TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1703/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1703/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]is,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Matteotti, presso lo studio dell'Avv. Roberta Sciacca, che li rappresenta e difende per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile in Torino, il
giorno 15 settembre 2007 tra i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda
sentenza nel Registro Atti di Matrimonio, Anno 2007, Ufficio II, Parte I, N. 447;
3) disporre che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori
eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano che la gestione di è alternata Per_1
vivendo a un isolato di distanza. Parimenti i genitori concordano che anche tutti i costi
per l'ordinario mantenimento e lo straordinario mantenimento di gravano Per_1
paritariamente a carico di ciascun genitore.
4) disporre l'assegnazione alla signora della casa coniugale sita in Settimo Pt_2
Torinese (TO), Via Milano n. 2bis, di proprietà esclusiva di quest'ultima, unitamente ai
mobili e le suppellettili ivi presenti, ed anch'essi di proprietà della signora , Pt_2
nella quale la stessa continuerà a vivere insieme alla figlia Per_1
5) disporre che la figlia sia posta fiscalmente a carico dei genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno a far data dall'anno 2024;
6) dichiarare che le Parti danno atto che, avendo già provveduto a dividere tra di loro i
beni di proprietà comune, nonché a regolare ogni questione economica e patrimoniale, si
Pag. 2 di 6 dichiarano soddisfatte e nulla più hanno a pretendere l'una dall'altra in relazione a
qualsivoglia questione economico patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio,
nonché a qualunque obbligazione tra loro sorta prima della data odierna, riconoscendo
di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ed essendo economicamente
indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per l'altro
coniuge, salvi soltanto gli eventuali obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e segg. cod.
civ.;
Il P.M., così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
congiunto” in data 27.08.24
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.07.24,
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Torino, in data
15.09.2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino,
Anno 2007, Parte I, numero 447, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale è nata una figlia: in Chivasso (TO) il Persona_1
10.01.2013, ancora minorenne;
- dalla data della separazione sono decorsi i temini previsti per legge, non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 6 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. con provvedimento del 27.08.24 così concludeva “V° Il PM
conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
La domanda va accolta perché fondata.
Pag. 3 di 6 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea il 27.09.21, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 28.10.21; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia e dichiarando aver risolto i rapporti economico-
patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito
Pag. 4 di 6 pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in Torino il 15.09.2007, con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 447, Parte I Anno 2007, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne,
con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano che la gestione di è alternata Per_1
vivendo a un isolato di distanza. Parimenti i genitori concordano che anche tutti
Pag. 5 di 6 i costi per l'ordinario mantenimento e lo straordinario mantenimento di gravano paritariamente a carico di ciascun genitore. Per_1
3) dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, sita in
Settimo Torinese (TO), Via Milano n. 2 bis, unitamente ai mobili e le suppellettili ivi presenti, nella quale la stessa continuerà a vivere insieme alla figlia;
4) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che: la figlia sia Per_1
posta fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno a far data dall'anno 2024; che, avendo già provveduto a dividere tra di loro i beni di proprietà comune, nonché a regolare ogni questione economica e patrimoniale,
si dichiarano soddisfatte e nulla più hanno a pretendere l'una dall'altra in relazione a qualsivoglia questione economico patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ed essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per l'altro coniuge, salvi soltanto gli eventuali obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e segg. cod. civ.;
5) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1703/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1703/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]is,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Matteotti, presso lo studio dell'Avv. Roberta Sciacca, che li rappresenta e difende per procura in atti Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile in Torino, il
giorno 15 settembre 2007 tra i Sig.ri e Parte_2 Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda
sentenza nel Registro Atti di Matrimonio, Anno 2007, Ufficio II, Parte I, N. 447;
3) disporre che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad Persona_1
entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi
bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori
eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano che la gestione di è alternata Per_1
vivendo a un isolato di distanza. Parimenti i genitori concordano che anche tutti i costi
per l'ordinario mantenimento e lo straordinario mantenimento di gravano Per_1
paritariamente a carico di ciascun genitore.
4) disporre l'assegnazione alla signora della casa coniugale sita in Settimo Pt_2
Torinese (TO), Via Milano n. 2bis, di proprietà esclusiva di quest'ultima, unitamente ai
mobili e le suppellettili ivi presenti, ed anch'essi di proprietà della signora , Pt_2
nella quale la stessa continuerà a vivere insieme alla figlia Per_1
5) disporre che la figlia sia posta fiscalmente a carico dei genitori nella misura Per_1
del 50% ciascuno a far data dall'anno 2024;
6) dichiarare che le Parti danno atto che, avendo già provveduto a dividere tra di loro i
beni di proprietà comune, nonché a regolare ogni questione economica e patrimoniale, si
Pag. 2 di 6 dichiarano soddisfatte e nulla più hanno a pretendere l'una dall'altra in relazione a
qualsivoglia questione economico patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio,
nonché a qualunque obbligazione tra loro sorta prima della data odierna, riconoscendo
di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ed essendo economicamente
indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per l'altro
coniuge, salvi soltanto gli eventuali obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e segg. cod.
civ.;
Il P.M., così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
congiunto” in data 27.08.24
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.07.24,
e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in Torino, in data
15.09.2007 con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino,
Anno 2007, Parte I, numero 447, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale è nata una figlia: in Chivasso (TO) il Persona_1
10.01.2013, ancora minorenne;
- dalla data della separazione sono decorsi i temini previsti per legge, non vi è
stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 6 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. con provvedimento del 27.08.24 così concludeva “V° Il PM
conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
La domanda va accolta perché fondata.
Pag. 3 di 6 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al Presidente del. del Tribunale di Ivrea il 27.09.21, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 28.10.21; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia e dichiarando aver risolto i rapporti economico-
patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito
Pag. 4 di 6 pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal
Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in Torino il 15.09.2007, con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile
del medesimo Comune al n. 447, Parte I Anno 2007, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
2) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minorenne,
con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà la figlia con sé. I genitori concordano che la gestione di è alternata Per_1
vivendo a un isolato di distanza. Parimenti i genitori concordano che anche tutti
Pag. 5 di 6 i costi per l'ordinario mantenimento e lo straordinario mantenimento di gravano paritariamente a carico di ciascun genitore. Per_1
3) dispone l'assegnazione della casa familiare in favore della madre, sita in
Settimo Torinese (TO), Via Milano n. 2 bis, unitamente ai mobili e le suppellettili ivi presenti, nella quale la stessa continuerà a vivere insieme alla figlia;
4) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che: la figlia sia Per_1
posta fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno a far data dall'anno 2024; che, avendo già provveduto a dividere tra di loro i beni di proprietà comune, nonché a regolare ogni questione economica e patrimoniale,
si dichiarano soddisfatte e nulla più hanno a pretendere l'una dall'altra in relazione a qualsivoglia questione economico patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ed essendo economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per l'altro coniuge, salvi soltanto gli eventuali obblighi alimentari di cui agli artt. 433 e segg. cod. civ.;
5) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile
2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6