Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03879/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Cifuni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento nr. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare in data 01/03/2022, notificato al ricorrente in data 02/03/2022, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 916 del Codice dell’Ordinamento Militare, la misura della sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego connessa al procedimento penale N.-OMISSIS- R.G.N.R.”;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato, lesivo delle ragioni del ricorrente, ivi compreso l’Atto in data 02/02/2022, allo stato non conosciuto, con il quale il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha proposto l’applicazione della sospensione precauzionale facoltativa, nonché l’atto di comunicazione del medesimo provvedimento nr. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. CO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che il ricorrente, nel corso della odierna udienza di trattazione, ha dichiarato “ il venir meno dell'interesse del suo assistito alla decisione della lite ”, instando altresì per la compensazione delle spese.
Al Collegio non resta che prendere atto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
FA CA, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CO PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO PA | FA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.