Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin conSIliere
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conSIliere relatore riunita in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 16/5/2025 e vertente
TRA
C.F. ), con l'avvocato ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
MATTONI nel cui studio in Roma via Duilio n. 7 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Controparte_1 C.F._1
MASSIMILIANO SBERNINI nel cui studio in Roma Via Germanico 101 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'11/5/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8
15.02.2021, per atto a rogito del Notaio Dott. di Roma (Rep. Persona_2
n°10515, Racc. n°7224), la condanna della venditrice al Controparte_1 pagamento della provvigione di Euro 8.540,00 IVA compresa, pari al 2% del prezzo di vendita dell'immobile, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, c.c., a decorrere dal 15.02.2021, data di stipula del contratto di compravendita, sino alla data di deposito del ricorso, e nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di deposito del ricorso.
Deduceva di aver ricevuto incarico, nel mese di luglio Parte_1 2020, da , di reperire un acquirente per l'unità immobiliare, Controparte_1 di averla fatta visitare ad una pluralità di soggetti, e tra questi a Persona_1
la quale, in data 07.08.2020, formulava una proposta di acquisto
[...] per il tramite di , che veniva accettata in data 08.08.2020, di Parte_1 aver seguito le fasi preparatorie alla stipula del contratto preliminare di compravendita, anche presso lo studio del Notaio di Roma incaricato Per_2 dalla venditrice, e di aver messo in contatto la venditrice con un tecnico di fiducia dell'Agenzia immobiliare onde procedere alla regolarizzazione urbanistica di un terrazzo dell'immobile oggetto di vendita. D'altra parte, la stessa aveva ammesso nell'atto pubblico di compravendita CP_1 CP_1 di essersi avvalsa dell'attività di mediazione di per la vendita Pt_1 dell'unità immobiliare, mentre, pur in mancanza di mandato scritto, la provvigione viene stabilita, secondo la Raccolta degli Usi e Consuetudini vigenti tenuta dalla Camera di Commercio di Roma, nell'importo minimo del 2% per ciascuna delle parti.
Resisteva eccependo che quella svolta da Controparte_1 Parte_1
sarebbe stata mediazione atipica in favore della sola parte acquirente,
[...] con la conseguenza che solo quest'ultima sarebbe stata tenuta a versare il compenso provvigionale, tanto che lo stesso , collaboratore di Tes_1
l'avrebbe rassicurata sul fatto che nulla le sarebbe stato Parte_1 richiesto a tale titolo. Inoltre, sarebbe stato necessario che l'attività del mediatore fosse stata riconoscibile, onde consentire alla parte di valutare o meno di avvalersi della sua opera.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato CP_1 al pagamento, in favore di della somma di € 8.540,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda di di pagamento della Pt_1
pag. 2 di 8 somma richiesta a titolo di provvigione per l'attività di mediazione è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, parte convenuta ha eccepito di aver concordato, con il soggetto incaricato dalla società attrice dell'attività di mediazione, che tale attività fosse svolta esclusivamente su incarico della parte compratrice, a tale unica condizione avendo accettato di far visitare l'immobile al soggetto, individuato dall'agenzia immobiliare alla quale avrebbe poi effettivamente venduto l'immobile e precisando che tale consenso non avesse dunque ad oggetto il conferimento di un incarico.
Utilizzando le stesse parole della convenuta, pur riconoscendo di aver concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, essa afferma di non esser stata messa in grado di conoscere (ed abbia pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non sia perciò messa in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri, dando, dunque, ad una “mediazione occulta o a sorpresa”. Tuttavia, tale tesi risulta sconfessata da una dichiarazione resa dalla stessa convenuta e contenuta nell'atto pubblico di compravendita, in base alla quale le parti e, dunque, anche la venditrice, riconoscono di esser consapevoli del fatto che l'affare era stato concluso grazie all'opera di mediazione dell'agenzia immobiliare. Tale dichiarazione, di natura confessoria, smentisce in modo palese la tesi difensiva della , in base CP_1 alla quale essa non sarebbe stata consapevole di tale intermediazione;
al contrario, in base a quanto riconosciuto dalla stessa venditrice, essa, al momento della conclusione dell'affare favorito, era perfettamente consapevole di tale opera, tanto da accettare di sottoscrivere una esplicita ammissione di tale consapevolezza, che non avrebbe alcun senso laddove non fosse veritiera. Né parte convenuta ha offerto alcuna documentazione che smentisca tale assunto, limitandosi a chiedere di provare per testi una circostanza diversa. Con propria precedente ordinanza, questo Tribunale ha invero rigettato tale richiesta, in quanto “sotto il profilo della consapevolezza di aver conferito incarico di mediazione (sia pure su iniziativa del mediatore), tale prova risulta contraria al contenuto di un documento scritto (la esplicita ammissione, nel rogito, di essersi avvalso del mediatore)”; e in quanto “le domande che si chiede di sottoporre ai testi (tese a dimostrare l'impegno del mediatore a non chiedere la provvigione al mediatore) paiono non conferenti, perché sembrano voler dimostrare, anziché la mancanza di un incarico di mediazione, l'avvenuta stipulazione di un contratto di mediazione “franco provvigione”, attraverso la previsione di una esplicita clausola di deroga al principio codicistico di onerosità della mediazione: stipulazione che – in contrasto con la detta tesi difensiva – presuppone proprio l'esistenza di un incarico esplicito e preventivo”.
pag. 3 di 8 Corretta appare la tesi sostenuta da parte attrice, nelle memorie autorizzate, in base alla quale, atteso il principio di tendenziale onerosità della mediazione, anche in assenza di un incarico, l'eventuale accordo di gratuità di tale prestazione avrebbe dovuto esser prima dedotto e poi provato dalla convenuta, la quale invece, come si è detto, ha formulato tale richiesta di prova in modo discordante dalla tesi della mediazione a sorpresa;
tale dimostrazione, peraltro, risulta inverosimile proprio alla luce della dichiarazione contenuta nell'atto pubblico, che oltre ad attestare la consapevolezza della attività del mediatore, rende anche implausibile che vi fosse un accordo esplicito di gratuità (dato che, in tal caso, sarebbe stato interesse della alienante di far inserire una precisazione in tal senso). D'altra parte, deve ritenersi che in tema di mediazione, persino nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal venditore al mediatore mediante l'adesione ad un annuncio pubblicitario con il quale veniva promessa esclusivamente all'alienante la gratuità della prestazione, il giudice non può negare il diritto alla provvigione attribuendo rilievo solo al momento generatore dell'accordo, senza valutare, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e dunque tutti gli elementi allegati dal mediatore a sostegno del suo diritto (v., in tal senso, Cassazione, sez. 3, Sentenza n. 26968 del 20/12/2007). Nel caso in esame, dalla predetta dichiarazione nell'atto pubblico, dalle fatture, dalla documentazione allegata, dalle emails, dalla circostanza che la venditrice si sia avvalsa di un professionista segnalato dalla al di là delle possibili rassicurazioni dell'incaricato circa la CP_2 gratuità del contributo, costituenti al massimo dolus bonus, appare invece inverosimile che fosse stato stipulato un simile patto, vincolante per l'agenzia. La complessità e novità della questione impongono di compensare tra le parti le spese di lite.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Ec.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n°11038/2023, del Tribunale Ordinario di Roma, emessa in data 11.05.2023 e comunicata in data 12.05.2023, ed atteso l'integrale accoglimento della domanda svolta in primo grado da nel proprio ricorso Parte_2 ex art. 702 bis cpc del 13.10.2021, tesa ad ottenere il riconoscimento, in proprio favore, della provvigione per aver fornito un contributo causale ai fini della vendita dell'immobile di proprietà della SI.ra , Controparte_1 condannare la predetta SI.ra a corrispondere gli interessi Controparte_1 legali sulla provvigione liquidata al mediatore a far data dalla messa in mora della debitrice, avvenuta con lettera in atti del 07.04.2021, ricevuta in
pag. 4 di 8 data 29.04.2021, fino alla data di deposito del ricorso di primo grado, nonché a corrispondere gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data di deposito del ricorso stesso e fino al soddisfo. Condannare altresì la SI.ra al pagamento delle Controparte_1 spese legali sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello, da liquidarsi sulla base dei parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, da individuarsi in quello tra Euro 5.201,00 ed Euro
26.000,00.”.
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria eventuale istanza, rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado, condannare l'appellante alle spese di questo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore.”
All'udienza del 20/10/2023, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene due Parte_1 motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “ERRATA STATUIZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, IN ORDINE ALLA DECORRENZA
DEGLI INTERESSI DOVUTI SUL COMPENSO PROVVIGIONALE
LIQUIDATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1224 e 1284 C.C. – OMESSA MOTIVAZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe immotivatamente fatto decorrere gli interessi legali sul compenso provvigionale dalla “sentenza” al saldo, trascurando che il debitore venne messo in mora sin dal 29.04.2021. Il Tribunale avrebbe anche omesso di accordare gli interessi legali nella misura “aggravata” di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale.
Il motivo è fondato.
Riconosciuto l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 all'agenzia di intermediazione immobiliare la somma di € Pt_1
8.540,00, il Tribunale ha accordato gli interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla sentenza al saldo. E' vero che il creditore avesse diritto a tali interessi dalla messa in mora del 29.04.2021, tuttavia una simile richiesta non è stata mai, a ben vedere, formulata.
pag. 5 di 8 ha, in realtà, invocato gli interessi moratori “...a decorrere Pt_1 dal 15.02.2021, data di stipula del contratto di compravendita, sino alla data di deposito del presente ricorso”, ma evidentemente il pagamento del compenso di mediazione, pure occasionato dalla conclusione dell'affare ma privo di un termine per l'adempimento, necessitava, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, della costituzione in mora, sicchè il Tribunale non ha preso in considerazione tale decorrenza soltanto perché gli era stata prospettata una diversa ed erronea decorrenza. E' vero, però, che in appello ha corretto tale richiesta Pt_1 specificando che gli interessi dovessero decorrere dall'esatto momento della costituzione in mora, con domanda che non viola il divieto dei nova.
Infatti, l'originaria domanda di interessi da ritardo nel pagamento, e cioè di maggiori danni a partire dal 15.2.2021, ricomprende una domanda, solo ora esplicitata, di interessi dalla successiva messa in mora del
29.04.2021, con l'effetto che questa Corte non può non riconoscerli al creditore Pt_1
Questi ha inoltre diritto, avendoli anche esplicitamente domandati, agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale, che coincide per il rito sommario con il deposito del ricorso del
13/10/2021, producendosi, ai sensi del terzo comma dell'art 39 cpc, da tale momento gli effetti processuali della domanda.
Non vale obiettare da parte di che Controparte_1 Pt_1 avrebbe aggravato il danno da ritardo, corrispondente alla prolungata pendenza del giudizio in primo grado a seguito del trasferimento ad altro ruolo del giudice deSInato, omettendo di presentare istanza di riassegnazione della causa, perché il giudizio non aveva ragioni di definizione urgente che avrebbero giustificato un'istanza di accelerazione dei normali tempi di avvicendamento del giudicante, venendo oltretutto deciso in poco più di un anno, corrispondente alla ordinaria pendenza del procedimento sommario.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “ERRATA VALUTAZIONE,
DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIME CURE, IN ORDINE ALLE SPESE
DI LITE ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente compensato le spese tra le parti, sul presupposto che la questione fosse complessa e nuova, trascurando che la complessità non costituirebbe motivo di compensazione e sarebbe smentita dalla natura documentale della causa, introdotta e decisa infatti con il rito sommario, nonché trascurando che la novità avrebbe impegnato il giudicante nel dare vita ad un nuovo indirizzo giurisprudenziale, mentre il Tribunale aveva seguito il costante indirizzo che riconosce il compenso di intermediazione a chi abbia dato un contributo causale al perfezionamento dell'affare.
pag. 6 di 8 Il motivo è fondato.
E' vero che la lite non presentasse profili di complessità, risolvendosi nel tentativo da parte di di eludere il Controparte_1 pagamento della provvigione adducendo che la mediazione sarebbe stata
“occulta o a sorpresa” e che avrebbe concordato la gratuità dell'incarico, con ragioni pure tra di loro contraddittorie, oltre che smentite dalla dichiarazione espressa di essersi avvalsa dell'opera del mediatore che si presume onerosa.
In ogni caso, la complessità, pure ingenerata dalla sovrapposizione di argomenti contraddittori, non costituisce motivo tipico di compensazione delle spese di lite, né può considerarsi un grave ed eccezionale motivo che possa giustificarla.
Le questioni esaminate dal primo giudice non presentano neppure il carattere dell'assoluta novità, risolvendosi in prospettazioni difensive ricorrenti, che, oltretutto, non hanno mai ingenerato soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Vero è che, con l'ingiustificato rifiuto di corrispondere il compenso al mediatore, , pure messa in mora, ha dato causa al Controparte_1 giudizio, dovendone sopportare le conseguenze anche in punto di condanna alle spese.
§ 5. – In conclusione, l'appello deve essere totalmente accolto, e in parziale riforma dell'ordinanza impugnata deve essere Controparte_1 condannata a corrispondere gli interessi legali di mora sulla provvigione liquidata a far data dalla messa in mora, ricevuta, il 29.04.2021 fino al deposito del ricorso di primo grado, nonché gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal deposito del ricorso al saldo. deve essere anche condannata al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese processuali del primo grado liquidate, Parte_1 ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di istruzione/trattazione che ha avuto minimo sviluppo, in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di istruzione/trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
PER QUESTI MOTIVI
pag. 7 di 8 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro l'ordinanza ex art. 702
[...] Controparte_1 bis c.p.c. dell'11/5/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello totalmente, e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, confermata nel resto, condanna a corrispondere gli interessi legali di mora sulla Controparte_1 provvigione liquidata a far data dalla messa in mora, ricevuta il
29.04.2021, fino al deposito del ricorso di primo grado, nonché gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., a decorrere dal deposito del ricorso al saldo, nonchè al pagamento, in favore di delle spese Parte_1 processuali del primo grado liquidate in complessivi € 4.237,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA;
2. – condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente grado liquidate Parte_1 in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 16/5/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8