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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 3153/2021
All'udienza del 12.05.2025, alle ore 10.20, davanti al G.O.P. dott.ssa Ilaria
Iammarino sono presenti, per la parte ricorrente, l'avv. Gerardo Crispo, per delega dell'avv. Giuseppina Pisacane;
per parte resistente la dott.ssa Paola
Salati. L'avv. Crispo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; la dott.ssa Salati si riporta alla propria memoria difensiva e insiste nelle richieste formulate.
Il G.O.P. alle ore 10:22 si ritira in Camera di Consiglio per l'emissione ed il contestuale deposito del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
E' verbale.
Nocera Inferiore, 12 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito della discussione orale dell'udienza del 12/05/2025 e della Camera di Consiglio, ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3153/2021 vertente
Tra
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale legale rappresentante della (P.IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppina
Pisacane, ed elettivamente domiciliata come in atti
- opponente -
E
[...]
, Controparte_2
(C.F. ) in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa Paola
Salati (C.F. ) e dott. Antonio Di Palma (CF: C.F._2
), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._3
- opposto-
OGGETTO: Opposizione ex art 22 L.689/81
CONCLUSIONI: come da discussione dell'udienza del 12.05.2025
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'opponente in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della ha formulato CP_1 opposizione per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto n.
771948/A emesso dal Controparte_3
-con il quale è stato ingiunto il pagamento della
[...] somma di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art.49 comma V del D.Lgs 231/07; chiedendo, altresì, la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'assenza di colpa dell'opponente.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando quanto avverso CP_2 dedotto, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, la causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza del
12.05.2025
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito, ovvero l'aver acquisito in trasferimento la somma di euro
13.000,00 a mezzo di assegno bancario privo della clausola di trasferibilità prevista dall'art. 49 del D.LGS 231/2007.
Orbene, l'elemento soggettivo è irrilevante in quanto la ratio della norma è quella di vietare i trasferimenti di capitale mediante titoli sprovvisti dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità in ragione di una valutazione della pericolosità di circolazione della moneta in relazione al fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Il fine della normativa antiriciclaggio è quello di contrastare il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecita, evitando che i trasferimenti di denaro in favore di soggetti diversi dal primo prenditore del titolo non
Pag. 3 di 4 possano essere ricostruiti nella loro serie continua e ciò soprattutto quando gli importi sono superiori alla soglia rischio individuata dalla legge.
Per tali ordini di motivi, nella questione che ci occupa, non sono apprezzabili gli argomenti posti a base dell'opposizione in quanto, non essendo oggetto di contestazione da parte della ricorrente, è risultato acclarato che l'assegno non conteneva la clausola di non trasferibilità.
Per cui, una volta accertata la violazione, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.05.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 4 di 4
Prima Civile
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 3153/2021
All'udienza del 12.05.2025, alle ore 10.20, davanti al G.O.P. dott.ssa Ilaria
Iammarino sono presenti, per la parte ricorrente, l'avv. Gerardo Crispo, per delega dell'avv. Giuseppina Pisacane;
per parte resistente la dott.ssa Paola
Salati. L'avv. Crispo si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento; la dott.ssa Salati si riporta alla propria memoria difensiva e insiste nelle richieste formulate.
Il G.O.P. alle ore 10:22 si ritira in Camera di Consiglio per l'emissione ed il contestuale deposito del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
E' verbale.
Nocera Inferiore, 12 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito della discussione orale dell'udienza del 12/05/2025 e della Camera di Consiglio, ha pronunciato, mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 3153/2021 vertente
Tra
(C.F. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale legale rappresentante della (P.IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppina
Pisacane, ed elettivamente domiciliata come in atti
- opponente -
E
[...]
, Controparte_2
(C.F. ) in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati dott.ssa Paola
Salati (C.F. ) e dott. Antonio Di Palma (CF: C.F._2
), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._3
- opposto-
OGGETTO: Opposizione ex art 22 L.689/81
CONCLUSIONI: come da discussione dell'udienza del 12.05.2025
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'opponente in Parte_1 proprio e quale legale rappresentante della ha formulato CP_1 opposizione per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto n.
771948/A emesso dal Controparte_3
-con il quale è stato ingiunto il pagamento della
[...] somma di € 3.020,00 a titolo di sanzione amministrativa ex art.49 comma V del D.Lgs 231/07; chiedendo, altresì, la condanna dell'opposto alla refusione delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'assenza di colpa dell'opponente.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando quanto avverso CP_2 dedotto, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, la causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza del
12.05.2025
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito, ovvero l'aver acquisito in trasferimento la somma di euro
13.000,00 a mezzo di assegno bancario privo della clausola di trasferibilità prevista dall'art. 49 del D.LGS 231/2007.
Orbene, l'elemento soggettivo è irrilevante in quanto la ratio della norma è quella di vietare i trasferimenti di capitale mediante titoli sprovvisti dell'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità in ragione di una valutazione della pericolosità di circolazione della moneta in relazione al fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Il fine della normativa antiriciclaggio è quello di contrastare il fenomeno del riciclaggio di proventi da attività illecita, evitando che i trasferimenti di denaro in favore di soggetti diversi dal primo prenditore del titolo non
Pag. 3 di 4 possano essere ricostruiti nella loro serie continua e ciò soprattutto quando gli importi sono superiori alla soglia rischio individuata dalla legge.
Per tali ordini di motivi, nella questione che ci occupa, non sono apprezzabili gli argomenti posti a base dell'opposizione in quanto, non essendo oggetto di contestazione da parte della ricorrente, è risultato acclarato che l'assegno non conteneva la clausola di non trasferibilità.
Per cui, una volta accertata la violazione, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della mancanza di istruttoria del presente giudizio, nonché della semplicità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.05.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
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