TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10887/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10887/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Sirio, presso il cui studio è elett.te domiciliata in
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato l'11/12/18, esponeva di aver Parte_1
intrattenuto con la filiale di Matinelle, fin dal 1998, il Controparte_1
rapporto di c/c ordinario n. 01/000118915, ancora aperto;
che tale rapporto era affetto da svariate nullità inerenti: all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., nonché della delibera CICR del 09/02/00; alla modifica arbitraria ed unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 T.U.B.; all'illegittima applicazione della c.m.s., in quanto nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo pagina 1 di 6 oggetto;
all'applicazione di ulteriori commissioni non pattuite e peggiorative delle condizioni economiche;
all'applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli pattuiti e di interessi attivi inferiori a quelli dovuti;
all'applicazione di spese non pattuite e di valute non corrispondenti ai giorni effettivi delle relative operazioni. Aggiungeva che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, la banca convenuta aveva comunicato, in data 26/11/18, la revoca dell'affidamento concesso sul c/c con rientro immediato, sebbene avesse sempre tollerato gli sconfinamenti posti in essere sul predetto rapporto.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915 per le motivazioni esposte e, per l'effetto, espunti gli addebiti illegittimi, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, con ordine alla banca convenuta di provvedere alla rettifica del saldo finale;
b) in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per violazione dei principi di buona CP_2 fede, correttezza, solidarietà e trasparenza, nella somma non inferiore ad € 15.000,00, ovvero nella diversa somma da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/04/19, si costituiva la Controparte_1
la quale assumeva che la domanda di ripetizione d'indebito era inammissibile in
[...]
quanto relativa ad un rapporto di c/c ancora aperto al momento della proposizione della domanda, nonché per la mancata produzione integrale degli estratti conto;
che l'avversa domanda risultava prescritta, per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie;
che l'attore non aveva contestato gli estratti conto regolarmente inviatigli ogni trimestre;
che, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essa convenuta si era adeguata alla delibera
CICR del 09/02/00, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/00; che le spese e valute applicate erano state espressamente pattuite;
che anche la c.m.s. era stata specificamente indicata in contratto;
che la domanda risarcitoria era infondata in quanto la revoca degli affidamenti era stata determinata per la debitoria rinveniente, per € 43.575,70, dal saldo del c/c n.
01/000118915, e, quanto ad € 9.335,43, per 10 rate mensili scadute e non pagate in relazione al mutuo chirografario n. 17646.
La banca convenuta concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 16/04/21 il G.I. disponeva il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
Veniva ammessa e disposta CTU contabile, nonché acquisita documentazione varia.
pagina 2 di 6 All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre, in primo luogo, rigettare l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione d'indebito perché relativa ad un rapporto di c/c ancora aperto: invero, il non ha affatto formulato una domanda ex art. 2033 c.c., essendosi limitato a Pt_1 chiedere l'accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti mediante un ricalcolo del relativo saldo.
E' pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità della domanda di accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti “contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare “a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n.
13586/24, n. 9756/24, n. 22007/23, n. 21646/18).
Venendo al merito delle doglianze sollevate dall'attore, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dalla dott.ssa è emerso che stipulava, presso la filiale di Persona_1 Parte_1
Matinelle della il contratto di conto corrente n. Controparte_1
01/000118915 acceso il 04/11/98. Tale rapporto presentava, alla data del 31/03/18, un saldo a debito del correntista di € 43.569,70.
Risultano prodotti il contratto di apertura del predetto conto corrente, la lettera-contratto di apertura credito del 19/11/98, la lettera-contratto di variazione di credito del 23/12/05, la lettera-contratto di variazione di credito del 09/01/08, la lettera di rinnovo apertura di conto corrente del 28/08/09, la lettera-contratto di variazione di credito del 12/11/15, nonché gli estratti conto per i periodi dal
30/09/99 al 31/12/99, dall'01/07/00 al 31/12/00, dall'01/01/03 al 31/12/06, dall'01/04/07 al
31/03/18, dall'01/01/19 al 29/03/19.
L'incompletezza degli estratti conto è comunque sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del
pagina 3 di 6 conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n.
35979/22).
Considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha quindi provveduto a ricostruire il saldo del rapporto di c/c n. 01/000118915 alla data del 31/03/18, formulando diverse ipotesi alternative di ricostruzione, tra le quali risulta corretta quella basata sui seguenti criteri:
- applicazione dei tassi d'interesse espressamente pattuiti o, in mancanza, dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B.;
- eliminazione della c.m.s. in quanto indicata solo nella misura e non anche nelle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
- eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, considerato che trattasi di rapporto instaurato in forma scritta nel 1998 (allorquando era vietata qualsivoglia forma di capitalizzazione per contrasto con l'art. 1283 c.c.) e che non vi è prova dell'espressa accettazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione per il pagina 4 di 6 periodo successivo alla delibera CICR del 09/02/00. Invero, per consolidata giurisprudenza,
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, n. 17634/21, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
- tenendo conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, in relazione alle rimesse solutorie antecedenti al 15/11/08, individuate previa eliminazione degli addebiti illegittimi, come ormai statuito dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.
9141/20, n. 3858/21, n. 7721/23, n. 26867/24).
pagina 5 di 6 Il CTU, inoltre, ha appurato che, nei trimestri in relazione ai quali è rinvenibile agli atti di causa documentazione contabile, i tassi debitori effettivi globali applicati al conto corrente n.
01/000118915 sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Il saldo così ricostruito, alla data del 31/03/18, risulta pari ad € 34.754,41 a debito del correntista, in luogo del saldo banca di € 43.569,70 a debito del medesimo correntista.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915, va dichiarato che il saldo di tale rapporto era pari, alla data del 31/03/18, ad €
34.754,41 a debito di , con condanna della banca convenuta alla relativa rettifica. Parte_1
Va, invece, rigettata, attesa l'assoluta genericità della stessa, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, non essendo stata offerta alcuna prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, neppure specificamente allegati.
Stante la reciproca soccombenza, le spese giudiziali vanno compensate e quelle di CTU poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10887/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915, dichiara che il saldo del predetto rapporto di c/c era pari, alla data del 31/03/18, ad € 34.754,41 a debito di Pt_1
, in luogo del saldo banca di € 43.569,70 a debito del medesimo correntista, e, per
[...]
l'effetto, condanna la alla rettifica del saldo;
Controparte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10887/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Manzo, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Trieste n. 2, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Di Sirio, presso il cui studio è elett.te domiciliata in
Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato l'11/12/18, esponeva di aver Parte_1
intrattenuto con la filiale di Matinelle, fin dal 1998, il Controparte_1
rapporto di c/c ordinario n. 01/000118915, ancora aperto;
che tale rapporto era affetto da svariate nullità inerenti: all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120 T.U.B., nonché della delibera CICR del 09/02/00; alla modifica arbitraria ed unilaterale delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 T.U.B.; all'illegittima applicazione della c.m.s., in quanto nulla per mancanza di causa e per indeterminatezza del suo pagina 1 di 6 oggetto;
all'applicazione di ulteriori commissioni non pattuite e peggiorative delle condizioni economiche;
all'applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli pattuiti e di interessi attivi inferiori a quelli dovuti;
all'applicazione di spese non pattuite e di valute non corrispondenti ai giorni effettivi delle relative operazioni. Aggiungeva che, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, la banca convenuta aveva comunicato, in data 26/11/18, la revoca dell'affidamento concesso sul c/c con rientro immediato, sebbene avesse sempre tollerato gli sconfinamenti posti in essere sul predetto rapporto.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che l'adito Tribunale volesse: a) accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915 per le motivazioni esposte e, per l'effetto, espunti gli addebiti illegittimi, rideterminare l'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, con ordine alla banca convenuta di provvedere alla rettifica del saldo finale;
b) in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per violazione dei principi di buona CP_2 fede, correttezza, solidarietà e trasparenza, nella somma non inferiore ad € 15.000,00, ovvero nella diversa somma da liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c.; il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/04/19, si costituiva la Controparte_1
la quale assumeva che la domanda di ripetizione d'indebito era inammissibile in
[...]
quanto relativa ad un rapporto di c/c ancora aperto al momento della proposizione della domanda, nonché per la mancata produzione integrale degli estratti conto;
che l'avversa domanda risultava prescritta, per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie;
che l'attore non aveva contestato gli estratti conto regolarmente inviatigli ogni trimestre;
che, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, essa convenuta si era adeguata alla delibera
CICR del 09/02/00, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/00; che le spese e valute applicate erano state espressamente pattuite;
che anche la c.m.s. era stata specificamente indicata in contratto;
che la domanda risarcitoria era infondata in quanto la revoca degli affidamenti era stata determinata per la debitoria rinveniente, per € 43.575,70, dal saldo del c/c n.
01/000118915, e, quanto ad € 9.335,43, per 10 rate mensili scadute e non pagate in relazione al mutuo chirografario n. 17646.
La banca convenuta concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse domande, per le ragioni esposte, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 16/04/21 il G.I. disponeva il mutamento del rito sommario nel rito ordinario di cognizione.
Veniva ammessa e disposta CTU contabile, nonché acquisita documentazione varia.
pagina 2 di 6 All'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Occorre, in primo luogo, rigettare l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di inammissibilità della domanda attorea di ripetizione d'indebito perché relativa ad un rapporto di c/c ancora aperto: invero, il non ha affatto formulato una domanda ex art. 2033 c.c., essendosi limitato a Pt_1 chiedere l'accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti mediante un ricalcolo del relativo saldo.
E' pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità della domanda di accertamento dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in quanto tale domanda, esitando in una sentenza di natura dichiarativa, è compatibile con la circostanza che il conto corrente contestato sia ancora aperto, nonché sorretta da un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del correntista, il quale può in questo modo ottenere l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime, il ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti “contra legem”, nonché la riduzione dell'importo (se) a credito richiedibile dalla banca alla chiusura del conto, e la possibilità, in un momento successivo, laddove il conto corrente venga ad essere chiuso, di agire per ottenere la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito, laddove il saldo contabile dovesse risultare “a credito” anziché a debito all'esito dell'azione di accertamento negativo del credito (Cass. n.
13586/24, n. 9756/24, n. 22007/23, n. 21646/18).
Venendo al merito delle doglianze sollevate dall'attore, dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dalla dott.ssa è emerso che stipulava, presso la filiale di Persona_1 Parte_1
Matinelle della il contratto di conto corrente n. Controparte_1
01/000118915 acceso il 04/11/98. Tale rapporto presentava, alla data del 31/03/18, un saldo a debito del correntista di € 43.569,70.
Risultano prodotti il contratto di apertura del predetto conto corrente, la lettera-contratto di apertura credito del 19/11/98, la lettera-contratto di variazione di credito del 23/12/05, la lettera-contratto di variazione di credito del 09/01/08, la lettera di rinnovo apertura di conto corrente del 28/08/09, la lettera-contratto di variazione di credito del 12/11/15, nonché gli estratti conto per i periodi dal
30/09/99 al 31/12/99, dall'01/07/00 al 31/12/00, dall'01/01/03 al 31/12/06, dall'01/04/07 al
31/03/18, dall'01/01/19 al 29/03/19.
L'incompletezza degli estratti conto è comunque sufficiente ai fini del ricalcolo (parziale) del saldo del rapporto di c/c, essendosi rilevato che “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del
pagina 3 di 6 conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Cass. n. 37800/22): in sostanza, quindi, l'incompletezza della documentazione si ripercuote sul correntista, ma non impedisce che, nei limiti della stessa e tramite operazioni contabili di raccordo, si accerti l'esatto dare/avere tra le parti. In altri termini, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, il correntista perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (giurisprudenza ormai consolidata: cfr., “ex multis”, Cass. n. 17584/24, n. 9752/24, n. 30789/23, n. 30661/23, n. 28191/23, n. 10025/23, n.
35979/22).
Considerato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, co. 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 30000/18, n. 11626/11), il CTU ha quindi provveduto a ricostruire il saldo del rapporto di c/c n. 01/000118915 alla data del 31/03/18, formulando diverse ipotesi alternative di ricostruzione, tra le quali risulta corretta quella basata sui seguenti criteri:
- applicazione dei tassi d'interesse espressamente pattuiti o, in mancanza, dei tassi sostitutivi ex art. 117, co. 7, T.U.B.;
- eliminazione della c.m.s. in quanto indicata solo nella misura e non anche nelle modalità di calcolo (cfr. Cass. n. 19825/22, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”);
- eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, considerato che trattasi di rapporto instaurato in forma scritta nel 1998 (allorquando era vietata qualsivoglia forma di capitalizzazione per contrasto con l'art. 1283 c.c.) e che non vi è prova dell'espressa accettazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione per il pagina 4 di 6 periodo successivo alla delibera CICR del 09/02/00. Invero, per consolidata giurisprudenza,
“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”
(Cass. S.U. n. 24418/10, nonché Cass. S.U. n. 21095/04, Cass. n. 17150/16, Cass. n.
24156/17, Cass. n. 24153/17, Cass. n. 7105/20). Peraltro, mancando la prova di un accordo espresso tra le parti in ordine alla pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi dopo la delibera CICR del 09/02/00, va esclusa la validità di tale capitalizzazione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della predetta delibera, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, co. 3, della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”), sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti formulato nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale tramite pubblicazione del relativo avviso in G.U.
(Cass. n. 29420/20, n. 9140/20, n. 7105/20, n. 17634/21, nonché, da ultimo, Cass. n.
28215/24, n. 11725/24, n. 22007/23);
- tenendo conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca, in relazione alle rimesse solutorie antecedenti al 15/11/08, individuate previa eliminazione degli addebiti illegittimi, come ormai statuito dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n.
9141/20, n. 3858/21, n. 7721/23, n. 26867/24).
pagina 5 di 6 Il CTU, inoltre, ha appurato che, nei trimestri in relazione ai quali è rinvenibile agli atti di causa documentazione contabile, i tassi debitori effettivi globali applicati al conto corrente n.
01/000118915 sono sempre stati contenuti nei limiti di cui alla l. n. 108/96.
Il saldo così ricostruito, alla data del 31/03/18, risulta pari ad € 34.754,41 a debito del correntista, in luogo del saldo banca di € 43.569,70 a debito del medesimo correntista.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda attorea, accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915, va dichiarato che il saldo di tale rapporto era pari, alla data del 31/03/18, ad €
34.754,41 a debito di , con condanna della banca convenuta alla relativa rettifica. Parte_1
Va, invece, rigettata, attesa l'assoluta genericità della stessa, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, non essendo stata offerta alcuna prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti, neppure specificamente allegati.
Stante la reciproca soccombenza, le spese giudiziali vanno compensate e quelle di CTU poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10887/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto di c/c n. 01/000118915, dichiara che il saldo del predetto rapporto di c/c era pari, alla data del 31/03/18, ad € 34.754,41 a debito di Pt_1
, in luogo del saldo banca di € 43.569,70 a debito del medesimo correntista, e, per
[...]
l'effetto, condanna la alla rettifica del saldo;
Controparte_1
2) rigetta la domanda risarcitoria dell'attore;
3) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU per metà a carico di ciascuna parte.
Salerno, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6