie la società ha l'onere di provare la verificazione del presupposto di cui alla pag. 8 dell'atto costitutivo dello come modificato il 20.6.2016, di seguito CP_3 riportato: “Qualora a causa di un evento imprevedibile e/o imprevisto (morte o invalidità permanente – esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci ingegnere, architetto e/o geometra che partecipa all'Associazione, fino al completamento delle prestazioni in corso e/o di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato ad espletare la prestazione – o agli aventi causa - una percentuale sui maturandi compensi così determinata […].
Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due Soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello […]”. CP_3
A dire del convenuto le previsioni in esame configurano una “clausola di protezione” del socio invalido, con evidenti riconoscimenti economici per quest'ultimo, e una “clausola di esclusione”, idonea invece a salvaguardare lo Studio, ma, a suo dire, le due previsioni non sarebbero collegate.
Ebbene, condividendo sul punto quanto già affermato dal Collegio in sede di reclamo nel provvedimento del 29.5.2020, tale ricostruzione non può essere condivisa, e ciò alla luce della interpretazione letterale e sistematica dell'atto costitutivo, nonché alla luce del percorso logico che ha caratterizzato la stessa adozione delle delibere oggetto di impugnazione.
Invero, il presupposto per l'applicazione delle clausole in questione va individuato nella
“morte o invalidità permanente”, ovvero in uno di quegli eventi estremi che determinano
“impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci”. Al ricorrere di detti pagina 8 di 13 eventi si verificano delle conseguenze sia per il socio impossibilitato o per i suoi aventi causa
(per l'ipotesi di morte del socio) sia nella distribuzione delle quote sociali, automaticamente attribuite all'altro socio fondatore, qualora l'evento estremo colpisca uno dei soci fondatori, e automaticamente attribuite ai soci fondatori in parti eguali qualora l'evento dovesse colpire uno dei soci non fondatori.
Dunque, il presupposto per l'applicazione di entrambe le previsioni è il verificarsi della morte del socio o di una invalidità tale da rendere definitivamente impossibile l'espletamento dell'attività lavorativa. In tali casi al socio colpito dall'evento o ai suoi eredi spetta il compenso per le attività espletate e il 30% del compenso per le attività già finanziate ma ancora da espletare;
inoltre, in tali casi, le quote del socio fondatore vengono automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore.
Non è pertinente la circostanza, evidenziata dal convenuto al fine di rimarcare l'autonomia delle due clausole, che solo la c.d. clausola di protezione richiama gli aventi causa e non anche la c.d. clausola di esclusione, in quanto, il mancato riferimento agli aventi causa per la c.d. clausola di esclusione è da rinvenirsi esclusivamente nella scelta operata nell'atto costitutivo dello MS, di escludere l'ingresso nella società agli eredi o aventi causa del socio colpito dall'evento, privilegiando l'attribuzione automatica delle quote all'altro socio.
Tale interpretazione peraltro risulta in linea con quanto deliberato dall'assemblea, posto che le delibere si fondano esclusivamente sulla esistenza della patologia dello VA. Nel verbale di assemblea si legge: Il Presidente “informa gli associati dell'evento gravemente invalidante che ha colpito in modo permanente il socio fondatore ing. il quale, per quanto consta, è affetto Persona_2 da due anni da sindrome laterale amiotrofica conclamata. Rileva, inoltre, essere ormai fatto noto ai presenti quello della sopravvenuta impossibilità, da parte dell'ing. di attendere diligentemente agli Persona_2 obblighi che su di lui derivano dai numerosi impegni assunti a nome di sia nella qualità di tecnico CP_3 incaricato di partecipare alle riunioni con le stazioni appaltanti, sia di direttore dei lavori. La circostanza, continua il presidente, impone l'obbligo di prendere atto della intervenuta esclusione del socio ing.
[...]
a motivo dell'anzidetto evento causativo di invalidità permanente. Invalidità permanente Persona_2 all'espletamento degli incarichi assunti, peraltro, di cui lo stesso ing. ha dato chiara notizia Persona_2
pagina 9 di 13 all'esterno allorquando, si badi, senza neppure consultare l'altro amministratore e socio fondatore, ha comunicato al commissario straordinario unico con nota […] del 13/11/2019 […] di non poter espletare
l'incarico per gravi condizioni di salute. Quindi il presidente chiede all'assemblea di voler constatare e prendere atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente invalidante - essendo questi, come detto, Persona_2 affetto da sindrome laterale amiotrofica conclamata - che comporta per il medesimo invalidità permanente ed impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa”.
Proprio le ultime parole del presidente corroborano l'interpretazione di cui sopra, sebbene poi in sede di giudizio la stessa interpretazione risulti da egli abbandonata.
Ed invero l'assemblea, all'esito della votazione, delibera “di dare atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente invalidante portante per lo stesso invalidità permanente ed Persona_2 impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa;
2) di dare atto che l'ing. è escluso di diritto Persona_2 dallo” […] MS, “fermi restando i diritti al medesimo spettanti per le prestazioni già espletate e per le prestazioni ancora da espletare, già finanziate ma non ancora iniziate;
3) di dare atto per l'effetto, che la quota di partecipazione del 37%, già di spettanza dell'ing. si accresce automaticamente a vantaggio Persona_2 dell'ing. […]”. Controparte_1
Proprio la lettura delle delibere adottate consente in via definitiva di ritenere la correttezza della interpretazione adottata, dal momento che esse muovono tutte dallo stesso presupposto, ovvero l'evento invalidante che aveva colpito lo tale da rendere definitivamente Persona_2 impossibile per lui l'espletamento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, come già chiarito, in casi siffatti – esclusione del socio – l'onere della prova in ordine al verificarsi dell'evento determinante l'esclusione grava sulla società.
E la prova in esame, alla luce della documentazione in atti, non risulta fornita dal convenuto.
Invero, a fronte della produzione operata dagli attori – documenti relativi al periodo da agosto a dicembre 2019, riconducibili ad attività lavorativa espletata dallo e dallo Persona_2 studio - la documentazione depositata dal convenuto, relativa alle caratteristiche della CP_6 patologia da cui era affetto lo alla sua evoluzione e al grado di invalidità che Persona_2 avrebbe determinato, in sé non risulta dirimente, dal momento che occorre verificare quali pagina 10 di 13 fossero le condizioni dello alla data della delibera di esclusione. Persona_2
Lo stesso ha ammesso, ovviamente, la sua patologia, ma ne ha evidenziato la Persona_2 lenta progressione, tanto che, a distanza di tre anni dalla diagnosi, egli aveva continuato ad espletare la sua attività lavorativa.
La documentazione medica depositata dal convenuto il 10.3.2022, peraltro riferibile ad epoca successiva rispetto all'adozione della delibera in esame, permette di rilevare che fino all'agosto 2020 le funzioni cognitive dello erano integre e riusciva a comunicare Persona_2 con dispositivi elettronici, in tal modo sconfessando l'affermazione del , secondo la CP_1 quale, alla data della delibera, lo non era più compus sui. Persona_2
Purtroppo, le sue condizioni di salute si sono via via aggravate ma, vista la lucidità dello riscontrata finanche nel settembre 2020 (cfr. certificato del Centro Nemo Sud in Persona_2 atti) e il tenore della clausola – impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa – deve escludersi che alla data del 16.12.2019 egli si trovasse in uno stato di invalidità tale da rendere definitivamente impossibile l'espletamento della sua attività lavorativa.
Infine, come già rilevato nei provvedimenti resi in fase cautelare, risultano estranee al presente giudizio le questioni concernenti asserite condotte inadempienti dello o Persona_2 pregiudizievoli per lo Studio, in quanto l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla legittimità o meno della delibera di esclusione.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di accogliere la domanda e, per l'effetto, di annullare le delibere adottate dall'assemblea di MS il 16.12.2019, di cui al verbale in notaio
, rep. n. 3593, racc. n. 2862. Persona_5
L'annullamento delle delibere per le motivazioni esposte consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del d.m. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile) in € 8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale) per il giudizio di merito, in € 4.000,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase pagina 11 di 13 introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per il procedimento cautelare in corso di causa e in € 4.000,00 per il procedimento di reclamo, oltre
€ 545.00 a titolo di contributo unificato e bollo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 96 c.p.c. per la differenza rispetto alla somma di €
7.800,00, già percepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 584/2020, vertente tra in proprio e quale esercente Parte_1 Parte_2 Parte_3 la responsabilità genitoriale sui minori e quali eredi Persona_1 Parte_4 di nonché Persona_2 Parte_5 Parte_6
(attori) e , in proprio e nella Parte_7 Parte_8 CP_1 qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
” (convenuto), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., tra Parte_5 [...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2
;
[...] Controparte_3
2. Accoglie la domanda formulata da Parte_1 Parte_2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_3
e quali eredi di e, Persona_1 Parte_4 Persona_2 per l'effetto, annulla le delibere adottate dall'assemblea di MS il 16.12.2019, di cui al verbale in notaio , rep. n. 3593, racc. n. 2862; Persona_5
3. compensa le spese di lite tra , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Parte_8 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
4. condanna il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
n.q, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 16.000,00
[...] Parte_3 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e pagina 12 di 13 c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mario Scuderi, con la precisazione di cui in motivazione.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 584 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C. F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui C.F._3 minori nato a [...] il [...], e Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], quali eredi di Parte_4 Persona_2
nonché (C.F. ,
[...] Parte_5 C.F._4
(C.F. ). Parte_6 C.F._5 Parte_7
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Scuderi giusta procure in atti C.F._7 attori
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale CP_1 C.F._8 rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
” (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario
[...] P.IVA_1
Scammacca come da procura in atti pagina 1 di 13 convenuto
Oggetto: impugnazione delibere assembleari.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15.1.2020, Persona_2 Parte_5
, hanno
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenuto in giudizio lo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 dinanzi l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento e/o la declaratoria di
[...] nullità della delibera adottata dalla società in data 16.12.2019, avente ad oggetto “constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore”.
A sostegno della domanda gli attori hanno allegato: che con scrittura privata del 14.11.1990 era stato costituito lo studio associato per l'esercizio in comune dell'attività professionale con la denominazione Ing. Ing. Controparte_5 Persona_2
Geom. che, in seguito, l'atto costitutivo era stato oggetto di Persona_3 Persona_4 numerose modifiche anche in considerazione dei mutamenti nella compagine sociale;
che nella scrittura privata del 31.7.2018, in particolare, le quote risultavano attribuite, per il 37% ciascuno, ai soci amministratori, ing. e ing. CP_1 Persona_2 mentre le quote residue erano suddivise tra gli altri associati in misura variabile tra il 2 e il 3%; che l'amministrazione e la rappresentanza dello studio era attribuita ad entrambi i soci maggioritari in maniera disgiunta e la scrittura privata del 20.7.2016 aveva previsto che “qualora
a causa di un evento imprevedibile e/o imprevisto (morte o invalidità permanente - esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci ingegnere architetto e/o geometra che partecipa all'associazione, fino al completamento delle prestazioni in corso e/o di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato ad espletare la prestazione o agli aventi causa una percentuale sui maturandi compensi così determinata […]. Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello nel caso in cui l'evento dovesse coinvolgere uno degli altri soci diverso dai fondatori le quote CP_3
pagina 2 di 13 sociali di questo verranno assorbite dai soci fondatori in parti eguali”; che con raccomandata del
23.9.2019 l'ing. aveva comunicato all'ing. di volersi CP_1 Persona_2 avvalere della predetta clausola, in quanto, a suo dire, si era verificato l'evento ivi previsto, e aveva preannunciato che le quote sociali dello sarebbero state da egli assorbite, Persona_2 riservando di convocare l'assemblea dei soci per ufficializzare la nuova distribuzione delle quote;
che, infatti, con comunicazione del 27.9.2019, aveva convocato l'assemblea per il
15.10.2019, ponendo all'ordine del giorno la comunicazione dell'evento invalidante che aveva colpito l'ing. la presa d'atto della nuova distribuzione delle quote in favore Persona_2 dell'altro socio fondatore, la nuova suddivisione delle commesse relative ai contratti in corso e la modalità di suddivisione degli incassi;
che l'ing. aveva formalmente contestato il Persona_2 contenuto della missiva, negando il verificarsi dei presupposti addotti dal , e CP_1 richiamando le modifiche apportate allo Statuto dalla delibera n. 2/2018, con la quale erano stati suddivisi all'unanimità tra i due studi associati costituiti uno dall'ing. – Persona_2 denominato ” – e l'altro dall'ing. – denominato ” – lo svolgimento di CP_6 CP_1 CP_7 tutte le commesse residue di rappresentando che dei 10+2 incarichi assegnati a CP_3
9 erano stati ultimati, mentre per i residui 3 si era in attesa delle disposizioni CP_6 dell'Amministrazione; al contrario, dei 10 incarichi assegnati a 3 erano stati ultimati, 5 CP_7 erano in corso e 2 da iniziare;
che l'assemblea dei soci del 10.10.2019 aveva preferito procedere con un tentativo di bonario componimento;
che l'ing. aveva convocato una CP_1 nuova assemblea per il giorno 16.12.2019 e l'assemblea, con il 48% delle quote di partecipazione, e il voto contrario degli attori – escluso l'ing. assente – aveva Persona_2 deliberato: di dare atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente Persona_2 invalidante portante per lo stesso invalidità permanente e impossibilità definitiva di espletare l'attivitùà lavorativa;
di dare atto che l'ing. era escluso di diritto dallo fermi CP_8 CP_3 restando i diritti al medesimo spettanti per le prestazioni già espletate e ancora da espletare ma già finanziate;
di dare atto che la quota di partecipazione del 37%, già di spettanza dell'ing.
si accresce automaticamente a vantaggio dell'ing. . Persona_2 CP_1
Gli attori hanno contestato il verificarsi del presupposto individuato dall'ing. , in CP_1
pagina 3 di 13 quanto la patologia che affliggeva già da tre anni l'ing. – la sindrome laterale Persona_2 amiotrofica conclamata – con una progressione lenta, non gli aveva impedito di svolgere la maggior parte dei compiti della sua attivitùà professionale;
che, infatti, lo aveva Persona_2 continuato a gestire sia personalmente sia con lo studio tutte le commesse assegnate, CP_6 eseguite anche con l'ausilio di professionisti esterni;
hanno richiamato i numerosi compiti portati a termine dallo il quale era iscritto all'albo ingegneri di Enna, svolgendo le Persona_2 mansioni di presidente dell'ordine dall'ottobre 2017 al luglio 2019, nonostante la diagnosi della patologia indicata ed era ancora consigliere in carica.
Hanno altresì denunciato il vizio di eccesso di potere, dal momento che il voto determinante del socio di maggioranza era stato espresso allo scopo di ledere gli interessi dell'altro socio;
hanno richiamato le interlocuzioni intercorse tra i soci fondatori e non avendo i soci trovato l'accordo nel senso auspicato dal , quest'ultimo aveva convocato CP_1
l'assemblea per l'esclusione dell'altro socio;
hanno evidenziato che i soci favorevoli all'esclusione dello VA erano i soci associati allo studio , riferibile al . CP_7 CP_1
Hanno, infine, escluso la legittimità della delibera per il metodo di votazione utilizzato.
Gli attori hanno pure proposto apposito ricorso in corso di causa ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la sospensione della efficacia della delibera assembleare impugnata. Con decreto inaudita altera parte del 28.1.2020 è stata concessa la misura cautelare e, in seguito alla instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 2.3.2020 è stato confermato il decreto.
Con comparsa del 21.4.2020 si è costituito in giudizio , in proprio e quale CP_1 legale rappresentante dello Associato. CP_2
Ha richiamato gli atti già depositati nel procedimento cautelare e ha rappresentato: che le delibere adottate dall'assemblea nella seduta del 16.12.2019 si fondavano sulla clausola di
“esclusione” contenuta nello statuto (doc. 21, ultimo cpv pag. 8 e pag. 9), a tenore della quale:
“Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due Soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello MS (…)”; che, essendosi lo VA ammalato di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia clinicamente “grave”, degenerativa,
pagina 4 di 13 invalidante in maniera permanente, esiziale – circostanza non contestata e pacificamente ammessa dagli attori – essa era tale da determinare la sua esclusione;
che la capacità lavorativa dello non rilevava in relazione alla clausola di esclusione riportata, bensì con riguardo Persona_2 alla diversa clausola di protezione, del seguente tenore: Qualora a causa di un evento imprevedibile e imprevisto (morte o invalidità permanente – esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei due soci, allora fino al completamento delle prestazioni in essere e di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato, o agli aventi causa, una percentuale del 30% sui maturandi compensi”.
Ciò posto, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, dal momento che le delibere adottate dall'assemblea erano tre e gli attori non avevano individuato la delibera impugnata;
inoltre, i vizi lamentati e le pronunce richieste al giudice si fondavano su vizi diversi, non individuati.
Ha poi eccepito il difetto di legittimazione e il difetto di interesse in capo ai soggetti diversi dal socio escluso.
Ha contestato il primo motivo di opposizione, evidenziando che la delibera era fondata sulla circostanza, non contestata, della insorta patologia dello tale da determinare Persona_2 la sua invalidità permanente, anche se non formalmente attestata dagli organi competenti. Ha aggiunto che è già in stadio D, posto che nella deambulazione ha subito la Persona_2 perdita completa della capacità di camminare;
nella vestizione soffre una dipendenza totale;
nella comunicazione non è comprensibile e nella scrittura ha perso la capacità manuale.
Ha contestato la rilevanza dei documenti prodotti dagli attori, peraltro riconducibili a soggetti diversi dallo il quale non poteva più svolgere l'attività professionale Persona_2 operativa (non potendo operare in cantiere come Direttore dei Lavori o Coordinatore della
Sicurezza, ovvero Direttore Operativo), né quella progettuale o amministrativa, incombenze delegate ai collaboratori della . Controparte_9
Ha poi aggiunto che lo non era consapevole della situazione economica dello Persona_2 studio associato, aveva effettuato pagamenti senza rispettare il relativo ordine e preteso pagamenti anche in difetto di provvista.
pagina 5 di 13 Ha escluso la fondatezza del secondo motivo di opposizione, ritenendo insussistente l'abuso di potere. Sul punto ha dichiarato: che l'assemblea inizialmente convocata non aveva adottato alcuna deliberazione, al fine di vagliare la possibile liquidazione dello studio;
che nei giorni successivi i collaboratori dello avevano iniziato un incessante lavoro al fine Persona_2 di tentare di porre rimedio ai ritardi accumulati;
che l'adozione della delibera di esclusione era stata determinata dalla perdita della commessa di Mazara del Vallo, per iniziativa dello causata dalle sue condizioni di salute, e avvenuta a sua insaputa. Persona_2
Ha del pari escluso che l'effetto della delibera era stato quello di garantirgli il controllo dello studio, dal momento che in tal modo egli aveva assunto la esclusiva responsabilità patrimoniale e la grave situazione debitoria dello studio.
Ha dichiarato che la delibera era stata validamente adottata con il quorum previsto, per quote, metodo sempre applicato in passato.
Con provvedimento del 29.5.2020 il reclamo avverso l'ordinanza cautelare è stato rigettato.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 27.10.2021 è stata accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c. ed è stato ordinato a e all l'esibizione Persona_2 Controparte_10 della “cartella clinica”, del “certificato di affezione da malattia rara”, del “piano terapeutico”, del “piano di assistenza individuale - PAI”, del “certificato di valutazione del grado di disabilità” relativi a Persona_2
[...]
All'udienza del 17.5.2022 – sostituita dal deposito di note – il giudizio è stato interrotto in seguito al decesso dello e poi riassunto su istanza di Persona_2 Parte_1 [...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_2 Parte_3 minori e quali eredi di Persona_1 Parte_4 Persona_2 nonché degli altri originari attori.
All'udienza del 13.2.2023 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 9.10.2023, successivamente rinviata, per la non visibilità dei fascicoli del procedimento cautelare e del reclamo, all'udienza dell'8.7.2024, la prima dinanzi allo scrivente
Giudice, cui nelle more il giudizio è stato riassegnato, alla quale è stata trattenuta in decisione pagina 6 di 13 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Preliminarmente deve dichiarasi, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, in ragione di quanto esposto nelle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, in relazione alle domande proposte da Parte_5 Parte_6
, (cfr. documenti depositati
[...] Parte_7 Parte_8 telematicamente il 27.6.2024 e il 7.10.2024).
Lo ha chiesto l'annullamento della delibera assembleare del 16.12.2019, avente Persona_2 ad oggetto “constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore”.
Va affermata la validità dell'atto di citazione, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto introduttivo è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possono essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame gli originari attori hanno chiesto al Giudice - cui spetta la qualificazione giuridica delle domande formulate - l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera sopra indicata, come evincibile dall'intestazione del verbale rep. n. 3593 – racc. n. 2862 di constatazione e presa d'atto di esclusione di diritto di socio fondatore, riportando i tre deliberata (pag. 9 atto di citazione). Pertanto, emerge chiaramente che essi hanno inteso impugnare le delibere adottate nella seduta assembleare del 16.12.2019, come sinteticamente riassunte nell'intestazione del verbale di assemblea.
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum sia nella causa petendi e nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Nel merito la domanda va accolta.
Con il primo motivo di opposizione l'attore ha contestato il presupposto per l'adozione della delibera di esclusione, ovvero la sua dichiarata invalidità.
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato (C. Cass., n.
pagina 7 di 13 22097/2013; 16617/2016; n. 4402/2017; C. Cass., n. 3342/2003: Il principio secondo il quale, nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla deliberazione di esclusione dalla società, quest'ultima assume veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto - ed è, per l'effetto, tenuta a provare il fatto specifico in base al quale risulti adottata quella deliberazione, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario - trova applicazione anche in caso di opposizione all'esclusione di un socio disposta dal commissario governativo di una cooperativa operante nel regime del D.L. n. 366 del 1987 […]).
Dunque, nel caso di specie la società ha l'onere di provare la verificazione del presupposto di cui alla pag. 8 dell'atto costitutivo dello come modificato il 20.6.2016, di seguito CP_3 riportato: “Qualora a causa di un evento imprevedibile e/o imprevisto (morte o invalidità permanente – esclusa l'espulsione) vi sia impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci ingegnere, architetto e/o geometra che partecipa all'Associazione, fino al completamento delle prestazioni in corso e/o di quei lavori aventi copertura finanziaria ed ancora da iniziare, verrà garantita al socio impossibilitato ad espletare la prestazione – o agli aventi causa - una percentuale sui maturandi compensi così determinata […].
Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento imprevisto e/o imprevedibile (morte o invalidità permanente) di uno dei due Soci fondatori, le quote sociali di questo saranno automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore che continua l'attività all'interno dello […]”. CP_3
A dire del convenuto le previsioni in esame configurano una “clausola di protezione” del socio invalido, con evidenti riconoscimenti economici per quest'ultimo, e una “clausola di esclusione”, idonea invece a salvaguardare lo Studio, ma, a suo dire, le due previsioni non sarebbero collegate.
Ebbene, condividendo sul punto quanto già affermato dal Collegio in sede di reclamo nel provvedimento del 29.5.2020, tale ricostruzione non può essere condivisa, e ciò alla luce della interpretazione letterale e sistematica dell'atto costitutivo, nonché alla luce del percorso logico che ha caratterizzato la stessa adozione delle delibere oggetto di impugnazione.
Invero, il presupposto per l'applicazione delle clausole in questione va individuato nella
“morte o invalidità permanente”, ovvero in uno di quegli eventi estremi che determinano
“impossibilità definitiva di espletare lavoro da parte di uno dei soci”. Al ricorrere di detti pagina 8 di 13 eventi si verificano delle conseguenze sia per il socio impossibilitato o per i suoi aventi causa
(per l'ipotesi di morte del socio) sia nella distribuzione delle quote sociali, automaticamente attribuite all'altro socio fondatore, qualora l'evento estremo colpisca uno dei soci fondatori, e automaticamente attribuite ai soci fondatori in parti eguali qualora l'evento dovesse colpire uno dei soci non fondatori.
Dunque, il presupposto per l'applicazione di entrambe le previsioni è il verificarsi della morte del socio o di una invalidità tale da rendere definitivamente impossibile l'espletamento dell'attività lavorativa. In tali casi al socio colpito dall'evento o ai suoi eredi spetta il compenso per le attività espletate e il 30% del compenso per le attività già finanziate ma ancora da espletare;
inoltre, in tali casi, le quote del socio fondatore vengono automaticamente assorbite dall'altro socio fondatore.
Non è pertinente la circostanza, evidenziata dal convenuto al fine di rimarcare l'autonomia delle due clausole, che solo la c.d. clausola di protezione richiama gli aventi causa e non anche la c.d. clausola di esclusione, in quanto, il mancato riferimento agli aventi causa per la c.d. clausola di esclusione è da rinvenirsi esclusivamente nella scelta operata nell'atto costitutivo dello MS, di escludere l'ingresso nella società agli eredi o aventi causa del socio colpito dall'evento, privilegiando l'attribuzione automatica delle quote all'altro socio.
Tale interpretazione peraltro risulta in linea con quanto deliberato dall'assemblea, posto che le delibere si fondano esclusivamente sulla esistenza della patologia dello VA. Nel verbale di assemblea si legge: Il Presidente “informa gli associati dell'evento gravemente invalidante che ha colpito in modo permanente il socio fondatore ing. il quale, per quanto consta, è affetto Persona_2 da due anni da sindrome laterale amiotrofica conclamata. Rileva, inoltre, essere ormai fatto noto ai presenti quello della sopravvenuta impossibilità, da parte dell'ing. di attendere diligentemente agli Persona_2 obblighi che su di lui derivano dai numerosi impegni assunti a nome di sia nella qualità di tecnico CP_3 incaricato di partecipare alle riunioni con le stazioni appaltanti, sia di direttore dei lavori. La circostanza, continua il presidente, impone l'obbligo di prendere atto della intervenuta esclusione del socio ing.
[...]
a motivo dell'anzidetto evento causativo di invalidità permanente. Invalidità permanente Persona_2 all'espletamento degli incarichi assunti, peraltro, di cui lo stesso ing. ha dato chiara notizia Persona_2
pagina 9 di 13 all'esterno allorquando, si badi, senza neppure consultare l'altro amministratore e socio fondatore, ha comunicato al commissario straordinario unico con nota […] del 13/11/2019 […] di non poter espletare
l'incarico per gravi condizioni di salute. Quindi il presidente chiede all'assemblea di voler constatare e prendere atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente invalidante - essendo questi, come detto, Persona_2 affetto da sindrome laterale amiotrofica conclamata - che comporta per il medesimo invalidità permanente ed impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa”.
Proprio le ultime parole del presidente corroborano l'interpretazione di cui sopra, sebbene poi in sede di giudizio la stessa interpretazione risulti da egli abbandonata.
Ed invero l'assemblea, all'esito della votazione, delibera “di dare atto essersi verificato a carico dell'ing. un evento gravemente invalidante portante per lo stesso invalidità permanente ed Persona_2 impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa;
2) di dare atto che l'ing. è escluso di diritto Persona_2 dallo” […] MS, “fermi restando i diritti al medesimo spettanti per le prestazioni già espletate e per le prestazioni ancora da espletare, già finanziate ma non ancora iniziate;
3) di dare atto per l'effetto, che la quota di partecipazione del 37%, già di spettanza dell'ing. si accresce automaticamente a vantaggio Persona_2 dell'ing. […]”. Controparte_1
Proprio la lettura delle delibere adottate consente in via definitiva di ritenere la correttezza della interpretazione adottata, dal momento che esse muovono tutte dallo stesso presupposto, ovvero l'evento invalidante che aveva colpito lo tale da rendere definitivamente Persona_2 impossibile per lui l'espletamento dell'attività lavorativa.
Ciò posto, come già chiarito, in casi siffatti – esclusione del socio – l'onere della prova in ordine al verificarsi dell'evento determinante l'esclusione grava sulla società.
E la prova in esame, alla luce della documentazione in atti, non risulta fornita dal convenuto.
Invero, a fronte della produzione operata dagli attori – documenti relativi al periodo da agosto a dicembre 2019, riconducibili ad attività lavorativa espletata dallo e dallo Persona_2 studio - la documentazione depositata dal convenuto, relativa alle caratteristiche della CP_6 patologia da cui era affetto lo alla sua evoluzione e al grado di invalidità che Persona_2 avrebbe determinato, in sé non risulta dirimente, dal momento che occorre verificare quali pagina 10 di 13 fossero le condizioni dello alla data della delibera di esclusione. Persona_2
Lo stesso ha ammesso, ovviamente, la sua patologia, ma ne ha evidenziato la Persona_2 lenta progressione, tanto che, a distanza di tre anni dalla diagnosi, egli aveva continuato ad espletare la sua attività lavorativa.
La documentazione medica depositata dal convenuto il 10.3.2022, peraltro riferibile ad epoca successiva rispetto all'adozione della delibera in esame, permette di rilevare che fino all'agosto 2020 le funzioni cognitive dello erano integre e riusciva a comunicare Persona_2 con dispositivi elettronici, in tal modo sconfessando l'affermazione del , secondo la CP_1 quale, alla data della delibera, lo non era più compus sui. Persona_2
Purtroppo, le sue condizioni di salute si sono via via aggravate ma, vista la lucidità dello riscontrata finanche nel settembre 2020 (cfr. certificato del Centro Nemo Sud in Persona_2 atti) e il tenore della clausola – impossibilità definitiva di espletare l'attività lavorativa – deve escludersi che alla data del 16.12.2019 egli si trovasse in uno stato di invalidità tale da rendere definitivamente impossibile l'espletamento della sua attività lavorativa.
Infine, come già rilevato nei provvedimenti resi in fase cautelare, risultano estranee al presente giudizio le questioni concernenti asserite condotte inadempienti dello o Persona_2 pregiudizievoli per lo Studio, in quanto l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla legittimità o meno della delibera di esclusione.
Le considerazioni esposte consentono, pertanto, di accogliere la domanda e, per l'effetto, di annullare le delibere adottate dall'assemblea di MS il 16.12.2019, di cui al verbale in notaio
, rep. n. 3593, racc. n. 2862. Persona_5
L'annullamento delle delibere per le motivazioni esposte consente di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del d.m. n.
55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (valore indeterminabile) in € 8.000,00 (di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale) per il giudizio di merito, in € 4.000,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase pagina 11 di 13 introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale) per il procedimento cautelare in corso di causa e in € 4.000,00 per il procedimento di reclamo, oltre
€ 545.00 a titolo di contributo unificato e bollo, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 96 c.p.c. per la differenza rispetto alla somma di €
7.800,00, già percepita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 584/2020, vertente tra in proprio e quale esercente Parte_1 Parte_2 Parte_3 la responsabilità genitoriale sui minori e quali eredi Persona_1 Parte_4 di nonché Persona_2 Parte_5 Parte_6
(attori) e , in proprio e nella Parte_7 Parte_8 CP_1 qualità di legale rappresentante di Controparte_2 Controparte_3
” (convenuto), disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
[...] provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., tra Parte_5 [...]
e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Controparte_2
;
[...] Controparte_3
2. Accoglie la domanda formulata da Parte_1 Parte_2
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_3
e quali eredi di e, Persona_1 Parte_4 Persona_2 per l'effetto, annulla le delibere adottate dall'assemblea di MS il 16.12.2019, di cui al verbale in notaio , rep. n. 3593, racc. n. 2862; Persona_5
3. compensa le spese di lite tra , Parte_5 Parte_6 [...]
, e Parte_7 Parte_8 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
4. condanna il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
n.q, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 16.000,00
[...] Parte_3 per compensi e € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e pagina 12 di 13 c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mario Scuderi, con la precisazione di cui in motivazione.
Così deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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