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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9494 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6514/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6514/2022 promossa da:
, con l'avv. PUGLISI LORENZO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. FEDE PELLONE GIULIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Nel merito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine CP_1 al sinistro verificatosi in data 28 dicembre 2020, all'interno dell'atrio condominiale della via Borsa n.
20, luogo sottoposto alla custodia del e per l'effetto condannare il Convenuto al CP_1 risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice, come già quantificati e documentati in atti, e comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente un concorso di responsabilità della danneggiata, accertare e dichiarare comunque la responsabilità prevalente del per omessa custodia e segnalazione del pericolo, determinando l'eventuale CP_1
pagina 1 di 6 concorso in misura equitativamente, con conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno nella percentuale ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
- Per il danno alla persona, si recepiscono integralmente le conclusioni della CTU medico-legale depositata dal Prof. , che ha accertato: Per_1
• la piena compatibilità eziologica tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate;
• un periodo di invalidità temporanea articolata come da relazione peritale;
• una invalidità permanente nella misura del 10% (dieci per cento) ai sensi delle tabelle medico-legali di riferimento.
Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma corrispondente al danno CP_1 biologico temporaneo e permanente, oltre al ristoro delle spese mediche documentate pari ad € 381,30, nonché alla voce di danno non patrimoniale da sofferenza come parametrato dal CTU, e comunque nella misura che sarà ritenuta equa e conforme ai parametri dell'Osservatorio del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge, oltre spese di CTU che, in caso di accoglimento della domanda, dovranno essere poste definitivamente a carico del CP_1 convenuto.”
Per la parte convenuta:
“Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che l'attrice aveva allegato nella citazione di essere caduta scivolando su della neve che aveva reso il terreno scivoloso e che dall'istruttoria è emerso che nessun teste oculare ha assistito al fatto assunto dall'attrice e quindi non vi è nessuna prova del fatto e che quindi la causa delle lesioni lamentate dall'attrice è rimasta sconosciuta;
accertare e dichiarare che non è stata provata né la fondatezza dell'azione ex art. 2051 c.c. né dell'azione ex art. 2043 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto in relazione ai danni lamentati dall'attrice e per l'effetto respingere CP_1 integralmente ogni domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenga fornita la prova da parte attrice di una qualche corresponsabilità del convenuto in relazione alle lesioni riportate dall'attrice stessa, accertare e dichiarare la CP_1 corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento e limitare il risarcimento del danno alla sola quota che sia ascrivibile alla responsabilità del convenuto e alla sola somma CP_1 corrispondente alla lesione effettivamente accertata in corso di causa.
In ogni caso:
pagina 2 di 6 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario ex DM
55/2014.
In via istruttoria:
- Alla luce di quanto eccepito sin qui dal , l'attuale esponente, solo nella malaugu-rata CP_1 ipotesi in cui il Tribunale non ritenga la causa già matura per la decisione, chiede di am-mettere la prova per interpello dell'attrice signora e per testi sui seguenti capitoli di Parte_1 prova, preceduti dalla locuzione “E' vero che”:
1) il giorno 28.12.2020 alle ore 10.30 del mattino in piena luce del giorno la signora Parte_1
vedeva sulla pavimentazione condominiale antistante la zona cantine del sito in
[...] CP_1
alla via Mario Borsa 20 - dove la stessa vive e si trovava nell'occorso – l'abbondante neve CP_1 caduta già la notte prima e decideva ugualmente di attraversare a piedi il tratto coperto dalla neve;
2) nella serata del 27.12.2020 l'impresa di pulizie come da contratto di pulizie che Controparte_2 mi si rammostra (prodotto come doc. 7 dal ) provvedeva a spargere il sale (vista l'allerta CP_1 meteo che prevedeva forti ed abbondanti nevicate diramata per quella notte anche per la città di
) sulla pavimentazione condominiale ed in particolare anche su quella antistante il locale CP_1 cantine del ove ha riferito di essere caduta la signora CP_1 CP_1 Parte_1
”;
[...]
3) lungo il tratto della pavimentazione antistante la zona cantine del convenuto ove veniva CP_1 rinvenuta al suolo l'attrice non era presente alcuna insidia non visibile e non prevedibile;
4) tutta la pavimentazione della zona per accedere alle cantine del convenuto al momento CP_1 del sinistro era priva di alcuna irregolarità o danneggiamento del manto di copertura;
5) l'area ove l'attrice era caduta era al momento del sinistro dotata di pavimentazione in piastrelle per esterno in buono stato di conservazione e di manutenzione e che su detta pavimentazione sono presenti
n. 2 ispezioni a pavimento in pvc bianco ben visibili che non presentavano dislivelli rispetto alla pavimentazione;
6) nella pavimentazione è presente una griglia per la raccolta ed il deflusso dell'acqua piovana anche essa in buono stato di conservazione e che non presenta dislivelli rispetto al piano della pavimentazione;
7) non esistono in commercio pavimentazioni che in caso deposito di agenti atmosferici possano impedire con certezza lo scivolamento degli utenti che vi transitano.
Si indicano a testi:
1) il titolare della Fratelli RI di RI TA signora RI TA presso la sede della detta impresa sita in (20156) alla via P. Mantegazza, 25/2; CP_1
pagina 3 di 6 2) Renova srl via Gastone da Foix, 1 – 20141 .” Testimone_1 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3 in , affermando: che in data 28/12/2020 l'odierna attrice, mentre stava
[...] CP_1 camminando nell'area antistante la zona cantine dell'edificio del convenuto, era caduta in CP_1 un punto in cui vi era la presenza di neve, e che a seguito dell'evento aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria sono state assunte testimonianze, la parte attorea ha reso interrogatorio formale ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la teste , sentita all'udienza dell'11/12/2023, ha dichiarato di avere visto che Tes_2
“davanti alla porta di ingresso delle cantine c'era la neve” e di avere visto “nella parte di cortile condominiale davanti all'ingresso della cantina” l'attrice “sporca di neve” ed
“appoggiata al muretto”;
- alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate deve ritenersi dimostrata sia la presenza di “neve” nell'area antistante l' “ingresso delle cantine” sia la sussistenza del nesso causale tra la presenza della neve e la caduta dell'attrice, in quanto la circostanza che nel momento in cui la teste ha visto la parte attorea, quest'ultima fosse “appoggiata al muretto” e Tes_2
“sporca di neve”, fa apparire plausibile che l'attrice si fosse appena rialzata dalla caduta avvenuta in quel punto e che tale caduta fosse stata causata proprio dalla neve;
si consideri che secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- le lesioni dell'attrice, “considerata la successione cronologica dei dati sintomatologici soggettivi, unitamente al riscontro degli elementi clinico-strumentali ed alle modalità di attuazione dell'evento lesivo, sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con” la caduta in oggetto “in base ai codificati criteri di riferimento della metodologia medico legale
(criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva quali-quantitativa e di continuità fenomenica)”, e “l'assenza di altri fenomeni clinici menomativi preesistenti e successivi al traumatismo in esame pone in essere l'ultimo criterio definitorio della causalità materiale
(esclusione di altri momenti eziologici)”;
- essendosi la caduta verificata nell'area del cortile antistante la zona cantine e CP_4 perciò in un'area comune, in relazione alla cosa da cui è originato il danno il CP_1
pagina 4 di 6 riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dell'evento dannoso è tenuta a rispondere la parte convenuta;
- sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, tenuto conto che nell'atto di citazione la parte attorea ha ammesso che la sera prima della caduta vi era stata un'abbondante nevicata, sì che deve ritenersi che non fosse imprevedibile che al mattino seguente potesse trovarsi della neve nelle aree condominiali esterne, con la conseguenza che appare plausibile che al momento della caduta l'attrice procedesse senza la dovuta attenzione in un'area in cui la neve era -secondo quanto emerge dalle dichiarazioni della teste Testimone_2 visibilmente;
Tes_3
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata il CTU ha inoltre accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 3”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 40”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “giorni 30” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di ulteriori “giorni 30”; la sussistenza di postumi permanenti
“nella misura del 10%”; e la sussistenza di documentate “spese di cura” per complessivi Euro
381,30;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 20.902,00 per il danno permanente -di cui Euro
16.589,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
4.313,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 6.382,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 27.284,50, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voce di danno patrimoniale risarcibile le spese di cura pari complessivamente ad
Euro 381,30, oltre alla somma di Euro 366,00 di cui alla fattura n. 117 del 28/5/2021; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 747,30, oltre rivalutazione;
pagina 5 di 6 - la sommatoria dell'importo di Euro 27.284,50 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 747,30 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 28.031,80;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 28.031,80 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 14.015,90; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 14.015,90, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
14.015,90, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 09/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6514/2022 promossa da:
, con l'avv. PUGLISI LORENZO Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con l'avv. FEDE PELLONE GIULIANO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Nel merito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ordine CP_1 al sinistro verificatosi in data 28 dicembre 2020, all'interno dell'atrio condominiale della via Borsa n.
20, luogo sottoposto alla custodia del e per l'effetto condannare il Convenuto al CP_1 risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice, come già quantificati e documentati in atti, e comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente un concorso di responsabilità della danneggiata, accertare e dichiarare comunque la responsabilità prevalente del per omessa custodia e segnalazione del pericolo, determinando l'eventuale CP_1
pagina 1 di 6 concorso in misura equitativamente, con conseguente condanna al pagamento del risarcimento del danno nella percentuale ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
- Per il danno alla persona, si recepiscono integralmente le conclusioni della CTU medico-legale depositata dal Prof. , che ha accertato: Per_1
• la piena compatibilità eziologica tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate;
• un periodo di invalidità temporanea articolata come da relazione peritale;
• una invalidità permanente nella misura del 10% (dieci per cento) ai sensi delle tabelle medico-legali di riferimento.
Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma corrispondente al danno CP_1 biologico temporaneo e permanente, oltre al ristoro delle spese mediche documentate pari ad € 381,30, nonché alla voce di danno non patrimoniale da sofferenza come parametrato dal CTU, e comunque nella misura che sarà ritenuta equa e conforme ai parametri dell'Osservatorio del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge, oltre spese di CTU che, in caso di accoglimento della domanda, dovranno essere poste definitivamente a carico del CP_1 convenuto.”
Per la parte convenuta:
“Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare che l'attrice aveva allegato nella citazione di essere caduta scivolando su della neve che aveva reso il terreno scivoloso e che dall'istruttoria è emerso che nessun teste oculare ha assistito al fatto assunto dall'attrice e quindi non vi è nessuna prova del fatto e che quindi la causa delle lesioni lamentate dall'attrice è rimasta sconosciuta;
accertare e dichiarare che non è stata provata né la fondatezza dell'azione ex art. 2051 c.c. né dell'azione ex art. 2043 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del convenuto in relazione ai danni lamentati dall'attrice e per l'effetto respingere CP_1 integralmente ogni domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenga fornita la prova da parte attrice di una qualche corresponsabilità del convenuto in relazione alle lesioni riportate dall'attrice stessa, accertare e dichiarare la CP_1 corresponsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento e limitare il risarcimento del danno alla sola quota che sia ascrivibile alla responsabilità del convenuto e alla sola somma CP_1 corrispondente alla lesione effettivamente accertata in corso di causa.
In ogni caso:
pagina 2 di 6 con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario ex DM
55/2014.
In via istruttoria:
- Alla luce di quanto eccepito sin qui dal , l'attuale esponente, solo nella malaugu-rata CP_1 ipotesi in cui il Tribunale non ritenga la causa già matura per la decisione, chiede di am-mettere la prova per interpello dell'attrice signora e per testi sui seguenti capitoli di Parte_1 prova, preceduti dalla locuzione “E' vero che”:
1) il giorno 28.12.2020 alle ore 10.30 del mattino in piena luce del giorno la signora Parte_1
vedeva sulla pavimentazione condominiale antistante la zona cantine del sito in
[...] CP_1
alla via Mario Borsa 20 - dove la stessa vive e si trovava nell'occorso – l'abbondante neve CP_1 caduta già la notte prima e decideva ugualmente di attraversare a piedi il tratto coperto dalla neve;
2) nella serata del 27.12.2020 l'impresa di pulizie come da contratto di pulizie che Controparte_2 mi si rammostra (prodotto come doc. 7 dal ) provvedeva a spargere il sale (vista l'allerta CP_1 meteo che prevedeva forti ed abbondanti nevicate diramata per quella notte anche per la città di
) sulla pavimentazione condominiale ed in particolare anche su quella antistante il locale CP_1 cantine del ove ha riferito di essere caduta la signora CP_1 CP_1 Parte_1
”;
[...]
3) lungo il tratto della pavimentazione antistante la zona cantine del convenuto ove veniva CP_1 rinvenuta al suolo l'attrice non era presente alcuna insidia non visibile e non prevedibile;
4) tutta la pavimentazione della zona per accedere alle cantine del convenuto al momento CP_1 del sinistro era priva di alcuna irregolarità o danneggiamento del manto di copertura;
5) l'area ove l'attrice era caduta era al momento del sinistro dotata di pavimentazione in piastrelle per esterno in buono stato di conservazione e di manutenzione e che su detta pavimentazione sono presenti
n. 2 ispezioni a pavimento in pvc bianco ben visibili che non presentavano dislivelli rispetto alla pavimentazione;
6) nella pavimentazione è presente una griglia per la raccolta ed il deflusso dell'acqua piovana anche essa in buono stato di conservazione e che non presenta dislivelli rispetto al piano della pavimentazione;
7) non esistono in commercio pavimentazioni che in caso deposito di agenti atmosferici possano impedire con certezza lo scivolamento degli utenti che vi transitano.
Si indicano a testi:
1) il titolare della Fratelli RI di RI TA signora RI TA presso la sede della detta impresa sita in (20156) alla via P. Mantegazza, 25/2; CP_1
pagina 3 di 6 2) Renova srl via Gastone da Foix, 1 – 20141 .” Testimone_1 CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3 in , affermando: che in data 28/12/2020 l'odierna attrice, mentre stava
[...] CP_1 camminando nell'area antistante la zona cantine dell'edificio del convenuto, era caduta in CP_1 un punto in cui vi era la presenza di neve, e che a seguito dell'evento aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell'istruttoria sono state assunte testimonianze, la parte attorea ha reso interrogatorio formale ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la teste , sentita all'udienza dell'11/12/2023, ha dichiarato di avere visto che Tes_2
“davanti alla porta di ingresso delle cantine c'era la neve” e di avere visto “nella parte di cortile condominiale davanti all'ingresso della cantina” l'attrice “sporca di neve” ed
“appoggiata al muretto”;
- alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate deve ritenersi dimostrata sia la presenza di “neve” nell'area antistante l' “ingresso delle cantine” sia la sussistenza del nesso causale tra la presenza della neve e la caduta dell'attrice, in quanto la circostanza che nel momento in cui la teste ha visto la parte attorea, quest'ultima fosse “appoggiata al muretto” e Tes_2
“sporca di neve”, fa apparire plausibile che l'attrice si fosse appena rialzata dalla caduta avvenuta in quel punto e che tale caduta fosse stata causata proprio dalla neve;
si consideri che secondo la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- le lesioni dell'attrice, “considerata la successione cronologica dei dati sintomatologici soggettivi, unitamente al riscontro degli elementi clinico-strumentali ed alle modalità di attuazione dell'evento lesivo, sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con” la caduta in oggetto “in base ai codificati criteri di riferimento della metodologia medico legale
(criterio cronologico, topografico, di efficienza lesiva quali-quantitativa e di continuità fenomenica)”, e “l'assenza di altri fenomeni clinici menomativi preesistenti e successivi al traumatismo in esame pone in essere l'ultimo criterio definitorio della causalità materiale
(esclusione di altri momenti eziologici)”;
- essendosi la caduta verificata nell'area del cortile antistante la zona cantine e CP_4 perciò in un'area comune, in relazione alla cosa da cui è originato il danno il CP_1
pagina 4 di 6 riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dell'evento dannoso è tenuta a rispondere la parte convenuta;
- sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, tenuto conto che nell'atto di citazione la parte attorea ha ammesso che la sera prima della caduta vi era stata un'abbondante nevicata, sì che deve ritenersi che non fosse imprevedibile che al mattino seguente potesse trovarsi della neve nelle aree condominiali esterne, con la conseguenza che appare plausibile che al momento della caduta l'attrice procedesse senza la dovuta attenzione in un'area in cui la neve era -secondo quanto emerge dalle dichiarazioni della teste Testimone_2 visibilmente;
Tes_3
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata il CTU ha inoltre accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea assoluta di “giorni 3”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “giorni 40”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “giorni 30” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di ulteriori “giorni 30”; la sussistenza di postumi permanenti
“nella misura del 10%”; e la sussistenza di documentate “spese di cura” per complessivi Euro
381,30;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla parte attorea va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età della parte attorea, la durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 20.902,00 per il danno permanente -di cui Euro
16.589,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro
4.313,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in
Euro 6.382,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 27.284,50, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voce di danno patrimoniale risarcibile le spese di cura pari complessivamente ad
Euro 381,30, oltre alla somma di Euro 366,00 di cui alla fattura n. 117 del 28/5/2021; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 747,30, oltre rivalutazione;
pagina 5 di 6 - la sommatoria dell'importo di Euro 27.284,50 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 747,30 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 28.031,80;
- stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 28.031,80 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 14.015,90; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 14.015,90, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
14.015,90, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 09/12/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6