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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa LL OR Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1002 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Luca Marcello ---- Parte_1
appellante.
E appellato/ non costituito CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Variazione premi assicurativi.
Conclusioni per l'appellante: “… accertare i fatti di causa per come sopra descritti e per
l'effetto dichiarare la revisione/modifica, mediante riduzione, del tasso di premio da applicare per l'anno 2020 e/o seguenti relativamente alla (PAT 91080358), in considerazione Parte_1
che il tasso riferito alla lavorazione 9220 risulta assolutamente errato”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, Parte_1
giudice del lavoro, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa introdotto per ottenere la riduzione del tasso di premio da applicare per l'anno 2020 e da versare, quindi, in favore dell' , accertando, previamente, che la malattia professionale occorsa al Sig. CP_1 CP_2 non fosse stata conseguenza del lavoro prestato presso la con la qualifica
[...] Parte_1
di operatore di macchina.
2. Il detto Tribunale, infatti, s'è pronunciato nei termini anzidetti considerando che il ricorso avesse “ad oggetto, quale petitum, l'accertamento negativo della natura professionale della malattia denunziata da che, come la riduzione del tasso riferito ad una Persona_1
singola lavorazione, costituisce un fatto e non anche, pur se giuridicamente rilevante, un diritto.
Al contrario, come è noto, nel nostro ordinamento possono costituire oggetto del giudizio soltanto i diritti ex art. 24 Cost. e non anche i fatti, di per sé considerati, che costituiscono solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (cfr. fra le altre Cass. 22/2019,
Cass. 21903/2018, Cass 9013/2016).
Peraltro, nel caso di specie, manca altresì sufficiente allegazione e prova con riferimento al corretto tasso applicabile”.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorta la insistendo sulla questione Parte_1
di merito dell'ingiusto tasso di premio applicatole dall' per l'anno 2020 e/o per i CP_1
seguenti, evidenziando come la decisione chiesta al tribunale afferisse alla censura di errore e di violazione di legge.
4. Contumace è rimasto l' . CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non essere presente in udienza (non avendo versato in atti note di trattazione scritta funzionalmente all'udienza odierna), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di gravame con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
II.- La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
III.- Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica del correlativo atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …>>).
IV.- La relativa declaratoria va resa con sentenza (v. Cass. 848/1996: cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art.
348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma
2, c.p.c.>>).
V.- Nulla sulle spese del grado, vista la mancata costituzione dell' appellato. CP_3
VI.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1
depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 322/2022, resa in data 19 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa LL OR
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.sa LL OR Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1002 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante in carica, con l'Avv. Luca Marcello ---- Parte_1
appellante.
E appellato/ non costituito CP_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Variazione premi assicurativi.
Conclusioni per l'appellante: “… accertare i fatti di causa per come sopra descritti e per
l'effetto dichiarare la revisione/modifica, mediante riduzione, del tasso di premio da applicare per l'anno 2020 e/o seguenti relativamente alla (PAT 91080358), in considerazione Parte_1
che il tasso riferito alla lavorazione 9220 risulta assolutamente errato”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, Parte_1
giudice del lavoro, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa introdotto per ottenere la riduzione del tasso di premio da applicare per l'anno 2020 e da versare, quindi, in favore dell' , accertando, previamente, che la malattia professionale occorsa al Sig. CP_1 CP_2 non fosse stata conseguenza del lavoro prestato presso la con la qualifica
[...] Parte_1
di operatore di macchina.
2. Il detto Tribunale, infatti, s'è pronunciato nei termini anzidetti considerando che il ricorso avesse “ad oggetto, quale petitum, l'accertamento negativo della natura professionale della malattia denunziata da che, come la riduzione del tasso riferito ad una Persona_1
singola lavorazione, costituisce un fatto e non anche, pur se giuridicamente rilevante, un diritto.
Al contrario, come è noto, nel nostro ordinamento possono costituire oggetto del giudizio soltanto i diritti ex art. 24 Cost. e non anche i fatti, di per sé considerati, che costituiscono solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto (cfr. fra le altre Cass. 22/2019,
Cass. 21903/2018, Cass 9013/2016).
Peraltro, nel caso di specie, manca altresì sufficiente allegazione e prova con riferimento al corretto tasso applicabile”.
3. Avverso la sentenza dianzi sintetizzata è insorta la insistendo sulla questione Parte_1
di merito dell'ingiusto tasso di premio applicatole dall' per l'anno 2020 e/o per i CP_1
seguenti, evidenziando come la decisione chiesta al tribunale afferisse alla censura di errore e di violazione di legge.
4. Contumace è rimasto l' . CP_1
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che l'appellante, oltre a non essere presente in udienza (non avendo versato in atti note di trattazione scritta funzionalmente all'udienza odierna), non ha documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di gravame con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
II.- La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
III.- Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica del correlativo atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello
(cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …>>).
IV.- La relativa declaratoria va resa con sentenza (v. Cass. 848/1996: cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art.
348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma
2, c.p.c.>>).
V.- Nulla sulle spese del grado, vista la mancata costituzione dell' appellato. CP_3
VI.- Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1
depositato in data 14 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 322/2022, resa in data 19 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente dott.ssa LL OR